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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/05/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 10/2025 promossa da: in persona dell'amministratore unico , con il patrocinio dell'avv. CP_1 CP_2
FABBRI FABRIZIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Corte Don G.
Botticelli n. 58, Cesena;
ATTRICE OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore , con il Controparte_3 CP_4 patrocinio dell'avv. MASTRI VANESSA e dell'avv. CENNA PAOLO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Via XXIII Aprile n. 5, Suzzara (MN);
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente ha precisato le conclusioni come da atto di citazione.
Parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 12/11/2024, , premesso di Parte_1 aver fornito merce alla per l'importo di euro 98.377,70, come da fatture n. 673 del CP_1
30.11.2023, n. 674 del 30.11.2023, n. 675 del 30.11.2023, n. 697 del 21.12.2023 e n. 283 del
25.06.2024, chiedeva ingiungersi a quest'ultima il pagamento della somma complessiva di € 98.377,70, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
pagina 1 di 4 Il Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento del ricorso, emetteva in data 15/11/2024 il decreto ingiuntivo n. 1503/2024 depositato il 18/11/2024, con il quale ingiungeva a di pagare a CP_1
la somma di € 98.377,70, oltre interessi e spese del procedimento di ingiunzione. Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo il 03/01/2025, proponeva CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo che:
- aveva posto a fondamento della propria pretesa creditoria una fornitura di Parte_1
merce per complessivi € 98.377,70, come da fatture n. 673 del 30 novembre 2023, n. 674 del 30 novembre 2023, n. 675 del 30 novembre 2023, n. 697 del 21 dicembre 2023 e n. 283 del 25 giugno 2024;
- il totale delle fatture non era pari ad € 98.377,70 come erroneamente indicato nel ricorso monitorio, bensì era pari ad € 94.501,70;
- l'opponente aveva già effettuato pagamenti, in particolare sulla base di un piano di rientro concordato, in relazione al quale aveva pagato le prime due rate, con scadenza 10 settembre e
30 settembre 2024, e quanto alla terza rata, con scadenza il 31 ottobre 2024, aveva chiesto di posticiparne il pagamento, ma la creditrice aveva rifiutato la richiesta comunicando, in data 5 novembre 2024, la decadenza dal beneficio del termine e procedendo, di lì a poco, con il deposito del ricorso per ingiunzione;
- ad oggi la aveva un debito residuo nei confronti della di € 66.283,28. CP_1 Parte_1
Concludeva quindi chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di ridurre la pretesa della a quel minore importo che sarebbe risultato dovuto. Controparte_3
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta , chiedendo di accertare e Controparte_3 dichiarare che la somma di cui era creditrice nei confronti di era pari ad € 66.283,28, “oltre ad CP_1 interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dal dì di esigibilità al saldo del dovuto”, e per l'effetto chiedeva di condannare la pagamento in proprio favore della somma di € 66.283,28, “oltre ad CP_5
interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dal dì di esigibilità al saldo del dovuto”.
La causa, istruita solo tramite documenti, veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza del 29/05/2025.
2.
Fatte queste premesse, le fatture azionate con il ricorso monitorio dalla sono le Controparte_3
seguenti:
- n. 673 del 30/11/2023 pari ad € 32.900,80;
- n. 674 del 30/11/2023 pari ad € 5.341,60; pagina 2 di 4 - n. 675 del 30/11/2023 pari ad € 7.196,00;
- n. 697 del 21/12/2023 pari ad € 30.763,30;
- n. 283 del 25/06/2024 pari ad € 18.300,00; per un totale di € 94.501,70.
Pertanto, come correttamente eccepito dall'opponente, il totale delle fatture allegate al ricorso monitorio non è pari all'importo ingiunto di € 98.377,70, bensì è pari ad € 94.501,70.
Già per questo primo motivo, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'opposta a pag. 2 della propria comparsa di costituzione e risposta, la fattura n. 613/2023 (€ 39.791,78) non rientra tra quelle (v. elenco di cui sopra) che sono state azionate in sede monitoria, e quindi non può costituire oggetto del presente giudizio.
Chiarito quindi il thema decidendum, l'opponente, nell'atto di citazione in opposizione, non ha contestato né l'effettiva consegna della merce, né le quantità ed i prezzi unitari così come riportati nelle fatture allegate al ricorso monitorio, né ancora ha sollevato contestazioni in merito alla qualità della merce consegnata.
L'opponente ha provato di aver pagato, rispettivamente in data 10/09/2024 ed in data 30/09/2024, e con riferimento alla fattura n. 673, le somme di € 6.124,00 e di € 22.094,42 (doc. 3 e 4 fasc. opponente), che l'opposta non ha tenuto in considerazione nel ricorso per decreto ingiuntivo, e che invece vanno scomputate dal totale di € 94.501,70, rimanendo in tal modo dovuto l'importo residuo di € 66.283,28, peraltro riconosciuto come dovuto nell'atto di citazione, e che è richiesto in pagamento dall'opposta nelle sue conclusioni.
Le prime due rate del piano di rientro concordato sono state pagate (che il piano di rientro fosse concordato è un fatto pacifico inter partes, cfr. doc. 2 fasc. opponente); invece, in relazione alle altre tre rate, che scadevano rispettivamente il 31/10/2024, il 30/11/2024 ed il 10/01/2025, non vi è prova di alcun pagamento, neppure tardivo.
Ne consegue che l'attrice opponente deve essere condannata a pagare all'opposta la residua somma ancora dovuta pari ad € 66.283,28, oltre agli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 dal 31/10/2024 (data di scadenza della prima rata del piano di rientro rimasta insoluta) sino al saldo.
Quanto infine alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto che il decreto ingiuntivo viene revocato e considerato il rapporto tra la somma in sorte capitale riportata nel decreto ingiuntivo opposto
(€ 98.377,70) e quella riconosciuta all'opposta (€ 66.283,28), si stima equo compensare per la quota di
1/3 le spese di lite, mentre la restante quota di 2/3 va posta a carico dell'attrice opponente, in ragione della sua soccombenza prevalente.
pagina 3 di 4 Le spese si liquidano in dispositivo secondo i criteri ed i parametri stabiliti dal DM 55/2014 così come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, rientrante nello scaglione da €
52.001 ad € 260.000, ed attestandosi sui valori minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la semplicità delle questioni trattate e la ridotta attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1503/2024 depositato in data 18/11/2024;
2) condanna l'attrice opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della somma di €
66.283,28, oltre agli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 dal 31/10/2024 sino al saldo;
3) dispone la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 1/3, e, per l'effetto, condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, della restante quota di 2/3, che liquida in € 2.812,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Reggio Emilia, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 10/2025 promossa da: in persona dell'amministratore unico , con il patrocinio dell'avv. CP_1 CP_2
FABBRI FABRIZIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Corte Don G.
Botticelli n. 58, Cesena;
ATTRICE OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore , con il Controparte_3 CP_4 patrocinio dell'avv. MASTRI VANESSA e dell'avv. CENNA PAOLO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Via XXIII Aprile n. 5, Suzzara (MN);
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente ha precisato le conclusioni come da atto di citazione.
Parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 12/11/2024, , premesso di Parte_1 aver fornito merce alla per l'importo di euro 98.377,70, come da fatture n. 673 del CP_1
30.11.2023, n. 674 del 30.11.2023, n. 675 del 30.11.2023, n. 697 del 21.12.2023 e n. 283 del
25.06.2024, chiedeva ingiungersi a quest'ultima il pagamento della somma complessiva di € 98.377,70, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
pagina 1 di 4 Il Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento del ricorso, emetteva in data 15/11/2024 il decreto ingiuntivo n. 1503/2024 depositato il 18/11/2024, con il quale ingiungeva a di pagare a CP_1
la somma di € 98.377,70, oltre interessi e spese del procedimento di ingiunzione. Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo il 03/01/2025, proponeva CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo che:
- aveva posto a fondamento della propria pretesa creditoria una fornitura di Parte_1
merce per complessivi € 98.377,70, come da fatture n. 673 del 30 novembre 2023, n. 674 del 30 novembre 2023, n. 675 del 30 novembre 2023, n. 697 del 21 dicembre 2023 e n. 283 del 25 giugno 2024;
- il totale delle fatture non era pari ad € 98.377,70 come erroneamente indicato nel ricorso monitorio, bensì era pari ad € 94.501,70;
- l'opponente aveva già effettuato pagamenti, in particolare sulla base di un piano di rientro concordato, in relazione al quale aveva pagato le prime due rate, con scadenza 10 settembre e
30 settembre 2024, e quanto alla terza rata, con scadenza il 31 ottobre 2024, aveva chiesto di posticiparne il pagamento, ma la creditrice aveva rifiutato la richiesta comunicando, in data 5 novembre 2024, la decadenza dal beneficio del termine e procedendo, di lì a poco, con il deposito del ricorso per ingiunzione;
- ad oggi la aveva un debito residuo nei confronti della di € 66.283,28. CP_1 Parte_1
Concludeva quindi chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di ridurre la pretesa della a quel minore importo che sarebbe risultato dovuto. Controparte_3
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta , chiedendo di accertare e Controparte_3 dichiarare che la somma di cui era creditrice nei confronti di era pari ad € 66.283,28, “oltre ad CP_1 interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dal dì di esigibilità al saldo del dovuto”, e per l'effetto chiedeva di condannare la pagamento in proprio favore della somma di € 66.283,28, “oltre ad CP_5
interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dal dì di esigibilità al saldo del dovuto”.
La causa, istruita solo tramite documenti, veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza del 29/05/2025.
2.
Fatte queste premesse, le fatture azionate con il ricorso monitorio dalla sono le Controparte_3
seguenti:
- n. 673 del 30/11/2023 pari ad € 32.900,80;
- n. 674 del 30/11/2023 pari ad € 5.341,60; pagina 2 di 4 - n. 675 del 30/11/2023 pari ad € 7.196,00;
- n. 697 del 21/12/2023 pari ad € 30.763,30;
- n. 283 del 25/06/2024 pari ad € 18.300,00; per un totale di € 94.501,70.
Pertanto, come correttamente eccepito dall'opponente, il totale delle fatture allegate al ricorso monitorio non è pari all'importo ingiunto di € 98.377,70, bensì è pari ad € 94.501,70.
Già per questo primo motivo, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'opposta a pag. 2 della propria comparsa di costituzione e risposta, la fattura n. 613/2023 (€ 39.791,78) non rientra tra quelle (v. elenco di cui sopra) che sono state azionate in sede monitoria, e quindi non può costituire oggetto del presente giudizio.
Chiarito quindi il thema decidendum, l'opponente, nell'atto di citazione in opposizione, non ha contestato né l'effettiva consegna della merce, né le quantità ed i prezzi unitari così come riportati nelle fatture allegate al ricorso monitorio, né ancora ha sollevato contestazioni in merito alla qualità della merce consegnata.
L'opponente ha provato di aver pagato, rispettivamente in data 10/09/2024 ed in data 30/09/2024, e con riferimento alla fattura n. 673, le somme di € 6.124,00 e di € 22.094,42 (doc. 3 e 4 fasc. opponente), che l'opposta non ha tenuto in considerazione nel ricorso per decreto ingiuntivo, e che invece vanno scomputate dal totale di € 94.501,70, rimanendo in tal modo dovuto l'importo residuo di € 66.283,28, peraltro riconosciuto come dovuto nell'atto di citazione, e che è richiesto in pagamento dall'opposta nelle sue conclusioni.
Le prime due rate del piano di rientro concordato sono state pagate (che il piano di rientro fosse concordato è un fatto pacifico inter partes, cfr. doc. 2 fasc. opponente); invece, in relazione alle altre tre rate, che scadevano rispettivamente il 31/10/2024, il 30/11/2024 ed il 10/01/2025, non vi è prova di alcun pagamento, neppure tardivo.
Ne consegue che l'attrice opponente deve essere condannata a pagare all'opposta la residua somma ancora dovuta pari ad € 66.283,28, oltre agli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 dal 31/10/2024 (data di scadenza della prima rata del piano di rientro rimasta insoluta) sino al saldo.
Quanto infine alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto che il decreto ingiuntivo viene revocato e considerato il rapporto tra la somma in sorte capitale riportata nel decreto ingiuntivo opposto
(€ 98.377,70) e quella riconosciuta all'opposta (€ 66.283,28), si stima equo compensare per la quota di
1/3 le spese di lite, mentre la restante quota di 2/3 va posta a carico dell'attrice opponente, in ragione della sua soccombenza prevalente.
pagina 3 di 4 Le spese si liquidano in dispositivo secondo i criteri ed i parametri stabiliti dal DM 55/2014 così come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, rientrante nello scaglione da €
52.001 ad € 260.000, ed attestandosi sui valori minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la semplicità delle questioni trattate e la ridotta attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1503/2024 depositato in data 18/11/2024;
2) condanna l'attrice opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della somma di €
66.283,28, oltre agli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 dal 31/10/2024 sino al saldo;
3) dispone la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 1/3, e, per l'effetto, condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, della restante quota di 2/3, che liquida in € 2.812,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Reggio Emilia, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
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