Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00789/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00183/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2025, proposto da
RI CO LI, rappresentata e difesa dall'avvocato NI Mesiti, con domicilio eletto presso il suo studio in Cittanova, via T. Edison, 8;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati TE Battaglia e Silvia Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Palmi n. 747/2024 del 14.6.2024, avente ad oggetto la riliquidazione della pensione di anzianità
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. NI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato l’11.4.2025 e depositato il 15.4.2025 LI RI CO ha chiesto l’ottemperanza della sentenza di cui in epigrafe, passata in giudicato e regolarmente notificata in forma esecutiva all’amministrazione resistente.
Costituitasi in giudizio in data 16.7.2025, l’I.N.P.S. ha rappresentato di aver dato esecuzione in data 1.7.2025 alla medesima pronuncia mediante riliquidazione della pensione della ricorrente, soggiungendo che il dovuto sarebbe stato pagato unitamente al rateo pensionistico di agosto 2025, mentre con mandato separato sarebbe posto in pagamento anche l’importo di € 2.976,06 a titolo di interessi legali.
Alla camera di consiglio del 17.12.2025 la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere avendo l’I.N.P.S. infine ottemperato alla predetta sentenza, nondimeno insistendo nella condanna alle spese di quest’ultima secondo il principio di soccombenza. La controversia è stata quindi spedita in decisione.
Avendo la ricorrente conseguito il bene della vita cui anelava a mezzo del presente giudizio –come emerge dalla comunicazione di riliquidazione versata in atti dall’I.N.P.S. resistente in sede di costituzione- deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Ciò nonostante, la posteriorità temporale dell’adempimento dell’I.N.P.S. rispetto alla proposizione del presente giudizio di ottemperanza giustifica la condanna di quest’ultima alle spese processuali, liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la resistente I.N.P.S. alle spese processuali, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell’avv. NI Mesiti che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE EN, Presidente
NI IO, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IO | TE EN |
IL SEGRETARIO