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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8881 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 23.1.2025 e vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco D'Autilia e Nicola D'Autilia; attrice e
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Cerretti. convenuto
OGGETTO: sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 23.1.2025.
1
ha esposto che, in qualità di responsabile civile per i danni Parte_1 derivanti dalla circolazione del veicolo di proprietà di ha pagato Controparte_2 in favore di la somma pari ad € 16.500,00 (oltre € 1.500,00 per Controparte_3 spese legali), in favore di la somma pari ad € 1.800,00 Controparte_4
(comprensiva di spese legali) e in favore di la somma pari ad € Parte_2
130.000,00 (comprensiva di spese legali). Tali importi sono stati corrisposti dalla compagnia a titolo di risarcimento dei danni patiti dalle terze trasportate CP_3
, e in conseguenza del sinistro stradale
[...] Controparte_4 Parte_2 verificatosi nel centro abitato di in via AF NZ, in data CP_1
22.7.2018, alle ore 22:30 circa, tra il veicolo Mercedes classe A tg. NUAP1010 e il veicolo Peugeot 208 tg. FG076SF, di proprietà di e condotto Controparte_2 nell'occasione dal figlio Persona_1 ha, poi, esposto che dalla c.t.u. espletata in altro giudizio Parte_1 instaurato da nei confronti del dinanzi a Persona_1 Controparte_1 questo Tribunale è emersa la responsabilità dell'ente comunale in ragione delle significative condizioni di deterioramento del manto stradale di via AF NZ, in corrispondenza del civico n. 56.
La compagnia assicurativa ha, quindi, convenuto in giudizio il CP_1
- in persona del Sindaco p.t. – chiedendo, previo accertamento della
[...] responsabilità dell'ente comunale nella causazione dell'incidente, la sua condanna al pagamento dell'importo pari ad € 149.800,00 o ad altro maggiore o minore importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In subordine,
l'assicurazione ha chiesto la condanna dell'ente al pagamento in suo favore della medesima somma previo accertamento del “diritto di surroga-regresso”.
Con propria comparsa si è costituito il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, in subordine, la riduzione della pretesa attorea ex art. 1227 c.c..
La causa è stata istruita con l'assunzione della prova testimoniale del conducente della Peugeot 208 tg. FG076SF ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
2 ***
Come premesso, la controversia in esame attiene alla determinazione della responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto in data 22.07.2018, alle ore
22:30 circa, nel Comune di in via AF NZ all'altezza del civico CP_1
n.56 e che ha visto coinvolti il veicolo Mercedes tg. NUAP1010 e il veicolo Peugeot tg. FG076SF all'interno del quale viaggiavano le terze trasportate risarcite da
[...]
Parte_1
A fondamento della sua domanda, parte attrice ha dedotto che il sinistro è stato causato da una buca di grosse dimensioni “velata dal dislivello e dissesto stradale” presente sulla carreggiata (cfr. p. 2 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice). A causa della predetta buca, il conducente della Peugeot tg. FG076SF ha perso il controllo dell'autovettura andando a impattare con l'autovettura
Mercedes tg. NUAP1010, che viaggiava nell'opposta corsia di marcia. Quali prove a sostegno della propria tesi in ordine alla dinamica del sinistro ed al nesso causale tra il verificarsi dello stesso e la cosa in custodia, la compagnia ha richiamato il rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro e l'elaborato peritale redatto nel giudizio instaurato da nei confronti del Persona_1 CP_1
(cfr. cfr. p. 6 atto di citazione: “Da tali dati emerge chiaramente la
[...] responsabilità del … “Dopo aver eseguito il pagamento, parte Controparte_1 attrice, preso atto, talaltro, dell'intervenuto elaborato peritale, provvedeva ad avvertire ed a costituire in mora il al fine di esercitare il diritto Controparte_1 di rivalsa e a richiedere quindi formalmente il rimborso della somma di €.152.800,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria” e ancora p. 2 memoria ex art. 183, comma
6, n. 1, c.p.c. di parte attrice: “La responsabilità dell'Ente è acclarata in atti e precisamente: • nel rapporto di intervento dei Carabinieri della Compagnia di MP
IN; • nella relazione su richiamata”).
Il ha contestato la ricostruzione attorea affermando che Controparte_1
l'attrice non ha assolto al proprio onere probatorio e che, al contrario, l'evento dannoso si è verificato a causa della condotta imprudente tenuta da parte dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
a) Sull'an della domanda di rivalsa di Parte_1
3 Preliminarmente, occorre chiarire che la domanda di attiene Parte_1 all'accertamento della responsabilità del ex art. 2051 c.c., o Controparte_1 in subordine ex art. 2043 c.c., nella causazione dell'incidente in ragione del quale la compagnia ha risarcito le terze trasportate del veicolo Peugeot tg. FG076SF.
Sul punto, la difesa del ha contestato la genericità e Controparte_1
l'indeterminatezza della domanda attorea con particolare riferimento al titolo di responsabilità per il quale l'ente è stato evocato in giudizio, atteso che nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice ha fatto riferimento a tutte le disposizioni di cui agli artt. 2043-2054 c.c. (cfr. p. 3 comparsa di costituzione e risposta:
“l'attrice vorrebbe addebitare all'esponente una generica, e non meglio CP_1 specificata responsabilità ex artt. 2043 - 2054 c.c. (o meglio così si presume, visto che non si premura di specificarlo)” e ancora p. 5 del medesimo Parte_1 atto: “Le norme richiamate da controparte, l'applicazione delle quali comporterebbe
l'accertamento della responsabilità dell'esponente, sono gli artt. 2043 - 2054 c.c. Si contesta, anzitutto, la genericità con cui è formulata la domanda avversaria per cui non è neppure comprensibile se controparte intenda ritenere l'esponente responsabile ai sensi di tutti gli articoli che vanno dal 2043 c.c. al 2054 c.c. (all'interno dei quali rientra anche la responsabilità danno cagionato da animali sic!)”). Tale genericità e indeterminatezza della domanda attorea, in tesi di parte convenuta, andrebbe a ledere il diritto di difesa del atteso che quest'ultimo dovrebbe prendere CP_1 posizione su plurimi titoli di responsabilità (cfr. p. 5 comparsa di costituzione e risposta: “Se davvero così fosse, ciò non avrebbe pochi risvolti, anche pratici: infatti
l'esponente sarebbe costretto a difendersi su ben 12 diversi addebiti di responsabilità!”).
Al riguardo si osserva quanto segue.
Dalla narrativa dell'atto di citazione si desume chiaramente che la compagnia ha inteso evocare in giudizio il ritenendolo responsabile del sinistro in forza CP_1 del quale ha corrisposto diverse somme a titolo di risarcimento danni in favore delle terze trasportate. In particolare, parte attrice individua la causa del sinistro nella buca presente sulla via percorsa dal veicolo assicurato e, pertanto, chiede al comune di risponderne in quanto ente proprietario (cfr. p. 2 atto di citazione: “Dal predetto rapporto, che si alliga, i verbalizzanti così descrivono il sinistro: “il veicolo B
4 (Peugeot 208 assicurato percorreva la via R. NZ con direzione di marcia CP_5 per la rotonda che porta per MP IN giunto nei pressi dell'ingresso del supermercato SIDIS posto sulla sua destra a causa di una grossa buca perdeva il controllo del mezzo andando ad urtare il veicolo “A” che proveniva dal senso opposto di marcia. Sul posto venivano rilevate le misurazioni delle buche segnalate sullo schizzo”; ancora p. 4 medesimo atto: “Con successiva comunicazione del
20/12/2019 inviata alla ed a l'avv. Antonio De Parte_1 Controparte_6
Mauro nell'interesse del sig. nonché della sig.ra Persona_1 CP_3
in proprio nonché nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale
[...] sulle minori e , nel precisare che il sinistro “avveniva a causa di Pt_2 CP_4 profonda buca posta sul manto stradale, resa non visibile né evitabile da parte del sig. che ha comportato lo sbandamento del mezzo condotto dal mio assistito Per_1
e la collisione con l'autovettura Mercedes Classe A”, chiedeva il risarcimento di tutti
i danni subiti dai suoi assistiti”; da ultimo pp.
5-6 medesimo atto ove l'attrice riporta uno stralcio della c.t.u. espletata in altro giudizio avente ad oggetto lo stato dei luoghi di via AF NZ in “Rispondendo al quesito il ctu deduceva: CP_1
Il piano topografico riguardante lo scenario dell'evento infortunistico è costituito dalla strada urbana cittadina di denominata via AF NZ evento CP_1 sinistro accaduto in corrispondenza del civico 56 sita nel centro abitato di CP_1
La carreggiata in esame della predetta via pubblica è larga mt.7,00 suddivisa in due corsie ed avente larghezza mt.
3.50 ciascuna e con una superficie asfaltata di circa
50/60 cm. occupate da grate per displuvio acque piovane ai margini della carreggiata stessa. Inoltre e sempre ai margini della stessa carreggiata vi sono i marciapiedi per
l'area pedonale. Il piano topografico si presenta con una livelletta molto prossima al piano orizzontale e con una ampia profondità del campo di visuale. Il piano stradale del troco e teatro dell'evento, al momento dell'esame dei luoghi si presentava in uno stato di precarietà-evidenziato da uno stato ammalorato significativo del livello stradale con evidenti cedimenti dello strato della superficie bituminata e con un cedimento del suo sotto piano, determinandone una insidia ed un evidente e certamente anomalo stato di conservazione del piano stradale”. - Da tali dati emerge chiaramente la responsabilità del ). Controparte_1
Ad ogni modo, è opportuno evidenziare che le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c. sono deputate alla funzione della definitiva cristallizzazione del thema
5 decidendum attraverso la precisazione o modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Nel caso in esame, l'attrice ha circoscritto i profili di responsabilità in relazione ai quali ha evocato l'ente comunale in giudizio facendo esplicito riferimento a solo due profili di responsabilità: in via principale, a quello derivante da danno cagionato da cosa in custodia e, in via subordinata, a quello derivante da fatto illecito (cfr. p. 2 memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. di parte attrice: “Per quel che occorre, pacifica risulterà la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art.2051 c.c. o in via gradata dell'art.2043 c.c.”).
Tenuto conto di tali considerazioni, la doglianza di parte convenuta circa la genericità e l'incertezza della domanda attorea non può essere accolta.
Venendo al merito della domanda attorea, essa attiene all'accertamento del profilo di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c. in capo all'ente comunale.
La giurisprudenza maggioritaria ha individuato nella disposizione di cui all'art. 2051 c.c. un'ipotesi di responsabilità oggettiva fondata sulla prova del rapporto eziologico tra cosa in custodia ed evento dannoso che prescinde da qualsiasi accertamento in ordine al profilo della colpevolezza del custode (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, Sent. n. 11152 del 27/04/2023: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” e ancora Cass. Civ., Sez. U, Ord. n. 20943 del 30/06/2022: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della
6 regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”).
Dall'esame dei suindicati arresti giurisprudenziali emerge, altresì, che il riparto dell'onere probatorio è articolato come segue: il danneggiato, che agisca ex art. 2051 c.c., dovrà limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso mentre il custode dovrà fornire la prova liberatoria mediante la dimostrazione positiva della sussistenza del caso fortuito.
Tanto premesso in punto di diritto, occorre evidenziare in punto di fatto che la dinamica e la causa del sinistro per come esposta da parte attrice non trovano riscontro né nel materiale probatorio prodotto dall'attrice stessa né nell'istruttoria espletata.
In primo luogo, la causa dell'incidente individuata da nella buca Parte_1 presente su via AF NZ (buca che avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo al conducente della Peugeot 208) non trova riscontro nel modulo di constatazione amichevole sottoscritto da conducente della Persona_1
Peugeot. Invero, al punto 14 del predetto modulo, rubricato “osservazioni”, si legge che “il veicolo B procedeva su via R. NZ a velocità elevata e spostato verso il centro della carreggiata a causa di auto parcheggiate sulla sua destra e dopo aver manovrato repentinamente, investiva il veicolo A che, nella circostanza, giungendo dal senso opposto di marcia incappava in una buca del manto stradale che impediva allo stesso di evitare la collisione” (cfr. p. 3 all. n. 1 atto di citazione).
Da un primo esame di quanto osservato nel modulo si evincono diversi fattori idonei ad elidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il sinistro e, nello specifico, la velocità elevata tenuta dal veicolo B, la circostanza che lo stesso veicolo B viaggiasse spostato verso il centro della strada costretto dalle auto parcheggiate alla sua destra e, infine, la rilevante dichiarazione che lo stesso veicolo B (la
Mercedes tg. NUAP1010), in seguito ad una manovra repentina, è andato ad impattare con il veicolo A (la Peugeot tg. FG076SF) il quale a causa della buca non riusciva ad evitare la collisione.
Tale ultima circostanza riportata nel modulo entra in contrasto con la dinamica dell'incidente ricostruita dall'attrice nonché con le dichiarazioni rese, nella sua qualità di testimone, dallo stesso il quale ha specificato che “la Persona_1 autovettura Peugeot ha lievemente invaso la corsia opposta percorsa dalla Mercedes”
7 … “non ci sono state frenate da parte di alcuno dei due veicoli”. Delle due l'una: o il conducente della Peugeot, a causa della buca nel manto stradale, ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare con la Mercedes o il conducente della
Mercedes, a causa dell'alta velocità, delle macchine parcheggiate alla sua destra, della manovra repentina, ha impattato con la Peugeot.
Orbene, la rilevanza di tale contrasto è evidente non solo sul piano logico ma anche giuridico essendo l'esatta descrizione della dinamica presupposto necessario per ritenere sussistente il nesso di causalità tra la cosa in custodia (la buca) e l'evento dannoso (l'incidente). Nel caso in esame, l'attrice ha esposto una dinamica del sinistro che vede erdere il controllo del veicolo a causa della buca andando Per_1 così a collidere con l'autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia (cfr. p. 5 comparsa conclusionale di parte attrice: “la strada, come comprovato dalla CTU prodotta e dalla documentazione fotografica, presentava un manto stradale dissestato, con una buca di consistenti dimensioni, a causa della quale il Sig. Per_1
perdeva il controllo del veicolo invadendo l'opposta corsia e collidendo con
[...] un'altra autovettura che procedeva nell'opposto senso di marcia”). Tuttavia, come sopra riportato, tale dinamica non è supportata da idoneo riscontro probatorio nel modulo di constatazione amichevole.
In secondo luogo, l'incertezza circa la dinamica dell'incidente permane anche in seguito all'esame della relazione di incidente stradale redatta dai carabinieri (all. n.
2 atto di citazione) ove si legge che la presumibile dinamica vede “il veicolo “B”
(Peugeot 208)” percorrere la via R. NZ con direzione di marcia per la rotonda che porta verso MP IN e, giunto “nei pressi dell'ingresso del supermercato
Sidis posto alla sua destra a causa di una grossa buca perdeva il controllo del mezzo andando a urtare il veicolo “A” (Mercedes classe A) che proveniva dal senso opposto di marcia”. Anche tale ricostruzione entra in contrasto con quanto riportato nel modulo di constatazione amichevole ed è unicamente elaborata sulla scorta dei rilievi planimetrici e della posizione dei veicoli allo stato di quiete atteso che, circostanza invero singolare, i conducenti coinvolti non hanno fornito alcuna versione dei fatti come riportato dai militari dell'arma a p. 2 della medesima relazione, ove si legge “Le parti coinvolte nel sinistro in merito all'accaduto fornivano oralmente le versioni qui di seguito riportate: - il conducente del veicolo “A”: “Nulla” – il conducente del veicolo “B”: “Nulla”.
8 In terzo luogo, la dinamica non trova adeguato supporto probatorio nemmeno nelle foto allegate al verbale del 29.2.2024 estratte dalla c.t.u. espletata in altro giudizio;
foto dalle quali emerge, invece, che lo scontro è avvenuto nella corsia di pertinenza della Peugeot, pertanto, risulta più probabile che sia stata la Mercedes a invadere la corsia della Peugeot. Non solo da tali foto nonché da quelle allegate da parte attrice alla seconda memoria istruttoria si evince la presenza di illuminazione pubblica e il carattere rettilineo del tratto di strada. Pertanto, ciò che emerge con certezza è che lo stato dei luoghi è costituito da una strada rettilinea con buona visibilità (come riportato anche a p. 1 nella relazione di incidente redatta dai carabinieri: “particolarità strada: rettilineo” … “illuminazione: sufficiente” …
“visibilità: buona”).
In ogni caso, dalle foto ritraenti la buca (in particolare le foto nn. 2-5-6-7-8-9 allegate alla seconda memoria di parte attrice), la cui profondità è stata individuata dai militari intervenuti in 5 cm, emerge che, in ragione del diverso colore del manto stradale rispetto a quello dissestato e della sua estensione anche in larghezza, il conducente del veicolo Peugeot avrebbe dovuto con l'ordinaria diligenza accorgersi di tale possibile pericolosità poiché, come apertamente affermato dall'attrice, tale buca era di grosse dimensioni (cfr. p. 1 comparsa conclusionale: “Si accertava che il sinistro de quo era stato causato da una grossa buca presente sul manto stradale
a causa della quale il conducente del veicolo perdeva il controllo scontrandosi con un'autovettura che proveniva dal senso opposto di marcia”). Ebbene, proprio per tale motivo la condotta del conducente integra il caso fortuito in forza della giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ha stabilito che quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino all'ipotesi che tale comportamento interrompa il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso (cfr.
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013: “L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza
9 la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso
l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle)”).
Da ultimo, l'attrice insiste rinviando alla c.t.u. resa in altro giudizio e riportando stralci della stessa in ragione dei quali sarebbe acclarata la responsabilità del
(cfr. p. 5 comparsa conclusionale: “L'eziologia del sinistro è CP_1 inequivocabilmente accertata dal consulente tecnico Dott. , il quale Persona_2 nella propria relazione ravvisa che “l'ammaloramento e lo stato d'uso del manto stradale è in nesso di causa dell'evento sinistro” concludendo che “quale insidia occulta abbia pertanto contribuito in modo determinante alla genesi del sinistro”. Sul punto, si puntualizza che, in ordine all'efficacia probatoria della CTU espletata in altro giudizio, è ormai consolidato in giurisprudenza che la stessa si sostanzia in una
“prova atipica” e come tale è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito il quale, nel caso che ci occupa, non può che ritenerla rilevante e di indubbio valore probatorio (ex multis Cassazione civile sez. III, 17/05/2021, n.13169)” e ancora p.
7 comparsa conclusionale: “Nel caso di specie la buca presente sulla strada urbana cittadina costituiva senz'altro un'insidia in quanto, come acclarato dal consulente tecnico d'ufficio, presentava evidenti cedimenti dello strato della superficie e del sotto piano, non era segnalata in alcun modo né tantomeno era visibile o prevedibile in ragione dell'orario serale e della scarsa illuminazione pubblica, come confermato anche dal Sig. in sede di deposizione testimoniale”). Sul punto è Persona_1 sufficiente ricordare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, trovando la sua ratio nel coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze tecniche. Da ciò ne consegue che l'indagine peritale non può essere
10 utilizzata strumentalmente da una parte al fine di sopperire al proprio onere probatorio.
Nel caso di specie, il consulente ha espresso considerazioni che sono invero riservate al giudice, avendo addirittura ritenuto di avere competenza sotto il profilo dell'individuazione della causa dell'evento (che è invece evidentemente strettamente spettante all'autorità giudiziaria).
Le valutazioni del CTU sono dunque del tutto inidonee ai fini di causa.
Va poi rilevato che il CTU ha meramente presunto che il conducente abbia perso il controllo del mezzo per la presenza della buca, ma non ha indicato alcun elemento obiettivo a sostegno di tale circostanza. È infatti ben possibile che il conducente sia stato distratto dal cellulare o da uno degli altri occupanti del veicolo e che per questo si sia spostato sulla corsia di marcia opposta.
Va anche rilevato che il tratto di strada in esame – vicino a un supermercato – si presume ad alta frequentazione e che non è stato dedotto che altri veicoli abbiano invaso l'opposta corsia di marcia a causa della buca. Elemento che conferma ancora una volta la valutazione della riconducibilità del sinistro alla condotta del conducente.
Infine, il ha prodotto l'ordinanza con cui il giudice adito nel Controparte_1 giudizio N 8745/2021 RG (nel quale è stata espletata la CTU richiamata) ha rigettato la domanda proposta contro il ritenendo che Controparte_1
l'evento sia da imputarsi al Per_1
In definitiva, non essendo stato assolto l'onere probatorio in ordine al nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
b) Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 8881/2022 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Rigetta la domanda di Parte_1
11 2. Condanna al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1 favore del liquidate in € 14.103,00 per compenso, Controparte_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Lecce, 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Mele
Provvedimento redatto su bozza predisposta dal Funzionario dell'Ufficio per il Processo dott.
Giacomo Minerva
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