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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1035/2024
La Corte D'Appello di Venezia, sezione seconda, in persona dei Magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. BENEDETTI
[...] P.IVA_1
MONICA appellante e
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. CATANZARO GIOVANNI appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 974/2024 pubblicata il
10 maggio 2024.
CONCLUSIONI: per parte appellante:
In via principale nel merito: Voglia la Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 974/2024 R. Sent., disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, ritenuta la fondatezza dei motivi esposti, respingere l'opposizione proposta dalla signora con l'atto introduttivo del giudizio di Controparte_1 primo grado ed in particolare respingere l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo per violazione del foro del consumatore in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 281/2013 Ing. del Tribunale di Treviso,
Sezione Distaccata di Montebelluna.
Sempre in accoglimento della proposta impugnazione, voglia, altresì, la Corte
d'Appello condannare la signora alla restituzione a favore di Controparte_1 delle somme di € 5.198,04 e di € 348,99, corrisposte all'avv. Giovanni Parte_1
Catanzaro, quale suo mandatario all'incasso, a titolo di rimborso spese di causa liquidate.
Spese di lite, di entrambi i gradi, rifuse e/o quantomeno compensate. per parte appellata:
a) IN VIA PRINCIPALE;
confermare la sentenza appellata del Tribunale di Treviso n.
974/2024 R. Sent
b) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'atto di appello, ordinare la riassunzione avanti il Tribunale di Udine affinché si possa pronunciare sulle ulteriori censure, suo tempo sollevate, sulla legittimità del titolo e dell'esecuzione, come nel testo dell'atto – MOTIVO N. 3, IN RELAZIONE ALLE
ULTERIORI CENSURE SVOLTE NELL'ATTO DI OPPOSIZIONE EX ART 615
C.p.c. DELL'11.04.2023.- specificamente illustrate c) IN OGNI CASO;
condannare: con vittoria di onorari e spese di lite.
Ragioni della Decisione
§1.
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato in data 13 novembre 2023 citava in giudizio avanti al Tribunale di Treviso Controparte_1 [...] rappresentata della procuratrice Parte_1 Controparte_2 proponendo opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art.650 c.p.c. per il credito di
€19.972,43, derivante dal decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n.281/2013 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, su richiesta ed in favore di il 29 marzo 2013 in forza di Parte_2 fideiussione da lei rilasciata in favore del marito, Persona_1
L'attrice chiedeva venisse dichiarata la nullità del titolo, in quanto emesso da giudice incompetente per territorio, in violazione delle norme imperative in materia di foro esclusivo del consumatore, essendo la sua residenza a Premariacco (UD) in via Viola pag. 2/11 n.
1-2 sia all'epoca della stipulazione del contratto di fideiussione, sia al momento della notifica del decreto ingiuntivo e sia, infine, all'attualità. affermava di avere prestato la garanzia a favore del proprio Controparte_1 marito nella veste di consumatore, quale suo coniuge.
Si costituiva in giudizio avanti al Tribunale di Treviso la creditrice opposta
[...] di seguito rappresentata dalla Parte_1 Pt_1 mandataria chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto, affermando la competenza del Tribunale di
Treviso in virtù di clausola di deroga alla competenza, stipulata nel contratto di fideiussione. Chiedeva di accertare che la debitrice opponente avesse sottoscritto la fideiussione non per finalità di natura privata bensì quale professionista e conseguentemente di accertare la competenza per territorio del Tribunale di Treviso e la validità del decreto ingiuntivo opposto.
§2.
Tra le medesime parti pende avanti al Tribunale di Udine la causa di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., RG n.1236/2023 promossa da in Controparte_1 opposizione al precetto notificatole il 4 aprile 2023 per il credito di €19.972,43, derivante dal decreto ingiuntivo n.281/2013 emesso dal Tribunale di Treviso, oggetto del giudizio di opposizione tardiva di cui sopra.
Avanti al Tribunale di Udine delle sollevava la medesima eccezione di CP_1 violazione del foro esclusivo del consumatore nonché ulteriori eccezioni quali la prescrizione del credito ed il mancato assolvimento, da parte della cessionaria, dell'onere probatorio a suo carico di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli oggetti della cessione in blocco realizzata ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n.
385/1993.
Avanti al Tribunale di Udine si era costituita in giudizio eccependo che la Pt_1 fideiussione fosse stata sottoscritta dalla signora nella qualità di CP_1 imprenditrice e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Udine con ordinanza 27 settembre 2023 si era dichiarato incompetente per territorio e, alla luce della sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n.9479 del 6 aprile 2023, aveva riqualificato l'opposizione all'esecuzione quale opposizione tardiva pag. 3/11 ex art.650 c.p.c. limitatamente alla eccepita nullità del titolo per violazione del foro esclusivo del consumatore, aveva indicato quale sede competente il Tribunale di Treviso
e aveva fissato termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio presso il foro competente. Aveva, infine, separato la causa di opposizione ex art.615 c.p.c. da quella di nullità del titolo esecutivo e disposto la sospensione della causa pendente avanti a sé.
§3.
Il Tribunale di Treviso con la sentenza in epigrafe indicata ha deciso la sola questione relativa alla nullità del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n.2281/2013 emesso in data 29.03.2013 dal Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di
Montebelluna, e in accoglimento delle istanze di parte ha revocato il decreto CP_1 ingiuntivo.
Il Tribunale ha ritenuto applicabile la disciplina prevista a tutela del consumatore, ritenendo che avesse rilasciato la fideiussione in qualità di Controparte_1 moglie del debitore garantito e non in qualità di imprenditrice, che la prestazione della garanzia non rientrasse nell'attività professionale della garante e che fossero esclusi collegamenti funzionali fra la garante e la debitrice garantita (come la partecipazione al capitale sociale o l'eventuale qualità di amministratore della società garantita), concludendo nel senso che la garante, nel sottoscrivere la fideiussione, avesse agito per scopi di natura privata.
Il Tribunale di Treviso ha di conseguenza ritenuto, ai sensi dell'art.33 comma 2 lettera u) del D.Lgs. n.206/2005, che si dovesse ritenere vessatoria fino a prova contraria la clausola che stabiliva quale foro competente per le controversie un luogo diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del fideiussore e che foro inderogabile relativamente al rapporto di fideiussione fosse il Tribunale di Udine, quale luogo di residenza della garante.
E' incontestato che sia stata residente a [...] sin dal momento CP_1 della sottoscrizione della fideiussione a tutt'oggi.
Inoltre, non ha dedotto e men che meno provato la circostanza che sia Pt_1 intervenuta una trattativa individuale circa la clausola n.15 della fideiussione circa il foro applicabile – clausola che peraltro fa espressamente salva la competenza determinata dalle vigenti leggi circa la tutela del consumatore. pag. 4/11 Il Tribunale ha osservato che la fideiussione è stata rilasciata in relazione ad una esposizione in conto corrente dell'impresa individuale di “nella quale, per Persona_1 definizione, l'ingiunta non può aver avuto alcuna partecipazione”.
Alla luce di questo, il tribunale ha ritenuto irrilevante il ruolo rivestito dalla signora nella diversa società Emmedici Sedie di EL AS NN & C. s.a.s., CP_1 quale accomandataria dal 18.7.2000 al 30.12.2002 e quale liquidatore successivamente fino all'attualità, in assenza di prova di collegamenti funzionali con l'attività della impresa individuale garantita.
La società Emmedici Sedie non era attiva né all'epoca del rilascio della fideiussione
(2009) né all'epoca del suo rinnovo (2010) né, infine, all'epoca dell'emissione del decreto ingiuntivo (2013).
Il primo giudice ha ritenuto inoltre irrilevante, ai fini di escludere che abbia CP_1 agito in qualità di consumatore, che la stessa sia divenuta socia di altra società in epoca successiva alla stipula dei contratti di fideiussione (dal 2021 al 2023) e che si sia costituita terzo datore di ipoteca in favore della prima società e a favore del marito.
In conclusione, ha revocato il decreto ingiuntivo n.2281/2013 emesso in data
29.03.2013 dal Tribunale di Treviso, che costituiva titolo a fondamento del precetto opposto avanti al Tribunale di Udine nella causa RG n.1236/2023 promossa da
[...] ex art.615 c.p.c. CP_1
§4.
Avverso l'indicata pronuncia del Tribunale di Treviso
[...]
e per essa ha Parte_1 Parte_1 interposto tempestivo appello, con atto notificato il 14 giugno 2024 affidato a due motivi di gravame.
Col primo motivo contesta la sentenza appellata, nella parte in cui ha ritenuto Pt_1 che abbia rilasciato la fideiussione per finalità inerenti alla Controparte_1 propria sfera privata, in qualità di moglie del debitore garantito, e non quale imprenditrice.
Col secondo motivo lamenta che il giudice di prime cure l'abbia condannata Pt_1 alla rifusione delle spese legali in favore di Controparte_1
pag. 5/11 Si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo la conferma della sentenza impugnata e ribadendo di avere sottoscritto la fideiussione nella sua qualità di consumatore, di non avere rivestito alcun ruolo nell'impresa individuale del marito e di avere agito per finalità private. Ha inoltre chiesto la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
Sulle conclusioni come sopra precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§5.
Il primo motivo di gravame è infondato e deve pertanto confermarsi la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, in quanto emesso da giudice adìto in violazione del foro inderogabile del consumatore.
In fatto, si osserva quanto segue. in data 4 settembre 2009 aveva aperto un contratto di conto corrente di Parte_2 corrispondenza con quale persona fisica e titolare della omonima ditta Persona_1 individuale che si occupava di lavorazione del legno e di fabbricazione di sedie e sedili. si era costituita fideiussore del marito per tutte le Controparte_1 Persona_1 obbligazioni contratte da quest'ultimo nei confronti di con contratto Parte_2 sottoscritto il 7 settembre 2009 fino a concorrenza di €78.000,00 (doc.8). Con atto di integrazione del 16-19 luglio 2010 aveva incrementato l'importo garantito fino a concorrenza di €125.000,00 (doc.9).
Il credito per il quale agiva nei confronti del fideiussore era costituito dal Parte_2 passivo formatosi sul conto corrente aperto da presso e Persona_1 Parte_2 utilizzato dallo stesso ai fini di gestire le transazioni relative alla sua ditta individuale.
e il marito erano inoltre soci, rispettivamente accomandataria e CP_1 accomandante, di Emmedici Sedie di EL AS NN & C. s.a.s.
Tale società, costituita il 18 luglio 2000, era attiva dal 18.7.2000 al 30.12.2002, quando veniva posta in liquidazione con nomina a liquidatore di Controparte_1
All'epoca della sottoscrizione della fideiussione la società Emmedici Sedie, pertanto, non era più attiva e si trovava in stato di liquidazione. Nel 2012 veniva meno la pluralità
pag. 6/11 dei soci, a seguito dell'intervenuto fallimento personale di e il 9 dicembre Persona_1
2015 la società è stata cancellata dal registro delle imprese. sostiene che abbia agito nel ruolo di imprenditrice e a Pt_1 Controparte_1 sostegno di tale assunto sottolinea il fatto che la società Emmedici Sedie abbia quale oggetto sociale la stessa attività di costruzione di sedie propria della ditta individuale esercitata da debitore garantito. Sostiene che questo fatto sarebbe Persona_1 sufficiente a provare l'esistenza di un unico centro di interessi patrimoniali e professionali riconducibile a garante e a garantito e a provare l'esistenza di un collegamento funzionale tra la prestazione della garanzia fideiussoria e lo svolgimento dell'attività imprenditoriale da parte del garante.
L'appellata, per contro, ribadisce l'irrilevanza di ulteriori propri impegni professionali e afferma che non abbia assolto all'onere, a suo carico, di dimostrare le finalità Pt_1 diverse dal rapporto di coniugio da lei perseguite nel sottoscrivere la garanzia fideiussoria.
In diritto, la giurisprudenza comunitaria e italiana in materia di tutela dei consumatori ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori è ormai consolidata.
E' definitivamente abbandonato l'orientamento iniziale secondo il quale nel caso di garanzie prestate da una persona fisica in favore di un professionista o di una società commerciale, la disciplina consumeristica si applicherebbe solo quando il contratto principale fosse qualificabile come di consumo (sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità europee del 18 marzo 1998, causa C-45/96), orientamento al quale la Corte di
Cassazione si era inizialmente conformata, ritenendo che l'oggetto dell'obbligazione fideiussoria si dovesse determinare per relationem sulla base del contenuto dell'obbligazione principale, essendo i due negozi sono unificati da un nesso di interdipendenza (Cassazione n. 25212/2011). Tale orientamento (già posto in discussione nella sentenza di Cassazione n. 449 del 12 gennaio 2003) deve ritenersi definitivamente superato a seguito del revirement espresso dalle sentenze della Corte di giustizia UE del 9 novembre 2015, C-74/15, , e del 14 settembre 2016, C-534/15, Per_2
nelle quali la CGCU ha affermato che le regole uniformi sulle clausole Per_3 abusive devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista e un pag. 7/11 consumatore, inclusi i contratti di fideiussione, nei casi in cui il garante abbia agito per scopi di natura privata. I requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica debbano essere valutati quindi con riferimento alle parti del contratto di garanzia, senza considerare il contratto principale.
La Corte comunitaria ha sottolineato come la tutela del consumatore sia particolarmente importante nel caso di contratti di garanzia stipulati tra un istituto bancario e un consumatore.
Si può ritenere consolidato il principio secondo cui deve ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, in assenza di collegamenti funzionali fra la propria attività professionale e l'attività economica svolta dal soggetto garantito.
Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, il giudice nazionale, ove verifichi che il garante abbia agito per scopi di natura privata, dovrà applicare la normativa consumeristica.
Il mutato orientamento espresso dalla CGUE è stato recepito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 13 dicembre 2018, n. 32225, secondo la quale “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale)”.
Può pertanto ormai ritenersi ius receptum che il rapporto di accessorietà riguardi il rapporto fra l'obbligazione principale e quella di garanzia e non la qualificazione dell'attività dei contraenti e che pertanto non vi sia alcuna automatica corrispondenza fra la qualifica professionale del debitore principale e quella del garante.
Di conseguenza, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare gli elementi concreti della fattispecie per verificare se il garante – persona fisica – abbia agito per scopi di natura privata (con conseguente applicabilità della disciplina consumeristica) ovvero abbia agito nell'ambito della sua attività professionale, senza poter qualificare il fideiussore come professionista “di riflesso” solo perché garante di un professionista.
In applicazione di tali principi, la Corte di legittimità in alcuni casi ha escluso la qualità di consumatore in capo a un fideiussore persona fisica, valorizzando specifici elementi pag. 8/11 presenti nella fattispecie. Ad esempio, ha valorizzato l'utilizzo, da parte del garante, della società garantita ai fini di rafforzare la propria posizione professionale sul mercato quale architetto. La società garantita era infatti una società di capitali operativa nel settore del design intestata alla moglie e, quale prova del collegamento funzionale fra l'attività di architetto e la società garantita, erano prodotte in giudizio plurime citazioni del nome del fideiussore quale punto di riferimento della società garantita (Cassazione a
Sezioni Unite in materia di giurisdizione, nella sentenza n. 5868 del 27 febbraio 2023).
Nella fattispecie qui in esame di fatto:
- La signora il 7 settembre 2009 ha stipulato fideiussione generica a CP_1 prima richiesta fino all'importo di €78.000 (aumentato con atto integrativo del 16 luglio
2010 a €125.000) in relazione ad una esposizione in conto corrente del sig. Per_1
titolare di impresa individuale.
[...]
- la signora è stata socio accomandatario dal 18 luglio Controparte_1
2000 e socio liquidatore dal 30 dicembre 2002 della società Emmedici Sedie di EL
AS NN & C. S.a.s., con sede in Premariacco, via Viola n. 1/2, società costituita il 18 luglio 2000, posta in liquidazione dal 30 dicembre 2002 e cancellata dal Registro delle Imprese il 9 dicembre 2015.
- Il sig. è stato socio accomandante della società Emmedici Sedie di Persona_1
EL AS NN & C. S.a.s., titolare della quota del 50% del capitale sociale, sino al 23 novembre 2012, quando è intervenuto il suo fallimento personale.
- La signora è stata socio accomandante dal 27 luglio 2021 Controparte_1 al 9 marzo 2023 della società Navi S.a.s. di , società costituita il 18 Persona_4 aprile 2013 e ad oggi ancora attiva, anch'essa con sede in Premariacco, via Viola n. 1/2.
- Quando ha stipulato la fideiussione era pertanto imprenditrice, quale CP_1 socio del marito tuttavia la società era inattiva in quanto ormai da anni in Persona_1 liquidazione.
- si era costituita terzo datore di ipoteca sia a garanzia di un debito CP_1 della società Emmedici Sedie di EL AS NN (iscrizione del 27.09.2000) sia a garanzia di un debito contratto dal proprio marito (iscrizione del Persona_1
27.05.2005).
pag. 9/11 Il Collegio non ravvisa nei fatti sopra riportati, in assenza di elementi ulteriori, sufficienti prove del fatto che l'appellata abbia garantito il marito in Persona_1 qualità di imprenditrice ed in particolare non ravvisa sufficienti prove di un rapporto di funzionalità tra l'attività economica praticata dalla garante (in concreto, liquidatore della società Emmedici Sedie di EL AS NN & C. s.a.s.) e l'attività professionale del garantito (produzione e commercio di oggetti di legno e di sedie).
Accertato il fatto che abbia agito per ragioni estranee alla propria Controparte_1 professione, ne consegue necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo tardivamente opposto in quanto la competenza del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), c.cons., si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l'eventuale adesione all'eccezione della controparte è irrilevante (Cass.n. 15699 del 05/06/2024 conf.).
Il giudicante è tenuto ad accertare anche d'ufficio se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore", tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova (cfr., con riferimento alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, CGUE, sentenza , C-168/05, punto 28; CGUE Persona_5
4.6.2015 C497/13) ed anche in sede monitoria (Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023) e dal giudice dell'esecuzione (Cassazione n. 17055 del 20/06/2024).
L'inderogabilità del foro del consumatore a prescindere dall'esistenza di una apposita clausola è principio risalente. Ad esempio, è stata ritenuta applicabile la disciplina a tutela del consumatore in materia di competenza territoriale anche nel caso in cui si verteva di un contratto di prestazione d'opera professionale stipulato in forma orale
(Cass. 4914/2019).
Va pertanto confermata la sentenza appellata, che accertata la violazione del foro del consumatore, ha revocato il decreto ingiuntivo tardivamente opposto in sede esecutiva.
§6.
Il secondo motivo di appello deve venire accolto.
Il primo giudice, nel decidere circa l'attribuzione delle spese di lite, ha applicato il principio di soccombenza con riferimento alla sola fase dell'opposizione a precetto – riqualificata d'ufficio come opposizione tardiva ex art.650 c.p.c., senza considerare che pag. 10/11 il revirement giurisprudenziale apportato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.9479 del 6 aprile 2023 è intervenuto successivamente alla notifica dell'atto di precetto (avvenuta il 4 aprile 2023).
Il radicale mutamento nella giurisprudenza intervenuto successivamente alla notifica del precetto giustifica la compensazione delle spese di primo grado di giudizio.
§7.
In considerazione della soccombenza reciproca, essendosi reputato fondato il gravame proposto da in punto spese, si dispone la compensazione delle spese del Pt_1 presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
tramite la procuratrice Parte_1 [...] con atto di citazione notificato il 14 giugno 2024 nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. Controparte_1
974/2024 pubblicata il 10 maggio 2024 così provvede:
I. In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto si conferma, dispone la compensazione delle spese di lite di primo grado.
II. Dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione seconda civile, in Venezia in data 8 luglio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.Caterina Caniato dott.Caterina Passarelli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1035/2024
La Corte D'Appello di Venezia, sezione seconda, in persona dei Magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. BENEDETTI
[...] P.IVA_1
MONICA appellante e
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. CATANZARO GIOVANNI appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 974/2024 pubblicata il
10 maggio 2024.
CONCLUSIONI: per parte appellante:
In via principale nel merito: Voglia la Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 974/2024 R. Sent., disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, ritenuta la fondatezza dei motivi esposti, respingere l'opposizione proposta dalla signora con l'atto introduttivo del giudizio di Controparte_1 primo grado ed in particolare respingere l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo per violazione del foro del consumatore in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 281/2013 Ing. del Tribunale di Treviso,
Sezione Distaccata di Montebelluna.
Sempre in accoglimento della proposta impugnazione, voglia, altresì, la Corte
d'Appello condannare la signora alla restituzione a favore di Controparte_1 delle somme di € 5.198,04 e di € 348,99, corrisposte all'avv. Giovanni Parte_1
Catanzaro, quale suo mandatario all'incasso, a titolo di rimborso spese di causa liquidate.
Spese di lite, di entrambi i gradi, rifuse e/o quantomeno compensate. per parte appellata:
a) IN VIA PRINCIPALE;
confermare la sentenza appellata del Tribunale di Treviso n.
974/2024 R. Sent
b) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'atto di appello, ordinare la riassunzione avanti il Tribunale di Udine affinché si possa pronunciare sulle ulteriori censure, suo tempo sollevate, sulla legittimità del titolo e dell'esecuzione, come nel testo dell'atto – MOTIVO N. 3, IN RELAZIONE ALLE
ULTERIORI CENSURE SVOLTE NELL'ATTO DI OPPOSIZIONE EX ART 615
C.p.c. DELL'11.04.2023.- specificamente illustrate c) IN OGNI CASO;
condannare: con vittoria di onorari e spese di lite.
Ragioni della Decisione
§1.
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato in data 13 novembre 2023 citava in giudizio avanti al Tribunale di Treviso Controparte_1 [...] rappresentata della procuratrice Parte_1 Controparte_2 proponendo opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art.650 c.p.c. per il credito di
€19.972,43, derivante dal decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n.281/2013 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, su richiesta ed in favore di il 29 marzo 2013 in forza di Parte_2 fideiussione da lei rilasciata in favore del marito, Persona_1
L'attrice chiedeva venisse dichiarata la nullità del titolo, in quanto emesso da giudice incompetente per territorio, in violazione delle norme imperative in materia di foro esclusivo del consumatore, essendo la sua residenza a Premariacco (UD) in via Viola pag. 2/11 n.
1-2 sia all'epoca della stipulazione del contratto di fideiussione, sia al momento della notifica del decreto ingiuntivo e sia, infine, all'attualità. affermava di avere prestato la garanzia a favore del proprio Controparte_1 marito nella veste di consumatore, quale suo coniuge.
Si costituiva in giudizio avanti al Tribunale di Treviso la creditrice opposta
[...] di seguito rappresentata dalla Parte_1 Pt_1 mandataria chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto, affermando la competenza del Tribunale di
Treviso in virtù di clausola di deroga alla competenza, stipulata nel contratto di fideiussione. Chiedeva di accertare che la debitrice opponente avesse sottoscritto la fideiussione non per finalità di natura privata bensì quale professionista e conseguentemente di accertare la competenza per territorio del Tribunale di Treviso e la validità del decreto ingiuntivo opposto.
§2.
Tra le medesime parti pende avanti al Tribunale di Udine la causa di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., RG n.1236/2023 promossa da in Controparte_1 opposizione al precetto notificatole il 4 aprile 2023 per il credito di €19.972,43, derivante dal decreto ingiuntivo n.281/2013 emesso dal Tribunale di Treviso, oggetto del giudizio di opposizione tardiva di cui sopra.
Avanti al Tribunale di Udine delle sollevava la medesima eccezione di CP_1 violazione del foro esclusivo del consumatore nonché ulteriori eccezioni quali la prescrizione del credito ed il mancato assolvimento, da parte della cessionaria, dell'onere probatorio a suo carico di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli oggetti della cessione in blocco realizzata ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n.
385/1993.
Avanti al Tribunale di Udine si era costituita in giudizio eccependo che la Pt_1 fideiussione fosse stata sottoscritta dalla signora nella qualità di CP_1 imprenditrice e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Udine con ordinanza 27 settembre 2023 si era dichiarato incompetente per territorio e, alla luce della sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n.9479 del 6 aprile 2023, aveva riqualificato l'opposizione all'esecuzione quale opposizione tardiva pag. 3/11 ex art.650 c.p.c. limitatamente alla eccepita nullità del titolo per violazione del foro esclusivo del consumatore, aveva indicato quale sede competente il Tribunale di Treviso
e aveva fissato termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio presso il foro competente. Aveva, infine, separato la causa di opposizione ex art.615 c.p.c. da quella di nullità del titolo esecutivo e disposto la sospensione della causa pendente avanti a sé.
§3.
Il Tribunale di Treviso con la sentenza in epigrafe indicata ha deciso la sola questione relativa alla nullità del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n.2281/2013 emesso in data 29.03.2013 dal Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di
Montebelluna, e in accoglimento delle istanze di parte ha revocato il decreto CP_1 ingiuntivo.
Il Tribunale ha ritenuto applicabile la disciplina prevista a tutela del consumatore, ritenendo che avesse rilasciato la fideiussione in qualità di Controparte_1 moglie del debitore garantito e non in qualità di imprenditrice, che la prestazione della garanzia non rientrasse nell'attività professionale della garante e che fossero esclusi collegamenti funzionali fra la garante e la debitrice garantita (come la partecipazione al capitale sociale o l'eventuale qualità di amministratore della società garantita), concludendo nel senso che la garante, nel sottoscrivere la fideiussione, avesse agito per scopi di natura privata.
Il Tribunale di Treviso ha di conseguenza ritenuto, ai sensi dell'art.33 comma 2 lettera u) del D.Lgs. n.206/2005, che si dovesse ritenere vessatoria fino a prova contraria la clausola che stabiliva quale foro competente per le controversie un luogo diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del fideiussore e che foro inderogabile relativamente al rapporto di fideiussione fosse il Tribunale di Udine, quale luogo di residenza della garante.
E' incontestato che sia stata residente a [...] sin dal momento CP_1 della sottoscrizione della fideiussione a tutt'oggi.
Inoltre, non ha dedotto e men che meno provato la circostanza che sia Pt_1 intervenuta una trattativa individuale circa la clausola n.15 della fideiussione circa il foro applicabile – clausola che peraltro fa espressamente salva la competenza determinata dalle vigenti leggi circa la tutela del consumatore. pag. 4/11 Il Tribunale ha osservato che la fideiussione è stata rilasciata in relazione ad una esposizione in conto corrente dell'impresa individuale di “nella quale, per Persona_1 definizione, l'ingiunta non può aver avuto alcuna partecipazione”.
Alla luce di questo, il tribunale ha ritenuto irrilevante il ruolo rivestito dalla signora nella diversa società Emmedici Sedie di EL AS NN & C. s.a.s., CP_1 quale accomandataria dal 18.7.2000 al 30.12.2002 e quale liquidatore successivamente fino all'attualità, in assenza di prova di collegamenti funzionali con l'attività della impresa individuale garantita.
La società Emmedici Sedie non era attiva né all'epoca del rilascio della fideiussione
(2009) né all'epoca del suo rinnovo (2010) né, infine, all'epoca dell'emissione del decreto ingiuntivo (2013).
Il primo giudice ha ritenuto inoltre irrilevante, ai fini di escludere che abbia CP_1 agito in qualità di consumatore, che la stessa sia divenuta socia di altra società in epoca successiva alla stipula dei contratti di fideiussione (dal 2021 al 2023) e che si sia costituita terzo datore di ipoteca in favore della prima società e a favore del marito.
In conclusione, ha revocato il decreto ingiuntivo n.2281/2013 emesso in data
29.03.2013 dal Tribunale di Treviso, che costituiva titolo a fondamento del precetto opposto avanti al Tribunale di Udine nella causa RG n.1236/2023 promossa da
[...] ex art.615 c.p.c. CP_1
§4.
Avverso l'indicata pronuncia del Tribunale di Treviso
[...]
e per essa ha Parte_1 Parte_1 interposto tempestivo appello, con atto notificato il 14 giugno 2024 affidato a due motivi di gravame.
Col primo motivo contesta la sentenza appellata, nella parte in cui ha ritenuto Pt_1 che abbia rilasciato la fideiussione per finalità inerenti alla Controparte_1 propria sfera privata, in qualità di moglie del debitore garantito, e non quale imprenditrice.
Col secondo motivo lamenta che il giudice di prime cure l'abbia condannata Pt_1 alla rifusione delle spese legali in favore di Controparte_1
pag. 5/11 Si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo la conferma della sentenza impugnata e ribadendo di avere sottoscritto la fideiussione nella sua qualità di consumatore, di non avere rivestito alcun ruolo nell'impresa individuale del marito e di avere agito per finalità private. Ha inoltre chiesto la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
Sulle conclusioni come sopra precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§5.
Il primo motivo di gravame è infondato e deve pertanto confermarsi la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, in quanto emesso da giudice adìto in violazione del foro inderogabile del consumatore.
In fatto, si osserva quanto segue. in data 4 settembre 2009 aveva aperto un contratto di conto corrente di Parte_2 corrispondenza con quale persona fisica e titolare della omonima ditta Persona_1 individuale che si occupava di lavorazione del legno e di fabbricazione di sedie e sedili. si era costituita fideiussore del marito per tutte le Controparte_1 Persona_1 obbligazioni contratte da quest'ultimo nei confronti di con contratto Parte_2 sottoscritto il 7 settembre 2009 fino a concorrenza di €78.000,00 (doc.8). Con atto di integrazione del 16-19 luglio 2010 aveva incrementato l'importo garantito fino a concorrenza di €125.000,00 (doc.9).
Il credito per il quale agiva nei confronti del fideiussore era costituito dal Parte_2 passivo formatosi sul conto corrente aperto da presso e Persona_1 Parte_2 utilizzato dallo stesso ai fini di gestire le transazioni relative alla sua ditta individuale.
e il marito erano inoltre soci, rispettivamente accomandataria e CP_1 accomandante, di Emmedici Sedie di EL AS NN & C. s.a.s.
Tale società, costituita il 18 luglio 2000, era attiva dal 18.7.2000 al 30.12.2002, quando veniva posta in liquidazione con nomina a liquidatore di Controparte_1
All'epoca della sottoscrizione della fideiussione la società Emmedici Sedie, pertanto, non era più attiva e si trovava in stato di liquidazione. Nel 2012 veniva meno la pluralità
pag. 6/11 dei soci, a seguito dell'intervenuto fallimento personale di e il 9 dicembre Persona_1
2015 la società è stata cancellata dal registro delle imprese. sostiene che abbia agito nel ruolo di imprenditrice e a Pt_1 Controparte_1 sostegno di tale assunto sottolinea il fatto che la società Emmedici Sedie abbia quale oggetto sociale la stessa attività di costruzione di sedie propria della ditta individuale esercitata da debitore garantito. Sostiene che questo fatto sarebbe Persona_1 sufficiente a provare l'esistenza di un unico centro di interessi patrimoniali e professionali riconducibile a garante e a garantito e a provare l'esistenza di un collegamento funzionale tra la prestazione della garanzia fideiussoria e lo svolgimento dell'attività imprenditoriale da parte del garante.
L'appellata, per contro, ribadisce l'irrilevanza di ulteriori propri impegni professionali e afferma che non abbia assolto all'onere, a suo carico, di dimostrare le finalità Pt_1 diverse dal rapporto di coniugio da lei perseguite nel sottoscrivere la garanzia fideiussoria.
In diritto, la giurisprudenza comunitaria e italiana in materia di tutela dei consumatori ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori è ormai consolidata.
E' definitivamente abbandonato l'orientamento iniziale secondo il quale nel caso di garanzie prestate da una persona fisica in favore di un professionista o di una società commerciale, la disciplina consumeristica si applicherebbe solo quando il contratto principale fosse qualificabile come di consumo (sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità europee del 18 marzo 1998, causa C-45/96), orientamento al quale la Corte di
Cassazione si era inizialmente conformata, ritenendo che l'oggetto dell'obbligazione fideiussoria si dovesse determinare per relationem sulla base del contenuto dell'obbligazione principale, essendo i due negozi sono unificati da un nesso di interdipendenza (Cassazione n. 25212/2011). Tale orientamento (già posto in discussione nella sentenza di Cassazione n. 449 del 12 gennaio 2003) deve ritenersi definitivamente superato a seguito del revirement espresso dalle sentenze della Corte di giustizia UE del 9 novembre 2015, C-74/15, , e del 14 settembre 2016, C-534/15, Per_2
nelle quali la CGCU ha affermato che le regole uniformi sulle clausole Per_3 abusive devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista e un pag. 7/11 consumatore, inclusi i contratti di fideiussione, nei casi in cui il garante abbia agito per scopi di natura privata. I requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica debbano essere valutati quindi con riferimento alle parti del contratto di garanzia, senza considerare il contratto principale.
La Corte comunitaria ha sottolineato come la tutela del consumatore sia particolarmente importante nel caso di contratti di garanzia stipulati tra un istituto bancario e un consumatore.
Si può ritenere consolidato il principio secondo cui deve ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, in assenza di collegamenti funzionali fra la propria attività professionale e l'attività economica svolta dal soggetto garantito.
Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, il giudice nazionale, ove verifichi che il garante abbia agito per scopi di natura privata, dovrà applicare la normativa consumeristica.
Il mutato orientamento espresso dalla CGUE è stato recepito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 13 dicembre 2018, n. 32225, secondo la quale “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale)”.
Può pertanto ormai ritenersi ius receptum che il rapporto di accessorietà riguardi il rapporto fra l'obbligazione principale e quella di garanzia e non la qualificazione dell'attività dei contraenti e che pertanto non vi sia alcuna automatica corrispondenza fra la qualifica professionale del debitore principale e quella del garante.
Di conseguenza, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare gli elementi concreti della fattispecie per verificare se il garante – persona fisica – abbia agito per scopi di natura privata (con conseguente applicabilità della disciplina consumeristica) ovvero abbia agito nell'ambito della sua attività professionale, senza poter qualificare il fideiussore come professionista “di riflesso” solo perché garante di un professionista.
In applicazione di tali principi, la Corte di legittimità in alcuni casi ha escluso la qualità di consumatore in capo a un fideiussore persona fisica, valorizzando specifici elementi pag. 8/11 presenti nella fattispecie. Ad esempio, ha valorizzato l'utilizzo, da parte del garante, della società garantita ai fini di rafforzare la propria posizione professionale sul mercato quale architetto. La società garantita era infatti una società di capitali operativa nel settore del design intestata alla moglie e, quale prova del collegamento funzionale fra l'attività di architetto e la società garantita, erano prodotte in giudizio plurime citazioni del nome del fideiussore quale punto di riferimento della società garantita (Cassazione a
Sezioni Unite in materia di giurisdizione, nella sentenza n. 5868 del 27 febbraio 2023).
Nella fattispecie qui in esame di fatto:
- La signora il 7 settembre 2009 ha stipulato fideiussione generica a CP_1 prima richiesta fino all'importo di €78.000 (aumentato con atto integrativo del 16 luglio
2010 a €125.000) in relazione ad una esposizione in conto corrente del sig. Per_1
titolare di impresa individuale.
[...]
- la signora è stata socio accomandatario dal 18 luglio Controparte_1
2000 e socio liquidatore dal 30 dicembre 2002 della società Emmedici Sedie di EL
AS NN & C. S.a.s., con sede in Premariacco, via Viola n. 1/2, società costituita il 18 luglio 2000, posta in liquidazione dal 30 dicembre 2002 e cancellata dal Registro delle Imprese il 9 dicembre 2015.
- Il sig. è stato socio accomandante della società Emmedici Sedie di Persona_1
EL AS NN & C. S.a.s., titolare della quota del 50% del capitale sociale, sino al 23 novembre 2012, quando è intervenuto il suo fallimento personale.
- La signora è stata socio accomandante dal 27 luglio 2021 Controparte_1 al 9 marzo 2023 della società Navi S.a.s. di , società costituita il 18 Persona_4 aprile 2013 e ad oggi ancora attiva, anch'essa con sede in Premariacco, via Viola n. 1/2.
- Quando ha stipulato la fideiussione era pertanto imprenditrice, quale CP_1 socio del marito tuttavia la società era inattiva in quanto ormai da anni in Persona_1 liquidazione.
- si era costituita terzo datore di ipoteca sia a garanzia di un debito CP_1 della società Emmedici Sedie di EL AS NN (iscrizione del 27.09.2000) sia a garanzia di un debito contratto dal proprio marito (iscrizione del Persona_1
27.05.2005).
pag. 9/11 Il Collegio non ravvisa nei fatti sopra riportati, in assenza di elementi ulteriori, sufficienti prove del fatto che l'appellata abbia garantito il marito in Persona_1 qualità di imprenditrice ed in particolare non ravvisa sufficienti prove di un rapporto di funzionalità tra l'attività economica praticata dalla garante (in concreto, liquidatore della società Emmedici Sedie di EL AS NN & C. s.a.s.) e l'attività professionale del garantito (produzione e commercio di oggetti di legno e di sedie).
Accertato il fatto che abbia agito per ragioni estranee alla propria Controparte_1 professione, ne consegue necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo tardivamente opposto in quanto la competenza del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), c.cons., si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l'eventuale adesione all'eccezione della controparte è irrilevante (Cass.n. 15699 del 05/06/2024 conf.).
Il giudicante è tenuto ad accertare anche d'ufficio se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore", tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova (cfr., con riferimento alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, CGUE, sentenza , C-168/05, punto 28; CGUE Persona_5
4.6.2015 C497/13) ed anche in sede monitoria (Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023) e dal giudice dell'esecuzione (Cassazione n. 17055 del 20/06/2024).
L'inderogabilità del foro del consumatore a prescindere dall'esistenza di una apposita clausola è principio risalente. Ad esempio, è stata ritenuta applicabile la disciplina a tutela del consumatore in materia di competenza territoriale anche nel caso in cui si verteva di un contratto di prestazione d'opera professionale stipulato in forma orale
(Cass. 4914/2019).
Va pertanto confermata la sentenza appellata, che accertata la violazione del foro del consumatore, ha revocato il decreto ingiuntivo tardivamente opposto in sede esecutiva.
§6.
Il secondo motivo di appello deve venire accolto.
Il primo giudice, nel decidere circa l'attribuzione delle spese di lite, ha applicato il principio di soccombenza con riferimento alla sola fase dell'opposizione a precetto – riqualificata d'ufficio come opposizione tardiva ex art.650 c.p.c., senza considerare che pag. 10/11 il revirement giurisprudenziale apportato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.9479 del 6 aprile 2023 è intervenuto successivamente alla notifica dell'atto di precetto (avvenuta il 4 aprile 2023).
Il radicale mutamento nella giurisprudenza intervenuto successivamente alla notifica del precetto giustifica la compensazione delle spese di primo grado di giudizio.
§7.
In considerazione della soccombenza reciproca, essendosi reputato fondato il gravame proposto da in punto spese, si dispone la compensazione delle spese del Pt_1 presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
tramite la procuratrice Parte_1 [...] con atto di citazione notificato il 14 giugno 2024 nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. Controparte_1
974/2024 pubblicata il 10 maggio 2024 così provvede:
I. In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto si conferma, dispone la compensazione delle spese di lite di primo grado.
II. Dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione seconda civile, in Venezia in data 8 luglio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.Caterina Caniato dott.Caterina Passarelli
pag. 11/11