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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/06/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale nella causa iscritta al n. 345 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._1
AC, viale Pietro Nenni n. 10, presso lo studio dell'Avv. Daniela
Murgia, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliata in Cagliari, viale
Trento n. 69, presso l'Ufficio Legale dell'Ente, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Sonia Sau e Floriana Isola dell'Ufficio Legale dell'Ente in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 22 novembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello): “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza respinta, in accoglimento dell'appello proposto:
- in totale riforma della sentenza impugnata:
- accertare e dichiarare l'obbligo della a Controparte_1
indennizzare per la perdita di n. 105 capi ovini causata da Parte_1 cani randagi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 5 della L. 281/91;
- per l'effetto condannare la a voler Controparte_1 risarcire tutti i danni subiti da , così quantificati: €21.960,00 Parte_1
a titolo di danno per il patrimonio ovino perduto, €13.124,25 a titolo di lucro cessante per l'annata agraria 2015, per la complessiva somma di €35.084,25, con decorrenza dei rispettivi interessi da quando dovuti al saldo.
- condannare inoltre la a voler risarcire Controparte_1
l'ulteriore lucro cessante, derivante dal ritardo nella corresponsione dell'indennizzo, nella somma che verrà accertata con la dedotta Ctu, somma non superiore ad €148.243,75, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
- con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata e appellante incidentale (come da comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare il rigetto delle domande del signor , modificando la motivazione della sentenza Parte_1 appellata secondo i rilievi formulati con l'appello incidentale”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'11 marzo 2016, Parte_1
ha convenuto in giudizio la per veder Controparte_1 accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta a indennizzarlo per la perdita di n. 105 capi ovini causata da cani randagi e per vederla condannare al risarcimento dei danni quantificati in euro 21.960,00 per il patrimonio ovino perduto, euro 13.124,25 a titolo di lucro cessante per l'annata agraria 2015, per complessivi euro 35.084,25, con interessi dal dovuto al saldo, oltreché dell'ulteriore lucro cessante da ritardo nella corresponsione dell'indennizzo, non superiore a euro 148.243,75, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
In particolare, egli ha esposto che: - è imprenditore agricolo professionale e titolare di impresa individuale agricola a indirizzo foraggicolo-zootecnico, c.a. dedita C.F._2 all'allevamento di ovini da latte di razza sarda con sedi operative nell'agro di RE (loc. Putzu Oes) e nell'agro di AC (loc. Castigadu-
Tossilo);
- in data 24/03/2015, nella località Putzu Oes, il proprio gregge, ricoverato nella stalla, era stato aggredito da cani randagi, che avevano causato la morte di n. 105 ovini da latte, di sesso femminile e in lattazione, singolarmente identificati con numero di matricola come da certificazione sanitaria rilasciata dal Servizio veterinario dell'Asl di Nuoro, distretto di
AC;
- pertanto, il legale di esso attore aveva trasmesso istanza di indennizzo alla la quale aveva dichiarato che la responsabilità per i Controparte_1
danni causati a cose o persone da cani randagi grava sul CP_2 eventualmente in solido alla Asl competente, cui l'istanza doveva essere rivolta, e aveva dichiarato altresì di aver trasmesso copia della richiesta al
Comune di RE;
- unitamente all'istanza di indennizzo, il legale di esso attore aveva trasmesso alla una relazione tecnico-estimativa redatta Controparte_1 dall'agronoma dott.ssa , in cui l'indennizzo del danno era Persona_1
stato stimato in euro 35.084,25, parametrato al costo di ricostituzione immediata del patrimonio aziendale perduto e di compensazione del reddito aziendale nel periodo tra la morte e la ricostituzione dell'allevamento, cui era estraneo invece l'indennizzo delle mancate produzioni dei capi ovini nella loro carriera residua, che la CP_1
avrebbe dovuto corrispondere qualora non fosse stato elargito il
[...]
risarcimento immediato a favore di esso attore, maggiorato di anno in anno in funzione della carriera produttiva residua di ciascun capo;
- la non aveva corrisposto alcun indennizzo né aveva manifestato CP_1
di volervi provvedere.
La costituitasi in giudizio, dato Controparte_1 conto della normativa regionale che delega la corresponsione dell'indennizzo al e alla ASL di pertinenza, ha chiesto dichiararsi l'infondatezza CP_2 delle prospettazioni e delle domande formulate dal e ne ha chiesto il Pt_1
rigetto.
Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 115/2022 pubblicata il 24 febbraio 2022, ha rigettato le domande dell'attore, condannandolo alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
Nella specie, il Tribunale, individuata nell'interpretazione della normativa statale e regionale la questione dirimente ai fini della risoluzione della vicenda, ha dato conto del composito quadro normativo, strutturato come segue:
- Legge quadro n.281/1991 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo che all'art. 3, co. 7, stabilisce, per quanto qui interessa, che le regioni a statuto speciale adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella legge quadro e adottano un programma di prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui allo stesso articolo;
- Legge regionale sarda n.21/1994, che all'art. 1 sancisce inequivocabilmente di avere la finalità di attuare i principi della Legge quadro. In particolare l'art. 3, co.1, prevede che i Comuni, singoli o associati, provvedano al risanamento e alla gestione dei canili comunali secondo le prescrizioni della stessa legge,
e l'art. 9, co.2, prevede che i cani vaganti non identificati devono essere catturati a cura del servizio veterinario della ASL competente che provvede agli adempimenti degli artt. 4 e 5 della stessa legge, laddove nessun altro al di fuori degli addetti ai servizi può procedere alla cattura dei cani randagi;
- la deliberazione RAS n. 17/39 del 27/4/2010, avente ad oggetto direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali, con la quale la ha adottato la direttiva n. 6, secondo cui il programma gli CP_1 CP_2 interventi di cattura dei cani vaganti, e ravvisatane l'esigenza, chiede l'intervento del servizio veterinario della ASL competente e la direttiva n. 9, secondo cui, in tema di responsabilità civile per danni causati a cose e persone da un cane, “il ha la responsabilità giuridica della detenzione e CP_2
custodia dei cani randagi, e di conseguenza degli eventuali danni da essi causati”, per cui è opportuno che i Comuni, in forma singola o associata, stipulino polizze assicurative per la copertura dei danni causati dai cani randagi nel loro territorio. “Il cittadino danneggiato deve indirizzare le eventuali richieste di risarcimento al alla ASL competente (che può CP_2
essere chiamata a rispondere dei danni in solido o in via esclusiva in caso di inadempienze nella cattura) e, per conoscenza, all'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità”.
Ciò detto, intervenuta la riforma del titolo V della Costituzione, il
Tribunale ha dato conto della confluenza della materia oggetto della controversia entro la legislazione concorrente tra Stato e Regione, in quanto il contrasto al randagismo si colloca nell'ambito della salute pubblica e dell'igiene urbana veterinaria.
Ha, inoltre, rilevato che la legge quadro, diversamente dall'impostazione di parte attrice, assegna ampia discrezionalità alla regione nell'attuazione dei propri principi, fissati soltanto in maniera programmatica e necessitanti di specificazione e articolazione. Tale valenza programmatica doveva essere riconosciuta anche all'enunciato testuale per cui “le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti”, dovendo tale previsione essere letta in coordinamento con l'intero testo normativo ed in particolare con il comma
7.
In quest'ottica, coerentemente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità specificamente richiamata, la delega della ai comuni e CP_1 alle asl competenti dell'attuazione degli interventi di contrasto al randagismo e della connessa responsabilità per i danni causati dai cani randagi non contravveniva al principio statale ma lo aveva attuato, garantendo, in ottemperanza ad esso, agli imprenditori agricoli la possibilità di ottenere un ristoro dagli enti responsabili, coerentemente prevedendo un sovvenzionamento mediante l'erogazione di contributi.
Il Tribunale ha altresì soggiunto che, ancorché la Corte di Cassazione richiamata si riferisse specificamente a ipotesi di responsabilità civile, le medesime conclusioni valevano anche in ipotesi di indennizzo, in cui la parte attrice, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., aveva fatto ricadere la propria domanda, considerato che, nel rispetto delle indicazioni della Legge quadro, la aveva garantito adeguatamente l'esistenza di misure idonee a far CP_1
ottenere ristoro agli imprenditori agricoli pregiudicati mediante la specifica indicazione dei soggetti tenuti a rispondere e sovvenzionandoli. Peraltro, soltanto formalmente l'attore aveva qualificato la domanda come di indennizzo, specificando quali pregiudizi patiti dovessero essere ricompresi nell'indennizzo stesso e come quest'ultimo dovesse crescere progressivamente in relazione all'evoluzione del lucro cessante.
Considerato che
era stata operata una sostanziale sovrapposizione tra indennizzo e danno,
i cui termini erano stati usati talvolta in maniera equivalente, e che erano state esplicitate e chiarite dettagliatamente le singole voci di danno mentre nessun cenno era stato nemmeno abbozzato in ordine alla potenziale quantificazione di un eventuale indennizzo, il giudice di prime cure ha comunque concluso che l'oggetto della pretesa dell'attore fosse il risarcimento del danno.
In conclusione, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, per mancanza di titolarità passiva della nel rapporto dedotto in causa, e CP_1 ha condannato l'attore al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 21 settembre 2022 Parte_1
propone appello, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
La costituitasi in giudizio, insiste Controparte_1
nelle difese già avanzate in primo grado e propone appello incidentale.
All'udienza del 22 novembre 2024 la causa è trattenuta in decisione con la concessione di termini per il deposito di atti difensivi finali.
I. Sull'appello principale.
Con unico, articolato, motivo di impugnazione, l'attore censura la decisione per l'errata interpretazione del Tribunale del quadro normativo applicabile alla controversia.
In particolare, il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che la
Legge quadro al comma 5 dell'art. 3 avesse stabilito un principio di natura programmatica che consentiva ampia discrezionalità alle regioni nella normazione in materia di contrasto al randagismo, trattandosi invece di un principio puntuale e di dettaglio cui la non si era attenuta, Controparte_1
tanto per non avervi dato seguito legislativo quanto per aver rifiutato l'indennizzo richiestole.
Infatti, pur avendo la adottato la L.R. n. 21/1994 Controparte_1 con l'obiettivo, dichiarato all'art. 1, di attuare i principi della Legge quadro, non lo aveva fatto, omettendo, tanto nella suddetta legge quanto nel suo regolamento di attuazione, di darvi seguito, non avendo previsto che essa sia tenuta, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 5, a corrispondere l'indennizzo agli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti a tutela del patrimonio zootecnico.
L'appellante soggiunge altresì che la direttiva n. 9, addotta dal
Tribunale per legittimare la delega regionale ai Comuni della responsabilità per i danni causati da cani randagi, non è atto normativo, ma atto amministrativo adottato dalla Giunta regionale, nemmeno applicabile al fatto per cui è causa nulla disponendo quanto all'indennizzo di cui all'art. 3 comma
5 e limitandosi, invece, a stabilire che i comuni abbiano la responsabilità giuridica della detenzione e della custodia dei cani randagi e che, quindi, siano anche responsabili dei danni eventualmente causati, senza nulla specificare in relazione ai danni al patrimonio zootecnico e al suo indennizzo.
Dalla decisione impugnata appariva, pertanto, violato l'arresto n.
214/1985 della Corte Costituzionale, con cui la Corte aveva dichiarato che le leggi dello Stato possono recare, accanto a disposizioni di principio, anche norme puntuali di dettaglio, efficaci per il tempo in cui la regione non abbia provveduto ad adeguare la normativa ai nuovi principi nazionali.
Collocata correttamente dal Tribunale la materia nell'ambito della legislazione concorrente (igiene e sanità pubblica), era stata omessa la corretta attuazione della L. n. 131/2003, che all'art. 1, co.2, dispone che, in materia di legislazione concorrente, le disposizioni statali continuano ad applicarsi fino a quando sostituite nelle Regioni dalle nuove disposizioni regionali, e al comma terzo individua i principi fondamentali in quelli espressi e in quelli desumibili dalla legislazione vigente che delimitano l'esercizio della potestà legislativa concorrente delle Regioni, dal cui novero dovevano essere esclusi gli atti amministrativi dell'organo esecutivo della Regione.
Peraltro, in base al suddetto art. 1, co.3, L. n. 131/2003, si doveva ritenere che solo qualora non fosse stata approvata una legge cornice, i principi fondamentali cui deve attenersi il legislatore regionale potessero essere impliciti nella legislazione di settore, laddove qualora vi sia la legge cornice, il legislatore regionale deve fare riferimento solo ai principi contenuti in questa fonte.
In conclusione, il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 3, co.5, della legge quadro, non essendoci nella legge regionale e nel suo regolamento qualsivoglia richiamo agli indennizzi cui le regioni sono obbligate verso gli imprenditori agricoli a tutela del patrimonio zootecnico per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, non potendo soccorrere alla carenza legislativa regionale la direttiva 9.3, contenuta nella deliberazione 17/39 del 27.04.2010 della Giunta regionale, poiché atto amministrativo ed, in ogni caso, perché non contenente alcuna previsione specifica sull'indennizzo.
Infine, censura la sentenza laddove il Tribunale aveva erroneamente qualificato la sua pretesa come risarcimento del danno, avendo egli attore, invece, sempre domandato alla un indennizzo a tutela del Controparte_1
patrimonio zootecnico, parametrato ai danni subiti, e sollecitato, ove fosse stato necessario, consulenza tecnica per verificare la correttezza dei calcoli.
II. Sull'appello incidentale.
La propone impugnazione verso la Controparte_1
decisione nella parte in cui il Tribunale ha qualificato la materia implicata nella controversia come rientrante nella legislazione concorrente, per cui la aveva comunque ampia discrezionalità nell'attuazione dei principi CP_1
statali, inclusa la delega della competenza ad altri enti.
Ad avviso dell'appellante, si trattava, invece, di materia di competenza esclusiva di essa come desumibile dalla sentenza n. CP_1
123/1992, nella quale la Corte Costituzionale ha statuito che la L. n. 281/1991 attiene alla materia della sanità, a eccezione del comma quinto dell'art. 3 che, riguardando la zootecnia, pertiene all'agricoltura. Di conseguenza, il comma
5 dell'art. 3, in quanto afferente alla materia agricoltura, doveva ritenersi non compreso nella formula di cui al comma 7 del medesimo articolo, dovendosi ritenere che le regioni che, in virtù dello statuto, hanno competenza legislativa esclusiva in materia, come nel caso della non sono tenute Controparte_1
ad adeguarsi ai principi statali. Era quindi errata la decisione nella parte in cui qualifica l'art. 3, co.5, L. 281/1991 come norma di principio, peraltro anche a fronte della pronuncia n. 447/2022 della Corte d'Appello di Cagliari, che aveva definito una causa analoga.
**** In via logica deve essere esaminato preliminarmente l'appello incidentale della alla luce della decisione n. 123/1992 della Controparte_1
Corte Costituzionale.
All'art. 3 L. n. 281/1991 sono fissate le competenze delle Regioni, riguardo alle quali, preliminarmente richiamate in questa sede le osservazioni svolte dal Tribunale sulla loro ripartizione in regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale, tra le quali ultime è puntualmente annoverata la le parti di interesse sono contenute ai commi 5-6-7, che si Controparte_1
trascrivono:
- comma 5: “Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale”;
- comma 6: “Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza”; comma 7: “Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo”.
Premesso che le sentenze della Corte Costituzionale, in ipotesi di rigetto della doglianza (come è la sentenza richiamata per le parti che rilevano in questa sede), ancorché non costituiscano fonte atipica del diritto (come è nel caso di sentenza di accoglimento), assumono valore di peculiare pregnanza, contribuendo risolutivamente all'interpretazione della norma giuridica del cui scrutinio di legittimità costituzionale la Corte è investita, il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano, il cui inquadramento giuridico è equiparato a quello delle regioni a statuto speciale, per cui le considerazioni che seguono esprimono pari valenza verso queste ultime, ha precisato che: “Dall'esame del contenuto delle disposizioni sinteticamente richiamate emerge che deve, innanzitutto, escludersi che la legge in discussione attenga
- ad eccezione del quinto comma dell'art.
3 - alla materia della zootecnia.
Invero, il significato corrente del termine "zootecnia" richiama indubbiamente l'attività diretta all'allevamento e allo sfruttamento degli animali "produttivi", cioè idonei a fornire all'uomo un'utilità di natura economica;
ciò è confermato dal rilievo che l'attività zootecnica è stata sempre considerata, proprio in tema di riparto di competenze tra Stato e regioni, come inscindibile dalla materia dell'"agricoltura", ed anzi come un settore, un aspetto particolare di questa. Appare, pertanto, evidente che la legge n. 281 esula, sia quanto alle finalità generali indicate nell'art.1, sia quanto al contenuto oggettivo degli articoli successivi, dalla materia
"patrimonio zootecnico" di cui all'invocato art. 8 n. 21 dello Statuto speciale.
Quanto, poi, al citato quinto comma dell'art. 3, il quale soltanto, come detto, può essere ricondotto a tale materia, va osservato che esso deve ritenersi non compreso nella formula contenuta nella norma impugnata. Ciò posto, deve ritenersi che la legge de qua ricada, nel suo complesso, come sostengono le ricorrenti , nella materia della sanità, ivi Parte_2
compresa l'assistenza e la polizia veterinaria: pur, infatti, in presenza delle finalità generali indicate nell'art. 1, le quali indubbiamente, come rileva
l'Avvocatura dello Stato, mirano ad elevare il livello di civiltà della nostra società, non può negarsi che il contenuto oggettivo dei successivi articoli debba essere ricondotto (salvo marginali eccezioni di cui si dirà) alla materia sanitaria lato sensu intesa”.
In sintesi, la Corte Costituzionale ascrive la previsione del comma quinto, alla zootecnia, inscrivendo a sua volta quest'ultima nella materia dell'agricoltura, laddove le ulteriori disposizioni dell'art. 3, conformemente agli obiettivi programmatici dichiarati all'art. 1, pertengono alla materia della salute pubblica.
La distinzione conduce a significative divergenze quanto alla competenza legislativa, che soltanto nel secondo caso, vale a dire in materia di tutela della salute, è affidata, sulla scorta dell'art. 117, comma 3, Cost., alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, laddove l'agricoltura, costituendo ai sensi dell'art. 117 comma 4 Cost. materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato e non elencata nel novero della legislazione concorrente, è materia di legislazione regionale esclusiva.
Sul punto, pertanto, l'appello incidentale è fondato e deve essere accolto.
La sentenza del Tribunale deve quindi essere riformata laddove ha statuito la confluenza dell'art. 3, comma 5, L. 281/1991 nella materia della salute, ascrivendola conseguentemente alla potestà legislativa concorrente tra
Stato e Regione e, in suo luogo, deve essere dichiarato che la materia regolata all'art. 3, comma 5, L. 281/1991 appartiene alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni. Si richiama sulla questione scrutinata la sentenza di questa
Corte n. 447/2022 pubblicata il 13.10.2022.
Da ciò consegue che la aveva competenza esclusiva Controparte_1 in forza del comma 5 dell'art. 3 riguardo alla disciplina dell'indennizzo da perdita di animali causata da cani randagi o inselvatichiti che ha posto legittimamente a carico dei comuni e delle ASL territorialmente competenti.
In ogni caso, a fronte della disposizione legislativa nazionale di cui al comma 5 art. 3, che espressamente designa le Regioni come enti tenuti a indennizzare gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, è pacifico principio che la CP_1
sia ammessa a delegare la competenza ad altri enti del suo territorio. Oltre le pronunce riportate nella sentenza appellata, si richiama più recentemente
Cass., n. 3737/2023: “La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle ASL, alle quali la l.r.
Campania n. 16 del 2001, "ratione temporis" vigente, demandava l'istituzione dell'anagrafe canina e del servizio di accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità per l'omessa predisposizione o il carente funzionamento dello stesso)”
Venendo ad esaminare l'appello principale, esso è assolutamente destituito di fondamento sulla scorta delle riflessioni che precedono.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il quadro normativo regionale di pertinenza, pacificamente composto della L.R. 21/1994, e suo regolamento di attuazione D.P.G.R. 1/1999, e dalle direttive sulla lotta al randagismo, adottate con deliberazione della Giunta regionale
17/39 del 27/04/2010, consente di sostenere senza alcun dubbio che la abbia dato piena attuazione ai principi di cui alla legge Controparte_1
quadro n. 281/1999.
Con la legge regionale n.21/1994 che, conformemente agli obiettivi programmatici enunciati all'art. 1, si propone di attuare i principi della legge
14 agosto 1991, n. 281, la agli artt. 3 e 9, per ragioni che appaiono CP_1 assolutamente coerenti all'esigenza di assicurare al soggetto leso una pronta tutela, ha individuato gli enti pubblici responsabili della gestione dei cani randagi ( e ASL), enti che, pertanto, in forza di tale previsione, sono CP_2 civilmente responsabili per i danni da randagismo nell'ambito dei quali devono essere ricondotti le perdite di capi di bestiame da essi causati (così
Cass., n. 38020/2021).
Risultano, pertanto, infondati gli assunti dell'appellante laddove sostiene che:
I. la competenza al e alla ASL sarebbe stata attribuita soltanto con CP_2
un atto amministrativo e non con legge regionale, avendo con la deliberazione n.17/39 del 27 aprile 2010 la Regione adottato la disciplina di dettaglio della predetta legge regionale. Con detta deliberazione, l'Assessore dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza Sociale ha espresso la necessità di aggiornare e potenziare le misure di lotta al randagismo, cui ha fatto fronte mediante plurime direttive al fine di definire, tra l'altro, i “compiti e funzioni dei vari
Enti coinvolti, puntualizzando le modalità di interazione, i flussi informativi
e le modalità di finanziamento”. In particolare la direttiva 9.3, che ai commi
2 e 3, dispone: “Il ha la responsabilità giuridica della detenzione e CP_2
custodia dei cani randagi, e di conseguenza degli eventuali danni da essi causati;
per questo motivo è opportuno che i Comuni, in forma singola o associata, stipulino polizze assicurative per la copertura degli eventuali danni causati da cani randagi nel loro territorio.
Il cittadino danneggiato deve indirizzare le eventuali richieste di risarcimento al alla ASL competente (che può essere chiamata a CP_2
rispondere dei danni in solido o in via esclusiva in caso di inadempienze nella cattura) e, per conoscenza, all'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità”. Ad essa deve essere riconosciuta natura di atto amministrativo generale, suscettibile, come in questo caso, di assumere carattere normativo di natura regolamentare, presentando le disposizioni in esso contenute (e quivi affidate alle direttive, di cui è espressamente enunciato il carattere di linee guida volte a gestire i casi ricorrenti della prassi quotidiana in materia)
i caratteri di innovatività, generalità e astrattezza.
II. la direttiva 9.3 non sarebbe applicabile a questa vicenda, sul fondamento che si limiterebbe a stabilire la responsabilità giuridica dei Comuni e dell'ASL sulla detenzione e sulla custodia dei cani randagi e quindi l'obbligo al risarcimento dei danni senza nulla prevedere specificamente con riguardo alle perdite di capi di bestiame degli imprenditori agricoli causate da detti animali. La doglianza è speciosa in quanto non può revocarsi in dubbio che dette perdite siano riconducibili nell'ambito più generale dei danni causati dagli animali randagi, di cui, conformemente ai principi posti dalla legge quadro statale, la ha previsto normativamente la risarcibilità a carico CP_1
degli enti preposti.
Parimenti speciosa è la doglianza, sviluppata in particolare nella comparsa conclusionale, secondo cui la non avrebbe Controparte_1 disciplinato la corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 3 comma 5, avendo disciplinato espressamente soltanto il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni.
Premesso che, per quanto sopra affermato con riguardo all'appello incidentale, tale disposizione non vincolava la deve Controparte_1 comunque rilevarsi che l'ente ha assicurato il ristoro dei danni al proprio bestiame sofferti dall'imprenditore agricolo a causa dei cani randagi, ristoro peraltro pienamente commisurato al danno subito mentre, si ricorda, che l'indennizzo, avente finalità riparatoria, non è necessariamente commisurato ad esso.
In ogni caso, si condivide pienamente la valutazione del Tribunale laddove ha ritenuto che al di là della qualificazione di indennizzo della pretesa economica azionata, il abbia domandato il risarcimento del danno, Pt_1
considerati i parametri utilizzati per la sua quantificazione.
In definitiva, si deve ritenere che il Tribunale correttamente abbia rigettato la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 e la sentenza debba trovare sul punto, Controparte_1
pertanto, piena conferma con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate secondo lo scaglione individuato sulla base del valore della domanda (euro 52.001,00 - euro 260.000,00), utilizzato dal
Tribunale senza censura delle parti, riconoscendo i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nulla riconoscendo per la fase istruttoria in quanto non tenutasi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1
grado del giudizio in favore della che Controparte_1
liquida in euro 4997,00, oltre spese generali, CPA ed IVA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 29 maggio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru