Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 5034/2024 R.G.L. promossa
______________________ D A
SE , rappresentata e difesa dall'avv. SCIANNA Pt_1
ANTONINO ed elettivamente domiciliata in Via Aldo Moro n.1 Partinico. Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1
- convenuto contumace –
All'esito dell'udienza del 03/03/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.pc. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Il Cancelliere Con ricorso depositato il 02/04/2024 la ricorrente indicata in epigrafe,
contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno d'invalidità, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' seppur ritualmente citato non si costituì in giudizio. CP_1
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto la ricorrente invalida nella misura del 67% (cfr. relazione in atti).
1
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite stante la contumacia dell' convenuto e avendo parte ricorrente fornito la CP_2 dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1
liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia dell' . CP_1
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo il 04/03/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
2