Art. 4.
L'importo massimo delle anticipazioni di cui all' articolo 19 della legge 23 febbraio 1974, n. 24 , da concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1974, e' stabilito in L. 793.222.341.000.
L'importo massimo delle anticipazioni di cui all' articolo 19 della legge 23 febbraio 1974, n. 24 , da concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1974, e' stabilito in L. 793.222.341.000.