Versione
14 settembre 1991
14 settembre 1991
Art. 9. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/06/2025, n. 225Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI: IA ER NU Presidente LL AR Consigliere relatore Grazia IA Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale nella causa iscritta al n. 345 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, promossa da: Parte_1 , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 , residente in [...], elettivamente domiciliato in ER, viale Pietro Nenni n. 10, presso lo studio dell'Avv. Daniela Murgia, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione in appello; APPELLANTE …Leggi di più...
- art. 3 comma 5 L. 281/1991·
- legislazione concorrente·
- giurisdizione esclusiva·
- indennizzo per danni da cani randagi·
- contributo unificato·
- danno da lucro cessante·
- competenza legislativa regionale·
- responsabilità extracontrattuale·
- appello incidentale·
- danno patrimoniale