Sentenza 21 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 21/01/2022, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/01/2022
N. 00107/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01180/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2021, proposto da
RR EN, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carovigno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Frediani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dal Comune di Carovigno sull' istanza “Atto di Significazione- Formale diffida”, inviata a mezzo PEC l'11 gennaio 2021 e acquisita al prot. comunale in pari data al nr. 0000693, rinnovata con successiva nota PEC del 16 giugno 2021 con cui la odierna ricorrente ha chiesto alla predetta Amministrazione Comunale di far cessare l'illecita occupazione e trasformazione dei suoli di sua proprietà (ricadenti in agro del Comune di Carovigno e riportate in Catasto al Foglio 49, particelle 1229,1230,1232,1233 per una superficie complessiva pari a mq 2.243,00), con l'emanazione di un provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e dell'obbligo del Comune di Carovigno di pronunciarsi su detta istanza
nonché per la condanna
del Comune di Carovigno a concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine non superiore a trenta giorni con nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell'Amministrazione Comunale intimata in ipotesi di sua perdurante inerzia oltre il termine assegnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117 c.p.a.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2021 il dott. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to M.F. Errico in sostituzione dell'avv.to F. Massa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 4 agosto 2021 e depositato in giudizio lo stesso giorno la ricorrente, proprietaria di alcune aree ricadenti in agro del Comune di Carovigno e riportate in Catasto al Foglio 49, particelle 1229,1230,1232,1233 per una superficie complessiva pari a mq 2.243,00, chiede l'accertamento dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Carovigno sull’ istanza “Atto di Significazione- Formale diffida”, inviata a mezzo PEC l’11 gennaio 2021 (acquisita al prot. comunale in pari data al nr. 0000693), rinnovata con successiva nota PEC del 16 giugno 2021 (acquisita al prot. comunale in data 17 giugno 2021 al nr. 0015037), con cui la stessa ha chiesto alla predetta Amministrazione Comunale di far cessare l’illecita occupazione e trasformazione dei suoli di sua proprietà, con l’emanazione di un decreto di acquisizione “sanante” ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, nonché dell’obbligo del Comune di Carovigno di pronunciarsi su detta istanza con conseguente condanna dello stesso Comune ad adottare un provvedimento espresso sulla medesima.
Espone, in particolare parte ricorrente che “Le suddette aree risultano occupate da viabilità pubblica, realizzata dall’A.C. di Carovigno, in toltale assenza di qualsiasi procedimento e/o atto espropriativo” e che nessun provvedimento è stato emanato a seguito della nota inviata a mezzo PEC l’11 gennaio 2021 e acquisita al prot. comunale in pari data al nr. 0000693. Aggiunge, poi, che in data 15 marzo 2021 la ricorrente “ha inviato una nuova nota (prot. n. 0006869 del 16.03.2021) con cui ha formulato una richiesta di accesso agli atti” e che, in riscontro alla stessa, il Comune di Carovigno ha trasmesso i seguenti documenti: “Determinazione del Comune di Carovigno n. 34 del 13 marzo 2000, R.G. n. 270/2000, con cui è stata determinata la misura dell’indennità provvisoria di espropriazione”, “Convenzione di cessione volontaria degli immobili necessari per i lavori di costruzione stradale, con cui la sig.ra FU EN dichiarava di «cedere volontariamente al Comune di Carovigno […] l’immobile di cui appresso foglio 49, partita__ mapp. 812 mq 560»” ed “altra documentazione sempre riferita alla convenzione di cessione volontaria”.
Rappresenta, in ultimo, che la ricorrente ha successivamente inviato un’ulteriore nota del 16 giugno 2021 avente ad oggetto “riscontro accesso agli atti e reiterazione diffida” (acquisita al prot. n. 0015037 del 17 giugno 2021) in cui ha evidenziato che “l’unico atto che giustificherebbe l’occupazione del Comune di Carovigno attiene a mq. 560 e non all’intera porzione di proprietà della mia assistita. Pertanto, anche considerando l’atto di cessione volontaria, il Comune di Carovigno occupa illecitamente il resto della proprietà” ed ha, di conseguenza, invitato e diffidato “Il Comune di Carovigno a far cessare detto illecito adeguando la situazione di diritto a quella di fatto, attraverso l’esercizio del potere di acquisizione dei terreni di proprietà della RR, a seguito dell’emanazione di un provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, entro e non oltre il termine di 10 giorni”, ma che anche detta istanza/diffida è rimasta senza risposta.
1.1 A sostegno del ricorso ha, quindi, dedotto i seguenti motivi:
1) violazione artt. 42 e 97 Costituzione, violazione artt. 1 e 2 L. n. 241/1990, violazione art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, eccesso di potere, violazione del termine di conclusione del procedimento, violazione dei principi di buona fede e correttezza, inosservanza dei termini procedimentali.
2. In data 2 dicembre 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Carovigno, chiedendo di rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio in quanto inammissibile ed infondato. In particolare, la difesa comunale ha rappresentato che “l’area alla quale il contenzioso si riferisce è stata interessata da una procedura espropriativa avviata per la costruzione di strade interne all’abitato di cui al progetto tecnico - esecutivo, approvato con deliberazione di G.M. n. 954 del 13.10.1994”. Ha, poi, aggiunto che “il Comune ha assolto all’obbligo di rispondere alla istanza trasmettendo gli atti con i quali il Comune ha espropriato l’estensione di mq. 560, della particella 812 (oggi 1233) appartenente alla sig.ra Furore EN” anche in ragione del fatto che “dagli atti non risultano interventi del Comune sul foglio 49, particelle 1229 e 1230”. In ultimo, ha osservato, di conseguenza, che “l’istanza - diffida del 17 giugno 2021 è una reiterazione inammissibile di una istanza a cui era stata già data risposta”.
3. Nella Camera di Consiglio del 22 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, rituale in rito, è fondato e deve essere accolto.
2 La proposta domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Carovigno sull’ istanza “Atto di Significazione- Formale diffida”, inviata a mezzo PEC l’11 gennaio 2021 e acquisita al prot. comunale in pari data al nr. 0000693, rinnovata con successiva nota PEC del 16 giugno 2021 con cui la stessa ha chiesto alla predetta Amministrazione Comunale di far cessare l’illecita occupazione e trasformazione dei terreni in questione, con l’emanazione di un provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, nonché dell’obbligo del Comune di Carovigno di pronunciarsi su detta istanza, va, infatti, accolta, sussistendo, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato e condivisibile anche di questa Sezione, l’obbligo della Amministrazione Comunale resistente di riscontrarla esplicitamente (cfr. T.A.R. Lecce, Sezione III, 26/01/2018, n. 97).
In particolare, “La giurisprudenza amministrativa riconosce l'obbligo di provvedere in caso di istanza del privato diretta alla P.A. affinché avvii il procedimento di acquisizione c.d. “sanante”; l'inadempimento dell'obbligo legittima colui che ha presentato l'istanza ad esperire l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 4696 del 15 settembre 2014). L'occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l’Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può quindi legittimamente domandare o l'emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino. Inoltre, fermo il carattere discrezionale della valutazione rimessa all’amministrazione sulla possibilità di procedere all’acquisizione c.d. sanante, non v'è dubbio che l'esercizio di tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo poiché altrimenti l'inerzia si tradurrebbe in un illecito permanente. Pertanto, sebbene l’art. 42-bis non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare la P.A. ad avviare il relativo procedimento e che quest’ultima abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al Giudice Amministrativo (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, A.P., n. 2 del 9.2.2016).
La stessa Corte Costituzionale, nel ritenere infondati, tra gli altri, i dubbi di costituzionalità relativi all’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 per mancanza di un termine, ha richiamato il descritto orientamento della giurisprudenza amministrativa che consente al privato di ottenere comunque una decisione da parte dell’Amministrazione entro un termine giudizialmente stabilito (Corte Costituzionale, sentenza n. 71 del 30 aprile 2015)” (Cfr.: T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 05/06/2017, n. 6597).
2.1 Orbene, nel caso concreto posto all’attenzione di questo Collegio, il Comune di Carovigno ha riscontrato un’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 16 marzo 2021 inviando la convenzione di cessione volontaria del 28 marzo del 2000 di una superficie di 560 mq. delle aree de quibus. La ricorrente, in risposta a tale comunicazione ha ribadito la sua istanza ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 con atto del 16-17 giugno 2021 significando che l’intera estensione delle aree di sua proprietà (per una superficie totale di mq. 2.243) risulta interessata dall’occupazione illecita con opere viarie.
È appena il caso di osservare, da un lato, che la mera trasmissione di documentazione (quale la convenzione di cessione volontaria del 28 marzo del 2000) non integra un provvedimento amministrativo e, dall’altro, che la detta documentazione interessa, in ogni caso, solo la particella 812 (oggi 1233) per mq. 560, e non anche le altre indicate in istanza (e, segnatamente, le particelle 1229,1230 e 1232 del Foglio 49).
Sicché è fuori di dubbio, che l’Amministrazione Comunale resistente è rimasta, quantomeno con riferimento a ciò che concerne le aree di cui alle particelle 1229,1230 e 1232 del Foglio 49, inerte rispetto all’istanza della ricorrente inviata a mezzo PEC l'11 gennaio 2021 e acquisita al prot. comunale in pari data al nr. 0000693, rinnovata, come detto, con successiva nota PEC del 16 giugno 2021.
Né sussiste, nella fattispecie concreta in esame, alcun motivo che giustifichi il silenzio della P.A., protrattosi oltre il termine di trenta giorni per provvedere sull’istanza di che trattasi.
3. Per le ragioni innanzi brevemente illustrate, il ricorso deve, quindi, essere accolto con accertamento dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dall’Amministrazione Comunale resistente sull’ istanza “Atto di Significazione- Formale diffida”, inviata a mezzo PEC l’11 gennaio 2021 e acquisita al prot. comunale in pari data al nr. 0000693, rinnovata con successiva nota PEC del 16 giugno 2021 e con condanna della stessa A.C., ai sensi dell’art. 117, secondo comma c.p.a., a pronunciarsi espressamente sulla predetta istanza entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex artt. 91 c.p.c. e 26 c.p.a. e vanno poste integralmente a carico del Comune di Carovigno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Carovigno di adottare un provvedimento espresso sull’istanza inviata a mezzo PEC l'11 gennaio 2021 e acquisita al prot. comunale in pari data al nr. 0000693, rinnovata con successiva nota PEC del 16 giugno 2021, di cui in epigrafe, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa o di notificazione, se precedente, della presente sentenza.
Condanna il Comune di Carovigno, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 800,00 (ottocento/00) oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO