Art. 25.
Gli aspiranti ammessi ai corsi di qualificazione per la nomina a sottotenente, guardia e gradi corrispondenti sono, con decorrenza dalla data di inizio dei corsi, assunti in via di esperimento nel grado rispettivamente di sottotenente, guardia o grado corrispondente, con diritto al trattamento economico iniziale di tale grado.
Gli ufficiali, riconosciuti idonei al termine dei corsi, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, ove occorra, anche in soprannumero agli organici, con anzianita' relativa determinata in base al punteggio conseguito negli esami finali dei corsi, prendendo posto dopo l'ultimo pari grado con uguale anzianita' assoluta.
Le guardie e gradi corrispondenti in esperimento, se riconosciuti idonei al termine dei corsi, sono nominati, ove occorra anche in soprannumero agli organici e con traggono la ferma di tre anni. La loro anzianita' e' stabilita in base ai criteri enunciati nel precedente comma.
Il servizio, anche non continuativo, prestato dal personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi alla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana e' computato per intero come servizio statale non di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza ed e' riscattabile secondo le norme vigenti. La disposizione non si applica quando le interruzioni del servizio siano state dovute alla volonta' del personale interessato.
Non possono essere coperti col personale nominate ai sensi dei precedenti commi i posti d'organico vacanti, per i quali siano in corso reclutamenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
I posti in soprannumero, che si determinano in applicazione del presente articolo, saranno riassorbiti per i gradi di sottotenente, guardia e gradi corrispondenti con un terzo delle successive vacanze nei gradi stessi.
Gli aspiranti ammessi ai corsi di qualificazione per la nomina a sottotenente, guardia e gradi corrispondenti sono, con decorrenza dalla data di inizio dei corsi, assunti in via di esperimento nel grado rispettivamente di sottotenente, guardia o grado corrispondente, con diritto al trattamento economico iniziale di tale grado.
Gli ufficiali, riconosciuti idonei al termine dei corsi, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, ove occorra, anche in soprannumero agli organici, con anzianita' relativa determinata in base al punteggio conseguito negli esami finali dei corsi, prendendo posto dopo l'ultimo pari grado con uguale anzianita' assoluta.
Le guardie e gradi corrispondenti in esperimento, se riconosciuti idonei al termine dei corsi, sono nominati, ove occorra anche in soprannumero agli organici e con traggono la ferma di tre anni. La loro anzianita' e' stabilita in base ai criteri enunciati nel precedente comma.
Il servizio, anche non continuativo, prestato dal personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi alla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana e' computato per intero come servizio statale non di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza ed e' riscattabile secondo le norme vigenti. La disposizione non si applica quando le interruzioni del servizio siano state dovute alla volonta' del personale interessato.
Non possono essere coperti col personale nominate ai sensi dei precedenti commi i posti d'organico vacanti, per i quali siano in corso reclutamenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
I posti in soprannumero, che si determinano in applicazione del presente articolo, saranno riassorbiti per i gradi di sottotenente, guardia e gradi corrispondenti con un terzo delle successive vacanze nei gradi stessi.