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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/07/2025, n. 3309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3309 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 62/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. 62/2025 R.G. instaurato da
(c.f. con l'avv. VIRGINIA GUALANDI Parte_1 C.F._1 contro
(c.f. ) con l'avv. SILVIA TOLETTINI Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
«dichiarare lo scioglimento del matrimonio, alla condizione che segue, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni:
1) porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento della Parte_1 signora mediante il versamento alla stessa entro il giorno dieci di ogni mese, di Persona_1 un assegno mensile pari ad € 500,00, a decorrere dal 10.06.2025 e da rivalutare automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT;
Dichiarare le spese legali del presente procedimento compensate tra le parti».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contrassero matrimonio a SO (Belgio) in data 29 luglio 1977 (atto trascritto presso i registri del Comune di Padenghe sul Garda al n. 13 parte II serie C anno 2012), sono 1 genitori di (8 luglio 1979), (8 ottobre 1983) ed (4 marzo 1994), tutti Per_2 Per_3 Per_4 maggiorenni ed economicamente autosufficienti e si sono separate consensualmente nel 2015, concordando l'obbligo del sig. di versare due assegni: uno, per la figlia , di euro Pt_1 Per_4
600,00 mensili;
l'altro, per la moglie, di euro 1.000,00 mensili (con previsione di incremento automatico ad euro 1.200,00 mensili, al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di ). Nel medesimo contesto, furono altresì concordate alcune cessioni di quote Per_4 immobiliari (trasferimento, da parte del marito, della sua quota dell'abitazione coniugale sita a
Padenghe sul Garda;
trasferimento, da parte della moglie, delle sue quote relative ad un immobile sito a Lonato e ad un altro ubicato a Manerba del Garda).
Dopo un avvio contenzioso del processo, i coniugi hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
Tali conclusioni meritano accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. 62/2025 R.G. instaurato da
(c.f. con l'avv. VIRGINIA GUALANDI Parte_1 C.F._1 contro
(c.f. ) con l'avv. SILVIA TOLETTINI Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
«dichiarare lo scioglimento del matrimonio, alla condizione che segue, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni:
1) porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento della Parte_1 signora mediante il versamento alla stessa entro il giorno dieci di ogni mese, di Persona_1 un assegno mensile pari ad € 500,00, a decorrere dal 10.06.2025 e da rivalutare automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT;
Dichiarare le spese legali del presente procedimento compensate tra le parti».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contrassero matrimonio a SO (Belgio) in data 29 luglio 1977 (atto trascritto presso i registri del Comune di Padenghe sul Garda al n. 13 parte II serie C anno 2012), sono 1 genitori di (8 luglio 1979), (8 ottobre 1983) ed (4 marzo 1994), tutti Per_2 Per_3 Per_4 maggiorenni ed economicamente autosufficienti e si sono separate consensualmente nel 2015, concordando l'obbligo del sig. di versare due assegni: uno, per la figlia , di euro Pt_1 Per_4
600,00 mensili;
l'altro, per la moglie, di euro 1.000,00 mensili (con previsione di incremento automatico ad euro 1.200,00 mensili, al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di ). Nel medesimo contesto, furono altresì concordate alcune cessioni di quote Per_4 immobiliari (trasferimento, da parte del marito, della sua quota dell'abitazione coniugale sita a
Padenghe sul Garda;
trasferimento, da parte della moglie, delle sue quote relative ad un immobile sito a Lonato e ad un altro ubicato a Manerba del Garda).
Dopo un avvio contenzioso del processo, i coniugi hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
Tali conclusioni meritano accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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