TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11571 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE
Il Dott. AU ZI, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 61713 per l'anno 2022, assunta in decisione in ragione dello scambio di note di trattazione scritta, sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni del 06 maggio 2025 h. 09,30, vertente
TRA
P.IVA 1 in persona del legale "
'c.f. e p. i.v.a. Parte 1 '
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, Centro Direzionale Is. E/5
( Parrella & Associati), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Palladino e dall'Avv. Virginia Buono in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, con richiesta di ricevere gli avvisi cancelleriadi ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email 1 Email 2 e
OPPONENTE
Controparte 1 (per brevità" CP 2) (c.f. e p. i.v.a. " P.IVA 2 ), con sede legale persona dell'Amministratore Unico e Rappresentante in Canterano(RM), Via Vittorio Veneto n°20,
), nato a [...], il [...], elettivamente dell'Impresa, Sig. Controparte 3 (c.f. C.F. 1 domiciliata in Roma, Via Ludovisi n°35, presso lo studio dell'Avv. Achille Simiele, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/ 9364160 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email 3
OPPOSTA
Ruolo: generale degli affari civili contenziosi. Materia: contratti e obbligazioni varie.
Codice: 140012.
Oggetto; vendita di cose mobili.
Rito: nuovo ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
Venivano scambiate note di trattazione scritta sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni del 06/05/2025 h. 09,30.
La parte opponente così concludeva:
"voglia l'adito Tribunale:
1) dichiarare nullo e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi, nonché per la totale inesistenza ed assenza di prova del credito azionato;
2) in via subordinata disattendere la avversa domanda di pagamento in quanto inammissibile, improponibile e, pur sempre, infondata;
3) condannare, infine, la società opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 1° comma e 3° comma c.p.c. nella misura da determinare in via equitativa;
4) condannare, infine, la società opposta al pagamento di spese, anche generali, e compensi di causa, in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari".
La parte opposta così concludeva:
"'voglia l'adito Tribunale:
A) dichiarare per le motivazioni di cui in premessa l'opposizione proposta dalla
[...]
Parte 2 avverso il decreto ingiuntivo n° 13669/2022( emesso in data 28/07/2022 dall'intestato Tribunale) del tutto infondata, in fatto come in diritto e, per l'effetto,
B) rigettare l'opposizione proposta dalla Parte 2
e confermare la legittimità e l'efficacia del decreto opposto;
[...] C) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 89 c.p.c., che le frasi nell'atto di citazione della controparte "I
Parte 1 ( dettagliatamente indicate nel superiore paragrafo "3") sono offensive o, quanto meno, sconvenienti e disporre, con ordinanza, la cancellazione di siffatte espressioni e condannare, con sentenza, la predetta controparte al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati alla Controparte 1 nella misura in cui verrà ritenuta equa e di giustizia;
[...]
D) condannare la Parte 2 al risarcimento dei danni a favore della Società Controparte_1 da liquidarsi CP 1
equitativamente ai sensi dell'art. 96 primo o terzo comma c.p.c.;
E) condannare la Parte 2 al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio( sia per la fase monitoria che per quella di opposizione), da liquidarsi ex D.M. n°147/2022, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% ed oneri di legge".
All'esito la causa era trattenuta in decisione con ordinanza dell'08 maggio 2025. Svolgimento del processo
Controparte_1 d'ora in poi breviter CP 2 la Con atto di citazione notificato alla"I
( d'ora in poi breviter Pt 2) proponeva opposizione "
Parte 1 avverso il decreto ingiuntivo n°13669/2022, R.G. n° 41032/2022 emesso inter partes il 28.07/02.08/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 109.024,62 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Deduceva che l'azione monitoria era fondata su crediti inesistenti in quanto fondati su fatture false;
ed infatti le stesse non riportavano alcun numero di acquisto ( relativamente al titolo dei libri ed alle quantità ordinate) e non presentavano alcun riferimento ai documenti di trasporto con cui sarebbero stati consegnati i libri in questione.
Del pari la CP 2 aveva omesso di depositare i contratti di edizione stipulati con gli autori delle opere ed il contratto di distribuzione stipulato con essa opponente;
in dettaglio non era stato specificato:
- in qual luogo ed in qual contesto temporale i contratti si sarebbero perfezionati;
- a partire da quale data sarebbe sorto il credito;
- quale sarebbe stato lo specifico contratto e/o rapporto dal quale derivavano le fatture di pagamento;
- in sostanza le fatture di pagamento azionate in sede monitoria erano false in quanto non esisteva a monte un contratto di distribuzione dal quale sarebbe derivato il credito azionato in sede monitoria e le operazioni di vendita ex adverso richiamate non erano mai state poste in essere;
- le fatture di pagamento, al pari dei registri i.v.a. vendite, avevano dignità di prova in sede monitoria, ma non anche nel processo ordinario di cognizione se- al pari del caso in esame- oggetto di contestazione;
- la CP 2 non aveva dimostrato il titolo e la esistenza del credito azionato non dando prova della presunta distribuzione di prodotti editoriali;
tanto esposto la Pt 2 formulava le seguenti conclusioni:
"voglia il Tribunale adito:
1) dichiarare nullo e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto per la assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi nonché per la totale inesistenza ed assenza di prova del credito azionato;
2) in via subordinata disattendere la avversa domanda di pagamento in quanto inammissibile, improponibile e, pur sempre, infondata;
3) condannare, in ogni caso, la società opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96
1° comma e 3° comma c.p.c. nella misura che sarà dimostrata in corso di causa o che, comunque, sarà determinata in via equitativa dall'On.le Tribunale adito;
4) condannare, infine, la società opposta al pagamento di spese, anche generali, e compensi di causa, in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari".
Si costituiva la " Controparte_1 e, con comparsa di risposta, replicava che:
- l'atto oppositivo formulato dalla Pt 2 conteneva informazioni false ed era corredato da espressioni offensive e sconvenienti( in alcuni casi calunniose) la cui gravità era tale da configurare un illecito sia di natura processuale che deontologico;
la tesi difensiva della inesistenza del rapporto contrattuale e della emissione di fatture false era resistita dalle numerose e.mail e p.e.c. a mezzo delle quali il legale rappresentante della Pt 2
( Sig. Persona 1 ) aveva riconosciuto la vigenza dei consolidati rapporti commerciali con essa opposta;
- in particolare con comunicazione p.e.c. del 06 maggio 2021, inviata ad essa opposta, il Sig. Palladino aveva informato che la compagine sociale e la rappresentanza legale della società di distribuzione dei libri erano mutate riferendo testualmente: " dai precedenti soci ci sono stati trasferiti e consegnati, fra le altre cose,
( clienti, fornitori, dipendenti, beni materiali ed immateriali) anche gli accordi commerciali con la [...]
CP 4, frutto di una lunga e consolidata consuetudine commerciale che ha consentito alla Pt 2 di vendere ogni anno oltre 30.000 titoli da Voi pubblicati";
anche nella p.e.c. del 18 maggio 2021 l'Amministratore della Pt 2 aveva scritto: " dallo scorso 6 maggio non abbiamo ricevuto alcun riscontro del nostro invito a sottoscrivere il contratto per la distribuzione dei libri pubblicati dalla vostra casa editrice, che riproponeva le stesse consolidate condizioni commerciali intercorse in questi ultimi anni";
- i reali motivi per i quali la Pt 2 aveva cessato di adempiere alle obbligazioni contrattuali sulla stessa incombenti, rifiutandosi di saldare le fatture nn. 1996,1997,1999, 2000 e 2001 del 2021, era che la nuova compagine sociale intendeva sollecitare la sottoscrizione di un nuovo contratto per la vendita e la distribuzione di prodotti editoriali, che non era stato ritenuto conveniente da essa opposta;
diversamente da quanto ex adverso prospettato le fatture di vendita emesse da essa opposta indicavano dettagliatamente sia i titoli acquistati dalla Pt 2 ( con il codice ISBN ad essi associato) che la quantità di copie ordinate;
ed infatti all'esame delle predette fatture di pagamento emergeva che, rispetto al singolo libro, veniva riportato il codice ISBN, la descrizione( con indicazione del titolo della pubblicazione), la quantità dei volumi acquistati dalla Pt 2 ed infine il prezzo unitario( dovuto per il singolo volume) e quello totale( corrispondente alla totale dei volumi acquistati);
-in aggiunta si depositavano anche i documenti di consegna dei libri acquistati dalla Pt 2 nonché tutte le fatture che la stessa aveva emesso nei confronti dei suoi Clienti ai quali erano state distribuite le copie dei volumi pubblicati da essa opposta;
- il rapporto contrattuale era strutturato in ragione delle seguenti modalità:
"i) essa opposta consegnava i libri alla Pt 2 tramite due tipografie, denominate Parte 3 avente sede a Roma, in Via Tiburtina n°912, e " CP 5 , avente sede in Aprilia, in Via Della Tecnica n°1,;
ii) una volta pervenuti i volumi ordinati la controparte contrattuale nel caso in esame la Pt 2) incaricava un corriere di procedere al ritiro presso le suddette tipografie e poi alla distribuzione ai Clienti finali
( i quali, a loro volta, avevano ordinato i libri ed erano tenuti al pagamento del prezzo degli stessi alla Pt 2); - peraltro, con riferimento ai libri forniti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 oggetto delle fatture nn. 1999,2000 e 2001 del 2021) la Pt 2 aveva versato importi in acconto del maggior avere;
- ne conseguiva che era stata fornita prova idonea ex art. 2697 c.c. dei fatti costitutivi della domanda a mezzo delle seguenti evidenze:
a) documenti di consegna relativi ai libri ed alle riviste vendute da essa opposta alla Pt 2 all'interno dei quali era specificato, inter alia, il titolo del libro venduto e le relative quantità;
b) fatture di vendita emesse dalla Pt 2 ai suoi Clienti finali( i quali ultimi avevano ordinato tramite la Pt 2
i libri pubblicati da essa opposta) in cui erano riportate le identiche informazioni( fra le quali il numero e la data di spedizione dei libri) presenti nei corrispondenti documenti di consegna;
c) fatture in acconto emesse da essa opposta per i libri forniti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 saldate dalla Pt 2 tramite undici (11) bonifici bancari;
tanto premesso la G.O.E. formulava le seguenti conclusioni:
"voglia il Tribunale adito:
in via principale, nel merito:
A) dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, l'opposizione proposta dalla Società
Parte 2 avverso il decreto ingiuntivo n° 13669/2022"" ( emesso in data 28/07/2022 dall'intestato Tribunale) del tutto infondata, in fatto come in diritto e per l'effetto:
B) rigettare l'opposizione proposta dalla Parte_2 Parte 2
e confermare la legittimità ed efficacia del decreto opposto;
C) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., che le frasi contenute nell'atto di citazione della controparte " Parte 2 ( dettagliatamente indicate nel superiore paragrafo "3") sono offensive o, quanto meno, sconvenienti e disporre, con ordinanza, la cancellazione di siffatte espressioni e condannare, con sentenza, la predetta controparte al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati alla "I
Controparte_1 nella misura in cui verrà ritenuta equa e di giustizia;
[...] al risarcimento dei danni D) condannare la Parte 2
a favore della Società"I da liquidarsi equitativamente ai sensi Controparte_1 dell'art. 96 primo e terzo comma c.p.c.; al pagamento delle E) condannare la Parte_2 spese, dei diritti e degli onorari di giudizio( sia per la fase monitoria che per quella di opposizione) da liquidarsi ex D.M. 147/2022 oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% ed oneri di legge".
Espletata la prova testimoniale la causa, con ordinanza dell'08 maggio 2025, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta, sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni del 06 maggio
2025 h. 09,30, era trattenuta in decisione. Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 13669/2022,
R.G. n°41032/2022 emesso inter partes il 28.07/02.08/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma non possa trovare accoglimento perché infondata.
Giova considerare che la Pt 2, nel proprio atto oppositivo, ha negato l'esistenza di qualsivoglia rapporto di natura contrattuale con la CP 2 laddove, con modalità distoniche, negli scritti difensivi conclusivi ha dedotto di aver saldato le obbligazioni di cui alla procedura monitoria azionata.
La prospettazione della esistenza di un rapporto di natura commerciale risulta avvalorata dalla esistenza di scambi di natura epistolare fra gli organi apicali delle parti in causa indicati nella parte espositiva della presente pronuncia.
Quanto alle prodromie della presente controversia è emerso che la nuova compagine sociale della Pt 2 avrebbe inteso modificare i termini delle pattuizioni che però non sono stati accettati dalla G.O.E.; il che ad argomentare della società opposta- avrebbe indotto la Pt 2 a non saldare gli importi delle fatture nn. 1996, 1997,1999, 2000 e 2001 del 2021 essendo stata versata in acconto del maggior avere la somma pari ad € 108.943,38 a fronte di quella complessivamente dovuta pari ad € 217.968,00 con un differenziale ancora spettante pari alla somma ingiunta (€ 109.024,62); la versione dei fatti rappresentata dalla società opposta ha trovato conferma nella presente sede processuale;
ed invero quanto emergente su base documentale è stato confermato con modalità orali e cioè che:
-la Pt 2 era una società di distribuzione di libri, giornali e riviste di editori italiani e stranieri e, in detta veste, vendeva e distribuiva attraverso i propri canali telematici anche i libri pubblicati dalla CP 2
- i rapporti commerciali si estrinsecavano attraverso le seguenti fasi temporali:
- la Pt 2 riceveva sui propri siti e/o piattaforme telematiche gli ordini di acquisto da parte degli utenti dei libri pubblicati dalla CP_2
- a questo punto la Pt 2 inoltrava gli ordini di acquisto alla CP_2 che procedeva alla consegna dei libri tramite due tipografie: ' Parte 3 e Controparte 6 che avevano il compito "I "I
di stampare e rilegare i libri medesimi;
una volta approntati i volumi la Pt 2 incaricava un proprio corriere (SDA) che li ritirava presso le suddette tipografie e li consegnava direttamente ai clienti che li avevano ordinati;
- all'esito la Pt 2 trasmetteva le fatture di vendita alla Casa Editrice sì da consentire alla stessa di procedere alla fatturazione sulla scorta dei libri effettivamente venduti dal Distributore;
quella innanzi delineata era la prassi negoziale costantemente osservata sino all'epoca in cui,
a far data dal mese di maggio 2021, il rapporto contrattuale, in ragione di dissidi fra le parti in causa
( derivanti dalla mancata sottoscrizione di un contratto innovativo del pregresso proposto dalla Pt 2 e non accettato dalla CP_2, non aveva protrazione;
a fronte del richiamato quadro fattuale di riferimento osserva il decidente che sono stati forniti validi riscontri probatori della pretesa monitoria azionata quali:
a) documenti di consegna relativi ai libri ed alle riviste vendute dalla CP 2 alla Pt 2 all'interno dei quali è specificato il titolo del libro venduto e le relative quantità;
b) fatture di vendita emessa dalla Pt 2 ai suoi Clienti finali( i quali, a loro volta, avevano ordinato tramite la Pt 2 i libri pubblicati dalla CP 2 in cui sono riportate le stesse indicazioni
(fra le quali, inter alia, il numero e la data di spedizione dei libri) presenti nei pertinenti documenti di consegna;
c) fatture in acconto emesse dalla CP 2 per libri forniti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2021, saldate dalla Pt 2 tramite undici (11) bonifici bancari.
In definitiva, essendo emerso che sono intercorsi rapporti di natura commerciale fra le parti in causa all'incirca sino alla metà dell'anno 2021 ( segnatamente sino a tutto il mese di aprile dell'anno 2021) e che la merce consegnata alla Pt 2 è stata pagata in forma parziale, deve essere disattesa la proposta opposizione con conseguente conferma dell'emesso decreto ingiuntivo.
Non si ravvisano profili di addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 1° comma e 3° comma c.p.c. né di illecito ex art. 89 c.p.c. apparendo la pronuncia adottata satisfattiva della pretesa creditoria azionata( chiaro essendo che il credito a titolo di saldo delle fatture di pagamento emesse è esistente e che non è stata posta in essere ad opera della società opposta attività di confezionamento di documentazione contabile non veritiera;
vieppiù il subentro della nuova compagine societaria, che presuntivamente potrebbe non essere stata funditus a conoscenza delle conseguenze economiche dei rapporti pregressi, non giustifica l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive ).
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n°13669/2022, R.G. n°41032/2022 emesso inter partes il 28.07/02.08/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, conferma l'emesso decreto monitorio.
Condanna la " Parte 2 a rifondere in favore della società opposta le spese del presente giudizio che si liquidano in € 18.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Roma, 01 agosto 2025.
Il Giudice
Dott. AU ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE
Il Dott. AU ZI, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 61713 per l'anno 2022, assunta in decisione in ragione dello scambio di note di trattazione scritta, sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni del 06 maggio 2025 h. 09,30, vertente
TRA
P.IVA 1 in persona del legale "
'c.f. e p. i.v.a. Parte 1 '
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, Centro Direzionale Is. E/5
( Parrella & Associati), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Palladino e dall'Avv. Virginia Buono in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, con richiesta di ricevere gli avvisi cancelleriadi ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email 1 Email 2 e
OPPONENTE
Controparte 1 (per brevità" CP 2) (c.f. e p. i.v.a. " P.IVA 2 ), con sede legale persona dell'Amministratore Unico e Rappresentante in Canterano(RM), Via Vittorio Veneto n°20,
), nato a [...], il [...], elettivamente dell'Impresa, Sig. Controparte 3 (c.f. C.F. 1 domiciliata in Roma, Via Ludovisi n°35, presso lo studio dell'Avv. Achille Simiele, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/ 9364160 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email 3
OPPOSTA
Ruolo: generale degli affari civili contenziosi. Materia: contratti e obbligazioni varie.
Codice: 140012.
Oggetto; vendita di cose mobili.
Rito: nuovo ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
Venivano scambiate note di trattazione scritta sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni del 06/05/2025 h. 09,30.
La parte opponente così concludeva:
"voglia l'adito Tribunale:
1) dichiarare nullo e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi, nonché per la totale inesistenza ed assenza di prova del credito azionato;
2) in via subordinata disattendere la avversa domanda di pagamento in quanto inammissibile, improponibile e, pur sempre, infondata;
3) condannare, infine, la società opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 1° comma e 3° comma c.p.c. nella misura da determinare in via equitativa;
4) condannare, infine, la società opposta al pagamento di spese, anche generali, e compensi di causa, in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari".
La parte opposta così concludeva:
"'voglia l'adito Tribunale:
A) dichiarare per le motivazioni di cui in premessa l'opposizione proposta dalla
[...]
Parte 2 avverso il decreto ingiuntivo n° 13669/2022( emesso in data 28/07/2022 dall'intestato Tribunale) del tutto infondata, in fatto come in diritto e, per l'effetto,
B) rigettare l'opposizione proposta dalla Parte 2
e confermare la legittimità e l'efficacia del decreto opposto;
[...] C) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 89 c.p.c., che le frasi nell'atto di citazione della controparte "I
Parte 1 ( dettagliatamente indicate nel superiore paragrafo "3") sono offensive o, quanto meno, sconvenienti e disporre, con ordinanza, la cancellazione di siffatte espressioni e condannare, con sentenza, la predetta controparte al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati alla Controparte 1 nella misura in cui verrà ritenuta equa e di giustizia;
[...]
D) condannare la Parte 2 al risarcimento dei danni a favore della Società Controparte_1 da liquidarsi CP 1
equitativamente ai sensi dell'art. 96 primo o terzo comma c.p.c.;
E) condannare la Parte 2 al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio( sia per la fase monitoria che per quella di opposizione), da liquidarsi ex D.M. n°147/2022, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% ed oneri di legge".
All'esito la causa era trattenuta in decisione con ordinanza dell'08 maggio 2025. Svolgimento del processo
Controparte_1 d'ora in poi breviter CP 2 la Con atto di citazione notificato alla"I
( d'ora in poi breviter Pt 2) proponeva opposizione "
Parte 1 avverso il decreto ingiuntivo n°13669/2022, R.G. n° 41032/2022 emesso inter partes il 28.07/02.08/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 109.024,62 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Deduceva che l'azione monitoria era fondata su crediti inesistenti in quanto fondati su fatture false;
ed infatti le stesse non riportavano alcun numero di acquisto ( relativamente al titolo dei libri ed alle quantità ordinate) e non presentavano alcun riferimento ai documenti di trasporto con cui sarebbero stati consegnati i libri in questione.
Del pari la CP 2 aveva omesso di depositare i contratti di edizione stipulati con gli autori delle opere ed il contratto di distribuzione stipulato con essa opponente;
in dettaglio non era stato specificato:
- in qual luogo ed in qual contesto temporale i contratti si sarebbero perfezionati;
- a partire da quale data sarebbe sorto il credito;
- quale sarebbe stato lo specifico contratto e/o rapporto dal quale derivavano le fatture di pagamento;
- in sostanza le fatture di pagamento azionate in sede monitoria erano false in quanto non esisteva a monte un contratto di distribuzione dal quale sarebbe derivato il credito azionato in sede monitoria e le operazioni di vendita ex adverso richiamate non erano mai state poste in essere;
- le fatture di pagamento, al pari dei registri i.v.a. vendite, avevano dignità di prova in sede monitoria, ma non anche nel processo ordinario di cognizione se- al pari del caso in esame- oggetto di contestazione;
- la CP 2 non aveva dimostrato il titolo e la esistenza del credito azionato non dando prova della presunta distribuzione di prodotti editoriali;
tanto esposto la Pt 2 formulava le seguenti conclusioni:
"voglia il Tribunale adito:
1) dichiarare nullo e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto per la assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi nonché per la totale inesistenza ed assenza di prova del credito azionato;
2) in via subordinata disattendere la avversa domanda di pagamento in quanto inammissibile, improponibile e, pur sempre, infondata;
3) condannare, in ogni caso, la società opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96
1° comma e 3° comma c.p.c. nella misura che sarà dimostrata in corso di causa o che, comunque, sarà determinata in via equitativa dall'On.le Tribunale adito;
4) condannare, infine, la società opposta al pagamento di spese, anche generali, e compensi di causa, in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari".
Si costituiva la " Controparte_1 e, con comparsa di risposta, replicava che:
- l'atto oppositivo formulato dalla Pt 2 conteneva informazioni false ed era corredato da espressioni offensive e sconvenienti( in alcuni casi calunniose) la cui gravità era tale da configurare un illecito sia di natura processuale che deontologico;
la tesi difensiva della inesistenza del rapporto contrattuale e della emissione di fatture false era resistita dalle numerose e.mail e p.e.c. a mezzo delle quali il legale rappresentante della Pt 2
( Sig. Persona 1 ) aveva riconosciuto la vigenza dei consolidati rapporti commerciali con essa opposta;
- in particolare con comunicazione p.e.c. del 06 maggio 2021, inviata ad essa opposta, il Sig. Palladino aveva informato che la compagine sociale e la rappresentanza legale della società di distribuzione dei libri erano mutate riferendo testualmente: " dai precedenti soci ci sono stati trasferiti e consegnati, fra le altre cose,
( clienti, fornitori, dipendenti, beni materiali ed immateriali) anche gli accordi commerciali con la [...]
CP 4, frutto di una lunga e consolidata consuetudine commerciale che ha consentito alla Pt 2 di vendere ogni anno oltre 30.000 titoli da Voi pubblicati";
anche nella p.e.c. del 18 maggio 2021 l'Amministratore della Pt 2 aveva scritto: " dallo scorso 6 maggio non abbiamo ricevuto alcun riscontro del nostro invito a sottoscrivere il contratto per la distribuzione dei libri pubblicati dalla vostra casa editrice, che riproponeva le stesse consolidate condizioni commerciali intercorse in questi ultimi anni";
- i reali motivi per i quali la Pt 2 aveva cessato di adempiere alle obbligazioni contrattuali sulla stessa incombenti, rifiutandosi di saldare le fatture nn. 1996,1997,1999, 2000 e 2001 del 2021, era che la nuova compagine sociale intendeva sollecitare la sottoscrizione di un nuovo contratto per la vendita e la distribuzione di prodotti editoriali, che non era stato ritenuto conveniente da essa opposta;
diversamente da quanto ex adverso prospettato le fatture di vendita emesse da essa opposta indicavano dettagliatamente sia i titoli acquistati dalla Pt 2 ( con il codice ISBN ad essi associato) che la quantità di copie ordinate;
ed infatti all'esame delle predette fatture di pagamento emergeva che, rispetto al singolo libro, veniva riportato il codice ISBN, la descrizione( con indicazione del titolo della pubblicazione), la quantità dei volumi acquistati dalla Pt 2 ed infine il prezzo unitario( dovuto per il singolo volume) e quello totale( corrispondente alla totale dei volumi acquistati);
-in aggiunta si depositavano anche i documenti di consegna dei libri acquistati dalla Pt 2 nonché tutte le fatture che la stessa aveva emesso nei confronti dei suoi Clienti ai quali erano state distribuite le copie dei volumi pubblicati da essa opposta;
- il rapporto contrattuale era strutturato in ragione delle seguenti modalità:
"i) essa opposta consegnava i libri alla Pt 2 tramite due tipografie, denominate Parte 3 avente sede a Roma, in Via Tiburtina n°912, e " CP 5 , avente sede in Aprilia, in Via Della Tecnica n°1,;
ii) una volta pervenuti i volumi ordinati la controparte contrattuale nel caso in esame la Pt 2) incaricava un corriere di procedere al ritiro presso le suddette tipografie e poi alla distribuzione ai Clienti finali
( i quali, a loro volta, avevano ordinato i libri ed erano tenuti al pagamento del prezzo degli stessi alla Pt 2); - peraltro, con riferimento ai libri forniti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 oggetto delle fatture nn. 1999,2000 e 2001 del 2021) la Pt 2 aveva versato importi in acconto del maggior avere;
- ne conseguiva che era stata fornita prova idonea ex art. 2697 c.c. dei fatti costitutivi della domanda a mezzo delle seguenti evidenze:
a) documenti di consegna relativi ai libri ed alle riviste vendute da essa opposta alla Pt 2 all'interno dei quali era specificato, inter alia, il titolo del libro venduto e le relative quantità;
b) fatture di vendita emesse dalla Pt 2 ai suoi Clienti finali( i quali ultimi avevano ordinato tramite la Pt 2
i libri pubblicati da essa opposta) in cui erano riportate le identiche informazioni( fra le quali il numero e la data di spedizione dei libri) presenti nei corrispondenti documenti di consegna;
c) fatture in acconto emesse da essa opposta per i libri forniti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 saldate dalla Pt 2 tramite undici (11) bonifici bancari;
tanto premesso la G.O.E. formulava le seguenti conclusioni:
"voglia il Tribunale adito:
in via principale, nel merito:
A) dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, l'opposizione proposta dalla Società
Parte 2 avverso il decreto ingiuntivo n° 13669/2022"" ( emesso in data 28/07/2022 dall'intestato Tribunale) del tutto infondata, in fatto come in diritto e per l'effetto:
B) rigettare l'opposizione proposta dalla Parte_2 Parte 2
e confermare la legittimità ed efficacia del decreto opposto;
C) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., che le frasi contenute nell'atto di citazione della controparte " Parte 2 ( dettagliatamente indicate nel superiore paragrafo "3") sono offensive o, quanto meno, sconvenienti e disporre, con ordinanza, la cancellazione di siffatte espressioni e condannare, con sentenza, la predetta controparte al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati alla "I
Controparte_1 nella misura in cui verrà ritenuta equa e di giustizia;
[...] al risarcimento dei danni D) condannare la Parte 2
a favore della Società"I da liquidarsi equitativamente ai sensi Controparte_1 dell'art. 96 primo e terzo comma c.p.c.; al pagamento delle E) condannare la Parte_2 spese, dei diritti e degli onorari di giudizio( sia per la fase monitoria che per quella di opposizione) da liquidarsi ex D.M. 147/2022 oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% ed oneri di legge".
Espletata la prova testimoniale la causa, con ordinanza dell'08 maggio 2025, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta, sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni del 06 maggio
2025 h. 09,30, era trattenuta in decisione. Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 13669/2022,
R.G. n°41032/2022 emesso inter partes il 28.07/02.08/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma non possa trovare accoglimento perché infondata.
Giova considerare che la Pt 2, nel proprio atto oppositivo, ha negato l'esistenza di qualsivoglia rapporto di natura contrattuale con la CP 2 laddove, con modalità distoniche, negli scritti difensivi conclusivi ha dedotto di aver saldato le obbligazioni di cui alla procedura monitoria azionata.
La prospettazione della esistenza di un rapporto di natura commerciale risulta avvalorata dalla esistenza di scambi di natura epistolare fra gli organi apicali delle parti in causa indicati nella parte espositiva della presente pronuncia.
Quanto alle prodromie della presente controversia è emerso che la nuova compagine sociale della Pt 2 avrebbe inteso modificare i termini delle pattuizioni che però non sono stati accettati dalla G.O.E.; il che ad argomentare della società opposta- avrebbe indotto la Pt 2 a non saldare gli importi delle fatture nn. 1996, 1997,1999, 2000 e 2001 del 2021 essendo stata versata in acconto del maggior avere la somma pari ad € 108.943,38 a fronte di quella complessivamente dovuta pari ad € 217.968,00 con un differenziale ancora spettante pari alla somma ingiunta (€ 109.024,62); la versione dei fatti rappresentata dalla società opposta ha trovato conferma nella presente sede processuale;
ed invero quanto emergente su base documentale è stato confermato con modalità orali e cioè che:
-la Pt 2 era una società di distribuzione di libri, giornali e riviste di editori italiani e stranieri e, in detta veste, vendeva e distribuiva attraverso i propri canali telematici anche i libri pubblicati dalla CP 2
- i rapporti commerciali si estrinsecavano attraverso le seguenti fasi temporali:
- la Pt 2 riceveva sui propri siti e/o piattaforme telematiche gli ordini di acquisto da parte degli utenti dei libri pubblicati dalla CP_2
- a questo punto la Pt 2 inoltrava gli ordini di acquisto alla CP_2 che procedeva alla consegna dei libri tramite due tipografie: ' Parte 3 e Controparte 6 che avevano il compito "I "I
di stampare e rilegare i libri medesimi;
una volta approntati i volumi la Pt 2 incaricava un proprio corriere (SDA) che li ritirava presso le suddette tipografie e li consegnava direttamente ai clienti che li avevano ordinati;
- all'esito la Pt 2 trasmetteva le fatture di vendita alla Casa Editrice sì da consentire alla stessa di procedere alla fatturazione sulla scorta dei libri effettivamente venduti dal Distributore;
quella innanzi delineata era la prassi negoziale costantemente osservata sino all'epoca in cui,
a far data dal mese di maggio 2021, il rapporto contrattuale, in ragione di dissidi fra le parti in causa
( derivanti dalla mancata sottoscrizione di un contratto innovativo del pregresso proposto dalla Pt 2 e non accettato dalla CP_2, non aveva protrazione;
a fronte del richiamato quadro fattuale di riferimento osserva il decidente che sono stati forniti validi riscontri probatori della pretesa monitoria azionata quali:
a) documenti di consegna relativi ai libri ed alle riviste vendute dalla CP 2 alla Pt 2 all'interno dei quali è specificato il titolo del libro venduto e le relative quantità;
b) fatture di vendita emessa dalla Pt 2 ai suoi Clienti finali( i quali, a loro volta, avevano ordinato tramite la Pt 2 i libri pubblicati dalla CP 2 in cui sono riportate le stesse indicazioni
(fra le quali, inter alia, il numero e la data di spedizione dei libri) presenti nei pertinenti documenti di consegna;
c) fatture in acconto emesse dalla CP 2 per libri forniti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2021, saldate dalla Pt 2 tramite undici (11) bonifici bancari.
In definitiva, essendo emerso che sono intercorsi rapporti di natura commerciale fra le parti in causa all'incirca sino alla metà dell'anno 2021 ( segnatamente sino a tutto il mese di aprile dell'anno 2021) e che la merce consegnata alla Pt 2 è stata pagata in forma parziale, deve essere disattesa la proposta opposizione con conseguente conferma dell'emesso decreto ingiuntivo.
Non si ravvisano profili di addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 1° comma e 3° comma c.p.c. né di illecito ex art. 89 c.p.c. apparendo la pronuncia adottata satisfattiva della pretesa creditoria azionata( chiaro essendo che il credito a titolo di saldo delle fatture di pagamento emesse è esistente e che non è stata posta in essere ad opera della società opposta attività di confezionamento di documentazione contabile non veritiera;
vieppiù il subentro della nuova compagine societaria, che presuntivamente potrebbe non essere stata funditus a conoscenza delle conseguenze economiche dei rapporti pregressi, non giustifica l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive ).
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n°13669/2022, R.G. n°41032/2022 emesso inter partes il 28.07/02.08/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, conferma l'emesso decreto monitorio.
Condanna la " Parte 2 a rifondere in favore della società opposta le spese del presente giudizio che si liquidano in € 18.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Roma, 01 agosto 2025.
Il Giudice
Dott. AU ZI