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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2818/2021 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3553/2020, deliberata il
19.5.2020 e pubblicata il 21.5.2020 (n. 71268/2008 RG);
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
nata OL il 17/05/1965, c.f. Parte_2
, nato a [...] il C.F._2 Parte_3
05/08/1966, c.f. , nata a C.F._3 Parte_4
Chivasso (TO), il 07/09/1968, c.f.: , la prima anche in C.F._4 proprio e tutti nella qualità di eredi di Persona_1
nato a [...] il [...], c.f. Parte_5
, C.F._5
nato a [...] il [...], c.f. Parte_6 C.F._6
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, C.F._7
nato a [...] il [...], c.f. Parte_7
, C.F._8 difesi dall'avv. Gennaro Alfano (c.f. C.F._9
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile domicilio digitale: Email_1
APPELLANTI PRINCIPALI
E
nata a [...] il [...], c.f. CP_2
, C.F._10 difesa dall'avv. Antonino Garofalo (c.f. C.F._11 domicilio digitale: Email_2
APPELLANTE INCIDENTALE
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_3
; nata a [...] il C.F._12 Controparte_4
30.10.1980, c.f. ; nata a [...] C.F._13 Controparte_5
(NA) 5.10.1956, c.f. ; C.F._14 difesi dall'avv. Carmen Sammartino (c.f. e dall'avv. C.F._15
Gennaro Maione (c.f. ) C.F._16 domicilio digitale: Email_3
APPELLANTI INCIDENTALI
E
nato a [...] il [...], c.f. ; CP_6 C.F._17 Pt_8
, nata a [...] il [...], c. f. ,
[...] C.F._18 difesi dall'avv. Antonio Rossi (c.f. ) C.F._19 domicilio digitale: Email_4
APPELLATI
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_7
, C.F._20 difeso dall'avv. Antonio Garofalo (c.f. ) C.F._21 domicilio digitale: Email_5
APPELLATO
E
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_8
nata a [...] il [...], C.F._22 Parte_9
c.f. , C.F._23 difesi dall'avv. Giovanni Marino (c.f. ) C.F._24 domicilio digitale: Email_6
APPELLATI
E
nato a [...], il [...], c.f. Controparte_9
, C.F._25
nata OL, il 03/06/1946, c.f. , CP_10 C.F._26
nato a [...] il [...], c.f. , CP_11 C.F._27
nata a [...] il [...], c.f. CP_12
, C.F._28
nato a [...] il giorno 11/11/1950, c.f. Controparte_13
, C.F._29
nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_14 C.F._30
in proprio e n.q. di vedova coerede di Controparte_15 Persona_2
, nata a [...] S. DR (PZ) il 20/01/1948, c.f.
[...]
C.F._31
nata a [...] il [...], c.f. ; CP_16 C.F._32 CP_17
nata a [...] il [...], c.f. , quali eredi di
[...] C.F._33
c.f. , Persona_3 C.F._34
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_18
, C.F._35
nata a [...] il [...], c.f. , CP_19 C.F._36
nata a [...] il [...], Controparte_20
c.f. ) C.F._37
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_21
, C.F._38 nato a [...] il [...], c.f. , CP_22 C.F._39
CP_23
CP_24
APPELLATI CONTUMACI
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA DI CAUSA
La vicenda processuale è riportata nella sentenza di primo grado nei seguenti termini.
“Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della proprietà dell'area esterna circostante il fabbricato sito in OL alla via Artiaco n. 72/A. sostiene di aver acquistato da la quota di metà CP_2 Persona_4 dell'area in questione, con atto pubblico del 3.12.2002. Poiché i proprietari del fabbricato circondato da tale area la occupano da tempo per il parcheggio delle proprie autovetture, nonché mediante la costruzione di box in lamiera e chiusura di spazi con paletti e catene, l'attrice ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di proprietà e l'inesistenza di diritti dei convenuti sui medesimi spazi, con loro condanna al rilascio delle aree, al ripristino dello stato dei luoghi, nonché con condanna generica al risarcimento dei danni da occupazione illegittima, da quantificarsi in separata sede.
I convenuti si sono costituiti contestando il titolo di proprietà CP_25 dell'attrice, sostenendo che ella avrebbe acquistato da soggetto non legittimato, in quanto proprietario non era il persona fisica, ma la società CP_3 [...]
Controparte_26
I convenuti si sono costituiti con unico difensore Controparte_27 deducendo di non aver mai utilizzato le aree in questione, di aver il Per_2 acquistato per usucapione il box auto confinante con quello di proprietà dei coniugi
e, infine, che il aveva acquistato con scrittura privata nel 1991 i Persona_5 CP_16
66,66 millesimi dei viali in questione.
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Con
(tutti Eredi ),
[...] Persona_1 Controparte_28 Parte_5
, ,
[...] Parte_7 CP_11 CP_12 Controparte_13
, , e si sono Controparte_14 Controparte_29 Parte_6 Controparte_1 costituiti con unico difensore chiedendo il rigetto della domanda deducendo di aver acquistato con diversi titoli la proprietà delle aree. Carandente ha proposto Pt_7 anche domanda riconvenzionale per accertare il proprio acquisto per usucapione della proprietà di un posto macchina. si è costituito ha dedotto di aver acquistato il 16.11.2004 un Controparte_7 appartamento con posto auto dai coniugi che ha chiamato in Parte_10 causa per essere da essi garantito in caso di accoglimento della domanda. I chiamati in causa si sono costituiti deducendo di aver acquistato il 3.10.1975 la proprietà di un posto auto, proponendo altresì domanda riconvenzionale subordinata volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione del medesimo spazio.
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IV sezione civile
Il si è costituito non contestando la proprietà dell'attrice ed affermando di non CP_22 aver mai occupato l'area.
e Controparte_18 CP_19 Controparte_20 CP_21
[...] si sono costituiti col medesimo difensore sostenendo di non aver mai occupato le aree in questione.
I coniugi si sono costituiti deducendo di aver acquistato in data CP_30
10.7.95 la proprietà esclusiva di una striscia di terreno, motivo per il quale hanno chiesto il rigetto della domanda.
e si sono costituiti chiedendo in via riconvenzionale di CP_6 Parte_8 accertare la proprietà del box auto in virtù dell'acquisto da , per atto Controparte_3 pubblico del 20.12.85. In subordine hanno chiesto l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della medesima area.
Nel corso del giudizio e si sono costituiti con Controparte_13 Controparte_14 nuovo difensore introducendo nel giudizio la questione della nullità dell'atto di acquisto da parte dell'attrice in quanto in contrasto con la normativa pubblica in materia di aree di parcheggio pertinenziali ai sensi della legge 765/1967.
Anche i coniugi nel corso del giudizio si sono costituiti con nuovo Controparte_31 difensore riportandosi alle precedenti difese.”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“dichiara che le aree circostanti i fabbricati siti in OL (NA) alla Via Artiaco n.
72/A e n. 70, comprese le scale di collegamento tra i due cortili e la strada di accesso dalla via Artiaco fino alla proprietà (aree in parte aggraffate al fabbricato Pt_11 riportato al NCEU del Comune di OL al foglio 85 particella 4 ed in parte al NCT del Comune di OL al foglio 85 particella 280 di centiare 90 e foglio 84 particella
147 di are 3.30) sono in proprietà comune tra per la quota del 50%, e CP_2
e Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 CP_24
per la restante quota del 50%;
[...] dichiara che i coniugi hanno acquistato con atto di Parte_10 compravendita del 3.10.1975, dai germani , l'esclusiva proprietà di un posto CP_3 macchina così descritto: “il primo che si incontra andando verso l'androne”, attualmente di proprietà di i virtù dell'atto pubblico del 23.11.2004; Controparte_7 dichiara che i coniugi hanno acquistato con atto pubblico del 20.12.1985 il Persona_5 box auto in lamiera identificato in rosso nella planimetria allegata all'atto;
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IV sezione civile
dichiara che ha acquisto per usucapione la proprietà del box auto Persona_2 posto nell'area antistante i fabbricati, confinante con quello di proprietà dei coniugi
; Persona_5 dichiara che ha acquisto per usucapione la proprietà del box auto Parte_7 posto nell'area identificata nella scrittura privata del 20.9.1977 descritto come il primo
a destra entrando;
i convenuti - ad eccezione dei coniugi e , Parte_10 Persona_5 Persona_2
e riconosciuti in questa sede proprietari dei box o dei
[...] Parte_7 posti auto scoperti - vanno condannati al rilascio delle aree di proprietà di CP_2
e al ripristino dello stato dei luoghi, mediante eliminazione di qualsiasi opera che
[...] insista sull'area di proprietà dell'attrice; compensa le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e i convenuti CP_24
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_11
, , , CP_12 CP_22 Controparte_8 Parte_9 CP_6
, ,
[...] Parte_8 Persona_2 Parte_7 condanna gli altri convenuti, nei cui confronti non è stata disposta la compensazione di cui al capo precedente, al pagamento in solido delle spese di lite, liquidate in favore dell'avv. Antonino Garofalo in € 180,00 per spese ed € 8.600,00 per compensi, oltre accessori di legge ai sensi del DM 55/2014; le spese di ctu sono poste definitivamente a carico dei convenuti indicati al capo precedente.
Dispone la trascrizione della presente sentenza, a cura della parte interessata, ai sensi degli artt. 2653 n.1 e 2657 c.c., con esonero da ogni responsabilità al Conservatore.”.
Avverso questa pronuncia hanno interposto gravame , Parte_1
, e , eredi Parte_2 Parte_3 Parte_4 di , nonché , nonché ed Persona_1 Parte_5 Parte_6
, nonché ne hanno argomentato i Controparte_1 Parte_7 motivi a sostegno ed hanno concluso come segue:
“I) per tutti gli appellanti:
In considerazione di tutto quanto dedotto sub 1-a) e 1-b) dei motivi che precedono, attesa la mancata motivazione circa l'esame delle richieste e dei documenti prodotti nelle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c. ritualmente depositate, nonché l'erronea qualificazione di “domande riconvenzionali” attribuita dal Giudice alle “subordinate eccezioni riconvenzionali d'intervenuta usucapione”, ritualmente e rispettivamente sollevate dalle parti nel precedente grado e, comunque, qui riproposte, riformare sul punto la sentenza, ritenendo ammissibili le dette eccezioni e le relative richieste istruttorie, sia
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IV sezione civile
documentali che orali rispettivamente e dettagliatamente illustrate dalle parti nei precedenti motivi;
Part II) per la parte appellante, in epigrafe indicata col n°1, Sigg.ri Parte_1
vedova , ,
[...] Parte_2 Parte_2
GIUSEPPE e : Pt_4
a) in via principale: in considerazione di quanto dedotto sub 2) dei precedenti motivi, delibata l'anteriorità della trascrizione dell'atto pubblico di compravendita dei tre box, risalente al 03/06/80 (RR.II. nn.ri 14246/12470), rispetto a quella della parte attrice, nonché la documentazione pure analiticamente ivi indicata, prodotta in atti sin dal precedente grado e ritualmente consegnata al CTU, in sede di conferimento incarico peritale, ma dallo stesso non assolutamente “riportata” nell'elaborato peritale, conseguentemente ritenuta opponibile all'attrice la predetta vendita, rigettare integralmente l'avversa domanda;
b) in via gradata: in considerazione di quanto pure ivi dedotto, in relazione alla subordinata eccezione riconvenzionale d'intervenuta usucapione ordinaria ex art. 1158
c.c. ovvero, ex art. 1159 c.c., ove a ritenersi l'acquisto prima cennato “a non domino”, delibata la valenza “documentale” della prova del possesso “iniziale” nonché di quello
“intermedio” e “finale” risultante dai documenti prodotti e dagli stessi atti avversi, accogliere la subordinata eccezione riconvenzionale d'intervenuta usucapione, nel favore degli aventi causa dell'Ing. , dei tre box, di cui due in Persona_1 muratura ed uno in lamiera, come specificamente indicati nella documentazione già prima cennata ed offerta in comunicazione sin dal precedente grado, per l'effetto rigettando l'avversa, la pretesa attorea;
III) per la parte appellante, in epigrafe indicata col n°2 - Sig. Parte_5
:
[...]
c) in via principale: in considerazione di quanto dedotto sub 3) dei precedenti motivi, delibata l'anteriorità della trascrizione dell'atto pubblico di compravendita del box, risalente al 07/05/2001 (RR.II. nn.ri 16887/12682), rispetto a quella della parte attrice, nonché la documentazione pure analiticamente ivi indicata, prodotta in atti sin dal precedente grado e ritualmente consegnata al CTU, in sede di conferimento incarico peritale, ma dallo stesso non assolutamente “riportata” nell'elaborato peritale, conseguentemente ritenuta opponibile all'attrice la predetta vendita, rigettare integralmente l'avversa domanda;
d) in via gradata: sempre in considerazione di quanto dedotto sub 3) dei precedenti motivi, delibata l'anteriorità della prova documentale della “traditio” del possesso nel di lui favore, del secondo box in ferro, a destra entrando nel viale, risultante dagli artt. 1 e
3 dell'atto pubblico di vendita del 2001, nonché risultante dalla documentazione pure
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IV sezione civile
ivi indicata analiticamente e già prodotta in atti sin “ab initio”, nel precedente grado, nonché ritualmente consegnata al CTU, in sede di conferimento dell'incarico peritale, ma dallo stesso non assolutamente “riportata” nella sua relazione, in accoglimento della subordinata eccezione riconvenzionale d'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. nel di lui favore sollevata sin dal precedente grado e qui riproposta, rigettare integralmente
l'avversa domanda;
IV) per la parte appellante, in epigrafe indicata col n°3 - Sigg.ri e Parte_6
: Controparte_1
e) in via principale: in considerazione di tutto quanto dedotto sub 4) dei precedenti motivi, delibata per un verso, l'anteriorità dell'atto pubblico di vendita del 10 luglio
1995, e della sua trascrizione nei RR.II. di Napoli 2, in data 21 luglio 1995 (nn.ri
21185/15351) e per altro verso, l'assoluta estraneità della striscia di terreno che ne è oggetto, alla pretesa rivendicatoria di Controparte secondo quanto riportato sul punto dal CTU, non mai contraddetto o diversamente ritenuto in sentenza dal Giudice di primo grado, conseguentemente ritenuta opponibile all'attrice la predetta vendita, rigettare integralmente l'avversa domanda;
f) in via gradata: in considerazione di quanto pure ivi dedotto, in relazione alla subordinata eccezione riconvenzionale d'intervenuta usucapione ex art. 1159 c.c., ove a ritenersi l'acquisto prima cennato “a non domino”, delibata la valenza “documentale” della prova del possesso “iniziale” nonché di quello intermedio e finale risultante dagli stessi atti avversi, come dedotto specificamente al detto capo 4), comunque accogliere la subordinata eccezione riconvenzionale d'intervenuta usucapione abbreviata, nel favore dei Sigg.ri della detta striscia di terreno, come specificamente indicata CP_30 nella documentazione già prima cennata ed offerta in comunicazione sin dal precedente grado, per l'effetto rigettando l'avversa, infondata pretesa attorea;
V) per la parte appellante, in epigrafe indicata col n°4 - Sig. Parte_7
:
[...] in considerazione di tutto quanto dedotto sub dei precedenti motivi, confermata la sentenza per quanto attiene all'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale di usucapione, ex art. 1158 c.c., per i motivi indicati nonché in considerazione della documentazione prodotta e delle risultanze probatorie orali, in relazione al box auto indicato rettamente nel capo del dispositivo della pronuncia a pag. 13, righi da 3 a 6, ove statuisce testualmente: “… dichiara che ha acquistato per Parte_7 usucapione la proprietà del box auto posto nell'area identificata nella scrittura privata del 20.9.1977 descritto come il primo a destra entrando…”, delibare la necessità ovvero
l'opportunità di adeguare l'erronea descrizione del bene -nei punti espressamente elencati nei detti motivi-, che nella narrativa della sentenza è stato più volte indicato
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come “posto auto scoperto”, alla corretta identificazione morfologica e di allocazione, come esattamente indicata e statuita nel dispositivo della sentenza surriportato;
VI) comunque confermata, per quant'altro, integralmente la sentenza parzialmente impugnata, previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della detta pronuncia ricorrendone i presupposti di legge, si confida nell'accoglimento del presente appello e, per l'effetto, nella condanna della controparte, alla refusione di tutte le spese, anche generali e di CTU e dei compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
ha resistito all'appello, ha proposto a sua volta appello CP_2 incidentale ed ha concluso come segue:
“- in via preliminare -
- dichiarare, a norma dell'art. 348 bis c.p.c.. l'appello principale inammissibile per tutte le motivazioni sopra esposte e, quindi, emettersi ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., con i consequenziali provvedimenti di condanna;
- rilevare il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado, non specificamente ed autonomamente impugnato dagli appellanti principali, in ordine all'accertamento della comproprietà delle aree circostanti i fabbricati siti in OL
(NA) alla Via Artiaco n.72/A e n.70, comprese le scale di collegamento tra i due cortili e la strada di accesso dalla Via Artiaco fino alla proprietà (aree in parte Pt_11 aggraffate al fabbricato riportato al NCEU del Comune di OL al foglio 85 particella 4 ed in parte al NCT del Comune di OL al foglio 85 particella 280 di centiare 90 e foglio 84 particella 147 di are 3.30) per la quota del 50% in capo ad CP_2
e per la restante quota del 50% in capo a
[...] Controparte_3 CP_5
e
[...] Controparte_4 CP_24
- in via gradata –
- rigettare la richiesta avversa di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sia in quanto non vi sono i presupposti richiesti dalla legge, sia in quanto le argomentazioni poste alla base della richiesta sono assolutamente generiche, inammissibili, illegittime, infondate e non provate;
- rigettare l'appello principale proposto perché inammissibile oltre che infondato in fatto
e diritto e non provato ed
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE riformare la sentenza nelle parti del provvedimento sopratrascritte e Voglia, pertanto,
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, dichiarare che gli appellanti principali Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e nonché Parte_5 Parte_6 Controparte_1 Parte_7 gli appellati coniugi e , Controparte_8 Parte_9 Controparte_7
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IV sezione civile
coniugi e nonché , CP_6 Parte_8 Controparte_32 CP_33
e questi ultimi quali eredi del de cuius
[...] Controparte_34 Persona_2
, nessun diritto vantano sulle predette aree in comproprietà
[...] [...]
e Parte_12 Controparte_5 Controparte_4 CP_24
e, pertanto, rigettare tutte le domande di acquisto a titolo derivativo o
[...] originario proposte dalle dette parti, per tutte le motivazioni suesposte, con la condanna al rilascio delle aree di proprietà e al ripristino dello stato dei Parte_12 luoghi, mediante l'eliminazione di qualsiasi opera che insista sulle predette aree;
- emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente gravame oltre IVA, C.P.A. e spese generali, con le maggiorazioni di legge per assistenza plurima contro più parti e per manifesta fondatezza della tesi attorea , ex art.4, commi 2 e 8, D.M. 10 marzo 2014
n.55.”.
, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 hanno resistito all'appello, hanno proposto a loro volta appello incidentale, ed hanno concluso come segue:
“- in via preliminare -
a) dichiarare, a norma dell'art. 348 bis c.p.c.. l'appello principale inammissibile per tutte le motivazioni sopra esposte e, quindi, emettersi ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., con i consequenziali provvedimenti di condanna;
b) rilevare il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado, non specificamente ed autonomamente impugnato dagli appellanti principali, in ordine all'accertamento della comproprietà delle aree circostanti i fabbricati siti in OL
(NA) alla Via Artiaco n.72/A e n.70, comprese le scale di collegamento tra i due cortili e la strada di accesso dalla Via Artiaco fino alla proprietà (aree in parte Pt_11 aggraffate al fabbricato riportato al NCEU del Comune di OL al foglio 85 particella 4 ed in parte al NCT del Comune di OL al foglio 85 particella 280 di centiare 90 e foglio 84 particella 147 di are 3.30) per la quota del 50% in capo ad CP_2
e per la restante quota del 50% in capo a
[...] Controparte_3 CP_5
e
[...] Controparte_4 CP_24
- in via gradata –
c) rigettare la richiesta avversa di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sia in quanto non vi sono i presupposti richiesti dalla legge, sia in quanto le argomentazioni poste alla base della richiesta sono assolutamente generiche, inammissibili, illegittime, infondate e non provate;
d) rigettare l'appello principale proposto perché inammissibile oltre che infondato in fatto e diritto e non provato ed
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IV sezione civile
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE
e) riformare la sentenza nelle parti del provvedimento sopra trascritte e Voglia, pertanto, l'Ecc.ma Corte di Appello adita, dichiarare che gli appellanti principali
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_1 Parte_7 nonché gli appellati coniugi e , Controparte_8 Parte_9 CP_7
coniugi e nonché ,
[...] CP_6 Parte_8 Controparte_32 [...]
e questi ultimi quali eredi del de cuius CP_33 Controparte_34 Persona_2
, nessun diritto vantano sulle predette aree in comproprietà di
[...] CP_2
e , e, pertanto, Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 rigettare tutte le domande di acquisto a titolo derivativo ovvero di acquisto a titolo originario proposte dalle dette parti, per tutte le motivazioni su esposte, con la condanna al rilascio delle aree di proprietà e al ripristino dello stato dei Parte_12 luoghi, mediante l'eliminazione di qualsiasi opera che insista sulle predette aree;
f) emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale.
g) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio oltre IVA, C.P.A.
e spese generali, da liquidarsi con le maggiorazioni di legge per assistenza plurima contro più parti e per manifesta fondatezza della tesi attorea, ex art.4, commi 2 e 8,
D.M. 10 marzo 2014 n.55 e con attribuzione agli scriventi procuratori antistatari.”.
e hanno resistito all'appello ed hanno CP_6 Parte_8 concluso come segue:
“- accertato il passaggio in giudicato nei confronti dei coniugi e CP_6 Pt_8
della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n° 3553/2020 depositata in data
[...]
21/05/2020, dichiarare la loro estromissione dal presente giudizio, non avendo in esso alcun interesse;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di estromissione dal giudizio, confermare la richiamata sentenza per gli aspetti che loro riguardano perché coerente, logica, nonché assolutamente immune da vizi e/o errori.
- condannare in ogni caso chi di ragione alla refusione in favore degli odierni concludenti delle spese e competenze del presente giudizio nonché di quello di primo grado.”.
ha resistito all'appello ed ha concluso come segue: Controparte_7
“1) dichiarare l'inammissibilità degli appelli incidentali proposti nei confronti del sig. dalla sig.ra e dai sigg,ri , Controparte_7 CP_2 Controparte_3 CP_35
e ed accertare pertanto il passaggio in giudicato della sentenza del
[...] CP_5
Tribunale di Napoli n. 3553/2020 nei confronti del sig. Controparte_7
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IV sezione civile
relativamente al capo concernente l'accoglimento della domanda riconvenzionale da questi proposta nel giudizio di primo grado;
2) in subordine rigettare gli avversi appelli incidentali in quanto infondati in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata e dunque dichiarare che il sig.
è esclusivo proprietario del posto auto scoperto nell'ambito del viale Controparte_7
e precisamente il primo che si incontra andando verso l'androne ed identificato in catasto al foglio 85, particella 4, sub 17, ct c/6, classe 1, consistenza 10 mq, r.c. € 21,69 così come attualmente posseduto, con le pertinenze e dipendenze e con ogni diritto e servitù relativa, per averlo acquistato dai sigg.ri e Controparte_8 Parte_13
[...]
3) in ulteriore subordine, associandosi alla domanda riconvenzionale formulata dai chiamati in causa sig.ri e accertare e Controparte_8 Parte_13 dichiarare l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione della proprietà del predetto posto auto scoperto nei confronti dei sigg.ri CP_24 CP_3
e (quali eredi del de cuius
[...] Controparte_5 Controparte_4
e e per avere gli stessi Controparte_3 Persona_4 Parte_14 acquistato e posseduto lo stesso posto macchina con atto di vendita regolarmente trascritto nel 1975, ovvero per aver posseduto il posto auto in parola per oltre vent'anni in modo pacifico, ininterrotto e indisturbato, accertando pertanto conseguentemente il diritto di proprietà esclusivo del sig. Controparte_7
4) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento la domanda attorea, condannare i sigg.ri e al Controparte_8 Parte_13 risarcimento di tutti i danni derivati al sig. nessuno escluso, ivi comprese CP_7 quello conseguente alla diminuzione del valore della proprietà CP_7
5) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”.
ed hanno resistito all'appello Controparte_8 Parte_9 ed hanno concluso come segue:
“1) confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli recante il numero 3553 del
2020 accertando il passaggio in giudicato della sentenza e per l'effetto dichiarando inammissibili ed improcedibili gli appelli incidentali proposti dai signori CP_2
, e nonché l'appello Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 incidentale proposto dal signor Controparte_7
Nel merito piaccia alla Corte di Appello
2) confermare integralmente la sentenza gravata per gli aspetti che riguardano i coniugi perché esente da vizi e coerente con le emergenze probatorie acquisite CP_8 durante il processo di primo grado.
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IV sezione civile
Nel caso in cui la Corte di Appello adita dovesse ritenere opportuno riformare la sentenza gravata piaccia
3) accertare e dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del signor con conseguente inutilità della sentenza per violazione Persona_4 dell'art. 102 c.p.c.
Nel merito
4) Rigettare la domanda formulata dalla signora nonché dai signori CP_2
perché infondata, illegittima e non provata. CP_3
Inoltre,
5) in via gradata, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario, per usucapione, della proprietà del predetto posto macchina scoperto da parte dei sigg. e nei confronti dei CP_8 Parte_13 sigg. , e CP_24 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4
(quali eredi del de cuius ) e ed
[...] Controparte_3 Persona_4 CP_2
rispettivamente dante causa ed attuale acquirente delle aree comuni circostanti
[...] il fabbricato in OL (NA), alla via Artiaco n°72/A, nonché nei confronti di chiunque dei convenuti in giudizio dichiari di vantare diritti, anche per quota, sulle aree scoperte in parola, per aver i coniugi acquistato e posseduto lo stesso posto CP_8 macchina con atto di vendita regolarmente trascritto nel 1975, ovvero per aver posseduto il posto macchina in parola per oltre vent'anni in modo pacifico, ininterrotto ed indisturbato.
6) Accertare, in favore dei comparenti, e , i Controparte_8 Parte_13 diritti di proprietà esclusiva sul posto auto scoperto nell'ambito del viale e precisamente il primo che si incontra andando verso l'androne, così come attualmente posseduto con le pertinenze e dipendenze e con ogni diritto e servitù relativa per averlo acquistato da
e , con l'atto rogato dal notaio Controparte_3 Persona_4 Persona_6 nel 1975, riconoscendo conseguentemente il diritto di proprietà esclusivo sul posto macchina in parola, in favore dei terzi in causa e del sig. non Controparte_7 essendo neppure ad opponibile l'atto di vendita rogato dal notaio Controparte_7
nel 2002, con cui cedeva la proprietà pari ad ½ del viale Per_7 Persona_4 comune di cui si parla in favore di CP_2
7) In via ulteriormente gradata rigettare la domanda risarcitoria proposta dal signor nei confronti dei coniugi terzi chiamati in causa, perchè infondata CP_7 CP_8
e non provata.
8) Accertare la proposizione di una lite temeraria da parte di nei CP_2 confronti di e conseguentemente nei confronti dei chiamati in Controparte_7 garanzia, i coniugi e condannare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1, la CP_8
13 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
sig.ra al pagamento di una somma non inferiore ad € 10.000,00, in favore CP_2 dei coniugi CP_8
9) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da porsi a carico delle parti soccombenti e da attribuirsi al procuratore anticipatario.”.
Con ordinanza in data 30.3.2022, accertata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia di e;
Controparte_9 CP_10 CP_11
e ; e
[...] CP_12 Controparte_13 Controparte_14 [...]
; , , e CP_32 Controparte_18 CP_19 Controparte_20
; ed eredi di Controparte_21 CP_22 CP_23 CP_24 ed è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della
[...] sentenza del Tribunale di Napoli n. 3553/2020, pubblicata il 21.5.2020.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 17.9.2024, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
§ - L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
, , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 CP_5 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il
14 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6
ed , risponde ai requisiti evocati
[...] Controparte_1 Parte_7 nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di Napoli e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
L'eccezione d'inammissibilità del gravame, sollevata dagli appellati sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
§ - L'APPELLO DI GD D'IO ED ALTRI
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, eredi di , hanno dedotto, a sostegno Parte_4 Persona_1 del gravame, che il Tribunale ha erroneamente omesso di valutare la prova documentale della vendita e della traditio del possesso del tre box, di cui due in muratura ed uno in lamiera, risalente all'atto di acquisto del 20.5.1980, trascritto il 3.6.1980 ai nn. 14246/12470, nonché la subordinata eccezione di usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. ed, in via ancor più gradata, ai sensi dell'art. 1159 cod. civ. Vi è piena prova, dunque, dell'inizio del possesso materiale dei tre box sin dalla data dell'atto di vendita per notar del 20.5.1980, che attesta Per_8
l'acquisto dell'appartamento, del lastrico solare di copertura e dei tre box “… siti nel cortile … di cui due in muratura ed uno in lamiera, ancora non denunziati …” la consegna materiale alla parte acquirente.
Hanno aggiunto che, seppur per mera ipotesi, l'acquisto dei danti causa di , fosse stato fatto a non domino, attesa la natura Persona_1 astrattamente idonea del titolo a trasferire comunque la proprietà dei beni immobili ivi compiutamente descritti, sarebbe stata già maturata, nel favore degli acquirenti, non solo, e non tanto, l'usucapione ventennale ex art. 1158 cod.
15 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile civ., ma certamente, a maggior ragione, in via gradata, altresì quella cd.
“abbreviata” ex art. 1159 cod. civ.
Hanno lamentato che il Tribunale non ha tenuto conto che loro hanno prodotto la prova dell'accatastamento in data 14.11.1980 dei predetti tre box, la copia del frazionamento delle superfici in data 6.1.1981, la copia di alcuni versamenti ICI eseguiti il 12.7.1993 ed il 31.5.2007, tutti documenti, questi, anch'essi certamente “sintomatici” dell'indubitabile buona fede dell'acquirente, ma soprattutto, all'un tempo, altresì suscettivi integrare gli inequivocabili, precisi e concordanti elementi di prova, o quantomeno indiziari di prova, del convincimento e della consapevolezza della parte acquirente della sua assoluta potestas domini sui beni, cioè sui tre box, in assoluta aderenza con l'animus rem sibi habendi. Inoltre, è stata prodotta la copia dell'atto sottoscritto da
[...]
, quale liquidatore di del Per_4 Controparte_36
22/01/1981, autenticato quanto alla firma, alla personale identità, qualifica e poteri di firma del predetto, dal notaio , col quale egli dichiarava Persona_9 di ratificare la vendita dei tre box indicati nell'atto di vendita del 20/05/1980 ed ancora meglio ivi descritti, fra e , Persona_10 Controparte_37 venditori, e e dall'altra, acquirenti. Persona_1 Parte_1
Hanno ricordato che, ai fini del riscontro della fondatezza dell'eccezione d'intervenuta usucapione nel favore dei coeredi , che nell'atto di Persona_1 vendita del 1985, in favore di e , la cui domanda CP_38 Parte_8 riconvenzionale è stata accolta con la sentenza di primo grado, si opera espresso riferimento, ritenendolo tutt'uno con l'atto pubblico, all'allegato planimetrico in cui, oltre ad esser rappresentato il box effettivamente venduto a quest'ultimi
(quello contrassegnato in rosso col nominativo “ ”), sono CP_3 espressamente rappresentati graficamente ed contrassegnati
“nominativamente”, almeno due dei box (uno in muratura e l'altro in lamiera) del . Persona_1
I motivi meritano accoglimento.
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, eredi di , hanno provato l'acquisto Parte_4 Persona_1 dei tre box siti nel compendio immobiliare alla via Campana n. 70, OL, mediante l'atto per notar in data 20.5.1980, trascritto in data Persona_11
3.6.1980 ai nn. 14246/12470. Con tale atto, i venditori, ed Persona_10
, hanno venduto ai coniugi e Controparte_37 Persona_1 [...]
, unitamente all'appartamento al terzo piano (int. 7) ed al lastrico Parte_1 solare, anche “tre boxs siti nel cortile condominiale, dei quali due in muratura ed uno
16 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Parte in lamiera, da denunziare all' a cura e spese dei venditori nei termini di legge.”
(art. 1) e fin da quella data ne hanno ottenuto il possesso, come si legge all'art. 3 del medesimo contratto: “Il possesso dell'immobile venduto è dato oggi e dalla data odierna …”.
L'atto è stato debitamente trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. in data 3.6.1980 ai nn. 14246/12470 e, pertanto, è opponibile ai successivi acquirenti. Esso, inoltre, risale ad epoca superiore al ventennio rispetto all'acquisto della comproprietà del cortile, da parte di , avvenuto CP_2 con l'atto per notar del 3.12.2002, rep. 74285, racc. 24924, ed anche Persona_12 rispetto all'inizio della causa avanti al Tribunale di OL, avvenuto nel 2008, per cui si deve ritenere soddisfatto anche l'onere della probatio diabolica, da parte degli istanti, risalendo il loro titolo derivativo ad un periodo sufficiente all'acquisto per usucapione.
Attraverso il titolo, pertanto, Parte_1 Parte_2
, e , eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
hanno dimostrato il loro diritto di proprietà sui tre box collocati nel Persona_1 cortile, acquisito da in proprio per il 50% e da tutti essi eredi Parte_1 di per successione mortis causa per il residuo 50%, ed Persona_1 hanno dimostrato anche il possesso ultraventennale degli stessi, a decorrere dal
20.5.1980 e fino alla notifica dell'atto di citazione, da parte di , CP_2 intervenuta nel 2008.
Ulteriore riscontro all'acquisto dei tre manufatti, da parte degli appellanti – , è rappresentato dalla circostanza che due Persona_1 Parte_1 di questi (il terzo è in altra zona del viale) vengono riportati nella planimetria allegata all'atto per notar del 20.12.1985, rep. 95034, titolo di Persona_11 acquisto dei beni da parte di e , nella quale, compare CP_6 Parte_8 il box alienato a costoro, colorato in “rosso”, e compaiono anche due dei box precedentemente venduti ad e Persona_1 Parte_1 riprodotti nel disegno predetto con la sovrastante dicitura ”. Persona_1
La sentenza gravata, pertanto, dev'essere riformata mediante il riconoscimento della proprietà di Parte_1 Parte_2
, e , la prima in proprio
[...] Parte_3 Parte_4 per la quota del 50% e tutti quali eredi di DO EL, per l'altra quota del 50%, dei tre box sopra indicati e, conseguentemente, mediante l'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale da loro frapposta avverso la domanda di e conseguente rigetto della domanda di rilascio, CP_2 proposta da quest'ultima.
17 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - L'APPELLO DI Parte_5
ha lamentato che il Tribunale ha erroneamente Parte_5 escluso il suo diritto di proprietà, sia in virtù dei titoli di provenienza che, in subordine, in virtù di usucapione ex art. 1158 cod. civ.
Ha riaffermato che, con atto di compravendita per notaio Per_13
del 10/04/2001, reg. a Napoli il /04/2001 e trascritto nei RR. II. di Napoli
[...]
2 il 07/05/2001 ai nn.ri 16887/12682, aveva acquistato, tra l'altro, da Per_14
e il posto macchina, con sovrastante struttura in
[...] Persona_15 ferro, sito nel viale del fabbricato e precisamente il secondo a destra entrando, i quali, a loro volta, avevano acquistato l'appartamento da e Persona_4
, con atto per notar del 6.6.1975, trascritto il Controparte_3 Persona_11
12.6.1975 ai nn. 9767/8550. peraltro, aveva acquistato il “… Persona_14 posto macchina nel viale del fabbricato in OL … e precisamente il 2° posto macchina a partire da destra entrando con soprastante box in ferro …” con scrittura privata del 13.9.1977.
Ha precisato che, a dimostrazione del possesso e della maturata usucapione ultraventennale, fu emessa ordinanza-autorizzazione del Comune di OL n. 19898/83 del 23.6.1983, con la quale il suo dante causa, Per_14
era stato autorizzato ad eseguire l'ordinaria e straordinaria
[...] manutenzione del box-auto.
Ha puntualizzato che, nella planimetria allegata all'atto di vendita del
1985, in favore dei coniugi – , richiamata integralmente nell'atto CP_6 Pt_8 pubblico, era riportato sia graficamente che nominativamente il box-auto pervenuto a che, come risulta nell'atto di vendita in favore Persona_14 di esso , è appunto il “… 2° a destra entrando nel viale …”. Parte_5
I motivi meritano accoglimento.
ha acquistato dai coniugi e Parte_5 Persona_14 [...]
con atto per notar del 10.4.2001, rep. 74055, Per_15 Persona_16 racc. 15642, trascritto il 27.5.2001 ai nn. 16887/12682, unitamente all'appartamento al primo piano, anche “… il posto macchina, con sovrastante struttura in ferro, sito nel viale del fabbricato e precisamente il secondo a destra entrando, del quale i venditori si dichiarano proprietari per pacifico ed ininterrotto possesso ultraventennale “uti domini”.”.
Con precedente scrittura privata in data 13.9.1977, della quale non risulta la trascrizione e, pertanto, neanche l'opponibilità a terzi, e Persona_4
avevano venduto a “… un posto Controparte_3 Persona_14 macchina nel viale del fabbricato in OL alla via Campana 70 e precisamente il 2°
18 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
posto macchina a partire da destra entrando con soprastante box in ferro.”, per il prezzo di £ 4.700.000. Nella scrittura viene precisato che “Il possesso è dato oggi.”.
Nella planimetria allegata all'atto per notar del 20.12.1985, Persona_11 rep. 95034, con il quale hanno acquistato i loro cespiti e CP_6 Pt_8
– già sopra menzionata in relazione all'acquisto degli appellanti
[...] [...]
ed eredi – viene riportato il posto auto con il Parte_1 Persona_1 nominativo “ , che è precisamente il secondo a destra per chi entra nel Per_14 viale e, cioè, esattamente quello venduto a con la scrittura Persona_14 del 13.9.1977, dalla quale data ne ebbe a ricevere anche il possesso materiale, e poi da costui nuovamente venduto, unitamente all'appartamento, a
[...] con l'atto notar del 10.4.2001, ove se ne dichiara Parte_5 Persona_16 proprietario per usucapione, unitamente alla moglie covenditrice,
[...]
Per_15
Orbene, gli elementi probatori sopra scrutinati consentono di ritenere provata l'usucapione ultraventennale, in favore di Parte_5 mediante la ricongiunzione del possesso intrapreso dal suo dante causa,
fin dal 13.9.1977 – si ribadisce che, nella scrittura privata del Persona_14
13.9.1977, viene attestato esplicitamente che il “Il possesso è dato da oggi.” dai venditori, e , all'acquirente – a quello da lui Per_4 Controparte_3 esercitato a seguito dell'acquisto in data 10.4.2001. L'art. 1146 comma II cod. civ., infatti, prevede la possibilità della ricongiunzione del possesso del dante causa ( a quello dell'avente causa a titolo particolare Persona_14
( ), per goderne gli effetti utili. Parte_5
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in riforma della sentenza gravata, va ritenuto provato l'acquisto per usucapione, in favore di del box (descritto nei titoli come posto macchina “… il Parte_5 secondo a destra entrando …” nel cortile), e, conseguentemente, va accolta l'eccezione riconvenzionale da lui proposta avverso la domanda di rilascio avanzata da , che, quindi, dev'essere rigettata. CP_2
§ - L'APPELLO DI ED Parte_6 Parte_16 ed hanno impugnato la sentenza del
[...] Controparte_1
Tribunale nella parte in cui ha escluso il loro diritto di proprietà sulla striscia di terreno di loro pertinenza ed, in subordine, hanno invocato l'usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ.
Hanno addotto che il giudice di prime cure, una volta oggettivamente
“riscontrata” l'assoluta estraneità ed esclusione della striscia di terreno acquistata da essi appellanti dall'area oggetto della pretesa attorea, avrebbe
19 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile dovuto rigettare, sul punto specifico, la domanda avversa. Dalla relazione di c.t.u. risulta che “… Con atto di compravendita per notaio del Persona_16
10 luglio 1995, repertorio 18031 raccolta n. 9056 registrato a Napoli presso l'Ufficio del
Registro Atti Pubblici in data 19 luglio 1995 al n. 13145 e trascritto presso la
Conservatoria dei registri Immobiliari di Napoli 2 in data 21 luglio 1995 ai nn.ri
21185/15351, il Sig. acquistava, dalla società “ Parte_6 Controparte_36
, la striscia di terreno sita in OL via Campana adibita a
[...] strada ed asservita a favore dei fondi limitrofi, per una larghezza di ml 2,50, riportata in catasto nella maggiore consistenza della particella 82 del foglio 85 (detta striscia di terreno risulta esterna all'area oggetto di causa). Trattasi di atto pubblico avente ad oggetto la vendita della striscia di terreno riportata in catasto al foglio 85, particella 82, che risulta esterna all'area oggetto di causa. La trascrizione non fa alcun riferimento a beni ricadenti sull'area oggetto di causa. …”. Sono stati forniti, pertanto, tutti i riscontri necessari a provare che la striscia di terreno acquistata da Parte_6
ed è estranea alla proprietà rivendicata da
[...] Controparte_1 CP_2
di guisa che la relativa domanda doveva essere necessariamente
[...] rigettata per infondatezza.
Hanno aggiunto che il Tribunale non ha correttamente governato le subordinate eccezioni riconvenzionali sollevate da essi appellanti, relative alla titolarità dominicale della striscia di terreno sin dal 1995 ed all'intervenuta traditio del possesso materiale, in loro favore, sin dal citato rogito del 10.7.1995 ed ha immotivatamente rigettato la richiesta di prova orale. Infatti, con riferimento all'atto pubblico di acquisto del 10/07/1995, trascritto nei RR.II,
Napoli 2, il 21/07/1995 ai nn. 21185/15351, risulta che, unitamente alla proprietà esclusiva (cfr. artt. 1 e 2 dell'atto di vendita) della striscia di terreno ivi indicata specificamente in tutte le sue caratteristiche catastali e planimetriche, gli acquirenti ne ricevevano contestualmente anche il possesso materiale (cfr. art. 3 dell'atto pubblico), con la conseguenza che, a far data da quell'atto pubblico sussiste la prova documentale della traditio del possesso materiale del detto bene. Ne deriva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto delibare la validità dell'eccezione di essi acquirenti relativa alla proprietà della striscia in virtù del titolo ed, in via gradata, l'eccezione riconvenzionale di intervenuta usucapione ex art. 1159 cod. civ. Il tutto avuto riguardo alla circostanza che l'attrice, , aveva chiaramente dichiarato, nel libello introduttivo, CP_2 di non aver “mai” avuto alcun possesso delle aree oggetto della sua pretesa rivendicatoria.
I motivi sono fondati.
20 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
, con atto per notar del 10.7.1995, rep. Parte_6 Persona_16
18031, racc. 9056, trascritto in data 21.7.1995 ai nn. 21185/15351, ha acquistato, in comunione di beni con la moglie, , dalla società Vinga di Controparte_1
Costantino NZ e C. s.n.c., “… la proprietà esclusiva della striscia di terreno sita in OL via Campana adibita a strada ed asservita a favore dei fondi limitrofi, per una larghezza di ml. 2,50, … in catasto è indicata nella maggiore consistenza della
p.lla 82 del foglio 85.”. La striscia di suolo è individuata in colore rosso nella planimetria allegato all'atto notarile predetto. All'art. 3 viene espressamente riportato che “Il possesso degli immobili venduti è dato oggi …”.
Dalla relazione di c.t.u. (a fol. 32 ed fol. 52), si evince che la striscia di suolo “… risulta esterna all'area oggetto di causa.” e, pertanto, su di essa nessun diritto vanta l'attrice, , per cui la domanda di rilascio, da costei CP_2 articolata, non trova alcun fondamento.
A ciò va aggiunto, ad abundantiam, che il possesso è stato trasmesso all'acquirente, , sin dal momento della stipula dell'atto notar Parte_6
del 10.7.1995, come testualmente si apprende dalla lettura Persona_16 dell'art. 3, sicchè si deve comunque ritenere maturato il decorso del decennio, ai fini dell'usucapione abbreviata (art. 1159 comma I cod. civ.), fino alla notifica dell'atto di citazione di , avvenuta nel 2008. L'acquirente, infatti, CP_2 ha acquistato il diritto in buona fede, in base a titolo idoneo a trasferire la proprietà, che è stato debitamente trascritto.
In ragione di quanto precede, la sentenza gravata merita di essere riformata, anche nella parte in cui ha ordinato a ed Parte_6 [...]
il rilascio della striscia di suolo de qua, in favore di , CP_1 CP_2 risultando tale cespite estraneo al compendio di proprietà di quest'ultima.
§ - L'APPELLO DI MB AN
pur essendo stata accolta la sua domanda Parte_7 riconvenzionale di usucapione, ha prodotto impugnazione, ritenendo non applicabile il procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287
e ss. cod. proc. civ., per sentir adeguare la descrizione del bene usucapito, erroneamente indicato nella parte espositiva della sentenza di primo grado come “posto auto scoperto”, piuttosto che, come esattamente riportato nel dispositivo, con l'esatta consistenza di “… box auto posto nell'area identificata nella scrittura privata del 20/09/1977 descritto come il primo a destra entrando …”.
Ha rievocato che, come è emerso dalle risultanze documentali e dalla prova orale, esso è risultato proprietario per usucapione Parte_7 del box-auto da individuarsi come il primo a destra entrando nel viale, con
21 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile espresso riferimento alla scrittura privata del 20.9.1977. Del resto, la consistenza del bene era stata ben descritta nella comparsa di costituzione, ove era stato richiesto “… sentir dichiarare l'acquisto a titolo originario del posto macchina di cui alla scrittura del 20/09/77…”, scrittura in cui, anch'essa allegata all'indice foliario della produzione dell'Avv. Russo, i germani vendevano al Sig. CP_3 Parte_7
il posto macchina in OL (NA), alla via Campana n°66 (ora 70 e 72/A) e
[...]
“…precisamente quello primo, a destra entrando nel viale con box in ferro soprastante…”;”. Anche le deposizioni dei testi , Testimone_1 Tes_2 ed hanno fatto riferimento, nel descrivere il bene
[...] Testimone_3 oggetto dell'usucapione di esso al “… box auto in ferro, Parte_7 nella sua allocazione nel viale d'ingresso, come il primo a destra entrando nel viale …”.
Ha chiesto, pertanto, adeguarsi il testo della narrativa della sentenza di cui a pag. 9, rigo 5, dove leggesi: “… di un posto auto scoperto…”; a pag. 10, rigo 3
e rigo 26, ove leggonsi, rispettivamente, le seguenti locuzioni, al rigo 3: “… rispettivamente, di un box auto e di un posto auto scoperto” ed al rigo 10: “… e il posto auto scoperto…”, in modo che precisamente si accordino logicamente e giuridicamente, anche in esito del comparativo esame della documentazione offerta e delle deposizioni testimoniali rese, al capo del dispositivo della sentenza a pag. 13, righi da 3 a 6, in cui si legge: “… dichiara che ha acquisto per usucapione la proprietà del Parte_7 box auto posto nell'area identificata nella scrittura privata del 20/09/1977 descritto come il primo a destra entrando…”.
I motivi meritano accoglimento.
Il cespite (“posto macchina”) acquistato da con la Parte_7 scrittura privata del 20.9.1977 da e è Persona_4 Controparte_3 descritto come il “… primo a destra entrando con box in ferro soprastante.”.
All'attualità, il bene consiste in un box coperto avente, come gli altri “… struttura in ferro e copertura in lamiera grecata, …” (v. relazione di c.t.u. a fol. 10 e fotografie allegate).
Il Tribunale di Napoli ha riconosciuto la proprietà di
[...]
in virtù di usucapione, del bene correttamente individuato nel Parte_7 dispositivo della sentenza come “… box auto posto nell'area identificata nella scrittura privata del 20.9.1977 descritto come il primo a destra entrando;
”, ma l'ha erroneamente indicato, nella motivazione, come “posto auto scoperto”.
Ed, allora, dev'essere accolta la richiesta, avanzata da
[...]
di rettifica dell'enunciazione contenuta nella sentenza, laddove il Parte_7 bene usucapito viene erroneamente descritto, in motivazione, come “posto auto scoperto”, invece che correttamente, come riportato nel dispositivo: “box auto
22 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
posto nell'area identificata nella scrittura privata del 20.9.1977 descritto come il primo
a destra entrando;
”.
§ - L'APPELLO INCIDENTALE
ha proposto appello incidentale contro la sentenza, nella CP_2 parte in cui ha riconosciuto l'acquisto del posto auto (“il primo che si incontra andando verso l'androne”) in favore dei coniugi ed Controparte_8
, a mezzo dell'atto di compravendita del 3.10.1975; nella Parte_9 parte in cui ha riconosciuto che il bene è stato successivamente ceduto, con atto del 23.11.2004, a nella parte in cui ha riconosciuto che i Controparte_7 coniugi e hanno acquistato il box auto in lamiera CP_6 Parte_8 identificato in rosso nella planimetria allegata all'atto del 20.12.1985; nella parte in cui ha accolto le domande di usucapione di ed Persona_2
Parte_7
Ha lamentato che il Tribunale ha compiuto un'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie, ha reso una motivazione inadeguata ed ha compiuto falsa applicazione dei consolidati principi che regolano i trasferimenti immobiliari. Infatti, i convenuti hanno fondato le loro pretese su scritture private, dichiarazioni ricognitive, atti notarili non aventi ad oggetto beni determinati o determinabili e, quindi, su documentazione inidonea sotto diversi profili a fornire la prova dell'acquisto della proprietà delle aree in contestazione;
in particolare, in base ai titoli di provenienza e alle trascrizioni, non vi era alcuna titolarità in capo ai “presunti venditori” per trasferire diritti ai convenuti sulle aree contese;
- le trascrizioni degli atti notarili, richiamate dalle controparti a fondamento delle loro tesi difensive, non riguardano le aree oggetto di causa.
Ha aggiunto che gli atti pubblici richiamati dai convenuti non hanno ad oggetto le aree per cui è causa, mancando il requisito essenziale della determinazione o determinabilità delle stesse, che sono indicate con approssimazione e senza elementi di certezza sulla loro oggettiva consistenza.
Ha sostenuto che i testi , Testimone_1 Testimone_3 Tes_2
e non solo non hanno
[...] Testimone_4 Controparte_39 fornito la prova di un possesso ad usucapionem, da parte di ciascun convenuto, ma le dichiarazioni rese sono risultate discordanti, incoerenti ed hanno evidenziato diversi profili di incongruenza.
Analogo appello incidentale e per motivi simili hanno proposto
[...]
, e , sicchè le CP_3 Controparte_4 Controparte_5
23 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile impugnazioni di questi ultimi e quella di possono essere trattate CP_2 congiuntamente.
I motivi non hanno consistenza.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto l'acquisto per titoli di
[...]
ed e, successivamente, da costoro a CP_8 Parte_17 [...]
. CP_7
Con l'atto per notar del 3.10.1975, rep. 34198, registrato il Persona_11
20.10.1975 al n. 7995, trascritto il 20.10.1975 ai nn. 17445/15135,
[...]
e hanno venduto a Per_4 Controparte_3 Controparte_8
e le quote rispettivamente di 40/100, Controparte_18 Controparte_40
30/100 e 30/100 dell'intero terzo piano del fabbricato in OL, alla via
Campana n. 66/b, e del lastrico di copertura. L'art. 2 del rogito precisa che
“Nella vendita è compresa la esclusiva proprietà di un posto macchina e precisamente il primo che si incontra andando verso l'androne.”.
Con il contratto di divisione per notar del 16.10.1980, Persona_16 rep. 56009, trascritto il 28.10.1980 ai nn. 25461/22278, i coniugi
[...]
ed hanno acquistato dai condividenti la piena CP_8 Parte_9 proprietà dell'appartamento al terzo piano, del lastrico e del “… posto macchina
…”.
ed , pertanto, hanno Controparte_8 Parte_9 dimostrato l'acquisto del posto-auto in discorso (“… il primo che si incontra andando verso l'androne …”), in proprietà esclusiva, con trasferimenti eseguiti dai loro danti causa sin dal 3.10.1975, quindi da epoca superiore al ventennio, sia rispetto all'atto di acquisto di del 3.12.2002, sia, a maggior CP_2 ragione, rispetto alla notifica dell'atto di citazione interruttivo dell'usucapione
(anno 2008).
Essi, pertanto, hanno soddisfatto la probatio diabolica mediante la ricostruzione dei passaggi a ritroso fino ad un tempo ultraventennale, utile a radicare l'acquisto a titolo originario per usucapione.
Inoltre, con atto per notar in data 16.11.2004, rep. 21177, Persona_17 racc. 3788, ha acquistato da ed Controparte_7 Controparte_8
l'appartamento al terzo piano con il sovrastante lastrico Parte_9 solare ed anche il “… posto auto scoperto nell'ambito del viale e precisamente il primo che si incontra andando verso l'androne; …”, quest'ultimo accatastato al fol. 85,
p.lla 4 sub 17. Il cespite (box) coincide perfettamente con quello acquisito dai venditori con i titoli sopra richiamati.
24 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
In tal modo si è completata la catena dei trasferimenti, in favore di che risulta all'attualità proprietario del posto-auto in Controparte_7 contestazione, così come ha statuito il Tribunale di Napoli, con la sentenza gravata.
Nessuna doglianza specifica e definita hanno articolato gli appellanti incidentali, nonché , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e , avverso il capo della sentenza che ha
[...] Controparte_5 riconosciuto l'acquisto del posto-auto, in favore dei coniugi e CP_6
. Parte_8
Ad ogni buon conto, vale ribadire che costoro hanno acquistato Per_10
ed , con atto per notar del 20.12.1985,
[...] Controparte_37 Persona_11 rep. 95034, registrato il 9.1.1986, unitamente all'appartamento al terzo piano del fabbricato int. 8, anche “… il box auto in lamiera meglio individuato in rosso nella planimetria …”, che viene riportato e ben identificato appunto, con colorazione rossa, in un grafico allegato all'atto pubblico predetto e controfirmato dagli stipulanti. Nella postilla 4 il box viene ulteriormente identificato nella sua ubicazione e nei suoi confini.
Il possesso è stato trasmesso agli acquirenti, e , CP_6 Parte_8 contemporaneamente all'acquisto, quindi sin dal 20.12.1985, come si legge art. 3 dell'atto (“Il possesso dell'immobile venduto è dato oggi …”), per cui vi è prova della risalenza del titolo di acquisto e del possesso ad epoca ultraventennale rispetto alla notifica dell'atto di citazione, da parte di , avvenuta CP_2 soltanto nel 2008.
La sentenza va confermata anche nella parte in cui ha dichiarato ed accertato l'acquisto per usucapione, in favore di , tenuto Persona_2 conto che gli appellanti non hanno fornito alcun elemento tale da vanificare le deposizioni testimoniali, rese al Tribunale, e da questo apprezzate in senso favorevole al possesso ultraventennale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata dev'essere confermata, nelle parti attinte dalle impugnazioni incidentali sollevate da e da , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e . Controparte_5
§ - ORDINE DI TRASCRIZIONE AL CONSERVATORE DEI RR.II.
Va fatto ordine al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alle trascrizioni conseguenti a questa sentenza, a norma dell'art. 2657 cod. civ.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO
25 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, con attribuzione, per le somme di spettanza dei rispettivi assistiti, all'avv. Gennaro
Alfano, all'avv. Antonio Garofalo ed all'avv. Giovanni Marino, che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa, in mancanza di elementi che consentano di computarlo sulla base dei criteri di cui all'art. 15 cod. proc. civ., si deve considerare indeterminato/bile, e, pertanto, possono trovare applicazione, per il primo grado, la tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale e, per il secondo grado, la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 26.000,01 ad €
260.000,00, a norma dell'art. 5 comma 6 d.m. 55/2014.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate dal Tribunale, restano a carico di e , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e , con vincolo di solidarietà.
[...] Controparte_5
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di CP_2
e di , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari CP_5
a quello dovuto per l'appello incidentale rispettivamente da loro proposto (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3553/2020, deliberata il 19.5.2020 e pubblicata il 21.5.2020 (n. 71268/2008 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
, e , eredi di
[...] Parte_3 Parte_4
e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, Persona_1
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IV sezione civile rigetta la domanda di rilascio dell'area corrispondente ai tre box di loro proprietà, avanzata da nei loro confronti;
CP_2
2) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_5 riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda di rilascio dell'area corrispondente al box (il secondo a destra entrando nel cortile), avanzata da nei suoi confronti;
CP_2
3) accoglie l'appello proposto da ed e, Parte_6 Controparte_1 per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda di rilascio della striscia di terreno (compresa nella maggior consistenza della p.lla 82 del fol. 85), avanzata da nei loro confronti;
CP_2
4) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_7 dispone la rettifica della sentenza gravata, laddove il bene usucapito viene erroneamente descritto in motivazione come “posto auto scoperto”, invece che correttamente, come riportato nel dispositivo: “box auto posto nell'area identificata nella scrittura privata del 20.9.1977 descritto come il primo
a destra entrando;
”;
5) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alle trascrizioni e/o annotazioni e/o iscrizioni conseguenti a questa sentenza;
6) rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_2
7) rigetta l'appello incidentale proposto da , Controparte_3 [...]
e ; Controparte_4 Controparte_5
8) condanna in solido con , CP_2 Controparte_3 [...]
e al pagamento delle spese del Controparte_4 Controparte_5 giudizio, che liquida, in favore di Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
, , Parte_5 Parte_6 Controparte_1 Parte_7 per il primo grado, in € 12.000,00 per onorario, e, per il secondo grado, in
€ 804 per esborsi ed € 14.400,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Gennaro Alfano;
9) condanna in solido con , CP_2 Controparte_3 [...]
e al pagamento delle spese del Controparte_4 Controparte_5 giudizio, che liquida, in favore di e , per il CP_6 Parte_8 primo grado, in € 9.300,00 per onorario, e, per il secondo grado, in €
9.800,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
10) condanna in solido con , CP_2 Controparte_3 [...]
e al pagamento delle spese del Controparte_4 Controparte_5 giudizio, che liquida, in favore di per il primo grado, Controparte_7
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IV sezione civile in € 9.000,00 per onorario, e, per il secondo grado, in € 9.500,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Antonio Garofalo;
11) condanna in solido con , CP_2 Controparte_3 [...]
e al pagamento delle spese del Controparte_4 Controparte_5 giudizio, che liquida, in favore di ed Controparte_8 Parte_9
, per il primo grado, in € 11.300,00 per onorario, e, per il
[...] secondo grado, in € 12.400,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Giovanni Marino;
12) pone le spese di c.t.u., nella somma già liquidata dal Tribunale di primo grado, a carico di e , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e , con vincolo di solidarietà;
[...] Controparte_5
13) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di ed a carico di , CP_2 Controparte_3
e , per il versamento Controparte_4 Controparte_5 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per gli appelli incidentali da loro rispettivamente proposti.
Così deciso in Napoli, in data 14 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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