Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/04/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 18/06/1963, residente in C.SO MARTINETTI 128/4 GENOVA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PONTI MONICA
(C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. , nata a Parte_2 C.F._3
GENOVA (GE), il 24/12/1961, residente in C.SO MARTINETTI 128/4
GENOVA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PONTI
MONICA (C.F. ), che la rappresenta e difende, come da C.F._2
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
24.03.2025;
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Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 15/12/1994 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 310/2024 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 15/12/1994 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) Emettere Sentenza di scioglimento del matrimonio, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Genova Corso Martinetti 128/4, di proprietà esclusiva della Sig.ra rimarrà in uso e godimento Parte_2
2 della stessa. Il Sig. ha trasferito la propria residenza ed abitazione Parte_1
altrove;
3) La figlia maggiorenne ed autosufficiente, continuerà a risiedere e Per_1
coabitare con la madre salva diversa volontà o accordo;
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento la somma di Euro 400,00 entro il
[...]
giorno 5 di ogni mese, somma che verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat pubblicati presso la Camera di Commercio di Genova, il versamento di tale somma, per intesa concorde dei coniugi stessi.
5) Il veicolo tg AX102KC intestato al Sig. resterà in uso Parte_1
esclusivo del Sig. che provvederà anche alle spese e agli Parte_1
oneri relativi ad entrambi i mezzi.
6) I coniugi hanno così regolato i loro rapporti economici e dichiarano che null'altro hanno o avranno a pretendere reciprocamente.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1994, Numero 836, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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