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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/12/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3465/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3465/2025 promossa con ricorso depositato il 03/09/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Varese l'11.10.1975 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] c con l'Avv. Carlo Battipede
e
2) Parte_2
Nata a Bolzano il 15.01.1976
Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Venere De Brasi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO (VA), in data 1° dicembre
2001 (anno 2001 atto n. 38 parte II serie A) separati consensualmente con verbale in data 20.09.2017 omologato con decreto n. 324/2017 del 27.10.2017 depositato il 13.11.2017 con i seguenti figli:
nato il [...], Per_1
nato il [...], Per_2
nato il [...], oggi minorenne;
Per_3
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03.09.2025 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 01.12.2001 in NO (VA) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NO dell'anno 2001, Parte II, atto n. 38, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza;
2. affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_3
collocamento prevalente presso la madre, ove attualmente risiede;
3. quanto alla regolamentazione del diritto di visita - valido solo in riferimento al figlio minore stante la maggiore età di e - il sig. potrà vedere e Per_3 Per_1 Per_2 Pt_1
tenere con sé , salvo diversi accordi secondo il seguente calendario: Per_3
- a fine settimana alterni dal venerdì alle 19.00, fino alla domenica alle ore 19:00;
- due giorni alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00 compatibilmente con gli orari di lavoro e le attività del figlio, tendenzialmente il martedì e il giovedì;
- il giorno del 26 dicembre dalle ore 9:00 fino alle ore 21.00.
Per quanto riguarda le festività i giorni di Natale e AN ST saranno trascorsi dal minore con l'uno o con l'altro genitore, seguendo, di anno in anno, il criterio dell'alternanza
(2025 Natale con la madre e AN ST con il padre).
- Quanto alle restanti festività Natalizie, trascorrerà nelle vacanze Per_3
2025/2026:
- a) con il padre: dal primo giorno di vacanza scolastica alle ore 8.00 del 25 dicembre 2025 e dalle ore 8.00 del 26 dicembre 2025 alle ore 21 del 30 dicembre
2025;
- b) con la madre: dalle ore 8.00 del 25 dicembre 2025 alle ore 8.00 del 26 dicembre 2025 e dalle ore 21 del 30 dicembre 2025 fino alle fine delle vacanze scolastiche.
- L'anno successivo si scambieranno i due periodi e così di anno in anno, in modo che, negli anni in cui il giorno di Natale cadrà in un anno dispari, il periodo a) sia di competenza del padre e il periodo b) della madre, mentre gli anni in cui il giorno di Natale cadrà in un anno pari avverrà il contrario.
pagina 2 di 5 - Quanto alle festività Pasquali, verranno integralmente trascorse ad anni alterni con un genitore: gli anni pari con la madre e gli anni dispari con il padre.
- Tutto quanto previsto al presente punto, viene stabilito espressamente salvi diversi accordi tra i genitori, che si impegnano reciprocamente ad avere la massima flessibilità su eventuali richieste di cambio e a tenere in debito conto il grado di autonomia che , crescendo, acquisirà. Per_3
- I costi di eventuali viaggi e soggiorni effettuati durante le vacanze Natalizie o
Pasquali con il minore, verranno sostenuti in via esclusiva dal genitore che li effettua.
- Per quanto concerne le vacanze estive il padre terrà con sé per una Per_3
settimana consecutiva coincidente con le proprie ferie lavorative da concordare con la signora entro il 30 aprile di ogni anno;
Pt_2
Le suddette modalità di visita, previo accordo dei genitori e, nell'esclusivo interesse del minore, potranno subire delle variazioni;
4. a titolo di concorso al mantenimento dei comuni figli fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, il signor verserà alla signora gli Pt_1 Pt_2
importi così come segue:
- € 400,00 (quattrocento//00) mensili in favore del figlio;
Per_3
- € 250,00 (duecentocinquanta//00) mensili in favore del figlio;
Per_2
- € 250,00 (duecentocinquanta//00) mensili in favore del figlio;
Per_1
5. gli importi di cui sopra verranno versati entro il giorno 15 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla sig.ra e saranno oggetto di rivalutazione annuale Pt_2
secondo gli indici ISTAT;
6. gli assegni familiari verranno percepiti dalla signora;
il signor si obbliga Pt_2 Pt_1
a versare mensilmente alla signora , mediante bonifico bancario, da effettuarsi il Pt_2
giorno 15 di ogni mese, la differenza degli assegni familiari dallo stesso percepiti per il figlio minore come lavoratore in Svizzera;
Per_3
7. il sig. rimborserà alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie - Pt_1 Pt_2
previamente concordate e debitamente documentate - mediche (visite specialistiche prescritte dal medico di base, acquisto medicinali, tickets sanitari, trattamenti sanitari non erogati dal
SSN), scolastiche (tasse e rette, acquisto di libri e materiale scolastico a corredo, mensa, trasporto pubblico, gite e attività organizzate dalla scuola) ed extrascolastiche (frequenza centri ricreativi, gruppi o campi scuola estivi, tempo scuola prolungato, pre e post scuola) come da linee guida in uso presso il Tribunale adito. Il rimborso verrà disposto pagina 3 di 5 contestualmente all'accredito dell'assegno di mantenimento, previa consegna della documentazione (ricevute, fatture, scontrini, eccetera) da parte della moglie, dedotte le spese straordinarie eventualmente sostenute dal padre quando il figlio minore è con sé. Le altre spese di carattere straordinario mediche (cure dentistiche di ortodonzia e dentistiche, oculistiche, dermatologiche, fisioterapiche non coperte in tutto o in parte dal SSN), scolastiche (frequenza di istituti privati) ed extrascolastiche (attività sportive e ludiche, viaggi vacanza anche all'estero) dovranno essere concordate preventivamente fra i genitori, ad eccezione delle spese urgenti che andranno comunque documentate;
8. le parti dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti, di avere definito tutti i rapporti economico-patrimoniali tra loro intercorrenti e, contestualmente, di null'altro avere a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione;
9. i ricorrenti rilasciano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
01.12.2001, in NO (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
NO (anno 2001, atto n. 38, parte II, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina 4 di 5 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3465/2025 promossa con ricorso depositato il 03/09/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Varese l'11.10.1975 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] c con l'Avv. Carlo Battipede
e
2) Parte_2
Nata a Bolzano il 15.01.1976
Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Venere De Brasi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO (VA), in data 1° dicembre
2001 (anno 2001 atto n. 38 parte II serie A) separati consensualmente con verbale in data 20.09.2017 omologato con decreto n. 324/2017 del 27.10.2017 depositato il 13.11.2017 con i seguenti figli:
nato il [...], Per_1
nato il [...], Per_2
nato il [...], oggi minorenne;
Per_3
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03.09.2025 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 01.12.2001 in NO (VA) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NO dell'anno 2001, Parte II, atto n. 38, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza;
2. affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_3
collocamento prevalente presso la madre, ove attualmente risiede;
3. quanto alla regolamentazione del diritto di visita - valido solo in riferimento al figlio minore stante la maggiore età di e - il sig. potrà vedere e Per_3 Per_1 Per_2 Pt_1
tenere con sé , salvo diversi accordi secondo il seguente calendario: Per_3
- a fine settimana alterni dal venerdì alle 19.00, fino alla domenica alle ore 19:00;
- due giorni alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00 compatibilmente con gli orari di lavoro e le attività del figlio, tendenzialmente il martedì e il giovedì;
- il giorno del 26 dicembre dalle ore 9:00 fino alle ore 21.00.
Per quanto riguarda le festività i giorni di Natale e AN ST saranno trascorsi dal minore con l'uno o con l'altro genitore, seguendo, di anno in anno, il criterio dell'alternanza
(2025 Natale con la madre e AN ST con il padre).
- Quanto alle restanti festività Natalizie, trascorrerà nelle vacanze Per_3
2025/2026:
- a) con il padre: dal primo giorno di vacanza scolastica alle ore 8.00 del 25 dicembre 2025 e dalle ore 8.00 del 26 dicembre 2025 alle ore 21 del 30 dicembre
2025;
- b) con la madre: dalle ore 8.00 del 25 dicembre 2025 alle ore 8.00 del 26 dicembre 2025 e dalle ore 21 del 30 dicembre 2025 fino alle fine delle vacanze scolastiche.
- L'anno successivo si scambieranno i due periodi e così di anno in anno, in modo che, negli anni in cui il giorno di Natale cadrà in un anno dispari, il periodo a) sia di competenza del padre e il periodo b) della madre, mentre gli anni in cui il giorno di Natale cadrà in un anno pari avverrà il contrario.
pagina 2 di 5 - Quanto alle festività Pasquali, verranno integralmente trascorse ad anni alterni con un genitore: gli anni pari con la madre e gli anni dispari con il padre.
- Tutto quanto previsto al presente punto, viene stabilito espressamente salvi diversi accordi tra i genitori, che si impegnano reciprocamente ad avere la massima flessibilità su eventuali richieste di cambio e a tenere in debito conto il grado di autonomia che , crescendo, acquisirà. Per_3
- I costi di eventuali viaggi e soggiorni effettuati durante le vacanze Natalizie o
Pasquali con il minore, verranno sostenuti in via esclusiva dal genitore che li effettua.
- Per quanto concerne le vacanze estive il padre terrà con sé per una Per_3
settimana consecutiva coincidente con le proprie ferie lavorative da concordare con la signora entro il 30 aprile di ogni anno;
Pt_2
Le suddette modalità di visita, previo accordo dei genitori e, nell'esclusivo interesse del minore, potranno subire delle variazioni;
4. a titolo di concorso al mantenimento dei comuni figli fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, il signor verserà alla signora gli Pt_1 Pt_2
importi così come segue:
- € 400,00 (quattrocento//00) mensili in favore del figlio;
Per_3
- € 250,00 (duecentocinquanta//00) mensili in favore del figlio;
Per_2
- € 250,00 (duecentocinquanta//00) mensili in favore del figlio;
Per_1
5. gli importi di cui sopra verranno versati entro il giorno 15 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla sig.ra e saranno oggetto di rivalutazione annuale Pt_2
secondo gli indici ISTAT;
6. gli assegni familiari verranno percepiti dalla signora;
il signor si obbliga Pt_2 Pt_1
a versare mensilmente alla signora , mediante bonifico bancario, da effettuarsi il Pt_2
giorno 15 di ogni mese, la differenza degli assegni familiari dallo stesso percepiti per il figlio minore come lavoratore in Svizzera;
Per_3
7. il sig. rimborserà alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie - Pt_1 Pt_2
previamente concordate e debitamente documentate - mediche (visite specialistiche prescritte dal medico di base, acquisto medicinali, tickets sanitari, trattamenti sanitari non erogati dal
SSN), scolastiche (tasse e rette, acquisto di libri e materiale scolastico a corredo, mensa, trasporto pubblico, gite e attività organizzate dalla scuola) ed extrascolastiche (frequenza centri ricreativi, gruppi o campi scuola estivi, tempo scuola prolungato, pre e post scuola) come da linee guida in uso presso il Tribunale adito. Il rimborso verrà disposto pagina 3 di 5 contestualmente all'accredito dell'assegno di mantenimento, previa consegna della documentazione (ricevute, fatture, scontrini, eccetera) da parte della moglie, dedotte le spese straordinarie eventualmente sostenute dal padre quando il figlio minore è con sé. Le altre spese di carattere straordinario mediche (cure dentistiche di ortodonzia e dentistiche, oculistiche, dermatologiche, fisioterapiche non coperte in tutto o in parte dal SSN), scolastiche (frequenza di istituti privati) ed extrascolastiche (attività sportive e ludiche, viaggi vacanza anche all'estero) dovranno essere concordate preventivamente fra i genitori, ad eccezione delle spese urgenti che andranno comunque documentate;
8. le parti dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti, di avere definito tutti i rapporti economico-patrimoniali tra loro intercorrenti e, contestualmente, di null'altro avere a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione;
9. i ricorrenti rilasciano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
01.12.2001, in NO (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
NO (anno 2001, atto n. 38, parte II, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina 4 di 5 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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