Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5335 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno 11/10/2024 e vertente
TRA
LF LI ([...]) e ZI LI ([...]), con l'avv. RIGA ANDREA nel cui studio in Civitavecchia, largo Plebiscito n. 23 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
TA TI SS EF (00631121001), in persona dell'omonimo titolare, con gli avvocati CORRADINI PIERLUIGI e CORRADINI GIORGIO, nel cui studio in Civitavecchia Corso Centocelle 27 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 7
PARTE APPELLATA
E
NN CA ([...]), IS
EL ([...]) ed LE EL
([...]);
PARTE APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1. AL e NA BE hanno agito in giudizio esponendo di aver commissionato nell'anno 2008 i lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico dell'immobile di loro proprietà in Civitavecchia, via dei Prati n. 4, alla ditta SE TE, affidando la direzione dei lavori alla Tecnitest Soc. Coop.
a r.l. nella persona di OV AN;
hanno dedotto la responsabilità della ditta appaltatrice e del direttore dei lavori per i danni all'immobile costituiti dagli esiti delle infiltrazioni sulle murature perimetrali e dagli esiti dello sversamento di liquami e del dilavamento del terreno sulle fondazioni, come accertato dal CTU nominato in sede di procedimento di ATP n. RG 1414/2018; hanno pertanto chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento, quantificati in complessivi € 26.665,59. Si sono costituite AN NI, IS VE, VA AN, NZ AN ed LE
AN, tutte nella qualità di eredi di OV AN, evidenziando che il rapporto contrattuale inerente alla direzione dei lavori
è intervenuto con la Tecnitest Soc. Coop. a r.l. ed eccependo la decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.; in subordine, hanno chiesto di essere autorizzate a chiamare in causa la Unipolsai Assicurazioni s.p.a., dalla quale hanno chiesto di essere manlevate in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata, la compagnia assicurativa si è costituita eccependo la prescrizione della domanda di manleva ai sensi degli artt.
2934 e 2952 c.c. e sostenendo la mancanza di prova della operatività della copertura assicurativa;
ha inoltre dedotto l'infondatezza della domanda attorea stante l'inesistenza di responsabilità in capo a OV AN. La ditta SE TE si è inizialmente costituita al solo fine di eccepire il mancato rispetto del termine di comparizione e il Giudice ha pag. 2 di 7 disposto la rinnovazione della citazione. La ditta convenuta si è quindi difesa anche nel merito depositando nuova comparsa, associandosi alle eccezioni di prescrizione e decadenza proposte dagli altri convenuti e sostenendo che i lavori di collegamento alla rete fognaria pubblica non erano compresi nell'appalto commissionato. La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
il processo è stato dichiarato interrotto con provvedimento del 19.12.2023 per l'intervenuto decesso del procuratore delle convenute;
a seguito di riassunzione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 24.4.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato la domanda attorea;
ha condannato gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate € 5.261,00 per compensi in favore di ciascuna delle altre parti, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
ha posto definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “2. L'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti è fondata. Parte attrice ha agito al fine di sentir accertare la responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera. L'azione va quindi qualificata ai sensi dell'art. 1667 c.c., il quale prevede appunto la garanzia dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera, soggetta al termine di prescrizione di due anni decorrenti dalla consegna delle opere. Poiché nel caso di specie risulta che i lavori si sono conclusi in data 13.12.2012 (cfr. certificato di fine lavori), non può attribuirsi alcuna efficacia interruttiva alle richieste stragiudiziali di risarcimento inviate a partire dal 19.2.2015, atteso che a quella data il termine di prescrizione era già spirato. Anche qualificando la domanda attorea nell'ambito della responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti dell'immobile di cui all'art. 1669 c.c., l'azione deve comunque ritenersi prescritta, atteso che tra la denuncia dei vizi risalente al 19.2.2015 e la richiesta di risarcimento del 19.5.2016 risulta inutilmente spirato il termine annuale di prescrizione previsto dalla norma citata. Quanto, poi, alla responsabilità del direttore dei lavori
OV AN, va anzitutto rilevato che parte attrice non ha dato prova della legittimazione passiva, atteso che per sua stessa ammissione il rapporto professionale inerente alla direzione dei lavori si è svolto con altro soggetto, la Tecnitest Soc. Coop. a r.l., la quale ha individuato nella persona di OV AN la persona incaricata. Inoltre, parte attrice non ha specificamente allegato alcun inadempimento imputabile al direttore dei lavori, limitandosi ad allegare l'inadempimento al contratto di appalto con la ditta SE. Ne deriva il rigetto della domanda attorea. La domanda riconvenzionale di manleva resta assorbita.
3. Le spese di lite, anche relative alla fase di ATP, seguono la soccombenza e vanno liquidate pag. 3 di 7 come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00). Le spese del terzo chiamato devono essere poste a carico del convenuto- opposto secondo il secondo il principio di causalità (“In tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite” Cass. civ. n. 23552 del 10/11/2011). Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono porsi definitivamente a carico degli attori in quanto soccombenti”.
§ 3. – Ha proposto appello LF LI e ZI LI rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, in accoglimento dei motivi di gravame opposti: In via pregiudiziale e cautelare ex art. 283 c.p.c. - sospendere l'esecutività della sentenza n. 1084/2024 oggi impugnata per i motivi tutti addotti, sintomo di manifesta fondatezza delle pretese d'appello, e per quanto dedotto nel capitolo dedicato all'inibitoria; In via preliminare e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1084/2024 emessa dal Tribunale di Civitavecchia, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Giulia Sorrentino, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2929/2019, depositata in cancelleria in data 19/07/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Giudicante, contrariis reiectis, 1) recepire le risultanze del procedimento di ATP r.g. n. 1414 R.G. Trib. Civ;
2) accertare e dichiarare la responsabilità solidale dell'ing. OV AN n.q. direttori lavori e del Sig. SE TE n.q. legale rapp.te ditta individuale SE TE per tutti danni subiti dagli odierni attori in ragione dei fatti di cui alle premesse del presente atto;
2) quantificare i danni subiti dagli odierni attori in complessivi €. 26.665,59 di cui €. 10.350,13 quanto al danno emergente come quantificato in sede di ATP, €. 14.850,00 quanto al lucro cessante come quantificato in sede di ATP ed €. 1465,46 (€. 259,00 contributo unificato + 906,46 compensi CTU
+ €. 300,00 CTP) quanto a spese sostenute in ragione del procedimento di ATP, o di cquella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, entro il limite di €. 52.000,00. Per l'effetto l'Ill.mo Tribunale adito voglia condannare i convenuti 1) SE TE n.q. legale rapp.te pro tempore Ditta TI SE TE;
2) AN NI, n.q. erede di ing. AN OV;
3) IS AN, n.q. erede di ing.
pag. 4 di 7 AN OV;
4) VA AN (Basmadjian), n.q. erede di ing.
AN OV;
5) NZ AN, n.q. erede di ing. AN
OV; 6) LE AN, n.q. erede di ing. AN OV, in solido tra loro, al pagamento nei confronti degli attori delle somme sopra quantificate e specificate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Ha resistito TA TI SS EF rassegnando le seguenti conclusioni: “Insistiamo per il rigetto dell'appello con totale conferma della sentenza di primo grado;
in subordine chiediamo che la Corte ex.ma voglia dichiarare comunque prescritto il diritto degli appellanti per decorso del biennio tra la data di denuncia del vizio e la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo e, in ulteriore subordine, dichiarare, decaduti dal loro diritto per inosservanza o comunque il non provato rispetto dei termini di cui all'art 1667 cc”
Ha resistito UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA rassegnando le seguenti conclusioni: “L'Ecc.ma Corte d'appello di Roma, contrariis reiectis, Voglia, A) in relazione all'appello: - in via preliminare, rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. perché infondata in fatto ed in diritto, ed in via meramente subordinata, confermare l'immediata esecutività della sentenza impugnata;
- nel merito rigettare il gravame proposto dai Sigg.ri AL BE
e NA BE poiché del tutto infondato, in fatto ed in diritto e confermare la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 1084/2024 pubblicata
19.07.2024, corretta con provvedimento del 20.11.2024 resa nel procedimento RGN 2929/2019. Con vittoria di spese e compensi tutti del presente processo, oltre al rimborso forfetario del 15% , IVA e CAP. B) in relazione alla domanda di garanzia spiegata dalle eredi dell'Ing. OV AN nei confronti di UnipolSai Assicurazioni S.p.a.: - in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto alla manleva ai sensi degli artt. 2934 e 2952 c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda;
- in via gradata, accertare e dichiarare la inoperatività della garanzia prestata da UnipolSai Ass.ni in relazione alle pretese risarcitorie di parte appellante;
- sempre in via gradata, rigettare la domanda siccome manifestamente infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
- sempre in via estremamente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna delle eredi dell'Ing. OV AN e previo accertamento dell'operatività della garanzia assicurativa, dichiarare Generali Italia S.p.a. tenuta a manlevarle nel rispetto di tutte le condizioni e limiti previsti dal contratto assicurativo (tra cui massimali, sotto-limiti, scoperti, e franchigie) e limitando la manleva pag. 5 di 7 alla quota di responsabilità accertata in capo all'Ing. AN ed esclusivamente nella sua specifica qualità di Direttore dei Lavori. Con vittoria di spese e compensi tutti del presente processo, oltre al rimborso forfetario del 15% , IVA e CAP.”
La parte appellante non è comparsa alla prima udienza del 7/2/2025 né a quella odierna, cui la causa è stata rinviata, previo rituale avviso al difensore;
in tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza termini, ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di AN NI,
IS VE ed LE AN, non costituitesi pure regolarmente citate.
La mancata comparizione dell'appellante determina, in relazione al disposto dell'art. 348 c.p.c., secondo comma, c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
La improcedibilità dell'appello comporta, quale ulteriore conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore il 1°/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorchè l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5335 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, così provvede:
– dichiara improcedibile l'appello;
– spese a carico di chi le ha anticipate;
– dichiara la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma il 14/2/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
pag. 6 di 7 Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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