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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17034 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 1389 /2025
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
Verbale a trattazione scritta
Il giorno 04/12/2025 alle ore 9.30 innanzi il Giudice RI AL , viene chiamata la causa civile iscritta al numero 1389 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
TRA in persona del legale rapp.te p.t. in carica, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. STRANIERI BENEDETTO GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Costanza Baudana Vaccolini n. 5 in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione
Parte Opponente- attrice e
, in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale in carica, rappresentato e difeso dall'Avv PASTORE NICOLETTA PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale come da procura notarile agli atti
Parte Opposta- convenuta
Lette le note scritte depositate dalle parti
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 11 si sospende la camera di Consiglio per trattare i precedenti giudizi oggi fissati, sempre in trattazione scritta, innanzi al medesimo Giudice e viene riaperta all'esito degli stessi .
Alle ore 17.40, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”), che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa RI AL
ha pronunziato, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 4 dicembre 2025 , mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1389/2025 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 04/12/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti in persona del legale rapp.te p.t. in carica, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. STRANIERI BENEDETTO GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Costanza Baudana Vaccolini n. 5 in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione
Parte Opponente- attrice e
, in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale in carica, rappresentato e difeso dall'Avv PASTORE NICOLETTA PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale come da procura notarile agli atti
Parte Opposta- convenuta Conclusioni : Come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 4 dicembre 2025
e atti difensivi.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 cpc notificato via pec in data 30.12.2024, la Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole, in data 13.12.2024, da
[...] [...]
con cui si intimava il pagamento della somma Controparte_1
complessiva di € 12.965,24 in forza del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n.
16694/2024 del 10.12.2024, emesso il 2.12.2024 (R.G. 42425/2024) dal Tribunale di Milano,
notificato contestualmente.
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per i vizi di nullità e illegittimità del titolo esecutivo azionato dedotti nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 27.12.2024 al da cui il giudizio pendente innanzi il CP_1
Tribunale di Milano, iscritto al n. R.G. 1460/2025.
L'opponente, invero, lamentava che il decreto ingiuntivo azionato “si fonda sull'ingiunzione
di pagamento di somme già regolarmente versate, nonché di somme non dovute, in quanto
inesatte nel loro ammontare” e che si appalesava ” nullo, in quanto emesso dal Tribunale
territorialmente incompetente, come ben spiegato nell'atto di citazione in opposizione a decreto
ingiuntivo” e che “ detta opposizione a decreto ingiuntivo si intende integralmente trascritta e
richiamata”.
Si costituiva contestando la fondatezza Controparte_1
della domanda avversaria e chiedendone il rigetto con condanna alle spese (e lite temeraria solo con la memoria conclusiva del 19.11.2025) .
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le memorie dalle parti, con ordinanza del 15.09.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615 co. I c.p.c., rigettata la richiesta formulata dall'opposto di interrogatorio formale del legale rapp.te dell'opponente, per le motivazioni ivi contenute e da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e, stante la natura squisitamente documentale della controversia in esame, fissata l'udienza del 4 dicembre
2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono, reiterando quanto già precisato in sede di ordinanza cautelare, di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente ai motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione con i quali l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposto .
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposto
[...]
in virtù del titolo costituito dal decreto ingiuntivo Controparte_1
telematico provvisoriamente esecutivo n. 16694/2024 del 10.12.2024, emesso il 2.12.2024 (R.G.
42425/2024) dal Tribunale di Milano notificato unitamente al precetto opposto, in danno di per la somma precettata e per la causali nel precetto espressamente Parte_1
indicate.
Passando alla valutazione delle questioni prospettate, la proposta opposizione è
apertamente inammissibile
Ed invero, come già evidenziato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c. del
15.09.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, deve esser chiaro che alcuna sovrapposizione può mai ipotizzarsi tra un'opposizione a decreto ingiuntivo ed un'opposizione all'esecuzione fondata sul medesimo decreto ingiuntivo: l'accertamento devoluto alla cognizione del giudice investito del merito del diritto oggetto del decreto ingiuntivo è, infatti, precluso al giudice investito dell'opposizione all'esecuzione, il quale ultimo potrà conoscere di eccezioni e deduzioni vertenti su fatti verificatisi in data successiva all'emissione del titolo sempreché – nella particolare ipotesi del decreto ingiuntivo - gli stessi non siano stati già devoluti alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo o avrebbero potuto esserlo nel rispetto delle preclusioni di quello stesso giudizio. Ed infatti, quando viene posto in esecuzione, come nel caso in esame, un decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione pendente, le contestazioni in sede di opposizione all'esecuzione incontrano il limite generale determinato dalla litispendenza o dalle preclusioni eventualmente verificatesi nel senso che le eccezioni e contestazioni di merito o processuali non possono essere sollevate se non nella sede dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, salvi solo i vizi di inesistenza e salva l'ipotesi che i fatti, su cui le eccezioni si fondano, siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni difensive.
Dette ultime circostanze non ricorrono nell'ipotesi in esame giacché l'opposizione a precetto è, per la totalità dei motivi, sovrapponibile alla opposizione al decreto ingiuntivo. Sovviene, al riguardo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può
effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese dedotto o che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. da ultimo in questi termini Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”; Sez.
3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008) Non si ritengono, nel caso di specie, invece, sussistere i presupposti per una condanna per responsabilità processuale aggravata anche perché parte opposta ha omesso di dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte.
Da ultimo, si rileva che, come precisato sopra, il petitum del presente giudizio è volto all'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata del n forza del decreto CP_1
ingiuntivo azionato in danno della , così come cristallizzato al momento Parte_1
della notifica dell'opposizione a precetto. Gli eventuali versamenti successivi assumono rilevanza solo ai fini della quantificazione dell'importo dovuto nella misura come riconosciuta dal Opposto, atteso che la causale “rata “ e il riferimento ad un piano di rientro che CP_1
parte opposta ritiene revocato al momento del deposito del ricorso monitorio, non consentono a questo Giudice di imputarli agli importi di cui al decreto ingiuntivo azionato e al precetto opposto. Ne consegue che, preso atto di quanto indicato dal nella memoria CP_1
conclusiva e nelle note scritte del 27.11.2025 , e più precisamente : “al 26/11/2025 il
residuo, rispetto all'atto di precetto, è pari a: Capitale residuo 5.387,02, Interessi
440,62, Compensi liquidati nel decreto ingiuntivo comprensivi di rimborso spese
generali e cpa 956, spese liquidate nel decreto ingiuntivo 145,50, compensi per l'atto
di precetto comprensivi di rimborso spese generali e cpa 282,26”,
per complessivi € 7.662,20 , il diritto a procedere ad esecuzione forzata deve essere limitato a tale minore somma, senza che ciò possa, in ogni caso, assumere rilevanza sull'esito del giudizio .
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le spese seguono la soccombenza e, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, la semplicità delle questioni affrontate, nonché l'attività
processuale effettivamente svolta, in assenza di notula, si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 così come aggiornati con D.M. del 2022, con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad € 26.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva,
trattazione e decisoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• DICHIARA la inammissibilità dell'azione
• Rigetta l'opposizione
• Accerta il diritto a procedere ad esecuzione forzata del in danno della CP_1
lla luce dei pagamenti intervenuti successivamente alla Parte_1
notifica dell'atto di precetto così come riconosciuti dal creditore, per la somma minore di € 7.662,20, rispetto alla somma intimata di € 12.965,24, di cui al precetto notificato in data 13.12.2024.
• Condanna la in persona del legale rapp.te p.t. in carica al Parte_1
pagamento delle spese di lite a favore del Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t. in carica che liquida
[...]
complessivamente in € 2.540,00 oltre spese generali, c.p.a. ed Iva;
Così deciso in Roma, con deposito telematico 04/12/2025
Il Giudice
RI AL
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
Verbale a trattazione scritta
Il giorno 04/12/2025 alle ore 9.30 innanzi il Giudice RI AL , viene chiamata la causa civile iscritta al numero 1389 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
TRA in persona del legale rapp.te p.t. in carica, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. STRANIERI BENEDETTO GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Costanza Baudana Vaccolini n. 5 in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione
Parte Opponente- attrice e
, in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale in carica, rappresentato e difeso dall'Avv PASTORE NICOLETTA PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale come da procura notarile agli atti
Parte Opposta- convenuta
Lette le note scritte depositate dalle parti
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 11 si sospende la camera di Consiglio per trattare i precedenti giudizi oggi fissati, sempre in trattazione scritta, innanzi al medesimo Giudice e viene riaperta all'esito degli stessi .
Alle ore 17.40, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”), che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa RI AL
ha pronunziato, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 4 dicembre 2025 , mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1389/2025 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 04/12/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti in persona del legale rapp.te p.t. in carica, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. STRANIERI BENEDETTO GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Costanza Baudana Vaccolini n. 5 in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione
Parte Opponente- attrice e
, in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale in carica, rappresentato e difeso dall'Avv PASTORE NICOLETTA PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale come da procura notarile agli atti
Parte Opposta- convenuta Conclusioni : Come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 4 dicembre 2025
e atti difensivi.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 cpc notificato via pec in data 30.12.2024, la Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole, in data 13.12.2024, da
[...] [...]
con cui si intimava il pagamento della somma Controparte_1
complessiva di € 12.965,24 in forza del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n.
16694/2024 del 10.12.2024, emesso il 2.12.2024 (R.G. 42425/2024) dal Tribunale di Milano,
notificato contestualmente.
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per i vizi di nullità e illegittimità del titolo esecutivo azionato dedotti nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 27.12.2024 al da cui il giudizio pendente innanzi il CP_1
Tribunale di Milano, iscritto al n. R.G. 1460/2025.
L'opponente, invero, lamentava che il decreto ingiuntivo azionato “si fonda sull'ingiunzione
di pagamento di somme già regolarmente versate, nonché di somme non dovute, in quanto
inesatte nel loro ammontare” e che si appalesava ” nullo, in quanto emesso dal Tribunale
territorialmente incompetente, come ben spiegato nell'atto di citazione in opposizione a decreto
ingiuntivo” e che “ detta opposizione a decreto ingiuntivo si intende integralmente trascritta e
richiamata”.
Si costituiva contestando la fondatezza Controparte_1
della domanda avversaria e chiedendone il rigetto con condanna alle spese (e lite temeraria solo con la memoria conclusiva del 19.11.2025) .
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le memorie dalle parti, con ordinanza del 15.09.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615 co. I c.p.c., rigettata la richiesta formulata dall'opposto di interrogatorio formale del legale rapp.te dell'opponente, per le motivazioni ivi contenute e da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e, stante la natura squisitamente documentale della controversia in esame, fissata l'udienza del 4 dicembre
2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono, reiterando quanto già precisato in sede di ordinanza cautelare, di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente ai motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione con i quali l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposto .
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposto
[...]
in virtù del titolo costituito dal decreto ingiuntivo Controparte_1
telematico provvisoriamente esecutivo n. 16694/2024 del 10.12.2024, emesso il 2.12.2024 (R.G.
42425/2024) dal Tribunale di Milano notificato unitamente al precetto opposto, in danno di per la somma precettata e per la causali nel precetto espressamente Parte_1
indicate.
Passando alla valutazione delle questioni prospettate, la proposta opposizione è
apertamente inammissibile
Ed invero, come già evidenziato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c. del
15.09.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, deve esser chiaro che alcuna sovrapposizione può mai ipotizzarsi tra un'opposizione a decreto ingiuntivo ed un'opposizione all'esecuzione fondata sul medesimo decreto ingiuntivo: l'accertamento devoluto alla cognizione del giudice investito del merito del diritto oggetto del decreto ingiuntivo è, infatti, precluso al giudice investito dell'opposizione all'esecuzione, il quale ultimo potrà conoscere di eccezioni e deduzioni vertenti su fatti verificatisi in data successiva all'emissione del titolo sempreché – nella particolare ipotesi del decreto ingiuntivo - gli stessi non siano stati già devoluti alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo o avrebbero potuto esserlo nel rispetto delle preclusioni di quello stesso giudizio. Ed infatti, quando viene posto in esecuzione, come nel caso in esame, un decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione pendente, le contestazioni in sede di opposizione all'esecuzione incontrano il limite generale determinato dalla litispendenza o dalle preclusioni eventualmente verificatesi nel senso che le eccezioni e contestazioni di merito o processuali non possono essere sollevate se non nella sede dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, salvi solo i vizi di inesistenza e salva l'ipotesi che i fatti, su cui le eccezioni si fondano, siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni difensive.
Dette ultime circostanze non ricorrono nell'ipotesi in esame giacché l'opposizione a precetto è, per la totalità dei motivi, sovrapponibile alla opposizione al decreto ingiuntivo. Sovviene, al riguardo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può
effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese dedotto o che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. da ultimo in questi termini Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”; Sez.
3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008) Non si ritengono, nel caso di specie, invece, sussistere i presupposti per una condanna per responsabilità processuale aggravata anche perché parte opposta ha omesso di dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte.
Da ultimo, si rileva che, come precisato sopra, il petitum del presente giudizio è volto all'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata del n forza del decreto CP_1
ingiuntivo azionato in danno della , così come cristallizzato al momento Parte_1
della notifica dell'opposizione a precetto. Gli eventuali versamenti successivi assumono rilevanza solo ai fini della quantificazione dell'importo dovuto nella misura come riconosciuta dal Opposto, atteso che la causale “rata “ e il riferimento ad un piano di rientro che CP_1
parte opposta ritiene revocato al momento del deposito del ricorso monitorio, non consentono a questo Giudice di imputarli agli importi di cui al decreto ingiuntivo azionato e al precetto opposto. Ne consegue che, preso atto di quanto indicato dal nella memoria CP_1
conclusiva e nelle note scritte del 27.11.2025 , e più precisamente : “al 26/11/2025 il
residuo, rispetto all'atto di precetto, è pari a: Capitale residuo 5.387,02, Interessi
440,62, Compensi liquidati nel decreto ingiuntivo comprensivi di rimborso spese
generali e cpa 956, spese liquidate nel decreto ingiuntivo 145,50, compensi per l'atto
di precetto comprensivi di rimborso spese generali e cpa 282,26”,
per complessivi € 7.662,20 , il diritto a procedere ad esecuzione forzata deve essere limitato a tale minore somma, senza che ciò possa, in ogni caso, assumere rilevanza sull'esito del giudizio .
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le spese seguono la soccombenza e, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, la semplicità delle questioni affrontate, nonché l'attività
processuale effettivamente svolta, in assenza di notula, si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 così come aggiornati con D.M. del 2022, con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad € 26.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva,
trattazione e decisoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• DICHIARA la inammissibilità dell'azione
• Rigetta l'opposizione
• Accerta il diritto a procedere ad esecuzione forzata del in danno della CP_1
lla luce dei pagamenti intervenuti successivamente alla Parte_1
notifica dell'atto di precetto così come riconosciuti dal creditore, per la somma minore di € 7.662,20, rispetto alla somma intimata di € 12.965,24, di cui al precetto notificato in data 13.12.2024.
• Condanna la in persona del legale rapp.te p.t. in carica al Parte_1
pagamento delle spese di lite a favore del Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t. in carica che liquida
[...]
complessivamente in € 2.540,00 oltre spese generali, c.p.a. ed Iva;
Così deciso in Roma, con deposito telematico 04/12/2025
Il Giudice
RI AL