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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 21/03/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. DOTT. Ugo Cingano Presidente
2. DOTT. Camilla Gattiboni Consigliere
3. DOTT. Marco Vezzani Consigliere Aus. Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello promosso con atto di citazione in Appello a seguito di impugnazione della sentenza del Tribunale di Trento n. 713/2021 pubblicata il 04.11.2021 da:
Parte_1
C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore P.IVA_1 [...]
Co
, corrente in Cles (TN), Via Controparte_1 Controparte_1
Trento n. 44-46, rappresentato e difeso dall' Avv. Flavia Torresani (C.F.
), elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Cles C.F._1
(TN), Piazza Navarrino n. 13, giusta procura alle liti dd. 05.12.2017.
p.e.c.: Email_1
- appellante- contro
C.F. ; Controparte_2 C.F._2
C.F. CP_3 C.F._3
C.F. ; Controparte_4 C.F._4
C.F. ; Controparte_5 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Alessia Gonzo (C.F. e dall' Avv. C.F._6
Natalia Soledad Castro (C.F. , elettivamente domiciliati presso il loro C.F._7 studio in Modena (MO), Piazza A. Manzoni n. 4/4, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
p.e.c.: Email_2
[...] Email_3
-appellati- Oggetto: comunione e condominio, impugnazione delibera assembleare – spese condominiali
Conclusioni per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, in via principale:
- riformare, per i motivi di cui in narrativa, la sentenza n. 713/2021 del Tribunale di Trento
e, per l'effetto, dichiarare valida ed efficace la delibera assembleare dd. 13.09.2017 del senza riconoscere alcun credito a favore dei condomini Parte_1 [...]
e , con rigetto delle domande Parte_2 Parte_3 svolta da questi ultimi in atto di citazione dd. 8.11.2017; in ogni caso
- con vittoria di competenze e spese di causa, sia del I che del II grado di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, al c.n.p.a. ed all' i.v.a.; in via istruttoria: OMISSIS
Conclusioni per gli appellati
Contrariis Rejectis
Nel merito respingersi il gravame proposto dal siccome infondato Parte_1 in fatto e diritto confermandosi, nel merito, la sentenza del Tribunale di Trento e, in accoglimento dello spiegato appello incidentale condannare il al pagamento in favore dei signori Parte_1 CP_4
, e , delle maggiori somme che
[...] Controparte_5 CP_3 Controparte_2 potrebbero derivare da un richiamo a chiarimenti del CTU, delle spese di CTU e delle legali del primo grado di giudizio da liquidarsi in conformità ai vigenti parametri ministeriali modificando in tal senso l'impugnata sentenza.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: OMISSIS.
FATTO
, , e , condòmini del Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 sito in Cles, convenivano in giudizio quest'ultimo, innanzi al Parte_1 tribunale di Trento.
Essi impugnavano, chiedendone la nullità o annullamento, la deliberazione assunta in data 13.09.2017 dall'assemblea dei condòmini, limitatamente all'approvazione del bilancio consuntivo 2016/2017, chiedendo la restituzione di € 2.277,90 per / e di € CP_3 CP_4
1.802,13 per / oltre accessori. CP_2 CP_5
Affermavano a supporto di tale domanda che nel condominio vi erano due diversi impianti di riscaldamento e di acqua calda alimentati da un'unica caldaia a metano con presunta contabilizzazione separata tra vecchio e nuovo impianto dei rispettivi consumi, situazione determinata dalla delibera condominiale del 16.06.1999, che aveva previsto in capo ai condomini la facoltà di collegarsi al nuovo impianto;
che ad essi, rimasti allacciati al vecchio impianto, non potevano imputarsi costi posti a carico di tutti i condomini;
affermavano che l'amministratore di ciò non teneva conto nel ripartire i consumi, utilizzando contatori non conformi alla metrologia legale misurando consumi fittizi;
che non era stato tenuto conto nemmeno della cessione di calore dalle tubature del vecchio impianto agli appartamenti del nuovo.
Il resisteva, rappresentandone la infondatezza e rilevando: che la Parte_1 vertenza riguardava nuovamente, per la decima volta nell'arco di 10 anni, la medesima questione dell'impianto di riscaldamento e la divisione delle spese;
che tutti i condòmini, tranne gli attori, si erano allacciati al nuovo impianto centralizzato di riscaldamento;
che il comportamento avverso era illegittimo, venendo periodicamente impugnata per identici motivi la delibera annuale di approvazione del bilancio;
che esso all'assemblea del
16.06.1999 aveva deliberato la trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti autonomi ex l. 10/1991 art. 26; che gli attori, inerti nell'allacciarsi al nuovo impianto, si ostinavano a mantenere attuale una situazione da essi costantemente denunciata come foriera di ingiustizie;
che il vecchio impianto era stato transitoriamente mantenuto, con la prescrizione che tutti i condòmini avrebbero provveduto ad allacciarsi nell'arco temporale di un decennio, termine ribadito all'unanimità all'assemblea del
23.10.2006; che gli attori non avevano impugnato la delibera del 16.06.1999 né quella del
23.10.2006.
Svolgeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna degli attori ad allacciarsi al nuovo impianto.
Esperita una consulenza tecnica d'ufficio, veniva pronunciata sentenza con cui:
-era rigettata la domanda riconvenzionale del convenuto ( punto non impugnato);
-erano rigettate altresì la maggior parte delle domande attoree, con il solo accoglimento di quella relativa ad un addebito di costi connessi allo scambio di calore tra le tubature, accertando un credito della famiglia di € 1.096,00 e della famiglia di € CP_3 CP_2
971,16, annullando limitatamente alla posizione di costoro la delibera 13.09.2017. Compensava le spese e poneva a carico di ambo le parti le spese di CTU.
Il mpugnava detta sentenze per ottenerne la riforma. Parte_1
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale limitatamente alle spese.
Indi la causa era posta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI
Si dà preliminarmente atto che l'appello risulta soddisfare tutti i requisiti per la sua ammissibilità così come richiesti dal codice di procedura civile novellato sicchè risultano nella sostanza ben individuati i passi di sentenza che si intendono censurare, i relativi motivi, la soluzione ritenuta appropriata con i relativi riferimenti normativi.
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, anche in virtu' del disposto di cui all'art.132 cpc laddove dispone che la sentenza debba contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, farà altresì applicazione del principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: (cass.3126/21).
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue, concentrando la disamina sulla questione “piu' liquida”, in quanto sufficiente alla decisione.
A)Erronea valutazione delle risultanze di causa con particolare riguardo al disposto annullamento ( parziale) della delibera 13.09.2017.
Il motivo è fondato.
La sentenza ha annullato la deliberazione assembleare 13.09.2017 “per quanto riguarda l'approvazione del bilancio consuntivo 2016/2017 limitatamente alla posizione dei condomini e . CP_3 CP_4 CP_2 CP_5
Non vi è alcuna spiegazione in virtu' della quale tale annullamento sia stato disposto e,
d'altro canto, se di annullamento si dovesse parlare esso non potrebbe certo esser limitato alla posizione di alcuni condomini e non di altri.
La sentenza sul punto è priva di motivazione.
L'art. 1137 CC prevede l'annullamento delle deliberazioni “contrarie alla legge o al regolamento di condominio”.
Nessun argomento fu speso dagli originari attori – ma nemmeno dai convenuti – in ordine ad una eventuale contrarietà al regolamento condominiale.
Quanto ad una violazione di legge nulla ha detto il primo giudice.
Si potrebbe ipotizzare, dal complesso della sentenza, trattarsi di violazione della legge 9 gennaio 1991 n. 10.
Tuttavia, poiché l'art. 26 della stessa prevede una deliberazione da parte dell'assemblea del condominio, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'art. 1120 CC, laddove rientri nell'ordine del giorno l'adozione dei sistemi di contabilizzazione del calore ed il riparto degli oneri, nessuna violazione è stata posta in essere, risultando sempre raggiunte le maggioranze prescritte su uno specifico e pertinente ordine del giorno.
La delibera 13.09.2017 è valida e non va annullata.
A tale conclusione si può pervenire anche in virtù di ulteriori, assorbenti, rilievi ma, per comprendere appieno la situazione del riscaldamento condominiale, non appare fuori luogo
– preliminarmente – riportarsi al senso di alcuni passi della sentenza di questa Corte n.
214/2021 e passata in giudicato ( doc. 39 appellanti).
Si tratta invero di accertamenti che, sebbene riferiti ad un diverso arco temporale, si caratterizzano per l'illustrazione di principi di portata generale non più discutibili, in quanto contenuti in una sentenza resa tra le stesse parti della presente vertenza ( quindi utilizzabile).
Quanto alla tipologia di impianto si era ivi osservato:
A pg. 15 CTU 13.02.18 si legge:” La caldaia è un generatore di calore a metano di tipo a condensazione di ottima marca;
esso sostituisce il generatore precedente…il circuito in centrale termica è sostanzialmente quello originario, con semplice sostituzione del generatore e aggiunta di un collettore per la partenza dei circuiti del nuovo impianto.”
Si precisa poi che il tipo di impianto originale è conforme alle norme UNI e che la distribuzione avviene attraverso colonne (cioè tubature) che sono alimentate da diramazioni situate nelle cantine e salgono all'interno delle pareti perimetrali per alimentare i radiatori dei vari appartamenti (anche in questo caso in conformità a norme
UNI); risulta poi che, in origine, il vano scale era riscaldato con un radiatore posto all'ingresso. Tale impianto è privo di termoregolazione nel senso che il singolo appartamento non può decidere la temperatura interna.
Il nuovo impianto è stato realizzato nel 2000 contestualmente al cambio di generatore e si tratta di un mini teleriscaldamento “dove ogni appartamento collegato con un satellite di utenza preleva il calore necessario per riscaldare l'ambiente e produrre acqua sanitaria” cosicchè ciascuno può decidere la temperatura (anche questo impianto è conforme alle norme UNI). Le colonne verticali di adduzione dell'acqua calda sono situate nei vani scale sicchè riscaldano i luoghi comuni, in luogo dell'originario radiatore a fondo scala. Anche il circuito acqua calda è totalmente distinto con una sua pompa di carico boiler e un suo boiler di accumulo.
Ed ancora: oltre alla sostituzione della vecchia caldaia vi è stata poi una diversa ridistribuzione di tutto l'impianto, cioè mediante la realizzazione di un nuovo circuito, tipizzato dall'utilizzo in autonomia da parte dei singoli condomini ad esso allacciati, per cui quanto eseguito va sicuramente equiparato ad un “nuovo impianto”, come tale da ricomprendere nell'ambito applicativo della legge n.10/91 richiamata appunto nella sentenza citata dal tribunale.
Invero la legge n. 10/1991 contiene la normativa che consente alla maggioranza dei condomini di decidere la dismissione dell'impianto di riscaldamento centralizzato per esser sostituito con impianti autonomi.
Il metodo tecnico adottato nei singoli casi per conseguire il risultato dell'autonomia non è prestabilito dalla norma.
Art.26 della legge comma 1:”ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni…..”.
Non si rinviene nel motivo alcun argomento atto a scalfire la giurisprudenza (vedi infra) riportata in sentenza secondo cui i perduranti utilizzatori del vecchio impianto, se rimasto in funzione, non hanno titolo al rimborso dei costi da parte dei condomini che hanno ottemperato a quanto deciso dall'assemblea condominiale.
Questo principio, conforme alla legge (L'art. 26 cit. al comma 5: “per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'art.1120 CC (comma così modificato dall'art. 28, comma 2, legge n. 220 del
2012)”, sarebbe di per sé solo sufficiente al rigetto della domanda di rimborso formulata, quand'anche la si dovesse ritenere, per mera ipotesi, fondata.
Si tratta della giurisprudenza secondo cui:
In tema di condominio negli edifici, qualora sia stata adottata una delibera assembleare di sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, ai sensi della legge 9 gennaio
1991, n. 10, i perduranti utilizzatori del vecchio impianto, mantenuto in esercizio "pro bono pacis", non hanno titolo al rimborso di costi da parte dei condomini che hanno ottemperato
a quanto deciso dall'assemblea. Cass. 21742/2013.
Tale principio trova conforto in una precedente sentenza della SC che, per quanto qui interessa, ha accertato che In tema di condominio, nel caso in cui i condomini abbiano deciso a maggioranza, ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, la dismissione dell'impianto di riscaldamento centralizzato e la sua sostituzione con autonomi impianti, non è più consentito alla minoranza dissenziente di mantenere in esercizio il vecchio impianto…Cass. 27822/2008.
Per quanto di tale obbligo ora non si disquisisca piu', atteso il rigetto della domanda riconvenzionale del in primo grado e l'assenza di appello sul punto. Parte_1
Nessuna delle delibere che vengono in considerazione in questa vertenza ( 16.06.1999 relativa alla rinnovazione dell'impianto; 23.10.2006; 10.11.2007; 27.12.2002) risulta esser stata impugnata.
Di conseguenza non può esser messo in discussione il metodo di misurazione adottato con la delibera 27.12.2002 (doc. 22 appellante) o con qualunque altra delibera di determinazione dei metodi di calcolo a valere per il futuro;
metodo come tale applicato nel corso degli anni dall'amministratore del condominio.
Ne consegue la irrilevanza del ragionamento del CTU cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata in quanto, accogliendolo, si verrebbe a scalfire quel criterio regolarmente adottato e approvato secondo le maggioranze di legge e, come tale, ormai vincolante per tutti i condomini.
E ciò a prescindere dall'altra circostanza , sopra enunciata, relativa alla inesistenza di un diritto dei condomini dissenzienti ad ottenere un qualche rimborso di costi.
Con la stessa sentenza (passata in giudicato) di questa Corte si era accertato altresì che non vi è prova di commistioni illecite tra i due impianti, cioè collegamenti tra uno e l'altro mediante scambiatori di calore ed altro: siffatte situazioni, che se esistenti potrebbero integrare anche degli illeciti penali, non sono state dimostrate.
E' pertanto agevole dedurre che, dal momento che l'impianto è rimasto invariato anche alla attualità della presente vertenza, nella quale alcuna prova è stata raggiunta di eventuali commistioni illecite prima non accertate ( le uniche per le quali potrebbe esserci una qualche rilevanza di rimborsi), anzi esplicitamente escluse dal CTU, ogni questione in merito risulta definita.
Solo per completezza appare dirimente quanto si legge a pg.28 della relazione peritale e cioè che, dopo la separazione dell'impianto, “rimangono in essere le commistioni lecite, ovvero il riscaldamento effettuato dalle tubazioni di un impianto passando nelle murature degli appartamenti allacciati all'altro impianto”: vale a dire che sussiste una condizione di reciprocità di riscaldamento, dovuta allo scambio di calore tra le tubazioni di entrambi gli impianti.
Reciprocità di commistioni evidentemente già valutata e considerata nella delibera
17.12.12002.
Ogni altro motivo di appello resta assorbito.
APPELLO INCIDENTALE.
Esso, limitato alla liquidazione delle spese, è assorbito dalla decisione di merito.
Nessun'altra domanda costituisce oggetto dell'appello incidentale, difettandone la illustrazione specifica anche nel contesto dell'appello, e ciò si afferma senza restar vincolati dal capitolo intitolato “appello incidentale”, nel quale si tratta solo delle spese di causa.
Del resto l'unica apparente domanda che potrebbe esser residuata – a parte la sua inammissibilità appunto per difetto di specifica impugnazione – sarebbe quella di condanna al pagamento in favore degli appellati “delle maggiori somme che potrebbero derivare da un richiamo a chiarimenti del CTU”.
Ora, posto che tale richiamo non ha ragion d'essere per tutti i motivi sopra illustrati a supporto del rigetto della domanda degli originari attori, è evidente che tale domanda – ove in via puramente teorica ammissibile – sarebbe assorbita.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa si ritiene che esse debbano essere poste a carico degli appellati in solido, secondo le regole della soccombenza e si liquidano ( in base al decreto Min. 10.3.14
e tabelle allegate, in base al valore del decisum residuo, valore massimo attesa la consistente articolazione delle difese e degli argomenti trattati anche dal punto di vista tecnico ) come in dispositivo.
p.q.m.
La Corte , definitivamente pronunciando nella causa civile n. 62/2022 RG, così provvede :
1)in parziale riforma della sentenza n. 713/2021 del tribunale di Trento pubblicata in data
26.10.2021, che nel resto si conferma, rigetta la domanda di , Controparte_2 CP_3
, , volta ad ottenere la nullità o
[...] Controparte_4 Controparte_5 annullamento della delibera assembleare 13.09.2017 del e relativa Parte_1 all'approvazione del bilancio consuntivo 2016/2017;
2)condanna , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
in solido tra loro, a rifondere al le spese di ambo i
[...] Parte_1 gradi, liquidate quanto al primo grado in complessivi € 5.537,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge e quanto al secondo grado in complessivi € 4.373,00, oltre spese documentate per € 176,00 e spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone a carico degli appellati le spese di CTU per intero, come liquidate in primo grado.
Trento, 06.02.2025
Cons.est.
Dr. Marco Vezzani Il Presidente
Dr. Ugo Cingano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. DOTT. Ugo Cingano Presidente
2. DOTT. Camilla Gattiboni Consigliere
3. DOTT. Marco Vezzani Consigliere Aus. Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello promosso con atto di citazione in Appello a seguito di impugnazione della sentenza del Tribunale di Trento n. 713/2021 pubblicata il 04.11.2021 da:
Parte_1
C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore P.IVA_1 [...]
Co
, corrente in Cles (TN), Via Controparte_1 Controparte_1
Trento n. 44-46, rappresentato e difeso dall' Avv. Flavia Torresani (C.F.
), elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Cles C.F._1
(TN), Piazza Navarrino n. 13, giusta procura alle liti dd. 05.12.2017.
p.e.c.: Email_1
- appellante- contro
C.F. ; Controparte_2 C.F._2
C.F. CP_3 C.F._3
C.F. ; Controparte_4 C.F._4
C.F. ; Controparte_5 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Alessia Gonzo (C.F. e dall' Avv. C.F._6
Natalia Soledad Castro (C.F. , elettivamente domiciliati presso il loro C.F._7 studio in Modena (MO), Piazza A. Manzoni n. 4/4, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
p.e.c.: Email_2
[...] Email_3
-appellati- Oggetto: comunione e condominio, impugnazione delibera assembleare – spese condominiali
Conclusioni per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, in via principale:
- riformare, per i motivi di cui in narrativa, la sentenza n. 713/2021 del Tribunale di Trento
e, per l'effetto, dichiarare valida ed efficace la delibera assembleare dd. 13.09.2017 del senza riconoscere alcun credito a favore dei condomini Parte_1 [...]
e , con rigetto delle domande Parte_2 Parte_3 svolta da questi ultimi in atto di citazione dd. 8.11.2017; in ogni caso
- con vittoria di competenze e spese di causa, sia del I che del II grado di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, al c.n.p.a. ed all' i.v.a.; in via istruttoria: OMISSIS
Conclusioni per gli appellati
Contrariis Rejectis
Nel merito respingersi il gravame proposto dal siccome infondato Parte_1 in fatto e diritto confermandosi, nel merito, la sentenza del Tribunale di Trento e, in accoglimento dello spiegato appello incidentale condannare il al pagamento in favore dei signori Parte_1 CP_4
, e , delle maggiori somme che
[...] Controparte_5 CP_3 Controparte_2 potrebbero derivare da un richiamo a chiarimenti del CTU, delle spese di CTU e delle legali del primo grado di giudizio da liquidarsi in conformità ai vigenti parametri ministeriali modificando in tal senso l'impugnata sentenza.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: OMISSIS.
FATTO
, , e , condòmini del Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 sito in Cles, convenivano in giudizio quest'ultimo, innanzi al Parte_1 tribunale di Trento.
Essi impugnavano, chiedendone la nullità o annullamento, la deliberazione assunta in data 13.09.2017 dall'assemblea dei condòmini, limitatamente all'approvazione del bilancio consuntivo 2016/2017, chiedendo la restituzione di € 2.277,90 per / e di € CP_3 CP_4
1.802,13 per / oltre accessori. CP_2 CP_5
Affermavano a supporto di tale domanda che nel condominio vi erano due diversi impianti di riscaldamento e di acqua calda alimentati da un'unica caldaia a metano con presunta contabilizzazione separata tra vecchio e nuovo impianto dei rispettivi consumi, situazione determinata dalla delibera condominiale del 16.06.1999, che aveva previsto in capo ai condomini la facoltà di collegarsi al nuovo impianto;
che ad essi, rimasti allacciati al vecchio impianto, non potevano imputarsi costi posti a carico di tutti i condomini;
affermavano che l'amministratore di ciò non teneva conto nel ripartire i consumi, utilizzando contatori non conformi alla metrologia legale misurando consumi fittizi;
che non era stato tenuto conto nemmeno della cessione di calore dalle tubature del vecchio impianto agli appartamenti del nuovo.
Il resisteva, rappresentandone la infondatezza e rilevando: che la Parte_1 vertenza riguardava nuovamente, per la decima volta nell'arco di 10 anni, la medesima questione dell'impianto di riscaldamento e la divisione delle spese;
che tutti i condòmini, tranne gli attori, si erano allacciati al nuovo impianto centralizzato di riscaldamento;
che il comportamento avverso era illegittimo, venendo periodicamente impugnata per identici motivi la delibera annuale di approvazione del bilancio;
che esso all'assemblea del
16.06.1999 aveva deliberato la trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti autonomi ex l. 10/1991 art. 26; che gli attori, inerti nell'allacciarsi al nuovo impianto, si ostinavano a mantenere attuale una situazione da essi costantemente denunciata come foriera di ingiustizie;
che il vecchio impianto era stato transitoriamente mantenuto, con la prescrizione che tutti i condòmini avrebbero provveduto ad allacciarsi nell'arco temporale di un decennio, termine ribadito all'unanimità all'assemblea del
23.10.2006; che gli attori non avevano impugnato la delibera del 16.06.1999 né quella del
23.10.2006.
Svolgeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna degli attori ad allacciarsi al nuovo impianto.
Esperita una consulenza tecnica d'ufficio, veniva pronunciata sentenza con cui:
-era rigettata la domanda riconvenzionale del convenuto ( punto non impugnato);
-erano rigettate altresì la maggior parte delle domande attoree, con il solo accoglimento di quella relativa ad un addebito di costi connessi allo scambio di calore tra le tubature, accertando un credito della famiglia di € 1.096,00 e della famiglia di € CP_3 CP_2
971,16, annullando limitatamente alla posizione di costoro la delibera 13.09.2017. Compensava le spese e poneva a carico di ambo le parti le spese di CTU.
Il mpugnava detta sentenze per ottenerne la riforma. Parte_1
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale limitatamente alle spese.
Indi la causa era posta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI
Si dà preliminarmente atto che l'appello risulta soddisfare tutti i requisiti per la sua ammissibilità così come richiesti dal codice di procedura civile novellato sicchè risultano nella sostanza ben individuati i passi di sentenza che si intendono censurare, i relativi motivi, la soluzione ritenuta appropriata con i relativi riferimenti normativi.
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, anche in virtu' del disposto di cui all'art.132 cpc laddove dispone che la sentenza debba contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, farà altresì applicazione del principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: (cass.3126/21).
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue, concentrando la disamina sulla questione “piu' liquida”, in quanto sufficiente alla decisione.
A)Erronea valutazione delle risultanze di causa con particolare riguardo al disposto annullamento ( parziale) della delibera 13.09.2017.
Il motivo è fondato.
La sentenza ha annullato la deliberazione assembleare 13.09.2017 “per quanto riguarda l'approvazione del bilancio consuntivo 2016/2017 limitatamente alla posizione dei condomini e . CP_3 CP_4 CP_2 CP_5
Non vi è alcuna spiegazione in virtu' della quale tale annullamento sia stato disposto e,
d'altro canto, se di annullamento si dovesse parlare esso non potrebbe certo esser limitato alla posizione di alcuni condomini e non di altri.
La sentenza sul punto è priva di motivazione.
L'art. 1137 CC prevede l'annullamento delle deliberazioni “contrarie alla legge o al regolamento di condominio”.
Nessun argomento fu speso dagli originari attori – ma nemmeno dai convenuti – in ordine ad una eventuale contrarietà al regolamento condominiale.
Quanto ad una violazione di legge nulla ha detto il primo giudice.
Si potrebbe ipotizzare, dal complesso della sentenza, trattarsi di violazione della legge 9 gennaio 1991 n. 10.
Tuttavia, poiché l'art. 26 della stessa prevede una deliberazione da parte dell'assemblea del condominio, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'art. 1120 CC, laddove rientri nell'ordine del giorno l'adozione dei sistemi di contabilizzazione del calore ed il riparto degli oneri, nessuna violazione è stata posta in essere, risultando sempre raggiunte le maggioranze prescritte su uno specifico e pertinente ordine del giorno.
La delibera 13.09.2017 è valida e non va annullata.
A tale conclusione si può pervenire anche in virtù di ulteriori, assorbenti, rilievi ma, per comprendere appieno la situazione del riscaldamento condominiale, non appare fuori luogo
– preliminarmente – riportarsi al senso di alcuni passi della sentenza di questa Corte n.
214/2021 e passata in giudicato ( doc. 39 appellanti).
Si tratta invero di accertamenti che, sebbene riferiti ad un diverso arco temporale, si caratterizzano per l'illustrazione di principi di portata generale non più discutibili, in quanto contenuti in una sentenza resa tra le stesse parti della presente vertenza ( quindi utilizzabile).
Quanto alla tipologia di impianto si era ivi osservato:
A pg. 15 CTU 13.02.18 si legge:” La caldaia è un generatore di calore a metano di tipo a condensazione di ottima marca;
esso sostituisce il generatore precedente…il circuito in centrale termica è sostanzialmente quello originario, con semplice sostituzione del generatore e aggiunta di un collettore per la partenza dei circuiti del nuovo impianto.”
Si precisa poi che il tipo di impianto originale è conforme alle norme UNI e che la distribuzione avviene attraverso colonne (cioè tubature) che sono alimentate da diramazioni situate nelle cantine e salgono all'interno delle pareti perimetrali per alimentare i radiatori dei vari appartamenti (anche in questo caso in conformità a norme
UNI); risulta poi che, in origine, il vano scale era riscaldato con un radiatore posto all'ingresso. Tale impianto è privo di termoregolazione nel senso che il singolo appartamento non può decidere la temperatura interna.
Il nuovo impianto è stato realizzato nel 2000 contestualmente al cambio di generatore e si tratta di un mini teleriscaldamento “dove ogni appartamento collegato con un satellite di utenza preleva il calore necessario per riscaldare l'ambiente e produrre acqua sanitaria” cosicchè ciascuno può decidere la temperatura (anche questo impianto è conforme alle norme UNI). Le colonne verticali di adduzione dell'acqua calda sono situate nei vani scale sicchè riscaldano i luoghi comuni, in luogo dell'originario radiatore a fondo scala. Anche il circuito acqua calda è totalmente distinto con una sua pompa di carico boiler e un suo boiler di accumulo.
Ed ancora: oltre alla sostituzione della vecchia caldaia vi è stata poi una diversa ridistribuzione di tutto l'impianto, cioè mediante la realizzazione di un nuovo circuito, tipizzato dall'utilizzo in autonomia da parte dei singoli condomini ad esso allacciati, per cui quanto eseguito va sicuramente equiparato ad un “nuovo impianto”, come tale da ricomprendere nell'ambito applicativo della legge n.10/91 richiamata appunto nella sentenza citata dal tribunale.
Invero la legge n. 10/1991 contiene la normativa che consente alla maggioranza dei condomini di decidere la dismissione dell'impianto di riscaldamento centralizzato per esser sostituito con impianti autonomi.
Il metodo tecnico adottato nei singoli casi per conseguire il risultato dell'autonomia non è prestabilito dalla norma.
Art.26 della legge comma 1:”ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni…..”.
Non si rinviene nel motivo alcun argomento atto a scalfire la giurisprudenza (vedi infra) riportata in sentenza secondo cui i perduranti utilizzatori del vecchio impianto, se rimasto in funzione, non hanno titolo al rimborso dei costi da parte dei condomini che hanno ottemperato a quanto deciso dall'assemblea condominiale.
Questo principio, conforme alla legge (L'art. 26 cit. al comma 5: “per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'art.1120 CC (comma così modificato dall'art. 28, comma 2, legge n. 220 del
2012)”, sarebbe di per sé solo sufficiente al rigetto della domanda di rimborso formulata, quand'anche la si dovesse ritenere, per mera ipotesi, fondata.
Si tratta della giurisprudenza secondo cui:
In tema di condominio negli edifici, qualora sia stata adottata una delibera assembleare di sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, ai sensi della legge 9 gennaio
1991, n. 10, i perduranti utilizzatori del vecchio impianto, mantenuto in esercizio "pro bono pacis", non hanno titolo al rimborso di costi da parte dei condomini che hanno ottemperato
a quanto deciso dall'assemblea. Cass. 21742/2013.
Tale principio trova conforto in una precedente sentenza della SC che, per quanto qui interessa, ha accertato che In tema di condominio, nel caso in cui i condomini abbiano deciso a maggioranza, ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, la dismissione dell'impianto di riscaldamento centralizzato e la sua sostituzione con autonomi impianti, non è più consentito alla minoranza dissenziente di mantenere in esercizio il vecchio impianto…Cass. 27822/2008.
Per quanto di tale obbligo ora non si disquisisca piu', atteso il rigetto della domanda riconvenzionale del in primo grado e l'assenza di appello sul punto. Parte_1
Nessuna delle delibere che vengono in considerazione in questa vertenza ( 16.06.1999 relativa alla rinnovazione dell'impianto; 23.10.2006; 10.11.2007; 27.12.2002) risulta esser stata impugnata.
Di conseguenza non può esser messo in discussione il metodo di misurazione adottato con la delibera 27.12.2002 (doc. 22 appellante) o con qualunque altra delibera di determinazione dei metodi di calcolo a valere per il futuro;
metodo come tale applicato nel corso degli anni dall'amministratore del condominio.
Ne consegue la irrilevanza del ragionamento del CTU cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata in quanto, accogliendolo, si verrebbe a scalfire quel criterio regolarmente adottato e approvato secondo le maggioranze di legge e, come tale, ormai vincolante per tutti i condomini.
E ciò a prescindere dall'altra circostanza , sopra enunciata, relativa alla inesistenza di un diritto dei condomini dissenzienti ad ottenere un qualche rimborso di costi.
Con la stessa sentenza (passata in giudicato) di questa Corte si era accertato altresì che non vi è prova di commistioni illecite tra i due impianti, cioè collegamenti tra uno e l'altro mediante scambiatori di calore ed altro: siffatte situazioni, che se esistenti potrebbero integrare anche degli illeciti penali, non sono state dimostrate.
E' pertanto agevole dedurre che, dal momento che l'impianto è rimasto invariato anche alla attualità della presente vertenza, nella quale alcuna prova è stata raggiunta di eventuali commistioni illecite prima non accertate ( le uniche per le quali potrebbe esserci una qualche rilevanza di rimborsi), anzi esplicitamente escluse dal CTU, ogni questione in merito risulta definita.
Solo per completezza appare dirimente quanto si legge a pg.28 della relazione peritale e cioè che, dopo la separazione dell'impianto, “rimangono in essere le commistioni lecite, ovvero il riscaldamento effettuato dalle tubazioni di un impianto passando nelle murature degli appartamenti allacciati all'altro impianto”: vale a dire che sussiste una condizione di reciprocità di riscaldamento, dovuta allo scambio di calore tra le tubazioni di entrambi gli impianti.
Reciprocità di commistioni evidentemente già valutata e considerata nella delibera
17.12.12002.
Ogni altro motivo di appello resta assorbito.
APPELLO INCIDENTALE.
Esso, limitato alla liquidazione delle spese, è assorbito dalla decisione di merito.
Nessun'altra domanda costituisce oggetto dell'appello incidentale, difettandone la illustrazione specifica anche nel contesto dell'appello, e ciò si afferma senza restar vincolati dal capitolo intitolato “appello incidentale”, nel quale si tratta solo delle spese di causa.
Del resto l'unica apparente domanda che potrebbe esser residuata – a parte la sua inammissibilità appunto per difetto di specifica impugnazione – sarebbe quella di condanna al pagamento in favore degli appellati “delle maggiori somme che potrebbero derivare da un richiamo a chiarimenti del CTU”.
Ora, posto che tale richiamo non ha ragion d'essere per tutti i motivi sopra illustrati a supporto del rigetto della domanda degli originari attori, è evidente che tale domanda – ove in via puramente teorica ammissibile – sarebbe assorbita.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa si ritiene che esse debbano essere poste a carico degli appellati in solido, secondo le regole della soccombenza e si liquidano ( in base al decreto Min. 10.3.14
e tabelle allegate, in base al valore del decisum residuo, valore massimo attesa la consistente articolazione delle difese e degli argomenti trattati anche dal punto di vista tecnico ) come in dispositivo.
p.q.m.
La Corte , definitivamente pronunciando nella causa civile n. 62/2022 RG, così provvede :
1)in parziale riforma della sentenza n. 713/2021 del tribunale di Trento pubblicata in data
26.10.2021, che nel resto si conferma, rigetta la domanda di , Controparte_2 CP_3
, , volta ad ottenere la nullità o
[...] Controparte_4 Controparte_5 annullamento della delibera assembleare 13.09.2017 del e relativa Parte_1 all'approvazione del bilancio consuntivo 2016/2017;
2)condanna , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
in solido tra loro, a rifondere al le spese di ambo i
[...] Parte_1 gradi, liquidate quanto al primo grado in complessivi € 5.537,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge e quanto al secondo grado in complessivi € 4.373,00, oltre spese documentate per € 176,00 e spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone a carico degli appellati le spese di CTU per intero, come liquidate in primo grado.
Trento, 06.02.2025
Cons.est.
Dr. Marco Vezzani Il Presidente
Dr. Ugo Cingano