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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di: dott. Guido Santoro Presidente rel. dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 13/02/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Maurizio Parte_1 CodiceFiscale_1
Paniz e Stefania Fullin con domicilio eletto presso lo studio del primo, via G. Garibaldi n. 78 e con domicilio come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;
attore in riassunzione contro
(c.f. ) in proprio ed in qualità di CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
mandatario della società (c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to Filippo Doni, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Venezia, Santa Croce, 929, 30135 – Venezia CP_1
come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto in riassunzione
(C.F ), rappresentata e difesa in giudizio Controparte_4 P.IVA_3 dall'avv.to Maurizio Cimetti, con domicilio eletto presso lo studio Legale LF & Associati LK
AR & ER in Roma, via di Ripetta n. 142, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto in riassunzione
*
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2 comma c.p.c.) mobiliare - Giudizio di rinvio da Corte di Cassazione, sez. lavoro, disposto con ordinanza n. 3993/2023 pubblicata in data 1/12/2023, avverso sentenza pronunciata dalla II sezione Corte d'Appello di Venezia in data 16/11/16 n.
2592/2016.
Per : Parte_1
-1- “in via preliminare: per le motivazioni esposte in premessa, sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello avversario presentato in violazione dell'art. 340, comma primo, C.P.C. con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata e condanna alla restituzione della somma di € 1.784,40 e/o del diverso importo eventualmente medio tempore ricevuto da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal versamento al saldo;
nel merito: I) per le motivazioni esposte in premessa, sia respinto l'appello avver-sario perché infondato in fatto e diritto e, comunque, siano rigettate tutte le do-mande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado e condanna alla restituzione della somma di € 1.784,40 e/o del diverso importo eventualmente medio tempore ricevuto da mag-giorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal versamento al saldo;
II) sia accertata e dichiarata, previo del caso remissione in termini della sig.ra , Pt_1
l'intervenuta prescrizione quinquennale di ogni pretesa avversaria e accertato e dichiarato che comunque nulla è, comunque, dovuto a controparte e condanna alla restituzione della somma di €
1.784,40 e/o del diverso importo eventualmente medio tempore ricevuto da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal versamento al saldo;
in via di appello incidentale condizionato: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, in parziale riforma della sentenza definitiva n. 267/2015 del Tribunale di
Belluno, pronunciata in data 31.3.2015:
I) in parziale riforma anche della sentenza non definitiva n. 5/2010 del Tribunale di Belluno, Sezione
Lavoro, pronunciata in data 14.1.2010, sia accertata e dichiarata la sussistenza della legittimazione passiva dell' e l'ammissibilità delle domande proposte dalla sig.ra nei confronti CP_1 Parte_1
dell' medesimo;
II) previa, del caso, remissione in termini della sig.ra per tutte le ragioni esposte nella Pt_1
comparsa di costituzione e risposta del 27.5.2016 e qui ulteriormente richiamate, sia accertata e dichiarata la nullità, l'illegittimità, l'inammissibilità e, comunque, sia disposto l'annullamento e/o la revoca dell'atto di pignoramento, dell'avviso di pagamento, della cartella di pagamento, nonché di ogni altro atto an-che esecutivo conseguente e/o precedente e/o presupposto con condanna alla restituzione della somma di € 1.784,40 e/o del diverso importo eventualmente medio tempore ricevuto da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal versamento al saldo;
in ogni caso: spese e compensi di avvocato, oltre ad IVA e CA, di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi;
in via istruttoria:
I) si depositano i seguenti documenti: 1-2) copia conforme della sentenza n. 33628-1.12.2023 Corte di cassazione;
3) fascicolo di parte del giudizio di cassazione contenente il fascicolo di parte dei precedenti gradi del giudizio;
4) bonifico NI;
CP_4
-2- II) ci si oppone sin d'ora ad ogni eventuale produzione e/o richiesta istruttoria non avanzata in primo grado di giudizio, in quanto tardiva;
III) ogni ulteriore istanza, deduzione e produzione, anche istruttoria, riservata”
Per :
“PRELIMINARMENTE: dichiararsi cessata la materia del contendere in forza dello stralcio della cartella oggetto di causa.
Spese e compensi professionali del giudizio di cassazione e della riassunzione compensati.
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di .
Compensi professionali della fase di cassazione e del giudizio di riassunzione integralmente rifusi;
PRELIMINARMENTE: limitarsi ogni pronuncia all'ambito di competenza del Giudice civile (la sospensione del pignoramento), dichiarandosi per ogni decisione in ordine alla sussistenza del credito contributivo oggetto di causa la competenza del GdL.
Spese e compensi professionali integralmente rifusi nei confronti di .
IN VIA SUBORDINATA, accogliersi le conclusioni già rassegnate da in appello, come confermate CP_1
in sede di Comparsa conclusionale in tale sede depositata …
Per : Controparte_4
“In via principale: accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del contendere per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda azionata a carico dell'Agente della
Riscossione, in quanto inammissibile e/o infondata.
Spese di lite di tutti i gradi di giudizio integralmente compensate”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1.Con ricorso ritualmente notificato, proponeva, davanti il Tribunale di Belluno, sez. Parte_1 lavoro, opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avendo ricevuto in data 19/9/2007 la notifica di un atto di pignoramento presso terzi, con il quale QU ingiungeva a - presso la Parte_2
quale l'allora opponente intratteneva un rapporto di conto corrente - il pagamento della somma di euro 12.738,90 per i crediti contributivi nei confronti dell' , maturati negli anni 1994 e 1995.
1.1. L'opponente sosteneva di non avere mai ricevuto la notifica di alcuna cartella di pagamento e di un atto interruttivo dei termini di prescrizione;
allo stesso tempo, contestava la ricezione della cartella di pagamento con data 4/10/2001 e della racc. del 28/10/1998.
2.Il tribunale di Belluno, sez. lavoro, con sentenza n. 5/2010 del 14/1/2010 dichiarava la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione e il difetto di legittimazione passiva dell' .
3.L'allora opponente riassumeva il giudizio con ricorso avanti al giudice competente chiedendo la rimessione in termini per non avere ricevuto l'intimazione di pagamento dall' e la cartella
-3- esattoriale del 4/10/2001 irritualmente notificata ed eccependo la prescrizione quinquennale di ogni pretesa , chiedendo, infine, di accertare la nullità dell'atto di pignoramento, dell'avviso di pagamento e di ogni altro atto esecutivo conseguente e presupposto.
4. Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella Controparte_5 del pignoramento perché tardiva, chiedendo, nel merito il rigetto.
5. Si costituiva che chiedeva di dichiarare l'inammissibilità della riassunzione nei confronti della stessa e il difetto di legittimazione passiva dell'istituto.
6.Con sentenza n. 267/2015, il Tribunale di Belluno dichiarava inammissibili le domande riproposte nei confronti di , rigettava la richiesta di rimessione in termini proposta dall'opponente e, nel merito, accoglieva l'opposizione ritenendo maturata la prescrizione del credito contributivo, di conseguenza dichiarava la nullità del pignoramento notificato in data 19/9/2007.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello (già ) mediante il Parte_3 Controparte_5
quale ha lamentato l'erroneità della statuizione laddove il giudice riteneva inammissibile la riassunzione nei confronti di;
censurava, inoltre, la violazione della disciplina in materia di prescrizione, sostenendo l'applicabilità alla fattispecie del termine ordinario decennale e non del termine quinquennale, con decorrenza dalla data di notifica della cartella esattoriale (4/10/2001).
8. Si costituiva , in proprio e quale mandataria della società che chiedeva la Controparte_3
conferma della statuizione relativa alla inammissibilità della riassunzione nei suoi confronti e, nel merito, si associava al secondo motivo di appello principale, avente ad oggetto il termine di prescrizione.
9. Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'appello principale e in via di appello Parte_1
incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, riproponeva i motivi di opposizione già formulati nel ricorso in riassunzione ( e cioè: I) dichiarare la sussistenza della legittimità di e quindi l'ammissibilità delle domande proposte dalla all'istituto medesimo;
II) dichiarare Pt_1
l'inammissibilità o e/o l'illegittimità dell'atto di pignoramento, dell'avviso di pagamento e di ogni atto conseguente e/o presupposto;
III) in subordine, accogliere l'istanza di rimessione in termini nell'ipotesi di mancata revoca dell'atto di pignoramento e di ogni altro atto esecutivo).
10. Con sentenza n. 2592/2016, la Corte di Appello di Venezia, sezione II, accoglieva parzialmente l'appello principale e rigettava l'appallo incidentale proposto da . Pt_1
10.1. La Corte rilevava che la questione inerente alla legittimazione passiva dell' fosse stata già correttamente decisa dal giudice del lavoro inizialmente adito con sentenza non definitiva n. 5/2010, di conseguenza, nessuna domanda poteva essere riproposta nel giudizio di riassunzione non essendo un giudizio a carattere impugnatorio;
di contro, accoglieva il motivo di gravame inerente al termine prescrizionale del credito fatto valere nella cartella esattoriale 4/10/2001, ritenendolo fondato, posto che “secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel caso di mancata proposizione di opposizione
-4- a cartella esattoriale la pretesa contributiva previdenziale ad essa sottesa diviene intangibile e non più soggetta a prescrizione, potendo prescriversi soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi che, in difetto di diverse disposizioni, è soggetta al termine decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.” (Cass. Sez. L. n. 5060 del 15.3.2016)” (pag. 7, sentenza appellata), posto che nel caso di specie, la pretesa fatta valere dall'ente per la riscossione era cristallizzato nel titolo, precludendo all'opponente di far valere vizi o eccezioni deducibili in sede di opposizione della cartella. La Corte rigettava i motivi di appello incidentale ritenendoli infondati con la motivazione che:
I) la notificazione della cartella esattoriale risultava correttamente eseguita presso la residenza della
, considerato che il mancato ricevimento dell'atto è dipeso da negligenza della parte e non CP_6
da un fatto imprevedibile ed estraneo alla volontà della stessa e che la cartella esattoriale, quindi, non veniva opposta nel termine di quaranta giorni, determinando l'incontestabilità della pretesa contributiva;
II) l'eccezione di impignorabilità delle somme costituenti il trattamento pensionistico della non poteva essere accolta, reputando corretta da parte del giudice l'applicazione Pt_1
dell'art. 545 c.p.c., il quale vieta di “pignorare i trattamenti pensionistici, condivisibilmente distinguendo tra questi ultimi e le somme che, quale ne sia la provenienza, sono già confluite sul conto corrente, e ciò in ragione della natura fungibile del denaro (Cass. Sez. n. 17178 del 9.10.2012)”.
(pag. 8, sentenza impugnata).
11. L'appellata ricorreva per cassazione formulando quattro motivi di impugnazione. Con il primo e il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 153, comma 2 c.p.c., dell'art.294 commi 2 e 3 c.p.c. e dell'art. 3, comma 9 della legge n. 335 del 1995, dell'art. 615 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1,
n.3 c.p.c. oltre il vizio per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. dolendosi della statuizione della Corte nel punto in cui riteneva non soggetta a prescrizione quinquennale il credito contributivo oggetto di controversia con la motivazione che la cartella esattoriale portante il credito non era stata opposta;
si doleva, inoltre, della statuizione della Corte laddove riteneva che l'eccezione di intervenuta prescrizione delle pretese creditorie di poteva essere dedotta dall'odierna appellante solo in sede di opposizione alla cartella di pagamento. Mentre con il secondo motivo lamentava la violazione degli articoli sopra esposti oltre, anche in questo caso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 5 nel punto in cui la Corte statuiva che la notifica della cartella di pagamento veniva correttamente eseguita presso la residenza della ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 69 della legge n. 153/69 e dell'art. 545 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. oltre al vizio, anche in questo motivo di gravame, per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1 n.5 c.p.c., per avere la Corte pur ritenendo sussistente il divieto di pignorare i trattamenti pensionistico, erroneamente ritenuto pignorabili solo le somme già confluite
-5- sul conto corrente costituite, però, soltanto dal trattamento pensionistico della . Con il quarto Pt_1
motivo, lamenta il vizio di nullità della sentenza per mancanza di motivazione, motivazione apparente in violazione dell'art. 360, comma 1 n.4 c.p.c. e degli artt. 132, 122 c.p.c. e 111 Cost. e si doleva della statuizione della Corte nel punto in cui accogliendo il secondo motivo di appello principale di e nel rigettare l'appello incidentale della avrebbe dovuto Parte_3 Pt_1
confermare il capo 3) della sentenza. Infine, lamenta anche il mancato esame dei cinque motivi di appello incidentale.
12. (già , resisteva in giudizio con Controparte_8 Parte_3
controricorso.
13. Con ordinanza n. 3993/2023 del 1/12/2023, la Corte di Cassazione, sez. lavoro accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti.
13.1. La Corte di Cassazione ha sul punto così motivato: “Il primo profilo del primo motivo è fondato con assorbimento di tutti i restanti profili e/o motivi di ricorso.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397/16, 11800/18, 33797/19). Pertanto, è errata in diritto, la statuizione della Corte
d'appello che l'azione diretta all'esecuzione del titolo definitivamente formatosi, in difetto di diversa disposizione, è soggetta al termine decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c., in quanto dopo la notifica della cartella decorre un nuovo termine di prescrizione che, trattandosi di crediti contributivi, rimane sempre quinquennale, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo
(circostanza che non ricorre nella specie).
Stante quanto sopra, si deve accogliere solo il primo profilo del primo motivo, assorbito il secondo profilo del medesimo primo motivo, così come restano impregiudicate le altre questioni dei restanti motivi, essendo preliminare la questione della prescrizione;
la sentenza va, quindi, cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Venezia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il
-6- merito della controversia”.
15. ha riassunto il processo, chiedendo a questa Corte, quale giudice del rinvio, Parte_1
preliminarmente, di dichiarare inammissibile l'appello avversario in assunta violazione dell'art. 340, comma 1 c.p.c. e, comunque, nel merito, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale di ogni pretesa avversaria, con conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna alla restituzione della somma di euro 1.784,40 con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal versamento al saldo;
mentre, in via d'appello incidentale condizionato, ha chiesto di accertare: i) la sussistenza della legittimazione passiva dell' e l'ammissibilità delle domande proposte dall'attrice nei confronti dell' ; ii) “nullità, l'illegittimità, l'inammissibilità e, comunque, sia disposto l'annullamento e/o la revoca dell'atto di pignoramento, dell'avviso di pagamento, della cartella di pagamento, nonché di ogni altro atto anche esecutivo conseguente e/o precedente e/o presupposto con condanna alla restituzione della somma di € 1.784,40 e/o del diverso importo eventualmente medio tempore ricevuto da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal versamento al saldo” ( pag. 35, citazione in riassunzione); spese e compensi integralmente rifusi.
14. Si è costituita nel processo riassunto in proprio e quale procuratore di CP_3
chiedendo, preliminarmente, di dichiararsi: I) cessata la materia del contendere in forza dello stralcio della cartella oggetto di causa;
II) il difetto di legittimazione passiva dell' .
15.Si è costituita nel processo riassunto anche (già Controparte_4
, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del Controparte_8
contendere e il rigetto di ogni domanda azionata a carico della stessa in quanto inammissibile e/o infondata.
16. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 3 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
In diritto.-
1. La materia del contendere tra origine dall'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, proposta da davanti al Tribunale di Belluno, e che aveva ricevuto, in data Pt_1
19/9/2007, la notifica di un atto di pignoramento presso terzi con il quale Parte_3
ingiungeva ( presso la quale intratteneva un rapporto di conto corrente), il pagamento della Parte_2
somma di euro 12.738,90 per crediti contributivi nei confronti dell , maturati tra il 1994 e il 1995.
Il tribunale accoglie l'opposizione ritenendo maturata la prescrizione del credito contributivo, dichiarando, conseguentemente nullo, il pignoramento notificato in data 19/9/2007.
2. La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2592/2016, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto da QU, ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Belluno n.
267/2015, sul rilievo della mancata prescrizione del credito, ritenendo che, a seguito della mancata
-7- opposizione nei termini, l'azione diretta all'esecuzione del titolo era soggetta al termine decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c., essendo, precluso, all'opponente anche la possibilità di far valere vizi o eccezioni che avrebbero dovuto essere dedotti in sede di opposizione alla cartella. La Corte, inoltre, rigettava l'appello incidentale di Pt_1
3. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza che ha annullato la sentenza n. 2592/2016 della Corte
d'appello, ha affermato l'erroneità della decisione della Corte laddove ha affermato che “l'azione diretta all'esecuzione del titolo definitivamente formatosi, in difetto di diversa disposizione, è soggetta al termine decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c., in quanto dopo la notifica della cartella decorre un nuovo termine di prescrizione che, trattandosi di crediti contributivi, rimane sempre quinquennale, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (circostanza che non ricorre nella specie)” ( pag. 6, sentenza Cassazione).
4. I principi affermati dalla Suprema Corte, ai quali questo giudice deve attenersi, sono stati così enunciati nel provvedimento che ha dato origine alla presente fase: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397/16, 11800/18, 33797/19)”.
5. Ciò posto, va ritenuto che i temi sollevati dalla controversia, all'esito del rinvio disposto dalla s. Corte, attengono: a) alla cessazione della materia del contendere eccepita dalle parti convenute in riassunzione;
b) alla verifica dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla;
c) alla Pt_1
legittimazione passiva dell' .
5.a) Sulla prima questione rimane indiscusso che, della somma complessiva portata dalla cartella esattoriale sulla base della quale è stato notificato il pignoramento presso terzi, lo sgravio abbia riguardato soltanto l'importo al netto di quanto oggetto del pignoramento (€
1.784,40), come dedotto dalla parte attrice in riassunzione.
La stessa difesa dell ne dà conferma, dando atto che si è Controparte_4
trattato di uno “sgravio parziale” per cui “ad oggi, detratto l'importo pignorato di € 1.784,40 la
-8- cartella de qua non contiene importi dovuti dalla signora ” e sostenendo che, non avendo Pt_1
i provvedimenti di sgravio efficacia ex tunc, “non vi è alcun obbligo di restituzione in capo all , come invece richiesto da controparte, della somma pignorata di € Controparte_9
1.784,40” (comparsa di costituzione e risposta 18-6-2024, pag. 2).
In assenza di uno sgravio integrale delle somme portate dalla cartella oggetto di opposizione non può ritenersi sussistente la totale cessazione della materia del contendere (che può ravvisarsi unicamente per la parte oggetto di effettivo sgravio), come del resto comprovato dalle contrapposte posizioni assunte in proposito dalle parti e dalle confliggenti loro conclusive richieste.
5.b) In merito alla questione della prescrizione - e muovendo da quanto affermato dalla s. Corte nell'ordinanza che ha dato origine alla presente fase, vale a dire la natura quinquennale del termine di prescrizione eccepito dalla - va riscontrato che dalla data della Pt_1
raccomandata 12-28 ottobre 1998 (relativa alla cartella di pagamento 4 ottobre 2001) alla data dell'avviso di pagamento notificato in data 3 luglio 2007 è decorso un termine superiore al quinquennio. Il che è di per sé solo sufficiente a ritenere maturato il termine prescrizionale eccepito.
Al riguardo la difesa dell' , in questa sede di rinvio per la prima volta, ha depositato documentazione dalla quale ritiene potersi desumere “due interruzioni dei relativi termini e precisamente (doc. 03A-07A): in data 16.082005 iscrizione ipotecaria;
in data 13.09.2007 il pignoramento presso terzi oggetto di causa” (comparsa , pag. 22).
È fondata l'eccezione di inammissibilità della produzione di tale documentazione per la prima volta in sede di rinvio. Si tratta di produzione che già avrebbe violato il divieto stabilito dall'art. 345 c.p.c. se fosse stata prodotta in sede di appello, ma che - ancor più – risulta inammissibile in sede di giudizio di rinvio «configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa"», nel quale rimane «preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore» (principio pacifico: v., tra le più recenti, Cass.
27736/22).
Nel caso di specie non ricorre – ma in effetti non è stata neppure allegata – alcuna delle situazioni eccezionali in presenza delle quali potrebbe ritenersi ammissibile la produzione documentale.
È solo per completezza di motivazione, dunque, che mette conto rilevare come si tratti di documentazione del tutto inidonea a dare dimostrazione del fatto interruttivo. In particolare la
-9- ipotizzata iscrizione ipotecaria del 16 agosto 2005 non consente di appurare alcunché di minimamente specifico riguardo alla vicenda qui di interesse, trattandosi di informali stampe di provenienza dello stesso che si esauriscono in un elenco privo di qualsivoglia oggettivo elemento di riscontro e financo della data nella quale sarebbe stata iscritta l'ipoteca, onde neppure si potrebbe trarre da tale documentazione una prova minimamente certa del fatto interruttivo tardivamente invocato e comprovato dall'ente previdenziale.
Non risulta pertanto efficacemente contrastata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla con riferimento al periodo intercorrente dalla cartella di pagamento del 4 ottobre 2001 e Pt_1
l'avviso di pagamento del 3 luglio 2007. Ne discende l'estinzione del credito fatto valere in via esecutiva e la fondatezza della domanda diretta ad ottenere la restituzione della somma oggetto di pignoramento.
5.c) Sulla questione della legittimazione passiva dell' deve ritenersi sceso il giudicato, in quanto la non impugnò la sentenza n. 5/2010 con la quale l'adito tribunale di Belluno, in Pt_1
funzione di giudice del lavoro, dichiarò la propria incompetenza a decidere in favore del giudice dell'esecuzione, assegnando termine per la riassunzione avanti a tale giudice con il rito ordinario.
La sostiene di aver formulato riserva di appello avverso tale statuizione della sentenza Pt_1
del giudice del lavoro, svolgendo quindi appello incidentale condizionato avanti la Corte
d'appello e articolando successivamente un motivo del ricorso per cassazione (v. quarto motivo).
Il punto è che la sentenza del giudice del lavoro non è una sentenza non definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. c.p.c., ma è una sentenza che ha definito la controversia avanti quel giudice.
Con la sentenza dichiarativa della propria incompetenza il giudice adito ha posto termine al procedimento davanti a sé, e in tal senso detta sentenza è "definitiva", ma, se la causa viene riassunta tempestivamente davanti al giudice dichiarato competente, il processo inteso in senso tecnico, come svolgimento di attività diretta alla emanazione di provvedimenti giurisdizionali incidenti sugli interessi sostanziali dedotti in giudizio, continua davanti al nuovo giudice, come espressamente previsto dall'art. 50, comma primo, cod. proc. civ., con disposizione applicabile a prescindere dal tipo di incompetenza e, in particolare, anche in caso di dichiarazione di incompetenza per materia e valore che comporti il passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro, senza che in senso ostativo rilevi in tal caso la formulazione nell'atto di riassunzione di richieste istruttorie non contenute nell'originario atto di citazione. Nel quadro della unitarietà del processo e della conservazione degli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente, deve escludersi la necessità di una nuova procura alle liti ai fini della riassunzione del giudizio, che l'originario difensore è abilitato a
-10- promuovere sulla base della iniziale procura. (cfr. Cass. 9890/98).
Del resto, la sentenza n. 5/10 della sezione lavoro del tribunale di Belluno, enuncia a chiare lettere la sua natura definitiva, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti.
6. Alla stregua della svolta motivazione:
- va dato atto dell'avvenuto sgravio della cartella 01620000013309117000 quanto ad € 8.767,76
(doc. 2 ), con conseguente correlativa cessazione della materia del contendere;
Controparte_4
- va accertata l'estinzione per intervenuta prescrizione della residua pretesa di CP_4
con riguardo alla somma di € 1.784,40, oggetto del pignoramento presso terzi, con
[...]
conseguente condanna di a restituire detto importo alla Controparte_4
maggiorato degli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla domanda Pt_1 al saldo;
- va ritenuta la preclusione della questione inerente alla legittimazione passiva di a seguito del passaggio in giudicato della relativa statuizione della sentenza del tribunale di Belluno in funzione di giudice del lavoro (Trib. Belluno 14-1-2010 r.g. 152/09).
Con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, va ricordato che la presente controversia risulta iniziata con il ricorso depositato in data 28-9-2007 dalla , come Pt_1
riportato nella sentenza del tribunale di Belluno n. 267/2015, e che, dunque, la formula dell'art. 92 c.p.c. applicabile alla presente controversia prevede la facoltà del giudice di operare la compensazione delle spese processuali fra le parti in caso di soccombenza reciproca ovvero di sussistenza di “giusti motivi” da indicare nella motivazione (“Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”).
Ciò premesso, nei rapporti fra la e , va tenuto presente che il Pt_1 Controparte_4 principio richiamato dalla ordinanza della s. Corte che ha dato origine alla presente fase [“La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di CP_ addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)”] è stato enunciato CP_2
dalle sezioni unite con sentenza n. 23397/2016 (in epoca successiva alla proposizione dell'appello e anche alla pronuncia adottata in secondo grado), a composizione di un contrasto
-11- che si era sviluppato nella giurisprudenza anche di legittimità.
Alla luce di tali contrasti interpretativi che hanno richiesto l'intervento delle sezioni unite della S.
Corte, oltre che per l'intervenuto sgravio per gran parte del credito, devono ritenersi sussistenti
“giusti motivi” per dichiarare l'integrale compensazione fra le parti e delle spese Pt_1 processuali di tutti i gradi di giudizio.
Anche quanto ai rapporti fra e , pur dovendosi constatare l'infondatezza della Pt_1
pretesa della prima di evocare in giudizio l'ente previdenziale anche nelle fasi successive, nondimeno, occorre tener conto che è stato in proposito proposto appello in via incidentale condizionato alla ipotesi di “accoglimento dell'appello avversario” che, nella specie, non può ritenersi accolto, essendosi in sostanza confermata la decisione di primo grado.-
PER QUESTI MOTIVI
definendo la causa in sede di rinvio, dato atto dell'avvenuto parziale sgravio (€ 8.767,76) della cartella azionata in via esecutiva, dichiara cessata la materia del contendere quanto a tale parte del credito fatto valere da;
Controparte_4
dichiara estinto per intervenuta prescrizione il residuo credito di Controparte_4
(già di € 1.784,40 oggetto di pignoramento e
[...] Controparte_8
condanna a restituire a la somma di € 1.784,40 oltre Controparte_4 Parte_1
agli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla domanda al saldo;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Venezia, 10 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-12-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di: dott. Guido Santoro Presidente rel. dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 13/02/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Maurizio Parte_1 CodiceFiscale_1
Paniz e Stefania Fullin con domicilio eletto presso lo studio del primo, via G. Garibaldi n. 78 e con domicilio come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;
attore in riassunzione contro
(c.f. ) in proprio ed in qualità di CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
mandatario della società (c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to Filippo Doni, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Venezia, Santa Croce, 929, 30135 – Venezia CP_1
come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto in riassunzione
(C.F ), rappresentata e difesa in giudizio Controparte_4 P.IVA_3 dall'avv.to Maurizio Cimetti, con domicilio eletto presso lo studio Legale LF & Associati LK
AR & ER in Roma, via di Ripetta n. 142, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto in riassunzione
*
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2 comma c.p.c.) mobiliare - Giudizio di rinvio da Corte di Cassazione, sez. lavoro, disposto con ordinanza n. 3993/2023 pubblicata in data 1/12/2023, avverso sentenza pronunciata dalla II sezione Corte d'Appello di Venezia in data 16/11/16 n.
2592/2016.
Per : Parte_1
-1- “in via preliminare: per le motivazioni esposte in premessa, sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello avversario presentato in violazione dell'art. 340, comma primo, C.P.C. con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata e condanna alla restituzione della somma di € 1.784,40 e/o del diverso importo eventualmente medio tempore ricevuto da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal versamento al saldo;
nel merito: I) per le motivazioni esposte in premessa, sia respinto l'appello avver-sario perché infondato in fatto e diritto e, comunque, siano rigettate tutte le do-mande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado e condanna alla restituzione della somma di € 1.784,40 e/o del diverso importo eventualmente medio tempore ricevuto da mag-giorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal versamento al saldo;
II) sia accertata e dichiarata, previo del caso remissione in termini della sig.ra , Pt_1
l'intervenuta prescrizione quinquennale di ogni pretesa avversaria e accertato e dichiarato che comunque nulla è, comunque, dovuto a controparte e condanna alla restituzione della somma di €
1.784,40 e/o del diverso importo eventualmente medio tempore ricevuto da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal versamento al saldo;
in via di appello incidentale condizionato: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, in parziale riforma della sentenza definitiva n. 267/2015 del Tribunale di
Belluno, pronunciata in data 31.3.2015:
I) in parziale riforma anche della sentenza non definitiva n. 5/2010 del Tribunale di Belluno, Sezione
Lavoro, pronunciata in data 14.1.2010, sia accertata e dichiarata la sussistenza della legittimazione passiva dell' e l'ammissibilità delle domande proposte dalla sig.ra nei confronti CP_1 Parte_1
dell' medesimo;
II) previa, del caso, remissione in termini della sig.ra per tutte le ragioni esposte nella Pt_1
comparsa di costituzione e risposta del 27.5.2016 e qui ulteriormente richiamate, sia accertata e dichiarata la nullità, l'illegittimità, l'inammissibilità e, comunque, sia disposto l'annullamento e/o la revoca dell'atto di pignoramento, dell'avviso di pagamento, della cartella di pagamento, nonché di ogni altro atto an-che esecutivo conseguente e/o precedente e/o presupposto con condanna alla restituzione della somma di € 1.784,40 e/o del diverso importo eventualmente medio tempore ricevuto da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal versamento al saldo;
in ogni caso: spese e compensi di avvocato, oltre ad IVA e CA, di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi;
in via istruttoria:
I) si depositano i seguenti documenti: 1-2) copia conforme della sentenza n. 33628-1.12.2023 Corte di cassazione;
3) fascicolo di parte del giudizio di cassazione contenente il fascicolo di parte dei precedenti gradi del giudizio;
4) bonifico NI;
CP_4
-2- II) ci si oppone sin d'ora ad ogni eventuale produzione e/o richiesta istruttoria non avanzata in primo grado di giudizio, in quanto tardiva;
III) ogni ulteriore istanza, deduzione e produzione, anche istruttoria, riservata”
Per :
“PRELIMINARMENTE: dichiararsi cessata la materia del contendere in forza dello stralcio della cartella oggetto di causa.
Spese e compensi professionali del giudizio di cassazione e della riassunzione compensati.
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di .
Compensi professionali della fase di cassazione e del giudizio di riassunzione integralmente rifusi;
PRELIMINARMENTE: limitarsi ogni pronuncia all'ambito di competenza del Giudice civile (la sospensione del pignoramento), dichiarandosi per ogni decisione in ordine alla sussistenza del credito contributivo oggetto di causa la competenza del GdL.
Spese e compensi professionali integralmente rifusi nei confronti di .
IN VIA SUBORDINATA, accogliersi le conclusioni già rassegnate da in appello, come confermate CP_1
in sede di Comparsa conclusionale in tale sede depositata …
Per : Controparte_4
“In via principale: accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del contendere per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda azionata a carico dell'Agente della
Riscossione, in quanto inammissibile e/o infondata.
Spese di lite di tutti i gradi di giudizio integralmente compensate”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1.Con ricorso ritualmente notificato, proponeva, davanti il Tribunale di Belluno, sez. Parte_1 lavoro, opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avendo ricevuto in data 19/9/2007 la notifica di un atto di pignoramento presso terzi, con il quale QU ingiungeva a - presso la Parte_2
quale l'allora opponente intratteneva un rapporto di conto corrente - il pagamento della somma di euro 12.738,90 per i crediti contributivi nei confronti dell' , maturati negli anni 1994 e 1995.
1.1. L'opponente sosteneva di non avere mai ricevuto la notifica di alcuna cartella di pagamento e di un atto interruttivo dei termini di prescrizione;
allo stesso tempo, contestava la ricezione della cartella di pagamento con data 4/10/2001 e della racc. del 28/10/1998.
2.Il tribunale di Belluno, sez. lavoro, con sentenza n. 5/2010 del 14/1/2010 dichiarava la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione e il difetto di legittimazione passiva dell' .
3.L'allora opponente riassumeva il giudizio con ricorso avanti al giudice competente chiedendo la rimessione in termini per non avere ricevuto l'intimazione di pagamento dall' e la cartella
-3- esattoriale del 4/10/2001 irritualmente notificata ed eccependo la prescrizione quinquennale di ogni pretesa , chiedendo, infine, di accertare la nullità dell'atto di pignoramento, dell'avviso di pagamento e di ogni altro atto esecutivo conseguente e presupposto.
4. Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella Controparte_5 del pignoramento perché tardiva, chiedendo, nel merito il rigetto.
5. Si costituiva che chiedeva di dichiarare l'inammissibilità della riassunzione nei confronti della stessa e il difetto di legittimazione passiva dell'istituto.
6.Con sentenza n. 267/2015, il Tribunale di Belluno dichiarava inammissibili le domande riproposte nei confronti di , rigettava la richiesta di rimessione in termini proposta dall'opponente e, nel merito, accoglieva l'opposizione ritenendo maturata la prescrizione del credito contributivo, di conseguenza dichiarava la nullità del pignoramento notificato in data 19/9/2007.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello (già ) mediante il Parte_3 Controparte_5
quale ha lamentato l'erroneità della statuizione laddove il giudice riteneva inammissibile la riassunzione nei confronti di;
censurava, inoltre, la violazione della disciplina in materia di prescrizione, sostenendo l'applicabilità alla fattispecie del termine ordinario decennale e non del termine quinquennale, con decorrenza dalla data di notifica della cartella esattoriale (4/10/2001).
8. Si costituiva , in proprio e quale mandataria della società che chiedeva la Controparte_3
conferma della statuizione relativa alla inammissibilità della riassunzione nei suoi confronti e, nel merito, si associava al secondo motivo di appello principale, avente ad oggetto il termine di prescrizione.
9. Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'appello principale e in via di appello Parte_1
incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, riproponeva i motivi di opposizione già formulati nel ricorso in riassunzione ( e cioè: I) dichiarare la sussistenza della legittimità di e quindi l'ammissibilità delle domande proposte dalla all'istituto medesimo;
II) dichiarare Pt_1
l'inammissibilità o e/o l'illegittimità dell'atto di pignoramento, dell'avviso di pagamento e di ogni atto conseguente e/o presupposto;
III) in subordine, accogliere l'istanza di rimessione in termini nell'ipotesi di mancata revoca dell'atto di pignoramento e di ogni altro atto esecutivo).
10. Con sentenza n. 2592/2016, la Corte di Appello di Venezia, sezione II, accoglieva parzialmente l'appello principale e rigettava l'appallo incidentale proposto da . Pt_1
10.1. La Corte rilevava che la questione inerente alla legittimazione passiva dell' fosse stata già correttamente decisa dal giudice del lavoro inizialmente adito con sentenza non definitiva n. 5/2010, di conseguenza, nessuna domanda poteva essere riproposta nel giudizio di riassunzione non essendo un giudizio a carattere impugnatorio;
di contro, accoglieva il motivo di gravame inerente al termine prescrizionale del credito fatto valere nella cartella esattoriale 4/10/2001, ritenendolo fondato, posto che “secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel caso di mancata proposizione di opposizione
-4- a cartella esattoriale la pretesa contributiva previdenziale ad essa sottesa diviene intangibile e non più soggetta a prescrizione, potendo prescriversi soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi che, in difetto di diverse disposizioni, è soggetta al termine decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.” (Cass. Sez. L. n. 5060 del 15.3.2016)” (pag. 7, sentenza appellata), posto che nel caso di specie, la pretesa fatta valere dall'ente per la riscossione era cristallizzato nel titolo, precludendo all'opponente di far valere vizi o eccezioni deducibili in sede di opposizione della cartella. La Corte rigettava i motivi di appello incidentale ritenendoli infondati con la motivazione che:
I) la notificazione della cartella esattoriale risultava correttamente eseguita presso la residenza della
, considerato che il mancato ricevimento dell'atto è dipeso da negligenza della parte e non CP_6
da un fatto imprevedibile ed estraneo alla volontà della stessa e che la cartella esattoriale, quindi, non veniva opposta nel termine di quaranta giorni, determinando l'incontestabilità della pretesa contributiva;
II) l'eccezione di impignorabilità delle somme costituenti il trattamento pensionistico della non poteva essere accolta, reputando corretta da parte del giudice l'applicazione Pt_1
dell'art. 545 c.p.c., il quale vieta di “pignorare i trattamenti pensionistici, condivisibilmente distinguendo tra questi ultimi e le somme che, quale ne sia la provenienza, sono già confluite sul conto corrente, e ciò in ragione della natura fungibile del denaro (Cass. Sez. n. 17178 del 9.10.2012)”.
(pag. 8, sentenza impugnata).
11. L'appellata ricorreva per cassazione formulando quattro motivi di impugnazione. Con il primo e il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 153, comma 2 c.p.c., dell'art.294 commi 2 e 3 c.p.c. e dell'art. 3, comma 9 della legge n. 335 del 1995, dell'art. 615 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1,
n.3 c.p.c. oltre il vizio per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. dolendosi della statuizione della Corte nel punto in cui riteneva non soggetta a prescrizione quinquennale il credito contributivo oggetto di controversia con la motivazione che la cartella esattoriale portante il credito non era stata opposta;
si doleva, inoltre, della statuizione della Corte laddove riteneva che l'eccezione di intervenuta prescrizione delle pretese creditorie di poteva essere dedotta dall'odierna appellante solo in sede di opposizione alla cartella di pagamento. Mentre con il secondo motivo lamentava la violazione degli articoli sopra esposti oltre, anche in questo caso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 5 nel punto in cui la Corte statuiva che la notifica della cartella di pagamento veniva correttamente eseguita presso la residenza della ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 69 della legge n. 153/69 e dell'art. 545 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. oltre al vizio, anche in questo motivo di gravame, per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1 n.5 c.p.c., per avere la Corte pur ritenendo sussistente il divieto di pignorare i trattamenti pensionistico, erroneamente ritenuto pignorabili solo le somme già confluite
-5- sul conto corrente costituite, però, soltanto dal trattamento pensionistico della . Con il quarto Pt_1
motivo, lamenta il vizio di nullità della sentenza per mancanza di motivazione, motivazione apparente in violazione dell'art. 360, comma 1 n.4 c.p.c. e degli artt. 132, 122 c.p.c. e 111 Cost. e si doleva della statuizione della Corte nel punto in cui accogliendo il secondo motivo di appello principale di e nel rigettare l'appello incidentale della avrebbe dovuto Parte_3 Pt_1
confermare il capo 3) della sentenza. Infine, lamenta anche il mancato esame dei cinque motivi di appello incidentale.
12. (già , resisteva in giudizio con Controparte_8 Parte_3
controricorso.
13. Con ordinanza n. 3993/2023 del 1/12/2023, la Corte di Cassazione, sez. lavoro accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti.
13.1. La Corte di Cassazione ha sul punto così motivato: “Il primo profilo del primo motivo è fondato con assorbimento di tutti i restanti profili e/o motivi di ricorso.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397/16, 11800/18, 33797/19). Pertanto, è errata in diritto, la statuizione della Corte
d'appello che l'azione diretta all'esecuzione del titolo definitivamente formatosi, in difetto di diversa disposizione, è soggetta al termine decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c., in quanto dopo la notifica della cartella decorre un nuovo termine di prescrizione che, trattandosi di crediti contributivi, rimane sempre quinquennale, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo
(circostanza che non ricorre nella specie).
Stante quanto sopra, si deve accogliere solo il primo profilo del primo motivo, assorbito il secondo profilo del medesimo primo motivo, così come restano impregiudicate le altre questioni dei restanti motivi, essendo preliminare la questione della prescrizione;
la sentenza va, quindi, cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Venezia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il
-6- merito della controversia”.
15. ha riassunto il processo, chiedendo a questa Corte, quale giudice del rinvio, Parte_1
preliminarmente, di dichiarare inammissibile l'appello avversario in assunta violazione dell'art. 340, comma 1 c.p.c. e, comunque, nel merito, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale di ogni pretesa avversaria, con conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna alla restituzione della somma di euro 1.784,40 con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal versamento al saldo;
mentre, in via d'appello incidentale condizionato, ha chiesto di accertare: i) la sussistenza della legittimazione passiva dell' e l'ammissibilità delle domande proposte dall'attrice nei confronti dell' ; ii) “nullità, l'illegittimità, l'inammissibilità e, comunque, sia disposto l'annullamento e/o la revoca dell'atto di pignoramento, dell'avviso di pagamento, della cartella di pagamento, nonché di ogni altro atto anche esecutivo conseguente e/o precedente e/o presupposto con condanna alla restituzione della somma di € 1.784,40 e/o del diverso importo eventualmente medio tempore ricevuto da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal versamento al saldo” ( pag. 35, citazione in riassunzione); spese e compensi integralmente rifusi.
14. Si è costituita nel processo riassunto in proprio e quale procuratore di CP_3
chiedendo, preliminarmente, di dichiararsi: I) cessata la materia del contendere in forza dello stralcio della cartella oggetto di causa;
II) il difetto di legittimazione passiva dell' .
15.Si è costituita nel processo riassunto anche (già Controparte_4
, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del Controparte_8
contendere e il rigetto di ogni domanda azionata a carico della stessa in quanto inammissibile e/o infondata.
16. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 3 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
In diritto.-
1. La materia del contendere tra origine dall'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, proposta da davanti al Tribunale di Belluno, e che aveva ricevuto, in data Pt_1
19/9/2007, la notifica di un atto di pignoramento presso terzi con il quale Parte_3
ingiungeva ( presso la quale intratteneva un rapporto di conto corrente), il pagamento della Parte_2
somma di euro 12.738,90 per crediti contributivi nei confronti dell , maturati tra il 1994 e il 1995.
Il tribunale accoglie l'opposizione ritenendo maturata la prescrizione del credito contributivo, dichiarando, conseguentemente nullo, il pignoramento notificato in data 19/9/2007.
2. La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2592/2016, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto da QU, ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Belluno n.
267/2015, sul rilievo della mancata prescrizione del credito, ritenendo che, a seguito della mancata
-7- opposizione nei termini, l'azione diretta all'esecuzione del titolo era soggetta al termine decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c., essendo, precluso, all'opponente anche la possibilità di far valere vizi o eccezioni che avrebbero dovuto essere dedotti in sede di opposizione alla cartella. La Corte, inoltre, rigettava l'appello incidentale di Pt_1
3. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza che ha annullato la sentenza n. 2592/2016 della Corte
d'appello, ha affermato l'erroneità della decisione della Corte laddove ha affermato che “l'azione diretta all'esecuzione del titolo definitivamente formatosi, in difetto di diversa disposizione, è soggetta al termine decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c., in quanto dopo la notifica della cartella decorre un nuovo termine di prescrizione che, trattandosi di crediti contributivi, rimane sempre quinquennale, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (circostanza che non ricorre nella specie)” ( pag. 6, sentenza Cassazione).
4. I principi affermati dalla Suprema Corte, ai quali questo giudice deve attenersi, sono stati così enunciati nel provvedimento che ha dato origine alla presente fase: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397/16, 11800/18, 33797/19)”.
5. Ciò posto, va ritenuto che i temi sollevati dalla controversia, all'esito del rinvio disposto dalla s. Corte, attengono: a) alla cessazione della materia del contendere eccepita dalle parti convenute in riassunzione;
b) alla verifica dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla;
c) alla Pt_1
legittimazione passiva dell' .
5.a) Sulla prima questione rimane indiscusso che, della somma complessiva portata dalla cartella esattoriale sulla base della quale è stato notificato il pignoramento presso terzi, lo sgravio abbia riguardato soltanto l'importo al netto di quanto oggetto del pignoramento (€
1.784,40), come dedotto dalla parte attrice in riassunzione.
La stessa difesa dell ne dà conferma, dando atto che si è Controparte_4
trattato di uno “sgravio parziale” per cui “ad oggi, detratto l'importo pignorato di € 1.784,40 la
-8- cartella de qua non contiene importi dovuti dalla signora ” e sostenendo che, non avendo Pt_1
i provvedimenti di sgravio efficacia ex tunc, “non vi è alcun obbligo di restituzione in capo all , come invece richiesto da controparte, della somma pignorata di € Controparte_9
1.784,40” (comparsa di costituzione e risposta 18-6-2024, pag. 2).
In assenza di uno sgravio integrale delle somme portate dalla cartella oggetto di opposizione non può ritenersi sussistente la totale cessazione della materia del contendere (che può ravvisarsi unicamente per la parte oggetto di effettivo sgravio), come del resto comprovato dalle contrapposte posizioni assunte in proposito dalle parti e dalle confliggenti loro conclusive richieste.
5.b) In merito alla questione della prescrizione - e muovendo da quanto affermato dalla s. Corte nell'ordinanza che ha dato origine alla presente fase, vale a dire la natura quinquennale del termine di prescrizione eccepito dalla - va riscontrato che dalla data della Pt_1
raccomandata 12-28 ottobre 1998 (relativa alla cartella di pagamento 4 ottobre 2001) alla data dell'avviso di pagamento notificato in data 3 luglio 2007 è decorso un termine superiore al quinquennio. Il che è di per sé solo sufficiente a ritenere maturato il termine prescrizionale eccepito.
Al riguardo la difesa dell' , in questa sede di rinvio per la prima volta, ha depositato documentazione dalla quale ritiene potersi desumere “due interruzioni dei relativi termini e precisamente (doc. 03A-07A): in data 16.082005 iscrizione ipotecaria;
in data 13.09.2007 il pignoramento presso terzi oggetto di causa” (comparsa , pag. 22).
È fondata l'eccezione di inammissibilità della produzione di tale documentazione per la prima volta in sede di rinvio. Si tratta di produzione che già avrebbe violato il divieto stabilito dall'art. 345 c.p.c. se fosse stata prodotta in sede di appello, ma che - ancor più – risulta inammissibile in sede di giudizio di rinvio «configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa"», nel quale rimane «preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore» (principio pacifico: v., tra le più recenti, Cass.
27736/22).
Nel caso di specie non ricorre – ma in effetti non è stata neppure allegata – alcuna delle situazioni eccezionali in presenza delle quali potrebbe ritenersi ammissibile la produzione documentale.
È solo per completezza di motivazione, dunque, che mette conto rilevare come si tratti di documentazione del tutto inidonea a dare dimostrazione del fatto interruttivo. In particolare la
-9- ipotizzata iscrizione ipotecaria del 16 agosto 2005 non consente di appurare alcunché di minimamente specifico riguardo alla vicenda qui di interesse, trattandosi di informali stampe di provenienza dello stesso che si esauriscono in un elenco privo di qualsivoglia oggettivo elemento di riscontro e financo della data nella quale sarebbe stata iscritta l'ipoteca, onde neppure si potrebbe trarre da tale documentazione una prova minimamente certa del fatto interruttivo tardivamente invocato e comprovato dall'ente previdenziale.
Non risulta pertanto efficacemente contrastata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla con riferimento al periodo intercorrente dalla cartella di pagamento del 4 ottobre 2001 e Pt_1
l'avviso di pagamento del 3 luglio 2007. Ne discende l'estinzione del credito fatto valere in via esecutiva e la fondatezza della domanda diretta ad ottenere la restituzione della somma oggetto di pignoramento.
5.c) Sulla questione della legittimazione passiva dell' deve ritenersi sceso il giudicato, in quanto la non impugnò la sentenza n. 5/2010 con la quale l'adito tribunale di Belluno, in Pt_1
funzione di giudice del lavoro, dichiarò la propria incompetenza a decidere in favore del giudice dell'esecuzione, assegnando termine per la riassunzione avanti a tale giudice con il rito ordinario.
La sostiene di aver formulato riserva di appello avverso tale statuizione della sentenza Pt_1
del giudice del lavoro, svolgendo quindi appello incidentale condizionato avanti la Corte
d'appello e articolando successivamente un motivo del ricorso per cassazione (v. quarto motivo).
Il punto è che la sentenza del giudice del lavoro non è una sentenza non definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. c.p.c., ma è una sentenza che ha definito la controversia avanti quel giudice.
Con la sentenza dichiarativa della propria incompetenza il giudice adito ha posto termine al procedimento davanti a sé, e in tal senso detta sentenza è "definitiva", ma, se la causa viene riassunta tempestivamente davanti al giudice dichiarato competente, il processo inteso in senso tecnico, come svolgimento di attività diretta alla emanazione di provvedimenti giurisdizionali incidenti sugli interessi sostanziali dedotti in giudizio, continua davanti al nuovo giudice, come espressamente previsto dall'art. 50, comma primo, cod. proc. civ., con disposizione applicabile a prescindere dal tipo di incompetenza e, in particolare, anche in caso di dichiarazione di incompetenza per materia e valore che comporti il passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro, senza che in senso ostativo rilevi in tal caso la formulazione nell'atto di riassunzione di richieste istruttorie non contenute nell'originario atto di citazione. Nel quadro della unitarietà del processo e della conservazione degli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente, deve escludersi la necessità di una nuova procura alle liti ai fini della riassunzione del giudizio, che l'originario difensore è abilitato a
-10- promuovere sulla base della iniziale procura. (cfr. Cass. 9890/98).
Del resto, la sentenza n. 5/10 della sezione lavoro del tribunale di Belluno, enuncia a chiare lettere la sua natura definitiva, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti.
6. Alla stregua della svolta motivazione:
- va dato atto dell'avvenuto sgravio della cartella 01620000013309117000 quanto ad € 8.767,76
(doc. 2 ), con conseguente correlativa cessazione della materia del contendere;
Controparte_4
- va accertata l'estinzione per intervenuta prescrizione della residua pretesa di CP_4
con riguardo alla somma di € 1.784,40, oggetto del pignoramento presso terzi, con
[...]
conseguente condanna di a restituire detto importo alla Controparte_4
maggiorato degli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla domanda Pt_1 al saldo;
- va ritenuta la preclusione della questione inerente alla legittimazione passiva di a seguito del passaggio in giudicato della relativa statuizione della sentenza del tribunale di Belluno in funzione di giudice del lavoro (Trib. Belluno 14-1-2010 r.g. 152/09).
Con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, va ricordato che la presente controversia risulta iniziata con il ricorso depositato in data 28-9-2007 dalla , come Pt_1
riportato nella sentenza del tribunale di Belluno n. 267/2015, e che, dunque, la formula dell'art. 92 c.p.c. applicabile alla presente controversia prevede la facoltà del giudice di operare la compensazione delle spese processuali fra le parti in caso di soccombenza reciproca ovvero di sussistenza di “giusti motivi” da indicare nella motivazione (“Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”).
Ciò premesso, nei rapporti fra la e , va tenuto presente che il Pt_1 Controparte_4 principio richiamato dalla ordinanza della s. Corte che ha dato origine alla presente fase [“La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di CP_ addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)”] è stato enunciato CP_2
dalle sezioni unite con sentenza n. 23397/2016 (in epoca successiva alla proposizione dell'appello e anche alla pronuncia adottata in secondo grado), a composizione di un contrasto
-11- che si era sviluppato nella giurisprudenza anche di legittimità.
Alla luce di tali contrasti interpretativi che hanno richiesto l'intervento delle sezioni unite della S.
Corte, oltre che per l'intervenuto sgravio per gran parte del credito, devono ritenersi sussistenti
“giusti motivi” per dichiarare l'integrale compensazione fra le parti e delle spese Pt_1 processuali di tutti i gradi di giudizio.
Anche quanto ai rapporti fra e , pur dovendosi constatare l'infondatezza della Pt_1
pretesa della prima di evocare in giudizio l'ente previdenziale anche nelle fasi successive, nondimeno, occorre tener conto che è stato in proposito proposto appello in via incidentale condizionato alla ipotesi di “accoglimento dell'appello avversario” che, nella specie, non può ritenersi accolto, essendosi in sostanza confermata la decisione di primo grado.-
PER QUESTI MOTIVI
definendo la causa in sede di rinvio, dato atto dell'avvenuto parziale sgravio (€ 8.767,76) della cartella azionata in via esecutiva, dichiara cessata la materia del contendere quanto a tale parte del credito fatto valere da;
Controparte_4
dichiara estinto per intervenuta prescrizione il residuo credito di Controparte_4
(già di € 1.784,40 oggetto di pignoramento e
[...] Controparte_8
condanna a restituire a la somma di € 1.784,40 oltre Controparte_4 Parte_1
agli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla domanda al saldo;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Venezia, 10 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-12-