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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/10/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5959/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. RA GG........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 15.09.2025 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...]_1 C.F._1 in data 13.03.1982
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Angelo Pariani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 14.20.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati, ma con obbligo del reciproco rispetto;
2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con sua residenza anagrafica Persona_1
e collocazione prevalente, presso la madre, sig.ra ; Parte_1
3) Il padre, sig. trascorrerà con la di lui figlia , periodi di tempo Parte_2 Per_1 concordemente stabiliti dai coniugi e così come qui di seguito meglio individuati e specificati (tanto in ordine alla durata quanto in riferimento alle modalità di visita):
a) a fine settimana alternati con la madre, con decorrenza dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina successivo. Il padre, a tal uopo, si impegna a prelevare la figlia direttamente Per_1 dall'Istituto scolastico da essa frequentato nella giornata di venerdì alle ore 14,00 (in concomitanza con la fine della scuola ovvero dopo scuola) ed ivi a riaccompagnarla alle ore 8,00 il lunedì successivo (in coincidenza con la ripresa delle lezioni);
b) nelle settimane il cui weekend è di competenza materna, il padre terrà con sé la figlia dalla Per_1 sera del mercoledì e sino al venerdì mattina, a tal uopo impegnandosi a prelevarla direttamente dall'Istituto scolastico da esso frequentato alle ore 14,00 ed ivi a riaccompagnarla alle ore 8,00 del giorno (venerdì) successivo;
c) per quindici giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive, il cui calendario sarà da fissarsi di comune accordo tra i genitori, in coerenza con gli impegni lavorativi degli stessi. In tal senso i coniugi si impegnano a comunicarsi le rispettive disponibilità entro e non oltre la fine del mese di aprile di ciascun anno, allo scopo di ricercare un calendario comune, che dovrà coinvolgere anche la località e tutto quanto di necessità per il miglior coordinamento dell'altro genitore col minore;
d) trascorrerà con ciascun genitore equivalenti periodi durante le festività natalizie e Per_1 segnatamente dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni. Con
l'intesa che il giorno di Natale, entrambi i genitori possano festeggiare detta ricorrenza, a pranzo o a cena, unitamente alla figlia, preferibilmente alla presenza di entrambi i genitori e comunque compatibilmente con l'organizzazione della vacanza prevista da ciascuno di essi, nel periodo di propria spettanza;
e) le festività pasquali, dal sabato al Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
f) ulteriori periodi, anche infrasettimanali e con pernottamento, da valutarsi anche con la crescita della minore e secondo accordi via-via da assumersi tra i genitori, soprattutto in coordinamento con le esigenze lavorative degli stessi;
4) in conseguenza di tali accordi e, segnatamente, dell'affido della figlia minore ad entrambi Per_1
i genitori, con sua residenza anagrafica e collocazione prevalente, presso la madre, sig.ra
[...]
dai comparenti è convenuto che la casa familiare in comproprietà agli odierni Parte_1 comparenti in pari misura fra loro al 50%, sita in Sesto San AN (MI) via Marie Curie n. 10, comprensiva delle sue pertinenze e con i beni che l'arredano e corredano, venga assegnata alla sig.ra che l'abiterà con la figlia minore e con il figlio sino al Parte_1 Per_1 Per_2 raggiungimento della maggiore età della figlia e comunque fino a quando la stessa non sarà Per_1 autosufficiente economicamente;
5) i ratei relativi al contratto di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale di via Marie
Curie n. 10, in attuale comproprietà in paritetica misura del 50% tra i coniugi, a scadere e sino al raggiungimento della maggiore età della figlia e comunque fino a quando la stessa non sarà Per_1 autosufficiente economicamente, saranno corrisposti integralmente dal sig. Parte_2
La sig.ra con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna a Parte_1 corrispondere al sig. entro il giorno 5 di ogni mese, a far tempo dal Parte_3 raggiungimento della maggiore età di e comunque solo a far tempo da quando sarà Per_1 Per_1 economicamente autosufficiente, e sino all'estinzione del suddetto mutuo, il 50% della rata mensile del mutuo in scadenza nel relativo corrispondente corrente mese. I coniugi convengono inoltre altresì che, allorchè la predetta casa coniugale di via Marie Curie n.10 in loro comproprietà verrà messa in vendita, l'importo ricavato dalla vendita dell'unità immobiliare in parola – al netto del rimborso del mutuo residuo su di esso a tal momento ancora gravante, nonché degli eventuali costi di intermediazione immobiliare e delle spese strumentali alla sua liberazione (trasloco e attività annesse e connesse) - sarà infine suddiviso in egual misura al 50% fra i coniugi medesimi;
6) il Sig. inoltre verserà anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_3 decorrere dal mese di ottobre 2025 alla Sig.ra e specificatamente a titolo Parte_1 di contributo per le spese condominiali ordinarie e le utenze domestiche relative alla casaconiugale di via Marie Curie n. 10 a Sesto San AN (MI) e fintanto che la figlia minore non abbia Per_1 raggiunto la maggiore età e comunque l'autosufficienza economica, una somma mensile di Euro
300,00;
7) Le spese straordinarie condominiali riferite all'appartamento di via Marie Curie n. 10 a Sesto San
AN (MI), le tasse ed oneri ad esso in qualunque modo connesse saranno suddivise fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
8) La sig. si impegna a volturare a proprio nome le utenze domestiche afferenti la casa Parte_1 coniugale in quanto assegnataria della predetta abitazione;
9) il Sig. si impegna ad asportare dalla surriferita abitazione, entro e non oltre Parte_2 il 1 ottobre 2025, tutti i propri effetti personali, concordando con la coniuge data e orario del prelievo.
10) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo Parte_3 Parte_1 al mantenimento della figlia minore la somma di € 500,00, somma che sarà versata alla sig.ra Per_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Parte_1 ottobre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo della vita (prima rivalutazione novembre 2027, base di calcolo novembre 2026);
11) il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla Parte_2 figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e Per_1 dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Nell'alveo di tali previsioni, convengono inoltre i coniugi che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta o comunque al massimo entro 15 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
12) con esclusivo riferimento al conto corrente N. 00104449110 cointestato tra il Sig. Parte_2
e la sig.ra presso la AN ED , i predetti coniugi
[...] Parte_1 procederanno alla data del deposito del presente Ricorso alla divisione nella misura del 50% ciascuno dell'importo risultante come saldo conto che al momento del deposito del presente Ricorso
è pari ad €uro 50.922,23, ed alla chiusura del predetto conto corrente.
13) si riconoscono reciprocamente i coniugi, che l'autovettura Marca FIAT, Modello 500, Tg.
FJ766HE, intestata alla sig.ra , risulta essere di esclusiva proprietà della Parte_1 stessa, talché il marito rinuncia a qualsivoglia pretesa su detto veicolo, e che l'autovettura Marca
Audi, Modello RS3 Sportback, Tg. FW106HN, intestata al sig. risulta essere Parte_2 di esclusiva proprietà dello stesso, talché la moglie rinuncia a qualsivoglia pretesa su detto veicolo;
14) anche in ragione di tutto quanto precede, danno atto i coniugi di aver fra loro definito ogni altra questione di carattere economico e di non avere, per l'effetto, più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per il pregresso, espressamente sotto il profilo economico patrimoniale;
15) i coniugi consentono reciprocamente ed a ogni effetto, sin d'ora, al rilascio ed al rinnovo sia del
Passaporto individuale per qualsiasi Stato estero, sia della Carta d'identità con la facoltà di espatrio, anche in relazione alla figlia minore Per_1
16) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare
17) i coniugi inoltre si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma indicata al punto che precede, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Milano in data
01.02.2013;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 142, parte I, anno 2013);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 23.10.2025
Il Presidente est.
RA GG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. RA GG........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 15.09.2025 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...]_1 C.F._1 in data 13.03.1982
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Angelo Pariani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 14.20.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati, ma con obbligo del reciproco rispetto;
2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con sua residenza anagrafica Persona_1
e collocazione prevalente, presso la madre, sig.ra ; Parte_1
3) Il padre, sig. trascorrerà con la di lui figlia , periodi di tempo Parte_2 Per_1 concordemente stabiliti dai coniugi e così come qui di seguito meglio individuati e specificati (tanto in ordine alla durata quanto in riferimento alle modalità di visita):
a) a fine settimana alternati con la madre, con decorrenza dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina successivo. Il padre, a tal uopo, si impegna a prelevare la figlia direttamente Per_1 dall'Istituto scolastico da essa frequentato nella giornata di venerdì alle ore 14,00 (in concomitanza con la fine della scuola ovvero dopo scuola) ed ivi a riaccompagnarla alle ore 8,00 il lunedì successivo (in coincidenza con la ripresa delle lezioni);
b) nelle settimane il cui weekend è di competenza materna, il padre terrà con sé la figlia dalla Per_1 sera del mercoledì e sino al venerdì mattina, a tal uopo impegnandosi a prelevarla direttamente dall'Istituto scolastico da esso frequentato alle ore 14,00 ed ivi a riaccompagnarla alle ore 8,00 del giorno (venerdì) successivo;
c) per quindici giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive, il cui calendario sarà da fissarsi di comune accordo tra i genitori, in coerenza con gli impegni lavorativi degli stessi. In tal senso i coniugi si impegnano a comunicarsi le rispettive disponibilità entro e non oltre la fine del mese di aprile di ciascun anno, allo scopo di ricercare un calendario comune, che dovrà coinvolgere anche la località e tutto quanto di necessità per il miglior coordinamento dell'altro genitore col minore;
d) trascorrerà con ciascun genitore equivalenti periodi durante le festività natalizie e Per_1 segnatamente dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni. Con
l'intesa che il giorno di Natale, entrambi i genitori possano festeggiare detta ricorrenza, a pranzo o a cena, unitamente alla figlia, preferibilmente alla presenza di entrambi i genitori e comunque compatibilmente con l'organizzazione della vacanza prevista da ciascuno di essi, nel periodo di propria spettanza;
e) le festività pasquali, dal sabato al Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
f) ulteriori periodi, anche infrasettimanali e con pernottamento, da valutarsi anche con la crescita della minore e secondo accordi via-via da assumersi tra i genitori, soprattutto in coordinamento con le esigenze lavorative degli stessi;
4) in conseguenza di tali accordi e, segnatamente, dell'affido della figlia minore ad entrambi Per_1
i genitori, con sua residenza anagrafica e collocazione prevalente, presso la madre, sig.ra
[...]
dai comparenti è convenuto che la casa familiare in comproprietà agli odierni Parte_1 comparenti in pari misura fra loro al 50%, sita in Sesto San AN (MI) via Marie Curie n. 10, comprensiva delle sue pertinenze e con i beni che l'arredano e corredano, venga assegnata alla sig.ra che l'abiterà con la figlia minore e con il figlio sino al Parte_1 Per_1 Per_2 raggiungimento della maggiore età della figlia e comunque fino a quando la stessa non sarà Per_1 autosufficiente economicamente;
5) i ratei relativi al contratto di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale di via Marie
Curie n. 10, in attuale comproprietà in paritetica misura del 50% tra i coniugi, a scadere e sino al raggiungimento della maggiore età della figlia e comunque fino a quando la stessa non sarà Per_1 autosufficiente economicamente, saranno corrisposti integralmente dal sig. Parte_2
La sig.ra con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna a Parte_1 corrispondere al sig. entro il giorno 5 di ogni mese, a far tempo dal Parte_3 raggiungimento della maggiore età di e comunque solo a far tempo da quando sarà Per_1 Per_1 economicamente autosufficiente, e sino all'estinzione del suddetto mutuo, il 50% della rata mensile del mutuo in scadenza nel relativo corrispondente corrente mese. I coniugi convengono inoltre altresì che, allorchè la predetta casa coniugale di via Marie Curie n.10 in loro comproprietà verrà messa in vendita, l'importo ricavato dalla vendita dell'unità immobiliare in parola – al netto del rimborso del mutuo residuo su di esso a tal momento ancora gravante, nonché degli eventuali costi di intermediazione immobiliare e delle spese strumentali alla sua liberazione (trasloco e attività annesse e connesse) - sarà infine suddiviso in egual misura al 50% fra i coniugi medesimi;
6) il Sig. inoltre verserà anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_3 decorrere dal mese di ottobre 2025 alla Sig.ra e specificatamente a titolo Parte_1 di contributo per le spese condominiali ordinarie e le utenze domestiche relative alla casaconiugale di via Marie Curie n. 10 a Sesto San AN (MI) e fintanto che la figlia minore non abbia Per_1 raggiunto la maggiore età e comunque l'autosufficienza economica, una somma mensile di Euro
300,00;
7) Le spese straordinarie condominiali riferite all'appartamento di via Marie Curie n. 10 a Sesto San
AN (MI), le tasse ed oneri ad esso in qualunque modo connesse saranno suddivise fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
8) La sig. si impegna a volturare a proprio nome le utenze domestiche afferenti la casa Parte_1 coniugale in quanto assegnataria della predetta abitazione;
9) il Sig. si impegna ad asportare dalla surriferita abitazione, entro e non oltre Parte_2 il 1 ottobre 2025, tutti i propri effetti personali, concordando con la coniuge data e orario del prelievo.
10) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo Parte_3 Parte_1 al mantenimento della figlia minore la somma di € 500,00, somma che sarà versata alla sig.ra Per_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Parte_1 ottobre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo della vita (prima rivalutazione novembre 2027, base di calcolo novembre 2026);
11) il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla Parte_2 figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e Per_1 dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Nell'alveo di tali previsioni, convengono inoltre i coniugi che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta o comunque al massimo entro 15 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
12) con esclusivo riferimento al conto corrente N. 00104449110 cointestato tra il Sig. Parte_2
e la sig.ra presso la AN ED , i predetti coniugi
[...] Parte_1 procederanno alla data del deposito del presente Ricorso alla divisione nella misura del 50% ciascuno dell'importo risultante come saldo conto che al momento del deposito del presente Ricorso
è pari ad €uro 50.922,23, ed alla chiusura del predetto conto corrente.
13) si riconoscono reciprocamente i coniugi, che l'autovettura Marca FIAT, Modello 500, Tg.
FJ766HE, intestata alla sig.ra , risulta essere di esclusiva proprietà della Parte_1 stessa, talché il marito rinuncia a qualsivoglia pretesa su detto veicolo, e che l'autovettura Marca
Audi, Modello RS3 Sportback, Tg. FW106HN, intestata al sig. risulta essere Parte_2 di esclusiva proprietà dello stesso, talché la moglie rinuncia a qualsivoglia pretesa su detto veicolo;
14) anche in ragione di tutto quanto precede, danno atto i coniugi di aver fra loro definito ogni altra questione di carattere economico e di non avere, per l'effetto, più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per il pregresso, espressamente sotto il profilo economico patrimoniale;
15) i coniugi consentono reciprocamente ed a ogni effetto, sin d'ora, al rilascio ed al rinnovo sia del
Passaporto individuale per qualsiasi Stato estero, sia della Carta d'identità con la facoltà di espatrio, anche in relazione alla figlia minore Per_1
16) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare
17) i coniugi inoltre si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma indicata al punto che precede, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Milano in data
01.02.2013;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 142, parte I, anno 2013);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 23.10.2025
Il Presidente est.
RA GG