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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/11/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3383/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3383/2023 promossa da:
(C.F.: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Siracusa, viale Teracati n. 31, rappresentata e difesa dall'avv.
DESIREE FONTE e dall'avv. CONCETTA MALFITANO ( Email_1
, giusta procura in atti;
Email_2
OPPONENTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Controparte_1 C.F._1 via Estonia n. 12, presso lo studio dell'avv. ROSSANA MARIA RUBINO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Su ricorso di il Tribunale di Siracusa, con decreto n. 789/2023, ha ingiunto a Controparte_1 di pagare alla ricorrente la somma di €. 19.200,00, oltre interessi come da Parte_1
domanda, oltre le spese del procedimento monitorio.
La ricorrente ha rappresentato:
- che in data 10.11.2022 aveva stipulato con un contratto di prestazione Parte_1
d'opera intellettuale avente ad oggetto attività di consulenza e assistenza in materia di diritto del lavoro, di diritto della previdenza sociale e diritto sindacale, dietro pagamento di un corrispettivo mensile di €. 800,00; - che siffatto contratto, della durata di 24 mesi e con rinnovo tacito alla scadenza, aveva previsto al paragrafo 3 la rinuncia della società cliente al diritto di recesso ad nutum sancito dall'art. 2237 c.c., nonché l'obbligo della stessa, per l'ipotesi di recesso anticipato dal contratto, di corrispondere alla professionista, a titolo di penale, una somma di denaro pari agli onorari dovuti fino al termine di scadenza del contratto;
- che con nota del 20.2.2023 aveva comunicato la volontà di recedere dal Parte_1
contratto del 10.11.2022;
- che, pertanto, la esponente professionista aveva diritto al pagamento, a titolo di penale, di complessivi €. 19.200,00, pari ad €. 800,00 per 24 mesi.
Con atto di citazione dell'agosto 2023 ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 789/2023.
L'opponente, in via preliminare, ha chiesto disporre la riunione, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, tra il presente procedimento e il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n.
2304/2023 R.G. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa.
Quanto al merito, ha contestato la debenza delle somme ex adverso Parte_1
richieste a titolo di penale e chiesto revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
L'opponente, in primo luogo, ha dedotto che il contratto di prestazione d'opera intellettuale si sarebbe sciolto a seguito del recesso esercitato non dalla società cliente bensì dalla medesima professionista con pec del 23.1.2023 e che, pertanto, difetterebbe il presupposto di operatività della clausola di cui al paragrafo 3 del contratto.
In secondo luogo, ha eccepito la nullità della suddetta clausola per contrasto Parte_1 con il disposto dell'art. 1341, comma 2, c.c.
In ultimo, in via subordinata, la medesima opponente ha lamentato l'iniquità della penale e ha chiesto rideterminarne l'ammontare ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Con comparsa del novembre 2023 si è costituita in giudizio la quale, Controparte_1
preliminarmente, ha chiesto concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
Nel merito, l'opposta ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza dell'opposizione avversaria e ha chiesto rigettarla, confermando il provvedimento monitorio, nonché condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 789/2023, la causa è stata istruita a mezzo interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e prova testimoniale. All'udienza all'uopo fissata ex art. 189 c.p.c. il procedimento è stato trattenuto in decisione.
2. Con l'atto di citazione in opposizione ha chiesto “in via preliminare, Parte_1 disporre, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione del procedimento n. 2304/2023 R.G. del Giudice di
Pace di Siracusa di opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 515/2023 reso all'esito del giudizio monitorio iscritto al n. 1569/2023 R.G. e dell'odierno giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo
n. 789/2023 pubblicato in data 27.06.20 23 r.g.n. 2107/2023, notificato a mezzo p.e.c. il 27.07.2023, stante la connessione delle suddetta cause” (v. pag. 13 della citazione).
In tal senso l'opponente ha dedotto che tra le odierne parti penderebbe avanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dalla medesima società
e volto all'accertamento della debenza delle somme, oggetto di ingiunzione di pagamento, pretese da a titolo di corrispettivo per prestazioni asseritamente rese in esecuzione del Controparte_1 contratto di prestazione d'opera professionale del 10.11.2022 (v. atto di citazione in opposizione, pag.
4: “Si tiene inoltre a precisare, sempre al fine di evidenziare la pervicacia che ha informato la condotta della professionista, che la Dott.ssa – con ricorso monitorio iscritto al n. 1569/2023 CP_1
R.G. notificato in data 06.06.2023 - ha adito l'autorità giudiziaria al fine di richiedere alla
[...]
il pagamento della Fattura n. 11/2023 del 26.01.2023, che tuttavia la Società aveva già Parte_1
saldato con bonifici rispettivamente del 6.02.2023 e del 13.02.2023, nonché della Fattura n. 12/2023 del 26.01.2023 relativa ad una pratica “credito d'imposta formazione 4.0” che, tuttavia, la consulente non ha mai espletato in favore della società”; v. memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c., pag.
7: “Ed invero, non v'è chi non veda le palesi ragioni di connessione che hanno spinto la scrivente attrice a chiederne la riunione. Difatti, le cause non solo risultano istruite tra i medesimi soggetti, ovvero la e la dott.ssa , ma risultano altresì fondarsi Parte_1 Controparte_1
sullo stesso titolo, ovvero il rapporto contrattuale intercorso tra la suddetta società e la professionista. In particolare, a riprova della connessione oggettiva che lega le due cause, si rappresenta che, a fondamento del giudizio monitorio incardinato dinanzi al Giudice di Pace adito, parte opposta, richiamava, quale titolo dell'avanzata domanda giudiziaria, il rapporto professionale intercorso tra e la dott.ssa , rapporto posto altresì a fondamento del Parte_1 CP_1
successivo giudizio monitorio incoato dinanzi al Tribunale Ordinario di Siracusa il cui decreto ingiuntivo n. 789/2023 in questa sede si oppone”).
Orbene, in disparte la mancata produzione di copia degli atti del procedimento pendente avanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa, produzione necessaria al fine di vagliare la sussistenza o meno dell'affermata connessione soggettiva e/o oggettiva di cause, sul punto va osservato quanto segue. Occorre anzitutto premettere che a disciplinare la connessione tra cause pendenti innanzi a giudici
(rectius, uffici giudiziari) diversi è l'art. 40 c.p.c., non già l'art. 274 c.p.c., concernente la differente ipotesi in cui le cause connesse pendano innanzi allo stesso giudice.
L'art. 40 c.p.c. prevede che il giudice della causa accessoria o di quella successivamente proposta pronunci con ordinanza la connessione, fissando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa avanti al giudice della causa principale o di quella preventivamente proposta.
Di contro, per l'ipotesi in cui le cause connesse pendano innanzi allo stesso giudice, l'art. 274 c.p.c. prevede che questi ne disponga la riunione.
L'art. 40 c.p.c., poi, ai commi 6 e 7 regolamenta lo specifico caso in cui le cause connesse pendano innanzi al giudice di pace e al tribunale, stabilendo che, “se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo” e che, “se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione
a favore del tribunale”.
Ebbene, anche laddove dalla produzione di copia degli atti di causa fosse emersa l'invocata connessione soggettiva e/o oggettiva tra l'odierno procedimento e il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G. 2304/2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa, l'istanza di riunione avanzata da parte opponente non avrebbe potuto trovare accoglimento per la ragione che:
1) la connessione soggettiva (art. 104 c.p.c.) e quella oggettiva (art. 33 c.p.c.) non rientrano nel novero delle ipotesi di interdipendenza tra cause menzionate dal comma 6 e richiamate dal comma
7 dell'art. 40 c.p.c. (“per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36”);
2) la connessione va eccepita innanzi al giudice di pace, non al tribunale, essendo il primo a dover pronunciare la connessione e disporre la rimessione della causa al secondo (“il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale).
A quanto sopra deve aggiungersi che per orientamento consolidato “la competenza per l'opposizione
a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità
d'ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado” (tra le altre, Cass. Civ. Sez. Un.
18.7.2001, n. 9769; così anche Cass. Civ. Sez. III 20.9.2006, n. 20324).
Ne discende allora che, anche a voler ipotizzare la sussistenza di una connessione ex art. 40, comma
7, c.p.c. tra la presente causa e la “n. 2304/2023 R.G. del Giudice di Pace di Siracusa di opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 515/2023 reso all'esito del giudizio monitorio iscritto al n. 1569/2023 R.G.”, il Giudice di Pace di Siracusa, comunque, avrebbe dovuto trattenere la causa proposta innanzi allo stesso, avendo sulla stessa una competenza funzionale e inderogabile.
3. Passando al merito dell'odierna vicenda, occorre rilevare che con il ricorso monitorio
[...] ha esercitato un'azione di adempimento contrattuale, chiedendo condannare CP_1 [...] al pagamento della somma di €. 19.200,00 a titolo di penale per aver siffatta società Parte_1 inteso recedere dal contratto di prestazione d'opera professionale del 10.11.2022 con nota del
20.2.2023.
La ricorrente ha fondato la propria pretesa sulla clausola di cui al paragrafo 3 del contratto, rubricato
“Durata e Recesso”, secondo cui: “Il presente mandato professionale decorre dalla data di sottoscrizione di esso e si intende conferito per 24 mesi, con rinnovo tacito alla scadenza per un periodo relativo al 31 dicembre del biennio successivo, rinunciando il cliente espressamente al beneficio del libero recesso così come previsto dall'art. 2337 c.c., poiché i compensi professionali come sopra determinati hanno tenuto conto del carattere duraturo del rapporto. […] Fermo restando il maggior danno, qualora il mandante receda dal presente contratto senza l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al presente articolo, dovrà corrispondere al professionista, a titolo di penale, una somma di denaro pari a tutti gli onorari dovuti fino all'ordinario termine di scadenza del contratto al momento del recesso, calcolati in base alla media aritmetica dei compensi corrisposti in periodo analogo dell'anno precedente eventualmente rapportandoli alle unità occupazionali esistenti” (v. pag. 2 dell'all. 1 della comparsa di costituzione e risposta).
3.1. La domanda di non può, tuttavia, trovare accoglimento per carenza dei fatti Controparte_1
costitutivi del diritto azionato, dovendosi imputare lo scioglimento del contratto del 10.11.2022 non già al recesso della ingiunta, bensì alla volontà dalla medesima professionista.
Ed invero, è circostanza documentata dalla opponente che in data 23.1.2023 – antecedentemente, dunque, alla nota di del 20.2.2023 (all. 5 della comparsa di costituzione) – Parte_1 abbia inviato alla società cliente una pec dall'oggetto “Rinuncia Incarico Controparte_1
Professionale”.
Con siffatta missiva la professionista ha comunicato la sua “volontà di rinunciare all'incarico professionale di Consulente del lavoro”, esternando le ragioni – “un messaggio ricevuto per vie telefoniche dal Sig. , lesivo della mia dignità personale e professionale” – in Persona_1 conseguenza delle quali sarebbero “venuti meni i presupposti di una collaborazione professionale”
e, nel contempo, si è resa disponibile a proseguire la propria attività fino al conferimento dell'incarico ad altro professionista – “collaborazione che terminerà solo dopo che la società avrà trovato un sostituto” – e si impegnava a portare a compimento gli adempimenti pendenti – “per correttezza professionale e personale mi rendo disponibile a completare tutti gli adempimenti previsti per l'anno
2023 riferiti all'anno 2022” – (all. 3 dell'atto di citazione in opposizione).
Ebbene, deve ritenersi che con la pec in esame abbia inteso esercitare, alle Controparte_1 condizioni ivi previste, il diritto di recesso che l'art. 2237, commi 2 e 3, c.c. (norma vigente in materia, richiamata dal paragrafo 6, “Norme di Rinvio”, e non derogata dal paragrafo 3, “Durata e Recesso”, del contratto del 10.11.2022) riconosce al prestatore d'opera (“Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. […] Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente”) e, pertanto, che con la stessa abbia determinato lo scioglimento del vincolo contrattuale.
3.2. Ciò posto, occorre osservare in diritto che “l'atto con il quale il contraente esercita il recesso convenzionale (art. 1373 c.c.) o legale (art. 1385 c.c.), costituente esplicazione di un diritto di sciogliere unilateralmente il contratto in deroga al principio espresso dall'art. 1372 c.c., comma 1,
è immediatamente vincolante sia per l'emittente che per la controparte, anche quando l'efficacia ne sia differita per il compimento di atti conseguenti;
il recesso è, di conseguenza, irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto notizia, ai sensi dell'art. 1334 c.c., derivandone
l'estinzione immediata del preesistente rapporto contrattuale;
l'irrevocabilità unilaterale del recesso, dal momento in cui l'emittente lo abbia comunicato alla controparte, non può comportare
l'esclusione della facoltà per le parti, nell'esercizio della loro autonomia (art. 1322 c.c.), di far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una manifestazione concorde di volontà che, nel caso di contratto in forma scritta ad substantiam, deve risultare da atto scritto” (così, Cass.
Civ. Sez. I18.1.2019, n. 1454).
3.3.1. Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, dunque, in primo luogo nessuna rilevanza può attribuirsi alla pec del 13.2.2023, con oggetto “Adempimenti – Revoca Dimissioni”, con la quale avrebbe comunicato alla società cliente “di accogliere la richiesta, Controparte_1 prevenutami da , di revocare le mie dimissioni come Consulente del lavoro” (all. Parte_1
4 della comparsa di costituzione).
Non vi è prova alcuna, infatti, che la revoca del recesso fosse stata effettivamente sollecitata da essendo stato predisposto il documento in esame, nel quale solo si fa Parte_1
menzione di tale asserita richiesta di revoca, dalla medesima parte opposta che vorrebbe beneficiarne.
Per altro verso, come sopra esplicato, il recesso non è revocabile unilateralmente.
3.3.2. In secondo luogo, va rilevato che l'istruzione probatoria ha smentito le asserzioni dell'opposta in ordine all'esistenza di una concorde volontà delle parti tesa a rispristinare il preesistente rapporto contrattuale.
Per un verso, non risulta provato che, all'indomani della pec di recesso inviata da Controparte_1 il 23.1.2023, avesse affidato alla professionista “nuovi incarichi” e, Parte_1 segnatamente, che “a seguito dell'incontro del 30.01.2023 la consulente ebbe a ricevere altro incarico professionale “Formazione 4.0 anno 2023”, alla presenza di testimoni, tra cui la sig.ra
ex dipendente, la quale potrà ben riferire sui fatti oggetto di contestazione” (v. Testimone_1
pag. 6 della comparsa di costituzione).
Invero, interrogato sugli articoli dedotti dalla opposta con la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. (v. pag. 2 della memoria: “5) vero è che in data successiva alla ricezione della proposta di risoluzione del contratto inviata dalla parte opposta sono stati affidati a quest'ultima nuovi incarichi professionali”; “7) Vero che in data 30.01.2023 la società da lei rappresentata ha nominato la dottoressa , per lo sviluppo e l'elaborazione del progetto “Formazione 4.0 anno 2023”; “8) CP_1
Vero che la consulente ha svolto regolarmente l'incarico affidatole sino al passaggio di consegne con altro professionista nominato dalla ), , legale Parte_1 Persona_1
rappresentante di ha negato la circostanza in questione (v. pag. 1 del Parte_1 verbale di udienza del 20.6.2024: “5- Non è vero”; “7- Non è vero”; “8- Non è vero”).
Né dell'affidamento di “nuovi incarichi” vi è riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi intimati da parte opposta.
Sentite all'udienza del 20.6.2024, infatti, , ex direttore amministrativo di Testimone_1 [...]
(v. pag. 2 del verbale di udienza: “Sono stato il direttore amministrativo di Parte_1 [...] dalla sua costituzione fino ad un anno fa”), e , ex dipendente Parte_1 Parte_2 della società (v. pag. 2 del verbale di udienza: “Sono stata responsabile acquisti per la
[...]
; mi sono di fatto occupata anche di altre mansioni;
ciò dal giugno 2022 fino al primo Parte_1 trimestre del 2023; non so essere più precisa;
sono stata licenziata subito dopo la ”), in Tes_1
risposta ai capitoli di prova formulati dalla medesima opposta (v. pag. 3 della memoria ex art. 171- ter n. 2 c.p.c.: “3) vero è che relativamente alla mia posizione lavorativa presso la
[...]
e nel periodo novembre 2022 – febbraio 2023, ebbi ad interfacciarmi con la Parte_1
professionista , professionista incaricata dalla predetta società, la quale ebbe a Controparte_1 richiedermi svariati documenti per conto della società”; “6) Vero che la consulente ha svolto regolarmente l'incarico affidatole sino al passaggio di consegne con altro professionista nominato dalla ), hanno effettivamente confermato di essersi rapportate con Parte_1 [...] fino alla cessazione dell'attività lavorativa prestata dalle stesse in favore della società CP_1
opponente, cessazione avvenuta nel febbraio 2023.
In particolare, ha riferito: “3- è vero che mi sono interfacciata con Testimone_1 CP_1
da quando ho iniziato a lavorare per , da quando è stata costituita la
[...] Persona_1 [...]
, ossia nel marzo 2022; la situazione è proseguita fino a fine febbraio 2023 circa, quando Parte_1 il mio rapporto professionale con si è interrotto. In verità Parte_1 Controparte_1
era la professionista di riferimento anche per le imprese precedentemente gestite da Per_1
, ossia CS e Rist;
prima di essere assunta da , ho lavorato part time per
[...] Parte_1
CS e per Rist. mi ha richiesto documenti tutti i giorni;
o meglio, eravamo noi a Controparte_1
chiedere a lei di curare taluni adempimenti;
partecipò alla costituzione e al Controparte_1 trasferimento d'azienda operato dalle precedenti società in favore della Parte_1
partecipò anche alle operazioni sindacali;
aggiungo che, quando dovevamo Controparte_1 assumere, lei mi accompagnava, poiché aveva uno stretto rapporto di fiducia con ” Persona_1
(v. pag. 2 del verbale di udienza).
Analogamente, ha dichiarato: “3- è vero. Noi interloquivamo con Parte_2 CP_1
; quest'ultima era la consulente del lavoro;
prima ci interfacciavamo con;
[...] Persona_1
è capitato che, dietro interlocuzione con quest'ultimo, mi abbia chiesto documenti Controparte_1
per la sua attività. Confermo di aver lavorato quantomeno fino al febbraio 2023 per la
[...]
; non ricordo con esattezza la data di cessazione del mio rapporto” (v. pag. 3 del verbale Parte_1
di udienza).
Sennonché la genericità delle suddette dichiarazioni (“è vero che mi sono interfacciata con CP_1
[…] la situazione è proseguita fino a fine febbraio 2023 circa […] mi ha
[...] Controparte_1
richiesto documenti tutti i giorni;
o meglio, eravamo noi a chiedere a lei di curare taluni adempimenti”; “Noi interloquivamo con;
quest'ultima era la consulente del Controparte_1
lavoro; prima ci interfacciavamo con;
è capitato che, dietro interlocuzione con Persona_1 quest'ultimo, mi abbia chiesto documenti per la sua attività […]) impedisce di Controparte_1 desumere dalle stesse la prova che, all'indomani della comunicazione del recesso,
[...] avesse inteso avvalersi nuovamente dell'attività di , affidando Parte_1 Controparte_1
alla stessa nuovi adempimenti, ben potendo la consegna di documenti alla professionista e il suo interfacciarsi con i dipendenti della società spiegarsi alla luce dell'impegno, assunto dalla medesima in seno alla pec del 23.1.2023, di proseguire la propria attività fino al conferimento dell'incarico ad altro professionista e di portare a compimento gli adempimenti pendenti: “Pertanto a seguito di ciò comunico che sono venuti meno i presupposti di una collaborazione professionale, collaborazione che terminerà solo dopo che la società avrà trovato un sostituto, pertanto la sottoscritta elaborerà i cedolini paga di Gennaio 2023 ma vi invito sin d'adesso a cercare un collega che prenda il mio posto.
Per correttezza professionale e personale mi rendo disponibile a completare tutti gli adempimenti previsti per l'anno 2023 riferiti all'anno 2022 […]” (cfr. all. 3 dell'atto di citazione in opposizione).
Del resto, in termini del tutto compatibili con la superiore ricostruzione, le menzionate testimoni e hanno confermato lo svolgimento di attività da parte di Testimone_1 Parte_2 , al più, fino al mese di febbraio 2023. Controparte_1
Nel medesimo senso vanno interpretate le dichiarazioni rese dall'ulteriore teste intimato da parte opposta, , dipendente anch'egli di (“Sono stato operaio Testimone_2 Parte_1
deputato alle consegne per Sono stato dipendente da giugno del 2022 fino a Parte_1 venerdì scorso”).
Sentito alla predetta udienza del 20.6.2024 e sugli stessi capitoli formulati dalla opposta, il citato testimonie, infatti, ha riferito di essersi interfacciato con , quale consulente del Controparte_1 lavoro che si occupava della predisposizione delle buste paga, “l'ultima volta a gennaio 2023”, aggiungendo che in occasione di una riunione tenutasi nel “marzo - aprile 2023” alla presenza del legale rappresentante della società, , i dipendenti sarebbero stati notiziati Persona_1 dell'affidamento dell'incarico di consulente del lavoro ad altro professionista ed avvertiti che
“pertanto vi sarebbero stati ritardi nella redazione delle buste paga” (v. pag. 3 del verbale di udienza: “3- Ho conosciuto . Era consulente del lavoro;
si occupava Controparte_1
essenzialmente della busta paga;
mi sono rivolto a per chiarimenti sulla busta Controparte_1 paga. lavorava per la senz'altro già nel 2022; a marzo – Controparte_1 Parte_1
aprile 2023 ci è stato comunicato che vi era stato un passaggio di consegne con un altro consulente
e che pertanto vi sarebbero stati ritardi nella redazione delle buste paga;
ciò ci venne comunicato in una riunione a cui era presente , che è il titolare della impresa”; “6- Ricordo che Persona_1
venne un signore a presentarsi come nuovo consulente del lavoro;
non ricordo il nome;
si è trattato della riunione del marzo – aprile 2023 di cui ho parlato;
fino a quell'incontro di marzo – aprile 2023 era la professionista di riferimento;
ad esempio, io mi sono rivolto a Controparte_1 CP_1
per la mia busta paga l'ultima volta a gennaio 2023”).
[...]
In ultimo, va rilevato che la circostanza che “a seguito dell'incontro del 30.01.2023 la consulente ebbe a ricevere altro incarico professionale “Formazione 4.0 anno 2023”” non può ritenersi dimostrata neppure in forza della pec, con oggetto “Credenziali 4.0”, Parte_3
inviata da a in data 14.3.2023 (cfr. all. 3 della comparsa Controparte_1 Parte_1 di costituzione: “Facendo seguito all'incontro del 30/01/2023 avvenuto presso la vostra sede per consegna registri formazione 4.0 relativa all'anno 2022 e in merito al vostro incarico assegnatomi lo stesso giorno per portare avanti pratica formazione 4.0 per l'anno 2023 a tal fine vi inoltro credenziali per accedere al portale della formazione 4.0 “Training 4.0””), costituendo anche siffatta pec un documento predisposto unilateralmente dalla medesima parte, l'opposta, che vorrebbe beneficiarne.
3.3.3. Per altro verso, l'esistenza di una concorde volontà delle parti tesa a rispristinare il rapporto contrattuale del 10.11.2022 mal si concilia con il comportamento tenuto da Parte_1 a seguito della ricezione della pec di recesso inviata da in data 23.1.2023. Controparte_1
Invero, sin dall'atto di citazione in opposizione la società opponente ha dedotto di essersi prontamente attivata per reperire un altro professionista cui conferire l'incarico precedentemente affidato a
[...]
(v. pagg. 6 dell'atto di opposizione: “La ratio di quanto sopra risiede nella circostanza CP_1 che, avendo il recesso già prodotto i suoi effetti, l'altra parte viene messa nelle condizioni di contrattare con altri confidando in buona fede di essere svincolata da ogni precedente rapporto. Così come, del resto, ha effettivamente fatto la che, immediatamente dopo il recesso Parte_1 della , ha intavolato delle trattative per affidare l'incarico ad un nuovo consulente del CP_1 lavoro”; v. anche pag. 7 dell'atto) e di averlo individuato nella dott.ssa alla quale Persona_2 in data 23.2.2023 è stata rilasciata “Delega al consulente del lavoro … per la tenuta del libro unico del lavoro e della documentazione di lavoro” (all. 6 dell'atto di opposizione).
La superiore circostanza ha poi trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dalla professionista da ultimo citata, sentita quale teste all'udienza del 20.6.2024.
In risposta ai capitoli di prova formulati dalla opponente (v. pag. 1 della memoria ex art. 171-ter n. 2
c.p.c.: “- Vero è che in data 10.02.2023 ore 17 ca ebbe a svolgere un colloquio di lavoro presso la sede operativa della in Città Giardino frazione Melilli, viale Garrone, con il Parte_1
Sig. , legale rappresentante della - Vero è che in Persona_1 Parte_1 quell'occasione il sig. le comunicò di stare ricercando un nuovo consulente del lavoro che Per_1 subentrasse alla Dott.ssa ”), infatti, ha riferito di aver svolto Controparte_1 Persona_2
un colloquio di lavoro con il legale rappresentante di , in Parte_1 Persona_1 data 10.2.2023 e che in quell'occasione le è stata esternata l'intenzione della società di rinvenire un professionista che subentrasse al precedente consulente del lavoro, dott.ssa (v. pag. Controparte_1
1 del verbale di udienza: “1- Confermo. Si è trattato del febbraio 2023. L'incontro si è svolto alle ore
17 circa presso la sede di in Città Giardino, Melilli. Ho interloquito con Parte_1 il sig. ”; “2- è vero. Me lo disse espressamente”). Persona_1
Ancora, in risposta alla domanda a chiarimento del difensore di parte opposta, la teste ha riferito di aver raggiunto lo stesso giorno un accordo contrattuale con e di averlo Parte_1
formalizzato, approssimativamente, a distanza di una settimana (v. pag. 1 del verbale di udienza:
“Alla fine ho raggiunto un accordo contrattuale con;
credo che la stipula sia Persona_1 intervenuta nella immediatezza, circa una settimana dopo”).
Ebbene, se effettiva volontà della odierna opponente fosse stata quella di ripristinare il rapporto contrattuale con , la società non si sarebbe certamente attivata per individuare un Controparte_1 nuovo professionista cui conferire l'incarico di consulente del lavoro e, soprattutto, non si sarebbe attivata con una tale celerità, essendo stato dimostrato che, ricevuta la pec di recesso del 23.1.2023, già in data 10.2.2023 effettuò un colloquio di lavoro con altro Parte_1
professionista, a cui fece seguito, a distanza di una sola settimana, la formalizzazione di un accordo contrattuale, e che in data 23.2.2023 venne rilasciata delega per la tenuta del libro unico del lavoro e della documentazione di lavoro al nuovo consulente incaricato.
4. Per tutto quanto sopra esposto, deve concludersi che il contratto di prestazione d'opera professionale stipulato da e in data 10.11.2022 si è Parte_1 Controparte_1
sciolto per recesso esercitato dalla professionista con pec del 23.1.2023.
Difettando i presupposti richiesti dalla clausola di cui al paragrafo 3 del citato contratto, nessuna somma può pretendere l'opposta dalla società opponente a titolo di penale.
L'opposizione spiegata da va, dunque, accolta e il decreto ingiuntivo n. Parte_1
789/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa va revocato.
Tenuto conto di quanto sopra, rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di . Controparte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa azionata dalla opposta e disattesa (scaglione di riferimento: € 5.201,00
- €. 26.000,00).
Va infine rigettata la domanda proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le tesi esposte dalla opposta, pur se disattese, non possono infatti in alcun modo reputarsi manifestamente pretestuose né per altro verso può ravvisarsi alcuna mala fede o colpa grave nella iniziativa giudiziale intrapresa da quest'ultima (v. Cass. Civ. Sez. II 3.5.2022, n. 13859, ove si legge che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3383/2023:
- in accoglimento della opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 789/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in €. 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, 3.11.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3383/2023 promossa da:
(C.F.: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Siracusa, viale Teracati n. 31, rappresentata e difesa dall'avv.
DESIREE FONTE e dall'avv. CONCETTA MALFITANO ( Email_1
, giusta procura in atti;
Email_2
OPPONENTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Controparte_1 C.F._1 via Estonia n. 12, presso lo studio dell'avv. ROSSANA MARIA RUBINO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Su ricorso di il Tribunale di Siracusa, con decreto n. 789/2023, ha ingiunto a Controparte_1 di pagare alla ricorrente la somma di €. 19.200,00, oltre interessi come da Parte_1
domanda, oltre le spese del procedimento monitorio.
La ricorrente ha rappresentato:
- che in data 10.11.2022 aveva stipulato con un contratto di prestazione Parte_1
d'opera intellettuale avente ad oggetto attività di consulenza e assistenza in materia di diritto del lavoro, di diritto della previdenza sociale e diritto sindacale, dietro pagamento di un corrispettivo mensile di €. 800,00; - che siffatto contratto, della durata di 24 mesi e con rinnovo tacito alla scadenza, aveva previsto al paragrafo 3 la rinuncia della società cliente al diritto di recesso ad nutum sancito dall'art. 2237 c.c., nonché l'obbligo della stessa, per l'ipotesi di recesso anticipato dal contratto, di corrispondere alla professionista, a titolo di penale, una somma di denaro pari agli onorari dovuti fino al termine di scadenza del contratto;
- che con nota del 20.2.2023 aveva comunicato la volontà di recedere dal Parte_1
contratto del 10.11.2022;
- che, pertanto, la esponente professionista aveva diritto al pagamento, a titolo di penale, di complessivi €. 19.200,00, pari ad €. 800,00 per 24 mesi.
Con atto di citazione dell'agosto 2023 ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 789/2023.
L'opponente, in via preliminare, ha chiesto disporre la riunione, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, tra il presente procedimento e il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n.
2304/2023 R.G. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa.
Quanto al merito, ha contestato la debenza delle somme ex adverso Parte_1
richieste a titolo di penale e chiesto revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
L'opponente, in primo luogo, ha dedotto che il contratto di prestazione d'opera intellettuale si sarebbe sciolto a seguito del recesso esercitato non dalla società cliente bensì dalla medesima professionista con pec del 23.1.2023 e che, pertanto, difetterebbe il presupposto di operatività della clausola di cui al paragrafo 3 del contratto.
In secondo luogo, ha eccepito la nullità della suddetta clausola per contrasto Parte_1 con il disposto dell'art. 1341, comma 2, c.c.
In ultimo, in via subordinata, la medesima opponente ha lamentato l'iniquità della penale e ha chiesto rideterminarne l'ammontare ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Con comparsa del novembre 2023 si è costituita in giudizio la quale, Controparte_1
preliminarmente, ha chiesto concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
Nel merito, l'opposta ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza dell'opposizione avversaria e ha chiesto rigettarla, confermando il provvedimento monitorio, nonché condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 789/2023, la causa è stata istruita a mezzo interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e prova testimoniale. All'udienza all'uopo fissata ex art. 189 c.p.c. il procedimento è stato trattenuto in decisione.
2. Con l'atto di citazione in opposizione ha chiesto “in via preliminare, Parte_1 disporre, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione del procedimento n. 2304/2023 R.G. del Giudice di
Pace di Siracusa di opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 515/2023 reso all'esito del giudizio monitorio iscritto al n. 1569/2023 R.G. e dell'odierno giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo
n. 789/2023 pubblicato in data 27.06.20 23 r.g.n. 2107/2023, notificato a mezzo p.e.c. il 27.07.2023, stante la connessione delle suddetta cause” (v. pag. 13 della citazione).
In tal senso l'opponente ha dedotto che tra le odierne parti penderebbe avanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dalla medesima società
e volto all'accertamento della debenza delle somme, oggetto di ingiunzione di pagamento, pretese da a titolo di corrispettivo per prestazioni asseritamente rese in esecuzione del Controparte_1 contratto di prestazione d'opera professionale del 10.11.2022 (v. atto di citazione in opposizione, pag.
4: “Si tiene inoltre a precisare, sempre al fine di evidenziare la pervicacia che ha informato la condotta della professionista, che la Dott.ssa – con ricorso monitorio iscritto al n. 1569/2023 CP_1
R.G. notificato in data 06.06.2023 - ha adito l'autorità giudiziaria al fine di richiedere alla
[...]
il pagamento della Fattura n. 11/2023 del 26.01.2023, che tuttavia la Società aveva già Parte_1
saldato con bonifici rispettivamente del 6.02.2023 e del 13.02.2023, nonché della Fattura n. 12/2023 del 26.01.2023 relativa ad una pratica “credito d'imposta formazione 4.0” che, tuttavia, la consulente non ha mai espletato in favore della società”; v. memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c., pag.
7: “Ed invero, non v'è chi non veda le palesi ragioni di connessione che hanno spinto la scrivente attrice a chiederne la riunione. Difatti, le cause non solo risultano istruite tra i medesimi soggetti, ovvero la e la dott.ssa , ma risultano altresì fondarsi Parte_1 Controparte_1
sullo stesso titolo, ovvero il rapporto contrattuale intercorso tra la suddetta società e la professionista. In particolare, a riprova della connessione oggettiva che lega le due cause, si rappresenta che, a fondamento del giudizio monitorio incardinato dinanzi al Giudice di Pace adito, parte opposta, richiamava, quale titolo dell'avanzata domanda giudiziaria, il rapporto professionale intercorso tra e la dott.ssa , rapporto posto altresì a fondamento del Parte_1 CP_1
successivo giudizio monitorio incoato dinanzi al Tribunale Ordinario di Siracusa il cui decreto ingiuntivo n. 789/2023 in questa sede si oppone”).
Orbene, in disparte la mancata produzione di copia degli atti del procedimento pendente avanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa, produzione necessaria al fine di vagliare la sussistenza o meno dell'affermata connessione soggettiva e/o oggettiva di cause, sul punto va osservato quanto segue. Occorre anzitutto premettere che a disciplinare la connessione tra cause pendenti innanzi a giudici
(rectius, uffici giudiziari) diversi è l'art. 40 c.p.c., non già l'art. 274 c.p.c., concernente la differente ipotesi in cui le cause connesse pendano innanzi allo stesso giudice.
L'art. 40 c.p.c. prevede che il giudice della causa accessoria o di quella successivamente proposta pronunci con ordinanza la connessione, fissando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa avanti al giudice della causa principale o di quella preventivamente proposta.
Di contro, per l'ipotesi in cui le cause connesse pendano innanzi allo stesso giudice, l'art. 274 c.p.c. prevede che questi ne disponga la riunione.
L'art. 40 c.p.c., poi, ai commi 6 e 7 regolamenta lo specifico caso in cui le cause connesse pendano innanzi al giudice di pace e al tribunale, stabilendo che, “se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo” e che, “se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione
a favore del tribunale”.
Ebbene, anche laddove dalla produzione di copia degli atti di causa fosse emersa l'invocata connessione soggettiva e/o oggettiva tra l'odierno procedimento e il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G. 2304/2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa, l'istanza di riunione avanzata da parte opponente non avrebbe potuto trovare accoglimento per la ragione che:
1) la connessione soggettiva (art. 104 c.p.c.) e quella oggettiva (art. 33 c.p.c.) non rientrano nel novero delle ipotesi di interdipendenza tra cause menzionate dal comma 6 e richiamate dal comma
7 dell'art. 40 c.p.c. (“per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36”);
2) la connessione va eccepita innanzi al giudice di pace, non al tribunale, essendo il primo a dover pronunciare la connessione e disporre la rimessione della causa al secondo (“il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale).
A quanto sopra deve aggiungersi che per orientamento consolidato “la competenza per l'opposizione
a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità
d'ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado” (tra le altre, Cass. Civ. Sez. Un.
18.7.2001, n. 9769; così anche Cass. Civ. Sez. III 20.9.2006, n. 20324).
Ne discende allora che, anche a voler ipotizzare la sussistenza di una connessione ex art. 40, comma
7, c.p.c. tra la presente causa e la “n. 2304/2023 R.G. del Giudice di Pace di Siracusa di opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 515/2023 reso all'esito del giudizio monitorio iscritto al n. 1569/2023 R.G.”, il Giudice di Pace di Siracusa, comunque, avrebbe dovuto trattenere la causa proposta innanzi allo stesso, avendo sulla stessa una competenza funzionale e inderogabile.
3. Passando al merito dell'odierna vicenda, occorre rilevare che con il ricorso monitorio
[...] ha esercitato un'azione di adempimento contrattuale, chiedendo condannare CP_1 [...] al pagamento della somma di €. 19.200,00 a titolo di penale per aver siffatta società Parte_1 inteso recedere dal contratto di prestazione d'opera professionale del 10.11.2022 con nota del
20.2.2023.
La ricorrente ha fondato la propria pretesa sulla clausola di cui al paragrafo 3 del contratto, rubricato
“Durata e Recesso”, secondo cui: “Il presente mandato professionale decorre dalla data di sottoscrizione di esso e si intende conferito per 24 mesi, con rinnovo tacito alla scadenza per un periodo relativo al 31 dicembre del biennio successivo, rinunciando il cliente espressamente al beneficio del libero recesso così come previsto dall'art. 2337 c.c., poiché i compensi professionali come sopra determinati hanno tenuto conto del carattere duraturo del rapporto. […] Fermo restando il maggior danno, qualora il mandante receda dal presente contratto senza l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al presente articolo, dovrà corrispondere al professionista, a titolo di penale, una somma di denaro pari a tutti gli onorari dovuti fino all'ordinario termine di scadenza del contratto al momento del recesso, calcolati in base alla media aritmetica dei compensi corrisposti in periodo analogo dell'anno precedente eventualmente rapportandoli alle unità occupazionali esistenti” (v. pag. 2 dell'all. 1 della comparsa di costituzione e risposta).
3.1. La domanda di non può, tuttavia, trovare accoglimento per carenza dei fatti Controparte_1
costitutivi del diritto azionato, dovendosi imputare lo scioglimento del contratto del 10.11.2022 non già al recesso della ingiunta, bensì alla volontà dalla medesima professionista.
Ed invero, è circostanza documentata dalla opponente che in data 23.1.2023 – antecedentemente, dunque, alla nota di del 20.2.2023 (all. 5 della comparsa di costituzione) – Parte_1 abbia inviato alla società cliente una pec dall'oggetto “Rinuncia Incarico Controparte_1
Professionale”.
Con siffatta missiva la professionista ha comunicato la sua “volontà di rinunciare all'incarico professionale di Consulente del lavoro”, esternando le ragioni – “un messaggio ricevuto per vie telefoniche dal Sig. , lesivo della mia dignità personale e professionale” – in Persona_1 conseguenza delle quali sarebbero “venuti meni i presupposti di una collaborazione professionale”
e, nel contempo, si è resa disponibile a proseguire la propria attività fino al conferimento dell'incarico ad altro professionista – “collaborazione che terminerà solo dopo che la società avrà trovato un sostituto” – e si impegnava a portare a compimento gli adempimenti pendenti – “per correttezza professionale e personale mi rendo disponibile a completare tutti gli adempimenti previsti per l'anno
2023 riferiti all'anno 2022” – (all. 3 dell'atto di citazione in opposizione).
Ebbene, deve ritenersi che con la pec in esame abbia inteso esercitare, alle Controparte_1 condizioni ivi previste, il diritto di recesso che l'art. 2237, commi 2 e 3, c.c. (norma vigente in materia, richiamata dal paragrafo 6, “Norme di Rinvio”, e non derogata dal paragrafo 3, “Durata e Recesso”, del contratto del 10.11.2022) riconosce al prestatore d'opera (“Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. […] Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente”) e, pertanto, che con la stessa abbia determinato lo scioglimento del vincolo contrattuale.
3.2. Ciò posto, occorre osservare in diritto che “l'atto con il quale il contraente esercita il recesso convenzionale (art. 1373 c.c.) o legale (art. 1385 c.c.), costituente esplicazione di un diritto di sciogliere unilateralmente il contratto in deroga al principio espresso dall'art. 1372 c.c., comma 1,
è immediatamente vincolante sia per l'emittente che per la controparte, anche quando l'efficacia ne sia differita per il compimento di atti conseguenti;
il recesso è, di conseguenza, irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto notizia, ai sensi dell'art. 1334 c.c., derivandone
l'estinzione immediata del preesistente rapporto contrattuale;
l'irrevocabilità unilaterale del recesso, dal momento in cui l'emittente lo abbia comunicato alla controparte, non può comportare
l'esclusione della facoltà per le parti, nell'esercizio della loro autonomia (art. 1322 c.c.), di far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una manifestazione concorde di volontà che, nel caso di contratto in forma scritta ad substantiam, deve risultare da atto scritto” (così, Cass.
Civ. Sez. I18.1.2019, n. 1454).
3.3.1. Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, dunque, in primo luogo nessuna rilevanza può attribuirsi alla pec del 13.2.2023, con oggetto “Adempimenti – Revoca Dimissioni”, con la quale avrebbe comunicato alla società cliente “di accogliere la richiesta, Controparte_1 prevenutami da , di revocare le mie dimissioni come Consulente del lavoro” (all. Parte_1
4 della comparsa di costituzione).
Non vi è prova alcuna, infatti, che la revoca del recesso fosse stata effettivamente sollecitata da essendo stato predisposto il documento in esame, nel quale solo si fa Parte_1
menzione di tale asserita richiesta di revoca, dalla medesima parte opposta che vorrebbe beneficiarne.
Per altro verso, come sopra esplicato, il recesso non è revocabile unilateralmente.
3.3.2. In secondo luogo, va rilevato che l'istruzione probatoria ha smentito le asserzioni dell'opposta in ordine all'esistenza di una concorde volontà delle parti tesa a rispristinare il preesistente rapporto contrattuale.
Per un verso, non risulta provato che, all'indomani della pec di recesso inviata da Controparte_1 il 23.1.2023, avesse affidato alla professionista “nuovi incarichi” e, Parte_1 segnatamente, che “a seguito dell'incontro del 30.01.2023 la consulente ebbe a ricevere altro incarico professionale “Formazione 4.0 anno 2023”, alla presenza di testimoni, tra cui la sig.ra
ex dipendente, la quale potrà ben riferire sui fatti oggetto di contestazione” (v. Testimone_1
pag. 6 della comparsa di costituzione).
Invero, interrogato sugli articoli dedotti dalla opposta con la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. (v. pag. 2 della memoria: “5) vero è che in data successiva alla ricezione della proposta di risoluzione del contratto inviata dalla parte opposta sono stati affidati a quest'ultima nuovi incarichi professionali”; “7) Vero che in data 30.01.2023 la società da lei rappresentata ha nominato la dottoressa , per lo sviluppo e l'elaborazione del progetto “Formazione 4.0 anno 2023”; “8) CP_1
Vero che la consulente ha svolto regolarmente l'incarico affidatole sino al passaggio di consegne con altro professionista nominato dalla ), , legale Parte_1 Persona_1
rappresentante di ha negato la circostanza in questione (v. pag. 1 del Parte_1 verbale di udienza del 20.6.2024: “5- Non è vero”; “7- Non è vero”; “8- Non è vero”).
Né dell'affidamento di “nuovi incarichi” vi è riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi intimati da parte opposta.
Sentite all'udienza del 20.6.2024, infatti, , ex direttore amministrativo di Testimone_1 [...]
(v. pag. 2 del verbale di udienza: “Sono stato il direttore amministrativo di Parte_1 [...] dalla sua costituzione fino ad un anno fa”), e , ex dipendente Parte_1 Parte_2 della società (v. pag. 2 del verbale di udienza: “Sono stata responsabile acquisti per la
[...]
; mi sono di fatto occupata anche di altre mansioni;
ciò dal giugno 2022 fino al primo Parte_1 trimestre del 2023; non so essere più precisa;
sono stata licenziata subito dopo la ”), in Tes_1
risposta ai capitoli di prova formulati dalla medesima opposta (v. pag. 3 della memoria ex art. 171- ter n. 2 c.p.c.: “3) vero è che relativamente alla mia posizione lavorativa presso la
[...]
e nel periodo novembre 2022 – febbraio 2023, ebbi ad interfacciarmi con la Parte_1
professionista , professionista incaricata dalla predetta società, la quale ebbe a Controparte_1 richiedermi svariati documenti per conto della società”; “6) Vero che la consulente ha svolto regolarmente l'incarico affidatole sino al passaggio di consegne con altro professionista nominato dalla ), hanno effettivamente confermato di essersi rapportate con Parte_1 [...] fino alla cessazione dell'attività lavorativa prestata dalle stesse in favore della società CP_1
opponente, cessazione avvenuta nel febbraio 2023.
In particolare, ha riferito: “3- è vero che mi sono interfacciata con Testimone_1 CP_1
da quando ho iniziato a lavorare per , da quando è stata costituita la
[...] Persona_1 [...]
, ossia nel marzo 2022; la situazione è proseguita fino a fine febbraio 2023 circa, quando Parte_1 il mio rapporto professionale con si è interrotto. In verità Parte_1 Controparte_1
era la professionista di riferimento anche per le imprese precedentemente gestite da Per_1
, ossia CS e Rist;
prima di essere assunta da , ho lavorato part time per
[...] Parte_1
CS e per Rist. mi ha richiesto documenti tutti i giorni;
o meglio, eravamo noi a Controparte_1
chiedere a lei di curare taluni adempimenti;
partecipò alla costituzione e al Controparte_1 trasferimento d'azienda operato dalle precedenti società in favore della Parte_1
partecipò anche alle operazioni sindacali;
aggiungo che, quando dovevamo Controparte_1 assumere, lei mi accompagnava, poiché aveva uno stretto rapporto di fiducia con ” Persona_1
(v. pag. 2 del verbale di udienza).
Analogamente, ha dichiarato: “3- è vero. Noi interloquivamo con Parte_2 CP_1
; quest'ultima era la consulente del lavoro;
prima ci interfacciavamo con;
[...] Persona_1
è capitato che, dietro interlocuzione con quest'ultimo, mi abbia chiesto documenti Controparte_1
per la sua attività. Confermo di aver lavorato quantomeno fino al febbraio 2023 per la
[...]
; non ricordo con esattezza la data di cessazione del mio rapporto” (v. pag. 3 del verbale Parte_1
di udienza).
Sennonché la genericità delle suddette dichiarazioni (“è vero che mi sono interfacciata con CP_1
[…] la situazione è proseguita fino a fine febbraio 2023 circa […] mi ha
[...] Controparte_1
richiesto documenti tutti i giorni;
o meglio, eravamo noi a chiedere a lei di curare taluni adempimenti”; “Noi interloquivamo con;
quest'ultima era la consulente del Controparte_1
lavoro; prima ci interfacciavamo con;
è capitato che, dietro interlocuzione con Persona_1 quest'ultimo, mi abbia chiesto documenti per la sua attività […]) impedisce di Controparte_1 desumere dalle stesse la prova che, all'indomani della comunicazione del recesso,
[...] avesse inteso avvalersi nuovamente dell'attività di , affidando Parte_1 Controparte_1
alla stessa nuovi adempimenti, ben potendo la consegna di documenti alla professionista e il suo interfacciarsi con i dipendenti della società spiegarsi alla luce dell'impegno, assunto dalla medesima in seno alla pec del 23.1.2023, di proseguire la propria attività fino al conferimento dell'incarico ad altro professionista e di portare a compimento gli adempimenti pendenti: “Pertanto a seguito di ciò comunico che sono venuti meno i presupposti di una collaborazione professionale, collaborazione che terminerà solo dopo che la società avrà trovato un sostituto, pertanto la sottoscritta elaborerà i cedolini paga di Gennaio 2023 ma vi invito sin d'adesso a cercare un collega che prenda il mio posto.
Per correttezza professionale e personale mi rendo disponibile a completare tutti gli adempimenti previsti per l'anno 2023 riferiti all'anno 2022 […]” (cfr. all. 3 dell'atto di citazione in opposizione).
Del resto, in termini del tutto compatibili con la superiore ricostruzione, le menzionate testimoni e hanno confermato lo svolgimento di attività da parte di Testimone_1 Parte_2 , al più, fino al mese di febbraio 2023. Controparte_1
Nel medesimo senso vanno interpretate le dichiarazioni rese dall'ulteriore teste intimato da parte opposta, , dipendente anch'egli di (“Sono stato operaio Testimone_2 Parte_1
deputato alle consegne per Sono stato dipendente da giugno del 2022 fino a Parte_1 venerdì scorso”).
Sentito alla predetta udienza del 20.6.2024 e sugli stessi capitoli formulati dalla opposta, il citato testimonie, infatti, ha riferito di essersi interfacciato con , quale consulente del Controparte_1 lavoro che si occupava della predisposizione delle buste paga, “l'ultima volta a gennaio 2023”, aggiungendo che in occasione di una riunione tenutasi nel “marzo - aprile 2023” alla presenza del legale rappresentante della società, , i dipendenti sarebbero stati notiziati Persona_1 dell'affidamento dell'incarico di consulente del lavoro ad altro professionista ed avvertiti che
“pertanto vi sarebbero stati ritardi nella redazione delle buste paga” (v. pag. 3 del verbale di udienza: “3- Ho conosciuto . Era consulente del lavoro;
si occupava Controparte_1
essenzialmente della busta paga;
mi sono rivolto a per chiarimenti sulla busta Controparte_1 paga. lavorava per la senz'altro già nel 2022; a marzo – Controparte_1 Parte_1
aprile 2023 ci è stato comunicato che vi era stato un passaggio di consegne con un altro consulente
e che pertanto vi sarebbero stati ritardi nella redazione delle buste paga;
ciò ci venne comunicato in una riunione a cui era presente , che è il titolare della impresa”; “6- Ricordo che Persona_1
venne un signore a presentarsi come nuovo consulente del lavoro;
non ricordo il nome;
si è trattato della riunione del marzo – aprile 2023 di cui ho parlato;
fino a quell'incontro di marzo – aprile 2023 era la professionista di riferimento;
ad esempio, io mi sono rivolto a Controparte_1 CP_1
per la mia busta paga l'ultima volta a gennaio 2023”).
[...]
In ultimo, va rilevato che la circostanza che “a seguito dell'incontro del 30.01.2023 la consulente ebbe a ricevere altro incarico professionale “Formazione 4.0 anno 2023”” non può ritenersi dimostrata neppure in forza della pec, con oggetto “Credenziali 4.0”, Parte_3
inviata da a in data 14.3.2023 (cfr. all. 3 della comparsa Controparte_1 Parte_1 di costituzione: “Facendo seguito all'incontro del 30/01/2023 avvenuto presso la vostra sede per consegna registri formazione 4.0 relativa all'anno 2022 e in merito al vostro incarico assegnatomi lo stesso giorno per portare avanti pratica formazione 4.0 per l'anno 2023 a tal fine vi inoltro credenziali per accedere al portale della formazione 4.0 “Training 4.0””), costituendo anche siffatta pec un documento predisposto unilateralmente dalla medesima parte, l'opposta, che vorrebbe beneficiarne.
3.3.3. Per altro verso, l'esistenza di una concorde volontà delle parti tesa a rispristinare il rapporto contrattuale del 10.11.2022 mal si concilia con il comportamento tenuto da Parte_1 a seguito della ricezione della pec di recesso inviata da in data 23.1.2023. Controparte_1
Invero, sin dall'atto di citazione in opposizione la società opponente ha dedotto di essersi prontamente attivata per reperire un altro professionista cui conferire l'incarico precedentemente affidato a
[...]
(v. pagg. 6 dell'atto di opposizione: “La ratio di quanto sopra risiede nella circostanza CP_1 che, avendo il recesso già prodotto i suoi effetti, l'altra parte viene messa nelle condizioni di contrattare con altri confidando in buona fede di essere svincolata da ogni precedente rapporto. Così come, del resto, ha effettivamente fatto la che, immediatamente dopo il recesso Parte_1 della , ha intavolato delle trattative per affidare l'incarico ad un nuovo consulente del CP_1 lavoro”; v. anche pag. 7 dell'atto) e di averlo individuato nella dott.ssa alla quale Persona_2 in data 23.2.2023 è stata rilasciata “Delega al consulente del lavoro … per la tenuta del libro unico del lavoro e della documentazione di lavoro” (all. 6 dell'atto di opposizione).
La superiore circostanza ha poi trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dalla professionista da ultimo citata, sentita quale teste all'udienza del 20.6.2024.
In risposta ai capitoli di prova formulati dalla opponente (v. pag. 1 della memoria ex art. 171-ter n. 2
c.p.c.: “- Vero è che in data 10.02.2023 ore 17 ca ebbe a svolgere un colloquio di lavoro presso la sede operativa della in Città Giardino frazione Melilli, viale Garrone, con il Parte_1
Sig. , legale rappresentante della - Vero è che in Persona_1 Parte_1 quell'occasione il sig. le comunicò di stare ricercando un nuovo consulente del lavoro che Per_1 subentrasse alla Dott.ssa ”), infatti, ha riferito di aver svolto Controparte_1 Persona_2
un colloquio di lavoro con il legale rappresentante di , in Parte_1 Persona_1 data 10.2.2023 e che in quell'occasione le è stata esternata l'intenzione della società di rinvenire un professionista che subentrasse al precedente consulente del lavoro, dott.ssa (v. pag. Controparte_1
1 del verbale di udienza: “1- Confermo. Si è trattato del febbraio 2023. L'incontro si è svolto alle ore
17 circa presso la sede di in Città Giardino, Melilli. Ho interloquito con Parte_1 il sig. ”; “2- è vero. Me lo disse espressamente”). Persona_1
Ancora, in risposta alla domanda a chiarimento del difensore di parte opposta, la teste ha riferito di aver raggiunto lo stesso giorno un accordo contrattuale con e di averlo Parte_1
formalizzato, approssimativamente, a distanza di una settimana (v. pag. 1 del verbale di udienza:
“Alla fine ho raggiunto un accordo contrattuale con;
credo che la stipula sia Persona_1 intervenuta nella immediatezza, circa una settimana dopo”).
Ebbene, se effettiva volontà della odierna opponente fosse stata quella di ripristinare il rapporto contrattuale con , la società non si sarebbe certamente attivata per individuare un Controparte_1 nuovo professionista cui conferire l'incarico di consulente del lavoro e, soprattutto, non si sarebbe attivata con una tale celerità, essendo stato dimostrato che, ricevuta la pec di recesso del 23.1.2023, già in data 10.2.2023 effettuò un colloquio di lavoro con altro Parte_1
professionista, a cui fece seguito, a distanza di una sola settimana, la formalizzazione di un accordo contrattuale, e che in data 23.2.2023 venne rilasciata delega per la tenuta del libro unico del lavoro e della documentazione di lavoro al nuovo consulente incaricato.
4. Per tutto quanto sopra esposto, deve concludersi che il contratto di prestazione d'opera professionale stipulato da e in data 10.11.2022 si è Parte_1 Controparte_1
sciolto per recesso esercitato dalla professionista con pec del 23.1.2023.
Difettando i presupposti richiesti dalla clausola di cui al paragrafo 3 del citato contratto, nessuna somma può pretendere l'opposta dalla società opponente a titolo di penale.
L'opposizione spiegata da va, dunque, accolta e il decreto ingiuntivo n. Parte_1
789/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa va revocato.
Tenuto conto di quanto sopra, rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di . Controparte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa azionata dalla opposta e disattesa (scaglione di riferimento: € 5.201,00
- €. 26.000,00).
Va infine rigettata la domanda proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le tesi esposte dalla opposta, pur se disattese, non possono infatti in alcun modo reputarsi manifestamente pretestuose né per altro verso può ravvisarsi alcuna mala fede o colpa grave nella iniziativa giudiziale intrapresa da quest'ultima (v. Cass. Civ. Sez. II 3.5.2022, n. 13859, ove si legge che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3383/2023:
- in accoglimento della opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 789/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in €. 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, 3.11.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti