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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Terza Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 35 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale e vertente tra
dell'Ing. (C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Pietropaolo ( ed elettivamente C.F._1 domiciliata in Catanzaro, alla Via De Gasperi, presso l'Avv. Augusto Servino;
- appellante
e
(P.IVA e C.F. – REA Controparte_1 P.IVA_2
948259), con sede in (00196) Lungo Tevere Flaminio, n. 74, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing.
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo CP_2
Canonaco ( ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 in Catanzaro (CZ), al Largo Pianicello n. 19, presso e nello studio dell'Avv. Elvira Iaccino;
- appellata Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante “l'on.le Corte d'Appello di Parte_1
Catanzaro, disattese e respinte tutte le avversarie eventuali istanze, deduzioni, eccezioni e difese, in accoglimento dell'appello proposto dalla concludente avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 964 del 18.11.2019 e in totale riforma della stessa, voglia:
1) accertare e dichiarare essere la tenuta al CP_1 pagamento in favore di essa società appellante dei compensi per l'opera dalla stessa prestata in dipendenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio per le prestazioni di cui in citazione per le quali tutte è maturato il diritto al loro pagamento della somma complessiva di € 204.000,00 da imputarsi giusta quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio partitariamente ai vari affari conclusi dalla società istante medesima a beneficio di quella appellata, ovvero nell'ammontare maggiore o minore che dovesse essere ritenuto di giustizia, in ogni caso oltre interessi nella misura di legge dal dì del dovuto al soddisfo;
2) condannare per l'effetto la società appellata medesima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società appellante al titolo di cui al capo che precede della su indicata somma di € 204.000,00 ovvero di quella maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge dai rispettivi dì del dovuto al soddisfo;
3) condannare in alternativa la stessa società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di essa società appellante del danno arrecatole con il mancato utilizzo dell'esito della sua attività di procacciamento di terreni idonei per la realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica ed eolica per effetto del regime di esclusiva nel quale la società istante medesima è stata contrattualmente costretta a operare, in difetto del quale la stessa avrebbe ben potuto fornire a soggetti terzi le sue
pag. 2/36 prestazioni che dovessero risultare essere state inutilizzate dalla il tutto in ammontare corrispondente a quello già CP_1 previsto a titolo contrattuale ovvero in quello maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, sempre oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata con decorrenza dai rispettivi dì del dovuto al soddisfo;
4) condannare la società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc;
5) condannare, infine, la stessa società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rivalsa delle spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di CP_1
Catanzaro, rigettata ogni contraria istanza, così disporre: In via principale
• Rigettare, per i motivi dedotti, l'impugnazione promossa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado;
In subordine
• Nella denegata e non creduta ipotesi in cui per qualche ragione il Giudice dell'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dovesse riconoscere in capo all'appellante anche parzialmente la legittimità della pretesa, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado e qui riproposta, dovrà dichiarare ogni relativo credito inesigibile per intervenuta prescrizione, pronunciandosi anche sulla legittimità attiva della parte attrice. In ogni caso
• Condannare la Società appellante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
pag. 3/36 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.9.2016, la Società (d'ora in poi solo ) Parte_1 Pt_1 conveniva in giudizio (da qui in poi innanzi al CP_1 CP_1
Tribunale di Lamezia Terme, al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 204.000,00, a titolo di compenso spettante per l'attività di collaborazione svolta in virtù della scrittura privata stipulata in data 18.4.2008.
Nello specifico, deduceva che:
con scrittura privata del 18.4.2008 aveva CP_1 conferito all'ing. , legale rappresentante di Parte_2
, l'incarico di collaborazione sulla base di un rapporto Pt_1 di esclusiva, concernente lo sviluppo e l'eventuale realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici in IA;
la scrittura prevedeva che il professionista così incaricato avrebbe dovuto provvedere ad “individuare, promuovere e segnalare opportunità di realizzazione di impianti fotovoltaici in IA, preferibilmente in Provincia di Catanzaro e Vibo Valentia e zone limitrofe delle altre Province”, con la specificazione che l'attività demandata doveva essere rivolta “...alla individuazione dei terreni da acquisire (acquisto o locazione) da parte IT per poter chiedere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione, da parte IT o di finanziatori istituzionali da IT contattati , una volta ottenute le autorizzazioni delle Amministrazioni competenti e i relativi finanziamenti”;
quella stessa scrittura elencava l'ammontare massimo dei prezzi di acquisto o di locazione dei terreni da acquisire indicati in € 20/30.000 a ettaro per il primo caso e in € 3/4.000,00 per ettaro annuo nel secondo caso;
con la sottoscrizione di quell'atto il professionista incaricato si era altresì impegnato “a supportare ed eseguire su base locale le attività IT di progettazione e richieste autorizzative (Comune, Provincia, IO, Enti locali, Autorità competenti) con un follow up delle iniziative diligente e
pag. 4/36 rispettoso delle direttive fornite da collaborando anche CP_1 con i tecnici da coinvolgere (geologo, ecc.)”;
le parti di quell'accordo avevano infine convenuto che il compenso per la collaborazione “...a parte le spese autorizzate rimborsabili immediatamente su presentazione fattura o giustificativo di spesa a nome si intende a buon fine e CP_1 sarà preliminarmente stabilito di volta in volta in accordo tra le parti sulla base dei seguenti valori indicativi:
3.000 Euro/MWp per i terreni di minore valore accettati da e 5.000,00 CP_1
Euro/MWp per i terreni migliori, sempre accettati da , CP_1 avendo le parti altresì convenuto che eventuali prestazioni professionali che fossero state richieste al collaboratore sarebbero state compensate separatamente;
per l'espletamento dell'incarico per quanto sopra conferitogli il professionista suddetto aveva costituito la a mezzo della Controparte_3 quale aveva sempre incontestatamente agito nell'evasione dell'incarico medesimo;
con il suo operato la società istante aveva procurato a la disponibilità di più terreni per la installazione di CP_1 impianti per la produzione di energia fotovoltaica ed eolica in vari Comuni della IA, avendo sempre ottenuto dalla società sua mandante la loro formale accettazione attestata di volta in volta dalla sottoscrizione da parte di quest'ultima dei contratti di concessione di quei terreni con i loro proprietari e dalla presentazione per ognuno di essi della domanda alla competente Autorità regionale di autorizzazione alla realizzazione degli impianti, di cui agli elenchi regionali delle domande di Autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia fotovoltaica ed eolica;
pertanto era maturato in suo favore il diritto al pagamento delle provvigioni di sua spettanza nella misura convenzionalmente pattuita con riferimento ai terreni procurati nei Comuni di Amantea, RA IN in due casi, , e , CP_4 Parte_3 Parte_4 Per_1 Parte_5 giusta documentazione prodotta agli atti attestante la conseguita disponibilità dei terreni individuati e le procedure amministrative che avevano consentito a di ottenere le CP_1 prescritte autorizzazioni di legge per la realizzazione degli pag. 5/36 impianti di produzione di energia rinnovabile e di cedere le iniziative a terzi suoi clienti;
per tutti i terreni elencati in citazione avrebbe CP_1 accettato le proposte e gli affari individuati dalla deducente sottoscrivendo i contratti da questa proposti ed erogando le somme pattuite con i proprietari dei terreni per le distinte forme di concessione dei loro terreni, ponendo in essere per ognuno di essi quell'attività di valutazione che contrattualmente le spettava e ricavandone l'idoneità dei terreni medesimi a soddisfare le proprie esigenze, tant'è vero che per ognuno di essi ha sborsato somme di denaro in favore dei proprietari vincolandoli a se stessa con contratti di opzione, di locazione e/o di concessione del diritto di superficie;
tre progetti relativi ai terreni reperiti in loc. Istia, CP_4
e venivano ceduti da in favore di altrettanti Parte_3 CP_1 operatori del settore.
Tanto esposto, la società attrice riteneva dovuta dalla propria mandante - al netto degli acconti ricevuti in corso d'opera - la complessiva somma di € 204.000,00 a titolo di compensi per l'opera prestata in dipendenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio per le prestazioni di cui in premessa, ovvero l'ammontare maggiore o minore che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre interessi nella misura di legge;
in alternativa, il risarcimento del danno correlato al mancato utilizzo dell'esito della propria attività di procacciamento di terreni idonei per la realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica ed eolica per effetto del regime di esclusiva nel quale la società istante è stata contrattualmente costretta a operare, in difetto del quale la stessa avrebbe ben potuto fornire a soggetti terzi le prestazioni che dovessero risultare essere rimaste inutilizzate da CP_1
Con vittoria di spese del giudizio.
2.
pag. 6/36 Nella causa così introdotta, si costituiva la società convenuta eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quello di Roma nonché la prescrizione di ogni diritto della società istante, quindi, contestando le pretese attoree, deduceva che non si sarebbero verificate le condizioni per la maturazione da parte della società istante del diritto al pagamento dei compensi per cui era causa.
Ciò, in quanto la scrittura privata sottoscritta dalle parti prevedeva che il pagamento suddetto sarebbe spettato
“a buon fine” delle iniziative e quindi solo dopo che CP_1 avesse venduto le stesse a terzi, cosa che nella fattispecie non si sarebbe verificata per la quasi totalità dei terreni procurati da . Pt_1
Su tali basi la società convenuta ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree e ha proposto a sua volta domanda riconvenzionale al fine di conseguire la condanna della società istante alla restituzione in suo favore delle somme versatele in corso di rapporto in acconto sui compensi maturandi per pratiche per le quali non si erano poi compiute le condizioni contrattualmente previste per la maturazione dei compensi medesimi.
In via riconvenzionale, chiedeva, infatti: (1) CP_1 accertare che, in forza dell'accordo tra le parti, e della mancata realizzazione dei presupposti e delle condizioni, alcun compenso per l'attività di procacciamento si è mai verificato per i progetti indicati nell'atto di citazione e che pertanto la società non ha alcun diritto a richiedere il pagamento Pt_1 dei compensi;
(2) accertare che la società ha provveduto CP_1 al pagamento della somma di euro 16.500,00, oltre IVA, a titolo di acconti per compensi non maturati, e dichiarare indebiti i suddetti pagamenti;
(3) accertare che la società CP_1 ha provveduto al pagamento della somma di euro 15.750,00, oltre IVA, relative ad attività pacificamente riconducibili all'accordo e per le quali non è maturato alcun corrispettivo da parte di e dichiarare detto pagamento indebito;
(4) Pt_1 condannare, pertanto, la società Controparte_3 alla restituzione in favore di della somma
[...] CP_1 complessiva di euro 32.250,00 oltre IVA e interessi.
pag. 7/36 In corso di causa è stato ammesso e raccolto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società istante (ing. deferitogli dalla società convenuta e, Parte_2 all'esito, è stata ammessa e parimenti raccolta la prova testimoniale articolata dalla società convenuta.
Con la comparsa conclusionale di prima sede la società convenuta ha da ultimo eccepito anche il difetto di legittimazione attiva di stante che il rapporto Pt_1 contrattuale dalla stessa dedotto in giudizio riguardava in realtà il suo socio accomandatario in proprio e non nella qualità spesa.
3.
Il Tribunale di Lamezia Terme con la sentenza n. 964 del 18.11.2019 – respinta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito sollevata da parte convenuta e disattesa anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società istante – ha rigettato le domande di e Pt_1 accolto parzialmente la domanda riconvenzionale ex adverso proposta.
La sentenza qualifica la clausola apposta alla scrittura privata d'incarico relativa al pagamento dei compensi della società istante come condizione sospensiva casuale e non meramente potestativa, ritenendo dipendere la spettanza o meno dei compensi medesimi dal fatto di un terzo e non dalla mera volontà di una delle parti e ha ritenuto non assolto da parte della società istante l'onere della prova che le incombeva, relativamente all'imputazione del mancato avveramento della condizione da cui dipendeva la maturazione del diritto ai compensi a fatto e colpa della società mandante;
inoltre, il legale rappresentante della società istante avrebbe riconosciuto in sede di interrogatorio formale che per uno solo dei terreni procurati si erano verificate le condizioni perché maturasse il suo diritto al compenso;
quanto al risarcimento del danno derivato dal regime di esclusiva nel quale la società aveva operato, si afferma che il non avere potuto ottenere vantaggi dalla propria attività da soggetti terzi operanti nel medesimo settore rientra nella normale alea contrattuale, da cui non possono derivare obbligazioni risarcitorie a carico pag. 8/36 delle parti;
infine, per l'unico terreno per il quale risultava maturato il diritto al compenso, l'acconto ricevuto era tale da coprire le spettanze della società istante, mentre gli altri acconti dalla stessa ricevuti e documentati dovevano essere restituiti a IT;
rigettava la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, visto il rigetto della domanda attorea.
4.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la società affidandolo a quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante lamenta una errata qualificazione attribuita alla clausola contrattuale che regola il pagamento dei compensi di spettanza della società . Pt_1
La sentenza l'ha identificata come condizione sospensiva casuale e la ritiene legittima, in quanto l'evento che condiziona la maturazione del diritto al compenso non dipende dalla discrezionalità della società mandante, ma si individua nel cliente finale, al quale avrebbe dovuto cedere l'idea CP_1 progettuale completa dell'acquisita disponibilità del terreno e delle prescritte autorizzazioni di legge. Sostiene che Pt_1 tale clausola sia nulla, in quanto lo specifico incarico conferito alla deducente con l'accordo stipulato “attiene alla sola individuazione dei terreni idonei per l'installazione degli impianti e all'acquisizione della loro disponibilità da parte dei proprietari;
non spettava alla garantire l'ottenimento Pt_1 delle autorizzazioni delle amministrazioni competenti”.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che nel caso di specie non troverebbe applicazione la presunzione di avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 1359 c.c. e che interverrebbe un'inversione dell'onere della prova con l'imposizione a parte istante del dovere di dimostrare che il mancato avveramento della condizione medesima sarebbe dipeso da fatto dell'altra parte contraente. A parere dell'appellante, in realtà, la pronuncia delle SS.UU. n. 13533/2001 citata in sentenza, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, riconnette l'inversione dell'onere della prova al solo caso di deduzione dell'inadempimento di obbligazioni negative, nel qual caso la prova pag. 9/36 dell'inadempimento è sempre a carico del creditore, anche ove questi abbia agito per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento. Ciononostante, pur volendo accettare il ribaltamento dell'onere della prova a carico del creditore della prestazione inadempiuta, il primo giudice, sostenendo che la società deducente non avrebbe assolto tale onere della prova, avrebbe enunciato una circostanza non veritiera. Pt_1 sostiene infatti che dalla cospicua documentazione prodotta agli atti di causa, emerge che per la quasi totalità dei terreni procurati è stata ottenuta l'autorizzazione unica regionale con relativa cessione al cliente finale;
il mancato avvio delle iniziative imprenditoriali su alcuni terreni procurati dalla deducente è dipeso esclusivamente da scelte della società appellata.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta in via subordinata, relativa al risarcimento del danno arrecato dalla IT alla deducente per il mancato utilizzo dell'esito della sua attività di procacciamento di terreni idonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici, per effetto del regime di esclusiva, che ha impedito alla società deducente di stringere collaborazioni con altri soggetti operanti nel medesimo settore, rigetto fondato sulla considerazione del regime di esclusiva come normale aloe del contratto fatto valere in giudizio, che di per sé non può essere foriera di obblighi risarcitori in capo alle parti. La pretesa subordinata della deducente sottolinea come la discrezionalità che si è riservata la circa l'utilizzo dell'esito dell'attività di CP_1 procacciamento della deducente ha illegittimamente esposto quest'ultima a un danno evidente.
Il quarto e ultimo motivo di doglianza attiene alla contestazione della domanda riconvenzionale avversaria, che ritiene infondata, in quanto, a suo dire, le fatture e i Pt_1 relativi compensi erogati da - da cui la stessa avrebbe CP_1 ricavato il proprio diritto alla restituzione – in parte sono per gli acconti e in parte non riguardano l'attività oggetto del giudizio, ma quanto previsto nell'ultimo capoverso del contratto, con il quale si era impegnata a compensare CP_1
pag. 10/36 separatamente “eventuali attività specifiche di ingegneria richieste al collaboratore”.
L'appellante imputa pertanto alla sentenza gravata:
- di non avere pronunciato la nullità della clausola contrattuale che condizionerebbe il pagamento delle sue spettanze a scelte discrezionali della società appellata;
- di non avere di conseguenza pronunciato la legittimità della pretesa giudiziaria della società appellante, riconoscendo la spettanza alla stessa dei compensi richiesti;
- di non avere accertato in subordine l'avvenuto adempimento da parte della società appellante dell'onere della prova che le incombeva in ordine alla imputabilità a del CP_1 mancato avveramento della condizione sospensiva che sarebbe stata apposta al diritto della prima al pagamento dei compensi di sua spettanza;
- di aver erroneamente ritenuto che solo per uno dei terreni procurati dalla società appellante si sarebbe verificata la condizione alla quale sarebbe stato sospensivamente condizionato il pagamento dei compensi di sua spettanza, anziché per tutti i terreni indicati in citazione;
- di aver erroneamente rigettato la domanda subordinata della società appellante di risarcimento dei danni che le sono derivati dal fatto di aver dovuto agire in favore di IT in regime di esclusiva dipendendo dalla totale discrezionalità operativa della società suddetta;
- di aver infine inopinatamente accolto la domanda riconvenzionale avversaria, sia pure solo in parte.
5.
Si è costituita la società deducendo CP_1 preliminarmente la violazione del principio di specificità delineato dall'art. 342 c.p.c. nella redazione dell'appello e formulando le conclusioni sopra riportate.
6. Con ordinanza del 4.5.2020, la Corte – in diversa composizione –
pag. 11/36 ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e ha fissato al 26.9.2023 l'udienza per la precisazione delle conclusioni, rinviata al 24.9.2024 per i medesimi incombenti. All'esito di tale udienza, rilevato che le parti nel termine assegnato hanno depositato note, la causa è stata assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7.
Va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello della società deducente perché – contrariamente a quanto ritenuto da parte convenuta – lo stesso non appare genericamente formulato, e contiene invece idonei elementi atti ad identificare i capi della sentenza oggetto di impugnativa e la puntuale descrizione delle critiche mosse a quanto deciso, risolvendosi l'appunto difensivo in una eccezione di stile.
La società istante, infatti, ha distintamente trattato i vari capi della decisione di prime cure, evidenziandone i limiti e la loro non rispondenza alle risultanze istruttorie del giudizio;
ha poi riassunto le distinte critiche mosse alla decisione di prima sede, in modo da consentire alla società appellata di assumere posizione proprio rispetto ai vari motivi di appello proposti. La giurisprudenza di legittimità chiarisce che “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino
pag. 12/36 esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. n. 2320/2023).
In senso conforme Cass. n. 7675/2019 secondo cui “il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata”.
Il gravame della società deducente contiene pertanto i requisiti di ammissibilità per cui il rilievo formale va disatteso.
8.
Scendendo al merito, i primi due motivi possono essere trattati unitariamente.
8.1.
Premesso che appaiono coperte da giudicato le statuizioni della sentenza in ordine alla competenza territoriale e alla legittimazione attiva, si pone la questione preliminare di pervenire all'esatta qualificazione del rapporto giuridico intervenuto tra le parti.
Non pare esservi dubbio che lo stesso sia da intendere non tanto quale incarico contratto atipico di procacciamento di affari (come prospettato dalla difesa dell'appellante), né tantomeno di mediazione (1754 e ss. c.c.), quanto invece di vero e proprio contratto di agenzia (1742 e ss. c.c.).
Muovendo dai chiarimenti offerti dalla giurisprudenza, che delinea le diverse fattispecie nei loro tratti essenziali, si possono riconoscere i tratti distintivi del contratto di agenzia pag. 13/36 nella continuità e nella stabilità dell'attività dell'agente, incaricato di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto del procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (cfr. Cass. n. 23214/2024; Cass. n. 19828/2013; Cass. n. 13629/2005).
La mediazione, a sua volta, si distingue sotto il profilo della posizione di imparzialità del mediatore rispetto a quella dell'agente o del procacciatore, che agiscono su incarico di una delle parti interessate alla conclusione dell'affare e dalla quale pur non essendo legata a questa da un rapporto stabile e organico (a differenza dell'agente), può pretendere il compenso (cfr. Cass. n. 26370/2016).
Con il contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1742 c.c.,
“una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”. L'incarico di promuovere comprende l'analisi attenta della zona assegnata, l'individuazione dei possibili interessati, la conduzione di trattative, la trasmissione delle proposte e delle controproposte, rimanendo distinto da quello di concludere i contratti, essendo normalmente riservato alla figura del preponente la sottoscrizione del contratto preparato dall'agente.
Condizione essenziale del rapporto di agenzia è il carattere stabile, sistematico e continuativo, dell'attività promozionale esercitata dall'agente nell'interesse del preponente.
pag. 14/36 Caratteristiche, tutte, che contraddistinguono senza dubbio alcuno il contratto posto in essere dalle parti e che si possono così riassumere, per ulteriore chiarezza espositiva:
• assenza di vincoli di subordinazione;
• natura personale dell'incarico;
• delimitazione della durata del rapporto e dell'oggetto dell'attività;
• affidamento di una zona determinata e dell'esclusiva (art. 1743 c.c.);
• indicazione della misura dei compensi.
Il contratto in esame prevede l'incarico, affidato alla società costituita allo scopo dall'ing. di Parte_2 individuare, promuovere e segnalare opportunità di realizzazione di impianti fotovoltaici in IA, con specificazione della zona da prediligere (preferibilmente in Provincia di Catanzaro e Vibo Valentia e zone limitrofe delle altre province), fornendo istruzioni ben precise sulle tipologie di terreni da attenzionare (a basso costo, privi di vincoli di qualsiasi tipo, con facilità di connessione alla rete elettrica, sostanzialmente pianeggianti e perfettamente soleggiati, privi di ombre da alberi o caseggiati), con indicazione di prezzi di acquisto o di locazione dei terreni da acquisire indicati in 20.000/30.000,00 €/ettaro per il primo caso, ed € 3.000/4.000,00 €/ettaro per il secondo caso. Contempla, inoltre, l'impegno del collaboratore a supportare e seguire le attività IT di progettazione e richieste autorizzative, collaborando anche con i tecnici da coinvolgere. Il tutto, “sulla base di un rapporto di esclusiva”.
Ciò consente di ritenere che nella fattispecie si controverte del mancato adempimento da parte della società convenuta di un contratto di agenzia, piuttosto che di un contratto atipico di procacciamento di affari - al quale peraltro, si applicherebbero in analogia le norme sul rapporto negoziale di agenzia - e che in relazione al caso in esame trova applicazione il disposto dell'art. 2948 n. 4 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale dei compensi dell'agente (e ciò varrebbe anche per il procacciatore di affari), quinquennio che pag. 15/36 non è in nessun caso decorso prima della proposizione del presente giudizio, avvenuta nel 20161.
In ordine ad eventuali osservazioni circa la mancata iscrizione della società del nell'albo degli agenti, Parte_2 torna utile il richiamo della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, che deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale la quale subordini all'iscrizione dell'agente commerciale in un albo previsto a tale scopo l'iscrizione dello stesso agente nel registro delle imprese, a condizione che la mancanza di quest'ultima iscrizione non pregiudichi la validità di un contratto di agenzia concluso dall'agente con il suo preponente o che le conseguenze della mancata iscrizione non ledano altrimenti la tutela che la detta direttiva accorda agli agenti commerciali nei rapporti con i loro preponenti (Corte di Giustizia, sentenza 6 marzo 2003 C- 485/01).
8.1.2
La ritenuta ascrivibilità del contratto al tipo negoziale individuato e non a quello della mediazione, porta ad escludere l'eccezione preliminare di prescrizione avanzata da IT.
8.2.
Stabilito questo, occorre procedere ad esaminare la valenza della clausola “a buon fine” contenuta nella parte finale del contratto stipulato tra le parti: “Resta stabilito che il compenso per la collaborazione, a parte le spese autorizzate rimborsabili immediatamente su presentazione fattura o giustificativo di spesa a nome , si intende “a buon fine” CP_1
e sarà preliminarmente stabilito di volta in volta in accordo tra le parti sulla base dei seguenti valori indicativi: 3.000,00 euro/MWp per i terreni di minore valore accettati da e CP_1
5.000,00 euro/MWp per i terreni migliori, sempre accettati da 1 Nel rapporto di agenzia, quando si tratta di provvigioni, è corretta “l'applicabilità della prescrizione quinquennale, atteso che tale voce di credito rientra in quelle di cui all'art. 2948 co.1 n. 4 c.c. Si tratta infatti di somme pagabili periodicamente ad anno o in termini più brevi” (Cass. n. 14498/2019).
pag. 16/36 IT. Tali cifre saranno riconosciute da al collaboratore CP_1 solo al pagamento da parte del cliente (Fondo di investimento, in generale) a IT, dopo ottenimento delle richieste autorizzazioni ed all'avvio dei lavori”.
La sentenza impugnata ha qualificato come condizione sospensiva casuale la previsione contrattuale laddove cita che
“tali cifre saranno riconosciute da IT al collaboratore solo al pagamento da parte del cliente (Fondo di investimento, in generale) a IT, dopo ottenimento delle richieste autorizzazioni ed all'avvio dei lavori”, avendo richiamato altresì il precedente passo del contratto secondo cui “il compenso per la collaborazione (…) si intende a buon fine”.
Secondo il primo giudice la maturazione del diritto al compenso non dipenderebbe da una pura discrezionalità della società mandante quanto dal fatto di un terzo, da individuarsi nel cliente al quale IT avrebbe dovuto cedere l'idea progettuale completa della acquisita disponibilità del terreno sul quale realizzarla e delle prescritte autorizzazioni di legge.
Secondo l'impostazione data all'impugnazione, la scrittura privata, alla quale le parti hanno affidato il compito di consacrare il contenuto dei loro accordi, pone in evidenza l'esatta individuazione del contenuto dell'incarico conferito alla che attiene all'individuazione di terreni Parte_1 idonei per la installazione degli impianti sopra descritti e all'acquisizione della loro disponibilità da parte dei proprietari. Non spettava a garantire l'ottenimento delle Pt_1 autorizzazioni delle amministrazioni competenti e affidare i lavori occorrenti per gli impianti di produzione di energia solare. L'attività di progettazione degli impianti e quella soprattutto della richiesta delle prescritte autorizzazioni di legge per la loro realizzazione e attivazione è dunque propria di essendosi impegnata la deducente solo a un'attività di CP_1 supporto e di sostegno delle iniziative suddette, essendo stato anche precisato nel prosieguo del contratto che Parte_2 sarebbe stato ulteriormente e separatamente compensato per le “attività specifiche di ingegneria richieste al collaboratore”, il che lascia intendere che l'incarico suppletivo si riferisse alla persona fisica del socio accomandatario quale singolo professionista.
pag. 17/36 Partendo da tali dati chiede di rilevare la Pt_1 nullità della clausola contrattuale regolatrice del diritto al compenso da parte della deducente, ove tale diritto sia fatto dipendere da una inammissibile scelta discrezionale della società mandante, di avviare o meno le trattative, di chiedere o meno l'autorizzazione amministrativa, di compiere o meno i passi successivi, volti a realizzare il solare o a cedere l'iniziativa a terzi interessati.
Dunque, tutto gira intorno alla clausola apposta al contratto, e su come la stessa vada interpretata, se nulla, o in modo da conservarne gli effetti.
Normalmente il contratto di agenzia prevede il pagamento dell'agente in forma provvigionale, consistente in una percentuale sul valore di ogni affare concluso. Tuttavia, a volte può essere introdotta una particolare clausola, anche detta dello , la quale prevede che, nel caso di affari non andati a buon fine, l'agente non percepisca alcuna provvigione.
La regola ordinaria è nel senso che all'agente spetterà la provvigione nel momento in cui il preponente esegua la propria prestazione, cioè, consegni la cosa o esegua il servizio oggetto del contratto procurato per mezzo del determinante intervento dell'agente. Questa regola generale, che dispone in merito al momento di esigibilità del diritto al pagamento della provvigione, è sempre stata ritenuta passibile di patto contrario.
La clausola salvo buon fine realizza esattamente questo patto contrario e consente al preponente di posticipare il pagamento della provvigione all'agente. In sostanza, il salvo buon fine sposta in avanti nel tempo il termine di esigibilità della provvigione in favore dell'agente al momento dell'esecuzione del contratto da parte del cliente. Questo significa, in termini pratici, che qualora l'agente dovesse pretendere in giudizio il pagamento delle provvigioni dovrà dimostrare, oltre alla conclusione dell'affare, anche il buon fine dello stesso, vale a dire il pagamento da parte del cliente destinatario finale del servizio o della prestazione.
Per comprendere ancora meglio il funzionamento del salvo buon fine, occorre spiegare quale sia il regime ordinario pag. 18/36 del diritto alla provvigione in favore dell'agente. Il presupposto per la maturazione della provvigione è il seguente: “per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento” (art. 1748, primo comma, cod. civ., la disposizione ricalca la norma dell'art. 1755 c.c. in tema di mediazione). Al verificarsi di queste condizioni la legge riconosce all'agente il diritto alla provvigione. È questo il cosiddetto , il momento cioè in cui il diritto alla provvigione entra nel patrimonio dell'agente. Deve però distinguersi il momento acquisitivo dal momento in cui l'agente potrà effettivamente pretendere il pagamento della provvigione, quello cioè in cui si verificherà la cosiddetta esigibilità della prestazione.
Ordinariamente la legge colloca l'esigibilità della prestazione “dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo” (art. 1748, quarto comma, prima parte, cod. civ.). Si usa perciò distinguere il diritto alla provvigione dalla sua esigibilità: il primo sorge quando preponente e terzo giungono alla stipula grazie all'opera dell'agente; la seconda matura se e quando tale accordo riceve esecuzione. Si è anche affermato che, se il preponente ed il terzo si dovessero accordare per non dare esecuzione al contratto, ciò non inciderà sul diritto alla provvigione dell'agente, in quanto, altrimenti, si potrebbe giungere a tale patto proprio per frodare l'agente; la regola perde la sua giustificazione se la non esecuzione della stipula è imputabile al preponente.
Tornando alla fattispecie in esame, ciò che è stato regolato dalle parti, è sia il diritto al compenso, sia il momento effettivo del pagamento, subordinato al portare a compimento l'iniziativa imprenditoriale di Il contratto, infatti, dopo CP_1 una prima indicazione secondo cui “resta stabilito che il compenso per la collaborazione…si intende a buon fine e sarà preliminarmente stabilito di volta in volta in accordo tra le parti” sulla base di valori predeterminati, aggiunge “tali cifre verranno riconosciute da IT al Collaboratore solo al pagamento da parte del cliente (Fondi di investimento in
pag. 19/36 generale) a IT, dopo ottenimento delle richieste autorizzazioni ed all'avvio dei lavori”. Il momento del pagamento è spostato in avanti, al più tardi all'inizio dei lavori, e il diritto alla provvigione resta condizionato al buon fine degli affari procurati dall'agente.
Va evitato però che si realizzi una condizione meramente potestativa, che subordini il diritto dell'agente al pagamento delle proprie provvigioni ad una semplice volontà del preponente, di portare o meno a compimento il progetto sui terreni procurati dalla società preposta. L'individuazione del cliente, dal cui pagamento a IT dell'iniziativa ceduta sarebbe dovuto dipendere il diritto della deducente al suo compenso, se interpretato in senso assoluto, diventa di per sé un evento rimesso alla discrezionalità della società mandante, andando a creare un inammissibile squilibrio contrattuale. E d'altra parte, il contratto stesso non esclude che sia a CP_1 portare direttamente a compimento l'affare, senza interessare terze parti.
Tanto premesso, va sottolineato come l'intero rapporto negoziale debba accordarsi con il fondamentale principio della buona fede contrattuale (non a caso espressamente ribadito per il preponente all'art. 1749 c.c.), principio che presuppone la corretta interpretazione della clausola di che trattasi, al fine di ricondurla ad un ragionevole equilibrio tra le parti, consentendo l'assimilazione della fattispecie concreta oggetto di giudizio a quella astratta normativamente prevista dalla quale si dovrà poi trarre la propria disciplina, ovvero il contratto di agenzia.
E qui torna utile il richiamo all'art. 1748 (“Diritti dell'agente”), co. 4, c.c., in tema di agenzia, secondo cui la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo, con la specificazione che “la provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico… È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente”. Si tratta di una normativa di protezione, volta a garantire che l'attività
pag. 20/36 svolta dall'agente non sfumi nel nulla, e ad emendare un evidente disequilibrio tra le parti, evitando che il preponente possa approfittare della propria superiore posizione e recitare la . L'espressa previsione del requisito della buona fede, stante la sua vigenza quale principio generale delle norme sul contratto, di cui agli artt. 1375 e 1175 c.c., assume – è stato rimarcato, in dottrina – un significato più profondo laddove venga letta nel contesto della legislazione di fonte comunitaria, quale tecnica per proteggere la parte più debole del contratto.
Pertanto, se da un lato è ancora possibile inserire la clausola salvo buon fine negli accordi, quale garanzia per il preponente della buona sostanza dell'affare procurato dall'agente – atteso l'incipit del testo della disposizione normativa, nella versione corrente (“salvo che sia diversamente pattuito…”) – resta il limite, definito, e quindi evocativo di una valutazione in termini di nullità, del diritto al compenso “dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico”.
Non si spiega altrimenti il motivo dell'intervento normativo nel 1999, in adesione alla direttiva comunitaria europea 86/653/CEE del 18.12.1986 sugli agenti di commercio indipendenti, se le cose dovevano rimanere come in precedenza e in passato da sempre regolato.
Anche chi indica come in aderenza alla natura e alle finalità del rapporto il fatto che l'agente maturi il diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto esecuzione>, assumendo il rischio di lavorare a vuoto una prima volta quando si adopera per la conclusione dell'affare per il caso che non vi riesca, una seconda volta, quando ad affare concluso questo non abbia buon fine, subordinando il diritto al compenso alla condizione della conclusione dell'affare, riconosce che il buon fine dell'affare non può essere valutato ove l'inesecuzione dipenda dal fatto o dalla colpa del preponente.
Queste disposizioni delimitano chiaramente l'alea insista nel rapporto di agenzia, ove i compensi per l'attività di ricerca da parte dell'agente sono di principio rimessi alla pag. 21/36 conclusione effettiva dell'affare, ma non alla volontà del preponente di compiere a propria discrezione o le proprie ulteriori attività: l'eventuale fallimento degli accordi tra il soggetto proposto dall'agente e il mandante non può essere fatto dipendere unicamente da una mera volontà del proponente di non concludere l'affare, ma deve essere ancorato a fatti e circostanze oggettive, sia pure sopravvenute, come ad es. il caso fortuito, che non permettano la conclusione – il buon fine, appunto – dell'affare.
La possibilità concessa dalla norma, di derogare alla disciplina di default, affidando alle parti il compito di statuire diversamente, non può arrivare sino a stravolgere quello che è il principio cardine, introdotto dal lemma
“inderogabilmente”, riferito al momento e alla misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico, ribadito dalla clausola di salvaguardia finale, circa la nullità di patti ulteriormente sfavorevoli per l'agente, considerato evidentemente parte debole del rapporto.
Conclusivamente, la clausola a buon fine, non è di per sé nulla, ma va valutata in concreto, caso per caso, se il mancato felice esito dell'affare sia o meno dipeso da un comportamento imputabile, per dolo o colpa, o anche per semplice disinteresse, al preponente.
8.2.1.
Quanto precede, pertanto, anticipando valutazioni che saranno riprese appresso, non confligge – in linea di principio
– con quanto sostenuto da secondo cui i terreni CP_1 individuati dalla deducente sarebbero risultati poi, alla disamina che ne sarebbe stata fatta dagli organi regionali, non idonei alla installazione degli impianti di produzione di energia alternativa: l'accettazione dei terreni individuati dalla società preposta presuppone una successiva valutazione della rispondenza dei medesimi alle caratteristiche necessarie per la installazione delle tipologie di impianti previste contrattualmente, dovendo – proprio in forza all'alea contrattuale – accettare la società agente la presenza di motivi oggettivi, che possano avere inciso sulla mancata conclusione pag. 22/36 dell'affare, ancor più ove anticipatamente valutabili, ma anche oggettivamente sopravvenuti.
Si deve quindi scendere, sul piano concreto, a considerare se e in quale misura possa aver concorso una condotta contraria ai doveri di lealtà e buona fede da parte della società preponente, nel valutare la possibilità di sfruttare le occasioni di acquisto procurate dall'agente, in conformità ai criteri ricevuti con il mandato.
La prova è prevalentemente a livello documentale.
La sentenza impugnata attesta che il legale rappresentante della società deducente, in sede di interrogatorio formale, ha affermato “che solo uno dei progetti sviluppati è stato poi ceduto al cliente, ovvero quello relativo al terreno sito in RA IN, loc. Stia”, così ancorando il diritto alla provvigione a tale unico affare, ma non si tratta di una ammissione volta ad escludere il diritto al compenso, che ha sempre rivendicato nel corso del proprio Parte_2 interrogatorio: “per come interpreto il contratto, io avevo apporti esclusivi con IT e il mio compenso non era subordinato a nessuna cessione a terzi”.
Le testimonianze (rispettivamente, di un dipendente e di un socio della indicano, piuttosto genericamente, che CP_1 era che cedesse i progetti a terzi CP_1
“investitori istituzionali e qualificati”, ricevendo la remunerazione solo a seguito della cessione del progetto (dipendente capitoli di prova c e d) e che Parte_6 aveva provato a contattare senza esito la propria CP_1 clientela, per i progetti che avevano ricevuto l'Autorizzazione Unica (AU) una volta abbandonato il progetto dal cliente interessato, avendo la società preponente un interesse economico a portare a buon fine il progetto (capitolo q, teste
, socio e all'epoca consigliere di amministrazione Tes_1 in . CP_1
Lo stesso appellante richiama a questo proposito la documentazione prodotta agli atti di causa da ritenuta CP_1 di contenuto confessorio, ancorché priva di data certa, da cui emergerebbe per ogni terreno procurato l'attività svolta da essa deducente, come anche quella di con il CP_1 conseguimento in quasi tutti i casi della Autorizzazione unica pag. 23/36 regionale e la cessione a terzi delle relative iniziative imprenditoriali di Amantea, RA IN (Istia) e CP_4
, cosicché per detti terreni si sarebbe avverata anche Parte_3 la – così rimessa in gioco – clausola del “buon fine”, in quanto interamente ceduti al cliente finale EGP o OR, e per quel che attiene l'entità delle sue spettanze, ha provveduto a determinarle come segue:
€ 4.000,00 (al netto dell'acconto di € 6.000,00 già ricevuto di cui alla fattura n. 7 del 23.7.2009) per il terreno in Amantea;
€ 2.500,00 (al netto dell'acconto già ricevuto di € 5.000,00 di cui pure alla fattura n. 7 del 23.7.2009) per il terreno in agro di RA IN in atti identificato con il n. 1;
€ 7.500,00 per il terreno in agro di RA IN in atti identificato con il n. 2;
€ 25.000,00 (al netto dell'acconto già ricevuto di € 10.000,00 di cui alla fattura n. 13 del 13.12.2010) per il terreno in agro diCP_4
€ 65.000,00 per il terreno in agro di;
Parte_3
€ 35.000,00 per il terreno in agro di Parte_4
€ 5.000,00 per il terreno in agro di;
Per_1
€ 60.000,00 per il terreno in agro di , Parte_5 per un totale di € 204.000,00.
La produzione documentale di viene pertanto CP_1 sostanzialmente accettata da controparte: si tratta di schede riassuntive dell'attività svolta, per lo sviluppo dei singoli progetti, accompagnate in alcuni casi da quadri di sintesi delle criticità, poste all'attenzione dell'Amministratore Delegato, alle quali peraltro è accompagnata copia di documentazione ufficiale proveniente dai vari enti interpellati. Le schede risultano munite di firma autografa di , sentito Parte_6 quale teste, dipendente dell'ufficio tecnico di Le sintesi CP_1 sono firmate per la maggior parte dall'ingegnere . CP_2
Di esse si terrà conto, pertanto, nel prosieguo di indagine.
8.2.3.
pag. 24/36 Occorre a questo punto scendere alla valutazione dei singoli contratti.
Lo si farà, utilizzando – come preannunciato – i report prodotti da essendovi indicazione in tal senso anche da CP_1 parte appellante. Se pure sforniti di data certa, agli stessi sono allegati attestati, missive e certificazioni, che comprovano quanto annotato nelle schede, che ripercorrono i passaggi relativi al terreno e le criticità rilevate.
L'analisi terreno per terreno, condotta con i predetti criteri, restituisce i risultati di qui in poi esplicitati:
Parte_7
(scheda a firma autografa di il Parte_6
7.1.2014)
(sintesi criticità a cura dell'ing. 10.8.2013) Per_2
L'atto di opzione – come generalmente per gli altri terreni reperiti da – risulta sottoscritto nel 2008; Pt_1 convenzione IT/IO IA autorizzazione unica regionale concessa, n. 62 del 27.6.2011; la rinuncia all'iniziativa da parte di sarebbe dipesa, secondo CP_1
l'appellante, da vincoli gravanti sul terreno procacciato e da una valutazione di antieconomicità dell'iniziativa.
Consultando l'elenco delle attività compiute da CP_1 risulta che il terreno era stato opzionato il 24.4.2008, venivano successivamente richieste e ottenute le autorizzazioni da parte del Consiglio comunale e della IO IA, ottenuta disponibilità economica dalla banca e fideiussione da man mano ottenuti tutti Controparte_5 gli altri nulla osta (NE, Forestale, Arpa, Comando Militare, Vigili del Fuoco), da ultimo emesso parere con prescrizioni della Soprintendenza ai beni Archeologici, superata favorevolmente la conferenza dei servizi, effettuata iscrizione al GSE, progetto non finanziato per superati limiti di fondi disponibili, richiesta proroga di un anno alla regione, “deciso di non proseguire con il progetto” ma richiesta nuova proroga alla IO e ottenuta sino al 27.11.2014.
Dall'ulteriore documentazione allegata, si ricava che il sito prescelto è interessato da segnalate dalla Soprintendenza, e che “all'interno dell'area è
pag. 25/36 stato messo in luce il settore termale di un'importante villa romana di età tardoimperiale con ambienti a rivestimenti marmorei e mosaici figurati di estrema importanza”. La sintesidelle criticità sottolinea come il Ministero dei beni culturali in data 15.4.2011 aveva informato la società, il e la IO che “la problematica Controparte_6 archeologica dell'area è venuta a palesarsi in maniera più rilevante di quanto già non si ritenesse…conseguentemente si prescrive l'obbligo di una campagna di scavi integrale sull'area interessata dal progetto, al fine di riconoscerne l'effettiva consistenza archeologica ed eventualmente recuperare l'esatta estensione del complesso edilizio antico”. Trattandosi di area tutelata di forte interesse archeologico, non può che concludersi come, se da una parte la vicenda dimostra come potesse anche in proprio procedere alla realizzazione del CP_1 progetto, dall'altro l'ostacolo dovute alle complesse indagini sul terreno prescritte dalla Soprintendenza e il loro incerto esito, giustifichi il giudizio di antieconomicità dell'affare, non giunto a buon fine, senza possibilità di addebito all'impresa preponente, che comunque si era attivata per ottenere tutte le autorizzazioni e i nulla osta necessari.
E ciò anche perché in base all'accordo di collaborazione, i terreni da acquisire dovevano essere – tra gli altri requisiti richiesti – “privi di vincoli di qualsiasi tipo”, requisito trascurato da , nonostante la - anche notoria Pt_1
- insistenza di testimonianze archeologiche sui luoghi oggetto di indagine.
In relazione alla domanda riconvenzionale, va confermata la statuizione sulla restituzione dell'acconto.
– 1 Parte_8
(scheda a firma autografa di il Parte_6
26.10.2015)
Sono presenti più atti di opzione sottoscritti (vendita e locazione), vi è convenzione IT/IO IA, intestazione relativo progetto, indizione conferenza di servizi, conferimento incarico di direttore lavori a ing. da Parte_2 parte di certificato destinazione urbanistica, cessione CP_1 impianto progetto iscritto nell'elenco regionale delle domande pag. 26/36 di autorizzazione unica al n. 58. Compenso previsto – secondo l'appellante - € 7.500, ricevuti in acconto € 5.000, reclamato l'importo a saldo di € 2.500.
Si tratta dell'unico terreno su cui – tra le parti, è pacifico – è stato realizzato un impianto.
Il progetto è stato ceduto a e a Controparte_7
il 28.12.2011 ed è ufficialmente entrato in Controparte_8 esercizio il 28.3.2012. La società convenuta afferma che il fotovoltaico sarebbe entrato in esercizio dando luogo ad una produzione inferiore, essendo il terreno nebbioso e umido, circostanza che avrebbe influito sul prezzo di vendita del progetto al cliente. L'aver proceduto alla realizzazione dell'impianto solare, non può che essere considerato rientrare tra gli affari giunti a buon fine, essendo stato ceduto il progetto a terzi, sin dal 2012.
Non è dimostrata la produzione inferiore alle aspettative, né il minore prezzo realizzato.
Tuttavia, il maggiore compenso reclamato (euro 7.500, ovvero nel massimo), non trova appiglio nelle condizioni di contratto, che prevedono l'applicazione di una provvigione massima di 5.000/MWp per i terreni , e un minimo di euro 3000/MWp. Trattandosi di terreno non perfettamente soleggiato, quindi non rientrando nella categoria di massimo rilievo, si condivide il ragionamento del primo giudice al punto 4.2. della sentenza (peraltro non espressamente contestato), laddove è affermato che “in ossequio al disposto contrattuale”, la somma erogata pari a 5.000 euro deve ritenersi della pretesa dell'attrice>, in quanto comunque superiore al minimo pattuito (3000 x 1,5 MWp).
– 2 Parte_8
(scheda a firma autografa di il Parte_6
23.6.2011)
(sintesi del direttore tecnico ing, 23.6.2011) CP_2
La società appellante sostiene che per il secondo dei due terreni procurati da in località Stia la decisione di Pt_1 non proseguire oltre nella iniziativa è dipesa da una scelta unilaterale di fondata su un preteso posizionamento in CP_1 ombra del terreno nelle ore del mattino, scelta questa che pag. 27/36 sarebbe addirittura temporalmente anteriore al perfezionamento della pratica amministrativa, conclusasi favorevolmente con l'ottenimento dell'Autorizzazione unica regionale a nome di EN AR IA SR (società che ha come socio unico la stessa . Dall'elenco attività, si CP_1 ricava che si attivava per richiedere l'AU a nome del CP_1 committente OR, ma che il progetto non veniva portato avanti per una – sopraggiunta, evidentemente – valutazione negativa (posizionamento in ombra al mattino, zona nebbiosa), dirottando la scelta sull'altro terreno di RA IN. La sintesi delle criticità evidenza che il sito in loc. Istia risulta inadatto per il fotovoltaico, in quanto addossato alla montagna e quindi in ombra al mattino e la zona risulta nebbiosa ed umida. Viene aggiunto, “conviene concentrarsi sull'altro sito in Istia più a Sud, lato mare, comunque leggermente nebbioso ma più assolato. Ing. di OR contattato e avvertito Per_3 verbalmente concorda con la decisione IT”.
In questo caso, si ricade in una delle caratteristiche dei terreni richiesti dal rapporto di collaborazione: il terreno è risultato non idoneo (si ricorda che tra i requisiti richiesti dal rapporto di collaborazione, spicca quello relativo a terreni pianeggianti e “perfettamente assolati”). La decisione di non proseguire nella realizzazione del progetto di impianto ad energia solare da parte di non può considerarsi contraria CP_1
a buona fede, sia per la caratteristica del terreno, con scelta condivisa dal committente, sia perché viene comunque deciso di continuare lo sviluppo sul sito di Istia 1 posto nella medesima località, a riprova di una oggettiva valutazione in termini di costi/benefici.
Era onere della prova a carico di , dimostrare il Pt_1 contrario.
CP_4
(scheda a firma autografa di il Parte_6
27.11.2015)
(scheda di sintesi a firma autografa del direttore tecnico ing. dell'8.1.2013) Persona_4
Per il terreno di per il quale pure era stata CP_4 conseguita l'Autorizzazione unica regionale n. 84 del pag. 28/36 12.1.2011, la scelta di abbandonare l'iniziativa sarebbe dipesa, secondo la società appellante, da una immotivata rinuncia di che aveva già ceduto a terzi con atto CP_1 pubblico documentato agli atti di causa (OR Spa) il relativo ramo d'azienda e che quindi non disponeva più della relativa iniziativa imprenditoriale.
L'atto di opzione è stato sottoscritto nel 2008 e la scheda di IT presenta una lunga lista di attività preliminari, fino alla richiesta di rilascio della AU alla IO IA nel 2010; il decreto autorizzativo veniva ottenuto a gennaio 2011. Venivano affrontati anche alcuni intralci, quali l'esistenza di una lite del proprietario con il colono e l'autorizzazione allo spostamento di piante di ulivo;
il progetto veniva ceduto a che nel 2015 – annota la CP_9 scheda – “intende abbandonare il progetto e ENEL G.P. si dichiara non interessata”.
In questo caso, non sono noti i motivi per cui dopo aver ceduto il progetto a OR, quest'ultima abbia rinunciato ad impiantare il fotovoltaico, una volta ottenute le autorizzazioni e i nulla osta preliminari. Né sono resi i noti i motivi per cui il progetto non ha interessato ENEL. Non emergono criticità, di alcun genere, rispetto alla natura del terreno. Va pertanto riconosciuto un importo all'agente, non risultando IT essersi adeguatamente adoperata per la conclusione del contratto con il proprietario del terreno, avendo la stessa peraltro ceduto (sic) relativo a tale CP_4 progetto ad altra Società, per un consistente valore dichiarato di 120.000 euro (atto notaio el 20.12.2011). Per_5
Congrua e comunque non contestata la somma richiesta, pari a 25.000 euro;
già defalcato l'acconto ricevuto pari ad euro 10.000.
Parte_3
(scheda elenco attività 21.7.2014) Persona_6
(sintesi a cura del direttore tecnico ing. N. A. Rocca il 30.7.2014)
Terreno dotato di Autorizzazione unica regionale n. 6976 del 18.5.2012, secondo la società appellante sarebbe pag. 29/36 stata OR Spa, cliente di ad abbandonare CP_1 immotivatamente l'iniziativa.
Dalla scheda prodotta da risultano una serie di CP_1 criticità:
- l'AU inviata da alla IO viene concessa CP_9 con tre anni di ritardo, dai 13Mwp del progetto iniziale si era passati a soli 3MWp perché il terreno risulta destinato a reti infrastrutturali e a zone di tutela per l'ampliamento della SS 106 e rispetto corsi d'acqua, come da certificato del Comune prot. 402 del 4.2.2009, debitamente allegato;
- l'allaccio alla rete NE comportava costi per la realizzazione delle opere;
- per il rilascio della VIA (valutazione impatto ambientale) erano state richieste integrazioni, essendo l'area soggetta ad allagamenti;
- il ritardo nel rilascio della AU aveva comportato il passaggio dal secondo al quarto conto energia, con diminuzione del 70% delle tariffe incentivanti.
In data 21.7.2014 OR comunicava l'intenzione di abbandonare il progetto, che proponeva ad altri CP_1 investitori, senza riscontrare interesse.
Non si può affermare, in questo caso, che non si CP_1 sia attivata per realizzare il progetto sul terreno procurato da
. Tra i requisiti richiesti nella ricerca dei terreni Pt_1 opzionabili, rientrava quello della “facilità di connessione alla rete elettrica”.
Parte_4
(scheda a firma autografa di del Parte_6
29.1.2013)
(sintesi delle attività ing, del 22.1.2013) CP_2
La società appellata ha abbandonato l'iniziativa intrapresa, in considerazione delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione concessale dal Comune, intese ad evitare interferenze con gli impianti eolici in fase di attuazione sul medesimo territorio comunale (loc. Gigli), da parte di sue distinte società, per i quali era stata già dichiarata la pubblica utilità; nella delibera, emessa il 20.5.2009, si prende atto della nota di IT con cui la società si impegnava a rinunciare pag. 30/36 all'iniziativa qualora fossero riscontrate interferenze con i parchi eolici, ancora in fase di autorizzazione regionale.
La scheda prodotta da specifica che la società, a CP_1 seguito di una riunione tecnica del 10.10.2012 finalizzata alla valutazione del progetto, ha deciso di rinunciare a quest'ultimo per le difficoltà emerse, relative: all'ottenimento dell'A.U. (non conseguita); al deposito cauzionale o fideiussione richiesti dall'NE al fine di mantenere valida il 9.3.12, ricadendo il progetto in area critica;
alle Pt_9 lungaggini riscontrate e all'impossibilità di ottenere gli incentivi di cui al DM 5.5.11. La sintesi evidenzia l'atteggiamento ostativo del Comune, che dà parere negativo ovvero condizionato alla non interferenza con altri due progetti di eolico avviati sulla medesima zona, considerando la nuova iniziativa. Il responsabile della rete elettrica manifesta criticità dovute alla presenza di troppi allacci sulla medesima area.
Dunque, l'abbandono del progetto non è dipeso – come sostenuto da – esclusivamente dai tempi lunghi Pt_1 necessari per il completamento delle pratiche amministrative e per la sopravvenuta impossibilità di ottenere gli incentivi di cui al DM 5.5.2011, ma per la complessiva valutazione di non fattibilità dell'iniziativa, risultando impossibile non interferire con gli altri progetti avviati sul medesimo territorio.
L'evento imprevisto (ma prevedibile da parte di
), non può essere posto a carico di Pt_1 CP_1
Per_1
(scheda a firma autografa di del Parte_6
28.1.2016)
(scheda di sintesi a firma autografa direttore tecnico ing. del 12.3.2012) Persona_4
Secondo l'appellante, la IO IA avrebbe dichiarato improcedibile la istanza di Autorizzazione Unica per la mancata integrazione della stessa da parte di con la CP_1 documentazione richiestale, il che, come si legge nel relativo report, sarebbe dipeso oltre che da indimostrati ostacoli di altro genere, ancora una volta da una scelta della società appellata, dettata dal diverso orientamento della politica pag. 31/36 energetica nazionale. Effettivamente, la scheda prodotta da riconduce la decisione di “sospendere le attività sul CP_1 progetto salvo eventuali future notizie positive sul fotovoltaico da parte governativa” alla riunione tecnica del 5.10.11, quindi addirittura in data anteriore alla richiesta della IO IA (del 1.2.12) di integrazione documentale (progetto definitivo;
tracciato cavidotti;
ecc.) al fine di scongiurare l'improcedibilità della domanda, comunicazione rimasta inevasa “perché il progetto non merita ulteriori investimenti” (all. n. 26 memoria IT ex art. 183 co. 6 cpc.). È stata proprio questa (volutamente) mancata produzione documentale ad aver determinato l'improcedibilità della domanda, comunicata dalla IO IA in data 28.1.2016.
La predetta scheda, poi, prosegue con l'indicazione del mancato pagamento da parte di del corrispettivo per la CP_1 prenotazione della capacità di rete in area critica, come da richiesta NE del 9.3.2012. L'allegata missiva NE (all. n. 29), però, non segnalava – secondo quanto sostenuto da parte convenuta – la difficoltà di accettare nuovi allacci, ma soltanto la previsione, ai sensi della delibera ARG/elt 99/08 e ss. mm. dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per le connessioni in aree critiche, quale quella in esame, del “versamento di un corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete da parte dei richiedenti la connessione” a titolo di deposito cauzionale. Versamento che non è stato volutamente corrisposto da CP_1 per valutazioni del tutto soggettive, legate anche alla “scarsa incidenza di un progetto da 1Mw nel complesso delle attività in corso di svolgimento su tutti gli altri progetti con le urgenze dettate dal DM 5.5.2011”.
In ordine alla opzione di , dunque, non Per_1 emergono né vengono documentate criticità rispetto alla natura del terreno, non si è riscontrato nessun ostacolo o vincolo di alcun tipo che potesse bloccare la realizzazione dell'impianto, ma soltanto una libera e personale valutazione compiuta da di non dare seguito alle CP_1 prescrizioni ricevute dai vari enti ai fini della procedibilità del progetto. Che si tratti di valutazioni dettate unicamente da scelte personali e non da stringenti motivi tecnici emerge anche dalla sintesi a firma dell'ing. , che indica quali CP_2
pag. 32/36 criticità i costi connessi ad NE (ma si trattava di semplice deposito cauzionale), la generica richiesta del Ministero dei beni culturali di prospezioni e sondaggi (non quantificati), l'abbattimento delle tariffe incentivanti intervenuto medio tempore, la difficoltà di ottenere l'autorizzazione unica e quindi di iscriversi al registro GSE in tempo utile per rientrare nei militi del decreto 5.5.2011 (iter colpevolmente trascurato da
, la scarsa incidenza del progetto rispetto al complesso CP_1 delle attività poste in essere sugli altri terreni (mera valutazione di opportunità).
Valutazioni soggettive, dunque, che non giustificano la decisione di abbandonare il progetto – mai proposto ad altri soggetti eventualmente interessati – e che non possono invalidare il diritto al corrispettivo maturato dal per Parte_2
l'attività svolta, nel rispetto delle previsioni contrattuali.
È pertanto dovuto il compenso nella misura richiesta (euro 5.000,00 per un impianto da 1MWp), pur nel massimo del range contrattuale, in quanto non specificamente contestato nel quantum da CP_1
Parte_5
(scheda a firma autografa di il Parte_6
4.6.2014)
(sintesi redatta dall'ing. , direttore tecnico il Per_2
10.9.2012)
In questo caso non si tratta di un progetto per fotovoltaico, ma per l'impianto di pale eoliche. Secondo
, abbandonava l'iniziativa, oltre che per Pt_1 CP_1 indimostrati altri ostacoli tecnici, per il ritardo nelle pratiche amministrative.
Su questo terreno si era pensato ad un impianto eolico, ma lo stesso di è rivelato inadatto, sia per l'accesso al terreno sia per la vicinanza alle abitazioni, sia per difficoltà di allaccio. Inoltre, dopo aver installato una torre anemometrica, CP_1 rilevava dati di ventosità non soddisfacenti. Il progetto non ha mai ottenuto l'AU.
Nella scheda si annota la richiesta di Terna del 18.10.11 di pagamento della somma di 8.036,82 euro per continuare le indagini;
emergono problemi tecnici ed pag. 33/36 economici, oltre che temporali per l'allaccio; difficoltà per collocazione torri a 500 metri dalle case, come richiesto dalla normativa. Ricevuto da ing. dei Persona_7 dati del vento di 1 anno il 28.12.11, valore medio basso per macchine di grande taglia. Deciso di non utilizzare macchine di grande taglia per dati del vento non soddisfacenti;
valutata la possibilità di installare macchine eoliche medio/piccole. Sopralluogo trasportatore EI (Di Palma di Molisana Trasporti con Sig. e Sig. ) il Persona_8 Per_9
28.5.14: evidenziati problemi stradali (circa 10 curve troppo strette e tornanti lungo il tracciato per i mezzi di trasporto), anche per macchine medio piccole.
Dalla sintesi del direttore tecnico si apprende che il costo dell'installazione dell'anemometro ammonta a 20.000 e che l'ing. partecipava ai sopralluoghi volti a trovare Parte_2 una più agevole via di accesso, attese le difficoltà incontrate sul posto.
Anche su questo terreno, non può muoversi alcun rimprovero alla condotta di che ha rinunciato a coltivare CP_1
l'iniziativa, per comprovate difficoltà tecniche, di cui lo stesso di ha avuto modo di constatare. Parte_2 Pt_1
8.2.4.
Da quanto precede, si ricavano le seguenti poste per Sinergie:
- a credito: euro 30.000,00;
- a debito: euro 6.000,00. Dovuto da IT: euro 24.000,00.
9.
Ulteriore motivo di gravame è quello che attiene al disposto rigetto della domanda subordinata avanzata dalla società deducente per il caso di rigetto della domanda principale fondata sul rapporto contrattuale. Il riferimento è a quanto si legge nella parte iniziale della scrittura privata del 18.4.2018 ove è scritto che la collaborazione richiesta doveva avvenire “... sulla base di un rapporto di esclusiva con la , CP_1 regime che avrebbe impedito alla deducente di mettere a disposizione di terzi soggetti operanti nel medesimo settore la sua attività e i risultati con la stessa indubitabilmente pag. 34/36 conseguiti, “in un ben preciso periodo storico in cui era in auge la tendenza a investire nella realizzazione di impianti di produzione di energia naturale e tante erano le società che operavano nel settore che cercavano terreni idonei particolarmente nel Meridione d'Italia considerato particolarmente adatto dal punto di vista dell'irraggiamento e climatico a quelle iniziative imprenditoriali”.
Il motivo è infondato.
Come ben affermato in sentenza impugnata l'esclusiva rientra nell'alea contrattuale, dalla quale non può discendere alcuna tenutezza risarcitoria in danno della parte a cui favore l'esclusiva medesima è stata pattuita. Occorre aggiungere che la dinamica denunciata – il non poter offrire ad altre imprese il lavoro di ricerca operato sul territorio – rientra assolutamente nel tratto caratteristico del rapporto negoziale instaurato tra le parti con obblighi reciproci, avendo assunto l'obbligo Pt_1 di procurare occasioni di investimento nelle zone assegnate alla sola IT, ottenendo in cambio la possibilità di lucrare le provvigioni ove i contratti di opzione consegnati andassero a buon fine, attraverso l'attività specializzata dell'impresa preponente. D'altro canto, nulla vietava, una volta vista rinunciare dall'iniziativa sui terreni, di offrire a terzi la CP_1 propria attività di ricerca, né la parte ha fornito prova circa l'esistenza di altri operatori sul mercato delle energie alternative, interessati ad acquisire i risultati della propria attività. Ma in ogni caso, il mancato utilizzo delle opzioni ottenute da – nei casi non riconosciuti – si è visto Pt_1 come non sia immotivato, e non può mai essere considerato ragione di danno, rientrando nella dinamica negoziale, finalizzata al delle iniziative imprenditoriali.
10.
L'ultimo motivo di gravame attiene infine all'indebito disposto accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria, sia pure parzialmente.
La sentenza impugnata ha comportato la condanna della società deducente alla restituzione delle sole somme percepite in corso di rapporto da a titolo di acconto CP_1
(fatture n. 7/2009, in parte, per euro 6.000 e n. 13/2010 di pag. 35/36 euro 10.000 per un totale di euro 16.000), escludendo quelle da imputarsi a rimborso spese anticipate.
Le considerazioni svolte nell'ultimo motivo di impugnazione pertanto sono risolte con la disposta parziale riforma della sentenza appellata, attraverso il ricalcolo delle somme dovute, mentre le osservazioni relative alle altre fatture riportate in dettaglio in citazione riguardano questioni ormai coperte dal giudicato, avendone la sentenza escluso la ripetizione, giudicato cui IT ha prestato acquiescenza.
11.
Le peculiarità della vicenda, le contraddittorie risultanze, in termini di reciproca soccombenza, il sensibile divario tra il chiesto e l'ottenuto, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_3
n. 964/2019, emessa il 18.11.2019 dal Tribunale di Lamezia Terme, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- condanna la società al pagamento in favore CP_1 di parte appellante dei compensi per la collaborazione dalla stessa prestata, rideterminandone l'ammontare nella somma di euro 24.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 36/36
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Terza Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 35 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale e vertente tra
dell'Ing. (C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Pietropaolo ( ed elettivamente C.F._1 domiciliata in Catanzaro, alla Via De Gasperi, presso l'Avv. Augusto Servino;
- appellante
e
(P.IVA e C.F. – REA Controparte_1 P.IVA_2
948259), con sede in (00196) Lungo Tevere Flaminio, n. 74, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing.
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo CP_2
Canonaco ( ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 in Catanzaro (CZ), al Largo Pianicello n. 19, presso e nello studio dell'Avv. Elvira Iaccino;
- appellata Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante “l'on.le Corte d'Appello di Parte_1
Catanzaro, disattese e respinte tutte le avversarie eventuali istanze, deduzioni, eccezioni e difese, in accoglimento dell'appello proposto dalla concludente avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 964 del 18.11.2019 e in totale riforma della stessa, voglia:
1) accertare e dichiarare essere la tenuta al CP_1 pagamento in favore di essa società appellante dei compensi per l'opera dalla stessa prestata in dipendenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio per le prestazioni di cui in citazione per le quali tutte è maturato il diritto al loro pagamento della somma complessiva di € 204.000,00 da imputarsi giusta quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio partitariamente ai vari affari conclusi dalla società istante medesima a beneficio di quella appellata, ovvero nell'ammontare maggiore o minore che dovesse essere ritenuto di giustizia, in ogni caso oltre interessi nella misura di legge dal dì del dovuto al soddisfo;
2) condannare per l'effetto la società appellata medesima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società appellante al titolo di cui al capo che precede della su indicata somma di € 204.000,00 ovvero di quella maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge dai rispettivi dì del dovuto al soddisfo;
3) condannare in alternativa la stessa società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di essa società appellante del danno arrecatole con il mancato utilizzo dell'esito della sua attività di procacciamento di terreni idonei per la realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica ed eolica per effetto del regime di esclusiva nel quale la società istante medesima è stata contrattualmente costretta a operare, in difetto del quale la stessa avrebbe ben potuto fornire a soggetti terzi le sue
pag. 2/36 prestazioni che dovessero risultare essere state inutilizzate dalla il tutto in ammontare corrispondente a quello già CP_1 previsto a titolo contrattuale ovvero in quello maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, sempre oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata con decorrenza dai rispettivi dì del dovuto al soddisfo;
4) condannare la società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc;
5) condannare, infine, la stessa società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rivalsa delle spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di CP_1
Catanzaro, rigettata ogni contraria istanza, così disporre: In via principale
• Rigettare, per i motivi dedotti, l'impugnazione promossa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado;
In subordine
• Nella denegata e non creduta ipotesi in cui per qualche ragione il Giudice dell'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dovesse riconoscere in capo all'appellante anche parzialmente la legittimità della pretesa, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado e qui riproposta, dovrà dichiarare ogni relativo credito inesigibile per intervenuta prescrizione, pronunciandosi anche sulla legittimità attiva della parte attrice. In ogni caso
• Condannare la Società appellante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
pag. 3/36 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.9.2016, la Società (d'ora in poi solo ) Parte_1 Pt_1 conveniva in giudizio (da qui in poi innanzi al CP_1 CP_1
Tribunale di Lamezia Terme, al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 204.000,00, a titolo di compenso spettante per l'attività di collaborazione svolta in virtù della scrittura privata stipulata in data 18.4.2008.
Nello specifico, deduceva che:
con scrittura privata del 18.4.2008 aveva CP_1 conferito all'ing. , legale rappresentante di Parte_2
, l'incarico di collaborazione sulla base di un rapporto Pt_1 di esclusiva, concernente lo sviluppo e l'eventuale realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici in IA;
la scrittura prevedeva che il professionista così incaricato avrebbe dovuto provvedere ad “individuare, promuovere e segnalare opportunità di realizzazione di impianti fotovoltaici in IA, preferibilmente in Provincia di Catanzaro e Vibo Valentia e zone limitrofe delle altre Province”, con la specificazione che l'attività demandata doveva essere rivolta “...alla individuazione dei terreni da acquisire (acquisto o locazione) da parte IT per poter chiedere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione, da parte IT o di finanziatori istituzionali da IT contattati , una volta ottenute le autorizzazioni delle Amministrazioni competenti e i relativi finanziamenti”;
quella stessa scrittura elencava l'ammontare massimo dei prezzi di acquisto o di locazione dei terreni da acquisire indicati in € 20/30.000 a ettaro per il primo caso e in € 3/4.000,00 per ettaro annuo nel secondo caso;
con la sottoscrizione di quell'atto il professionista incaricato si era altresì impegnato “a supportare ed eseguire su base locale le attività IT di progettazione e richieste autorizzative (Comune, Provincia, IO, Enti locali, Autorità competenti) con un follow up delle iniziative diligente e
pag. 4/36 rispettoso delle direttive fornite da collaborando anche CP_1 con i tecnici da coinvolgere (geologo, ecc.)”;
le parti di quell'accordo avevano infine convenuto che il compenso per la collaborazione “...a parte le spese autorizzate rimborsabili immediatamente su presentazione fattura o giustificativo di spesa a nome si intende a buon fine e CP_1 sarà preliminarmente stabilito di volta in volta in accordo tra le parti sulla base dei seguenti valori indicativi:
3.000 Euro/MWp per i terreni di minore valore accettati da e 5.000,00 CP_1
Euro/MWp per i terreni migliori, sempre accettati da , CP_1 avendo le parti altresì convenuto che eventuali prestazioni professionali che fossero state richieste al collaboratore sarebbero state compensate separatamente;
per l'espletamento dell'incarico per quanto sopra conferitogli il professionista suddetto aveva costituito la a mezzo della Controparte_3 quale aveva sempre incontestatamente agito nell'evasione dell'incarico medesimo;
con il suo operato la società istante aveva procurato a la disponibilità di più terreni per la installazione di CP_1 impianti per la produzione di energia fotovoltaica ed eolica in vari Comuni della IA, avendo sempre ottenuto dalla società sua mandante la loro formale accettazione attestata di volta in volta dalla sottoscrizione da parte di quest'ultima dei contratti di concessione di quei terreni con i loro proprietari e dalla presentazione per ognuno di essi della domanda alla competente Autorità regionale di autorizzazione alla realizzazione degli impianti, di cui agli elenchi regionali delle domande di Autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia fotovoltaica ed eolica;
pertanto era maturato in suo favore il diritto al pagamento delle provvigioni di sua spettanza nella misura convenzionalmente pattuita con riferimento ai terreni procurati nei Comuni di Amantea, RA IN in due casi, , e , CP_4 Parte_3 Parte_4 Per_1 Parte_5 giusta documentazione prodotta agli atti attestante la conseguita disponibilità dei terreni individuati e le procedure amministrative che avevano consentito a di ottenere le CP_1 prescritte autorizzazioni di legge per la realizzazione degli pag. 5/36 impianti di produzione di energia rinnovabile e di cedere le iniziative a terzi suoi clienti;
per tutti i terreni elencati in citazione avrebbe CP_1 accettato le proposte e gli affari individuati dalla deducente sottoscrivendo i contratti da questa proposti ed erogando le somme pattuite con i proprietari dei terreni per le distinte forme di concessione dei loro terreni, ponendo in essere per ognuno di essi quell'attività di valutazione che contrattualmente le spettava e ricavandone l'idoneità dei terreni medesimi a soddisfare le proprie esigenze, tant'è vero che per ognuno di essi ha sborsato somme di denaro in favore dei proprietari vincolandoli a se stessa con contratti di opzione, di locazione e/o di concessione del diritto di superficie;
tre progetti relativi ai terreni reperiti in loc. Istia, CP_4
e venivano ceduti da in favore di altrettanti Parte_3 CP_1 operatori del settore.
Tanto esposto, la società attrice riteneva dovuta dalla propria mandante - al netto degli acconti ricevuti in corso d'opera - la complessiva somma di € 204.000,00 a titolo di compensi per l'opera prestata in dipendenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio per le prestazioni di cui in premessa, ovvero l'ammontare maggiore o minore che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre interessi nella misura di legge;
in alternativa, il risarcimento del danno correlato al mancato utilizzo dell'esito della propria attività di procacciamento di terreni idonei per la realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica ed eolica per effetto del regime di esclusiva nel quale la società istante è stata contrattualmente costretta a operare, in difetto del quale la stessa avrebbe ben potuto fornire a soggetti terzi le prestazioni che dovessero risultare essere rimaste inutilizzate da CP_1
Con vittoria di spese del giudizio.
2.
pag. 6/36 Nella causa così introdotta, si costituiva la società convenuta eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quello di Roma nonché la prescrizione di ogni diritto della società istante, quindi, contestando le pretese attoree, deduceva che non si sarebbero verificate le condizioni per la maturazione da parte della società istante del diritto al pagamento dei compensi per cui era causa.
Ciò, in quanto la scrittura privata sottoscritta dalle parti prevedeva che il pagamento suddetto sarebbe spettato
“a buon fine” delle iniziative e quindi solo dopo che CP_1 avesse venduto le stesse a terzi, cosa che nella fattispecie non si sarebbe verificata per la quasi totalità dei terreni procurati da . Pt_1
Su tali basi la società convenuta ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree e ha proposto a sua volta domanda riconvenzionale al fine di conseguire la condanna della società istante alla restituzione in suo favore delle somme versatele in corso di rapporto in acconto sui compensi maturandi per pratiche per le quali non si erano poi compiute le condizioni contrattualmente previste per la maturazione dei compensi medesimi.
In via riconvenzionale, chiedeva, infatti: (1) CP_1 accertare che, in forza dell'accordo tra le parti, e della mancata realizzazione dei presupposti e delle condizioni, alcun compenso per l'attività di procacciamento si è mai verificato per i progetti indicati nell'atto di citazione e che pertanto la società non ha alcun diritto a richiedere il pagamento Pt_1 dei compensi;
(2) accertare che la società ha provveduto CP_1 al pagamento della somma di euro 16.500,00, oltre IVA, a titolo di acconti per compensi non maturati, e dichiarare indebiti i suddetti pagamenti;
(3) accertare che la società CP_1 ha provveduto al pagamento della somma di euro 15.750,00, oltre IVA, relative ad attività pacificamente riconducibili all'accordo e per le quali non è maturato alcun corrispettivo da parte di e dichiarare detto pagamento indebito;
(4) Pt_1 condannare, pertanto, la società Controparte_3 alla restituzione in favore di della somma
[...] CP_1 complessiva di euro 32.250,00 oltre IVA e interessi.
pag. 7/36 In corso di causa è stato ammesso e raccolto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società istante (ing. deferitogli dalla società convenuta e, Parte_2 all'esito, è stata ammessa e parimenti raccolta la prova testimoniale articolata dalla società convenuta.
Con la comparsa conclusionale di prima sede la società convenuta ha da ultimo eccepito anche il difetto di legittimazione attiva di stante che il rapporto Pt_1 contrattuale dalla stessa dedotto in giudizio riguardava in realtà il suo socio accomandatario in proprio e non nella qualità spesa.
3.
Il Tribunale di Lamezia Terme con la sentenza n. 964 del 18.11.2019 – respinta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito sollevata da parte convenuta e disattesa anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società istante – ha rigettato le domande di e Pt_1 accolto parzialmente la domanda riconvenzionale ex adverso proposta.
La sentenza qualifica la clausola apposta alla scrittura privata d'incarico relativa al pagamento dei compensi della società istante come condizione sospensiva casuale e non meramente potestativa, ritenendo dipendere la spettanza o meno dei compensi medesimi dal fatto di un terzo e non dalla mera volontà di una delle parti e ha ritenuto non assolto da parte della società istante l'onere della prova che le incombeva, relativamente all'imputazione del mancato avveramento della condizione da cui dipendeva la maturazione del diritto ai compensi a fatto e colpa della società mandante;
inoltre, il legale rappresentante della società istante avrebbe riconosciuto in sede di interrogatorio formale che per uno solo dei terreni procurati si erano verificate le condizioni perché maturasse il suo diritto al compenso;
quanto al risarcimento del danno derivato dal regime di esclusiva nel quale la società aveva operato, si afferma che il non avere potuto ottenere vantaggi dalla propria attività da soggetti terzi operanti nel medesimo settore rientra nella normale alea contrattuale, da cui non possono derivare obbligazioni risarcitorie a carico pag. 8/36 delle parti;
infine, per l'unico terreno per il quale risultava maturato il diritto al compenso, l'acconto ricevuto era tale da coprire le spettanze della società istante, mentre gli altri acconti dalla stessa ricevuti e documentati dovevano essere restituiti a IT;
rigettava la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, visto il rigetto della domanda attorea.
4.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la società affidandolo a quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante lamenta una errata qualificazione attribuita alla clausola contrattuale che regola il pagamento dei compensi di spettanza della società . Pt_1
La sentenza l'ha identificata come condizione sospensiva casuale e la ritiene legittima, in quanto l'evento che condiziona la maturazione del diritto al compenso non dipende dalla discrezionalità della società mandante, ma si individua nel cliente finale, al quale avrebbe dovuto cedere l'idea CP_1 progettuale completa dell'acquisita disponibilità del terreno e delle prescritte autorizzazioni di legge. Sostiene che Pt_1 tale clausola sia nulla, in quanto lo specifico incarico conferito alla deducente con l'accordo stipulato “attiene alla sola individuazione dei terreni idonei per l'installazione degli impianti e all'acquisizione della loro disponibilità da parte dei proprietari;
non spettava alla garantire l'ottenimento Pt_1 delle autorizzazioni delle amministrazioni competenti”.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che nel caso di specie non troverebbe applicazione la presunzione di avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 1359 c.c. e che interverrebbe un'inversione dell'onere della prova con l'imposizione a parte istante del dovere di dimostrare che il mancato avveramento della condizione medesima sarebbe dipeso da fatto dell'altra parte contraente. A parere dell'appellante, in realtà, la pronuncia delle SS.UU. n. 13533/2001 citata in sentenza, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, riconnette l'inversione dell'onere della prova al solo caso di deduzione dell'inadempimento di obbligazioni negative, nel qual caso la prova pag. 9/36 dell'inadempimento è sempre a carico del creditore, anche ove questi abbia agito per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento. Ciononostante, pur volendo accettare il ribaltamento dell'onere della prova a carico del creditore della prestazione inadempiuta, il primo giudice, sostenendo che la società deducente non avrebbe assolto tale onere della prova, avrebbe enunciato una circostanza non veritiera. Pt_1 sostiene infatti che dalla cospicua documentazione prodotta agli atti di causa, emerge che per la quasi totalità dei terreni procurati è stata ottenuta l'autorizzazione unica regionale con relativa cessione al cliente finale;
il mancato avvio delle iniziative imprenditoriali su alcuni terreni procurati dalla deducente è dipeso esclusivamente da scelte della società appellata.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta in via subordinata, relativa al risarcimento del danno arrecato dalla IT alla deducente per il mancato utilizzo dell'esito della sua attività di procacciamento di terreni idonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici, per effetto del regime di esclusiva, che ha impedito alla società deducente di stringere collaborazioni con altri soggetti operanti nel medesimo settore, rigetto fondato sulla considerazione del regime di esclusiva come normale aloe del contratto fatto valere in giudizio, che di per sé non può essere foriera di obblighi risarcitori in capo alle parti. La pretesa subordinata della deducente sottolinea come la discrezionalità che si è riservata la circa l'utilizzo dell'esito dell'attività di CP_1 procacciamento della deducente ha illegittimamente esposto quest'ultima a un danno evidente.
Il quarto e ultimo motivo di doglianza attiene alla contestazione della domanda riconvenzionale avversaria, che ritiene infondata, in quanto, a suo dire, le fatture e i Pt_1 relativi compensi erogati da - da cui la stessa avrebbe CP_1 ricavato il proprio diritto alla restituzione – in parte sono per gli acconti e in parte non riguardano l'attività oggetto del giudizio, ma quanto previsto nell'ultimo capoverso del contratto, con il quale si era impegnata a compensare CP_1
pag. 10/36 separatamente “eventuali attività specifiche di ingegneria richieste al collaboratore”.
L'appellante imputa pertanto alla sentenza gravata:
- di non avere pronunciato la nullità della clausola contrattuale che condizionerebbe il pagamento delle sue spettanze a scelte discrezionali della società appellata;
- di non avere di conseguenza pronunciato la legittimità della pretesa giudiziaria della società appellante, riconoscendo la spettanza alla stessa dei compensi richiesti;
- di non avere accertato in subordine l'avvenuto adempimento da parte della società appellante dell'onere della prova che le incombeva in ordine alla imputabilità a del CP_1 mancato avveramento della condizione sospensiva che sarebbe stata apposta al diritto della prima al pagamento dei compensi di sua spettanza;
- di aver erroneamente ritenuto che solo per uno dei terreni procurati dalla società appellante si sarebbe verificata la condizione alla quale sarebbe stato sospensivamente condizionato il pagamento dei compensi di sua spettanza, anziché per tutti i terreni indicati in citazione;
- di aver erroneamente rigettato la domanda subordinata della società appellante di risarcimento dei danni che le sono derivati dal fatto di aver dovuto agire in favore di IT in regime di esclusiva dipendendo dalla totale discrezionalità operativa della società suddetta;
- di aver infine inopinatamente accolto la domanda riconvenzionale avversaria, sia pure solo in parte.
5.
Si è costituita la società deducendo CP_1 preliminarmente la violazione del principio di specificità delineato dall'art. 342 c.p.c. nella redazione dell'appello e formulando le conclusioni sopra riportate.
6. Con ordinanza del 4.5.2020, la Corte – in diversa composizione –
pag. 11/36 ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e ha fissato al 26.9.2023 l'udienza per la precisazione delle conclusioni, rinviata al 24.9.2024 per i medesimi incombenti. All'esito di tale udienza, rilevato che le parti nel termine assegnato hanno depositato note, la causa è stata assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7.
Va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello della società deducente perché – contrariamente a quanto ritenuto da parte convenuta – lo stesso non appare genericamente formulato, e contiene invece idonei elementi atti ad identificare i capi della sentenza oggetto di impugnativa e la puntuale descrizione delle critiche mosse a quanto deciso, risolvendosi l'appunto difensivo in una eccezione di stile.
La società istante, infatti, ha distintamente trattato i vari capi della decisione di prime cure, evidenziandone i limiti e la loro non rispondenza alle risultanze istruttorie del giudizio;
ha poi riassunto le distinte critiche mosse alla decisione di prima sede, in modo da consentire alla società appellata di assumere posizione proprio rispetto ai vari motivi di appello proposti. La giurisprudenza di legittimità chiarisce che “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino
pag. 12/36 esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. n. 2320/2023).
In senso conforme Cass. n. 7675/2019 secondo cui “il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata”.
Il gravame della società deducente contiene pertanto i requisiti di ammissibilità per cui il rilievo formale va disatteso.
8.
Scendendo al merito, i primi due motivi possono essere trattati unitariamente.
8.1.
Premesso che appaiono coperte da giudicato le statuizioni della sentenza in ordine alla competenza territoriale e alla legittimazione attiva, si pone la questione preliminare di pervenire all'esatta qualificazione del rapporto giuridico intervenuto tra le parti.
Non pare esservi dubbio che lo stesso sia da intendere non tanto quale incarico contratto atipico di procacciamento di affari (come prospettato dalla difesa dell'appellante), né tantomeno di mediazione (1754 e ss. c.c.), quanto invece di vero e proprio contratto di agenzia (1742 e ss. c.c.).
Muovendo dai chiarimenti offerti dalla giurisprudenza, che delinea le diverse fattispecie nei loro tratti essenziali, si possono riconoscere i tratti distintivi del contratto di agenzia pag. 13/36 nella continuità e nella stabilità dell'attività dell'agente, incaricato di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto del procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (cfr. Cass. n. 23214/2024; Cass. n. 19828/2013; Cass. n. 13629/2005).
La mediazione, a sua volta, si distingue sotto il profilo della posizione di imparzialità del mediatore rispetto a quella dell'agente o del procacciatore, che agiscono su incarico di una delle parti interessate alla conclusione dell'affare e dalla quale pur non essendo legata a questa da un rapporto stabile e organico (a differenza dell'agente), può pretendere il compenso (cfr. Cass. n. 26370/2016).
Con il contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1742 c.c.,
“una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”. L'incarico di promuovere comprende l'analisi attenta della zona assegnata, l'individuazione dei possibili interessati, la conduzione di trattative, la trasmissione delle proposte e delle controproposte, rimanendo distinto da quello di concludere i contratti, essendo normalmente riservato alla figura del preponente la sottoscrizione del contratto preparato dall'agente.
Condizione essenziale del rapporto di agenzia è il carattere stabile, sistematico e continuativo, dell'attività promozionale esercitata dall'agente nell'interesse del preponente.
pag. 14/36 Caratteristiche, tutte, che contraddistinguono senza dubbio alcuno il contratto posto in essere dalle parti e che si possono così riassumere, per ulteriore chiarezza espositiva:
• assenza di vincoli di subordinazione;
• natura personale dell'incarico;
• delimitazione della durata del rapporto e dell'oggetto dell'attività;
• affidamento di una zona determinata e dell'esclusiva (art. 1743 c.c.);
• indicazione della misura dei compensi.
Il contratto in esame prevede l'incarico, affidato alla società costituita allo scopo dall'ing. di Parte_2 individuare, promuovere e segnalare opportunità di realizzazione di impianti fotovoltaici in IA, con specificazione della zona da prediligere (preferibilmente in Provincia di Catanzaro e Vibo Valentia e zone limitrofe delle altre province), fornendo istruzioni ben precise sulle tipologie di terreni da attenzionare (a basso costo, privi di vincoli di qualsiasi tipo, con facilità di connessione alla rete elettrica, sostanzialmente pianeggianti e perfettamente soleggiati, privi di ombre da alberi o caseggiati), con indicazione di prezzi di acquisto o di locazione dei terreni da acquisire indicati in 20.000/30.000,00 €/ettaro per il primo caso, ed € 3.000/4.000,00 €/ettaro per il secondo caso. Contempla, inoltre, l'impegno del collaboratore a supportare e seguire le attività IT di progettazione e richieste autorizzative, collaborando anche con i tecnici da coinvolgere. Il tutto, “sulla base di un rapporto di esclusiva”.
Ciò consente di ritenere che nella fattispecie si controverte del mancato adempimento da parte della società convenuta di un contratto di agenzia, piuttosto che di un contratto atipico di procacciamento di affari - al quale peraltro, si applicherebbero in analogia le norme sul rapporto negoziale di agenzia - e che in relazione al caso in esame trova applicazione il disposto dell'art. 2948 n. 4 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale dei compensi dell'agente (e ciò varrebbe anche per il procacciatore di affari), quinquennio che pag. 15/36 non è in nessun caso decorso prima della proposizione del presente giudizio, avvenuta nel 20161.
In ordine ad eventuali osservazioni circa la mancata iscrizione della società del nell'albo degli agenti, Parte_2 torna utile il richiamo della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, che deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale la quale subordini all'iscrizione dell'agente commerciale in un albo previsto a tale scopo l'iscrizione dello stesso agente nel registro delle imprese, a condizione che la mancanza di quest'ultima iscrizione non pregiudichi la validità di un contratto di agenzia concluso dall'agente con il suo preponente o che le conseguenze della mancata iscrizione non ledano altrimenti la tutela che la detta direttiva accorda agli agenti commerciali nei rapporti con i loro preponenti (Corte di Giustizia, sentenza 6 marzo 2003 C- 485/01).
8.1.2
La ritenuta ascrivibilità del contratto al tipo negoziale individuato e non a quello della mediazione, porta ad escludere l'eccezione preliminare di prescrizione avanzata da IT.
8.2.
Stabilito questo, occorre procedere ad esaminare la valenza della clausola “a buon fine” contenuta nella parte finale del contratto stipulato tra le parti: “Resta stabilito che il compenso per la collaborazione, a parte le spese autorizzate rimborsabili immediatamente su presentazione fattura o giustificativo di spesa a nome , si intende “a buon fine” CP_1
e sarà preliminarmente stabilito di volta in volta in accordo tra le parti sulla base dei seguenti valori indicativi: 3.000,00 euro/MWp per i terreni di minore valore accettati da e CP_1
5.000,00 euro/MWp per i terreni migliori, sempre accettati da 1 Nel rapporto di agenzia, quando si tratta di provvigioni, è corretta “l'applicabilità della prescrizione quinquennale, atteso che tale voce di credito rientra in quelle di cui all'art. 2948 co.1 n. 4 c.c. Si tratta infatti di somme pagabili periodicamente ad anno o in termini più brevi” (Cass. n. 14498/2019).
pag. 16/36 IT. Tali cifre saranno riconosciute da al collaboratore CP_1 solo al pagamento da parte del cliente (Fondo di investimento, in generale) a IT, dopo ottenimento delle richieste autorizzazioni ed all'avvio dei lavori”.
La sentenza impugnata ha qualificato come condizione sospensiva casuale la previsione contrattuale laddove cita che
“tali cifre saranno riconosciute da IT al collaboratore solo al pagamento da parte del cliente (Fondo di investimento, in generale) a IT, dopo ottenimento delle richieste autorizzazioni ed all'avvio dei lavori”, avendo richiamato altresì il precedente passo del contratto secondo cui “il compenso per la collaborazione (…) si intende a buon fine”.
Secondo il primo giudice la maturazione del diritto al compenso non dipenderebbe da una pura discrezionalità della società mandante quanto dal fatto di un terzo, da individuarsi nel cliente al quale IT avrebbe dovuto cedere l'idea progettuale completa della acquisita disponibilità del terreno sul quale realizzarla e delle prescritte autorizzazioni di legge.
Secondo l'impostazione data all'impugnazione, la scrittura privata, alla quale le parti hanno affidato il compito di consacrare il contenuto dei loro accordi, pone in evidenza l'esatta individuazione del contenuto dell'incarico conferito alla che attiene all'individuazione di terreni Parte_1 idonei per la installazione degli impianti sopra descritti e all'acquisizione della loro disponibilità da parte dei proprietari. Non spettava a garantire l'ottenimento delle Pt_1 autorizzazioni delle amministrazioni competenti e affidare i lavori occorrenti per gli impianti di produzione di energia solare. L'attività di progettazione degli impianti e quella soprattutto della richiesta delle prescritte autorizzazioni di legge per la loro realizzazione e attivazione è dunque propria di essendosi impegnata la deducente solo a un'attività di CP_1 supporto e di sostegno delle iniziative suddette, essendo stato anche precisato nel prosieguo del contratto che Parte_2 sarebbe stato ulteriormente e separatamente compensato per le “attività specifiche di ingegneria richieste al collaboratore”, il che lascia intendere che l'incarico suppletivo si riferisse alla persona fisica del socio accomandatario quale singolo professionista.
pag. 17/36 Partendo da tali dati chiede di rilevare la Pt_1 nullità della clausola contrattuale regolatrice del diritto al compenso da parte della deducente, ove tale diritto sia fatto dipendere da una inammissibile scelta discrezionale della società mandante, di avviare o meno le trattative, di chiedere o meno l'autorizzazione amministrativa, di compiere o meno i passi successivi, volti a realizzare il solare o a cedere l'iniziativa a terzi interessati.
Dunque, tutto gira intorno alla clausola apposta al contratto, e su come la stessa vada interpretata, se nulla, o in modo da conservarne gli effetti.
Normalmente il contratto di agenzia prevede il pagamento dell'agente in forma provvigionale, consistente in una percentuale sul valore di ogni affare concluso. Tuttavia, a volte può essere introdotta una particolare clausola, anche detta dello , la quale prevede che, nel caso di affari non andati a buon fine, l'agente non percepisca alcuna provvigione.
La regola ordinaria è nel senso che all'agente spetterà la provvigione nel momento in cui il preponente esegua la propria prestazione, cioè, consegni la cosa o esegua il servizio oggetto del contratto procurato per mezzo del determinante intervento dell'agente. Questa regola generale, che dispone in merito al momento di esigibilità del diritto al pagamento della provvigione, è sempre stata ritenuta passibile di patto contrario.
La clausola salvo buon fine realizza esattamente questo patto contrario e consente al preponente di posticipare il pagamento della provvigione all'agente. In sostanza, il salvo buon fine sposta in avanti nel tempo il termine di esigibilità della provvigione in favore dell'agente al momento dell'esecuzione del contratto da parte del cliente. Questo significa, in termini pratici, che qualora l'agente dovesse pretendere in giudizio il pagamento delle provvigioni dovrà dimostrare, oltre alla conclusione dell'affare, anche il buon fine dello stesso, vale a dire il pagamento da parte del cliente destinatario finale del servizio o della prestazione.
Per comprendere ancora meglio il funzionamento del salvo buon fine, occorre spiegare quale sia il regime ordinario pag. 18/36 del diritto alla provvigione in favore dell'agente. Il presupposto per la maturazione della provvigione è il seguente: “per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento” (art. 1748, primo comma, cod. civ., la disposizione ricalca la norma dell'art. 1755 c.c. in tema di mediazione). Al verificarsi di queste condizioni la legge riconosce all'agente il diritto alla provvigione. È questo il cosiddetto , il momento cioè in cui il diritto alla provvigione entra nel patrimonio dell'agente. Deve però distinguersi il momento acquisitivo dal momento in cui l'agente potrà effettivamente pretendere il pagamento della provvigione, quello cioè in cui si verificherà la cosiddetta esigibilità della prestazione.
Ordinariamente la legge colloca l'esigibilità della prestazione “dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo” (art. 1748, quarto comma, prima parte, cod. civ.). Si usa perciò distinguere il diritto alla provvigione dalla sua esigibilità: il primo sorge quando preponente e terzo giungono alla stipula grazie all'opera dell'agente; la seconda matura se e quando tale accordo riceve esecuzione. Si è anche affermato che, se il preponente ed il terzo si dovessero accordare per non dare esecuzione al contratto, ciò non inciderà sul diritto alla provvigione dell'agente, in quanto, altrimenti, si potrebbe giungere a tale patto proprio per frodare l'agente; la regola perde la sua giustificazione se la non esecuzione della stipula è imputabile al preponente.
Tornando alla fattispecie in esame, ciò che è stato regolato dalle parti, è sia il diritto al compenso, sia il momento effettivo del pagamento, subordinato al portare a compimento l'iniziativa imprenditoriale di Il contratto, infatti, dopo CP_1 una prima indicazione secondo cui “resta stabilito che il compenso per la collaborazione…si intende a buon fine e sarà preliminarmente stabilito di volta in volta in accordo tra le parti” sulla base di valori predeterminati, aggiunge “tali cifre verranno riconosciute da IT al Collaboratore solo al pagamento da parte del cliente (Fondi di investimento in
pag. 19/36 generale) a IT, dopo ottenimento delle richieste autorizzazioni ed all'avvio dei lavori”. Il momento del pagamento è spostato in avanti, al più tardi all'inizio dei lavori, e il diritto alla provvigione resta condizionato al buon fine degli affari procurati dall'agente.
Va evitato però che si realizzi una condizione meramente potestativa, che subordini il diritto dell'agente al pagamento delle proprie provvigioni ad una semplice volontà del preponente, di portare o meno a compimento il progetto sui terreni procurati dalla società preposta. L'individuazione del cliente, dal cui pagamento a IT dell'iniziativa ceduta sarebbe dovuto dipendere il diritto della deducente al suo compenso, se interpretato in senso assoluto, diventa di per sé un evento rimesso alla discrezionalità della società mandante, andando a creare un inammissibile squilibrio contrattuale. E d'altra parte, il contratto stesso non esclude che sia a CP_1 portare direttamente a compimento l'affare, senza interessare terze parti.
Tanto premesso, va sottolineato come l'intero rapporto negoziale debba accordarsi con il fondamentale principio della buona fede contrattuale (non a caso espressamente ribadito per il preponente all'art. 1749 c.c.), principio che presuppone la corretta interpretazione della clausola di che trattasi, al fine di ricondurla ad un ragionevole equilibrio tra le parti, consentendo l'assimilazione della fattispecie concreta oggetto di giudizio a quella astratta normativamente prevista dalla quale si dovrà poi trarre la propria disciplina, ovvero il contratto di agenzia.
E qui torna utile il richiamo all'art. 1748 (“Diritti dell'agente”), co. 4, c.c., in tema di agenzia, secondo cui la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo, con la specificazione che “la provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico… È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente”. Si tratta di una normativa di protezione, volta a garantire che l'attività
pag. 20/36 svolta dall'agente non sfumi nel nulla, e ad emendare un evidente disequilibrio tra le parti, evitando che il preponente possa approfittare della propria superiore posizione e recitare la . L'espressa previsione del requisito della buona fede, stante la sua vigenza quale principio generale delle norme sul contratto, di cui agli artt. 1375 e 1175 c.c., assume – è stato rimarcato, in dottrina – un significato più profondo laddove venga letta nel contesto della legislazione di fonte comunitaria, quale tecnica per proteggere la parte più debole del contratto.
Pertanto, se da un lato è ancora possibile inserire la clausola salvo buon fine negli accordi, quale garanzia per il preponente della buona sostanza dell'affare procurato dall'agente – atteso l'incipit del testo della disposizione normativa, nella versione corrente (“salvo che sia diversamente pattuito…”) – resta il limite, definito
Non si spiega altrimenti il motivo dell'intervento normativo nel 1999, in adesione alla direttiva comunitaria europea 86/653/CEE del 18.12.1986 sugli agenti di commercio indipendenti, se le cose dovevano rimanere come in precedenza e in passato da sempre regolato.
Anche chi indica come in aderenza alla natura e alle finalità del rapporto il fatto che l'agente maturi il diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto esecuzione>, assumendo il rischio di lavorare a vuoto una prima volta quando si adopera per la conclusione dell'affare per il caso che non vi riesca, una seconda volta, quando ad affare concluso questo non abbia buon fine, subordinando il diritto al compenso alla condizione della conclusione dell'affare, riconosce che il buon fine dell'affare non può essere valutato ove l'inesecuzione dipenda dal fatto o dalla colpa del preponente.
Queste disposizioni delimitano chiaramente l'alea insista nel rapporto di agenzia, ove i compensi per l'attività di ricerca da parte dell'agente sono di principio rimessi alla pag. 21/36 conclusione effettiva dell'affare, ma non alla volontà del preponente di compiere a propria discrezione o le proprie ulteriori attività: l'eventuale fallimento degli accordi tra il soggetto proposto dall'agente e il mandante non può essere fatto dipendere unicamente da una mera volontà del proponente di non concludere l'affare, ma deve essere ancorato a fatti e circostanze oggettive, sia pure sopravvenute, come ad es. il caso fortuito, che non permettano la conclusione – il buon fine, appunto – dell'affare.
La possibilità concessa dalla norma, di derogare alla disciplina di default, affidando alle parti il compito di statuire diversamente, non può arrivare sino a stravolgere quello che è il principio cardine, introdotto dal lemma
“inderogabilmente”, riferito al momento e alla misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico, ribadito dalla clausola di salvaguardia finale, circa la nullità di patti ulteriormente sfavorevoli per l'agente, considerato evidentemente parte debole del rapporto.
Conclusivamente, la clausola a buon fine, non è di per sé nulla, ma va valutata in concreto, caso per caso, se il mancato felice esito dell'affare sia o meno dipeso da un comportamento imputabile, per dolo o colpa, o anche per semplice disinteresse, al preponente.
8.2.1.
Quanto precede, pertanto, anticipando valutazioni che saranno riprese appresso, non confligge – in linea di principio
– con quanto sostenuto da secondo cui i terreni CP_1 individuati dalla deducente sarebbero risultati poi, alla disamina che ne sarebbe stata fatta dagli organi regionali, non idonei alla installazione degli impianti di produzione di energia alternativa: l'accettazione dei terreni individuati dalla società preposta presuppone una successiva valutazione della rispondenza dei medesimi alle caratteristiche necessarie per la installazione delle tipologie di impianti previste contrattualmente, dovendo – proprio in forza all'alea contrattuale – accettare la società agente la presenza di motivi oggettivi, che possano avere inciso sulla mancata conclusione pag. 22/36 dell'affare, ancor più ove anticipatamente valutabili, ma anche oggettivamente sopravvenuti.
Si deve quindi scendere, sul piano concreto, a considerare se e in quale misura possa aver concorso una condotta contraria ai doveri di lealtà e buona fede da parte della società preponente, nel valutare la possibilità di sfruttare le occasioni di acquisto procurate dall'agente, in conformità ai criteri ricevuti con il mandato.
La prova è prevalentemente a livello documentale.
La sentenza impugnata attesta che il legale rappresentante della società deducente, in sede di interrogatorio formale, ha affermato “che solo uno dei progetti sviluppati è stato poi ceduto al cliente, ovvero quello relativo al terreno sito in RA IN, loc. Stia”, così ancorando il diritto alla provvigione a tale unico affare, ma non si tratta di una ammissione volta ad escludere il diritto al compenso, che ha sempre rivendicato nel corso del proprio Parte_2 interrogatorio: “per come interpreto il contratto, io avevo apporti esclusivi con IT e il mio compenso non era subordinato a nessuna cessione a terzi”.
Le testimonianze (rispettivamente, di un dipendente e di un socio della indicano, piuttosto genericamente, che CP_1 era che cedesse i progetti a terzi CP_1
“investitori istituzionali e qualificati”, ricevendo la remunerazione solo a seguito della cessione del progetto (dipendente capitoli di prova c e d) e che Parte_6 aveva provato a contattare senza esito la propria CP_1 clientela, per i progetti che avevano ricevuto l'Autorizzazione Unica (AU) una volta abbandonato il progetto dal cliente interessato, avendo la società preponente un interesse economico a portare a buon fine il progetto (capitolo q, teste
, socio e all'epoca consigliere di amministrazione Tes_1 in . CP_1
Lo stesso appellante richiama a questo proposito la documentazione prodotta agli atti di causa da ritenuta CP_1 di contenuto confessorio, ancorché priva di data certa, da cui emergerebbe per ogni terreno procurato l'attività svolta da essa deducente, come anche quella di con il CP_1 conseguimento in quasi tutti i casi della Autorizzazione unica pag. 23/36 regionale e la cessione a terzi delle relative iniziative imprenditoriali di Amantea, RA IN (Istia) e CP_4
, cosicché per detti terreni si sarebbe avverata anche Parte_3 la – così rimessa in gioco – clausola del “buon fine”, in quanto interamente ceduti al cliente finale EGP o OR, e per quel che attiene l'entità delle sue spettanze, ha provveduto a determinarle come segue:
€ 4.000,00 (al netto dell'acconto di € 6.000,00 già ricevuto di cui alla fattura n. 7 del 23.7.2009) per il terreno in Amantea;
€ 2.500,00 (al netto dell'acconto già ricevuto di € 5.000,00 di cui pure alla fattura n. 7 del 23.7.2009) per il terreno in agro di RA IN in atti identificato con il n. 1;
€ 7.500,00 per il terreno in agro di RA IN in atti identificato con il n. 2;
€ 25.000,00 (al netto dell'acconto già ricevuto di € 10.000,00 di cui alla fattura n. 13 del 13.12.2010) per il terreno in agro diCP_4
€ 65.000,00 per il terreno in agro di;
Parte_3
€ 35.000,00 per il terreno in agro di Parte_4
€ 5.000,00 per il terreno in agro di;
Per_1
€ 60.000,00 per il terreno in agro di , Parte_5 per un totale di € 204.000,00.
La produzione documentale di viene pertanto CP_1 sostanzialmente accettata da controparte: si tratta di schede riassuntive dell'attività svolta, per lo sviluppo dei singoli progetti, accompagnate in alcuni casi da quadri di sintesi delle criticità, poste all'attenzione dell'Amministratore Delegato, alle quali peraltro è accompagnata copia di documentazione ufficiale proveniente dai vari enti interpellati. Le schede risultano munite di firma autografa di , sentito Parte_6 quale teste, dipendente dell'ufficio tecnico di Le sintesi CP_1 sono firmate per la maggior parte dall'ingegnere . CP_2
Di esse si terrà conto, pertanto, nel prosieguo di indagine.
8.2.3.
pag. 24/36 Occorre a questo punto scendere alla valutazione dei singoli contratti.
Lo si farà, utilizzando – come preannunciato – i report prodotti da essendovi indicazione in tal senso anche da CP_1 parte appellante. Se pure sforniti di data certa, agli stessi sono allegati attestati, missive e certificazioni, che comprovano quanto annotato nelle schede, che ripercorrono i passaggi relativi al terreno e le criticità rilevate.
L'analisi terreno per terreno, condotta con i predetti criteri, restituisce i risultati di qui in poi esplicitati:
Parte_7
(scheda a firma autografa di il Parte_6
7.1.2014)
(sintesi criticità a cura dell'ing. 10.8.2013) Per_2
L'atto di opzione – come generalmente per gli altri terreni reperiti da – risulta sottoscritto nel 2008; Pt_1 convenzione IT/IO IA autorizzazione unica regionale concessa, n. 62 del 27.6.2011; la rinuncia all'iniziativa da parte di sarebbe dipesa, secondo CP_1
l'appellante, da vincoli gravanti sul terreno procacciato e da una valutazione di antieconomicità dell'iniziativa.
Consultando l'elenco delle attività compiute da CP_1 risulta che il terreno era stato opzionato il 24.4.2008, venivano successivamente richieste e ottenute le autorizzazioni da parte del Consiglio comunale e della IO IA, ottenuta disponibilità economica dalla banca e fideiussione da man mano ottenuti tutti Controparte_5 gli altri nulla osta (NE, Forestale, Arpa, Comando Militare, Vigili del Fuoco), da ultimo emesso parere con prescrizioni della Soprintendenza ai beni Archeologici, superata favorevolmente la conferenza dei servizi, effettuata iscrizione al GSE, progetto non finanziato per superati limiti di fondi disponibili, richiesta proroga di un anno alla regione, “deciso di non proseguire con il progetto” ma richiesta nuova proroga alla IO e ottenuta sino al 27.11.2014.
Dall'ulteriore documentazione allegata, si ricava che il sito prescelto è interessato da segnalate dalla Soprintendenza, e che “all'interno dell'area è
pag. 25/36 stato messo in luce il settore termale di un'importante villa romana di età tardoimperiale con ambienti a rivestimenti marmorei e mosaici figurati di estrema importanza”. La sintesidelle criticità sottolinea come il Ministero dei beni culturali in data 15.4.2011 aveva informato la società, il e la IO che “la problematica Controparte_6 archeologica dell'area è venuta a palesarsi in maniera più rilevante di quanto già non si ritenesse…conseguentemente si prescrive l'obbligo di una campagna di scavi integrale sull'area interessata dal progetto, al fine di riconoscerne l'effettiva consistenza archeologica ed eventualmente recuperare l'esatta estensione del complesso edilizio antico”. Trattandosi di area tutelata di forte interesse archeologico, non può che concludersi come, se da una parte la vicenda dimostra come potesse anche in proprio procedere alla realizzazione del CP_1 progetto, dall'altro l'ostacolo dovute alle complesse indagini sul terreno prescritte dalla Soprintendenza e il loro incerto esito, giustifichi il giudizio di antieconomicità dell'affare, non giunto a buon fine, senza possibilità di addebito all'impresa preponente, che comunque si era attivata per ottenere tutte le autorizzazioni e i nulla osta necessari.
E ciò anche perché in base all'accordo di collaborazione, i terreni da acquisire dovevano essere – tra gli altri requisiti richiesti – “privi di vincoli di qualsiasi tipo”, requisito trascurato da , nonostante la - anche notoria Pt_1
- insistenza di testimonianze archeologiche sui luoghi oggetto di indagine.
In relazione alla domanda riconvenzionale, va confermata la statuizione sulla restituzione dell'acconto.
– 1 Parte_8
(scheda a firma autografa di il Parte_6
26.10.2015)
Sono presenti più atti di opzione sottoscritti (vendita e locazione), vi è convenzione IT/IO IA, intestazione relativo progetto, indizione conferenza di servizi, conferimento incarico di direttore lavori a ing. da Parte_2 parte di certificato destinazione urbanistica, cessione CP_1 impianto progetto iscritto nell'elenco regionale delle domande pag. 26/36 di autorizzazione unica al n. 58. Compenso previsto – secondo l'appellante - € 7.500, ricevuti in acconto € 5.000, reclamato l'importo a saldo di € 2.500.
Si tratta dell'unico terreno su cui – tra le parti, è pacifico – è stato realizzato un impianto.
Il progetto è stato ceduto a e a Controparte_7
il 28.12.2011 ed è ufficialmente entrato in Controparte_8 esercizio il 28.3.2012. La società convenuta afferma che il fotovoltaico sarebbe entrato in esercizio dando luogo ad una produzione inferiore, essendo il terreno nebbioso e umido, circostanza che avrebbe influito sul prezzo di vendita del progetto al cliente. L'aver proceduto alla realizzazione dell'impianto solare, non può che essere considerato rientrare tra gli affari giunti a buon fine, essendo stato ceduto il progetto a terzi, sin dal 2012.
Non è dimostrata la produzione inferiore alle aspettative, né il minore prezzo realizzato.
Tuttavia, il maggiore compenso reclamato (euro 7.500, ovvero nel massimo), non trova appiglio nelle condizioni di contratto, che prevedono l'applicazione di una provvigione massima di 5.000/MWp per i terreni , e un minimo di euro 3000/MWp. Trattandosi di terreno non perfettamente soleggiato, quindi non rientrando nella categoria di massimo rilievo, si condivide il ragionamento del primo giudice al punto 4.2. della sentenza (peraltro non espressamente contestato), laddove è affermato che “in ossequio al disposto contrattuale”, la somma erogata pari a 5.000 euro deve ritenersi della pretesa dell'attrice>, in quanto comunque superiore al minimo pattuito (3000 x 1,5 MWp).
– 2 Parte_8
(scheda a firma autografa di il Parte_6
23.6.2011)
(sintesi del direttore tecnico ing, 23.6.2011) CP_2
La società appellante sostiene che per il secondo dei due terreni procurati da in località Stia la decisione di Pt_1 non proseguire oltre nella iniziativa è dipesa da una scelta unilaterale di fondata su un preteso posizionamento in CP_1 ombra del terreno nelle ore del mattino, scelta questa che pag. 27/36 sarebbe addirittura temporalmente anteriore al perfezionamento della pratica amministrativa, conclusasi favorevolmente con l'ottenimento dell'Autorizzazione unica regionale a nome di EN AR IA SR (società che ha come socio unico la stessa . Dall'elenco attività, si CP_1 ricava che si attivava per richiedere l'AU a nome del CP_1 committente OR, ma che il progetto non veniva portato avanti per una – sopraggiunta, evidentemente – valutazione negativa (posizionamento in ombra al mattino, zona nebbiosa), dirottando la scelta sull'altro terreno di RA IN. La sintesi delle criticità evidenza che il sito in loc. Istia risulta inadatto per il fotovoltaico, in quanto addossato alla montagna e quindi in ombra al mattino e la zona risulta nebbiosa ed umida. Viene aggiunto, “conviene concentrarsi sull'altro sito in Istia più a Sud, lato mare, comunque leggermente nebbioso ma più assolato. Ing. di OR contattato e avvertito Per_3 verbalmente concorda con la decisione IT”.
In questo caso, si ricade in una delle caratteristiche dei terreni richiesti dal rapporto di collaborazione: il terreno è risultato non idoneo (si ricorda che tra i requisiti richiesti dal rapporto di collaborazione, spicca quello relativo a terreni pianeggianti e “perfettamente assolati”). La decisione di non proseguire nella realizzazione del progetto di impianto ad energia solare da parte di non può considerarsi contraria CP_1
a buona fede, sia per la caratteristica del terreno, con scelta condivisa dal committente, sia perché viene comunque deciso di continuare lo sviluppo sul sito di Istia 1 posto nella medesima località, a riprova di una oggettiva valutazione in termini di costi/benefici.
Era onere della prova a carico di , dimostrare il Pt_1 contrario.
CP_4
(scheda a firma autografa di il Parte_6
27.11.2015)
(scheda di sintesi a firma autografa del direttore tecnico ing. dell'8.1.2013) Persona_4
Per il terreno di per il quale pure era stata CP_4 conseguita l'Autorizzazione unica regionale n. 84 del pag. 28/36 12.1.2011, la scelta di abbandonare l'iniziativa sarebbe dipesa, secondo la società appellante, da una immotivata rinuncia di che aveva già ceduto a terzi con atto CP_1 pubblico documentato agli atti di causa (OR Spa) il relativo ramo d'azienda e che quindi non disponeva più della relativa iniziativa imprenditoriale.
L'atto di opzione è stato sottoscritto nel 2008 e la scheda di IT presenta una lunga lista di attività preliminari, fino alla richiesta di rilascio della AU alla IO IA nel 2010; il decreto autorizzativo veniva ottenuto a gennaio 2011. Venivano affrontati anche alcuni intralci, quali l'esistenza di una lite del proprietario con il colono e l'autorizzazione allo spostamento di piante di ulivo;
il progetto veniva ceduto a che nel 2015 – annota la CP_9 scheda – “intende abbandonare il progetto e ENEL G.P. si dichiara non interessata”.
In questo caso, non sono noti i motivi per cui dopo aver ceduto il progetto a OR, quest'ultima abbia rinunciato ad impiantare il fotovoltaico, una volta ottenute le autorizzazioni e i nulla osta preliminari. Né sono resi i noti i motivi per cui il progetto non ha interessato ENEL. Non emergono criticità, di alcun genere, rispetto alla natura del terreno. Va pertanto riconosciuto un importo all'agente, non risultando IT essersi adeguatamente adoperata per la conclusione del contratto con il proprietario del terreno, avendo la stessa peraltro ceduto (sic) relativo a tale CP_4 progetto ad altra Società, per un consistente valore dichiarato di 120.000 euro (atto notaio el 20.12.2011). Per_5
Congrua e comunque non contestata la somma richiesta, pari a 25.000 euro;
già defalcato l'acconto ricevuto pari ad euro 10.000.
Parte_3
(scheda elenco attività 21.7.2014) Persona_6
(sintesi a cura del direttore tecnico ing. N. A. Rocca il 30.7.2014)
Terreno dotato di Autorizzazione unica regionale n. 6976 del 18.5.2012, secondo la società appellante sarebbe pag. 29/36 stata OR Spa, cliente di ad abbandonare CP_1 immotivatamente l'iniziativa.
Dalla scheda prodotta da risultano una serie di CP_1 criticità:
- l'AU inviata da alla IO viene concessa CP_9 con tre anni di ritardo, dai 13Mwp del progetto iniziale si era passati a soli 3MWp perché il terreno risulta destinato a reti infrastrutturali e a zone di tutela per l'ampliamento della SS 106 e rispetto corsi d'acqua, come da certificato del Comune prot. 402 del 4.2.2009, debitamente allegato;
- l'allaccio alla rete NE comportava costi per la realizzazione delle opere;
- per il rilascio della VIA (valutazione impatto ambientale) erano state richieste integrazioni, essendo l'area soggetta ad allagamenti;
- il ritardo nel rilascio della AU aveva comportato il passaggio dal secondo al quarto conto energia, con diminuzione del 70% delle tariffe incentivanti.
In data 21.7.2014 OR comunicava l'intenzione di abbandonare il progetto, che proponeva ad altri CP_1 investitori, senza riscontrare interesse.
Non si può affermare, in questo caso, che non si CP_1 sia attivata per realizzare il progetto sul terreno procurato da
. Tra i requisiti richiesti nella ricerca dei terreni Pt_1 opzionabili, rientrava quello della “facilità di connessione alla rete elettrica”.
Parte_4
(scheda a firma autografa di del Parte_6
29.1.2013)
(sintesi delle attività ing, del 22.1.2013) CP_2
La società appellata ha abbandonato l'iniziativa intrapresa, in considerazione delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione concessale dal Comune, intese ad evitare interferenze con gli impianti eolici in fase di attuazione sul medesimo territorio comunale (loc. Gigli), da parte di sue distinte società, per i quali era stata già dichiarata la pubblica utilità; nella delibera, emessa il 20.5.2009, si prende atto della nota di IT con cui la società si impegnava a rinunciare pag. 30/36 all'iniziativa qualora fossero riscontrate interferenze con i parchi eolici, ancora in fase di autorizzazione regionale.
La scheda prodotta da specifica che la società, a CP_1 seguito di una riunione tecnica del 10.10.2012 finalizzata alla valutazione del progetto, ha deciso di rinunciare a quest'ultimo per le difficoltà emerse, relative: all'ottenimento dell'A.U. (non conseguita); al deposito cauzionale o fideiussione richiesti dall'NE al fine di mantenere valida il 9.3.12, ricadendo il progetto in area critica;
alle Pt_9 lungaggini riscontrate e all'impossibilità di ottenere gli incentivi di cui al DM 5.5.11. La sintesi evidenzia l'atteggiamento ostativo del Comune, che dà parere negativo ovvero condizionato alla non interferenza con altri due progetti di eolico avviati sulla medesima zona, considerando la nuova iniziativa. Il responsabile della rete elettrica manifesta criticità dovute alla presenza di troppi allacci sulla medesima area.
Dunque, l'abbandono del progetto non è dipeso – come sostenuto da – esclusivamente dai tempi lunghi Pt_1 necessari per il completamento delle pratiche amministrative e per la sopravvenuta impossibilità di ottenere gli incentivi di cui al DM 5.5.2011, ma per la complessiva valutazione di non fattibilità dell'iniziativa, risultando impossibile non interferire con gli altri progetti avviati sul medesimo territorio.
L'evento imprevisto (ma prevedibile da parte di
), non può essere posto a carico di Pt_1 CP_1
Per_1
(scheda a firma autografa di del Parte_6
28.1.2016)
(scheda di sintesi a firma autografa direttore tecnico ing. del 12.3.2012) Persona_4
Secondo l'appellante, la IO IA avrebbe dichiarato improcedibile la istanza di Autorizzazione Unica per la mancata integrazione della stessa da parte di con la CP_1 documentazione richiestale, il che, come si legge nel relativo report, sarebbe dipeso oltre che da indimostrati ostacoli di altro genere, ancora una volta da una scelta della società appellata, dettata dal diverso orientamento della politica pag. 31/36 energetica nazionale. Effettivamente, la scheda prodotta da riconduce la decisione di “sospendere le attività sul CP_1 progetto salvo eventuali future notizie positive sul fotovoltaico da parte governativa” alla riunione tecnica del 5.10.11, quindi addirittura in data anteriore alla richiesta della IO IA (del 1.2.12) di integrazione documentale (progetto definitivo;
tracciato cavidotti;
ecc.) al fine di scongiurare l'improcedibilità della domanda, comunicazione rimasta inevasa “perché il progetto non merita ulteriori investimenti” (all. n. 26 memoria IT ex art. 183 co. 6 cpc.). È stata proprio questa (volutamente) mancata produzione documentale ad aver determinato l'improcedibilità della domanda, comunicata dalla IO IA in data 28.1.2016.
La predetta scheda, poi, prosegue con l'indicazione del mancato pagamento da parte di del corrispettivo per la CP_1 prenotazione della capacità di rete in area critica, come da richiesta NE del 9.3.2012. L'allegata missiva NE (all. n. 29), però, non segnalava – secondo quanto sostenuto da parte convenuta – la difficoltà di accettare nuovi allacci, ma soltanto la previsione, ai sensi della delibera ARG/elt 99/08 e ss. mm. dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per le connessioni in aree critiche, quale quella in esame, del “versamento di un corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete da parte dei richiedenti la connessione” a titolo di deposito cauzionale. Versamento che non è stato volutamente corrisposto da CP_1 per valutazioni del tutto soggettive, legate anche alla “scarsa incidenza di un progetto da 1Mw nel complesso delle attività in corso di svolgimento su tutti gli altri progetti con le urgenze dettate dal DM 5.5.2011”.
In ordine alla opzione di , dunque, non Per_1 emergono né vengono documentate criticità rispetto alla natura del terreno, non si è riscontrato nessun ostacolo o vincolo di alcun tipo che potesse bloccare la realizzazione dell'impianto, ma soltanto una libera e personale valutazione compiuta da di non dare seguito alle CP_1 prescrizioni ricevute dai vari enti ai fini della procedibilità del progetto. Che si tratti di valutazioni dettate unicamente da scelte personali e non da stringenti motivi tecnici emerge anche dalla sintesi a firma dell'ing. , che indica quali CP_2
pag. 32/36 criticità i costi connessi ad NE (ma si trattava di semplice deposito cauzionale), la generica richiesta del Ministero dei beni culturali di prospezioni e sondaggi (non quantificati), l'abbattimento delle tariffe incentivanti intervenuto medio tempore, la difficoltà di ottenere l'autorizzazione unica e quindi di iscriversi al registro GSE in tempo utile per rientrare nei militi del decreto 5.5.2011 (iter colpevolmente trascurato da
, la scarsa incidenza del progetto rispetto al complesso CP_1 delle attività poste in essere sugli altri terreni (mera valutazione di opportunità).
Valutazioni soggettive, dunque, che non giustificano la decisione di abbandonare il progetto – mai proposto ad altri soggetti eventualmente interessati – e che non possono invalidare il diritto al corrispettivo maturato dal per Parte_2
l'attività svolta, nel rispetto delle previsioni contrattuali.
È pertanto dovuto il compenso nella misura richiesta (euro 5.000,00 per un impianto da 1MWp), pur nel massimo del range contrattuale, in quanto non specificamente contestato nel quantum da CP_1
Parte_5
(scheda a firma autografa di il Parte_6
4.6.2014)
(sintesi redatta dall'ing. , direttore tecnico il Per_2
10.9.2012)
In questo caso non si tratta di un progetto per fotovoltaico, ma per l'impianto di pale eoliche. Secondo
, abbandonava l'iniziativa, oltre che per Pt_1 CP_1 indimostrati altri ostacoli tecnici, per il ritardo nelle pratiche amministrative.
Su questo terreno si era pensato ad un impianto eolico, ma lo stesso di è rivelato inadatto, sia per l'accesso al terreno sia per la vicinanza alle abitazioni, sia per difficoltà di allaccio. Inoltre, dopo aver installato una torre anemometrica, CP_1 rilevava dati di ventosità non soddisfacenti. Il progetto non ha mai ottenuto l'AU.
Nella scheda si annota la richiesta di Terna del 18.10.11 di pagamento della somma di 8.036,82 euro per continuare le indagini;
emergono problemi tecnici ed pag. 33/36 economici, oltre che temporali per l'allaccio; difficoltà per collocazione torri a 500 metri dalle case, come richiesto dalla normativa. Ricevuto da ing. dei Persona_7 dati del vento di 1 anno il 28.12.11, valore medio basso per macchine di grande taglia. Deciso di non utilizzare macchine di grande taglia per dati del vento non soddisfacenti;
valutata la possibilità di installare macchine eoliche medio/piccole. Sopralluogo trasportatore EI (Di Palma di Molisana Trasporti con Sig. e Sig. ) il Persona_8 Per_9
28.5.14: evidenziati problemi stradali (circa 10 curve troppo strette e tornanti lungo il tracciato per i mezzi di trasporto), anche per macchine medio piccole.
Dalla sintesi del direttore tecnico si apprende che il costo dell'installazione dell'anemometro ammonta a 20.000 e che l'ing. partecipava ai sopralluoghi volti a trovare Parte_2 una più agevole via di accesso, attese le difficoltà incontrate sul posto.
Anche su questo terreno, non può muoversi alcun rimprovero alla condotta di che ha rinunciato a coltivare CP_1
l'iniziativa, per comprovate difficoltà tecniche, di cui lo stesso di ha avuto modo di constatare. Parte_2 Pt_1
8.2.4.
Da quanto precede, si ricavano le seguenti poste per Sinergie:
- a credito: euro 30.000,00;
- a debito: euro 6.000,00. Dovuto da IT: euro 24.000,00.
9.
Ulteriore motivo di gravame è quello che attiene al disposto rigetto della domanda subordinata avanzata dalla società deducente per il caso di rigetto della domanda principale fondata sul rapporto contrattuale. Il riferimento è a quanto si legge nella parte iniziale della scrittura privata del 18.4.2018 ove è scritto che la collaborazione richiesta doveva avvenire “... sulla base di un rapporto di esclusiva con la , CP_1 regime che avrebbe impedito alla deducente di mettere a disposizione di terzi soggetti operanti nel medesimo settore la sua attività e i risultati con la stessa indubitabilmente pag. 34/36 conseguiti, “in un ben preciso periodo storico in cui era in auge la tendenza a investire nella realizzazione di impianti di produzione di energia naturale e tante erano le società che operavano nel settore che cercavano terreni idonei particolarmente nel Meridione d'Italia considerato particolarmente adatto dal punto di vista dell'irraggiamento e climatico a quelle iniziative imprenditoriali”.
Il motivo è infondato.
Come ben affermato in sentenza impugnata l'esclusiva rientra nell'alea contrattuale, dalla quale non può discendere alcuna tenutezza risarcitoria in danno della parte a cui favore l'esclusiva medesima è stata pattuita. Occorre aggiungere che la dinamica denunciata – il non poter offrire ad altre imprese il lavoro di ricerca operato sul territorio – rientra assolutamente nel tratto caratteristico del rapporto negoziale instaurato tra le parti con obblighi reciproci, avendo assunto l'obbligo Pt_1 di procurare occasioni di investimento nelle zone assegnate alla sola IT, ottenendo in cambio la possibilità di lucrare le provvigioni ove i contratti di opzione consegnati andassero a buon fine, attraverso l'attività specializzata dell'impresa preponente. D'altro canto, nulla vietava, una volta vista rinunciare dall'iniziativa sui terreni, di offrire a terzi la CP_1 propria attività di ricerca, né la parte ha fornito prova circa l'esistenza di altri operatori sul mercato delle energie alternative, interessati ad acquisire i risultati della propria attività. Ma in ogni caso, il mancato utilizzo delle opzioni ottenute da – nei casi non riconosciuti – si è visto Pt_1 come non sia immotivato, e non può mai essere considerato ragione di danno, rientrando nella dinamica negoziale, finalizzata al delle iniziative imprenditoriali.
10.
L'ultimo motivo di gravame attiene infine all'indebito disposto accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria, sia pure parzialmente.
La sentenza impugnata ha comportato la condanna della società deducente alla restituzione delle sole somme percepite in corso di rapporto da a titolo di acconto CP_1
(fatture n. 7/2009, in parte, per euro 6.000 e n. 13/2010 di pag. 35/36 euro 10.000 per un totale di euro 16.000), escludendo quelle da imputarsi a rimborso spese anticipate.
Le considerazioni svolte nell'ultimo motivo di impugnazione pertanto sono risolte con la disposta parziale riforma della sentenza appellata, attraverso il ricalcolo delle somme dovute, mentre le osservazioni relative alle altre fatture riportate in dettaglio in citazione riguardano questioni ormai coperte dal giudicato, avendone la sentenza escluso la ripetizione, giudicato cui IT ha prestato acquiescenza.
11.
Le peculiarità della vicenda, le contraddittorie risultanze, in termini di reciproca soccombenza, il sensibile divario tra il chiesto e l'ottenuto, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_3
n. 964/2019, emessa il 18.11.2019 dal Tribunale di Lamezia Terme, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- condanna la società al pagamento in favore CP_1 di parte appellante dei compensi per la collaborazione dalla stessa prestata, rideterminandone l'ammontare nella somma di euro 24.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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