Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/02/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 20.2.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 5606/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
DI , n. il 14/03/1971 in Parte_1 Parte_2
CATANIA, c.f. , parte rappresentata e difesa, per procura in atti, C.F._1 dall'avv. FAZZINA ANNALISE;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “la minore è, in atto, MINORE NON INVALIDA”. Parte_2
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “dichiari la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di frequenza in quanto minore invalido non capace di compiere le funzioni ed i compiti propri dell'età (L.
289/90) ed a tal fine chiede la fissazione con decreto dell'udienza di comparizione con relativo termine per notifica;
Con Vittoria di spese e compensi del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore quale anticipatario, nonché del presente giudizio di opposizione, per il quale si rileva che il ricorrente ha presentato istanza di ammissione al Gratuito patrocinio a spese dello Stato”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Sindrome di Arnold Chiari di tipo I, già trattata chirurgicamente all'età di 3 anni, per decompressione cranio-cervicale; -Disfluenza verbale e difficoltà di calcolo, di scrittura, di apprendimento e di memorizzazione, con impaccio nei movimenti fini;
-Disabilità intellettiva di grado lieve con QI=51; -Disturbo ansioso depressivo con episodi critici.
Quantificando il complesso patologico riscontrato nella ricorrente , di Parte_2 anni 15, alla luce dello stato attuale e considerati i riscontri clinico-strumentali ed il quadro patologico complessivo, si perviene al riconoscimento di minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età a norma dell'Art. 1
L.289 11.09.90, con Decorrenza dalla precedente assegnazione, ingiustificatamente negate alla Visita di Revisione del 23.02.2023 e dalla precedente CTU del 10.04.2024, in quanto presente e valido il requisito sanitario e pertanto assegnabile senza soluzione di continuità, in soggetto con necessità di controlli e terapie. Tale è l'attuale condizione, non esprimendo previsione sull'evoluzione, sulla quale l'Ente Previdenziale convenuta, potrà nel tempo valutare attraverso le possibili revisioni e/o verifiche”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di frequenza, con decorrenza dal 23.2.2023; CP_ condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in € 1.168,50, per compensi, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in € 2.694,00, per compensi, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA, con distrazione in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. 115/2002; pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 20/02/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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