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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/07/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 299/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giuseppe Vassallo (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
: di piazza San Francesco Controparte_1
Pa d'Assisi n. 3, Catania (c.f. 021 820 875), in persona dell'amministratore p.t. Dr.
, CP_2
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 19.5.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione tempestivamente notificata l'8.01.2018 il Controparte_1
in Catania, piazza San Francesco d'Assisi n. 3, proponeva
[...]
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6341/2017 con cui il Tribunale di
Catania gli imponeva di pagare a la somma di € 46.186,41, oltre Parte_1
interessi e spese di procedura: somma che con il suo originario ricorso quest'ultimo aveva dedotto essergli dovuta a saldo delle sue spettanze professionali (essendo stato officiato della direzione dei lavori di risanamento conservativo e miglioramento antisismico dello stabile già deliberati - dall'assemblea condominiale - addì
20.7.2013) oggetto della fattura n. 8 del 18.11.2016 - del maggior importo di €
66.186,41 – che aveva emesso nei confronti di detto Condominio.
Il quale, con la sua opposizione, sollevava eccezione di compensazione allegando di essere, a sua volta, creditore del - condomino dello stabile - del complessivo Pt_1
importo di € 22.714,74, dato dalla sommatoria: a) di € 201,81 per saldo oneri condominiali relativi agli anni 2013 e 2014; b) di € 766,03 per saldo oneri condominiali relativi all'anno 2015; c) di € 553,99 per saldo oneri condominiali relativi all'anno 2016; d) di € 585,16 per saldo oneri condominiali relativi all'anno
2017; e) di € 20.607,75 a saldo delle prime 20 rate del contributo a carico pro quota del a copertura delle spese dei predetti lavori di risanamento conservativo e Pt_1
miglioramento antisismico dello stabile.
Ed in virtù dell'eccezione di compensazione così sollevata esso CP_1
concludeva chiedendo, infine, all'adito Tribunale di:“1) in via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6341/2017 in quanto insussistenti i presupposti per la concessione della stessa, per i motivi esposti in narrativa;
2) in accoglimento, in tutto e/o in parte, delle eccezioni proposte con la presente opposizione revocare, annullare e/o con qualsiasi altra formula dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo n. 6341/2017, provvisoriamente esecutivo, emesso il 15/11/2017 dal Tribunale di Catania, dott.
Mariano Sciacca, e munito di formula esecutiva il 21/11/2017 per la somma di Euro
46.186,41, oltre spese, stante la infondatezza della pretesa creditizia ivi fatta valere nei confronti del Controparte_3
– 95124 Catania - Cf. , in persona del'Amm.re e legale
[...] P.IVA_2
rapp.te p.t. Dott. , e ciò sia con riferimento al merito della pretesa stessa, CP_2
nonché avuto riguardo al suo quantum, per sorte capitale interessi e accessori tutti come ivi intimati per tutti i motivi di cui in narrativa;
3) in via subordinata, si chiede la compensazione giudiziale, ex art. 1243 secondo comma c.c., della somma di €
22.714,74, con il credito azionato dall'opposto oltre gli eventuali ed ulteriori insoluti in capo all'arch. che si presenteranno nel corso del presente Parte_1
giudizio; 4) condannare parte opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla rifusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
§§§
Costituitosi in contraddittorio contestava l'opposizione di Parte_1
controparte, negando di essere debitore di detta complessiva somma di € 22.714,74 che – obiettava – aveva già corrisposto, come provato dalla documentazione che offriva in produzione.
Venuti in udienza - dopo l'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.,
e non avendo le parti articolato mezzi istruttori - veniva sollecitamente fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione - il primo Giudice rilevava:
- che “gli elementi acquisiti nel corso dell'attività istruttoria consentono di affermare che la compensazione tra i reciproci debiti può essere solo parzialmente accolta. Invero, dalla documentazione versata in atti dall'opposto risulta che il ha provveduto al versamento delle somme Pt_1
di cui il opponente chiede disporsi la compensazione giudiziale. A CP_1
tale riguardo si vedano le produzioni offerte dall'opposto in sede di comparsa di costituzione con la quale vengono prodotte tutte le ricevute rilasciate a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme invocate dal per CP_1 l'accertamento della compensazione giudiziale. Ne consegue che, avendo il condomino versato complessivamente la somma di € Parte_1
21.747,02 (su accollo spese al 27.10.2014 pari ad € 26.351,03), la somma residua da poter opporre in compensazione è pari solo ad € 4.604,01”,
- che “A ciò si aggiunga che, con memoria depositata il 07.02.2021, l'opposto ha dichiarato che, nelle more del giudizio, il Condominio ha provveduto al versamento di un acconto sulle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 17.500,00: residuando, così, un debito dell'opponente nei confronti del pari ancora ad € 28.686,41”, Parte_1
- che “In ragione di quanto finora esposto, previa revoca del decreto ingiuntivo
n. 6341/17, la somma ancora dovuta dal Controparte_1
nei confronti dell'arch. è pari ad € 28.686,41;
[...] Parte_1
somma - questa - da cui va decurtato l'importo di € 4.604,01 in considerazione della intervenuta compensazione”,
- che “atteso il parziale accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata dall'opponente, si dispone la compensazione tra le parti nella misura di un terzo delle spese di lite afferenti la fase di opposizione;
per i restanti due terzi seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente”.
Pertanto, con sentenza n. 3410/2023 del 31.7.2023, così statuiva infine il Tribunale adito, definitivamente pronunciando:“
P.Q.M.
… Revoca – per le ragioni di cui in parte motiva – il decreto ingiuntivo n. 6341/17 reso nel procedimento iscritto al n.
16736/17 RG;
Dichiara, per effetto della pronunciata compensazione giudiziale,
l'estinzione dei debiti tra le parti in causa e ciò fino alla concorrenza di € 4.604,01;
Condanna quindi il , in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, al pagamento in favore dell'arch. Parte_1
della somma di € 24.082,40 per le causali di cui al decreto ingiuntivo;
Condanna il
, in persona dell'amministratore pro- Controparte_1
tempore, a corrispondere all'arch. la somma di € 1.591,00, oltre Parte_1 accessori come per legge, per spese e compensi relativi alla fase monitoria;
Condanna il , in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, al pagamento in favore dell'arch. Parte_1
delle spese di lite relative alla fase dell'opposizione (nella misura di due terzi) che si liquidano in complessivi € 2.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva al 22% e Cpa al 4% . Compensa per la restante parte le spese di lite relative alla presente fase”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con citazione tempestivamente Parte_1
notificata il 22.02.2024, appello articolato su un unico motivo mercè al quale veniva a lamentare che – nel compensare tra le parti i reciproci crediti - il Tribunale avesse tenuto in conto solo parte dei versamenti che esso appellante aveva documentato.
Non avendo il primo giudice – deduceva – in ispecie preso altresì in considerazione le seguenti “ulteriori somme dall'Arch. versate e deliberate prima Pt_1
dell'inizio dei lavori, riguardanti alcune lavorazioni poi contabilmente ricomprese nell'ambito del progetto approvato e finanziato. Più precisamente, gli importi già versati dal ricorrente alle date di seguito indicate riguardano: a) 11.08.2005 Lavori edili ordinanza e coperture (v. all.8); b) € 1.188,94 - 20.12.2005 Lavori fogna (v. all.9); c) € 1.408,01 - 24.11.2009 Lavori fogna (v. all.10): d) € 1.408,01 - 24.11.2009
Lavori edili ordinanza e coperture (v. all.10) € 1.188,9”: il cui totale di € 5.193,90 era pure maggiore del suindicato importo di € 4.604,01 che il primo giudice aveva, dunque erroneamente, ritenuto che potesse dal essere in via residuale CP_1
opposto in compensazione ad esso appellante.
Il quale, pertanto, concludeva chiedendo alla Corte adita la riforma della sentenza impugnata e, in accoglimento del motivo di impugnazione proposto, di “Confermare il d.i. n. 6341/2017 del Tribunale di Catania, determinando il credito residuo dell'odierno appellante in € 28.641,41 e rigettando la domanda di compensazione giudiziale avanzata dal appellato, oltre gli interessi legali dalla CP_1 domanda fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”.
§§§
Il in Catania, piazza San Francesco d'Assisi Controparte_1
n. 3 – ritualmente evocato in giudizio – non si costituiva tuttavia in contraddittorio: onde ne va dichiarata la contumacia.
La causa veniva chiamata, ex art. 349bis c.p.c., direttamente innanzi al collegio che, all'esito della sua trattazione, rinviava prontamente l'appellante ad udienza di discussione finale.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
§§§
L'appello interposto in atti da non merita di essere atteso per la sola Parte_1
e semplice ragione che esso appellante adduceva bensì che le predette ulteriori somme pari a totali € 5.193,90 fossero state corrisposte, tra il 2005 ed il 2009, in pagamento di opere “deliberate prima dell'inizio dei lavori, riguardanti alcune lavorazioni poi contabilmente ricomprese nell'ambito del progetto approvato e finanziato”: ma di tanto – ovvero del fatto che dall'assemblea condominiale fosse stato pure deliberato che quanto pagato dai condomini nel 2005 per “Lavori edili ordinanza e coperture (v. all.8)”, ancora nel 2005 per “Lavori fogna (v. all.9)”, nel
2009 nuovamente per “Lavori fogna (v. all.10)”, ed ancora nel 2009 per “Lavori edili ordinanza e coperture (v. all.10)”, potesse essere defalcato dagli importi dovuti da ciascuno degli stessi condomini in pagamento pro quota di detti lavori di risanamento conservativo e miglioramento antisismico dello stabile che l'organo assembleare deliberava solo in data 20.7.2013 (vale a dire solo a distanza di diversi anni anche dal
2009; senza poi non aggiungere che trattasi di lavori che fruivano del contributo c.d.
“sisma '90”, come tali assoggettati a stringenti oneri di progettazione oltre che di rendicontazione) – non ha poi fornito il benché minimo riscontro probatorio.
L'appello interposto in atti da deve essere pertanto rigettato. Parte_1 Stante la mancata costituzione in giudizio di parte appellata nulla deve disporsi in punto di spese di lite.
Deve, tuttavia, darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 3410/2023 del 31 luglio 2023 proposto, con citazione del
22.02.2024, da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in Catania, piazza San Francesco d'Assisi n.
3 - così provvede:
[...]
- dichiara la contumacia del in Catania, Controparte_1
piazza San Francesco d'Assisi n. 3,
- rigetta l'appello;
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 19.VI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 299/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giuseppe Vassallo (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
: di piazza San Francesco Controparte_1
Pa d'Assisi n. 3, Catania (c.f. 021 820 875), in persona dell'amministratore p.t. Dr.
, CP_2
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 19.5.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione tempestivamente notificata l'8.01.2018 il Controparte_1
in Catania, piazza San Francesco d'Assisi n. 3, proponeva
[...]
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6341/2017 con cui il Tribunale di
Catania gli imponeva di pagare a la somma di € 46.186,41, oltre Parte_1
interessi e spese di procedura: somma che con il suo originario ricorso quest'ultimo aveva dedotto essergli dovuta a saldo delle sue spettanze professionali (essendo stato officiato della direzione dei lavori di risanamento conservativo e miglioramento antisismico dello stabile già deliberati - dall'assemblea condominiale - addì
20.7.2013) oggetto della fattura n. 8 del 18.11.2016 - del maggior importo di €
66.186,41 – che aveva emesso nei confronti di detto Condominio.
Il quale, con la sua opposizione, sollevava eccezione di compensazione allegando di essere, a sua volta, creditore del - condomino dello stabile - del complessivo Pt_1
importo di € 22.714,74, dato dalla sommatoria: a) di € 201,81 per saldo oneri condominiali relativi agli anni 2013 e 2014; b) di € 766,03 per saldo oneri condominiali relativi all'anno 2015; c) di € 553,99 per saldo oneri condominiali relativi all'anno 2016; d) di € 585,16 per saldo oneri condominiali relativi all'anno
2017; e) di € 20.607,75 a saldo delle prime 20 rate del contributo a carico pro quota del a copertura delle spese dei predetti lavori di risanamento conservativo e Pt_1
miglioramento antisismico dello stabile.
Ed in virtù dell'eccezione di compensazione così sollevata esso CP_1
concludeva chiedendo, infine, all'adito Tribunale di:“1) in via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6341/2017 in quanto insussistenti i presupposti per la concessione della stessa, per i motivi esposti in narrativa;
2) in accoglimento, in tutto e/o in parte, delle eccezioni proposte con la presente opposizione revocare, annullare e/o con qualsiasi altra formula dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo n. 6341/2017, provvisoriamente esecutivo, emesso il 15/11/2017 dal Tribunale di Catania, dott.
Mariano Sciacca, e munito di formula esecutiva il 21/11/2017 per la somma di Euro
46.186,41, oltre spese, stante la infondatezza della pretesa creditizia ivi fatta valere nei confronti del Controparte_3
– 95124 Catania - Cf. , in persona del'Amm.re e legale
[...] P.IVA_2
rapp.te p.t. Dott. , e ciò sia con riferimento al merito della pretesa stessa, CP_2
nonché avuto riguardo al suo quantum, per sorte capitale interessi e accessori tutti come ivi intimati per tutti i motivi di cui in narrativa;
3) in via subordinata, si chiede la compensazione giudiziale, ex art. 1243 secondo comma c.c., della somma di €
22.714,74, con il credito azionato dall'opposto oltre gli eventuali ed ulteriori insoluti in capo all'arch. che si presenteranno nel corso del presente Parte_1
giudizio; 4) condannare parte opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla rifusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
§§§
Costituitosi in contraddittorio contestava l'opposizione di Parte_1
controparte, negando di essere debitore di detta complessiva somma di € 22.714,74 che – obiettava – aveva già corrisposto, come provato dalla documentazione che offriva in produzione.
Venuti in udienza - dopo l'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.,
e non avendo le parti articolato mezzi istruttori - veniva sollecitamente fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione - il primo Giudice rilevava:
- che “gli elementi acquisiti nel corso dell'attività istruttoria consentono di affermare che la compensazione tra i reciproci debiti può essere solo parzialmente accolta. Invero, dalla documentazione versata in atti dall'opposto risulta che il ha provveduto al versamento delle somme Pt_1
di cui il opponente chiede disporsi la compensazione giudiziale. A CP_1
tale riguardo si vedano le produzioni offerte dall'opposto in sede di comparsa di costituzione con la quale vengono prodotte tutte le ricevute rilasciate a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme invocate dal per CP_1 l'accertamento della compensazione giudiziale. Ne consegue che, avendo il condomino versato complessivamente la somma di € Parte_1
21.747,02 (su accollo spese al 27.10.2014 pari ad € 26.351,03), la somma residua da poter opporre in compensazione è pari solo ad € 4.604,01”,
- che “A ciò si aggiunga che, con memoria depositata il 07.02.2021, l'opposto ha dichiarato che, nelle more del giudizio, il Condominio ha provveduto al versamento di un acconto sulle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 17.500,00: residuando, così, un debito dell'opponente nei confronti del pari ancora ad € 28.686,41”, Parte_1
- che “In ragione di quanto finora esposto, previa revoca del decreto ingiuntivo
n. 6341/17, la somma ancora dovuta dal Controparte_1
nei confronti dell'arch. è pari ad € 28.686,41;
[...] Parte_1
somma - questa - da cui va decurtato l'importo di € 4.604,01 in considerazione della intervenuta compensazione”,
- che “atteso il parziale accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata dall'opponente, si dispone la compensazione tra le parti nella misura di un terzo delle spese di lite afferenti la fase di opposizione;
per i restanti due terzi seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente”.
Pertanto, con sentenza n. 3410/2023 del 31.7.2023, così statuiva infine il Tribunale adito, definitivamente pronunciando:“
P.Q.M.
… Revoca – per le ragioni di cui in parte motiva – il decreto ingiuntivo n. 6341/17 reso nel procedimento iscritto al n.
16736/17 RG;
Dichiara, per effetto della pronunciata compensazione giudiziale,
l'estinzione dei debiti tra le parti in causa e ciò fino alla concorrenza di € 4.604,01;
Condanna quindi il , in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, al pagamento in favore dell'arch. Parte_1
della somma di € 24.082,40 per le causali di cui al decreto ingiuntivo;
Condanna il
, in persona dell'amministratore pro- Controparte_1
tempore, a corrispondere all'arch. la somma di € 1.591,00, oltre Parte_1 accessori come per legge, per spese e compensi relativi alla fase monitoria;
Condanna il , in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, al pagamento in favore dell'arch. Parte_1
delle spese di lite relative alla fase dell'opposizione (nella misura di due terzi) che si liquidano in complessivi € 2.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva al 22% e Cpa al 4% . Compensa per la restante parte le spese di lite relative alla presente fase”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con citazione tempestivamente Parte_1
notificata il 22.02.2024, appello articolato su un unico motivo mercè al quale veniva a lamentare che – nel compensare tra le parti i reciproci crediti - il Tribunale avesse tenuto in conto solo parte dei versamenti che esso appellante aveva documentato.
Non avendo il primo giudice – deduceva – in ispecie preso altresì in considerazione le seguenti “ulteriori somme dall'Arch. versate e deliberate prima Pt_1
dell'inizio dei lavori, riguardanti alcune lavorazioni poi contabilmente ricomprese nell'ambito del progetto approvato e finanziato. Più precisamente, gli importi già versati dal ricorrente alle date di seguito indicate riguardano: a) 11.08.2005 Lavori edili ordinanza e coperture (v. all.8); b) € 1.188,94 - 20.12.2005 Lavori fogna (v. all.9); c) € 1.408,01 - 24.11.2009 Lavori fogna (v. all.10): d) € 1.408,01 - 24.11.2009
Lavori edili ordinanza e coperture (v. all.10) € 1.188,9”: il cui totale di € 5.193,90 era pure maggiore del suindicato importo di € 4.604,01 che il primo giudice aveva, dunque erroneamente, ritenuto che potesse dal essere in via residuale CP_1
opposto in compensazione ad esso appellante.
Il quale, pertanto, concludeva chiedendo alla Corte adita la riforma della sentenza impugnata e, in accoglimento del motivo di impugnazione proposto, di “Confermare il d.i. n. 6341/2017 del Tribunale di Catania, determinando il credito residuo dell'odierno appellante in € 28.641,41 e rigettando la domanda di compensazione giudiziale avanzata dal appellato, oltre gli interessi legali dalla CP_1 domanda fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”.
§§§
Il in Catania, piazza San Francesco d'Assisi Controparte_1
n. 3 – ritualmente evocato in giudizio – non si costituiva tuttavia in contraddittorio: onde ne va dichiarata la contumacia.
La causa veniva chiamata, ex art. 349bis c.p.c., direttamente innanzi al collegio che, all'esito della sua trattazione, rinviava prontamente l'appellante ad udienza di discussione finale.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
§§§
L'appello interposto in atti da non merita di essere atteso per la sola Parte_1
e semplice ragione che esso appellante adduceva bensì che le predette ulteriori somme pari a totali € 5.193,90 fossero state corrisposte, tra il 2005 ed il 2009, in pagamento di opere “deliberate prima dell'inizio dei lavori, riguardanti alcune lavorazioni poi contabilmente ricomprese nell'ambito del progetto approvato e finanziato”: ma di tanto – ovvero del fatto che dall'assemblea condominiale fosse stato pure deliberato che quanto pagato dai condomini nel 2005 per “Lavori edili ordinanza e coperture (v. all.8)”, ancora nel 2005 per “Lavori fogna (v. all.9)”, nel
2009 nuovamente per “Lavori fogna (v. all.10)”, ed ancora nel 2009 per “Lavori edili ordinanza e coperture (v. all.10)”, potesse essere defalcato dagli importi dovuti da ciascuno degli stessi condomini in pagamento pro quota di detti lavori di risanamento conservativo e miglioramento antisismico dello stabile che l'organo assembleare deliberava solo in data 20.7.2013 (vale a dire solo a distanza di diversi anni anche dal
2009; senza poi non aggiungere che trattasi di lavori che fruivano del contributo c.d.
“sisma '90”, come tali assoggettati a stringenti oneri di progettazione oltre che di rendicontazione) – non ha poi fornito il benché minimo riscontro probatorio.
L'appello interposto in atti da deve essere pertanto rigettato. Parte_1 Stante la mancata costituzione in giudizio di parte appellata nulla deve disporsi in punto di spese di lite.
Deve, tuttavia, darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 3410/2023 del 31 luglio 2023 proposto, con citazione del
22.02.2024, da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in Catania, piazza San Francesco d'Assisi n.
3 - così provvede:
[...]
- dichiara la contumacia del in Catania, Controparte_1
piazza San Francesco d'Assisi n. 3,
- rigetta l'appello;
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 19.VI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)