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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/10/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2674/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccaccini Giudice dott. Roberta Mariotti Giudice on. Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2674/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROTTINI Parte_1 C.F._1
ELEONORA, elettivamente domiciliata in Osimo, Via Vecchia Fornace n. 19/21, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROTTINI Parte_2 C.F._2
ELEONORA, elettivamente domiciliata in Osimo, Via Vecchia Fornace n. 19/21, presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZOPPICHINI Controparte_1 C.F._3
STEFANO, elettivamente domiciliata in CA, Piazzale Michelangelo n. 6, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZOPPICHINI Controparte_2 C.F._4
STEFANO, elettivamente domiciliata in CA, Piazzale Michelangelo n. 6, presso il difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 29/04/2025.
Parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in composizione Collegiale ai sensi dell'art. 50 bis n. 6) c.p.c., respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
pagina 1 di 11 1) Accertare che le sigg.re e sono eredi legittimarie di pari grado, Parte_2 Parte_1 come la SI.ra della SI.ra per rappresentazione del loro padre SI. Controparte_1 CP_3
Controparte_4
2) Accertare che per effetto delle disposizioni testamentarie e della donazione indiretta fatte dalla
SI.ra , in favore della sola nipote minorenne è stata lesa la quota di CP_3 Controparte_1 riserva spettante per legge alle eredi legittimarie SIg.re e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto dichiarare l'annullamento del testamento olografo della SI.ra datato CP_3
24.04.2019, per contrarietà e /o violazione delle schede testamentarie alle disposizioni che sanciscono la riserva di una quota dell'asse ereditario in favore degli eredi legittimarie;
3) Ai fini della determinazione della quota disponibile e della quota di riserva spettante a ciascuna delle eredi legittimarie, accertare e determinare l'asse ereditario della SI.ra ordinando CP_3 ai sensi dell'art. 739 e 741 c.c. la collazione della donazione indiretta costituita dalla polizza univalore stars n. 7288992 donata in favore della coerede Controparte_1
4) Dichiarare aperta la successione e disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie e della donazione indiretta costituita dalla polizza univalore stars n. 7288992 compiute dalla de cuius in favore della nipote lesive della legittima spettante alle odierne attrici, reintegrando Controparte_1 la quota di eredità riservata alle legittimarie e per l'effetto, disporre la restituzione delle quote dei beni spettanti alla SI.ra e alla SI.ra ; Parte_2 Parte_1
5) disporre la divisione dei beni ereditari secondo le quote dovute per legge a ciascuna erede legittimaria e per l'effetto attribuire:
- alla SI.ra i beni in natura effettivamente corrispondenti alla quota di diritto Parte_2 spettante alla medesima quale erede legittimaria e comunque in ogni caso la liquidazione per equivalente in proporzione alla stessa quota determinata sull'intero asse ereditario (beni immobili, polizza e gioielli );
- alla SI.ra i beni in natura effettivamente corrispondenti alla quota di diritto Parte_1 spettante alla medesima quale erede legittimaria e comunque in ogni caso la liquidazione per equivalente in proporzione alle stessa quota determinata sull'intero asse ereditario (beni immobili, polizza e gioielli );
6) dichiarare lo scioglimento della comunione tra le SI.re Controparte_1 Parte_2
e sulle quote dei beni immobili ereditati per successione del padre Parte_1 Controparte_5
e ordinare alle SIg.re e di liquidare le quote Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1 spettanti alle odierne attrici nell'equivalente in denaro, condannandole al pagamento del dovuto in favore delle odierni attrici;
pagina 2 di 11 7) Accertare l'insussistenza del titolo abitativo in favore della SI.ra e della minore Controparte_2 in riferimento all'immobile sito in CA via Vivaldi n. 5 e per l'effetto Controparte_1 condannare le medesime a corrispondere in favore delle SIg.re e Parte_2 Parte_1
a titolo di indennizzo la somma che sarà determinata come dovuta dal Giudice in conseguenza sia delle quote ricevute per successione ereditaria del padre , sia delle quote attribuite dal Controparte_4
Giudice a ciascuna delle attrici per effetto della riduzione delle disposizioni testamentarie e della
SI.ra , parametrando l'indennizzo a un canone d'affitto pari a € 600,00 come indicato CP_3 nella consulenza dell'Arch. o a quella maggiore o minore somme ritenuta di giustizia da Per_1
Giudice;
In via istruttoria, all'esito della sentenza parziale sull'annullamento del testamento per violazione delle legittime e in funzione della domanda per la divisione dei beni ereditari, e della domanda per riconoscimento dell'indennizzo per mancato godimento dell'immobile, si chiede all'Ill.mo Giudice di voler:
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 191 e seg. Cpc, di voler disporre CTU tecnica, con nomina di un perito, affinché provveda alle operazioni necessarie per addivenire alla divisione dei beni ereditari, alla loro stima e a valutarne la comoda divisibilità, e in caso positivo predisponendo un progetto di divisione con la formazione dei lotti, per valori corrispondenti alle quote di diritto spettanti a ciascuna erede o prevedere la liquidazione per equivalente;
- ordinare i sensi e per gli effetti dell'art. 210 cpc alla SI.ra e alla SI.ra CP_2 Controparte_1
l'esibizione di tutta la documentazione aggiornata relativa alle polizze n. 7288992 e Parte_3
n. 7451189, in loro possesso;
Parte_3
- ordinare la esibizione ai sensi dell'art. 210 e 213 cpc all'Agenzia delle Entrate sia della provincia di
Macerata, sia della provincia di Ancona al fine di ottenere copia dei contratti di locazione che aveva stipulato la per il proprio appartamento di Recanati di via Boudilla tra il 2017 ad oggi. CP_2
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al C.a.p. ed a quanto previsto ex lege”.
Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale e nel merito: rigettare le domande – sia in via principale che in via subordinata che “in ogni caso” e comunque tutte – proposte dalle SIg.re e poiché infondate in fatto e in diritto Parte_1 Parte_2
o con qualsivoglia altra statuizione;
In via istruttoria: pagina 3 di 11 ove le controparti reiterino le richieste istruttorie formulate e non ammesse in corso di causa, si insiste per il rigetto in quanto inammissibili e/o destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto e/o irrilevanti ai fini del decidere e/o pleonastiche ed ultronee, chiedendo in denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova nn.ri 1-10 articolati ex adverso prova contraria sui capitoli di prova contraddistinti con i numeri 1-2-3-6-9 con i testi indicati nella terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. in data 08.5.2023, e in denegata ipotesi di ammissione della “…CTU tecnica, con nomina di un perito, affinchè provveda alle operazioni necessarie per addivenire alla divisione dei beni ereditari, alla loro stima e a valutarne la comoda divisibilità, e in caso positivo predisponendo un progetto di divisione con la formazione dei lotti, possibilmente di uguale valore ed eventualmente il calcolo dei conguagli in denaro…” di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 depositata dalle SIg.re e , di integrare il quesito con l'accertamento se vi sia stata o meno la lesione Parte_1 Pt_2 della quota di legittima / “..quota di riserva spettante alle legittimarie..” lamentata dalle SIg.re e conteggiando tutte le passività conosciute e conoscibili che Parte_1 Parte_2 gravano sull'eredità della defunta SI.ra , quali meglio illustrate in comparsa di CP_3 costituzione e risposta e di cui alla documentazione versata in atti anche in corso di causa;
ribadendo altresì la irritualità e inammissibilità della produzione documentale avversaria di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. n. 3 depositata dalle SIg.re e , già tempestivamente eccepita Parte_1 Pt_2 all'udienza del 23.05.2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio oltre accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato le sig.re e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato il testamento olografo della nonna datato il 24.04.2019 e pubblicato in data CP_3
07.07.2019, con il quale quest'ultima ha disposto di tutti i sui beni in favore della terza nipote
[...]
(all'epoca dell'introduzione del giudizio minorenne), figlia di seconde nozze del sig. CP_1 [...]
e della sig.ra , pretermettendo dall'eredità le odierne attrici, che dichiarano CP_4 Parte_4 di agire quali eredi legittimarie per rappresentazione del loro padre (premorto) e unico Controparte_4 figlio della de cuius CP_3
In via principale, le attrici chiedono l'annullamento del testamento per vizi della volontà e/ del consenso e /o per essere affetto da errore, sostenendo che la sig.ra abbia carpito con raggiri e CP_2 stratagemmi la benevolenza della a vantaggio della figlia minore e/o anche CP_3 Controparte_1 avendo indotto in errore la de cuius in ordine alla aspettativa di trascorrere il resto dei suoi giorni a casa con la e la nipote , dalle quali avrebbe ricevuto tutta l'assistenza e le cure necessarie CP_2 CP_1 per il suo benessere. pagina 4 di 11 In via subordinata, le attrici chiedono l'accertamento della lesione della quota di legittima, con preventiva collazione di tutte le donazioni compiute in vita dalla testatrice, e nello specifico della donazione indiretta costituita dalla polizza vita n.7288992 del valore capitale di € 44.000,00 per la quale è stata indicata quale unica beneficiaria la nipote mediante operazione di Controparte_1 cambio beneficiario avvenuta in data 19.09.2019.
Inoltre, chiedono la divisione della comunione ereditaria derivanti dalla successione con attribuzione a ciascun erede della quota ad ognuno spettante o, in subordine, liquidare le quote spettanti alle odierne attrici nell'equivalente in denaro.
Chiedono, infine, il riconoscimento in proprio favore di un indennizzo da porsi a carico della CP_2
e della figlia per l'occupazione esclusiva perpetrata dalle stesse sull'appartamento di Via Vivaldi n. 5, parametrandolo ad un canone di locazione pari a € 600,00 o quella somma maggiore e minore ritenuta di giustizia.
La costituitasi in giudizio in proprio e in qualità di genitore esercente la esercente la Controparte_6 responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne in via preliminare ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e, nel merito, ha resistito a tutte le domande attoree chiedendone il rigetto.
Avviato il procedimento di mediazione dinanzi alla Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli avvocati di Ancona con esito negativo, la causa è stata istruita mediante espletamento della prova orale per come ammessa e CTU medico legale al fine di accertare lo stato psicofisico della testatrice e le sue capacità di autodeterminarsi, nominando al riguardo il Dott. Persona_2
Nelle more la convenuta ha conseguito la maggiore età e con atto del 18.10.2024 è Controparte_1 intervenuta nel giudizio facendo proprie tutte le argomentazioni, eccezioni, domande e richieste istruttorie già svolte dalla in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla CP_2 figlia minorenne.
All'udienza del 29.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Ripercorso in maniera sintetica lo svolgimento del processo, va rilevato preliminarmente che le odierne attrice hanno abbandonato la domanda formulata in via principale per “…annullare e/o dichiarare nullo il testamento…ai sensi dell'art. 624 c.c.….”
Nello specifico, tale domanda non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, essendo quindi necessario valutare se dalla complessiva condotta processuale della parte possa desumersi pagina 5 di 11 inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse (cfr. Cass. Civ. 3593/2010; Cass. Civ.14104/08;
Cass. Civ. 14964/2006).
Nel caso in esame può ritenersi, con sufficiente tranquillità, la volontà di abbandonare la pretesa.
A conforto di tale assunto militano i seguenti dati di fatto:
- la CTU medico legale redatta dal Dott. sulla base della documentazione medica della Per_2 CP_3 giunge alla conclusione che “si trattava, di fatto, di un soggetto in grado di comprendere e
[...] capire la portata dei propri atti in assenza di patologie tali da determinare anche in via ipotetica una riduzione tale da rendere il soggetto non capace di decidere in via autonoma per menomazioni psico- fisiche” confermando“pertanto, quanto indicato nel parere precedente”, ossia che “non sussistono elementi desumibili dalla documentazione a disposizione relativi ad una incapacità del soggetto ad autodeterminarsi”;
-con foglio di precisazioni delle conclusioni depositato in via telematica in data 28.05.2025 la difesa di parte attrice che ha dato atto che all'esito “della CTU del Dott. rinuncia alle ulteriori richieste Per_2 istruttorie formulate nei propri precedenti scritti difensivi al fine di dimostrare le cause dell'annullamento del testamento olografo della defunta , per vizi del consenso, e CP_3 pertanto insiste solo parzialmente sulla domanda di annullamento della scheda testamentaria della de cuius SI.ra datata il 24.04.2019, per accertare la violazione delle disposizioni di legge CP_3 che sanciscono il rispetto della quota di riserva in favore delle eredi legittimarie, quali sono le attrici
SIg.re e ”; Parte_2 Parte_1
- nelle memorie ex art. 190 c.p.c. ha ribadito che “le proprie assistite rinunciavano in parte alla domanda di annullamento del testamento olografo della loro nonna limitatamente a CP_3 quella per vizi della volontà e/o del consenso”.
Residua, pertanto, la delibazione sull'impugnazione di testamento e di riduzione per lesione di quota legittima.
Le attrici hanno affermato, sin dall'atto di citazione, di essere eredi legittimarie della nonna CP_3 per rappresentazione del loro padre unico figlio della vedova premorto
[...] Controparte_4 CP_3 alla stessa.
L'art. 536 c.c. stabilisce espressamente che la legge riserva una quota di eredità non solo ai figli, ma anche ai discendenti dei figli che vengono alla successione in luogo di questi per rappresentazione, istituto (art. 467 c.c.) secondo cui i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del proprio ascendente in tutti i casi in cui questi “non può o non vuole accettare l'eredità”, come nel caso di premorienza dell'ascendente (Cass. civ. 20018/2004: “In tema di successione per rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell'ascendente pagina 6 di 11 (rappresentato) - che non possa o non voglia accettare l'eredità - succede direttamente al "de cuius", sicché immutato rimane l'oggetto della delazione dell'eredità che gli viene devoluta nella medesima misura che sarebbe spettata al rappresentato”).
Posto che i legittimari non possono essere privati dalla quota loro attribuita per legge (a prescindere dalla volontà del testatore) l'art. 556 c.c. stabilisce la metologia per calcolare la quota disponibile dell'asse ereditario: (relictum-debitum+donatum).
Vanno, inoltre, inclusi nella massa attiva e passiva ereditaria solo i diritti ed obblighi aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio del de cuius fatta salva la reintegrazione della legittima, previa rettifica del calcolo, se il debito inizialmente non detratto sia venuto ad esistenza in un secondo momento (Cass. civ. n. 32804/2021).
Nel caso in esame, sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, l'entità dei beni relitti ammonta a Euro 152.796,40 come di seguito determinata:
- quota di ½ dell'appartamento di via Vivaldi NCEU del Comune di CA Fg 21 part. 297 sub
5, valore complessivo immobile stimato in Euro 129.600,00 (come da relazione tecnica depositata da parte attrice e non oggetto di specifica contestazione da parte convenuta) quindi valore quota di proprietà della defunta pari a Euro 64.800,00;
- quota di ½ del garage -magazzino posto al piano terra sempre di via Vivaldi, NCEU del Comune di
CA Fg 21 part. 298, valore complessivo immobile stimato in Euro 56.000,00, quindi quota di proprietà della defunta Euro 28.000,00;
- saldo sul conto corrente Unicredit n. 00102625768 di Euro 9.098,31;
- la somma di Euro 1.191,51 a titolo di saldo a credito della di Controparte_7
CA (AN) per restituzione del deposito a suo tempo versato;
- la polizza Vita n. 7451189 per la somma pari a € 5.706,58 rivendicata dalle odierne attrici;
- i premi assicurativi versati pari ad € 44.000,00 per la polizza Vita n. 7288992 che indica quale sola beneficiaria la nipote Controparte_1
Al riguardo giova rilevare che, indipendentemente dalla natura cd. tradizionale o finanziaria della polizza, l'esborso effettivo riguarda i premi assicurativi versati in vita: solo questi possono essere considerati un'eventuale lesione della quota di legitttima e quindi rivendicati dagli eredi legittimi, giacchè “il pagamento del premio ha integrato "il c.d. negozio-mezzo (l'assicurazione) utilizzato per conseguire il negozio-fine (la donazione)", mentre il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore ha costituito il risultato finale utile dell'operazione per il beneficiario” (Cass. civ.
3263/2016).
pagina 7 di 11 Non possono invece essere conteggiati nell'asse ereditario i gioielli che le odierne attrici sostengono essere stati nella disponibilità della defunta nonna, in quanto della sussistenza di siffatti gioielli alla data del decesso della non vi è prova, e neppure del valore degli stessi indicato in citazione CP_3 nella somma di Euro 8.500,00.
Nello specifico, i testimoni si sono limitati a riferire di aver visto sporadicamente dei gioielli addosso alla sig.ra in saltuarie occasioni antecedenti il decesso di quest'ultima (teste : “... CP_3 Tes_1
Quando mia zia era in casa di riposo mi è capitato di vedere che indossava l'anello con il volto di
Cristo. Gli altri gioielli li ho visti in passato, non so che fine possano aver fatto, né mia zia mi ha detto nulla al riguardo”; teste “Non ricordo l'ultima volta che ho visto i predetti gioielli, Tes_2 sicuramente la li portava in occasioni di cerimonie. Nelle foto che mi si mostrano li indossava CP_3 il giorno del mio matrimonio con il figlio. Ricordo che li indossava anche il giorno del matrimonio di avvenuto il 12/09/2004. Adr: Dopo il divorzio dal figlio non ho più Parte_1 Controparte_4 frequentato la sig.ra se non in occasione di cerimonie. L'ultima cerimonia è stata la CP_3 comunione del figlio di nel 2018 circa. Nell'occasione non saprei dire cosa indossasse la Parte_1
). CP_3
Dal relictum sopra indicato va detratto il passivo ereditario pari a Euro 6.439,65, come di seguito determinato:
- spese per la cremazione della sig.ra Euro 593,50; CP_3
-spese per il funerale della sig.ra Euro 4.185,00; CP_3
-spese per la pubblicazione del testamento olografo Euro 850,00;
-spese per la dichiarazione dei redditi della sig.ra tasse e oneri fiscali per l'anno 2020 e 2021 CP_3 complessiva,mente Euro 373,41;
- prenotula dell'avv. Laura Lumachini pari ad Euro 437,74.
Sicchè il valore netto del relictum ammonta a Euro 146.356,75.
Premesso che l'art. 537 c.c stabilisce che se il genitore lascia un solo figlio a questi è riservato metà del patrimonio, ne consegue che il valore della quota di riserva che si assume lesa è pari ad Euro 73.178,38
(1/2 patrimonio complessivo) e quindi alle odierne attrici, quali eredi legittimarie della nonna CP_3 per rappresentazione del loro padre spetta una quota del valore di Euro 24.392,79 Controparte_4 ciascuna.
Poiché unica beneficiaria degli atti di liberalità effettuati dalla nonna risulta essere la CP_3 nipote la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie avanzata dalla parte Controparte_1 attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento nei limiti delle suddette quote necessarie alla reintegrazione dei diritti delle eredi legittimarie. pagina 8 di 11 Venendo alla domanda volta al riconoscimento dell'indennizzo per il godimento esclusivo fatto dalle convenute dell'immobile sito in CA via Vivaldi, giova rilevare che le sig.re CP_2
e risultano comproprietarie del predetto immobile, dapprima, per effetto della
[...] Controparte_1 successione di , dopodichè con incremento della quota facente capo alla figlia Controparte_4 CP_1 per la successione di CP_3
Nella vicenda per cui è causa vengono, quindi, in rilievo le norme dettate in materia di comunione, tra le quali l'art. 1102 1° comma c.c. dispone che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Secondo la Corte di Cassazione detta norma deve essere interpretata nel senso che “l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicchè, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza, che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunchè al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se, abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune” (Cass. Civile n. 2423/2015).
In altro precedente arresto la Suprema Corte aveva precisato che “Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass. Civ. n. 24647/2010).
Ancor più di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che “In tema di comunione, l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo pagina 9 di 11 particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari” … “In particolare, un coerede, il quale, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell'ambito dell'esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene (da ultimo Cass. Sez. II, 04/05/2018 n.
10734). Soltanto se, allora, risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene. Non vi è luogo, altrimenti, di riconoscere una "indennità" per il sol fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non si connoti altresì di illiceità per superamento dei limiti ex art. 1102 c.c. (dal che genera un "danno"), in quanto tale occupazione trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune, e la sorte dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente ha attuazione in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista), nè altrimenti la legge prevede espressamente in tale evenienza un indennizzo da attività lecita ma dannosa ...”(Cass. Civ. n.
7019/2019).
Applicando i suddetti principi al caso in esame, non vi è motivo di ritenere che l'uso dell'immobile da parte delle convenute integri gli estremi di una violazione dei diritti spettanti ai comunisti in base all'art. 1102 c.c.
Infatti, la circostanza addotta dalle odierne attrici per cui la e la figlia Controparte_2 CP_1 abbiano trasferito la loro residenza in detto immobile non impedisce o esclude nei fatti l'uso dell'immobile anche da parte delle sig.re e , le quali ben lungi Parte_1 Parte_2 dall'avere manifestato la volontà di un loro avvicendamento nell'utilizzo del medesimo bene, o di darlo pagina 10 di 11 in affitto o di venderlo, si sono limitate a richiedere – con lettera datata 02.08.2021 - un indennizzo per l'uso del bene comune.
Tant'è che alla richiesta – avanzata solamente di recente - delle medesime, di avere copia delle chiavi le convenute hanno provveduto in tal senso (v. “verbale di consegna delle chiavi del 31.03.2023).
Per tutti i suindicati motivi la domanda di indennizzo proposta da parte attrice non può trovare accoglimento.
Con separata ordinanza parti e causa devono essere rimesse sul ruolo davanti al Giudice istruttore per la continuazione del giudizio in merito alla domanda di divisione ereditaria.
La regolamentazione delle spese di lite viene riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accerta e dichiara che e sono eredi della sig.ra per Parte_2 Parte_1 CP_3 rappresentazione del loro padre sig. Controparte_4
2) accerta e dichiara che le disposizione testamentarie del 24.09.2019 della sig.ra in CP_3 favore della sola nipote sono lesive della quota di riserva spettante alle eredi Controparte_1 legittimarie, e conseguentemente dispone la riduzione delle disposizioni testamentarie nei limiti della quota necessaria alla reintegrazione dei diritti delle eredi legittimarie;
3) accerta e dichiara che il valore della porzione di spettanza di e Parte_2 Parte_1 ammonta a Euro 24.392,79 ciascauna:
3) rigetta la domanda di indenizzo avanzata da parte attrice;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divisione ereditaria;
5) riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Giudice on. Est. Il Presidente
Dott. Roberta Mariotti Dott. Silvia Corinaldesi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccaccini Giudice dott. Roberta Mariotti Giudice on. Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2674/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROTTINI Parte_1 C.F._1
ELEONORA, elettivamente domiciliata in Osimo, Via Vecchia Fornace n. 19/21, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROTTINI Parte_2 C.F._2
ELEONORA, elettivamente domiciliata in Osimo, Via Vecchia Fornace n. 19/21, presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZOPPICHINI Controparte_1 C.F._3
STEFANO, elettivamente domiciliata in CA, Piazzale Michelangelo n. 6, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZOPPICHINI Controparte_2 C.F._4
STEFANO, elettivamente domiciliata in CA, Piazzale Michelangelo n. 6, presso il difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 29/04/2025.
Parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in composizione Collegiale ai sensi dell'art. 50 bis n. 6) c.p.c., respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
pagina 1 di 11 1) Accertare che le sigg.re e sono eredi legittimarie di pari grado, Parte_2 Parte_1 come la SI.ra della SI.ra per rappresentazione del loro padre SI. Controparte_1 CP_3
Controparte_4
2) Accertare che per effetto delle disposizioni testamentarie e della donazione indiretta fatte dalla
SI.ra , in favore della sola nipote minorenne è stata lesa la quota di CP_3 Controparte_1 riserva spettante per legge alle eredi legittimarie SIg.re e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto dichiarare l'annullamento del testamento olografo della SI.ra datato CP_3
24.04.2019, per contrarietà e /o violazione delle schede testamentarie alle disposizioni che sanciscono la riserva di una quota dell'asse ereditario in favore degli eredi legittimarie;
3) Ai fini della determinazione della quota disponibile e della quota di riserva spettante a ciascuna delle eredi legittimarie, accertare e determinare l'asse ereditario della SI.ra ordinando CP_3 ai sensi dell'art. 739 e 741 c.c. la collazione della donazione indiretta costituita dalla polizza univalore stars n. 7288992 donata in favore della coerede Controparte_1
4) Dichiarare aperta la successione e disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie e della donazione indiretta costituita dalla polizza univalore stars n. 7288992 compiute dalla de cuius in favore della nipote lesive della legittima spettante alle odierne attrici, reintegrando Controparte_1 la quota di eredità riservata alle legittimarie e per l'effetto, disporre la restituzione delle quote dei beni spettanti alla SI.ra e alla SI.ra ; Parte_2 Parte_1
5) disporre la divisione dei beni ereditari secondo le quote dovute per legge a ciascuna erede legittimaria e per l'effetto attribuire:
- alla SI.ra i beni in natura effettivamente corrispondenti alla quota di diritto Parte_2 spettante alla medesima quale erede legittimaria e comunque in ogni caso la liquidazione per equivalente in proporzione alla stessa quota determinata sull'intero asse ereditario (beni immobili, polizza e gioielli );
- alla SI.ra i beni in natura effettivamente corrispondenti alla quota di diritto Parte_1 spettante alla medesima quale erede legittimaria e comunque in ogni caso la liquidazione per equivalente in proporzione alle stessa quota determinata sull'intero asse ereditario (beni immobili, polizza e gioielli );
6) dichiarare lo scioglimento della comunione tra le SI.re Controparte_1 Parte_2
e sulle quote dei beni immobili ereditati per successione del padre Parte_1 Controparte_5
e ordinare alle SIg.re e di liquidare le quote Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1 spettanti alle odierne attrici nell'equivalente in denaro, condannandole al pagamento del dovuto in favore delle odierni attrici;
pagina 2 di 11 7) Accertare l'insussistenza del titolo abitativo in favore della SI.ra e della minore Controparte_2 in riferimento all'immobile sito in CA via Vivaldi n. 5 e per l'effetto Controparte_1 condannare le medesime a corrispondere in favore delle SIg.re e Parte_2 Parte_1
a titolo di indennizzo la somma che sarà determinata come dovuta dal Giudice in conseguenza sia delle quote ricevute per successione ereditaria del padre , sia delle quote attribuite dal Controparte_4
Giudice a ciascuna delle attrici per effetto della riduzione delle disposizioni testamentarie e della
SI.ra , parametrando l'indennizzo a un canone d'affitto pari a € 600,00 come indicato CP_3 nella consulenza dell'Arch. o a quella maggiore o minore somme ritenuta di giustizia da Per_1
Giudice;
In via istruttoria, all'esito della sentenza parziale sull'annullamento del testamento per violazione delle legittime e in funzione della domanda per la divisione dei beni ereditari, e della domanda per riconoscimento dell'indennizzo per mancato godimento dell'immobile, si chiede all'Ill.mo Giudice di voler:
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 191 e seg. Cpc, di voler disporre CTU tecnica, con nomina di un perito, affinché provveda alle operazioni necessarie per addivenire alla divisione dei beni ereditari, alla loro stima e a valutarne la comoda divisibilità, e in caso positivo predisponendo un progetto di divisione con la formazione dei lotti, per valori corrispondenti alle quote di diritto spettanti a ciascuna erede o prevedere la liquidazione per equivalente;
- ordinare i sensi e per gli effetti dell'art. 210 cpc alla SI.ra e alla SI.ra CP_2 Controparte_1
l'esibizione di tutta la documentazione aggiornata relativa alle polizze n. 7288992 e Parte_3
n. 7451189, in loro possesso;
Parte_3
- ordinare la esibizione ai sensi dell'art. 210 e 213 cpc all'Agenzia delle Entrate sia della provincia di
Macerata, sia della provincia di Ancona al fine di ottenere copia dei contratti di locazione che aveva stipulato la per il proprio appartamento di Recanati di via Boudilla tra il 2017 ad oggi. CP_2
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al C.a.p. ed a quanto previsto ex lege”.
Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale e nel merito: rigettare le domande – sia in via principale che in via subordinata che “in ogni caso” e comunque tutte – proposte dalle SIg.re e poiché infondate in fatto e in diritto Parte_1 Parte_2
o con qualsivoglia altra statuizione;
In via istruttoria: pagina 3 di 11 ove le controparti reiterino le richieste istruttorie formulate e non ammesse in corso di causa, si insiste per il rigetto in quanto inammissibili e/o destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto e/o irrilevanti ai fini del decidere e/o pleonastiche ed ultronee, chiedendo in denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova nn.ri 1-10 articolati ex adverso prova contraria sui capitoli di prova contraddistinti con i numeri 1-2-3-6-9 con i testi indicati nella terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. in data 08.5.2023, e in denegata ipotesi di ammissione della “…CTU tecnica, con nomina di un perito, affinchè provveda alle operazioni necessarie per addivenire alla divisione dei beni ereditari, alla loro stima e a valutarne la comoda divisibilità, e in caso positivo predisponendo un progetto di divisione con la formazione dei lotti, possibilmente di uguale valore ed eventualmente il calcolo dei conguagli in denaro…” di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 depositata dalle SIg.re e , di integrare il quesito con l'accertamento se vi sia stata o meno la lesione Parte_1 Pt_2 della quota di legittima / “..quota di riserva spettante alle legittimarie..” lamentata dalle SIg.re e conteggiando tutte le passività conosciute e conoscibili che Parte_1 Parte_2 gravano sull'eredità della defunta SI.ra , quali meglio illustrate in comparsa di CP_3 costituzione e risposta e di cui alla documentazione versata in atti anche in corso di causa;
ribadendo altresì la irritualità e inammissibilità della produzione documentale avversaria di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. n. 3 depositata dalle SIg.re e , già tempestivamente eccepita Parte_1 Pt_2 all'udienza del 23.05.2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio oltre accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato le sig.re e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato il testamento olografo della nonna datato il 24.04.2019 e pubblicato in data CP_3
07.07.2019, con il quale quest'ultima ha disposto di tutti i sui beni in favore della terza nipote
[...]
(all'epoca dell'introduzione del giudizio minorenne), figlia di seconde nozze del sig. CP_1 [...]
e della sig.ra , pretermettendo dall'eredità le odierne attrici, che dichiarano CP_4 Parte_4 di agire quali eredi legittimarie per rappresentazione del loro padre (premorto) e unico Controparte_4 figlio della de cuius CP_3
In via principale, le attrici chiedono l'annullamento del testamento per vizi della volontà e/ del consenso e /o per essere affetto da errore, sostenendo che la sig.ra abbia carpito con raggiri e CP_2 stratagemmi la benevolenza della a vantaggio della figlia minore e/o anche CP_3 Controparte_1 avendo indotto in errore la de cuius in ordine alla aspettativa di trascorrere il resto dei suoi giorni a casa con la e la nipote , dalle quali avrebbe ricevuto tutta l'assistenza e le cure necessarie CP_2 CP_1 per il suo benessere. pagina 4 di 11 In via subordinata, le attrici chiedono l'accertamento della lesione della quota di legittima, con preventiva collazione di tutte le donazioni compiute in vita dalla testatrice, e nello specifico della donazione indiretta costituita dalla polizza vita n.7288992 del valore capitale di € 44.000,00 per la quale è stata indicata quale unica beneficiaria la nipote mediante operazione di Controparte_1 cambio beneficiario avvenuta in data 19.09.2019.
Inoltre, chiedono la divisione della comunione ereditaria derivanti dalla successione con attribuzione a ciascun erede della quota ad ognuno spettante o, in subordine, liquidare le quote spettanti alle odierne attrici nell'equivalente in denaro.
Chiedono, infine, il riconoscimento in proprio favore di un indennizzo da porsi a carico della CP_2
e della figlia per l'occupazione esclusiva perpetrata dalle stesse sull'appartamento di Via Vivaldi n. 5, parametrandolo ad un canone di locazione pari a € 600,00 o quella somma maggiore e minore ritenuta di giustizia.
La costituitasi in giudizio in proprio e in qualità di genitore esercente la esercente la Controparte_6 responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne in via preliminare ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e, nel merito, ha resistito a tutte le domande attoree chiedendone il rigetto.
Avviato il procedimento di mediazione dinanzi alla Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli avvocati di Ancona con esito negativo, la causa è stata istruita mediante espletamento della prova orale per come ammessa e CTU medico legale al fine di accertare lo stato psicofisico della testatrice e le sue capacità di autodeterminarsi, nominando al riguardo il Dott. Persona_2
Nelle more la convenuta ha conseguito la maggiore età e con atto del 18.10.2024 è Controparte_1 intervenuta nel giudizio facendo proprie tutte le argomentazioni, eccezioni, domande e richieste istruttorie già svolte dalla in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla CP_2 figlia minorenne.
All'udienza del 29.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Ripercorso in maniera sintetica lo svolgimento del processo, va rilevato preliminarmente che le odierne attrice hanno abbandonato la domanda formulata in via principale per “…annullare e/o dichiarare nullo il testamento…ai sensi dell'art. 624 c.c.….”
Nello specifico, tale domanda non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, essendo quindi necessario valutare se dalla complessiva condotta processuale della parte possa desumersi pagina 5 di 11 inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse (cfr. Cass. Civ. 3593/2010; Cass. Civ.14104/08;
Cass. Civ. 14964/2006).
Nel caso in esame può ritenersi, con sufficiente tranquillità, la volontà di abbandonare la pretesa.
A conforto di tale assunto militano i seguenti dati di fatto:
- la CTU medico legale redatta dal Dott. sulla base della documentazione medica della Per_2 CP_3 giunge alla conclusione che “si trattava, di fatto, di un soggetto in grado di comprendere e
[...] capire la portata dei propri atti in assenza di patologie tali da determinare anche in via ipotetica una riduzione tale da rendere il soggetto non capace di decidere in via autonoma per menomazioni psico- fisiche” confermando“pertanto, quanto indicato nel parere precedente”, ossia che “non sussistono elementi desumibili dalla documentazione a disposizione relativi ad una incapacità del soggetto ad autodeterminarsi”;
-con foglio di precisazioni delle conclusioni depositato in via telematica in data 28.05.2025 la difesa di parte attrice che ha dato atto che all'esito “della CTU del Dott. rinuncia alle ulteriori richieste Per_2 istruttorie formulate nei propri precedenti scritti difensivi al fine di dimostrare le cause dell'annullamento del testamento olografo della defunta , per vizi del consenso, e CP_3 pertanto insiste solo parzialmente sulla domanda di annullamento della scheda testamentaria della de cuius SI.ra datata il 24.04.2019, per accertare la violazione delle disposizioni di legge CP_3 che sanciscono il rispetto della quota di riserva in favore delle eredi legittimarie, quali sono le attrici
SIg.re e ”; Parte_2 Parte_1
- nelle memorie ex art. 190 c.p.c. ha ribadito che “le proprie assistite rinunciavano in parte alla domanda di annullamento del testamento olografo della loro nonna limitatamente a CP_3 quella per vizi della volontà e/o del consenso”.
Residua, pertanto, la delibazione sull'impugnazione di testamento e di riduzione per lesione di quota legittima.
Le attrici hanno affermato, sin dall'atto di citazione, di essere eredi legittimarie della nonna CP_3 per rappresentazione del loro padre unico figlio della vedova premorto
[...] Controparte_4 CP_3 alla stessa.
L'art. 536 c.c. stabilisce espressamente che la legge riserva una quota di eredità non solo ai figli, ma anche ai discendenti dei figli che vengono alla successione in luogo di questi per rappresentazione, istituto (art. 467 c.c.) secondo cui i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del proprio ascendente in tutti i casi in cui questi “non può o non vuole accettare l'eredità”, come nel caso di premorienza dell'ascendente (Cass. civ. 20018/2004: “In tema di successione per rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell'ascendente pagina 6 di 11 (rappresentato) - che non possa o non voglia accettare l'eredità - succede direttamente al "de cuius", sicché immutato rimane l'oggetto della delazione dell'eredità che gli viene devoluta nella medesima misura che sarebbe spettata al rappresentato”).
Posto che i legittimari non possono essere privati dalla quota loro attribuita per legge (a prescindere dalla volontà del testatore) l'art. 556 c.c. stabilisce la metologia per calcolare la quota disponibile dell'asse ereditario: (relictum-debitum+donatum).
Vanno, inoltre, inclusi nella massa attiva e passiva ereditaria solo i diritti ed obblighi aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio del de cuius fatta salva la reintegrazione della legittima, previa rettifica del calcolo, se il debito inizialmente non detratto sia venuto ad esistenza in un secondo momento (Cass. civ. n. 32804/2021).
Nel caso in esame, sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, l'entità dei beni relitti ammonta a Euro 152.796,40 come di seguito determinata:
- quota di ½ dell'appartamento di via Vivaldi NCEU del Comune di CA Fg 21 part. 297 sub
5, valore complessivo immobile stimato in Euro 129.600,00 (come da relazione tecnica depositata da parte attrice e non oggetto di specifica contestazione da parte convenuta) quindi valore quota di proprietà della defunta pari a Euro 64.800,00;
- quota di ½ del garage -magazzino posto al piano terra sempre di via Vivaldi, NCEU del Comune di
CA Fg 21 part. 298, valore complessivo immobile stimato in Euro 56.000,00, quindi quota di proprietà della defunta Euro 28.000,00;
- saldo sul conto corrente Unicredit n. 00102625768 di Euro 9.098,31;
- la somma di Euro 1.191,51 a titolo di saldo a credito della di Controparte_7
CA (AN) per restituzione del deposito a suo tempo versato;
- la polizza Vita n. 7451189 per la somma pari a € 5.706,58 rivendicata dalle odierne attrici;
- i premi assicurativi versati pari ad € 44.000,00 per la polizza Vita n. 7288992 che indica quale sola beneficiaria la nipote Controparte_1
Al riguardo giova rilevare che, indipendentemente dalla natura cd. tradizionale o finanziaria della polizza, l'esborso effettivo riguarda i premi assicurativi versati in vita: solo questi possono essere considerati un'eventuale lesione della quota di legitttima e quindi rivendicati dagli eredi legittimi, giacchè “il pagamento del premio ha integrato "il c.d. negozio-mezzo (l'assicurazione) utilizzato per conseguire il negozio-fine (la donazione)", mentre il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore ha costituito il risultato finale utile dell'operazione per il beneficiario” (Cass. civ.
3263/2016).
pagina 7 di 11 Non possono invece essere conteggiati nell'asse ereditario i gioielli che le odierne attrici sostengono essere stati nella disponibilità della defunta nonna, in quanto della sussistenza di siffatti gioielli alla data del decesso della non vi è prova, e neppure del valore degli stessi indicato in citazione CP_3 nella somma di Euro 8.500,00.
Nello specifico, i testimoni si sono limitati a riferire di aver visto sporadicamente dei gioielli addosso alla sig.ra in saltuarie occasioni antecedenti il decesso di quest'ultima (teste : “... CP_3 Tes_1
Quando mia zia era in casa di riposo mi è capitato di vedere che indossava l'anello con il volto di
Cristo. Gli altri gioielli li ho visti in passato, non so che fine possano aver fatto, né mia zia mi ha detto nulla al riguardo”; teste “Non ricordo l'ultima volta che ho visto i predetti gioielli, Tes_2 sicuramente la li portava in occasioni di cerimonie. Nelle foto che mi si mostrano li indossava CP_3 il giorno del mio matrimonio con il figlio. Ricordo che li indossava anche il giorno del matrimonio di avvenuto il 12/09/2004. Adr: Dopo il divorzio dal figlio non ho più Parte_1 Controparte_4 frequentato la sig.ra se non in occasione di cerimonie. L'ultima cerimonia è stata la CP_3 comunione del figlio di nel 2018 circa. Nell'occasione non saprei dire cosa indossasse la Parte_1
). CP_3
Dal relictum sopra indicato va detratto il passivo ereditario pari a Euro 6.439,65, come di seguito determinato:
- spese per la cremazione della sig.ra Euro 593,50; CP_3
-spese per il funerale della sig.ra Euro 4.185,00; CP_3
-spese per la pubblicazione del testamento olografo Euro 850,00;
-spese per la dichiarazione dei redditi della sig.ra tasse e oneri fiscali per l'anno 2020 e 2021 CP_3 complessiva,mente Euro 373,41;
- prenotula dell'avv. Laura Lumachini pari ad Euro 437,74.
Sicchè il valore netto del relictum ammonta a Euro 146.356,75.
Premesso che l'art. 537 c.c stabilisce che se il genitore lascia un solo figlio a questi è riservato metà del patrimonio, ne consegue che il valore della quota di riserva che si assume lesa è pari ad Euro 73.178,38
(1/2 patrimonio complessivo) e quindi alle odierne attrici, quali eredi legittimarie della nonna CP_3 per rappresentazione del loro padre spetta una quota del valore di Euro 24.392,79 Controparte_4 ciascuna.
Poiché unica beneficiaria degli atti di liberalità effettuati dalla nonna risulta essere la CP_3 nipote la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie avanzata dalla parte Controparte_1 attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento nei limiti delle suddette quote necessarie alla reintegrazione dei diritti delle eredi legittimarie. pagina 8 di 11 Venendo alla domanda volta al riconoscimento dell'indennizzo per il godimento esclusivo fatto dalle convenute dell'immobile sito in CA via Vivaldi, giova rilevare che le sig.re CP_2
e risultano comproprietarie del predetto immobile, dapprima, per effetto della
[...] Controparte_1 successione di , dopodichè con incremento della quota facente capo alla figlia Controparte_4 CP_1 per la successione di CP_3
Nella vicenda per cui è causa vengono, quindi, in rilievo le norme dettate in materia di comunione, tra le quali l'art. 1102 1° comma c.c. dispone che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Secondo la Corte di Cassazione detta norma deve essere interpretata nel senso che “l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicchè, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza, che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunchè al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se, abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune” (Cass. Civile n. 2423/2015).
In altro precedente arresto la Suprema Corte aveva precisato che “Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass. Civ. n. 24647/2010).
Ancor più di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che “In tema di comunione, l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo pagina 9 di 11 particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari” … “In particolare, un coerede, il quale, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell'ambito dell'esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene (da ultimo Cass. Sez. II, 04/05/2018 n.
10734). Soltanto se, allora, risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene. Non vi è luogo, altrimenti, di riconoscere una "indennità" per il sol fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non si connoti altresì di illiceità per superamento dei limiti ex art. 1102 c.c. (dal che genera un "danno"), in quanto tale occupazione trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune, e la sorte dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente ha attuazione in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista), nè altrimenti la legge prevede espressamente in tale evenienza un indennizzo da attività lecita ma dannosa ...”(Cass. Civ. n.
7019/2019).
Applicando i suddetti principi al caso in esame, non vi è motivo di ritenere che l'uso dell'immobile da parte delle convenute integri gli estremi di una violazione dei diritti spettanti ai comunisti in base all'art. 1102 c.c.
Infatti, la circostanza addotta dalle odierne attrici per cui la e la figlia Controparte_2 CP_1 abbiano trasferito la loro residenza in detto immobile non impedisce o esclude nei fatti l'uso dell'immobile anche da parte delle sig.re e , le quali ben lungi Parte_1 Parte_2 dall'avere manifestato la volontà di un loro avvicendamento nell'utilizzo del medesimo bene, o di darlo pagina 10 di 11 in affitto o di venderlo, si sono limitate a richiedere – con lettera datata 02.08.2021 - un indennizzo per l'uso del bene comune.
Tant'è che alla richiesta – avanzata solamente di recente - delle medesime, di avere copia delle chiavi le convenute hanno provveduto in tal senso (v. “verbale di consegna delle chiavi del 31.03.2023).
Per tutti i suindicati motivi la domanda di indennizzo proposta da parte attrice non può trovare accoglimento.
Con separata ordinanza parti e causa devono essere rimesse sul ruolo davanti al Giudice istruttore per la continuazione del giudizio in merito alla domanda di divisione ereditaria.
La regolamentazione delle spese di lite viene riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accerta e dichiara che e sono eredi della sig.ra per Parte_2 Parte_1 CP_3 rappresentazione del loro padre sig. Controparte_4
2) accerta e dichiara che le disposizione testamentarie del 24.09.2019 della sig.ra in CP_3 favore della sola nipote sono lesive della quota di riserva spettante alle eredi Controparte_1 legittimarie, e conseguentemente dispone la riduzione delle disposizioni testamentarie nei limiti della quota necessaria alla reintegrazione dei diritti delle eredi legittimarie;
3) accerta e dichiara che il valore della porzione di spettanza di e Parte_2 Parte_1 ammonta a Euro 24.392,79 ciascauna:
3) rigetta la domanda di indenizzo avanzata da parte attrice;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divisione ereditaria;
5) riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Giudice on. Est. Il Presidente
Dott. Roberta Mariotti Dott. Silvia Corinaldesi
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