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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 1971/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1971/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1
medesimo elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale sito in Siderno
(RC), via Nazionale n. 119/C
Ricorrente
E
(P.IVA/C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del suo responsabile p.t.
in virtù dei poteri conferitigli con procura speciale per Notar dott. CP_2 [...]
177893 del 28.04.2022 Racc 11776, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Persona_1
Lo Presti presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via San Pietro n. 73 in virtù di procura in atti
Resistente
NONCHE'
– C.F. Controparte_3
- con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella
Francesca Paola Micheli e Dario Cosimo Adornato, in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. di Roma del 21.07.2015, rep. 80974/21569, Persona_2 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Agenzia in Locri via CP_3
Matteotti n. 48
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.06.2022, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di: «..in via cautelare sospendere, anche con decreto inaudita altera parte,
l'esecuzione dei ruoli e delle cartelle opposte;
– in via principale: dichiarare
l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa. Dichiarare nulla la notifica dell'intimazione di pagamento per i motivi indicati in premessa in ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo che CP_3
venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' e/o in ogni caso respinto CP_3
il ricorso avversario e le relative domande, perché inammissibili e comunque infondate, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva altresì, l chiedendo in via preliminare Controparte_1
che venisse accertato il difetto di legittimazione passiva della Agente rispetto alle doglianze relative alla mancata notifica degli avvisi di addebito ed alla decadenza dal diritto a riscuotere le somme e nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato, con vittoria delle spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con note di trattazione scritta del 29.09.2023, parte ricorrente ha poi dedotto l'intervenuta cancellazione automatica dei debiti in questione per effetto di quanto previsto dalla l. 197/2022, chiedendo quindi dichiararsi cessata la materia del contendere;
richiesta alla quale con le note depositate in data 04.06.2024 si associava l CP_1
resistente.
Nessuna contestazione veniva mossa da parte dell' sul punto. CP_3
Con provvedimento del 03.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere stante l'intervenuta cancellazione automatica dei debiti per effetto di quanto previsto dalla l.
197/2022, riscontrata dagli estratti di ruolo allegati alle note depositate nell'interesse dell resistente in data 04.06.2024. CP_1
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari, valutando la fondatezza della domanda proposta (v. Cass. n. 4884/1996; Cass. n. 2937/1999 - Cass, n. 8428/2914).
Nel caso di specie occorre evidenziare che il venir meno delle pretese creditorie è scaturito da un intervento legislativo e quindi da una circostanza di fatto indipendente dalle parti in causa. Ciò considerato, valutato altresì il concreto dispiegarsi del giudizio e la rispettiva posizione delle parti, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da - C.F. , Parte_1 C.F._1
R.G. n. 1971/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite
Locri, 17.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 1971/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1971/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1
medesimo elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale sito in Siderno
(RC), via Nazionale n. 119/C
Ricorrente
E
(P.IVA/C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del suo responsabile p.t.
in virtù dei poteri conferitigli con procura speciale per Notar dott. CP_2 [...]
177893 del 28.04.2022 Racc 11776, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Persona_1
Lo Presti presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via San Pietro n. 73 in virtù di procura in atti
Resistente
NONCHE'
– C.F. Controparte_3
- con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella
Francesca Paola Micheli e Dario Cosimo Adornato, in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. di Roma del 21.07.2015, rep. 80974/21569, Persona_2 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Agenzia in Locri via CP_3
Matteotti n. 48
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.06.2022, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di: «..in via cautelare sospendere, anche con decreto inaudita altera parte,
l'esecuzione dei ruoli e delle cartelle opposte;
– in via principale: dichiarare
l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa. Dichiarare nulla la notifica dell'intimazione di pagamento per i motivi indicati in premessa in ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo che CP_3
venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' e/o in ogni caso respinto CP_3
il ricorso avversario e le relative domande, perché inammissibili e comunque infondate, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva altresì, l chiedendo in via preliminare Controparte_1
che venisse accertato il difetto di legittimazione passiva della Agente rispetto alle doglianze relative alla mancata notifica degli avvisi di addebito ed alla decadenza dal diritto a riscuotere le somme e nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato, con vittoria delle spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con note di trattazione scritta del 29.09.2023, parte ricorrente ha poi dedotto l'intervenuta cancellazione automatica dei debiti in questione per effetto di quanto previsto dalla l. 197/2022, chiedendo quindi dichiararsi cessata la materia del contendere;
richiesta alla quale con le note depositate in data 04.06.2024 si associava l CP_1
resistente.
Nessuna contestazione veniva mossa da parte dell' sul punto. CP_3
Con provvedimento del 03.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere stante l'intervenuta cancellazione automatica dei debiti per effetto di quanto previsto dalla l.
197/2022, riscontrata dagli estratti di ruolo allegati alle note depositate nell'interesse dell resistente in data 04.06.2024. CP_1
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari, valutando la fondatezza della domanda proposta (v. Cass. n. 4884/1996; Cass. n. 2937/1999 - Cass, n. 8428/2914).
Nel caso di specie occorre evidenziare che il venir meno delle pretese creditorie è scaturito da un intervento legislativo e quindi da una circostanza di fatto indipendente dalle parti in causa. Ciò considerato, valutato altresì il concreto dispiegarsi del giudizio e la rispettiva posizione delle parti, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da - C.F. , Parte_1 C.F._1
R.G. n. 1971/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite
Locri, 17.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli