Articolo 52 della Legge 11 marzo 1972, n. 61
Articolo 51Articolo 53
Versione
6 aprile 1972
Art. 52.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1970, risultano stabiliti, dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
1970 (articolo 48) . . . . . . . . . . . . . . L. 280.105.139 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 50). . . . . . . " 73.309.551
------------------ Residui passivi al 31 dicembre 1970 . . . L. 353.414.690
------------------
Entrata in vigore il 6 aprile 1972