Sentenza 10 giugno 2021
Ordinanza cautelare 22 novembre 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Improcedibile
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 10/06/2021, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2021
N. 00790/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00707/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 707 del 2015, proposto da
AG di AG NZ e C. SN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Ruffo, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Comune di San Martino Buon Albergo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Callipari, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;
Arpav Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 1 del 26.2.2015 del Comune di San Martino Buon Albergo con cui si intima di provvedere entro 120 giorni all'esecuzione della bonifica della copertura in cemento amianto di un capannone avicolo;
- della nota del Responsabile del Settore Ambiente Ecologia prot. 8800 del 17.4.2015 di rigetto dell’istanza di autotutela;
- della Delibera di Giunta Regionale 5455 del 3.12.1996 e dell’allegato A della Delibera di Giunta Regionale 265 del 15.3.2011 nella parte in cui collega l’obbligo di bonifica all’età del cemento amianto;
- della nota di ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona, prot. 37361 del 14.4.2015 con cui si conferma l’obbligo di smaltimento, nonché della nota prot. 88502 del 28.7.2011 della medesima ARPAV.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Martino Buon Albergo e di Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.5.2015, la società AG di AG NZ e C. SN (di seguito solo AG) impugnava –oltre agli ulteriori atti indicati in epigrafe –l’ordinanza dirigenziale n. 1 del 26.2.2015 con la quale il Comune di San Martino Buon Albergo ordinava alla ricorrente, in qualità di proprietaria dell’immobile in questione, di provvedere, entro 120 giorni, alla bonifica (secondo le modalità di cui al D.M. 6.9.1994, punto 3) della copertura in cemento amianto del capannone adibito ad allevamento avicolo ivi individuato, nel rispetto delle procedure edilizie, sanitarie e ambientali.
Nel detto provvedimento l’Amministrazione specificava: - che, a seguito di procedura di verifica, con nota Arpav del 2.8.2011 si comunicava che, alla luce del rilevato valore ID (indice di degrado), era previsto che la ditta AG, proprietaria di un capannone zootecnico, dovesse procedere alla bonifica entro 3 anni dell’immobile sito in località “Scimmia”; -che il cronoprogramma presentato dalla ditta prevedeva il completamento degli interventi di rimozione della copertura entro marzo 2014 ma che, a seguito di sopralluogo e conseguente verbale di accertamento di infrazione della Polizia Locale del 15.12.2014, era stata verificata la mancata esecuzione dei suddetti lavori.
La ricorrente denunciava i seguenti vizi: “ I Motivo: Violazione legge 27 marzo 1992, n. 257 e DM 6.9.1994, Inapplicabilità della D.G.R.V. n. 265 del 15/03/2011 –Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione; II Motivo: Eccesso di potere per incompetenza; III. Motivo: Eccesso di potere per invalidità derivata ”.
Resisteva in giudizio il Comune di San Martino Buon Albergo, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Anche la Regione Veneto si costituiva in giudizio, concludendo per l’infondatezza del ricorso.
In vista dell’udienza di discussione, le parti depositavano memorie difensive e di replica, nonché ulteriore documentazione.
Alla Pubblica Udienza del 10 marzo 2021, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Con il primo motivo, AG, in sintesi, lamenta che l’ordinanza impugnata indica normativa (L. n. 257/192 e D.M. 6.9.1994) e deliberazioni di Giunta Regionale (D.G.R. n. 5455/1996 e n. 265/2011) che non sarebbero applicabili al caso in esame e non consentirebbero, comunque, di imporre la bonifica in assenza di pericolo per l’uomo, che non sussisterebbe stante il buono stato di conservazione e l’integrità della copertura.
La censura non è condivisibile.
Giova premettere che, con DGR n. 265 del 2011, Regione Veneto aveva approvato le linee interpretative per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all’amianto, stabilendo, tra l’altro, nell’Allegato A che “ la presenza di materiali contenenti amianto in edifici o manufatti in genere, comporta per il proprietario l’obbligo di verifica delle condizioni di integrità dei materiali stessi e di attivarsi di conseguenza per la bonifica in caso di precarietà e pericolosità dei materiali. (…..) Premesso che i lavori di bonifica contenuti e di limitata entità potranno essere valutati in funzione di quanto indicato per le attività ESEDI, i metodi di bonifica previsti dalla normativa (DM1994) sono la sovracopertura, l’incapsulamento e la rimozione (DM 6/9/94 e DM 20/8/99) ”; nell’Appendice 2.I. dell’Allegato A - recante “ Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto (ambiente esterno) ” - è previsto che “ Il protocollo ha lo scopo di fornire uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge. La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l’applicazione dell’Indice di Degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l’ispezione del manufatto. Se il manufatto presenta una superficie danneggiata – ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal D.M. 6 Settembre 1994, privilegiando l’intervento di rimozione. Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all’ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l’applicazione dell’Indice di Degrado. Il risultato dell’applicazione dell’I.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, dovrà attuare ”. Sulla base dei parametri ivi indicati e della vetustà dell’immobile, quale fattore moltiplicatore, viene riportato il seguente risultato: “ 1) I.D. INFERIORE O UGUALE A 25: Nessun intervento di bonifica. E’ prevista la rivalutazione dell’indice di degrado con frequenza biennale; 2) I.D. COMPRESO TRA 25 e 44: Esecuzione della bonifica entro 3 anni; 3) I.D. UGUALE O MAGGIORE A 45: Rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi ”. Tale risultato, dunque, è correlato, in maniera oggettiva, alla data di installazione della copertura in esame.
A seguito di espressa richiesta dell’Amministrazione Comunale di produrre una relazione, redatta da tecnico abilitato, sullo stato di manutenzione della copertura in cemento-amianto del capannone in oggetto in applicazione dei parametri indicati dalla Regione Veneto con la ricordata DGR n. 265/2011, la società FP Italia, su specifico incarico della società ricorrente, redigeva in data 2.5.2011 un elaborato tecnico (prodotto all’Amministrazione Comunale) in cui era individuato un Indice di Degrado pari a 32, valore che -come sopra visto- era tale da richiedere la bonifica obbligatoria entro 3 anni. La relazione era trasmessa, per osservazioni, ad Arpav la quale, con nota del 28.7.2011, ribadito che il valore I.D. individuato dal tecnico (pari a 32) determinava la necessità di bonifica entro 3 anni, evidenziava che “ il personale addetto alle lavorazioni all’interno del capannone è stato debitamente informato del rischio amianto ” e consigliava l’acquisizione “ di un cronoprogramma, redatto dalla proprietà dell’immobile, riportante con maggior precisione tempi e modalità di esecuzione della bonifica stessa ”.
In data 12.9.2011, la società FP Italia, sempre su incarico della ditta ricorrente, predisponeva il cronoprogramma - sottoscritto dallo stesso legale rappresentante della società ricorrente - che prevedeva la totale rimozione della copertura in cemento amianto entro il mese di marzo 2014, rimozione che, però, non veniva effettuata, come accertato dalla Polizia Locale con sopralluogo del 15.12.2014.
Dunque, alla luce di tutto quanto sopra emerge, sotto un primo profilo, che – a differenza di quanto sostenuto in ricorso – la DGR n. 265/11, con la quale la Regione Veneto ha predeterminato un criterio oggettivo di valutazione dello stato conservativo del materiale contenente amianto mediante il calcolo dell’Indice di Degrado, risulta applicabile in “ presenza di materiali contenenti amianto in edifici o manufatti in genere ” (Allegato A, par. 8), previsione di carattere generale, che prescrive un obbligo di verifica, in capo al proprietario, delle condizioni dei materiali contenenti amianto negli edifici e non solo ove si svolge attività lavorativa. In ogni caso, anche a voler ritenere la disposizione relativa ai soli edifici in cui è svolta attività lavorativa, si rileva che la stessa Relazione tecnica redatta (da FP Italia) per conto della società ricorrente specificava che “ Il personale addetto alle lavorazioni all’interno del capannone è stato debitamente formato ed informato sul rischio amianto ”, con ciò confermando l’applicabilità della disciplina normativa di cui al D.M. 6 settembre 1994, trattandosi di struttura suscettibile di “utilizzazione collettiva”, ovvero nella quale operano più personale per lo svolgimento di attività lavorativa ( TAR Umbria, sez. I, 18 febbraio 2019, n. 75 ).
Sotto distinto profilo, si rileva che il citato D.M. 6 settembre 1994 –richiamato nell’ordinanza gravata – stabilisce che “ Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto ” (art. 4); inoltre, per quanto riguarda i metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell’edificio, sia nel caso di interventi generali, sono previsti la “ rimozione dei materiali di amianto ”, “ incapsulamento ” e il “ confinamento ” (art. 3).
La disciplina richiamata nell’ordinanza impugnata, dunque, appare non solo pienamente applicabile al caso in esame, ma legittima, altresì, l’ordine di rimozione dei materiali contenenti amianto.
Peraltro, la stessa ricorrente, sottoscrivendo il cronoprogramma redatto dalla società incaricata, ha confermato di condividere (facendone acquiescenza) le conclusioni ivi esposte, la disciplina applicata e la necessità di dover provvedere alla bonifica dell’immobile tramite rimozione della copertura del capannone, salvo poi decidere di non effettuare la bonifica che si era obbligata a compiere entro il mese di marzo 2014.
In definitiva, le censure di cui al primo motivo sono infondate.
Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta il vizio di incompetenza, rientrando l’atto impugnato nella competenza del Sindaco ex artt. 50 e 54 Tuel.
La censura è infondata.
L’ordinanza impugnata non costituisce un provvedimento contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 Tuel, con la conseguenza che la competenza in ordine alla sua assunzione non appartiene al Sindaco; ben diversamente, trattasi di un provvedimento ordinario rientrante nella generale competenza dirigenziale ex art. 107 Tuel.
Giova ricordare che il potere extra ordinem presuppone la necessità di provvedere, con immediatezza, in presenza di situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, che non possano essere fronteggiate con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento e richiede altresì la sussistenza di una situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso, nel caso in cui l’Amministrazione non intervenga prontamente: nel caso in esame, invero, non sussistono i presupposti per l’adozione di un atto extra ordinem , atteso che –come sopra esposto - l’Amministrazione aveva a disposizione ordinari (e specifici) mezzi e strumenti per far fronte alla situazione evidenziata nella Relazione tecnica redatta dalla società incaricata dalla ditta ricorrente.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’invalidità derivata per invalidità della DGR 265/2011, nella parte in cui attribuisce rilevanza alla data di realizzazione della copertura imponendo una prestazione personale/patrimoniale, per violazione dell’art. 23 Cost., della legge n. 257/1992 e del DM 6.9.1994.
La censura appare irricevibile per tardività.
Come sopra già evidenziato, la ditta ricorrente, per il tramite della propria incaricata FP Italia, aveva predisposto, nel corso dell’anno 2011, un cronoprogramma di intervento - sottoscritto dal legale rappresentante della stessa società ricorrente - con cui si aderiva ai principi e criteri stabiliti dalla Regione Veneto con la DGR n. 265/2011, e si individuava, per il capannone in questione, un Indice di Degrado pari a 32, valore tale da determinare la rimozione della copertura entro 3 anni, come proposto dallo stesso tecnico della ricorrente.
Dunque, ogni censura formulata nei confronti della DGR n. 265/2011 risulta tardiva.
In ogni caso, la doglianza appare infondata anche nel merito.
Come evidenziato dalle amministrazioni resistenti, l’Appendice 2.I -“ protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto (ambiente esterno) ” - dell’Allegato A alla DGR 265/2011 ha lo scopo di fornire uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto, utile ad indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge, ai sensi del D.M. 6 settembre 1994.
La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l’applicazione dell’Indice di Degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l’ispezione del manufatto; il risultato dell’applicazione dell’I.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dovrà attuare.
Il calcolo dell’Indice di Degrado è fondato sulla combinazione di nove parametri – A) grado di consistenza del materiale; B) presenza di fessurazioni/sfaldamenti/crepe; C) presenza di stalattiti ai punti di gocciolamento; D) friabilità/sgretolamento; E) ventilazione; F) luogo di vita/lavoro; G) distanza da finestre/balconi/terrazze; H) aree sensibili; I) vetustà (in anni) fattore moltiplicatore -, laddove il parametro della vetustà rappresenta un criterio oggettivo, ragionevolmente giustificato dal fatto che maggiore è il tempo di esposizione agli agenti atmosferici, maggiore è la probabilità che il manufatto sia logorato e quindi potenzialmente suscettibile di disperdere fibre di amianto, con conseguente potenziale pericolo.
Tali criteri, coerenti con le disposizioni di cui al D.M. 6 settembre 1994, non si pongono in contrasto con l’art. 23 della Costituzione.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge in favore di ciascuna delle parti costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO