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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9507 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR NC E' ZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 22684/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Andrea Parte_1 CodiceFiscale_1 ON ( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano, via CodiceFiscale_2 della Chiusa n. 15.
ATTORE/I contro
(C.F./P.I. ), in persona dei soci e Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
[...]
[...
[...]
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
entrambo rappresentati, difesi e assistiti dall'avv. Raffaella Menini (C.F. ) e CodiceFiscale_4 presso il suo studio elettivamente domiciliati, in Bollate (MI), Via Matteotti n. 11.
CONVENUTO/I
E contro
(Cod. Fisc. e P. Iva ) in persona dei procuratori speciali Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa giusta Procura Generale alle liti Notaio del 18.12.2014 Per_1 dall'avv. Andrea Matteo Formica (C.F. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_5 presso lo Studio del difensore, in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 30.
TERZO CHIAMATO OGGETTO: responsabilità da inadempimento professionale pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente nel termine ex art. 189 c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 9 giugno 2023, il ha convenuto in giudizio il rag. Parte_1 e lo per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno Parte_3 Controparte_1 patito a causa del negligente operato professionale.
In particolare, parte attrice ha dedotto la seguente vicenda.
Nel mese di agosto 2022 al Casè è stata notificata comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria per il recupero della somma pari ad €. 23.735,19, azionata a fronte della mancata opposizione agli avvisi di addebito n.ro 368202000000861217000 per €. 20.109,82 e n.ro 36820190027697802000 per €. 3.625,37. Il si rivolgeva allo da cui era seguito da lungo tempo, collegando la comunicazione Pt_1 CP_1 ricevuta ad una precedente contestazione da parte dell'INPS, che con comunicazione di debito n. 490314294418K420191 del 21.11.2019 aveva contestato mancati versamenti presso la gestione commercianti per €. 18.495,72.
Parte attrice ha dedotto che la notifica della contestazione era pervenuta presso la propria casella PEC, peraltro gestita dallo che a seguito della notifica lo aveva provveduto a CP_1 CP_1 depositare in data 18.12.2019 ricorso in autotutela;
che nella stessa data (18.12.2019) lo CP_1 provvedeva a comunicare al stesso un secondo avviso d'addebito (pari ad €. 3.625,17), indicando Pt_1 la necessità d'impugnarlo con il patrocinio di un legale di diritto del lavoro e il incaricava lo Pt_1 di dare mandato al legale che collaborava abitualmente con lo Studio stesso. CP_1
Il ha lamentato di non avere avuto più alcun aggiornamento sullo stato delle due contestazioni, Pt_1 nonostante le ripetute richieste di notizie, fino alla notifica dell'avviso d'iscrizione ipotecaria e di essere stato pertanto costretto a pagare in data 5.08.2022 la somma di €. 23.735,19.
L'attore imputa allo convenuto comportamenti negligenti ed imperiti per non avere mai dato CP_1 notizia del rigetto del ricorso in autotutela del dicembre 2019, per non aver comunicato il ricevimento dell'avviso di addebito per la somma maggiore, avviso ricevuto nella casella PEC che, pure intestata al Casè, era gestita esclusivamente dallo facendo così scadere i termini per CP_1 l'impugnazione; ha lamentato la mancata comunicazione al cliente della notifica della comunicazione di debito n. 36820190027967802000, di €. 3.625,37, oltre alla mancata ottemperanza al conferimento d'incarico ad un legale di fiducia che seguisse la questione;
ha poi dedotto che istanze presentate in autotutela per situazioni identiche, ma successive, sono state accolte.
Ha quindi concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità professionale dello Studio e del rag. con condanna degli stessi al risarcimento del danno patito, quantificato nella somma azionata CP_1 con la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, pari ad €. 23.735,19.
Si sono costituiti con comparsa depositata telematicamente in data 22.09.2023 lo ed il CP_1 rag. i quali previa richiesta di differimento della prima udienza per consentire la Parte_3 pagina 2 di 10 citazione in giudizio della compagnia assicuratrice chiedevano il rigetto delle Controparte_2 domande attoree in quanto infondate, deducendo quanto segue.
L'odierno attore e il si conoscono personalmente e professionalmente da decenni, Parte_3 essendo il cliente di lunga data dello che si è occupato di vari adempimenti fiscali Pt_1 CP_1 inerenti all'attività lavorativa dell'attore. Il ha sempre avuto libero accesso alla propria casella PEC, utilizzata nell'ambito dell'ordinaria Pt_1 attività lavorativa ed era perfettamente a conoscenza di tutte le comunicazioni ricevute, comprese quelle degli Istituti previdenziali e compresi i due avvisi di debito richiamati. In particolare, lo CP_1 ha provveduto al deposito dell'istanza in autotutela avverso la comunicazione di debito n.
[...] 490314294418K420191 del 21.11.2019, avvertendo il che, in caso di mancato accoglimento, si Pt_1 rendeva indispensabile ricorrere all'Autorità Giudiziaria, proponendo ricorso al Giudice del Lavoro, attività che esulava dai servizi offerti dallo Studio;
lo stesso avvertimento è stato fornito al con Pt_1 riferimento alla comunicazione di debito n.ro 36820190027967802000. È stata poi libera scelta della stessa parte attrice non procedere con le specifiche impugnazioni. La difesa dei convenuti ha poi contestato le richieste risarcitorie in punto di quantificazione del danno, che deve essere contenuto nei limiti dei maggiori oneri che il contribuente si veda costretto a versare all'erario. Hanno quindi concluso chiedendo il rigetto integrale delle domande formulate da parte attrice.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il giudice autorizzava la chiamata in causa di Controparte_3
disponendo il rinvio dell'udienza di prima comparizione alla data del 26.03.2024.
[...]
Si è costituita con comparsa depositata telematicamente in data 10.01.2024 la terza chiamata deducendo l'assenza di prova della responsabilità professionale dei propri assicurati e CP_1 [...]
il non positivo giudizio prognostico sull'esito dei due giudizi di opposizione avverso gli CP_1 avvisi di debito, instando per il rigetto di tutte le domande dell'attore perché infondate in fatto e in diritto, con conseguente rigetto della domanda in manleva, impregiudicati franchigie (€ 1.000,00), scoperti, massimali e limiti di polizza.
All'esito della prima udienza il Giudice formulava proposta conciliativa ed ammetteva parte delle prove testimoniali formulate da entrambo le parti. I testi venivano sentiti nel corso delle udienze del 5.01.2025, del 12.03.2025 e del 20.05.2025; all'esito dell'istruttoria il giudice rinviava ex art. 281 quinques c.p.c. all'udienza del 4.11.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 189. All'udienza indicata, verificato il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il presente giudizio parte attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità professionale del convenuto rag. e dello Studio professionale con la conseguente condanna al Parte_3 risarcimento dei danni derivatine.
L'attività professionale del ragioniere rientra nell'alveo delle professioni intellettuali, presupponendo scelte interpretative e valutazioni discrezionali sulla modalità di svolgimento dell'attività stessa e, pertanto, il rapporto tra professionista e cliente costituisce un contratto d'opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2229 e ss. c.c., avente ad oggetto un'obbligazione di mezzi e non di risultato.
pagina 3 di 10 Nell'adempiere alle obbligazioni oggetto del contratto, il professionista sarà tenuto a profondere la diligenza qualificata prevista dall'art. 1176, 2 comma c.p.c., che statuisce che “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.” Con la conseguenza che l'inadempimento e la conseguente responsabilità professionale potranno essere fatti valere in presenza di una prestazione priva dei requisiti di diligenza, esattezza e puntualità, tenuto conto anche delle regole dell'arte.
La responsabilità del ragioniere contabile non sussiste per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento pregiudizievole lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole (Cfr. Tribunale Roma sez. XI, 05.07.2017, n.13623).
Per quanto attiene all'onere probatorio, il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Quanto ai danni risarcibili si evidenzia, peraltro, che nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato solo dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione, quale conseguenza causalmente rilevante dell'errore commesso dal professionista (T. Milano sez. I n. 6867/2020; T. Milano sez. I n. 2484/2020, T. Milano sez. I n. 9051/2019).
Alla luce dei principi enunciati, la domanda formulata dal è fondata e può essere accolta per le Pt_1 motivazioni che seguono.
Secondo la ricostruzione fornita dal la responsabilità professionale dell' - nell'ambito di Pt_1 CP_1 un rapporto professionale di durata ultratrentennale - trova fondamento nella mancata impugnazione di due avvisi di addebito INPS, che hanno determinato la conseguente notifica all'attore di comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria (doc. 1 di parte attrice) per l'importo di €. 23.735,16, che lo stesso si è visto costretto a pagare. Pt_1
Dalle allegazioni delle parti e dall'istruttoria esperita risulta raggiunta la prova delle seguenti circostanze.
Nulla questio sull'esistenza di un rapporto professionale tra il e lo rapporto di Pt_1 CP_1 lunga durata, ammesso pacificamente da entrambo le parti.
Quanto alla dibattuta questione relativa alla gestione della casella PEC di parte attrice, si osserva che dalle allegazioni agli atti e da quanto riferito dai testimoni, emerge che alla casella accedevano sia il ragioniere sia il In particolare, è documentalmente provato (doc. 11 di parte convenuta) CP_1 Pt_1 che lo studio provvedeva annualmente al rinnovo dell'abbonamento alla casella PEC per conto CP_1 del anticipando altresì le spese, che poi venivano rifuse dal cliente. Pt_1 Si osserva tuttavia che la questione rilevante ai fini della decisione non riguarda l'esclusività o meno dell'utilizzo della casella PEC, quanto la prassi che si era instaurata con riferimento alle comunicazioni in entrata.
pagina 4 di 10 Dalle testimonianze rese nel corso dell'udienza del 5.02.2025 dalla sig.ra moglie Testimone_1 dell' e soprattutto dalla sig.ra dipendente dello è emerso che pur CP_1 Testimone_2 CP_1 a fronte dell'affermazione secondo cui lo provvedeva solo al rinnovo dell'abbonamento alla CP_1 casella PEC, con esclusione di qualunque attività di gestione, tuttavia è stata chiaramente affermata la prassi di apertura con cadenza bisettimanale della PEC, al fine di controllare l'arrivo di atti dall'INPS piuttosto che dall'INAIL, oltre alla prassi di segnalare le comunicazioni intervenute al così che Pt_1 ne potesse discutere con il professionista di riferimento.
In particolare, la ha testualmente affermato con riferimento alla gestione della casella PEC: “Si Tes_2 lo studio si occupava di rinnovare la PEC. Rinnovavamo la PEC e poi un paio di volte alla settimana verificavo le PEC per vedere se fossero arrivate comunicazioni da parte INPS INAIL relative al nostro lavoro. Ciò facilitava il nostro lavoro. Se vi era qualche problematica comunicavo con il mio titolare, dopo di che si comunicava al sig. al fine di comunicare la problematica e risolverla. Il sig. Pt_1 Pt_1 accedeva alla PEC, perché le credenziali erano state date al Casè al momento dell'apertura della stessa. Io però giravo al Casè dopo aver parlato con il titolare le comunicazioni importanti perché potesse verificarle. Specifico che non mi sono occupata io dell'apertura delle PEC, bensì una mia collega che ha proceduto alla comunicazione delle credenziali ai singoli clienti unitamente all'invito a controllare ogni giorno la PEC per prendere contezza delle comunicazioni importanti.”. Ed ancora:
“Sì, gestiva in autonomia anche perché io verificavo solo le PEC inerenti il mio lavoro, quindi, per le altre doveva per forza gestire in via autonoma. Specifico che, quando arrivavano comunicazioni INPS INAIL AGENZIA ENTRATE io visionavo e se c'erano problemi, mi confrontavo con il mio titolare e poi lui mi diceva cosa fare se comunicare con il Casè. A volte comunicava direttamente lui, anche perché magari c'era la necessità di prendere degli appuntamenti. È la procedura seguita con tutti i clienti”.
Le testimonianze rese attestano che era prassi dello all'interno di un rapporto CP_1 professionale duraturo e omnicomprensivo, verificare l'arrivo di comunicazioni attinenti all'attività dello Studio, come comunicazioni provenienti dall'INPS, dall'INAIL e dall'Agenzia delle Entrate e sottoporle all'attenzione del verosimilmente per le successive decisioni da assumere. Ed è Pt_1 proprio in punto di gestione dell'attività inerente alle due contestazioni INPS sui mancati versamenti alla gestione commercianti che si attestano le responsabilità addebitabili allo CP_1
Risulta infatti provato che, nell'ambito della prassi consolidata, lo ha provveduto a inviare al CP_1 la comunicazione di debito n. 490314294418K4201911, di €. 18.495,72, relativa agli anni 2014- Pt_1
2015. Ricevuto l'atto parti convenute, per loro stessa ammissione, hanno preso in carico la contestazione, gestendola e poi, di concerto con il cliente, provvedendo al deposito sia dell'istanza di rateizzazione, poi accettata (docc. 4 e 5 di parti resistente), sia del ricorso amministrativo per l'annullamento in autotutela del provvedimento (docc. 6 e 7 di parti resistenti). Altrettanto pacifica è la mancata comunicazione al della notifica della comunicazione di debito Pt_1 relativa all'anno 2016, mai trasmessa, che è stata inoltrata al cliente solo una volta divenuta avviso di addebito n. 36820190027697802000, pari ad €. 3.625,37, in data 18.12.2019, in occasione della predisposizione del ricorso amministrativo avverso la comunicazione di debito relativa agli anni 2014 – 2015.
È evidente che l'assenza di comunicazioni chiare e tempestive, al pari delle comunicazioni frammentarie, in una materia ad alto profilo tecnico, qual è quella delle notifiche di atti di accertamento da parte degli Enti pubblici, costituisce un comportamento quantomeno imprudente.
pagina 5 di 10 Si osserva, infatti, che in materia, solo un professionista è in grado di conoscere la distinzione tra i diversi tipi di atto via via notificati e tra i diversi rimedi che il soggetto destinatario dell'accertamento può porre in essere. Nell'accertamento e contestazione dei mancati versamenti alla gestione commercianti, l'INPS ha dapprima notificato la comunicazione di debito, ossia una richiesta non esecutiva, che avvia un processo di accertamento e permette di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte;
ove il soggetto non risponda entro 30 giorni, l'ente provvede ad emettere un avviso di addebito, che è invece un atto immediatamente esecutivo, che segna l'inizio delle procedure di riscossione coattiva e che può essere impugnato nelle sedi competenti nel termine di 40 giorni dalla notifica, ove non si provveda al pagamento in misura ridotta, termine avente natura decadenziale, con la conseguenza che il ricorso in opposizione presentato oltre tale limite temporale deve esser dichiarato inammissibile.
Questo giudice ritiene che le parti resistenti non abbiano ottemperato con la dovuta diligenza agli oneri d'informazione del cliente, sia con riferimento ai parziali e confusi invii degli atti, sia con riferimento alla totale gestione della vicenda, atteso che una volta proposta l'istanza di rateizzazione, cui poi il non ha aderito, ed un ricorso amministrativo, sarebbe stato onere dello seguire la vicenda Pt_1 CP_1 fino a conclusione, comunicando in maniera chiara, tempestiva ed esplicita, in ottemperanza del dettato dell'art. 1176 c.c. l'esito della procedura amministrativa, l'emissione dell'avviso di addebito, i rimedi esperibili ed i termini entro cui porli in essere, rendendo edotto il cliente delle conseguenze del mancata adozione di quei rimedi.
Si osserva ulteriormente in punto di obbligo d'informazione gravante sul professionista, che la giurisprudenza è costante nell'affermare che il professionista ha l'obbligo di completa informazione del cliente e che, in caso di inadempimento, grava su di lui l'onere di provare la non imputabilità dello stesso. La terza sezione della Cassazione, con l'ordinanza n. 4387/2019, ha chiarito che il commercialista, quale che sia l'oggetto specifico della sua prestazione, ha l'obbligo di completa informazione del cliente e dunque ha l'obbligo di prospettargli sia le soluzioni praticabili che, tra quelle dal cliente eventualmente desiderate, anche quelle non praticabili o non convenienti, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse.
Va da sé che la comunicazione asseritamente fornita dai convenuti, che al momento del deposito del ricorso amministrativo avrebbero avvertito il che “.. in caso di mancata risposta entro 30 giorni Pt_1 dal deposito del ricorso amministrativo da parte dell'Istituto si rendeva indispensabile ricorrere all'Autorità Giudiziaria attraverso legale di fiducia da nominare e al quale conferire specifico mandato” (così il capitolo di prova n. 7 di parte attrice) oltre che fuorviante, non soddisfa e non può essere ritenuta esaustiva di quegli obblighi di comunicazione e corretta gestione che caratterizzano il rapporto tra professionista e cliente.
Tanto più che l'asserito avvertimento sarebbe stato fornito al momento del deposito dell'istanza d'autotutela avverso la comunicazione di debito (18.12.2019) e che poi lo ha omesso CP_1 qualsiasi doverosa informativa sia sull'esito della procedura amministrativa, sia sull'avviso di debito successivamente emesso, che avrebbe dovuto essere impugnato avanti all'autorità giudiziaria nei termini decadenziali di legge.
Risulta in definitiva provato che la negligente condotta dei convenuti, concretizzatasi nelle condotte omissive del professionista e dello hanno determinato la perdita del diritto CP_1 all'impugnazione degli avvisi di addebito per gli anni 2014-2015 e 2016.
pagina 6 di 10 Venendo al quantum della pretesa risarcitoria, parte attrice identifica la somma dovuta a titolo di risarcimento nell'intero ammontare di quanto versato all'INPS (€. 23.735,19), sostenendo che in caso di tempestiva opposizione, gli avvisi di debito sarebbero stati annullati, per l'ormai costante orientamento della giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
Il regolarmente iscritto all'INPS in quanto titolare di una ditta individuale, per la quale versava i Pt_1 contributi artigiani fissi e a percentuale era, al momento dei fatti contestati, anche socio di minoranza di una società a responsabilità limitata, all'interno della quale non prestava attività lavorativa. Risultava pertanto lavoratore autonomo, svolgente attività d'impresa, iscritto alla gestione previdenziale obbligatoria artigiani e commercianti, oltre che socio di una S.r.l., per la quale non prestava attività lavorativa.
Per lungo tempo l'INPS ha ritenuto che la base imponibile di computo dei contributi previdenziali dovuti fosse data dal totale dei redditi d'impresa, in essi calcolando anche gli introiti dovuti alla semplice partecipazione in qualità di socio alla S.r.l. L'Ente, richiamando il disposto dell'art. 3 bis del D.L.384/1992, sosteneva che “A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 L. 233/1990, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
Le somme oggetto degli avvisi di debito non opposti erano state azionate dall'INPS proprio sulla base dell'interpretazione testé riportata.
Tale lettura, però era contrastata ed oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità che hanno infine portato l' previdenziale ad accogliere il diverso orientamento CP_4 fornito dalla Corte di Cassazione con le sentenze più recenti (C. Cass. n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019, n. 24097/2019) solo nell'anno 2021.
Resta tuttavia la circostanza che già da tempo l'orientamento dei giudici di legittimità fosse contrario a quanto prospettato dall'INPS; la suprema Corte, nelle pronunce citate afferma che il Legislatore distingue tra gli elementi dai quali discende il sorgere della tutela previdenziale e quelli in relazione ai quali si individua la misura della contribuzione, intesa come base di calcolo;
tra i primi vanno annoverate le prestazioni d'attività mentre tra i secondi la titolarità di qualsiasi reddito di impresa. Quando la norma cita i “redditi di impresa” non può che riferirsi a una definizione conforme a quella fornita dal Tuir (art. 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), con la conseguenza che la semplice partecipazione ad una S.r.l. non determina certo l'insorgere di un reddito di impresa, trattandosi eventualmente di redditi di capitale che sorgono al momento dell'incasso dei dividendi. Con la conseguenza che la base imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali è rappresentata unicamente dalla quota di reddito derivante dalla ditta individuale, all'interno della quale il soggetto presta la propria attività lavorativa, mentre non va considerata la quota di reddito derivante dalla partecipazione alla S.r.l.
È noto che in tema di responsabilità professionale la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque il professionista garantirne l'esito favorevole. Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività (processuale o d'impugnazione) che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (cfr. Cass. Civ. 24 ottobre 2017 n. pagina 7 di 10 25112; Cass. Civ. 19 gennaio 2024 n. 2109; 6 settembre 2024, n.24007). Il Supremo Collegio ha poi specificato che: “tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del professionista abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Si è detto, in particolare, che in questa materia occorre distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato (così la citata sentenza n. 25112 del 2017, testualmente ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320)” (Cass. civ. n. 29194/2024).
Dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità in tema di “base di calcolo per la determinazione dei contributi previdenziali” discende che, per quanto concerne la probabilità di accoglimento dell'eventuale ricorso in opposizione ai due avvisi di addebito, secondo un giudizio prognostico, appare altamente probabile che l'opposizione, ove proposta nei termini di legge avanti l'autorità competente, sarebbe stata accolta.
Né tale calcolo probabilistico può essere inficiato dalle indicazioni contenute nella Circolare Inps n. 84 del 10.06.2021, richiamata dalla difesa delle parti convenute, secondo la quale “ ..le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto con decorrenza a partire dall'anno di imposta 2020”.
Si rileva, infatti, sul punto che quanto riportato attiene ad indicazioni fornite dallo stesso Ente impositore, per legittimare una prassi infondata e che, come riportato, la giurisprudenza di legittimità aveva ampiamente sconfessato con le pronunce del 2019. Si rileva, inoltre, che nel caso in esame gli avvisi di debito erano stati notificati tra il novembre ed il dicembre 2019 con la conseguenza che l'eventuale opposizione proposta nei termini davanti al Giudice del Lavoro avrebbe probabilmente, o, meglio, con alta probabilità, condotto all'annullamento della pretesa contributiva. Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza allegata in atti dalla difesa di parte attrice che il a Pt_1 seguito della ricezione di ulteriori comunicazioni di debito relative agli anni 2012 e 2017 per le medesime ragioni di quelle ricevute e non comunicate e non adeguatamente seguite dallo CP_1
presentava in proprio istanza in autotutela in data 31 ottobre 2022, che veniva accolta (doc. 7 di
[...] parte attrice).
Altrettanto inconferente, in questo caso, è la deduzione di parti convenute, secondo le quali sia la dottrina che la giurisprudenza identificano la misura del danno risarcibile nei “maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario. Questi oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi, conseguenti a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento; maggiori imposte, conseguenti all'aver dichiarato all'erario costi inferiori” (così anche T. Milano sez. I° civ. sentenza n. 5105/2023). Richiamando tali assunti i convenuti asseriscono che la domanda per € 23.748,54 è totalmente priva di titolo.
Al contrario, tale deduzione è del tutto inconferente nel caso in esame, atteso che il contenimento della misura del danno risarcibile nei limiti delle sanzioni, degli interessi e delle maggiori imposte è intuitivamente applicabile nelle fattispecie nelle quali quanto richiesto dall'Ente impositore sia pagina 8 di 10 effettivamente dovuto, mentre nel caso de quo, è evidente che la mala gestio dello ha CP_1 avuto come conseguenza che il sia stato costretto a versare contributi previdenziali non dovuti Pt_1 perché calcolati su base errata.
Risulta dimostrato, in definitiva, che il danno subito dal come conseguenza dell'imperita gestione Pt_1 della vicenda da parte del professionista sia pari alla somma di €. 23.735,19, somma portata dall'avviso di iscrizione ipotecaria, che il ha dovuto pagare il 5.08.2022 (doc. 5 di parte attrice). Pt_1
Si osserva infine come sia del tutto pretestuoso e privo di qualsivoglia base giuridica affermare che le somme non dovute, ma versate dal consentiranno allo stesso “.. di beneficiare di un Pt_1 incremento del montante pensionistico, per cui il rimborso dell'asserito danno comporterebbe un
“ingiusto vantaggio” dal punto di vista contributivo e un arricchimento senza causa da un punto di vista civilistico”.
Infine, resta da valutare la posizione di quale compagnia assicuratrice di parti Controparte_2 convenute, chiamata in causa in manleva.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'affermazione della terza chiamata secondo la quale i convenuti non sarebbero responsabili per avere agito in assenza di dolo o colpa grave. Sul punto si richiamano i generali principi in materia di responsabilità professionale, in base ai quali, nell'adempiere alle obbligazioni oggetto del contratto, il professionista è tenuto a profondere la diligenza qualificata prevista dall'art. 1176, 2 comma c.p.c., ossia un grado di diligenza commisurato alla natura dell'attività esercitata e all'applicazione delle regole dell'arte, con la conseguenza che in caso di violazione di quelle regole il professionista risponde per negligenza, imprudenza ed imperizia, anche nei casi di colpa lieve. La responsabilità è limitata ai casi di dolo o colpa grave solo nella risoluzione di casi o questioni di particolare complessità, (quale non è quello in esame), come previsto dall'art. 2236 c.c. ed il professionista può liberarsi dall'imputazione di ogni responsabilità solo dimostrando l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.
Quanto alla domanda di manleva svolta nei confronti di correttamente parti convenute hanno CP_2 chiamato in causa la compagnia di assicurazione. In base all'art. 32 c.p.c., infatti, la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo.
nel costituirsi ha contestando la domanda di parte attrice, aderendo Controparte_2 sostanzialmente a quanto dedotto ed eccepito dai convenuti, nulla eccependo con riferimento alla validità ed operatività della polizza, eccetto il richiamo ai limiti della franchigia. Deve pertanto essere accolta la domanda di manleva formulata dai convenuti e Parte_3 [...] nei confronti di nei limiti dei massimali previsti nel contratto e del CP_1 Controparte_2 rischio assicurato, salva l'operatività della franchigia.
Alla soccombenza segue la condanna solidale dei convenuti a corrispondere a parte attrice le spese di lite del presente procedimento, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto della concreta attività difensiva posta in essere.
Le spese tra convenuto e terza chiamata possono essere compensate in ragione della sostanziale adesione delle difese rispetto alla parte attrice.
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1) accerta la responsabilità professionale dei convenuti e e li Controparte_1 Parte_3 condanna al pagamento, in via solidale tra loro, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo complessivo di euro 23.735,19;
2) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese del presente procedimento, che liquida nella somma di euro 5.077,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato e della marca ex D.P.R. n. 115/2002;
3) accoglie la domanda di manleva svolta da e nei confronti di Parte_3 Controparte_1 e dichiara quest'ultima tenuta a rimborsare quanto i convenuti saranno tenuti a Controparte_2 pagare in favore dell'attore in ragione della presente sentenza, nei limiti del massimale e detratta la franchigia;
4) spese compensate tra parti convenute e la terza chiamata.
Milano, 10 dicembre 2025 Il Giudice
AR NC E' ZO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR NC E' ZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 22684/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Andrea Parte_1 CodiceFiscale_1 ON ( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano, via CodiceFiscale_2 della Chiusa n. 15.
ATTORE/I contro
(C.F./P.I. ), in persona dei soci e Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
[...]
[...
[...]
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
entrambo rappresentati, difesi e assistiti dall'avv. Raffaella Menini (C.F. ) e CodiceFiscale_4 presso il suo studio elettivamente domiciliati, in Bollate (MI), Via Matteotti n. 11.
CONVENUTO/I
E contro
(Cod. Fisc. e P. Iva ) in persona dei procuratori speciali Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa giusta Procura Generale alle liti Notaio del 18.12.2014 Per_1 dall'avv. Andrea Matteo Formica (C.F. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_5 presso lo Studio del difensore, in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 30.
TERZO CHIAMATO OGGETTO: responsabilità da inadempimento professionale pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente nel termine ex art. 189 c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 9 giugno 2023, il ha convenuto in giudizio il rag. Parte_1 e lo per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno Parte_3 Controparte_1 patito a causa del negligente operato professionale.
In particolare, parte attrice ha dedotto la seguente vicenda.
Nel mese di agosto 2022 al Casè è stata notificata comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria per il recupero della somma pari ad €. 23.735,19, azionata a fronte della mancata opposizione agli avvisi di addebito n.ro 368202000000861217000 per €. 20.109,82 e n.ro 36820190027697802000 per €. 3.625,37. Il si rivolgeva allo da cui era seguito da lungo tempo, collegando la comunicazione Pt_1 CP_1 ricevuta ad una precedente contestazione da parte dell'INPS, che con comunicazione di debito n. 490314294418K420191 del 21.11.2019 aveva contestato mancati versamenti presso la gestione commercianti per €. 18.495,72.
Parte attrice ha dedotto che la notifica della contestazione era pervenuta presso la propria casella PEC, peraltro gestita dallo che a seguito della notifica lo aveva provveduto a CP_1 CP_1 depositare in data 18.12.2019 ricorso in autotutela;
che nella stessa data (18.12.2019) lo CP_1 provvedeva a comunicare al stesso un secondo avviso d'addebito (pari ad €. 3.625,17), indicando Pt_1 la necessità d'impugnarlo con il patrocinio di un legale di diritto del lavoro e il incaricava lo Pt_1 di dare mandato al legale che collaborava abitualmente con lo Studio stesso. CP_1
Il ha lamentato di non avere avuto più alcun aggiornamento sullo stato delle due contestazioni, Pt_1 nonostante le ripetute richieste di notizie, fino alla notifica dell'avviso d'iscrizione ipotecaria e di essere stato pertanto costretto a pagare in data 5.08.2022 la somma di €. 23.735,19.
L'attore imputa allo convenuto comportamenti negligenti ed imperiti per non avere mai dato CP_1 notizia del rigetto del ricorso in autotutela del dicembre 2019, per non aver comunicato il ricevimento dell'avviso di addebito per la somma maggiore, avviso ricevuto nella casella PEC che, pure intestata al Casè, era gestita esclusivamente dallo facendo così scadere i termini per CP_1 l'impugnazione; ha lamentato la mancata comunicazione al cliente della notifica della comunicazione di debito n. 36820190027967802000, di €. 3.625,37, oltre alla mancata ottemperanza al conferimento d'incarico ad un legale di fiducia che seguisse la questione;
ha poi dedotto che istanze presentate in autotutela per situazioni identiche, ma successive, sono state accolte.
Ha quindi concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità professionale dello Studio e del rag. con condanna degli stessi al risarcimento del danno patito, quantificato nella somma azionata CP_1 con la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, pari ad €. 23.735,19.
Si sono costituiti con comparsa depositata telematicamente in data 22.09.2023 lo ed il CP_1 rag. i quali previa richiesta di differimento della prima udienza per consentire la Parte_3 pagina 2 di 10 citazione in giudizio della compagnia assicuratrice chiedevano il rigetto delle Controparte_2 domande attoree in quanto infondate, deducendo quanto segue.
L'odierno attore e il si conoscono personalmente e professionalmente da decenni, Parte_3 essendo il cliente di lunga data dello che si è occupato di vari adempimenti fiscali Pt_1 CP_1 inerenti all'attività lavorativa dell'attore. Il ha sempre avuto libero accesso alla propria casella PEC, utilizzata nell'ambito dell'ordinaria Pt_1 attività lavorativa ed era perfettamente a conoscenza di tutte le comunicazioni ricevute, comprese quelle degli Istituti previdenziali e compresi i due avvisi di debito richiamati. In particolare, lo CP_1 ha provveduto al deposito dell'istanza in autotutela avverso la comunicazione di debito n.
[...] 490314294418K420191 del 21.11.2019, avvertendo il che, in caso di mancato accoglimento, si Pt_1 rendeva indispensabile ricorrere all'Autorità Giudiziaria, proponendo ricorso al Giudice del Lavoro, attività che esulava dai servizi offerti dallo Studio;
lo stesso avvertimento è stato fornito al con Pt_1 riferimento alla comunicazione di debito n.ro 36820190027967802000. È stata poi libera scelta della stessa parte attrice non procedere con le specifiche impugnazioni. La difesa dei convenuti ha poi contestato le richieste risarcitorie in punto di quantificazione del danno, che deve essere contenuto nei limiti dei maggiori oneri che il contribuente si veda costretto a versare all'erario. Hanno quindi concluso chiedendo il rigetto integrale delle domande formulate da parte attrice.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il giudice autorizzava la chiamata in causa di Controparte_3
disponendo il rinvio dell'udienza di prima comparizione alla data del 26.03.2024.
[...]
Si è costituita con comparsa depositata telematicamente in data 10.01.2024 la terza chiamata deducendo l'assenza di prova della responsabilità professionale dei propri assicurati e CP_1 [...]
il non positivo giudizio prognostico sull'esito dei due giudizi di opposizione avverso gli CP_1 avvisi di debito, instando per il rigetto di tutte le domande dell'attore perché infondate in fatto e in diritto, con conseguente rigetto della domanda in manleva, impregiudicati franchigie (€ 1.000,00), scoperti, massimali e limiti di polizza.
All'esito della prima udienza il Giudice formulava proposta conciliativa ed ammetteva parte delle prove testimoniali formulate da entrambo le parti. I testi venivano sentiti nel corso delle udienze del 5.01.2025, del 12.03.2025 e del 20.05.2025; all'esito dell'istruttoria il giudice rinviava ex art. 281 quinques c.p.c. all'udienza del 4.11.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 189. All'udienza indicata, verificato il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il presente giudizio parte attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità professionale del convenuto rag. e dello Studio professionale con la conseguente condanna al Parte_3 risarcimento dei danni derivatine.
L'attività professionale del ragioniere rientra nell'alveo delle professioni intellettuali, presupponendo scelte interpretative e valutazioni discrezionali sulla modalità di svolgimento dell'attività stessa e, pertanto, il rapporto tra professionista e cliente costituisce un contratto d'opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2229 e ss. c.c., avente ad oggetto un'obbligazione di mezzi e non di risultato.
pagina 3 di 10 Nell'adempiere alle obbligazioni oggetto del contratto, il professionista sarà tenuto a profondere la diligenza qualificata prevista dall'art. 1176, 2 comma c.p.c., che statuisce che “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.” Con la conseguenza che l'inadempimento e la conseguente responsabilità professionale potranno essere fatti valere in presenza di una prestazione priva dei requisiti di diligenza, esattezza e puntualità, tenuto conto anche delle regole dell'arte.
La responsabilità del ragioniere contabile non sussiste per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento pregiudizievole lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole (Cfr. Tribunale Roma sez. XI, 05.07.2017, n.13623).
Per quanto attiene all'onere probatorio, il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Quanto ai danni risarcibili si evidenzia, peraltro, che nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato solo dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione, quale conseguenza causalmente rilevante dell'errore commesso dal professionista (T. Milano sez. I n. 6867/2020; T. Milano sez. I n. 2484/2020, T. Milano sez. I n. 9051/2019).
Alla luce dei principi enunciati, la domanda formulata dal è fondata e può essere accolta per le Pt_1 motivazioni che seguono.
Secondo la ricostruzione fornita dal la responsabilità professionale dell' - nell'ambito di Pt_1 CP_1 un rapporto professionale di durata ultratrentennale - trova fondamento nella mancata impugnazione di due avvisi di addebito INPS, che hanno determinato la conseguente notifica all'attore di comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria (doc. 1 di parte attrice) per l'importo di €. 23.735,16, che lo stesso si è visto costretto a pagare. Pt_1
Dalle allegazioni delle parti e dall'istruttoria esperita risulta raggiunta la prova delle seguenti circostanze.
Nulla questio sull'esistenza di un rapporto professionale tra il e lo rapporto di Pt_1 CP_1 lunga durata, ammesso pacificamente da entrambo le parti.
Quanto alla dibattuta questione relativa alla gestione della casella PEC di parte attrice, si osserva che dalle allegazioni agli atti e da quanto riferito dai testimoni, emerge che alla casella accedevano sia il ragioniere sia il In particolare, è documentalmente provato (doc. 11 di parte convenuta) CP_1 Pt_1 che lo studio provvedeva annualmente al rinnovo dell'abbonamento alla casella PEC per conto CP_1 del anticipando altresì le spese, che poi venivano rifuse dal cliente. Pt_1 Si osserva tuttavia che la questione rilevante ai fini della decisione non riguarda l'esclusività o meno dell'utilizzo della casella PEC, quanto la prassi che si era instaurata con riferimento alle comunicazioni in entrata.
pagina 4 di 10 Dalle testimonianze rese nel corso dell'udienza del 5.02.2025 dalla sig.ra moglie Testimone_1 dell' e soprattutto dalla sig.ra dipendente dello è emerso che pur CP_1 Testimone_2 CP_1 a fronte dell'affermazione secondo cui lo provvedeva solo al rinnovo dell'abbonamento alla CP_1 casella PEC, con esclusione di qualunque attività di gestione, tuttavia è stata chiaramente affermata la prassi di apertura con cadenza bisettimanale della PEC, al fine di controllare l'arrivo di atti dall'INPS piuttosto che dall'INAIL, oltre alla prassi di segnalare le comunicazioni intervenute al così che Pt_1 ne potesse discutere con il professionista di riferimento.
In particolare, la ha testualmente affermato con riferimento alla gestione della casella PEC: “Si Tes_2 lo studio si occupava di rinnovare la PEC. Rinnovavamo la PEC e poi un paio di volte alla settimana verificavo le PEC per vedere se fossero arrivate comunicazioni da parte INPS INAIL relative al nostro lavoro. Ciò facilitava il nostro lavoro. Se vi era qualche problematica comunicavo con il mio titolare, dopo di che si comunicava al sig. al fine di comunicare la problematica e risolverla. Il sig. Pt_1 Pt_1 accedeva alla PEC, perché le credenziali erano state date al Casè al momento dell'apertura della stessa. Io però giravo al Casè dopo aver parlato con il titolare le comunicazioni importanti perché potesse verificarle. Specifico che non mi sono occupata io dell'apertura delle PEC, bensì una mia collega che ha proceduto alla comunicazione delle credenziali ai singoli clienti unitamente all'invito a controllare ogni giorno la PEC per prendere contezza delle comunicazioni importanti.”. Ed ancora:
“Sì, gestiva in autonomia anche perché io verificavo solo le PEC inerenti il mio lavoro, quindi, per le altre doveva per forza gestire in via autonoma. Specifico che, quando arrivavano comunicazioni INPS INAIL AGENZIA ENTRATE io visionavo e se c'erano problemi, mi confrontavo con il mio titolare e poi lui mi diceva cosa fare se comunicare con il Casè. A volte comunicava direttamente lui, anche perché magari c'era la necessità di prendere degli appuntamenti. È la procedura seguita con tutti i clienti”.
Le testimonianze rese attestano che era prassi dello all'interno di un rapporto CP_1 professionale duraturo e omnicomprensivo, verificare l'arrivo di comunicazioni attinenti all'attività dello Studio, come comunicazioni provenienti dall'INPS, dall'INAIL e dall'Agenzia delle Entrate e sottoporle all'attenzione del verosimilmente per le successive decisioni da assumere. Ed è Pt_1 proprio in punto di gestione dell'attività inerente alle due contestazioni INPS sui mancati versamenti alla gestione commercianti che si attestano le responsabilità addebitabili allo CP_1
Risulta infatti provato che, nell'ambito della prassi consolidata, lo ha provveduto a inviare al CP_1 la comunicazione di debito n. 490314294418K4201911, di €. 18.495,72, relativa agli anni 2014- Pt_1
2015. Ricevuto l'atto parti convenute, per loro stessa ammissione, hanno preso in carico la contestazione, gestendola e poi, di concerto con il cliente, provvedendo al deposito sia dell'istanza di rateizzazione, poi accettata (docc. 4 e 5 di parti resistente), sia del ricorso amministrativo per l'annullamento in autotutela del provvedimento (docc. 6 e 7 di parti resistenti). Altrettanto pacifica è la mancata comunicazione al della notifica della comunicazione di debito Pt_1 relativa all'anno 2016, mai trasmessa, che è stata inoltrata al cliente solo una volta divenuta avviso di addebito n. 36820190027697802000, pari ad €. 3.625,37, in data 18.12.2019, in occasione della predisposizione del ricorso amministrativo avverso la comunicazione di debito relativa agli anni 2014 – 2015.
È evidente che l'assenza di comunicazioni chiare e tempestive, al pari delle comunicazioni frammentarie, in una materia ad alto profilo tecnico, qual è quella delle notifiche di atti di accertamento da parte degli Enti pubblici, costituisce un comportamento quantomeno imprudente.
pagina 5 di 10 Si osserva, infatti, che in materia, solo un professionista è in grado di conoscere la distinzione tra i diversi tipi di atto via via notificati e tra i diversi rimedi che il soggetto destinatario dell'accertamento può porre in essere. Nell'accertamento e contestazione dei mancati versamenti alla gestione commercianti, l'INPS ha dapprima notificato la comunicazione di debito, ossia una richiesta non esecutiva, che avvia un processo di accertamento e permette di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte;
ove il soggetto non risponda entro 30 giorni, l'ente provvede ad emettere un avviso di addebito, che è invece un atto immediatamente esecutivo, che segna l'inizio delle procedure di riscossione coattiva e che può essere impugnato nelle sedi competenti nel termine di 40 giorni dalla notifica, ove non si provveda al pagamento in misura ridotta, termine avente natura decadenziale, con la conseguenza che il ricorso in opposizione presentato oltre tale limite temporale deve esser dichiarato inammissibile.
Questo giudice ritiene che le parti resistenti non abbiano ottemperato con la dovuta diligenza agli oneri d'informazione del cliente, sia con riferimento ai parziali e confusi invii degli atti, sia con riferimento alla totale gestione della vicenda, atteso che una volta proposta l'istanza di rateizzazione, cui poi il non ha aderito, ed un ricorso amministrativo, sarebbe stato onere dello seguire la vicenda Pt_1 CP_1 fino a conclusione, comunicando in maniera chiara, tempestiva ed esplicita, in ottemperanza del dettato dell'art. 1176 c.c. l'esito della procedura amministrativa, l'emissione dell'avviso di addebito, i rimedi esperibili ed i termini entro cui porli in essere, rendendo edotto il cliente delle conseguenze del mancata adozione di quei rimedi.
Si osserva ulteriormente in punto di obbligo d'informazione gravante sul professionista, che la giurisprudenza è costante nell'affermare che il professionista ha l'obbligo di completa informazione del cliente e che, in caso di inadempimento, grava su di lui l'onere di provare la non imputabilità dello stesso. La terza sezione della Cassazione, con l'ordinanza n. 4387/2019, ha chiarito che il commercialista, quale che sia l'oggetto specifico della sua prestazione, ha l'obbligo di completa informazione del cliente e dunque ha l'obbligo di prospettargli sia le soluzioni praticabili che, tra quelle dal cliente eventualmente desiderate, anche quelle non praticabili o non convenienti, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse.
Va da sé che la comunicazione asseritamente fornita dai convenuti, che al momento del deposito del ricorso amministrativo avrebbero avvertito il che “.. in caso di mancata risposta entro 30 giorni Pt_1 dal deposito del ricorso amministrativo da parte dell'Istituto si rendeva indispensabile ricorrere all'Autorità Giudiziaria attraverso legale di fiducia da nominare e al quale conferire specifico mandato” (così il capitolo di prova n. 7 di parte attrice) oltre che fuorviante, non soddisfa e non può essere ritenuta esaustiva di quegli obblighi di comunicazione e corretta gestione che caratterizzano il rapporto tra professionista e cliente.
Tanto più che l'asserito avvertimento sarebbe stato fornito al momento del deposito dell'istanza d'autotutela avverso la comunicazione di debito (18.12.2019) e che poi lo ha omesso CP_1 qualsiasi doverosa informativa sia sull'esito della procedura amministrativa, sia sull'avviso di debito successivamente emesso, che avrebbe dovuto essere impugnato avanti all'autorità giudiziaria nei termini decadenziali di legge.
Risulta in definitiva provato che la negligente condotta dei convenuti, concretizzatasi nelle condotte omissive del professionista e dello hanno determinato la perdita del diritto CP_1 all'impugnazione degli avvisi di addebito per gli anni 2014-2015 e 2016.
pagina 6 di 10 Venendo al quantum della pretesa risarcitoria, parte attrice identifica la somma dovuta a titolo di risarcimento nell'intero ammontare di quanto versato all'INPS (€. 23.735,19), sostenendo che in caso di tempestiva opposizione, gli avvisi di debito sarebbero stati annullati, per l'ormai costante orientamento della giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
Il regolarmente iscritto all'INPS in quanto titolare di una ditta individuale, per la quale versava i Pt_1 contributi artigiani fissi e a percentuale era, al momento dei fatti contestati, anche socio di minoranza di una società a responsabilità limitata, all'interno della quale non prestava attività lavorativa. Risultava pertanto lavoratore autonomo, svolgente attività d'impresa, iscritto alla gestione previdenziale obbligatoria artigiani e commercianti, oltre che socio di una S.r.l., per la quale non prestava attività lavorativa.
Per lungo tempo l'INPS ha ritenuto che la base imponibile di computo dei contributi previdenziali dovuti fosse data dal totale dei redditi d'impresa, in essi calcolando anche gli introiti dovuti alla semplice partecipazione in qualità di socio alla S.r.l. L'Ente, richiamando il disposto dell'art. 3 bis del D.L.384/1992, sosteneva che “A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 L. 233/1990, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
Le somme oggetto degli avvisi di debito non opposti erano state azionate dall'INPS proprio sulla base dell'interpretazione testé riportata.
Tale lettura, però era contrastata ed oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità che hanno infine portato l' previdenziale ad accogliere il diverso orientamento CP_4 fornito dalla Corte di Cassazione con le sentenze più recenti (C. Cass. n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019, n. 24097/2019) solo nell'anno 2021.
Resta tuttavia la circostanza che già da tempo l'orientamento dei giudici di legittimità fosse contrario a quanto prospettato dall'INPS; la suprema Corte, nelle pronunce citate afferma che il Legislatore distingue tra gli elementi dai quali discende il sorgere della tutela previdenziale e quelli in relazione ai quali si individua la misura della contribuzione, intesa come base di calcolo;
tra i primi vanno annoverate le prestazioni d'attività mentre tra i secondi la titolarità di qualsiasi reddito di impresa. Quando la norma cita i “redditi di impresa” non può che riferirsi a una definizione conforme a quella fornita dal Tuir (art. 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), con la conseguenza che la semplice partecipazione ad una S.r.l. non determina certo l'insorgere di un reddito di impresa, trattandosi eventualmente di redditi di capitale che sorgono al momento dell'incasso dei dividendi. Con la conseguenza che la base imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali è rappresentata unicamente dalla quota di reddito derivante dalla ditta individuale, all'interno della quale il soggetto presta la propria attività lavorativa, mentre non va considerata la quota di reddito derivante dalla partecipazione alla S.r.l.
È noto che in tema di responsabilità professionale la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque il professionista garantirne l'esito favorevole. Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività (processuale o d'impugnazione) che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (cfr. Cass. Civ. 24 ottobre 2017 n. pagina 7 di 10 25112; Cass. Civ. 19 gennaio 2024 n. 2109; 6 settembre 2024, n.24007). Il Supremo Collegio ha poi specificato che: “tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del professionista abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Si è detto, in particolare, che in questa materia occorre distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato (così la citata sentenza n. 25112 del 2017, testualmente ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320)” (Cass. civ. n. 29194/2024).
Dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità in tema di “base di calcolo per la determinazione dei contributi previdenziali” discende che, per quanto concerne la probabilità di accoglimento dell'eventuale ricorso in opposizione ai due avvisi di addebito, secondo un giudizio prognostico, appare altamente probabile che l'opposizione, ove proposta nei termini di legge avanti l'autorità competente, sarebbe stata accolta.
Né tale calcolo probabilistico può essere inficiato dalle indicazioni contenute nella Circolare Inps n. 84 del 10.06.2021, richiamata dalla difesa delle parti convenute, secondo la quale “ ..le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto con decorrenza a partire dall'anno di imposta 2020”.
Si rileva, infatti, sul punto che quanto riportato attiene ad indicazioni fornite dallo stesso Ente impositore, per legittimare una prassi infondata e che, come riportato, la giurisprudenza di legittimità aveva ampiamente sconfessato con le pronunce del 2019. Si rileva, inoltre, che nel caso in esame gli avvisi di debito erano stati notificati tra il novembre ed il dicembre 2019 con la conseguenza che l'eventuale opposizione proposta nei termini davanti al Giudice del Lavoro avrebbe probabilmente, o, meglio, con alta probabilità, condotto all'annullamento della pretesa contributiva. Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza allegata in atti dalla difesa di parte attrice che il a Pt_1 seguito della ricezione di ulteriori comunicazioni di debito relative agli anni 2012 e 2017 per le medesime ragioni di quelle ricevute e non comunicate e non adeguatamente seguite dallo CP_1
presentava in proprio istanza in autotutela in data 31 ottobre 2022, che veniva accolta (doc. 7 di
[...] parte attrice).
Altrettanto inconferente, in questo caso, è la deduzione di parti convenute, secondo le quali sia la dottrina che la giurisprudenza identificano la misura del danno risarcibile nei “maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario. Questi oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi, conseguenti a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento; maggiori imposte, conseguenti all'aver dichiarato all'erario costi inferiori” (così anche T. Milano sez. I° civ. sentenza n. 5105/2023). Richiamando tali assunti i convenuti asseriscono che la domanda per € 23.748,54 è totalmente priva di titolo.
Al contrario, tale deduzione è del tutto inconferente nel caso in esame, atteso che il contenimento della misura del danno risarcibile nei limiti delle sanzioni, degli interessi e delle maggiori imposte è intuitivamente applicabile nelle fattispecie nelle quali quanto richiesto dall'Ente impositore sia pagina 8 di 10 effettivamente dovuto, mentre nel caso de quo, è evidente che la mala gestio dello ha CP_1 avuto come conseguenza che il sia stato costretto a versare contributi previdenziali non dovuti Pt_1 perché calcolati su base errata.
Risulta dimostrato, in definitiva, che il danno subito dal come conseguenza dell'imperita gestione Pt_1 della vicenda da parte del professionista sia pari alla somma di €. 23.735,19, somma portata dall'avviso di iscrizione ipotecaria, che il ha dovuto pagare il 5.08.2022 (doc. 5 di parte attrice). Pt_1
Si osserva infine come sia del tutto pretestuoso e privo di qualsivoglia base giuridica affermare che le somme non dovute, ma versate dal consentiranno allo stesso “.. di beneficiare di un Pt_1 incremento del montante pensionistico, per cui il rimborso dell'asserito danno comporterebbe un
“ingiusto vantaggio” dal punto di vista contributivo e un arricchimento senza causa da un punto di vista civilistico”.
Infine, resta da valutare la posizione di quale compagnia assicuratrice di parti Controparte_2 convenute, chiamata in causa in manleva.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'affermazione della terza chiamata secondo la quale i convenuti non sarebbero responsabili per avere agito in assenza di dolo o colpa grave. Sul punto si richiamano i generali principi in materia di responsabilità professionale, in base ai quali, nell'adempiere alle obbligazioni oggetto del contratto, il professionista è tenuto a profondere la diligenza qualificata prevista dall'art. 1176, 2 comma c.p.c., ossia un grado di diligenza commisurato alla natura dell'attività esercitata e all'applicazione delle regole dell'arte, con la conseguenza che in caso di violazione di quelle regole il professionista risponde per negligenza, imprudenza ed imperizia, anche nei casi di colpa lieve. La responsabilità è limitata ai casi di dolo o colpa grave solo nella risoluzione di casi o questioni di particolare complessità, (quale non è quello in esame), come previsto dall'art. 2236 c.c. ed il professionista può liberarsi dall'imputazione di ogni responsabilità solo dimostrando l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.
Quanto alla domanda di manleva svolta nei confronti di correttamente parti convenute hanno CP_2 chiamato in causa la compagnia di assicurazione. In base all'art. 32 c.p.c., infatti, la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo.
nel costituirsi ha contestando la domanda di parte attrice, aderendo Controparte_2 sostanzialmente a quanto dedotto ed eccepito dai convenuti, nulla eccependo con riferimento alla validità ed operatività della polizza, eccetto il richiamo ai limiti della franchigia. Deve pertanto essere accolta la domanda di manleva formulata dai convenuti e Parte_3 [...] nei confronti di nei limiti dei massimali previsti nel contratto e del CP_1 Controparte_2 rischio assicurato, salva l'operatività della franchigia.
Alla soccombenza segue la condanna solidale dei convenuti a corrispondere a parte attrice le spese di lite del presente procedimento, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto della concreta attività difensiva posta in essere.
Le spese tra convenuto e terza chiamata possono essere compensate in ragione della sostanziale adesione delle difese rispetto alla parte attrice.
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1) accerta la responsabilità professionale dei convenuti e e li Controparte_1 Parte_3 condanna al pagamento, in via solidale tra loro, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo complessivo di euro 23.735,19;
2) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese del presente procedimento, che liquida nella somma di euro 5.077,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato e della marca ex D.P.R. n. 115/2002;
3) accoglie la domanda di manleva svolta da e nei confronti di Parte_3 Controparte_1 e dichiara quest'ultima tenuta a rimborsare quanto i convenuti saranno tenuti a Controparte_2 pagare in favore dell'attore in ragione della presente sentenza, nei limiti del massimale e detratta la franchigia;
4) spese compensate tra parti convenute e la terza chiamata.
Milano, 10 dicembre 2025 Il Giudice
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