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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dott. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere
dr.ssa Rosa D'APICE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di riassunzione iscritto al n. 315 del ruolo generale dell'anno 2023
T R A
di via Traversa Parte_1
Regina Costanza n. 5 in Salerno, in persona dell'amministratore p.t. sig. Parte_2
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Elefante in virtù di procura allegata in calce all'atto di riassunzione
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
1 contumace
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
avente ad OGGETTO: Riassunzione ai sensi dell'art. 392 cpc a seguito dell'ordinanza n. 1366/2023 con la quale è stata cassata la sentenza della Corte di Appello di Salerno n.
1004/2021 ( Opposizione al decreto ingiuntivo Tribunale di Salerno n. 1030/2010.
Pagamento oneri condominiali )
sulle CONCLUSIONI richiamate dal con le note scritte inviate nel termine Parte_1
del 22/11/2024 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 07/04/2010 la Controparte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1030/2010, reso
[...]
dal Tribunale di Salerno in data 09/02/2010 e notificato il 27/02/2010, con il quale il in Controparte_2
Salerno aveva ingiunto alla società Controparte_1
condomina dello stabile, il pagamento di € 33.771,69 oltre interessi e spese della fase monitoria a titolo di quote straordinarie afferenti i lavori di ricostruzione e consolidamento del fabbricato parzialmente crollato nel giugno 2007, approvate nel corso delle assemblee del 17/12/2008 e del 27/03/2009, tenutesi in forma contestuale e congiunta con i condòmini del Controparte_3
cui corrispondeva la parte di edificio crollata. A fondamento
[...]
dell'opposizione la società eccepiva, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione attiva dell'opposto ad agire per il recupero delle quote in quanto afferenti a Parte_1
spese accessorie a quelle strettamente dirette alla ricostruzione del cantonale crollato,
che competevano non al bensì al Controparte_4
in quanto i lavori avevano interessato parti Controparte_5
strutturali dell'edificio interamente considerato (le mura perimetrali ed il
2 consolidamento ed adeguamento sismico dello stabile). Nel merito, eccepiva la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
2. Si costituiva in giudizio il che contestava le eccezioni e le tesi Parte_1
difensive della Società opponente, di cui chiedeva il rigetto con conferma del monitorio e vittoria delle spese di lite. In particolare, il deduceva l'inesistenza di un Parte_1
Condominio unitario del fabbricato, rappresentando che le assemblee si erano tenute in forma contestuale e congiunta esclusivamente in quanto le opere da discutere ed approvate erano relative alla ricostruzione ed al consolidamento delle parti strutturali dell'intero edificio, tant'è che era stata utilizzata per i riparti una tabella precedentemente imposta dal Tribunale di Salerno in un caso verificatosi anni prima, in cui si era reso necessario intervenire per il consolidamento di un pilastro esistente nella muratura portante. Faceva rilevare che tale tabella era in realtà derivata dalla fusione delle tabelle dei due stabili in proporzione alla superficie lineare delle due distinte porzioni “amministrative” dell'edificio. Deduceva inoltre l'inammissibilità
dell'opposizione in quanto la Società opponente non aveva mai provveduto, neppure incidentalmente nella fase di opposizione al d.i., ad impugnare le deliberazioni assembleari sulle quali si fondava il ricorso monitorio.
3. Con la sentenza n. 5691/2014 il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione,
confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la alla Controparte_1
refusione delle spese processuali.
4. Con atto di citazione notificato il 01/06/2015 la società impugnava la sentenza
dinanzi alla Corte di Appello lamentando l'omessa pronuncia del primo Giudice
sull'eccezione di carenza di legittimazione ed interesse ad agire del
[...]
, riproponendo l'eccezione di carenza dei requisiti di Controparte_6
certezza, liquidità ed esigibilità del credito e deducendo la mancanza di prova circa l'esistenza di una delibera di approvazione della tabella millesimale unitaria del
3 fabbricato\condominio relativamente al riparto delle spese strutturali e, di conseguenza,
l'erronea determinazione della somma dovuta al creditore.
5. Si costituiva il che resisteva ai Parte_1
motivi di gravame riproponendo in particolare l'eccezione di improcedibilità ed infondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo in assenza di impugnazione --
preventiva o incidentale – della delibera di approvazione delle spese e contestando la denunciata carenza di legittimazione ed interesse ad agire, sollevata nuovamente dall'appellante, sul rilievo della inesistenza di un terzo soggetto giuridico, alternativo ai due Condomini dei lati est ed ovest dello stabile, ovvero del presunto condominio unitario, cui la riconosceva la legittimazione ad agire per il recupero Controparte_1
del credito, e richiamava sul punto due pronunce della Corte di Appello passate in giudicato tra le parti (cfr. sentenze n. 281/2020 e n. 20/2020).
6. Con la sentenza n. 1004/2021 la Corte di Appello accoglieva parzialmente le ragioni dell'appellante\debitore e, ritenuta la carenza di legittimazione autonoma del appellato e imputata a quest'ultimo la mancata dimostrazione della validità Parte_1
delle tabelle millesimali utilizzate per il riparto della spesa, riformava la sentenza di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il alla Parte_1
refusione delle spese del doppio grado compensandole per la metà in ragione del parziale accoglimento delle ragioni di gravame. In particolare la Corte, rilevato che il aveva agito per un credito relativo a spese per lavori in massima parte Parte_1
relativi alla porzione Ovest dell'edificio, ne escludeva la legittimazione ad agire autonomamente per il recupero della quota nei confronti della società condòmina,
dovendo invece a tal fine agire congiuntamente con l'amministratore del Parte_1
lato Ovest. Dichiarava inoltre che il non aveva dato prova della validità Parte_1
delle tabelle millesimali applicate per il riparto e quindi della dimostrazione della sussistenza del credito azionato.
4 7. Avverso la sentenza il proponeva ricorso per Cassazione, notificato il Parte_1
02/02/2022, prospettando l'omessa pronuncia, da parte della Corte di Appello, sull'
eccezione di decadenza della dalla possibilità di far valere i vizi Controparte_1
delle delibere di approvazione e ripartizione delle spese, poi azionate con il monitorio;
per essere la Corte incorsa nella violazione delle norme codicistiche in tema di solidarietà attiva dei creditori di cui agli artt.1295 e 1308 c.c. avendo negato la sussistenza di un'autonoma legittimazione ad agire di uno dei creditori solidali per il recupero del credito e ritenendo invece che l'azione monitoria andasse necessariamente proposta congiuntamente dai due Amministratori, cioè dai due Condomìni; per aver omesso di pronunciarsi in ordine alla sussistenza di un giudicato esterno rappresentato dalle sentenze, non impugnate, pronunciate sulle medesime questioni – legittimazione e determinazione dei criteri di riparto -- dalla stessa Corte di Appello oltre che dal
Tribunale di Salerno e dal Giudice di Pace di Salerno.
La società rimaneva intimata.
8. Con ordinanza n. 1366/2023 la Cassazione accoglieva il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla stessa Corte di Appello, in diversa composizione,
anche per la liquidazione delle spese processuali .
9. Con atto di citazione notificato il 20/03/2023 il ha provveduto a Parte_1
riassumere la causa dinanzi a questa Corte chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5691/14, con Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo n. 1030/10 in applicazione dei principi di diritto enunciati dal Giudice di legittimità, e con vittoria di spese e competenze del grado di appello, del giudizio dinanzi la Suprema Corte e della fase di rinvio.
La società non si è costituita. Controparte_1
5 10. Concessi i termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito degli scritti conclusionali e viste le note depositate ex art. 127 ter cpc nel termine del 24/10/2024, con successiva ordinanza del 24/11/2024 la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado
per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce -- come desumibile
dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del
giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la
sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed
eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso
del giudizio -- la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a
confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova
ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il
corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei
limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza
che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola,
statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” ( cfr. Cass. 21/15143;
22/24372).
12. Fatta questa necessaria premessa, ritiene il Collegio che la domanda originaria proposta dal col ricorso monitorio debba essere accolta. Parte_1
13. Ed invero, il Giudice di legittimità nell'ordinanza n. 1366/2023 ha così statuito: “ nel
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi
condominiali, relativi ad immobili compresi in un supercondominio, il giudice (…) ha
certamente il potere-dovere di verificare la legittimazione degli amministratori di
6 ciascun condominio a riscuotere i contributi ed ad ottenere decreto ingiuntivo soltanto
per le spese inerenti ai beni comuni all'edificio rispettivamente amministrato (e non
anche per quelli facenti parte del supercondominio, che deve essere gestito attraverso le
decisioni dei propri organi, e, cioè, l'assemblea composta dai proprietari degli
appartamenti che concorrono a formarlo e l'amministratore del supercondominio).
Pertanto, tra i diversi amministratori dei singoli edifici compresi nel supercondominio
per la riscossione dei contributi inerenti ai beni comuni ai diversi edifici non esiste né
una “solidarietà attiva”, ovvero una legittimazione promiscua, reciproca e sostitutiva
(come ipotizza il ricorrente), né, peraltro, una legittimazione ad attuazione “congiunta”
(come ha sostenuto la Corte d'appello di Salerno).
Neppure la mancata produzione delle tabelle millesimali del supercondominio (o
“condominio in composizione congiunta”, come dice la sentenza impugnata) può
costituire motivo di revoca del decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri
condominiali, ottenuto sulla base della delibera di approvazione di una spesa, atteso
che l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle
stesse, non ha natura negoziale, ma rivela un valore puramente dichiarativo, in quanto
serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di
valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione)
(arg. da Cass. Sez. Unite, 09/08/2010, n. 18477). Il criterio di identificazione delle
quote di partecipazione al condominio, derivando dal rapporto tra il valore dell'intero
edificio e quello relativo alla proprietà del singolo, esiste, dunque, prima ed
indipendentemente dalla formazione della tabella dei millesimi - la cui esistenza non
costituisce perciò né requisito di validità delle delibere assembleari né fatto costitutivo
del credito per le spese azionato dalla gestione condominiale (arg. da Cass. Sez. 6 - 2,
09/08/2011, n. 17115; Cass. Sez. 2, 17/02/2005, n. 3264).
7 La Corte d'appello di Salerno avrebbe dunque dovuto verificare se e quali spese
condominiali intimate col decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, richiesto e
pronunciato in favore del fossero Parte_1
inerenti ai soli beni comuni all'edificio amministrato, e non anche a quelli appartenenti
soltanto al ovvero ad entrambi i Controparte_7
condomìni, i quali ultimi devono essere gestiti dall'assemblea e dall'amministratore del
supercondominio”.
14. Orbene, rileva la Corte che il decreto ingiuntivo fu richiesto dal Controparte_5
espressamente con esclusivo riferimento alla quota parte delle varie spese
[...]
straordinarie afferenti i lavori di ricostruzione e consolidamento del fabbricato parzialmente crollato nel giugno 2007, sì come esse erano state approvate nelle assemblee condominiali congiunte dei due condomìni del 17/12/2008, del 25/02/2009 e del 27/03/2009.
In quelle assemblee vennero infatti recepiti i criteri di ripartizione delle spese tra i due
Condomìni parziari secondo quanto stabilito con la tabella millesimale complessiva che era stata in precedenza adottata all'esito di altro procedimento giudiziario.
Non essendo state impugnate, le richiamate delibere sono vincolanti in ordine ai criteri di ripartizione delle spese, ed infatti, stante la previsione della norma dell'art. 63 att.cpc,
sono state ritenute titoli idonei all'adozione del decreto ingiuntivo.
Priva di rilievo è invece la mancata produzione delle tabelle millesimali da parte del giacché, come statuito dal Giudice di legittimità nell'ordinanza che ha Parte_1
cassato la precedente pronuncia di questa Corte di Appello, la loro ”esistenza non
costituisce né requisito di validità delle delibere assembleari né fatto costitutivo del
credito per le spese azionato dalla gestione condominiale (arg. da Cass. Sez. 6 - 2,
09/08/2011, n. 17115; Cass. Sez. 2, 17/02/2005, n. 3264)”.
8 Il principio era stato peraltro espresso anche nella pronuncia n. 10081/2013, ove si legge: “In tema di condominio, in presenza di una deliberazione di ripartizione dei
contributi approvata dall'assemblea, il singolo condomino non può sottrarsi al
pagamento delle spese a lui spettanti deducendo la mera mancanza formale delle
tabelle millesimali, dovendo comunque opporsi al medesimo riparto mediante
contestazione dei criteri seguiti”.
15. Può pertanto qui affermarsi che, contrariamente a quanto dedotto nell'originario gravame della il aveva proposto il ricorso CP_1 Controparte_5
monitorio al fine di ottenere il pagamento di spese che, nelle richiamate delibere adottate all'esito di assemblee 'congiunte', erano riferite esclusivamente alle quote di pertinenza degli immobili compresi nel lato Est del fabbricato ed erano relative alla ricostruzione dell'edificio a seguito del crollo della facciata, sì com'è anche confermato dal fatto che le spese deliberate furono suddivise tra i due Condomìni nella misura del 56% a carico dell'Ovest e del 44% a carico dell'Est e poi ripartite tra i comproprietari in base ai rispettivi millesimi.
Ne consegue che, avendo fatto valere in giudizio un diritto di credito proprio del l'amministratore di quest'ultimo era legittimato a chiederne alla Controparte_5
società condòmina il pagamento nella misura che risultava dalle richiamate delibere.
16. Quanto al contenuto del provvedimento che in questa sede va adottato, ritiene la
Corte di dover provvedere direttamente sulla domanda, giacché il decreto monitorio,
essendo stato ormai definitivamente revocato con la sentenza n. 1004/2021 che accolse l'opposizione, non può essere 'confermato' (cfr. Cass. n. 20868/2017; SU n.
4071/2010).
Per le ragioni espresse, la domanda va accolta e la società va condannata al pagamento della somma di € 33.701,69 maggiorata degli interessi di mora al tasso legale dalla notifica del ricorso monitorio sino all'effettivo soddisfo.
9 17. Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese processuali gravano sulla società soccombente, qui convenuta in riassunzione.
Alla liquidazione si provvede facendo applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, tenuto conto che il valore della causa è
compreso nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 e considerando le fasi effettivamente trattate nei vari gradi di giudizio, con applicazione degli importi medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione ex art 392 cpc introdotto, a seguito della ordinanza della
Cassazione civile n.1366/2023, dal Parte_1
di via Traversa Regina Costanza n. 5 in Salerno, in persona
[...]
dell'amministratore p.t. con atto di citazione notificato il 20/03/2023 nei confronti della società in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
così provvede:
1) DICHIARA la contumacia della società Controparte_1
2) ACCOGLIE la domanda proposta dal Condominio e per l'effetto condanna la società
in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento di € 33.701,69 oltre interessi di mora al tasso legale dalla notifica del ricorso monitorio (27/02/2010) all'effettivo soddisfo;
3) CONDANNA la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del
, a titolo di compenso, in € 3.809,00 per il giudizio di primo grado, € Parte_1
3.473,00 per l'appello di prime cure, € 2.757,00 per il giudizio di cassazione ed €
3.473,00 per questo giudizio di rinvio, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
10 Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Il PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
11