CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 13/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 3 gennaio 2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), in persona del sindaco Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Vettor Grimani, con Parte_2
domicilio eletto presso il suo studio sito in Venezia, Santa Croce, 466/G; appellante contro
Controparte_1
[... [...]
[...] [
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Verzotto, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Padova, Piazzale Stazione, n. 8; appellata
Oggetto: “Impugnazione di lodi nazionali”
CONCLUSIONI
- per parte impugnante:
“1) annullare i lodi impugnati ai sensi dell'art. 829 comma 3 cpc per violazione delle regole di diritto di cui in narrativa poste a tutela dell'ordine pubblico;
2) decidere la controversia nel merito e quindi:
a) respingere ogni domanda della Controparte_1
[...]
b) accogliere le domande del e quindi: Parte_1
- dichiarare l'obbligo dell' Controparte_1
i eseguire le opere di urbanizzazione previste dal Piano e dalla Convenzione
[...]
ovvero, in alternativa, di corrispondere al il costo delle opere stesse da Pt_1
quantificarsi tramite CTU, e comunque in misura non inferiore ad Euro
(481.740,00 + 99.580,00) 581.320,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- dichiarare l'obbligo dell' Controparte_1 Controparte_1
i risarcire il danno subito dal in seguito al suo inadempimento, da
[...] Pt_1
liquidarsi in separato giudizio;
- dichiarare il diritto del di escutere la polizza fideiussoria Parte_1 Parte_1
2 n. 12151 della banca credito Cooperativo;
Parte_3
- dichiarare l'obbligo dell' Controparte_1
di tra-sferire al di le aree interessate dalle opere di
[...] Pt_1 Parte_1
urbanizzazione primaria e secondaria previste dal Piano e dalla Convenzione, e le opere stesse;
4) disporre la rifusione delle spese di lite e di procedura arbitrale.”
- per parte impugnata:
“1) rigettarsi l'atto di impugnazione del lodo parziale e del lodo definitivo notificato dal Comune di il 29.12.2022; Parte_1
2) condannarsi il Comune di a rifondere alla società Parte_1 Controparte_1
le spese legali del presente procedimento.”
[...]
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di nomina di arbitro notificata in data 3 febbraio 2020
[...]
promuoveva procedura arbitrale nei Parte_4
confronti del avvalendosi della clausola compromissoria Parte_1
contenuta nella convenzione urbanistica stipulata a ministero notaio in Per_1
data 24 maggio 2006 rep.25676.
Nominati il secondo ed il terzo arbitro, quest'ultimo presidente, in data 5 ottobre
2020 si costituiva il collegio arbitrale.
Entrambe le parti depositavano memorie nei termini assegnati.
3 esponeva di avere stipulato con il Comune di Controparte_1 Parte_1
in data 24 maggio 2006, una convenzione urbanistica per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di uno dei due ambiti di un piano di recupero relativo agli immobili denominati “ex Zuccherificio Montesi” e, più precisamente, per l'attuazione della n. B1 per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione Pt_5
dell'ambito B.
Il piano di recupero per l'ambito B prevedeva, in particolare, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, la demolizione di preesistenti costruzioni e la ricostruzione di edifici ad uso residenziale, nonché il recupero di un fabbricato già ad uso industriale (fabbricato n. 22) da cedere al Comune quale opera di urbanizzazione secondaria al valore convenzionale di euro 1.000,00. Tale fabbricato doveva essere oggetto di ristrutturazione da parte di Controparte_1
ma a spese del che avrebbe dovuto utilizzare a tal fine gli
[...] Pt_1
importi degli oneri di urbanizzazione secondaria e del contributo del costo di costruzione percepiti per entrambi gli ambiti del piano di recupero;
importi che, pertanto, avrebbero dovuto essere accantonati in un apposito capitolo di bilancio.
Il recupero del fabbricato doveva avvenire in conformità a un progetto che l' avrebbe dovuto redigere sulla base delle direttive del Comune, le CP_1
quali, nella prospettazione di , non sarebbero mai state Controparte_1
fornite e le somme necessarie per la realizzazione del primo stralcio dell'intervento di recupero non sarebbero mai state accantonate, impedendo così l'esecuzione dei lavori.
4 La situazione sarebbe perdurata fino alla scadenza dei termini di efficacia del piano di recupero, che quindi non aveva potuto avere esecuzione, e l'inadempimento del alle obbligazioni dedotte nella convenzione avrebbe così creato ad Pt_1
danni per complessivi euro 4.228.608,33. Controparte_1
, avvalendosi della clausola compromissoria contenuta CP_1 CP_1
nella convenzione, chiedeva al Collegio arbitrale di accertare l'inadempimento del agli obblighi assunti con la citata convenzione, previa declaratoria di Pt_1
risoluzione della convenzione stessa, di quantificare il danno patito e di ordinare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 12151 del 21 aprile 2006.
Il Comune di per converso, ricordava che già si era svolto altro Parte_1
procedimento arbitrale promosso dall' per la restituzione Controparte_1
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo per il costo di costruzione versati con riferimento ai fabbricati residenziali mai realizzati, nonché per la restituzione delle fideiussioni consegnate a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni e che, con lodo emesso in data 6 giugno 2017, era stato condannato alla restituzione degli importi versati dall' a titolo di CP_1
contributo per il costo di costruzione e a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ma non alla restituzione delle fideiussioni, in quanto i termini di efficacia del piano di recupero non potevano all'epoca ritenersi scaduti per effetto della proroga disposta con D.L. 69/2013.
Il contestava che si potesse ravvisare un inadempimento a sé imputabile, Pt_1
non essendo un obbligo quello di fornire le direttive per la redazione del progetto di recupero del fabbricato n. 22 bensì, al più, un onere di collaborazione per
5 l'adempimento degli obblighi assunti dall;
onere la cui Controparte_1
mancanza non poteva essere causa di responsabilità risarcitoria del ma, Pt_1
semmai, avrebbe potuto determinare la non esigibilità delle prestazioni dovute dall' CP_1
Allo stesso tempo, evidenziava che l' non aveva eseguito Controparte_1
le opere di urbanizzazione primaria se non in minima parte e pertanto chiedeva che, previo rigetto delle domande attoree, venisse dichiarato il diritto del Comune di escutere la polizza fideiussoria n. 12151 e l'obbligo dell'Immobiliare di eseguire le opere di urbanizzazione o di corrispondere il relativo costo;
di trasferire in proprietà del le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e Pt_1
secondaria e di risarcire al l'importo dei danni subiti, da quantificare in Pt_1
separato giudizio.
Nei termini concessi per la precisazione delle rispettive domande ed eccezioni conclusioni, la produzione di ulteriori documenti e l'indicazione di nuovi mezzi di prova, non riproponeva la domanda di risoluzione della Controparte_1
convenzione della convenzione;
il ribadiva i propri assunti. Parte_1 Parte_1
Il Collegio, in data 23 marzo 2021, disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio e nominava l'architetto al quale affidava l'incarico di Persona_2
verificare le circostanze del mancato recupero del fabbricato n. 22 e le relative conseguenze, l'eventuale concorso da parte del in punto di causazione Pt_1
della mancata realizzazione del piano attuativo, e la quantificazione del danno eventualmente subìto dall' . Controparte_1
6 Il CTU, nell'elaborato depositato in data 21 settembre 2021, rilevava che il mancato recupero del fabbricato n. 22 era dipeso dalla mancanza di direttive comunali per la progettazione dell'intervento e che non era mai stato creato un apposito capitolo di bilancio ove appostare gli importi degli oneri urbanizzativi che dovevano servire per finanziare l'intervento.
Precisate dalle parti le conclusioni e assegnati i termini per memorie conclusive e di replica, con lodo parziale del 29 novembre 2021, il Collegio arbitrale: 1) accertava l'inadempimento del agli obblighi previsti in convenzione;
2) Pt_1
accertava l'obbligo del di svincolare la polizza assicurativa rilasciata a Pt_1
garanzia delle obbligazioni in considerazione della intervenuta Parte_6
decadenza del piano;
3) condannava il al risarcimento del danno subìto Pt_1
dall' costituito dalla differenza tra il valore del compendio al momento CP_1
dell'inadempimento causativo del danno e quello nel momento di decisione del contenzioso e, 4) disponeva la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del risarcimento dovuto tramite integrazione della consulenza tecnica.
Espletata l'integrazione peritale, con lodo definitivo del 12 luglio 2022, il Collegio arbitrale così decideva:
“- Condanna il al pagamento all' attrice della Parte_1 CP_1
somma di euro 538.850,00 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti a inadempimento contrattuale, oltre agli interessi legali dalla data del presente lodo al saldo, rigettando ogni altra domanda;
- Determina il compenso complessivo dovuto al CTU in € 18.000,00 oltre accessori
(detratti gli acconti eventualmente già versati), ponendolo interamente a carico del
7 Comune di ferma la solidarietà delle parti nel debito;
Parte_1
- Determina il compenso complessivo a favore degli arbitri in € 75.000,00 oltre
I.V.A. e C.P.A. (detratti gli acconti eventualmente già versati), di cui 25.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. a favore del Presidente e di ciascun Arbitro;
e stabilisce inoltre un ulteriore compenso di € 4.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. (detratti gli acconti eventualmente già versati) a favore del Segretario. Il Collegio pone l'onere del versamento dei suddetti importi interamente a carico del Parte_1
ferma la solidarietà delle parti nel debito;
- Pone le spese di lite di parte attrice, liquidate in complessivi 25.000,00 oltre I.V.A.
e C.P.A., a carico del ” Parte_1
Il Collegio arbitrale, ai fini della quantificazione del danno subìto dall' CP_1
aderiva alle risultanze della CTU e riteneva non risarcibili le spese di progettazione e quelle propedeutiche alla bonifica, essendo le prime non “autonomamente risarcibili” e le seconde già ricomprese in altra voce. Infine, non accoglieva la domanda di risarcimento del mancato guadagno, mancando adeguata prova.
Avverso i lodi parziale e definitivo, con atto di citazione notificato in data 29 dicembre 2022, il Comune di ha proposto tempestiva impugnazione Parte_1
invocandone la riforma per i seguenti motivi:
Con il primo motivo (“Violazione delle regole di diritto di cui agli artt. 1206, 1207,
1208, 1218, 1227, 1453, 1455 e 1460 Codice Civile, degli artt. 19, 20 e 21 LRV
23.4.04 n. 11 e dell'art. 28 L. 17.8.42 n. 1150 poste a tutela dell'ordine pubblico in relazione all'art. 829 comma 3 cpc”) il impugna il lodo parziale per Pt_1
8 averlo ritenuto inadempiente alle obbligazioni di cui all'art.16 bis della convenzione concernenti l'adozione delle direttive per il progetto di recupero e ristrutturazione del fabbricato n.22, l'accantonamento degli importi necessari per le relative opere e l'acquisizione in proprietà dell'immobile.
Il lamenta che il collegio arbitrale abbia mal applicato le regole di diritto Pt_1
relative all'adempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 1218 ss. c.c. e il conseguente obbligo risarcitorio;
l'impugnante sostiene che si tratterebbe di regole di diritto rilevanti sotto il profilo dell'ordine pubblico e come tali legittimanti l'impugnazione del lodo ai sensi dell'art.829 c.p.c. Una corretta applicazione delle regole di diritto, conforme alle norme e principi fondamentali, avrebbe dovuto portare gli arbitri a respingere la domanda dell' non potendosi CP_1
ravvisare nel comportamento del alcun inadempimento ad obbligazioni Pt_1
derivanti dalla convenzione ma semmai un difetto di cooperazione rilevante ai sensi degli artt. 1206 e 1207 c.c., ed eventualmente dell'art. 1227 c.c., in relazione ai quali non era stata svolta alcuna domanda.
Con il secondo motivo (“Violazione delle regole di diritto di cui agli artt. 1223 e
1227 c.c. poste a tutela dell'ordine pubblico, in reazione all'art. 829 terzo comma cpc”) il lamenta che il collegio arbitrale abbia mal applicato le regole di Pt_1
diritto in materia di inadempimento alle obbligazioni e di quantificazione del danno di cui agli artt. 1218 e ss. c.c.; anche in questo caso si tratterebbe di regole che presidiano l'ordine pubblico, in quanto volte a regolare i principi fondamentali in materia di rapporti contrattuali e in materia di responsabilità per inadempimento
9 alle obbligazioni, la cui violazione consentirebbe l'impugnazione dei lodi ex art.829 c.p.c.
L'impugnante sostiene che l' non era intenzionata ad eseguire la CP_1
convenzione e si era resa inadempiente;
in ogni caso, anche ad ammettere che il comune non aveva impartito le direttive per la progettazione del fabbricato n. 22, ciò non legittimava l'inerzia dell' che avrebbe comunque potuto CP_1
realizzare sia le opere di urbanizzazione che le opere relative al recupero dello stesso fabbricato.
Il oltre a lamentare l'erroneità del lodo parziale per avere ritenuto Pt_1
sussistente un danno, censura il lodo definitivo - anche per avere aderito alle conclusioni della consulenza tecnica - in punto quantificazione del danno in quanto il mancato recupero del fabbricato n. 22 non avrebbe impedito la realizzazione dell'iniziativa e che l'asserito danno provocato dall'inadempimento del Pt_1
avrebbe dovuto essere ridotto, ex art.1227 c.c.
Lamenta altresì l'errata applicazione dell'art.1223 c.c. per avere il lodo definitivo commisurato il danno al minor valore del compendio al momento della decisione rispetto al valore dello stesso alla data dell'asserito inadempimento.
L'impugnante censura il lodo definitivo anche per avere aderito alle risultanze della consulenza tecnica, che non avrebbe tenuto conto del fatto che l' non CP_1
avrebbe proceduto alla costruzione degli immobili ad uso abitativo sia perché il mercato edilizio era già all'epoca sofferente sia perché il costo della bonifica non avrebbe consentito di perseguire un utile per l'investimento e dallo sviluppo delle operazioni immobiliari.
10 Con il terzo motivo (“Violazione delle regole di diritto di cui all'art 20 LR 23.4.04
n. 11, all'art. 28 L. 17.8.42 n.1150 ed all'art. 2946 cc, poste a tutela dell'ordine pubblico, in reazione all'art. 829 terzo comma cpc”) l'impugnante ha censurato il lodo parziale nella parte in cui, dopo aver affermato l'intervenuta scadenza del piano, ha affermato che tale circostanza avrebbe fatto venir meno anche la causa della convenzione, e ha assunto tale presupposto per dichiarare l'obbligo del di restituire la polizza assicurativa e per respingere la domanda del Pt_1
volta alla condanna dell' al risarcimento del danno derivato Pt_1 CP_1
dalla mancata realizzazione delle predette opere. Tuttavia, il lodo in tal modo non avrebbe tenuto conto del principio per cui la scadenza del piano attuativo e della convenzione urbanistica che lo assiste non faceva venir meno il diritto del Pt_1
di pretendere dalla parte privata l'adempimento delle obbligazioni assunte con particolare riferimento a quelle concernenti l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, potendo in difetto far valere la garanzia fideiussoria.
Anche in questo caso vi sarebbe violazione di regole che attengono all'ordine pubblico “connesso all'esigenza di assicurare che le convenzioni urbanistiche trovino esecuzione per garantire il corretto assetto del territorio nonché all'esigenza di assicurare che l'Amministrazione stessa possa tutelare il diritto a veder adempiute le obbligazioni volte a soddisfare l'interesse pubblico.”.
, con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1
data 8 maggio 2023, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto
11 volta a sollecitare un riesame nel merito della controversia;
inoltre, le norme assunte come violate non sarebbero annoverabili tra i principi di ordine pubblico e l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, relativa al merito della controversia, sarebbe ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. L'impugnazione sarebbe altresì infondata poiché dopo la stipula della convenzione urbanistica e incassati gli oneri dell'Immobiliare, il si Pt_1
sarebbe totalmente disinteressato del piano di recupero, rifiutando, di fatto, ogni collaborazione e disattendendo gli impegni assunti.
La causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24 aprile 2025, sostituita da note di trattazione scritta, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
L'ammissibilità prima ancora della fondatezza dei motivi di impugnazione dev'essere vagliata alla luce della normativa applicabile e dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Occorre preliminarmente ricordare che il giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale (art. 827 ss. c.p.c.) non è un giudizio di appello. L'impugnante può richiedere la dichiarazione di nullità del lodo, ma non la riforma della decisione degli arbitri. Solo a seguito dell'accertamento della nullità, per causa specificatamente indicata dalla legge (art. 829 c.p.c.), si apre la fase
12 rescissoria con possibilità per il Giudice di conoscere il merito della vicenda.
Avendo il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri e non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, “l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante o assolutamente carente.” (Cass. n. 3356/2024).
Inoltre, il giudizio di nullità si presenta a critica vincolata ed è proponibile nei soli limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c. Vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, coerente con la sua natura rescindente e con la necessità di consentire al Giudice e alla controparte di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma (cfr. Cass. n.27321/2020).
Come stabilito dal terzo comma del citato articolo 829, l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa unicamente se “espressamente disposta dalle parti o dalla legge”, oltre che in caso di contrarietà all'ordine pubblico. Il disposto del novellato art. 829, comma 3, c.p.c. ha dunque escluso, in via generale, la possibilità di impugnare il lodo per violazione di norme di diritto relative al merito della controversia, se tale possibilità non è espressamente prevista dalle parti o dalla legge, consentendola, in via eccezionale, solo nel caso in cui la decisione sia contraria a principi di ordine pubblico.
13 Sebbene, dunque, l'arbitro rituale debba giudicare secondo diritto, dando applicazione al principio iura novit curia, non tutti gli errori di giudizio nell'applicazione o nell'interpretazione del diritto sono sindacabili. Solo se l'error iuris in iudicando comporta la violazione di un principio che è espressione di un valore essenziale dell'ordinamento (cioè, di ordine pubblico), il lodo stesso frustra tale valore e diviene intollerabile, al punto da giustificarne la rimozione degli effetti
(fase rescindente) e la riforma della decisione (fase rescissoria).
Nel caso che ci occupa è pacifico non solo che si applichi l'attuale formulazione della citata disposizione normativa (trattandosi di clausola compromissoria contenuta nella convenzione urbanistica stipulata a ministero notaio in Per_1
data 24 maggio 2006 rep.25.676 e di giudizio instaurato dopo l'entrata in vigore della novella), ma anche che non ricorra alcuna delle ipotesi nelle quali è ammessa l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto attinenti al merito, non avendo le parti espressamente stabilito la possibilità dell'impugnazione del lodo per tale ipotesi (v. art. 28 della convenzione rubricato “Controversie e rinvio all'arbitrato”: “Tutte le controversie relative ai rapporti di diritto privato che potessero insorgere relativamente alla interpretazione, attuazione ed esecuzione della presente convenzione, ed in genere tutte quelle questioni non definite in via amministrativa che hanno dato origine o sulla quale si fondano le controversie, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica del provvedimento o della ricezione dell'atto o della comunicazione di una delle parti, saranno deferite al giudizio di tre arbitri uno scelto dal privato, uno dal ed il terzo di comune accordo Pt_1
14 tra le parti o, in mancanza di accordo, su richiesta della parte più diligente, dal
Presidente del Tribunale di Venezia.
Il procedimento arbitrale sarà rituale e si svolgerà secondo le norme di cui al titolo
VIII, capi da I a V del quarto libro del Codice di Procedura Civile (artt.806 e segg.)”.
Né ricorrono i presupposti per ritenere che la dedotta violazione da parte del collegio arbitrale delle norme indicate dal nei motivi di impugnazione Pt_1
integri l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 829 c.p.c. di decisioni che contrastano con l'ordine pubblico.
L'impugnante, in sostanza, riconduce al concetto di ordine pubblico tutte le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti e addirittura le convenzioni urbanistiche “in quanto disciplinanti l'uso del bene comune costituito dal territorio” in quanto contengono obbligazioni ed attribuiscono diritti “dei quali
l'Amministrazione non può disporre essendo essi volti alla tutela della collettività.”.
Senonché tale prospettazione contrasta con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che anche di recente si è così espressa: “5. … si è ritenuto che, in piena coerenza con il dettato codicistico, si distingue tra contrarietà a norme imperative e contrarietà all'ordine pubblico ex articolo 1343
c.c. (Cass., n. 27615 del 2022, cit., in motivazione).
Tanto è vero che si è escluso che costituisca causa di nullità del lodo per contrasto con l'ordine pubblico la circostanza che l'arbitro abbia statuito circa il risarcimento del danno derivante da un contratto di mediazione, concluso con un
15 soggetto non iscritto a ruolo dei mediatori, escludendo che rientri tra le norme fondamentali dell'ordinamento, la regola organizzativa posta dall'articolo 6 della legge n. 39 del 1989 (Cass., sez. 2, 9 ottobre 2020, n. 21850).
Pertanto, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'articolo 829
c.p.c. deve essere interpretato come rinvio alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi in radice una nozione "attenuata" di ordine pubblico (Cass., n. 21850 del 2020, cit.; in tal senso anche Cass., sez. 1, 16 maggio
2022, n. 15619), che coincide, invece, con l'insieme delle norme imperative dell'ordinamento (il c.d. ordine pubblico interno, nozione utilizzata nella dimensione internazionalprivatistica per indicare le norme di applicazione necessaria che imponendo l'applicazione del diritto nazionale operano come limite al riconoscimento del diritto straniero ( cfr. Cass., n. 27592 del 2006).
6. Si è anche osservato che il legislatore del 2006, nell'invertire il rapporto tra regola ed eccezione per l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ha voluto rafforzare la stabilità del lodo estendendo all'arbitrato interno una regola prevista in campo transnazionale, ove l'ordine pubblico è da sempre identificato con le norme e i principi dell'ordinamento.
Del resto, l'assunto che l'imperatività della norma non coincida con l'ordine pubblico trova, poi, una conferma nella distinzione -asserita da questa Corte- tra indisponibilità del diritto, che costituisce il limite al ricorso alla clausola compromissoria, ed inderogabilità della normativa applicabile al rapporto giuridico, la quale non impedisce la compromissione in arbitrato, rimanendo,
16 viceversa, tenuti gli arbitri ad applicare la normativa cogente in materia prevista
(Cass., 16 aprile 2018, n. 9344; Cass., 27 febbraio 2004, n. 3975).” (Cass.
n.8718/2024).
In tale prospettiva la Suprema Corte ha ritenuto che non integrava una violazione dell'ordine pubblico quella pronuncia arbitrale che, con riferimento ad un contratto di appalto del servizio pubblico di manutenzione e gestione dell'impianto di illuminazione comunale, aveva dichiarato la nullità della clausola di adeguamento del canone per violazione degli artt. 7 e 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, trattandosi semplicemente di norme imperative.
Allo stesso modo, in precedente pronuncia, la Cassazione ha affermato che “deve escludersi che la decisione arbitrale possa essere impugnata per violazione del patto commissorio, poiché il disposto dell'art.2744 c.c., pur trattandosi di una norma imperativa, non esprime in sé un valore insopprimibile dell'ordinamento, ma è posto a tutela del patrimonio del contraente, tant'è che lo stesso legislatore ha previsto al D.Lgs. n.170 del 2004, art.6 ipotesi in cui tale divieto non si applica.”
(Cass. n.27615/2022).
Analoghe considerazioni valgono per il rilievo riguardante i contenuti della convenzione urbanistica e la loro regolamentazione normativa, sia perché le pattuizioni convenzionali non sono certamente assimilabili a norme giuridiche, sia perché la disciplina di tali accordi non può essere considerata espressione di valori fondamentali ed etici dell'ordinamento.
In definitiva, per quanto sopra esposto, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione.
17 Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico del
[...]
, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in importo Parte_1
compreso tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014
(da euro 520.001 ad euro 1.000.000,00), considerato che il valore della controversia
(euro 538.850,00) è prossimo al minimo dello scaglione, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'impugnazione;
2. condanna il alla rifusione a favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente Controparte_1
giudizio, liquidate in euro 13.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico del Parte_1 Parte_1
Venezia, 7 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
18 Chiarito, dunque, che si tratta di verificare le ipotesi di nullità lamentate dall'impugnante che non riguardino violazione di regole di diritto attinenti al merito, ossia un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, vanno richiamati i ricevuti insegnamenti giurisprudenziali di legittimità sulle ipotesi di nullità dedotte alla luce dei quali condurre la disamina dei motivi di impugnazione articolati da …
Occorre partire dalla considerazione che, avendo il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri e non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte,
“l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente
l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante o assolutamente carente.” (Cass. n. 3356/2024).
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 3 gennaio 2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), in persona del sindaco Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Vettor Grimani, con Parte_2
domicilio eletto presso il suo studio sito in Venezia, Santa Croce, 466/G; appellante contro
Controparte_1
[... [...]
[...] [
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Verzotto, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Padova, Piazzale Stazione, n. 8; appellata
Oggetto: “Impugnazione di lodi nazionali”
CONCLUSIONI
- per parte impugnante:
“1) annullare i lodi impugnati ai sensi dell'art. 829 comma 3 cpc per violazione delle regole di diritto di cui in narrativa poste a tutela dell'ordine pubblico;
2) decidere la controversia nel merito e quindi:
a) respingere ogni domanda della Controparte_1
[...]
b) accogliere le domande del e quindi: Parte_1
- dichiarare l'obbligo dell' Controparte_1
i eseguire le opere di urbanizzazione previste dal Piano e dalla Convenzione
[...]
ovvero, in alternativa, di corrispondere al il costo delle opere stesse da Pt_1
quantificarsi tramite CTU, e comunque in misura non inferiore ad Euro
(481.740,00 + 99.580,00) 581.320,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- dichiarare l'obbligo dell' Controparte_1 Controparte_1
i risarcire il danno subito dal in seguito al suo inadempimento, da
[...] Pt_1
liquidarsi in separato giudizio;
- dichiarare il diritto del di escutere la polizza fideiussoria Parte_1 Parte_1
2 n. 12151 della banca credito Cooperativo;
Parte_3
- dichiarare l'obbligo dell' Controparte_1
di tra-sferire al di le aree interessate dalle opere di
[...] Pt_1 Parte_1
urbanizzazione primaria e secondaria previste dal Piano e dalla Convenzione, e le opere stesse;
4) disporre la rifusione delle spese di lite e di procedura arbitrale.”
- per parte impugnata:
“1) rigettarsi l'atto di impugnazione del lodo parziale e del lodo definitivo notificato dal Comune di il 29.12.2022; Parte_1
2) condannarsi il Comune di a rifondere alla società Parte_1 Controparte_1
le spese legali del presente procedimento.”
[...]
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di nomina di arbitro notificata in data 3 febbraio 2020
[...]
promuoveva procedura arbitrale nei Parte_4
confronti del avvalendosi della clausola compromissoria Parte_1
contenuta nella convenzione urbanistica stipulata a ministero notaio in Per_1
data 24 maggio 2006 rep.25676.
Nominati il secondo ed il terzo arbitro, quest'ultimo presidente, in data 5 ottobre
2020 si costituiva il collegio arbitrale.
Entrambe le parti depositavano memorie nei termini assegnati.
3 esponeva di avere stipulato con il Comune di Controparte_1 Parte_1
in data 24 maggio 2006, una convenzione urbanistica per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di uno dei due ambiti di un piano di recupero relativo agli immobili denominati “ex Zuccherificio Montesi” e, più precisamente, per l'attuazione della n. B1 per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione Pt_5
dell'ambito B.
Il piano di recupero per l'ambito B prevedeva, in particolare, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, la demolizione di preesistenti costruzioni e la ricostruzione di edifici ad uso residenziale, nonché il recupero di un fabbricato già ad uso industriale (fabbricato n. 22) da cedere al Comune quale opera di urbanizzazione secondaria al valore convenzionale di euro 1.000,00. Tale fabbricato doveva essere oggetto di ristrutturazione da parte di Controparte_1
ma a spese del che avrebbe dovuto utilizzare a tal fine gli
[...] Pt_1
importi degli oneri di urbanizzazione secondaria e del contributo del costo di costruzione percepiti per entrambi gli ambiti del piano di recupero;
importi che, pertanto, avrebbero dovuto essere accantonati in un apposito capitolo di bilancio.
Il recupero del fabbricato doveva avvenire in conformità a un progetto che l' avrebbe dovuto redigere sulla base delle direttive del Comune, le CP_1
quali, nella prospettazione di , non sarebbero mai state Controparte_1
fornite e le somme necessarie per la realizzazione del primo stralcio dell'intervento di recupero non sarebbero mai state accantonate, impedendo così l'esecuzione dei lavori.
4 La situazione sarebbe perdurata fino alla scadenza dei termini di efficacia del piano di recupero, che quindi non aveva potuto avere esecuzione, e l'inadempimento del alle obbligazioni dedotte nella convenzione avrebbe così creato ad Pt_1
danni per complessivi euro 4.228.608,33. Controparte_1
, avvalendosi della clausola compromissoria contenuta CP_1 CP_1
nella convenzione, chiedeva al Collegio arbitrale di accertare l'inadempimento del agli obblighi assunti con la citata convenzione, previa declaratoria di Pt_1
risoluzione della convenzione stessa, di quantificare il danno patito e di ordinare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 12151 del 21 aprile 2006.
Il Comune di per converso, ricordava che già si era svolto altro Parte_1
procedimento arbitrale promosso dall' per la restituzione Controparte_1
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo per il costo di costruzione versati con riferimento ai fabbricati residenziali mai realizzati, nonché per la restituzione delle fideiussioni consegnate a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni e che, con lodo emesso in data 6 giugno 2017, era stato condannato alla restituzione degli importi versati dall' a titolo di CP_1
contributo per il costo di costruzione e a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ma non alla restituzione delle fideiussioni, in quanto i termini di efficacia del piano di recupero non potevano all'epoca ritenersi scaduti per effetto della proroga disposta con D.L. 69/2013.
Il contestava che si potesse ravvisare un inadempimento a sé imputabile, Pt_1
non essendo un obbligo quello di fornire le direttive per la redazione del progetto di recupero del fabbricato n. 22 bensì, al più, un onere di collaborazione per
5 l'adempimento degli obblighi assunti dall;
onere la cui Controparte_1
mancanza non poteva essere causa di responsabilità risarcitoria del ma, Pt_1
semmai, avrebbe potuto determinare la non esigibilità delle prestazioni dovute dall' CP_1
Allo stesso tempo, evidenziava che l' non aveva eseguito Controparte_1
le opere di urbanizzazione primaria se non in minima parte e pertanto chiedeva che, previo rigetto delle domande attoree, venisse dichiarato il diritto del Comune di escutere la polizza fideiussoria n. 12151 e l'obbligo dell'Immobiliare di eseguire le opere di urbanizzazione o di corrispondere il relativo costo;
di trasferire in proprietà del le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e Pt_1
secondaria e di risarcire al l'importo dei danni subiti, da quantificare in Pt_1
separato giudizio.
Nei termini concessi per la precisazione delle rispettive domande ed eccezioni conclusioni, la produzione di ulteriori documenti e l'indicazione di nuovi mezzi di prova, non riproponeva la domanda di risoluzione della Controparte_1
convenzione della convenzione;
il ribadiva i propri assunti. Parte_1 Parte_1
Il Collegio, in data 23 marzo 2021, disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio e nominava l'architetto al quale affidava l'incarico di Persona_2
verificare le circostanze del mancato recupero del fabbricato n. 22 e le relative conseguenze, l'eventuale concorso da parte del in punto di causazione Pt_1
della mancata realizzazione del piano attuativo, e la quantificazione del danno eventualmente subìto dall' . Controparte_1
6 Il CTU, nell'elaborato depositato in data 21 settembre 2021, rilevava che il mancato recupero del fabbricato n. 22 era dipeso dalla mancanza di direttive comunali per la progettazione dell'intervento e che non era mai stato creato un apposito capitolo di bilancio ove appostare gli importi degli oneri urbanizzativi che dovevano servire per finanziare l'intervento.
Precisate dalle parti le conclusioni e assegnati i termini per memorie conclusive e di replica, con lodo parziale del 29 novembre 2021, il Collegio arbitrale: 1) accertava l'inadempimento del agli obblighi previsti in convenzione;
2) Pt_1
accertava l'obbligo del di svincolare la polizza assicurativa rilasciata a Pt_1
garanzia delle obbligazioni in considerazione della intervenuta Parte_6
decadenza del piano;
3) condannava il al risarcimento del danno subìto Pt_1
dall' costituito dalla differenza tra il valore del compendio al momento CP_1
dell'inadempimento causativo del danno e quello nel momento di decisione del contenzioso e, 4) disponeva la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del risarcimento dovuto tramite integrazione della consulenza tecnica.
Espletata l'integrazione peritale, con lodo definitivo del 12 luglio 2022, il Collegio arbitrale così decideva:
“- Condanna il al pagamento all' attrice della Parte_1 CP_1
somma di euro 538.850,00 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti a inadempimento contrattuale, oltre agli interessi legali dalla data del presente lodo al saldo, rigettando ogni altra domanda;
- Determina il compenso complessivo dovuto al CTU in € 18.000,00 oltre accessori
(detratti gli acconti eventualmente già versati), ponendolo interamente a carico del
7 Comune di ferma la solidarietà delle parti nel debito;
Parte_1
- Determina il compenso complessivo a favore degli arbitri in € 75.000,00 oltre
I.V.A. e C.P.A. (detratti gli acconti eventualmente già versati), di cui 25.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. a favore del Presidente e di ciascun Arbitro;
e stabilisce inoltre un ulteriore compenso di € 4.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. (detratti gli acconti eventualmente già versati) a favore del Segretario. Il Collegio pone l'onere del versamento dei suddetti importi interamente a carico del Parte_1
ferma la solidarietà delle parti nel debito;
- Pone le spese di lite di parte attrice, liquidate in complessivi 25.000,00 oltre I.V.A.
e C.P.A., a carico del ” Parte_1
Il Collegio arbitrale, ai fini della quantificazione del danno subìto dall' CP_1
aderiva alle risultanze della CTU e riteneva non risarcibili le spese di progettazione e quelle propedeutiche alla bonifica, essendo le prime non “autonomamente risarcibili” e le seconde già ricomprese in altra voce. Infine, non accoglieva la domanda di risarcimento del mancato guadagno, mancando adeguata prova.
Avverso i lodi parziale e definitivo, con atto di citazione notificato in data 29 dicembre 2022, il Comune di ha proposto tempestiva impugnazione Parte_1
invocandone la riforma per i seguenti motivi:
Con il primo motivo (“Violazione delle regole di diritto di cui agli artt. 1206, 1207,
1208, 1218, 1227, 1453, 1455 e 1460 Codice Civile, degli artt. 19, 20 e 21 LRV
23.4.04 n. 11 e dell'art. 28 L. 17.8.42 n. 1150 poste a tutela dell'ordine pubblico in relazione all'art. 829 comma 3 cpc”) il impugna il lodo parziale per Pt_1
8 averlo ritenuto inadempiente alle obbligazioni di cui all'art.16 bis della convenzione concernenti l'adozione delle direttive per il progetto di recupero e ristrutturazione del fabbricato n.22, l'accantonamento degli importi necessari per le relative opere e l'acquisizione in proprietà dell'immobile.
Il lamenta che il collegio arbitrale abbia mal applicato le regole di diritto Pt_1
relative all'adempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 1218 ss. c.c. e il conseguente obbligo risarcitorio;
l'impugnante sostiene che si tratterebbe di regole di diritto rilevanti sotto il profilo dell'ordine pubblico e come tali legittimanti l'impugnazione del lodo ai sensi dell'art.829 c.p.c. Una corretta applicazione delle regole di diritto, conforme alle norme e principi fondamentali, avrebbe dovuto portare gli arbitri a respingere la domanda dell' non potendosi CP_1
ravvisare nel comportamento del alcun inadempimento ad obbligazioni Pt_1
derivanti dalla convenzione ma semmai un difetto di cooperazione rilevante ai sensi degli artt. 1206 e 1207 c.c., ed eventualmente dell'art. 1227 c.c., in relazione ai quali non era stata svolta alcuna domanda.
Con il secondo motivo (“Violazione delle regole di diritto di cui agli artt. 1223 e
1227 c.c. poste a tutela dell'ordine pubblico, in reazione all'art. 829 terzo comma cpc”) il lamenta che il collegio arbitrale abbia mal applicato le regole di Pt_1
diritto in materia di inadempimento alle obbligazioni e di quantificazione del danno di cui agli artt. 1218 e ss. c.c.; anche in questo caso si tratterebbe di regole che presidiano l'ordine pubblico, in quanto volte a regolare i principi fondamentali in materia di rapporti contrattuali e in materia di responsabilità per inadempimento
9 alle obbligazioni, la cui violazione consentirebbe l'impugnazione dei lodi ex art.829 c.p.c.
L'impugnante sostiene che l' non era intenzionata ad eseguire la CP_1
convenzione e si era resa inadempiente;
in ogni caso, anche ad ammettere che il comune non aveva impartito le direttive per la progettazione del fabbricato n. 22, ciò non legittimava l'inerzia dell' che avrebbe comunque potuto CP_1
realizzare sia le opere di urbanizzazione che le opere relative al recupero dello stesso fabbricato.
Il oltre a lamentare l'erroneità del lodo parziale per avere ritenuto Pt_1
sussistente un danno, censura il lodo definitivo - anche per avere aderito alle conclusioni della consulenza tecnica - in punto quantificazione del danno in quanto il mancato recupero del fabbricato n. 22 non avrebbe impedito la realizzazione dell'iniziativa e che l'asserito danno provocato dall'inadempimento del Pt_1
avrebbe dovuto essere ridotto, ex art.1227 c.c.
Lamenta altresì l'errata applicazione dell'art.1223 c.c. per avere il lodo definitivo commisurato il danno al minor valore del compendio al momento della decisione rispetto al valore dello stesso alla data dell'asserito inadempimento.
L'impugnante censura il lodo definitivo anche per avere aderito alle risultanze della consulenza tecnica, che non avrebbe tenuto conto del fatto che l' non CP_1
avrebbe proceduto alla costruzione degli immobili ad uso abitativo sia perché il mercato edilizio era già all'epoca sofferente sia perché il costo della bonifica non avrebbe consentito di perseguire un utile per l'investimento e dallo sviluppo delle operazioni immobiliari.
10 Con il terzo motivo (“Violazione delle regole di diritto di cui all'art 20 LR 23.4.04
n. 11, all'art. 28 L. 17.8.42 n.1150 ed all'art. 2946 cc, poste a tutela dell'ordine pubblico, in reazione all'art. 829 terzo comma cpc”) l'impugnante ha censurato il lodo parziale nella parte in cui, dopo aver affermato l'intervenuta scadenza del piano, ha affermato che tale circostanza avrebbe fatto venir meno anche la causa della convenzione, e ha assunto tale presupposto per dichiarare l'obbligo del di restituire la polizza assicurativa e per respingere la domanda del Pt_1
volta alla condanna dell' al risarcimento del danno derivato Pt_1 CP_1
dalla mancata realizzazione delle predette opere. Tuttavia, il lodo in tal modo non avrebbe tenuto conto del principio per cui la scadenza del piano attuativo e della convenzione urbanistica che lo assiste non faceva venir meno il diritto del Pt_1
di pretendere dalla parte privata l'adempimento delle obbligazioni assunte con particolare riferimento a quelle concernenti l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, potendo in difetto far valere la garanzia fideiussoria.
Anche in questo caso vi sarebbe violazione di regole che attengono all'ordine pubblico “connesso all'esigenza di assicurare che le convenzioni urbanistiche trovino esecuzione per garantire il corretto assetto del territorio nonché all'esigenza di assicurare che l'Amministrazione stessa possa tutelare il diritto a veder adempiute le obbligazioni volte a soddisfare l'interesse pubblico.”.
, con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1
data 8 maggio 2023, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto
11 volta a sollecitare un riesame nel merito della controversia;
inoltre, le norme assunte come violate non sarebbero annoverabili tra i principi di ordine pubblico e l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, relativa al merito della controversia, sarebbe ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. L'impugnazione sarebbe altresì infondata poiché dopo la stipula della convenzione urbanistica e incassati gli oneri dell'Immobiliare, il si Pt_1
sarebbe totalmente disinteressato del piano di recupero, rifiutando, di fatto, ogni collaborazione e disattendendo gli impegni assunti.
La causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24 aprile 2025, sostituita da note di trattazione scritta, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
L'ammissibilità prima ancora della fondatezza dei motivi di impugnazione dev'essere vagliata alla luce della normativa applicabile e dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Occorre preliminarmente ricordare che il giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale (art. 827 ss. c.p.c.) non è un giudizio di appello. L'impugnante può richiedere la dichiarazione di nullità del lodo, ma non la riforma della decisione degli arbitri. Solo a seguito dell'accertamento della nullità, per causa specificatamente indicata dalla legge (art. 829 c.p.c.), si apre la fase
12 rescissoria con possibilità per il Giudice di conoscere il merito della vicenda.
Avendo il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri e non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, “l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante o assolutamente carente.” (Cass. n. 3356/2024).
Inoltre, il giudizio di nullità si presenta a critica vincolata ed è proponibile nei soli limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c. Vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, coerente con la sua natura rescindente e con la necessità di consentire al Giudice e alla controparte di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma (cfr. Cass. n.27321/2020).
Come stabilito dal terzo comma del citato articolo 829, l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa unicamente se “espressamente disposta dalle parti o dalla legge”, oltre che in caso di contrarietà all'ordine pubblico. Il disposto del novellato art. 829, comma 3, c.p.c. ha dunque escluso, in via generale, la possibilità di impugnare il lodo per violazione di norme di diritto relative al merito della controversia, se tale possibilità non è espressamente prevista dalle parti o dalla legge, consentendola, in via eccezionale, solo nel caso in cui la decisione sia contraria a principi di ordine pubblico.
13 Sebbene, dunque, l'arbitro rituale debba giudicare secondo diritto, dando applicazione al principio iura novit curia, non tutti gli errori di giudizio nell'applicazione o nell'interpretazione del diritto sono sindacabili. Solo se l'error iuris in iudicando comporta la violazione di un principio che è espressione di un valore essenziale dell'ordinamento (cioè, di ordine pubblico), il lodo stesso frustra tale valore e diviene intollerabile, al punto da giustificarne la rimozione degli effetti
(fase rescindente) e la riforma della decisione (fase rescissoria).
Nel caso che ci occupa è pacifico non solo che si applichi l'attuale formulazione della citata disposizione normativa (trattandosi di clausola compromissoria contenuta nella convenzione urbanistica stipulata a ministero notaio in Per_1
data 24 maggio 2006 rep.25.676 e di giudizio instaurato dopo l'entrata in vigore della novella), ma anche che non ricorra alcuna delle ipotesi nelle quali è ammessa l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto attinenti al merito, non avendo le parti espressamente stabilito la possibilità dell'impugnazione del lodo per tale ipotesi (v. art. 28 della convenzione rubricato “Controversie e rinvio all'arbitrato”: “Tutte le controversie relative ai rapporti di diritto privato che potessero insorgere relativamente alla interpretazione, attuazione ed esecuzione della presente convenzione, ed in genere tutte quelle questioni non definite in via amministrativa che hanno dato origine o sulla quale si fondano le controversie, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica del provvedimento o della ricezione dell'atto o della comunicazione di una delle parti, saranno deferite al giudizio di tre arbitri uno scelto dal privato, uno dal ed il terzo di comune accordo Pt_1
14 tra le parti o, in mancanza di accordo, su richiesta della parte più diligente, dal
Presidente del Tribunale di Venezia.
Il procedimento arbitrale sarà rituale e si svolgerà secondo le norme di cui al titolo
VIII, capi da I a V del quarto libro del Codice di Procedura Civile (artt.806 e segg.)”.
Né ricorrono i presupposti per ritenere che la dedotta violazione da parte del collegio arbitrale delle norme indicate dal nei motivi di impugnazione Pt_1
integri l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 829 c.p.c. di decisioni che contrastano con l'ordine pubblico.
L'impugnante, in sostanza, riconduce al concetto di ordine pubblico tutte le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti e addirittura le convenzioni urbanistiche “in quanto disciplinanti l'uso del bene comune costituito dal territorio” in quanto contengono obbligazioni ed attribuiscono diritti “dei quali
l'Amministrazione non può disporre essendo essi volti alla tutela della collettività.”.
Senonché tale prospettazione contrasta con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che anche di recente si è così espressa: “5. … si è ritenuto che, in piena coerenza con il dettato codicistico, si distingue tra contrarietà a norme imperative e contrarietà all'ordine pubblico ex articolo 1343
c.c. (Cass., n. 27615 del 2022, cit., in motivazione).
Tanto è vero che si è escluso che costituisca causa di nullità del lodo per contrasto con l'ordine pubblico la circostanza che l'arbitro abbia statuito circa il risarcimento del danno derivante da un contratto di mediazione, concluso con un
15 soggetto non iscritto a ruolo dei mediatori, escludendo che rientri tra le norme fondamentali dell'ordinamento, la regola organizzativa posta dall'articolo 6 della legge n. 39 del 1989 (Cass., sez. 2, 9 ottobre 2020, n. 21850).
Pertanto, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'articolo 829
c.p.c. deve essere interpretato come rinvio alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi in radice una nozione "attenuata" di ordine pubblico (Cass., n. 21850 del 2020, cit.; in tal senso anche Cass., sez. 1, 16 maggio
2022, n. 15619), che coincide, invece, con l'insieme delle norme imperative dell'ordinamento (il c.d. ordine pubblico interno, nozione utilizzata nella dimensione internazionalprivatistica per indicare le norme di applicazione necessaria che imponendo l'applicazione del diritto nazionale operano come limite al riconoscimento del diritto straniero ( cfr. Cass., n. 27592 del 2006).
6. Si è anche osservato che il legislatore del 2006, nell'invertire il rapporto tra regola ed eccezione per l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ha voluto rafforzare la stabilità del lodo estendendo all'arbitrato interno una regola prevista in campo transnazionale, ove l'ordine pubblico è da sempre identificato con le norme e i principi dell'ordinamento.
Del resto, l'assunto che l'imperatività della norma non coincida con l'ordine pubblico trova, poi, una conferma nella distinzione -asserita da questa Corte- tra indisponibilità del diritto, che costituisce il limite al ricorso alla clausola compromissoria, ed inderogabilità della normativa applicabile al rapporto giuridico, la quale non impedisce la compromissione in arbitrato, rimanendo,
16 viceversa, tenuti gli arbitri ad applicare la normativa cogente in materia prevista
(Cass., 16 aprile 2018, n. 9344; Cass., 27 febbraio 2004, n. 3975).” (Cass.
n.8718/2024).
In tale prospettiva la Suprema Corte ha ritenuto che non integrava una violazione dell'ordine pubblico quella pronuncia arbitrale che, con riferimento ad un contratto di appalto del servizio pubblico di manutenzione e gestione dell'impianto di illuminazione comunale, aveva dichiarato la nullità della clausola di adeguamento del canone per violazione degli artt. 7 e 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, trattandosi semplicemente di norme imperative.
Allo stesso modo, in precedente pronuncia, la Cassazione ha affermato che “deve escludersi che la decisione arbitrale possa essere impugnata per violazione del patto commissorio, poiché il disposto dell'art.2744 c.c., pur trattandosi di una norma imperativa, non esprime in sé un valore insopprimibile dell'ordinamento, ma è posto a tutela del patrimonio del contraente, tant'è che lo stesso legislatore ha previsto al D.Lgs. n.170 del 2004, art.6 ipotesi in cui tale divieto non si applica.”
(Cass. n.27615/2022).
Analoghe considerazioni valgono per il rilievo riguardante i contenuti della convenzione urbanistica e la loro regolamentazione normativa, sia perché le pattuizioni convenzionali non sono certamente assimilabili a norme giuridiche, sia perché la disciplina di tali accordi non può essere considerata espressione di valori fondamentali ed etici dell'ordinamento.
In definitiva, per quanto sopra esposto, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione.
17 Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico del
[...]
, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in importo Parte_1
compreso tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014
(da euro 520.001 ad euro 1.000.000,00), considerato che il valore della controversia
(euro 538.850,00) è prossimo al minimo dello scaglione, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'impugnazione;
2. condanna il alla rifusione a favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente Controparte_1
giudizio, liquidate in euro 13.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico del Parte_1 Parte_1
Venezia, 7 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
18 Chiarito, dunque, che si tratta di verificare le ipotesi di nullità lamentate dall'impugnante che non riguardino violazione di regole di diritto attinenti al merito, ossia un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, vanno richiamati i ricevuti insegnamenti giurisprudenziali di legittimità sulle ipotesi di nullità dedotte alla luce dei quali condurre la disamina dei motivi di impugnazione articolati da …
Occorre partire dalla considerazione che, avendo il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri e non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte,
“l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente
l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante o assolutamente carente.” (Cass. n. 3356/2024).
19