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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54313 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 11/03/1993), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. STASI MARIANGELA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 21/05/1990), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. ROSSI MERCURI STEFANIA MARIA e dell'avv.
MUCCIARELLI ILARIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza ex art. 473bis c.p.c. a seguito di disposto mutamento del rito, premesso che dalla relazione con Parte_1 Controparte_1
è nata a [...] il [...] la LI riconosciuta solo Persona_1
dalla madre, ha chiesto all'intestato Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione:
• - dichiarare che nata a [...] il [...] è LI Persona_1
naturale di Sig. nato a [...] il [...] ivi residente, in Controparte_1
via Alessandro Severo n. 95;
• per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di
Roma di annotare nell'atto di nascita di il suddetto Persona_1
provvedimento come per legge;
• inoltre per l'effetto, porre a carico del Sig. un Controparte_1
assegno di mantenimento in favore della minore pari almeno Persona_1
ad euro 500,00 mensili, con decorrenza dalla data di nascita:
− condannare al pagamento di Euro 150.000,00 Controparte_1
quale risarcimento del danno patrimoniale e morale patito, ovvero da
valutarsi in via equitativa e derivante dalla lesione dei fondamentali diritti
della persona inerenti la qualità di LI, con decorrenza dalla nascita.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. 3
Costituitosi in giudizio che medio tempore ha Controparte_1
proceduto al riconoscimento della LI , ha contestato le avverse ER1
argomentazioni e istanze e chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) a seguito del riconoscimento spontaneo tardivo avvenuto in data
20.3.2024 che possa essere apposto il cognome alla minore CP_1 [...]
ER1
2) attribuire mensilmente alla sig.ra per il mantenimento della ER1
LI un assegno mensile non superiore ad € 150,00, rivalutabili Istat con
decorrenza marzo 2024 oltre al 50% delle spese straordinarie così come
previste dal Protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014;
3) dichiarare che nessun importo è dovuto a titolo di risarcimento del
danno patrimoniale e morale patito, per tutti i motivi espressi in narrativa.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui
Codesto Ill.mo Giudice adìto riconosca un indennizzo in favore della
ER LA , atteso il contegno tenuto dal resistente, si richiede che lo
stesso venga calcolato in via equitativa disponendo altresì che tale importo
venga versato su un c/c intestato a con vincolo Parte_2
pupillare.
Sentite le parti e preso atto dell'accordo dalle stesse raggiunto in ordine all'affidamento di , con ordinanza del 10 ottobre 2024, il ER1
giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
Visto l 'art. 473bis.22 c.p.c.,
ER affida la LI minore (Roma, 2 gennaio 2012) in modo
condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, esercizio
disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su 4
questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita
quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse
afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza
abituale;
ER salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé :
a) a finesettimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b)
ER un pomeriggio a settimana nelle settimane in cui trascorre il
finesettimana con il padre e due pomeriggi a settimana nelle settimane in
ER cui trascorre il finesettimana con la madre;
c) per metà della durata
delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le
principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze
scolastiche pasquali;
e) per due settimane durante le vacanze scolastiche
estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno
e a condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto
ER di accordo il padre terrà con sé dal 1° al 15 agosto negli anni pari e
dal 16 al 31 agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per
ER il mantenimento di e a far data dal mese di gennaio 2024, la somma
mensile di euro 200,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base gennaio 2024, e condanna il al versamento, in favore della CP_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi ratei comprensivi delle ER1
voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto
dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
ER spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo. 5
Non ammette le prove orali articolate da ambo le parti.
Delega per l'espletamento di un tentativo di conciliazione finalizzato
al bonario componimento della controversia il GOP dott. Francesco Paolo
Mansi il quale provvederà a calendarizzare la relativa udienza mediante
decreto da comunicare alle parti a cura della cancelleria.
In difetto di accordo, fissa sin d'ora per la rimessione della causa in
decisione l'udienza del 14 ottobre 2025, ore di rito, assegnando alle parti i
termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e mandando ad entrambe di
depositare, unitamente alle note di precisazione delle conclusioni, le
dichiarazioni reddituali successive a quelle in atti, nonché dichiarazione
sostitutiva di atto notorio aggiornata e contenente tutte le indicazioni di cui
al decreto di fissazione d'udienza.
Si comunichi alle parti e si ponga in visione al GOP dott. Francesco
Paolo Mansi.
All'udienza del 7 gennaio 2025 il g.d., preso atto dell'accordo raggiunto nelle more dalle parti anche sugli aspetti economici, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
Il padre si impegna a versare alla madre quale contributo al
ER mantenimento della LA la somma mensile di euro 300,00 dalla
domanda giudiziale oltre rivalutazione Istat a base gennaio 2024 oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di
Roma del 2014; il padre si impegna a versare, inoltre, a titolo risarcitorio
ER la somma di euro 20.000,00 su di un conto vincolato alla LA . In
relazione al diritto di visita le parti concordano ed accettano quanto
indicato dal provvedimento della dott.ssa Ciani del 10.10.2024. Le parti
chiedono la compensazione delle spese legali. 6
Il Tribunale ritiene che nulla osta all'accoglimento di tali conclusioni in quanto conformi all'interesse della minore . ER1
Per completezza mette conto evidenziare che essendo intervenuto il riconoscimento della minore da parte del padre prima della costituzione in giudizio del medesimo e successivamente alla notifica dell'atto introduttivo,
deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità.
Inoltre all'udienza del 6 maggio 2024 le parti hanno dichiarato di essere d'accordo all'aggiunta del cognome paterno a quello materno della
LI minore sì da chiamarsi Parte_2
La natura e l'oggetto del giudizio in una con il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54313/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dato atto dell'avvenuto riconoscimento da parte di Controparte_1
della LI nata a [...] il [...], dichiara cessata la Persona_1
materia del contendere relativamente alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità;
dispone che la minore nata a [...] il [...], Persona_1
assuma il cognome paterno aggiungendolo a quello materno sì da chiamarsi
Parte_2 7
affida la LI minore (Roma, 2 gennaio 2012) in modo ER1
condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé : a) ER1
a finesettimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b) un pomeriggio a settimana nelle settimane in cui trascorre il ER1
finesettimana con il padre e due pomeriggi a settimana nelle settimane in cui trascorre il finesettimana con la madre;
c) per metà della durata delle ER1
vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali;
e) per due settimane durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di accordo il padre terrà con sé dal 1° al 15 agosto negli anni pari e dal ER1
16 al 31 agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
dispone che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento di la somma mensile di euro 300,00 dalla domanda ER1
giudiziale oltre rivalutazione Istat a base gennaio 2024 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma del
2014;
dà atto che il padre si impegna a versare a titolo risarcitorio la somma di euro 20.000,00 su di un conto vincolato alla LA;
ER1 8
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7 gennaio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54313 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 11/03/1993), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. STASI MARIANGELA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 21/05/1990), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. ROSSI MERCURI STEFANIA MARIA e dell'avv.
MUCCIARELLI ILARIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza ex art. 473bis c.p.c. a seguito di disposto mutamento del rito, premesso che dalla relazione con Parte_1 Controparte_1
è nata a [...] il [...] la LI riconosciuta solo Persona_1
dalla madre, ha chiesto all'intestato Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione:
• - dichiarare che nata a [...] il [...] è LI Persona_1
naturale di Sig. nato a [...] il [...] ivi residente, in Controparte_1
via Alessandro Severo n. 95;
• per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di
Roma di annotare nell'atto di nascita di il suddetto Persona_1
provvedimento come per legge;
• inoltre per l'effetto, porre a carico del Sig. un Controparte_1
assegno di mantenimento in favore della minore pari almeno Persona_1
ad euro 500,00 mensili, con decorrenza dalla data di nascita:
− condannare al pagamento di Euro 150.000,00 Controparte_1
quale risarcimento del danno patrimoniale e morale patito, ovvero da
valutarsi in via equitativa e derivante dalla lesione dei fondamentali diritti
della persona inerenti la qualità di LI, con decorrenza dalla nascita.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. 3
Costituitosi in giudizio che medio tempore ha Controparte_1
proceduto al riconoscimento della LI , ha contestato le avverse ER1
argomentazioni e istanze e chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) a seguito del riconoscimento spontaneo tardivo avvenuto in data
20.3.2024 che possa essere apposto il cognome alla minore CP_1 [...]
ER1
2) attribuire mensilmente alla sig.ra per il mantenimento della ER1
LI un assegno mensile non superiore ad € 150,00, rivalutabili Istat con
decorrenza marzo 2024 oltre al 50% delle spese straordinarie così come
previste dal Protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014;
3) dichiarare che nessun importo è dovuto a titolo di risarcimento del
danno patrimoniale e morale patito, per tutti i motivi espressi in narrativa.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui
Codesto Ill.mo Giudice adìto riconosca un indennizzo in favore della
ER LA , atteso il contegno tenuto dal resistente, si richiede che lo
stesso venga calcolato in via equitativa disponendo altresì che tale importo
venga versato su un c/c intestato a con vincolo Parte_2
pupillare.
Sentite le parti e preso atto dell'accordo dalle stesse raggiunto in ordine all'affidamento di , con ordinanza del 10 ottobre 2024, il ER1
giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
Visto l 'art. 473bis.22 c.p.c.,
ER affida la LI minore (Roma, 2 gennaio 2012) in modo
condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, esercizio
disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su 4
questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita
quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse
afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza
abituale;
ER salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé :
a) a finesettimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b)
ER un pomeriggio a settimana nelle settimane in cui trascorre il
finesettimana con il padre e due pomeriggi a settimana nelle settimane in
ER cui trascorre il finesettimana con la madre;
c) per metà della durata
delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le
principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze
scolastiche pasquali;
e) per due settimane durante le vacanze scolastiche
estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno
e a condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto
ER di accordo il padre terrà con sé dal 1° al 15 agosto negli anni pari e
dal 16 al 31 agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per
ER il mantenimento di e a far data dal mese di gennaio 2024, la somma
mensile di euro 200,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base gennaio 2024, e condanna il al versamento, in favore della CP_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi ratei comprensivi delle ER1
voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto
dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
ER spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo. 5
Non ammette le prove orali articolate da ambo le parti.
Delega per l'espletamento di un tentativo di conciliazione finalizzato
al bonario componimento della controversia il GOP dott. Francesco Paolo
Mansi il quale provvederà a calendarizzare la relativa udienza mediante
decreto da comunicare alle parti a cura della cancelleria.
In difetto di accordo, fissa sin d'ora per la rimessione della causa in
decisione l'udienza del 14 ottobre 2025, ore di rito, assegnando alle parti i
termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e mandando ad entrambe di
depositare, unitamente alle note di precisazione delle conclusioni, le
dichiarazioni reddituali successive a quelle in atti, nonché dichiarazione
sostitutiva di atto notorio aggiornata e contenente tutte le indicazioni di cui
al decreto di fissazione d'udienza.
Si comunichi alle parti e si ponga in visione al GOP dott. Francesco
Paolo Mansi.
All'udienza del 7 gennaio 2025 il g.d., preso atto dell'accordo raggiunto nelle more dalle parti anche sugli aspetti economici, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
Il padre si impegna a versare alla madre quale contributo al
ER mantenimento della LA la somma mensile di euro 300,00 dalla
domanda giudiziale oltre rivalutazione Istat a base gennaio 2024 oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di
Roma del 2014; il padre si impegna a versare, inoltre, a titolo risarcitorio
ER la somma di euro 20.000,00 su di un conto vincolato alla LA . In
relazione al diritto di visita le parti concordano ed accettano quanto
indicato dal provvedimento della dott.ssa Ciani del 10.10.2024. Le parti
chiedono la compensazione delle spese legali. 6
Il Tribunale ritiene che nulla osta all'accoglimento di tali conclusioni in quanto conformi all'interesse della minore . ER1
Per completezza mette conto evidenziare che essendo intervenuto il riconoscimento della minore da parte del padre prima della costituzione in giudizio del medesimo e successivamente alla notifica dell'atto introduttivo,
deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità.
Inoltre all'udienza del 6 maggio 2024 le parti hanno dichiarato di essere d'accordo all'aggiunta del cognome paterno a quello materno della
LI minore sì da chiamarsi Parte_2
La natura e l'oggetto del giudizio in una con il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54313/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dato atto dell'avvenuto riconoscimento da parte di Controparte_1
della LI nata a [...] il [...], dichiara cessata la Persona_1
materia del contendere relativamente alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità;
dispone che la minore nata a [...] il [...], Persona_1
assuma il cognome paterno aggiungendolo a quello materno sì da chiamarsi
Parte_2 7
affida la LI minore (Roma, 2 gennaio 2012) in modo ER1
condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé : a) ER1
a finesettimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b) un pomeriggio a settimana nelle settimane in cui trascorre il ER1
finesettimana con il padre e due pomeriggi a settimana nelle settimane in cui trascorre il finesettimana con la madre;
c) per metà della durata delle ER1
vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali;
e) per due settimane durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di accordo il padre terrà con sé dal 1° al 15 agosto negli anni pari e dal ER1
16 al 31 agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
dispone che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento di la somma mensile di euro 300,00 dalla domanda ER1
giudiziale oltre rivalutazione Istat a base gennaio 2024 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma del
2014;
dà atto che il padre si impegna a versare a titolo risarcitorio la somma di euro 20.000,00 su di un conto vincolato alla LA;
ER1 8
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7 gennaio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi