Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Wanda Romanò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3207 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente:
TRA
nato il [...] a [...] falls, Wisconsin (USA); Parte_1
nato il [...] a [...], Wisconsin (USA), in proprio e insieme a Persona_1
in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori: [...] Controparte_1 Per_ CP_1 nata il CP_2 nata il [...] a [...], South LI (USA), nata il [...] a [...] aprile 2019 a Columbia, South LI (USA) e Controparte_3
Urbana, Illinois (USA); nato il [...] a [...], Florida (USA); [...] Persona_3 Persona 4 nata il [...] a [...], Florida (USA), rappresentata nel presente procedimento dai genitori Controparte_4 e Controparte_5
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Arturo Grasso, presso cui studio domiciliano come da procure in atti.
-RICORRENTI -
E
,(C.F. P.IVA 1 in persona del CP_7 in carica, legale rappresentante p.t., Controparte_6
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici alla via G. Da Fiore 34 domicilia, all'indirizzo P.E.C. Email_1 C.F. [...]
C.F. 1
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il Controparte_6 chiedendo che venga dichiarato il loro status di و
NA nato il 20 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano giugno 1882 a Conflenti (CZ), emigrato negli Stati Uniti D'America.
Persona_6 il 5 gennaio 1915 a Spooner, Wisconsin, ilmatrimonio tra Per _5 e CP 8 nasceva
Persona_7 [...]il 30 novembre 1938 a Pine, Minnesota. Dalla loro unione nasceva quale sposava
Persona_9 1'8 aprileil 12 luglio 1942 a Spooner, Wisconsin, la quale sposava Persona_8
1962 a Spooner, Wisconsin e successivamente dava alla luce tre figli. Il primo figlio, Parte_1 nasceva il 27 maggio 1969 a Menomonee Falls, Wisconsin e sposava il 29 Persona_10 maggio 1999 nella contea di Cobb, Georgia (all.9). due sposi divorziavano il 16 maggio 2000. Pt_1 contraeva in seguito un secondo matrimonio con Per_11 il 16 settembre 2003 a Certaldo, Firenze, ma anche quest'ultimo matrimonio finiva il 25 luglio 2018. Il secondo figlio di Per_8 e Per_3 è [...]
Controparte_4 nato il [...] a [...], Wisconsin e sposato con Controparte_9
[...]il 27 gennaio 2004 a Daytona Beach, Florida. Dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti
Persona_4 il 20 giugno 2007, entrambi a Tampa, Florida. IlPersona_3 il 14 giugno 2005 e terzo figlio di Per_8 e Per_3 è Persona_1 ,nato il [...] a [...], Wisconsin e il 25 maggio 2014 a Charleston, South LI. Dal loro matrimonio sposato Controparte_1 nascevano tre figli, odierni ricorrenti: Controparte_2 il 28 gennaio 2018 a Charleston, South LI, il 12 aprile 2019 a Columbia, South LI e Controparte_3 il 15 febbraio 2023 a Persona_12
Urbana, Illinois.
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Parte_2
[...] Stati Uniti D'America seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Parte 2 al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro. Il Controparte_6 si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 5 giugno 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5,
D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, "quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani".
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Conflenti (CZ), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace>>).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato negli Stati Uniti D'America poi passata al figlio [...] e per la discendenza in linea paterna derivante da NA
PE
Nel caso di specie NA perse la propria cittadinanza italiana volontariamente tramite naturalizzazione il 12 luglio 1944. Dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata, è provato infatti che l'avo emigrato fu naturalizzato cittadino statunitense posteriormente alla nascita del figlio [...]
PE nato il [...]. Quindi di fatto, prima della sua naturalizzazione NA
nel 1944, trasmetteva per filiazione diretta iure sanguinis la cittadinanza italiana a suo figlio [...]
PE , che a sua volta, la trasmetteva ai suoi discendenti fino ad arrivare agli attuali ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU.
24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo
(la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema così adeguato ai valori
- costituzionali deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare
Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati presso italiani negli Stati Uniti D'America, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Parte_2.
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Parte_3 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del Controparte_6 e la complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al Controparte_6 e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 05.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Wanda Romanò