Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 della Legge 14 ottobre 1999, n. 396
Articolo 2
- Legge 14 ottobre 1999, n. 396
Articolo 3 della Legge 14 ottobre 1999, n. 396
Versione
5 novembre 1999
5 novembre 1999