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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. sostitutiva della udienza del 9.10.2024, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 3694/2018 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 procura in atti, dall'avv. Lucia De Filippo, presso la quale elettivamente domicilia come in atti Ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante p.t. CP_1
Convenuto contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
di avere lavorato, in particolare, dal 4.3.2014 al 30.6.2015, dal 26.9.2015 al 31.12.2015 e dal 3.8.2016 al 30.11.2016, nelle giornate indicate in ricorso., per un totale di 51 gg nell'anno 2014, 52 giorni nel 2015 e 51 gg nell'anno 2016; di aver svolto mansioni di pulizia e sistemazione dei fondi e di raccolta di nocciole e noccioline, osservando l'orario di lavoro indicato in ricorso e ricevendo ordini di servizio dal datore di lavoro;
di aver ricevuto regolarmente la retribuzione come da busta paga, generalmente alla fine del mese;
che in data 8.3.2017 i funzionari di vigilanza iniziavano degli accertamenti ispettivi presso l'azienda del GI AN, conclusi con la notifica allo stesso del verbale unico di accertamento n. 2016019745/DDL dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, avente ad oggetto l'annullamento dei rapporti di lavoro con la ricorrente, essendo minimo il reddito dell'azienda, e tale da non consentire il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti;
che ella veniva convocata presso la sede di Nola in data 3.5.2017 e CP_1 dichiarava agli ispettori di avere lavorato in totale subordinazione, sottoposta alle direttive del GI;
che tuttavia, nel verbale ispettivo si legge che la ricorrente avrebbe dichiarato di avere lavorato da sola sui fondi, senza la presenza del padre;
che gli ispettori omettevano di rileggerle le dichiarazioni;
che ella non ha mai ricevuto alcuna comunicazione in merito all'avvenuta cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli;
che difatti, dall'estratto contributivo del 8.11.2017 e da un successivo estratto de 17.1.2018, risulta avere una posizione contributiva ed assicurativa regolare, poiché dagli stessi figurano 51 giornate lavorative (52 giornate per il 2015) per gli anni 2014.2015 e2016. Tanto premesso, la ricorrente, sulla base di diverse argomentazioni giuridiche, ha chiesto di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo subordinato a tempo determinato per gli anni 2014, 2015 e 2016, con conseguente diritto all'accreditamento contributivo per il detto periodo, il tutto con vittoria delle spese del giudizio. Nonostante la regolarità della notifica del ricorso (v.si ricorso notificato in atti), l' non si costituiva e ne veniva dichiarata la CP_1 contumacia, che va ribadita in tale sede.
2 All'esito di trattazione scritta sostitutiva della udienza del 6.12.2023 questo giudice invitata la parte a dedurre in relazione all'interesse ad agire (v.si trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 6.12.2023) rinviando all'uopo alla udienza del 28.2.2024. Parte ricorrente ha quindi sostenuto la sussistenza dell'interesse ad agire deducendo che dall'estratto conto previdenziale aggiornato, depositato in corso di giudizio( unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza del 28.2.2024) si evince il disconoscimento di tutte le giornate agricole per gli anni 2014/2015/2016; ciò radicherebbe l'interesse della ricorrente a vedersi riaccreditare le giornate cancellate, sia per fini previdenziali, che per eventuali future richieste dell' di restituzione di somme CP_1 eventualmente percepite in virtù dell'intercorso e cancellato rapporto di lavoro agricolo.(v.si note di trattazione scritta). Disposta la trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 9.10.2024, il difensore di parte ricorrente depositava note di trattazione scritta consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione, e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con contestuale motivazione.
La domanda va rigettata poiché infondata, sulla scorta delle seguenti motivazioni. Va premesso che, nel caso di specie, pur in mancanza di un formale provvedimento di cancellazione delle giornate di lavoro dagli elenchi agricoli, deve comunque ritenersi provato il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura nel periodo indicato, ossia gli anni 2014-2015 e 2016, e ciò sulla scorta sia del verbale ispettivo impugnato dalla ricorrente (nel quale si afferma che il rapporto di lavoro della ricorrente deve ritenersi non connotato da subordinazione, mandando poi agli uffici competenti per la comunicazione all'interessata del provvedimento di annullamento del rapporto di lavoro), sia di quanto emergente dall'estratto contributivo, relativo alla ricorrente, aggiornato alla data del 27.2.2024 in cui, diversamente da quanto risultante dall'estratto depositato al momento del deposito del ricorso, risultano eliminate proprio le giornate di lavoro agricolo negli anni dal 2014 al 2016 (ossia il periodo di cui al verbale ispettivo) , per cui vi è interesse della parte ad accertare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura. Nel merito la domanda non può essere accolta.
3 Si osserva che, per consolidato orientamento (ex multis Cass. civ., sez. lav., 11/02/2016, n. 2739; ma anche Cass. 14296/2011, Cass. 8281/2015), “Nelle cause scaturenti dalla cancellazione dell'interessato dagli elenchi nominativi di cui al D.Lg. n. 212 del 1946, sia egli a dover fornire la prova dell'occupazione in agricoltura per il numero di giornate previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice, pertanto, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato”. Va allora sin da subito chiarito che la negazione della natura impugnatoria di siffatto giudizio appalesa l'irrilevanza di tutte le censure formali mosse in ricorso al verbale ispettivo o, comunque, all'operato del personale ispettivo. In ordine al riparto dell'onere della prova, la Suprema Corte ha chiarito che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di CP_1 un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa. Con riferimento specifico ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi
4 nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)” (Cass. civ., sez. lav., 11/02/2016, n. 2739 cit.). Nel caso di specie, la stessa parte ricorrente ha prodotto in giudizio il verbale ispettivo del 3.7.2017 elevato a carico di GI AN, titolare della omonima azienda agricola, nonché padre della ricorrente, dal quale si evince che nel periodo oggetto di indagine (28.9.2013- 30.11.2016) i rapporti di lavoro instaurati dalla predetta azienda, segnatamente con le signore e Parte_1 Persona_1 figlie del titolare, sono da considerarsi non connotati da subordinazione, trattandosi, di contro, di prestazioni rese in ambito familiare senza il vincolo della subordinazione. In particolare, le risultanze di tale rapporto ispettivo hanno evidenziato che: l'azienda ha avuto tra i suoi dipendenti le sig.re Parte_1
e figlie del titolare;
ognuna delle signore GI ha
[...] Per_1 dichiarato di lavorare da sola sui fondi siti in Nola alla via Albertini, senza la presenza e, quindi, il controllo operativo del padre e senza la presenza di altre persone;
entrambe nulla hanno precisato circa gli orari di lavoro e la retribuzione;
il GI AN ha dichiarato ”mi avvalgo dell'aiuto di altre persone, che sono e Persona_1
, “ogni volta che c' è bisogno vengono con me Parte_1
e e loro si occupano con me di Parte_1 Persona_1 quello che c è da fare”; dall'esame della documentazione acquisita(n.3 fatture di vendita) emerge che il reddito aziendale è minimo, tale da non consentire il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti.(v.si verbale in atti). L' ha dunque operato il disconoscimento sulla scorta del suddetto CP_1 verbale, alla base del quale sono state poste sia le dichiarazioni rese in sede ispettiva (in quanto tali dotate di particolare attendibilità perché rese nell'immediatezza dell'attività ispettiva cfr. Cass. n. 25254/2010; Cass. sez. lav., 9.11.2001 n. 13910) dal titolare dell'azienda e dalle stesse lavoratrici, tra cui la ricorrente, sia i dati reddituali, da cui emerge che il reddito dell'azienda non consentirebbe il pagamento delle retribuzioni Ebbene la ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda, tra l'altro, di non avere dichiarato agli ispettori quanto invece dagli stessi riportato nel suddetto verbale ispettivo, deducendo, di contro, di avere dichiarato che svolgeva mansioni di bracciante alle dipendenze del GI, vendo
5 accompagnata sui fondi dal datore di lavoro, che forniva precise indicazioni e, dunque, le dichiarazioni riportate nel verbale non venivano affatto rese in quei termini, sussistendo un contrasto tra quanto dichiarato e quanto verbalizzato. Deve sul punto rilevarsi, in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, che , per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonche' alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ne' ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verita' si siano convinti in virtu' di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che puo' disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilita' o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022). Orbene, ai fini della decisione è opportuno ricordare l'insegnamento condiviso delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 12545 del 25.11.92), secondo cui il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento di detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi alla contestazione della verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero della fondatezza di apprezzamento o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento. E' pur vero che la Corte di legittimità ha avuto spesso modo di precisare che l'assenza di fede privilegiata in ordine alla verità sostanziale delle dichiarazioni ed agli accertamenti e valutazioni del verbalizzante, non comporta che l'impugnativa renda tali parti del verbale prive di qualsivoglia efficacia probatoria, dovendo, al contrario, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di
6 apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali .
E' stato ancora affermato dalla Suprema Corte che :“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così Cass. N° 15073\2008). Per tutte, Cass. lav. n. 655 del 23.1.99, ribadisce: “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro e degli enti previdenziali, che sono pubblici ufficiali, fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., della provenienza dai sottoscrittori, delle dichiarazioni rese dai terzi e dei fatti che i medesimi sottoscrittori attestino essere avvenuti in loro presenza o da essi compiuti. Riguardo alle altre circostanze di fatto che gli ispettori segnalino di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o a seguito di altre indagini, i verbali hanno invece un'attendibilità che può essere inficiata da prova contraria (v., fra le tante sentenze, Cass. Sez. Un. 3 febbraio 1996 n. 916). In particolare, per quanto concerne le dichiarazioni rese dai terzi ai pubblici ufficiali e da questi recepite a verbale, fermo restando che l'esistenza di tali dichiarazioni e il relativo contenuto formano oggetto di pubblica fede, è fatta salva la prova contraria della veridicità delle medesime, la cui valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito in base al suo libero apprezzamento”. Ed allora, posto che i verbali ispettivi, quali atti pubblici, fanno fede fino a querela di falso (anche)in relazione alle dichiarazioni rese delle parti, ossia a quanto dalle stesse dichiarato al pubblico ufficiale (che, si badi, è cosa diversa rispetto alla veridicità sostanziale di quanto dichiarato), la parte ricorrente, per infirmarne la valenza probatoria in parte qua avrebbe dovuto proporre querela di falso, che, di contro, non è stata proposta. Ne discende che deve ritenersi che la ricorrente abbia dichiarato quanto riportato nel verbale ispettivo. Trattasi poi di dichiarazioni che devono ritenersi dotate di dotate di particolare attendibilità perché rese nell'immediatezza dell'attività ispettiva (cfr. Cass. n. 25254/2010; Cass. sez. lav., 9.11.2001 n. 13910). Ebbene, ritiene il giudicante che, a fronte di tutte le specifiche circostanze evidenziate nel predetto accertamento ispettivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa in merito allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze
7 GI AN, nei periodi indicati in ricorso, anche in considerazione del vincolo di parentela che la lega al GI AN in qualità di figlia. Deve infatti aggiungersi, che la ricorrente è figlia del presunto titolare e, sul punto, secondo l'orientamento della Suprema Corte, in linea generale, per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese affectionis vel benevolentiae causae) è necessario che la parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità (Cass. 19 maggio 2003, n. 7845). Di contro, la prova articolata dalla ricorrente si rivela carente proprio con riferimento all'assoggettamento al potere direttivo- da esplicarsi, va ribadito, con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale-, e disciplinare del presunto datore di lavoro, ed alla onerosità della prestazione, non avendo l'istante indicato in modo sufficientemente dettagliato il contenuto delle direttive, né in che modo era esercitata dal datore di lavoro la necessaria attività di controllo e sorveglianza delle modalità esecutive delle prestazioni( anche considerata l'estensione dei terreni) e, quanto alla onerosità della prestazione, essendosi limitata genericamente a dedurre che il titolare dell'azienda provvedeva al pagamento della retribuzione in genere a fine mese, senza specificare se tale pagamento avvenisse in contanti, ovvero con altro mezzo di pagamento, né dove avvenisse tale pagamento. A ciò si aggiunga che le allegazioni contenute in ricorso contrastano con le dichiarazioni rilasciate dal titolare dell'azienda agli ispettori, avendo questi dichiarato di avvalersi dell'aiuto delle figlie all'occorrenza e che queste si occupano “insieme” a lui di ciò che c'è da fare, evidentemente disvelando un rapporto non caratterizzato dalla subordinazione. Le suddette dichiarazioni devono reputarsi dotate di una particolare efficacia probatoria, sia in considerazione del soggetto che le ha rese (presunto datore di lavoro), sia per il loro contenuto, sia perché rese nell'immediatezza degli accertamenti. Ulteriore contrasto emerge poi proprio tra le dichiarazioni, latu sensu
“contra se”, rese dalla stessa parte ricorrente in sede ispettiva, così come richiamate nel verbale, e le allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, posto che in sede ispettiva la stessa risulta aver dichiarato
8 di lavorare da sola sui fondi, senza la presenza e, quindi, il controllo operativo del padre, e ciò è in contrasto con quanto poi dedotto in ricorso. Pertanto, la prova testimoniale, per la sua genericità ed irrilevanza rispetto agli specifici elementi di fatto da accertare, e per le incongruenze sussistenti tra quanto dedotto in ricorso e quanto emergente dalle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente in sede ispettiva, è risultata in parte inammissibile, ed in parte superflua in quanto inidonea al superamento del materiale documentale di segno contrario di cui si è detto. Gli altri elementi documentali prodotti in giudizio ( e buste Pt_2 paga) devono considerarsi del tutto inattendibili, alla luce delle considerazioni poc'anzi svolte e di quanto emerso dagli accertamenti ispettivi. Per tutte le motivazioni sopra esposte la domanda va rigettata.
Nulla per le spese di lite stante la contumacia dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite
Si comunichi
Nola, 06.02.2025
Il Giudice Dott.ssa Filomena Naldi.
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