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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/05/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2231/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente
dr. Antonio Corte Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 16.7.2024 e depositato il 24.7.2024;
[...]
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Minnici del Foro di C.F._2
Como ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Como (22100 - CO), Via Luciano Manara
n. 8;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Gabrielli ed Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Como, via Scalabrini n. 24;
APPELLATA
Oggetto: occupazione senza titolo immobile
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione e ritenuta la causa matura per la decisione, rassegna le seguenti conclusioni:
In via principale, nel merito:
1) dichiarare la sentenza impugnata nulla per errore di diritto, illogicità, motivazione errata e/o insufficiente, errata valutazione dei fatti di causa;
2) preso atto della documentazione prodotta, dichiarare l'intervenuta successione nel contratto di locazione stipulato in data 31.3.1998 rispettivamente mortis causa dal lato del conduttore CP_2
a favore della moglie convivente e del figlio convivente ed
[...] Parte_1 Parte_2 inter vivos, dal lato del locatore, da e a favore di Parte_3 Parte_4 Controparte_1
3) dichiarare, per l'effetto, legittima e titolata la conduzione dell'appartamento oggetto del contratto di locazione e, conseguentemente, infondata ed inesistente l'occupazione sine titulo dedotta dall'appellata;
4) dichiarare l'intervenuta decadenza dell'appellata da ogni dedotta domanda di risoluzione del contratto di locazione per violazione dell'art. 343 cpc non avendo proposto rituale appello incidentale in merito;
5) rigettare in ogni caso ogni domanda di pagamento di somme a qualsivoglia titolo pretese dall'appellata per intervenuta implicita rimessione del debito discendente da prolungata inerzia manifestata.”.
PER L'APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, In via preliminare/processuale:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai sigg. e in Parte_1 Parte_2 quanto tardivamente proposto;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai sigg. e ex Parte_1 Parte_2 artt. 436 bis c.p.c.; Nel merito, nella residuale ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'appello proposto dai sigg. Pt_1
e :
[...] Parte_2
- rigettare ogni domanda avversaria in quanto infondata, e per l'effetto confermare la sentenza gravata;
in estremo subordine, qualora ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto utili ai sigg. Pt_2
ed per poter invocare il diritto di subentro ex art. 6 L. 392/78, dichiarare in
[...] Parte_1 ogni caso l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione sottoscritto dal sig. in Controparte_2 data anteriore alla di lui asserita morte, e pertanto l'impossibilità oggettiva e giuridica per i di lui familiari di subentrare ex art. 6 L. 392/78 a detto contratto risolto e, conseguentemente, confermare in ogni caso la sentenza di primo grado.
In ogni caso, con richiesta di condanna degli appellanti a corrispondere il danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. - nella misura che verrà ritenuta dall'Ecc.ma Corte d'Appello – per l'infondatezza delle domande svolte in entrambi i gradi di giudizio dagli appellanti e per aver gli stessi agito nella presente sede violando i canoni di normale prudenza. Vinte le spese anche del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno impugnato, con atto di citazione depositato il 24.7.2024, la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 674/2024, notificata il 17.6.2024, con cui il Tribunale di Como ha accolto la domanda proposta dalla società accertando l'occupazione sine titulo dell'immobile oggetto Controparte_1
2 di causa e condannando i resistenti a corrispondere alla ricorrente la somma mensile di euro 350,00 per il periodo compreso tra novembre 2019 e dicembre 2022, oltre al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto che i resistenti, i quali hanno dedotto di occupare l'immobile di proprietà della ricorrente in qualità di conviventi dell'originario conduttore poi deceduto, non abbiano provato, nemmeno in via documentale, la sussistenza dei presupposti per il valido esercizio del diritto al subentro nella locazione in corso ex art. 6 L. n. 392/1978, non avendo in particolare dimostrato il requisito della stabile convivenza con il precedente conduttore al momento del decesso di quest'ultimo. Ha quindi ritenuto il Tribunale che “il contratto di locazione in tal caso si è risolto con la morte del conduttore e l'occupazione dell'immobile da parte della moglie e del figlio deve ritenersi successiva e sprovvista di titolo” e ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere, per tutto il periodo di occupazione sine titulo dell'immobile, un'indennità mensile liquidata come in dispositivo. Con l'appello in esame i resistenti censurano sotto diversi profili la pronuncia del Tribunale di Como, denunciandone l'erroneità e l'illogicità. L'appellata si è regolarmente costituita con comparsa depositata il 6.11.2024 chiedendo preliminarmente una pronuncia di inammissibilità del gravame in quanto tardivamente proposto e, nel merito, il suo rigetto per infondatezza.
Alla prima udienza del 17.12.2024 il Consigliere istruttore, rilevato che la causa in Tribunale era stata trattata e decisa con il rito previsto per le controversie in materia locatizia e che lo stesso giudice di primo grado aveva qualificato il titolo contrattuale contestato quale locazione, ha disposto il mutamento del rito fissando per la discussione orale della causa l'udienza del 16.4.2025 e assegnando alle parti termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note integrative. Con le memorie integrative ritualmente depositate le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già formulate e all'udienza di discussione la Corte, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura pubblica del dispositivo qui oltre integralmente riportato.
******* L'appello è inammissibile perché tardivamente proposto. E' pacifico che in primo grado la causa, benchè erroneamente introdotta con atto di citazione, sia stata trattata e decisa con il rito previsto per le controversie in materia locatizia. Gli appellanti, a pagina 2 dell'atto di impugnazione, lamentano che il Tribunale non abbia adottato un formale provvedimento di mutamento del rito da ordinario a speciale come previsto dall'art. 426 c.p.c. – provvedimento da essi sollecitato in comparsa di costituzione e risposta proprio in ragione dell'oggetto della controversia, rientrante nella materia locatizia – ma al tempo stesso affermano “la mancata formalizzazione del mutamento del rito si pone come un error in procedendo in grado di incidere negativamente sull'esercizio del diritto di difesa che, tuttavia, può essere corretto mediante
l'adozione, anche in sede di gravame, dell'ordinanza ex art. 420 cpc senza necessità di rimettere la causa al giudice di primo grado”. Rileva in proposito la Corte che, per pacifica giurisprudenza di legittimità,
l'omesso mutamento del rito (da quello speciale locatizio a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi “lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte” (di recente v. Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 14374 del 24/05/2023). Nel caso di specie gli appellanti lamentano l'omessa formale adozione del provvedimento di mutamento del rito da parte del primo giudice ma non indicano alcun concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa conseguente a tale irregolarità; anzi, riconoscono (p. 6 dell'atto di impugnazione) l'avvenuta trattazione di fatto della causa con il rito locatizio e il sostanziale conseguimento dello scopo di tale rito.
3 Ed è effettivamente indubbio che, sebbene introdotto con citazione, il giudizio di primo grado sia stato trattato con il rito speciale locatizio. Non vi è stata infatti alcuna richiesta, o concessione di termini, per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e tantomeno risultano essere stati concessi termini per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche ex art. 190 c.p.c..
Di contro, dai verbali di causa emerge come, alla prima udienza del 29/11/2023, sia stato concesso unicamente a parte ricorrente di poter produrre documentazione a confutazione delle difese e argomentazioni formulate dai resistenti nella propria comparsa di costituzione e risposta e quindi, previa espressa richiesta in tal senso, un termine a questi ultimi per controdedurre sui documenti prodotti dalla contestualmente, nel medesimo verbale d'udienza del 29/11/2023, Controparte_1 il giudice di prime cure ha fissato la discussione orale della causa per il giorno 17/01/2024, provvedendo altresì alla sua sostituzione con note scritte. Gli appellanti lamentano la mancata concessione di un termine per il deposito di memorie ex art. 420
c.p.c., ma tale termine viene concesso solo a seguito di apposita istanza di almeno una delle parti;
nel caso di specie nessuna delle due parti ha mai richiesto la concessione di tale termine o, comunque, di un termine per l'articolazione di mezzi istruttori. Ancora, nella sentenza impugnata, il giudice indica le parti in causa non come “attore” e “convenuti” bensì, rispettivamente, come “ricorrente” e “resistenti” e indica altresì l'oggetto del giudizio come rientrante nella materia delle “locazioni” (cfr. pag. 1 sentenza). Infine, non depone in senso contrario il fatto che la decisione della causa sia avvenuta con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in vigore dall' 1.1.2023 e applicabile ai procedimenti civili in corso ex art. art. 35, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Non vi sono infatti ragioni, né di ordine letterale né di ordine sistematico, per ritenere che tale modalità cartolare di celebrazione dell'udienza trovi un limite di applicazione nelle controversie soggette al rito del lavoro;
al contrario, la disciplina di cui agli artt. 127 e ss. c.p.c., introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, si pone in linea di continuità con quella dell'udienza cartolare a trattazione scritta prevista per l'emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18 del 2020, e già ritenuta dalla Suprema Corte pienamente compatibile con il rito del lavoro in quanto sufficiente a garantire il contraddittorio (v. Cass., sent. n. 17587/2024).
Da quanto sopra esposto deriva l'inammissibilità del presente gravame in quanto tardivamente proposto. Dagli atti di causa si evince infatti che la sentenza di primo grado è stata notificata agli appellanti in data 17/06/2024 e pertanto da tale data ha iniziato a decorrere il termine breve per la proposizione del gravame. L'atto di appello è stato proposto con citazione ed è stato notificato in data 16/07/2024, ma iscritto a ruolo solamente in data 23/07/2024 e quindi ben oltre il termine di giorni trenta previsto per la sua proposizione, decorrente come detto dal 17/06/2024. Rileva la Corte che, ove una controversia sia stata trattata in primo grado con il rito del lavoro, come nel caso di specie, la proposizione dell'appello deve seguire le forme della cognizione speciale. Ciò alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ossequio al principio della ultrattività del rito “che quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice, trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice” (tra le tante si veda Cass., sent. n. 20705/2018). E' dunque pacifico che, a fronte della trattazione del giudizio di primo grado secondo il rito locatizio, gli appellanti avrebbero dovuto depositare nel termine perentorio di giorni 30 dalla notifica della sentenza gravata un ricorso in appello, oppure procedere con la notifica dell'atto di citazione in appello e conseguente iscrizione a ruolo del giudizio entro il medesimo termine di giorni trenta.
4 Ed infatti, quando l'appello debba essere proposto con ricorso, è pur sempre ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione laddove l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo ex art. 156 ultimo comma c.p.c. secondo lo schema legale prescritto.
Nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione potrà quindi verificarsi soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito (cfr., Cass., sent. n. 14401/2015). La citazione dovrà quindi risultare non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge: nel caso di specie, come detto, tale adempimento è stato posto in essere dagli appellanti quanto il termine breve di giorni trenta dalla notifica della sentenza di primo grado era ampiamente scaduto, e a ciò consegue, in definitiva, l'inammissibilità del gravame per tardività.
********* Gli appellanti vanno condannati, in solido tra loro, alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, e dei valori minimi per la fase di trattazione e decisoria in assenza di attività istruttoria. Non può viceversa trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata ex art. 96 c.p.c. dalla difesa di parte appellata poiché non si ravvisa né è stato specificamente dedotto, con riferimento al presente grado di giudizio, un pregiudizio ulteriore rispetto a quello da rifondersi attraverso la pronuncia sulle spese di lite.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Parte_5
-appellanti-
CONTRO
Controparte_1
-appellata-
avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 674/2024, pubblicata in data 17/06/2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte appellata ex art. 96 c.p.c.
3. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 3.933,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5 4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 16/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Laura Sara Tragni
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente
dr. Antonio Corte Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 16.7.2024 e depositato il 24.7.2024;
[...]
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Minnici del Foro di C.F._2
Como ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Como (22100 - CO), Via Luciano Manara
n. 8;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Gabrielli ed Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Como, via Scalabrini n. 24;
APPELLATA
Oggetto: occupazione senza titolo immobile
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione e ritenuta la causa matura per la decisione, rassegna le seguenti conclusioni:
In via principale, nel merito:
1) dichiarare la sentenza impugnata nulla per errore di diritto, illogicità, motivazione errata e/o insufficiente, errata valutazione dei fatti di causa;
2) preso atto della documentazione prodotta, dichiarare l'intervenuta successione nel contratto di locazione stipulato in data 31.3.1998 rispettivamente mortis causa dal lato del conduttore CP_2
a favore della moglie convivente e del figlio convivente ed
[...] Parte_1 Parte_2 inter vivos, dal lato del locatore, da e a favore di Parte_3 Parte_4 Controparte_1
3) dichiarare, per l'effetto, legittima e titolata la conduzione dell'appartamento oggetto del contratto di locazione e, conseguentemente, infondata ed inesistente l'occupazione sine titulo dedotta dall'appellata;
4) dichiarare l'intervenuta decadenza dell'appellata da ogni dedotta domanda di risoluzione del contratto di locazione per violazione dell'art. 343 cpc non avendo proposto rituale appello incidentale in merito;
5) rigettare in ogni caso ogni domanda di pagamento di somme a qualsivoglia titolo pretese dall'appellata per intervenuta implicita rimessione del debito discendente da prolungata inerzia manifestata.”.
PER L'APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, In via preliminare/processuale:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai sigg. e in Parte_1 Parte_2 quanto tardivamente proposto;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai sigg. e ex Parte_1 Parte_2 artt. 436 bis c.p.c.; Nel merito, nella residuale ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'appello proposto dai sigg. Pt_1
e :
[...] Parte_2
- rigettare ogni domanda avversaria in quanto infondata, e per l'effetto confermare la sentenza gravata;
in estremo subordine, qualora ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto utili ai sigg. Pt_2
ed per poter invocare il diritto di subentro ex art. 6 L. 392/78, dichiarare in
[...] Parte_1 ogni caso l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione sottoscritto dal sig. in Controparte_2 data anteriore alla di lui asserita morte, e pertanto l'impossibilità oggettiva e giuridica per i di lui familiari di subentrare ex art. 6 L. 392/78 a detto contratto risolto e, conseguentemente, confermare in ogni caso la sentenza di primo grado.
In ogni caso, con richiesta di condanna degli appellanti a corrispondere il danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. - nella misura che verrà ritenuta dall'Ecc.ma Corte d'Appello – per l'infondatezza delle domande svolte in entrambi i gradi di giudizio dagli appellanti e per aver gli stessi agito nella presente sede violando i canoni di normale prudenza. Vinte le spese anche del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno impugnato, con atto di citazione depositato il 24.7.2024, la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 674/2024, notificata il 17.6.2024, con cui il Tribunale di Como ha accolto la domanda proposta dalla società accertando l'occupazione sine titulo dell'immobile oggetto Controparte_1
2 di causa e condannando i resistenti a corrispondere alla ricorrente la somma mensile di euro 350,00 per il periodo compreso tra novembre 2019 e dicembre 2022, oltre al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto che i resistenti, i quali hanno dedotto di occupare l'immobile di proprietà della ricorrente in qualità di conviventi dell'originario conduttore poi deceduto, non abbiano provato, nemmeno in via documentale, la sussistenza dei presupposti per il valido esercizio del diritto al subentro nella locazione in corso ex art. 6 L. n. 392/1978, non avendo in particolare dimostrato il requisito della stabile convivenza con il precedente conduttore al momento del decesso di quest'ultimo. Ha quindi ritenuto il Tribunale che “il contratto di locazione in tal caso si è risolto con la morte del conduttore e l'occupazione dell'immobile da parte della moglie e del figlio deve ritenersi successiva e sprovvista di titolo” e ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere, per tutto il periodo di occupazione sine titulo dell'immobile, un'indennità mensile liquidata come in dispositivo. Con l'appello in esame i resistenti censurano sotto diversi profili la pronuncia del Tribunale di Como, denunciandone l'erroneità e l'illogicità. L'appellata si è regolarmente costituita con comparsa depositata il 6.11.2024 chiedendo preliminarmente una pronuncia di inammissibilità del gravame in quanto tardivamente proposto e, nel merito, il suo rigetto per infondatezza.
Alla prima udienza del 17.12.2024 il Consigliere istruttore, rilevato che la causa in Tribunale era stata trattata e decisa con il rito previsto per le controversie in materia locatizia e che lo stesso giudice di primo grado aveva qualificato il titolo contrattuale contestato quale locazione, ha disposto il mutamento del rito fissando per la discussione orale della causa l'udienza del 16.4.2025 e assegnando alle parti termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note integrative. Con le memorie integrative ritualmente depositate le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già formulate e all'udienza di discussione la Corte, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura pubblica del dispositivo qui oltre integralmente riportato.
******* L'appello è inammissibile perché tardivamente proposto. E' pacifico che in primo grado la causa, benchè erroneamente introdotta con atto di citazione, sia stata trattata e decisa con il rito previsto per le controversie in materia locatizia. Gli appellanti, a pagina 2 dell'atto di impugnazione, lamentano che il Tribunale non abbia adottato un formale provvedimento di mutamento del rito da ordinario a speciale come previsto dall'art. 426 c.p.c. – provvedimento da essi sollecitato in comparsa di costituzione e risposta proprio in ragione dell'oggetto della controversia, rientrante nella materia locatizia – ma al tempo stesso affermano “la mancata formalizzazione del mutamento del rito si pone come un error in procedendo in grado di incidere negativamente sull'esercizio del diritto di difesa che, tuttavia, può essere corretto mediante
l'adozione, anche in sede di gravame, dell'ordinanza ex art. 420 cpc senza necessità di rimettere la causa al giudice di primo grado”. Rileva in proposito la Corte che, per pacifica giurisprudenza di legittimità,
l'omesso mutamento del rito (da quello speciale locatizio a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi “lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte” (di recente v. Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 14374 del 24/05/2023). Nel caso di specie gli appellanti lamentano l'omessa formale adozione del provvedimento di mutamento del rito da parte del primo giudice ma non indicano alcun concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa conseguente a tale irregolarità; anzi, riconoscono (p. 6 dell'atto di impugnazione) l'avvenuta trattazione di fatto della causa con il rito locatizio e il sostanziale conseguimento dello scopo di tale rito.
3 Ed è effettivamente indubbio che, sebbene introdotto con citazione, il giudizio di primo grado sia stato trattato con il rito speciale locatizio. Non vi è stata infatti alcuna richiesta, o concessione di termini, per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e tantomeno risultano essere stati concessi termini per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche ex art. 190 c.p.c..
Di contro, dai verbali di causa emerge come, alla prima udienza del 29/11/2023, sia stato concesso unicamente a parte ricorrente di poter produrre documentazione a confutazione delle difese e argomentazioni formulate dai resistenti nella propria comparsa di costituzione e risposta e quindi, previa espressa richiesta in tal senso, un termine a questi ultimi per controdedurre sui documenti prodotti dalla contestualmente, nel medesimo verbale d'udienza del 29/11/2023, Controparte_1 il giudice di prime cure ha fissato la discussione orale della causa per il giorno 17/01/2024, provvedendo altresì alla sua sostituzione con note scritte. Gli appellanti lamentano la mancata concessione di un termine per il deposito di memorie ex art. 420
c.p.c., ma tale termine viene concesso solo a seguito di apposita istanza di almeno una delle parti;
nel caso di specie nessuna delle due parti ha mai richiesto la concessione di tale termine o, comunque, di un termine per l'articolazione di mezzi istruttori. Ancora, nella sentenza impugnata, il giudice indica le parti in causa non come “attore” e “convenuti” bensì, rispettivamente, come “ricorrente” e “resistenti” e indica altresì l'oggetto del giudizio come rientrante nella materia delle “locazioni” (cfr. pag. 1 sentenza). Infine, non depone in senso contrario il fatto che la decisione della causa sia avvenuta con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in vigore dall' 1.1.2023 e applicabile ai procedimenti civili in corso ex art. art. 35, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Non vi sono infatti ragioni, né di ordine letterale né di ordine sistematico, per ritenere che tale modalità cartolare di celebrazione dell'udienza trovi un limite di applicazione nelle controversie soggette al rito del lavoro;
al contrario, la disciplina di cui agli artt. 127 e ss. c.p.c., introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, si pone in linea di continuità con quella dell'udienza cartolare a trattazione scritta prevista per l'emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18 del 2020, e già ritenuta dalla Suprema Corte pienamente compatibile con il rito del lavoro in quanto sufficiente a garantire il contraddittorio (v. Cass., sent. n. 17587/2024).
Da quanto sopra esposto deriva l'inammissibilità del presente gravame in quanto tardivamente proposto. Dagli atti di causa si evince infatti che la sentenza di primo grado è stata notificata agli appellanti in data 17/06/2024 e pertanto da tale data ha iniziato a decorrere il termine breve per la proposizione del gravame. L'atto di appello è stato proposto con citazione ed è stato notificato in data 16/07/2024, ma iscritto a ruolo solamente in data 23/07/2024 e quindi ben oltre il termine di giorni trenta previsto per la sua proposizione, decorrente come detto dal 17/06/2024. Rileva la Corte che, ove una controversia sia stata trattata in primo grado con il rito del lavoro, come nel caso di specie, la proposizione dell'appello deve seguire le forme della cognizione speciale. Ciò alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ossequio al principio della ultrattività del rito “che quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice, trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice” (tra le tante si veda Cass., sent. n. 20705/2018). E' dunque pacifico che, a fronte della trattazione del giudizio di primo grado secondo il rito locatizio, gli appellanti avrebbero dovuto depositare nel termine perentorio di giorni 30 dalla notifica della sentenza gravata un ricorso in appello, oppure procedere con la notifica dell'atto di citazione in appello e conseguente iscrizione a ruolo del giudizio entro il medesimo termine di giorni trenta.
4 Ed infatti, quando l'appello debba essere proposto con ricorso, è pur sempre ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione laddove l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo ex art. 156 ultimo comma c.p.c. secondo lo schema legale prescritto.
Nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione potrà quindi verificarsi soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito (cfr., Cass., sent. n. 14401/2015). La citazione dovrà quindi risultare non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge: nel caso di specie, come detto, tale adempimento è stato posto in essere dagli appellanti quanto il termine breve di giorni trenta dalla notifica della sentenza di primo grado era ampiamente scaduto, e a ciò consegue, in definitiva, l'inammissibilità del gravame per tardività.
********* Gli appellanti vanno condannati, in solido tra loro, alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, e dei valori minimi per la fase di trattazione e decisoria in assenza di attività istruttoria. Non può viceversa trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata ex art. 96 c.p.c. dalla difesa di parte appellata poiché non si ravvisa né è stato specificamente dedotto, con riferimento al presente grado di giudizio, un pregiudizio ulteriore rispetto a quello da rifondersi attraverso la pronuncia sulle spese di lite.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Parte_5
-appellanti-
CONTRO
Controparte_1
-appellata-
avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 674/2024, pubblicata in data 17/06/2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte appellata ex art. 96 c.p.c.
3. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 3.933,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5 4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 16/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Laura Sara Tragni
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