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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/03/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12519/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
---------- TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento sopra emarginato, promosso da nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 assistita e difesa in giudizio dalle Avv. Francesca MARTINELLI e Silvia RAGGI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in Bologna, via Galliera n. 91 RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 10 gennaio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni declaratoria di legge e del caso, rigettata ogni diversa istanza, A) disporre l'affidamento esclusivo alla madre, SI.ra , del minore Parte_1 Persona_1
, con collocazione e residenza presso la madre stessa;
[...]
B) stabilire che la SI.ra , cui il figlio è affidato in via esclusiva, abbia Parte_1 Persona_1 l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di esso;
C) stabilire che la madre SI.ra possa, da sola, assumere tutte le decisioni di maggior Parte_1 interesse per il figlio, tra cui quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale.
D) secondo quanto consentito dagli artt. 473 bis.19 e 473 bis.23 c.p.c. porre definitivamente a carico del sig. l'obbligo di versare alla SI.ra , a titolo di contributo ordinario CP_1 Parte_1 al mantenimento del figlio, la somma mensile di Euro 800,00 o quella maggiore o minore che sarà
pagina 1 di 7 ritenuta equa e di giustizia sulla base della documentazione reddituale prodotta dalla ricorrente e di quella del SI. depositata dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate in ottemperanza CP_1 all'ordine di esibizione del Giudice, e disporre che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
E) con vittoria di spese ed onorari”.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno intrattenuto una relazione more uxorio Parte_1 CP_1 dalla quale è nato, il 26 giugno 2015,bamb , riconosciuto da entrambi i Persona_1 genitori. Il resistente ha lasciato la casa familiare dopo appena due settimane dalla nascita del bambino per trasferirsi all'estero. Dopo il compimento del terzo anno di età da parte del figlio le parti hanno convissuto per alcuni mesi nell'appartamento della famiglia del NO CP_1 insieme alla madre di quest'ultimo, ma ben presto il resistente si è nuovamente allontanato ponendo fine alla relazione con la OR e interrompendo ogni Pt_1 contatto con lei e con il bambino. Il 10 settembre 2021 la ricorrente ha contratto matrimonio Controparte_2
[...]
2. Con ricorso depositato il 2 ottobre 2023 la OR ha chiesto che: Pt_1
- il minore le sia affidato in via esclusiva rafforzata, dato che il padre non lo vede, non lo sente telefonicamente e non collabora al suo mantenimento da circa quattro anni e che ella ha dovuto provvedere in autonomia a prendersi cura del bambino e adottare tutte le decisioni nel suo interesse;
- sia collocato presso di lei.
, pur se regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Nell'udienza del 9 gennaio 2023 il convenuto non si è presentato ed è stato dichiarato contumace. È invece comparsa la ricorrente, la quale ha confermato e precisato il contenuto dell'atto introduttivo. Con ordinanza del 9 gennaio 2024 la Giudice designata:
- ha affidato in forma esclusiva rafforzata alla madre , Persona_1 Parte_1 attribuendole la facoltà di assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, nonché di provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
- ha collocato il bambino presso la OR;
Pt_1
- ha disposto che, qualora il padre manifesti la volontà di incontrare il figlio, i servizi sociali organizzino le visite -previa valutazione delle capacità genitoriali del NO
e della serietà della sua intenzione, oltre che dei desideri del bambino e della CP_1 rispondenza degli incontri ai suoi interessi- inizialmente in forma protetta e due volte al pagina 2 di 7 mese, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per il minore;
- ha posto a carico del NO l'obbligo di versare alla OR a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore la somma di 200,00 euro e di sostenere il 50% delle spese straordinarie. La causa, istruita tramite l'acquisizione di una relazione dei servizi sociali e di documenti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS, è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13 marzo 2023 sulle conclusioni della ricorrente come sopra precisate. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 6 ottobre 2023. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
3. Tanto premesso si può passare alla valutazione delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Deve essere accolta la richiesta di affido esclusivo e rafforzato della bambina alla OR . Pt_1
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Tribunale deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Si deve premettere che non può essere attribuito alcun valore probatorio alle dichiarazioni scritte di , e (madre e Persona_2 Persona_3 Persona_4 sorelle di ), in quanto infarcite di giudizi e valutazioni e di allegazioni Parte_1
pagina 3 di 7 che pressochè certamente non provengono da conoscenze dirette delle dichiaranti (non citate a testimoniare), ma da racconti verosimilmente della ricorrente, unica possibile fonte diretta.
I servizi sociali nella relazione datata 2 aprile 2025 hanno dato atto che:
- la OR è stata fin da subito disponibile e collaborativa;
Pt_1
- la stessa risulta capace di gestire il minore e di riconoscerne i bisogni;
- è molto legato alla madre e al marito di lei;
Persona_1
- il NO è completamente assente dalla vita del figlio e non ha con lui CP_1 alcun contatto;
- gli operatori hanno cercato di contattare il resistente, ma senza successo. Hanno concluso suggerendo che il bambino sia affidato in forma esclusiva rafforzata alla madre, affinchè questa possa rispondere ai bisogni dello stesso in autonomia, considerata l'assenza totale del padre dalla vita del figlio. Ciò posto, nel caso di specie il padre si è dimostrato inadeguato a comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli infatti, sulla base di quanto finora emerso da anni è assente dalla vita di , alla cui Persona_1 educazione e al cui mantenimento non contribuisce in alcun modo. Del resto, il sostanziale disinteresse ostentato dal NO trova conferma CP_1 nel contegno processuale tenuto dal medesimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda, avanzata dalla ricorrente, di affido esclusivo della prole. Ora, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente dal processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi del proprio figlio è indice di una disaffezione e indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nella valutazione dell'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole. Dal canto suo, la OR si è dimostrata idonea a svolgere le funzioni Pt_1 genitoriali con impegno, dedizione e responsabilità, accudendo il figlio e facendosi carico dei suoi bisogni psicologici e affettivi. Conseguentemente deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse del minore sia quello dell'affido esclusivo alla madre, con la facoltà di adottare tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e cura e nello svolgimento delle pratiche burocratiche (ivi compresi la richiesta e il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio). Del resto, la ricorrente ha dato prova di avere fatto fino a oggi tutte le suddette scelte in autonomia (cfr. docc. 9, 10, 11 e 12 allegati al fascicolo della ricorrente). D'altra parte, la totale assenza del FERRARA non consente in ogni caso la collaborazione tra i genitori nell'adozione delle decisioni relative al bambino. 3b. deve essere collocato presso la OR , atteso che tale Persona_1 Pt_1 sistemazione, in essere da anni, allo stato non ha dato adito a situazioni di pregiudizio. Data la contumacia del padre e la sua assenza dalla vita del figlio, allo stato non vi è la possibilità di calendarizzare le visite dello stesso al minore. Pertanto, qualora lo stesso pagina 4 di 7 manifesti il desiderio di incontrare il bambino, i servizi sociali provvederanno a organizzare gli incontri, previa verifica dell'adeguatezza del NO e CP_1 dell'assenza di pregiudizi per il bambino. 3c. In relazione al contributo da porre a carico del genitore non allocatario si deve osservare che la OR : Pt_1
- ha allegato nell'udienza del 9 gennaio 2024 che abita con e con suo Persona_1 marito in un appartamento in via del Picchio Controparte_2
n. 11 di proprietà di quest'ultimo;
- dal marzo 2020 è disoccupata;
- fino a luglio 2023 è stata proprietaria di un appartamento in viale Sandro Pertini n. 14 da cui percepiva un canone di 800,00 euro al mese;
- nel luglio 2023 ha acquistato un appartamento in via Mirasole n. 14 senza contrarre mutui, ma utilizzando il ricavato della vendita dell'immobile in via Pertini, allo scopo di adibirlo a casa vacanza, dopo avere aperto una partita iva;
- dalle dichiarazioni dei redditi per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 emergono redditi netti rispettivamente pari a 4.800,00 euro, a 6.636,00 euro e a 4.656,00 euro. Dal canto suo, il NO : CP_1
- non è noto se abbia spese abitative di locazione o mutuo;
- per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti pari rispettivamente a 9.716,00 euro (810,00 mensili), a 16.951,00 euro (1.413,00 mensili), a 16.526,00 euro (1.377,00 mensili) e a 25.368,00 euro (2.114,00 mensili);
- il 9 marzo 2020 ha costituito con il fratello la società “ Parte_2 [...]
avente a oggetto la somministrazione di cibi e bevande e altre Controparte_3 attività in campo recettivo e turistico;
- è titolare di un conto corrente presso la Banca Popolare di Sondrio acceso nel 2019, di due conti correnti presso Banca Intesa San Paolo tutti aperti nel 2021, di un conto a risparmio libero e vincolato presso la ING Bank N. V. acceso nel 2016, di due conti correnti aperti nel 2013 e nel 2024 presso Banco Posta, di due conti correnti accesi presso PostePay nel 2019 e nel 2024;
- nel 2021 ha inoltre contratto un finanziamento ancora in essere presso Banca Intesa San Paolo, ma di cui si ignora l'ammontare complessivo e l'importo delle singole rate. Ai fini della determinazione dell'importo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio occorre tenere in considerazione altresì che:
- egli non vi contribuisce in forma diretta, dato che non lo vede;
- sta per entrare nella preadolescenza e ha dunque esigenze e bisogni Persona_1 crescenti. Tenuto conto delle sopra esposte circostanze, appare congruo prevedere che il NO
corrisponda alla OR un contributo di 400,00 euro mensili per il CP_1 Pt_3 mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 5 di 7 In particolare, I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto nel valore minimo per tutte e quattro le fasi, data la modesta complessità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:
1) affida in forma esclusiva rafforzata alla madre , la Persona_1 Parte_1 quale potrà assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
2) colloca il bambino presso la madre;
3) dispone che, qualora il padre manifesti la volontà di incontrare il figlio, i servizi sociali organizzino le visite -previa valutazione delle capacità genitoriali del NO
e della serietà dell'intenzione, oltre che dei desideri del bambino e della CP_1 rispondenza degli incontri ai suoi interessi- inizialmente in forma protetta e due volte al mese, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per il minore;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del NO CP_1
l'obbligo di versare alla OR , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma di 400,00 euro;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigli amento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e pagina 6 di 7 del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
7) condanna a rifondere a le spese processuali, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, in data 26 marzo 2025
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
---------- TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento sopra emarginato, promosso da nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 assistita e difesa in giudizio dalle Avv. Francesca MARTINELLI e Silvia RAGGI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in Bologna, via Galliera n. 91 RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 10 gennaio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni declaratoria di legge e del caso, rigettata ogni diversa istanza, A) disporre l'affidamento esclusivo alla madre, SI.ra , del minore Parte_1 Persona_1
, con collocazione e residenza presso la madre stessa;
[...]
B) stabilire che la SI.ra , cui il figlio è affidato in via esclusiva, abbia Parte_1 Persona_1 l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di esso;
C) stabilire che la madre SI.ra possa, da sola, assumere tutte le decisioni di maggior Parte_1 interesse per il figlio, tra cui quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale.
D) secondo quanto consentito dagli artt. 473 bis.19 e 473 bis.23 c.p.c. porre definitivamente a carico del sig. l'obbligo di versare alla SI.ra , a titolo di contributo ordinario CP_1 Parte_1 al mantenimento del figlio, la somma mensile di Euro 800,00 o quella maggiore o minore che sarà
pagina 1 di 7 ritenuta equa e di giustizia sulla base della documentazione reddituale prodotta dalla ricorrente e di quella del SI. depositata dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate in ottemperanza CP_1 all'ordine di esibizione del Giudice, e disporre che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
E) con vittoria di spese ed onorari”.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno intrattenuto una relazione more uxorio Parte_1 CP_1 dalla quale è nato, il 26 giugno 2015,bamb , riconosciuto da entrambi i Persona_1 genitori. Il resistente ha lasciato la casa familiare dopo appena due settimane dalla nascita del bambino per trasferirsi all'estero. Dopo il compimento del terzo anno di età da parte del figlio le parti hanno convissuto per alcuni mesi nell'appartamento della famiglia del NO CP_1 insieme alla madre di quest'ultimo, ma ben presto il resistente si è nuovamente allontanato ponendo fine alla relazione con la OR e interrompendo ogni Pt_1 contatto con lei e con il bambino. Il 10 settembre 2021 la ricorrente ha contratto matrimonio Controparte_2
[...]
2. Con ricorso depositato il 2 ottobre 2023 la OR ha chiesto che: Pt_1
- il minore le sia affidato in via esclusiva rafforzata, dato che il padre non lo vede, non lo sente telefonicamente e non collabora al suo mantenimento da circa quattro anni e che ella ha dovuto provvedere in autonomia a prendersi cura del bambino e adottare tutte le decisioni nel suo interesse;
- sia collocato presso di lei.
, pur se regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Nell'udienza del 9 gennaio 2023 il convenuto non si è presentato ed è stato dichiarato contumace. È invece comparsa la ricorrente, la quale ha confermato e precisato il contenuto dell'atto introduttivo. Con ordinanza del 9 gennaio 2024 la Giudice designata:
- ha affidato in forma esclusiva rafforzata alla madre , Persona_1 Parte_1 attribuendole la facoltà di assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, nonché di provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
- ha collocato il bambino presso la OR;
Pt_1
- ha disposto che, qualora il padre manifesti la volontà di incontrare il figlio, i servizi sociali organizzino le visite -previa valutazione delle capacità genitoriali del NO
e della serietà della sua intenzione, oltre che dei desideri del bambino e della CP_1 rispondenza degli incontri ai suoi interessi- inizialmente in forma protetta e due volte al pagina 2 di 7 mese, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per il minore;
- ha posto a carico del NO l'obbligo di versare alla OR a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore la somma di 200,00 euro e di sostenere il 50% delle spese straordinarie. La causa, istruita tramite l'acquisizione di una relazione dei servizi sociali e di documenti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS, è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13 marzo 2023 sulle conclusioni della ricorrente come sopra precisate. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 6 ottobre 2023. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
3. Tanto premesso si può passare alla valutazione delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Deve essere accolta la richiesta di affido esclusivo e rafforzato della bambina alla OR . Pt_1
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Tribunale deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Si deve premettere che non può essere attribuito alcun valore probatorio alle dichiarazioni scritte di , e (madre e Persona_2 Persona_3 Persona_4 sorelle di ), in quanto infarcite di giudizi e valutazioni e di allegazioni Parte_1
pagina 3 di 7 che pressochè certamente non provengono da conoscenze dirette delle dichiaranti (non citate a testimoniare), ma da racconti verosimilmente della ricorrente, unica possibile fonte diretta.
I servizi sociali nella relazione datata 2 aprile 2025 hanno dato atto che:
- la OR è stata fin da subito disponibile e collaborativa;
Pt_1
- la stessa risulta capace di gestire il minore e di riconoscerne i bisogni;
- è molto legato alla madre e al marito di lei;
Persona_1
- il NO è completamente assente dalla vita del figlio e non ha con lui CP_1 alcun contatto;
- gli operatori hanno cercato di contattare il resistente, ma senza successo. Hanno concluso suggerendo che il bambino sia affidato in forma esclusiva rafforzata alla madre, affinchè questa possa rispondere ai bisogni dello stesso in autonomia, considerata l'assenza totale del padre dalla vita del figlio. Ciò posto, nel caso di specie il padre si è dimostrato inadeguato a comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli infatti, sulla base di quanto finora emerso da anni è assente dalla vita di , alla cui Persona_1 educazione e al cui mantenimento non contribuisce in alcun modo. Del resto, il sostanziale disinteresse ostentato dal NO trova conferma CP_1 nel contegno processuale tenuto dal medesimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda, avanzata dalla ricorrente, di affido esclusivo della prole. Ora, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente dal processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi del proprio figlio è indice di una disaffezione e indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nella valutazione dell'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole. Dal canto suo, la OR si è dimostrata idonea a svolgere le funzioni Pt_1 genitoriali con impegno, dedizione e responsabilità, accudendo il figlio e facendosi carico dei suoi bisogni psicologici e affettivi. Conseguentemente deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse del minore sia quello dell'affido esclusivo alla madre, con la facoltà di adottare tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e cura e nello svolgimento delle pratiche burocratiche (ivi compresi la richiesta e il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio). Del resto, la ricorrente ha dato prova di avere fatto fino a oggi tutte le suddette scelte in autonomia (cfr. docc. 9, 10, 11 e 12 allegati al fascicolo della ricorrente). D'altra parte, la totale assenza del FERRARA non consente in ogni caso la collaborazione tra i genitori nell'adozione delle decisioni relative al bambino. 3b. deve essere collocato presso la OR , atteso che tale Persona_1 Pt_1 sistemazione, in essere da anni, allo stato non ha dato adito a situazioni di pregiudizio. Data la contumacia del padre e la sua assenza dalla vita del figlio, allo stato non vi è la possibilità di calendarizzare le visite dello stesso al minore. Pertanto, qualora lo stesso pagina 4 di 7 manifesti il desiderio di incontrare il bambino, i servizi sociali provvederanno a organizzare gli incontri, previa verifica dell'adeguatezza del NO e CP_1 dell'assenza di pregiudizi per il bambino. 3c. In relazione al contributo da porre a carico del genitore non allocatario si deve osservare che la OR : Pt_1
- ha allegato nell'udienza del 9 gennaio 2024 che abita con e con suo Persona_1 marito in un appartamento in via del Picchio Controparte_2
n. 11 di proprietà di quest'ultimo;
- dal marzo 2020 è disoccupata;
- fino a luglio 2023 è stata proprietaria di un appartamento in viale Sandro Pertini n. 14 da cui percepiva un canone di 800,00 euro al mese;
- nel luglio 2023 ha acquistato un appartamento in via Mirasole n. 14 senza contrarre mutui, ma utilizzando il ricavato della vendita dell'immobile in via Pertini, allo scopo di adibirlo a casa vacanza, dopo avere aperto una partita iva;
- dalle dichiarazioni dei redditi per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 emergono redditi netti rispettivamente pari a 4.800,00 euro, a 6.636,00 euro e a 4.656,00 euro. Dal canto suo, il NO : CP_1
- non è noto se abbia spese abitative di locazione o mutuo;
- per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti pari rispettivamente a 9.716,00 euro (810,00 mensili), a 16.951,00 euro (1.413,00 mensili), a 16.526,00 euro (1.377,00 mensili) e a 25.368,00 euro (2.114,00 mensili);
- il 9 marzo 2020 ha costituito con il fratello la società “ Parte_2 [...]
avente a oggetto la somministrazione di cibi e bevande e altre Controparte_3 attività in campo recettivo e turistico;
- è titolare di un conto corrente presso la Banca Popolare di Sondrio acceso nel 2019, di due conti correnti presso Banca Intesa San Paolo tutti aperti nel 2021, di un conto a risparmio libero e vincolato presso la ING Bank N. V. acceso nel 2016, di due conti correnti aperti nel 2013 e nel 2024 presso Banco Posta, di due conti correnti accesi presso PostePay nel 2019 e nel 2024;
- nel 2021 ha inoltre contratto un finanziamento ancora in essere presso Banca Intesa San Paolo, ma di cui si ignora l'ammontare complessivo e l'importo delle singole rate. Ai fini della determinazione dell'importo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio occorre tenere in considerazione altresì che:
- egli non vi contribuisce in forma diretta, dato che non lo vede;
- sta per entrare nella preadolescenza e ha dunque esigenze e bisogni Persona_1 crescenti. Tenuto conto delle sopra esposte circostanze, appare congruo prevedere che il NO
corrisponda alla OR un contributo di 400,00 euro mensili per il CP_1 Pt_3 mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 5 di 7 In particolare, I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto nel valore minimo per tutte e quattro le fasi, data la modesta complessità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:
1) affida in forma esclusiva rafforzata alla madre , la Persona_1 Parte_1 quale potrà assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
2) colloca il bambino presso la madre;
3) dispone che, qualora il padre manifesti la volontà di incontrare il figlio, i servizi sociali organizzino le visite -previa valutazione delle capacità genitoriali del NO
e della serietà dell'intenzione, oltre che dei desideri del bambino e della CP_1 rispondenza degli incontri ai suoi interessi- inizialmente in forma protetta e due volte al mese, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per il minore;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del NO CP_1
l'obbligo di versare alla OR , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma di 400,00 euro;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigli amento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e pagina 6 di 7 del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
7) condanna a rifondere a le spese processuali, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, in data 26 marzo 2025
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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