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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
59
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 24/06/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1285/2023 R.G. vertente TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. BALDI JACOPO Parte_1
Appellante principale e appellato in via incidentale contro in proprio e quale mandatario di , parte rappresentata e difesa dall'Avv. RUPERTO CP_1 CP_2 CLAUDIA Appellato principale e appellante incidentale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 708/2023 del Tribunale di Tivoli, pubblicata il 3.5.2023
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, compensa per un decimo le spese del primo grado di giudizio e condanna l'appellante incidentale al pagamento in favore dell'appellante principale dei residui nove decimi, quota che liquida in euro 2.300 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dell'Avv. Sirianni Antonella, dichiaratasi antistataria. Rigetta l'appello incidentale. Compensa per un decimo le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellante incidentale al pagamento in favore dell'appellante principale dei residui nove decimi, quota che liquida in euro 2.500 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dell'Avv. Sirianni Antonella, dichiaratasi antistataria, quanto a euro 2.100 oltre Cpa e Iva. Dà atto della sussistenza, per l'appellante incidentale, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 24/06/2025 Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Tivoli, depositato l'1.12.2021, , già titolare di indennità di Parte_1 accompagnamento e della pensione di inabilità ex art.12 L118/71 con decorrenza da giugno 2014, ha allegato di essere stato sottoposto a visita medico legale di revisione presso la competente
Commissione Medica dell' il 5.3.2020 e che, all'esito, egli era stato riconosciuto “invalido con CP_1 riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% ex artt. 2 e 13 L118/71 e art. 9 DL
509/88 con una percentuale pari al 75% .
Soltanto con nota recapitata il 18.1.2021 l' gli aveva comunicato che: “La informo che la CP_3 pensione numero 07723089 categoria INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal
01/01/2020. Il ricalcolo comprende: - Revoca della maggiorazione sociale;
- Revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)”.
Il tutto per un indebito totale preteso dall' nella misura di euro 8.701,81, calcolati da aprile 2020 CP_1 fino a febbraio 2021.
Ciò premesso, il ricorrente attuale appellante principale ha lamentato l'infondatezza dell'indebito, per omessa preventiva sospensione del pagamento, per buona fede di esso percipiente e assenza di dolo;
ha concluso, quindi, domandando accertarsi l'irripetibilità della somma, con condanna alla CP_ restituzione di quanto trattenuto dall' e vittoria di spese di lite.
Procedutosi nella resistenza dell' , il quale ha domandato respingersi il ricorso, il Tribunale ha CP_1 così statuito:
“1. Accerta l'illegittimità della richiesta di pagamento di indebito per il periodo 01.4.2020 -
08.01.2021 e condanna l'Ente resistente ad effettuare un nuovo calcolo del dovuto con decorrenza dall'08.01.2021; 2. Compensa le spese di lite tra le parti.”
Al riguardo la prima giudice, dopo ampia illustrazione del quadro normativo rilevante in tema di ripetizione di indebito assistenziale e di rapporti con l'indebito civile e quello previdenziale, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, (ud. 22/03/2022, dep.
04/08/2022), n.24180”.
Pertanto, nel caso di specie, all'assistito non avrebbero potuto essere richieste le prestazioni erogate sino alla data di comunicazione dell'esito della visita, 8.1.2021 (più correttamente, 18.1.2021, come si evince dal doc. 2 allegato al ricorso ex art. 442 c.p.c.), mentre per il prosieguo, sino al 28.2.2021, la ripetizione sarebbe ammessa. In considerazione della ritenuta parziale reciproca soccombenza, il Tribunale ha compensato integramente le spese del grado.
Ha proposto appello , lamentando, con la prima articolata censura, l'errore nel quale Parte_1 sarebbe incorsa la prima giudice, la quale, dopo aver correttamente richiamato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui la ripetizione non può essere richiesta se non dopo la comunicazione dell'esito della visita di revisione, ne avrebbe dovuto trarre la conseguenza dell'irripetibilità anche di quanto preteso dall' sino a febbraio 2021. CP_1
Con il secondo motivo l'appellante principale ha censurato il capo della decisione gravata con il quale, malgrado la domanda sia stata accolta in ordine all'accertamento dell'irripetibilità delle somme dovute sino all'8.1.2021 e sia stata respinta soltanto in riferimento alla pretesa dell' dal 9.1.2021 CP_1 al 28.2.2021, il Tribunale ha ritenuto di compensare le spese del grado, pur a fronte di una pressoché totale ritenuta fondatezza del ricorso.
Si è costituito l'appellato, domandando il rigetto dell'appello principale e proponendo, altresì, appello incidentale, con il quale l' ha chiesto, in riforma della sentenza appellata, respingersi CP_1 integralmente il ricorso proposto dal Segna in primo grado. Ciò perché la prima giudice avrebbe erroneamente omesso di tenere conto del principio giurisprudenziale di legittimità (in particolare,
Corte di Cassazione, sentenza 6610/2005), secondo cui solo quando l'indebito sia scaturito dal superamento dei limiti di redditi, opererebbe una parziale irripetibilità, mentre, nel caso di indebito sorto per declassamento sanitario, le azioni di recupero dovrebbero seguire sempre la regola della normale azione di ripetizione ex art 2033 c.c., con facoltà di recupero entro il termine decennale, ma decorrente comunque dalla data della compiuta verifica medica. Di conseguenza, il giudice sarebbe incorso in un errore di interpretazione dei principi che regolano la fattispecie controversa e il
Tribunale avrebbe sostanzialmente offerto un'interpretazione distorta e fuorviante della normativa sulla ripetizione degli indebiti assistenziali originati da ragioni solo sanitarie.
In data 27.8.2024 si è costituito il nuovo procuratore dell'appellante principale, Avv. Baldi Jacopo.
Matura per la decisione la causa sulla base dei documenti in atti, all'udienza odierna è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
In ordine logico si impone con carattere prioritario l'esame dell'appello incidentale, posto che, in caso di accoglimento del medesimo, dovendosi ritenere infondato integralmente il ricorso di primo grado, resterebbe assorbito lo scrutinio dell'appello principale, con il quale si domanda l'accertamento dell'irripetibilità anche delle somme pretese in recupero dall' per il periodo dal CP_1
9.1.2021 al 28.2.2021. L'impugnazione dell' è infondata. CP_1
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale di legittimità (Cassazione, sentenza 24180/2022), in virtù del quale la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta in presenza di una situazione idonea a generare affidamento, con particolare riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, nel quale viene in considerazione la revoca delle prestazioni assistenziali per il sopraggiunto venire meno dei requisiti sanitari, si declina nel senso che: “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Pertanto, correttamente la prima giudice ha escluso la ripetibilità fino alla comunicazione dell'esito della visita di revisione, indicato come avvenuto l'8.1.2021 (anziché, correttamente il 18.1.2021).
Per il periodo successivo, però, ossia sino al 28.2.2021, proprio in applicazione del menzionato insegnamento della Suprema Corte, l'irripetibilità è esclusa, perché l'assistito aveva ormai avuto conoscenza della sopraggiunta carenza dei presupposti sanitari e, dunque, non poteva vantare alcun ragionevole affidamento sulla percezione delle prestazioni così come godute in precedenza.
Pertanto, anche il primo motivo di appello principale è infondato.
Coglie nel segno, però, la seconda censura del Segna.
Egli, infatti, all'esito del giudizio del Tribunale, che nel merito, per le ragioni esposte, va confermato,
è risultato in gran parte vincitore, essendo stata affermata l'irripetibilità delle somme pretese dall' dall'1.4.2020 all'8.1.2021 ed ammessa la ripetizione solo dal 9.1.2021 al 28.2.201. CP_1
Ritiene, quindi, il Collegio, che le spese di primo grado debbano essere compensate per un decimo, con condanna dell' al pagamento in favore del segna della quota residua, liquidata in dispositivo CP_1
e con distrazione in favore dell'Avv. Sirianni Antonella, procuratrice antistataria in dinanzi al
Tribunale.
Analoga regola delle spese deve essere seguita anche con riguardo alle spese del presente grado, con la precisazione che, essendo intervenuto l'Avv. Baldi soltanto in fase decisoria, per le fasi precedenti si dispone la distrazione in favore della precedente procuratrice, Avv. Sirianni Antonella, dichiaratasi antistataria (mentre tale dichiarazione non è stata resa dall'avv. Baldi).
Il rigetto dell'appello incidentale, infine, comporta la sussistenza, per l'appellante incidentale, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, compensa per un decimo le spese del primo grado di giudizio e condanna l'appellante incidentale al pagamento in favore dell'appellante principale dei residui nove decimi, quota che liquida in euro 2.300 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dell'Avv. Sirianni Antonella, dichiaratasi antistataria. Rigetta l'appello incidentale. Compensa per un decimo le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellante incidentale al pagamento in favore dell'appellante principale dei residui nove decimi, quota che liquida in euro 2.500 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dell'Avv. Sirianni Antonella, dichiaratasi antistataria, quanto a euro 2.100 oltre Cpa e Iva. Dà atto della sussistenza, per l'appellante incidentale, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 24/06/2025 Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 24/06/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1285/2023 R.G. vertente TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. BALDI JACOPO Parte_1
Appellante principale e appellato in via incidentale contro in proprio e quale mandatario di , parte rappresentata e difesa dall'Avv. RUPERTO CP_1 CP_2 CLAUDIA Appellato principale e appellante incidentale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 708/2023 del Tribunale di Tivoli, pubblicata il 3.5.2023
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, compensa per un decimo le spese del primo grado di giudizio e condanna l'appellante incidentale al pagamento in favore dell'appellante principale dei residui nove decimi, quota che liquida in euro 2.300 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dell'Avv. Sirianni Antonella, dichiaratasi antistataria. Rigetta l'appello incidentale. Compensa per un decimo le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellante incidentale al pagamento in favore dell'appellante principale dei residui nove decimi, quota che liquida in euro 2.500 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dell'Avv. Sirianni Antonella, dichiaratasi antistataria, quanto a euro 2.100 oltre Cpa e Iva. Dà atto della sussistenza, per l'appellante incidentale, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 24/06/2025 Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Tivoli, depositato l'1.12.2021, , già titolare di indennità di Parte_1 accompagnamento e della pensione di inabilità ex art.12 L118/71 con decorrenza da giugno 2014, ha allegato di essere stato sottoposto a visita medico legale di revisione presso la competente
Commissione Medica dell' il 5.3.2020 e che, all'esito, egli era stato riconosciuto “invalido con CP_1 riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% ex artt. 2 e 13 L118/71 e art. 9 DL
509/88 con una percentuale pari al 75% .
Soltanto con nota recapitata il 18.1.2021 l' gli aveva comunicato che: “La informo che la CP_3 pensione numero 07723089 categoria INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal
01/01/2020. Il ricalcolo comprende: - Revoca della maggiorazione sociale;
- Revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)”.
Il tutto per un indebito totale preteso dall' nella misura di euro 8.701,81, calcolati da aprile 2020 CP_1 fino a febbraio 2021.
Ciò premesso, il ricorrente attuale appellante principale ha lamentato l'infondatezza dell'indebito, per omessa preventiva sospensione del pagamento, per buona fede di esso percipiente e assenza di dolo;
ha concluso, quindi, domandando accertarsi l'irripetibilità della somma, con condanna alla CP_ restituzione di quanto trattenuto dall' e vittoria di spese di lite.
Procedutosi nella resistenza dell' , il quale ha domandato respingersi il ricorso, il Tribunale ha CP_1 così statuito:
“1. Accerta l'illegittimità della richiesta di pagamento di indebito per il periodo 01.4.2020 -
08.01.2021 e condanna l'Ente resistente ad effettuare un nuovo calcolo del dovuto con decorrenza dall'08.01.2021; 2. Compensa le spese di lite tra le parti.”
Al riguardo la prima giudice, dopo ampia illustrazione del quadro normativo rilevante in tema di ripetizione di indebito assistenziale e di rapporti con l'indebito civile e quello previdenziale, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, (ud. 22/03/2022, dep.
04/08/2022), n.24180”.
Pertanto, nel caso di specie, all'assistito non avrebbero potuto essere richieste le prestazioni erogate sino alla data di comunicazione dell'esito della visita, 8.1.2021 (più correttamente, 18.1.2021, come si evince dal doc. 2 allegato al ricorso ex art. 442 c.p.c.), mentre per il prosieguo, sino al 28.2.2021, la ripetizione sarebbe ammessa. In considerazione della ritenuta parziale reciproca soccombenza, il Tribunale ha compensato integramente le spese del grado.
Ha proposto appello , lamentando, con la prima articolata censura, l'errore nel quale Parte_1 sarebbe incorsa la prima giudice, la quale, dopo aver correttamente richiamato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui la ripetizione non può essere richiesta se non dopo la comunicazione dell'esito della visita di revisione, ne avrebbe dovuto trarre la conseguenza dell'irripetibilità anche di quanto preteso dall' sino a febbraio 2021. CP_1
Con il secondo motivo l'appellante principale ha censurato il capo della decisione gravata con il quale, malgrado la domanda sia stata accolta in ordine all'accertamento dell'irripetibilità delle somme dovute sino all'8.1.2021 e sia stata respinta soltanto in riferimento alla pretesa dell' dal 9.1.2021 CP_1 al 28.2.2021, il Tribunale ha ritenuto di compensare le spese del grado, pur a fronte di una pressoché totale ritenuta fondatezza del ricorso.
Si è costituito l'appellato, domandando il rigetto dell'appello principale e proponendo, altresì, appello incidentale, con il quale l' ha chiesto, in riforma della sentenza appellata, respingersi CP_1 integralmente il ricorso proposto dal Segna in primo grado. Ciò perché la prima giudice avrebbe erroneamente omesso di tenere conto del principio giurisprudenziale di legittimità (in particolare,
Corte di Cassazione, sentenza 6610/2005), secondo cui solo quando l'indebito sia scaturito dal superamento dei limiti di redditi, opererebbe una parziale irripetibilità, mentre, nel caso di indebito sorto per declassamento sanitario, le azioni di recupero dovrebbero seguire sempre la regola della normale azione di ripetizione ex art 2033 c.c., con facoltà di recupero entro il termine decennale, ma decorrente comunque dalla data della compiuta verifica medica. Di conseguenza, il giudice sarebbe incorso in un errore di interpretazione dei principi che regolano la fattispecie controversa e il
Tribunale avrebbe sostanzialmente offerto un'interpretazione distorta e fuorviante della normativa sulla ripetizione degli indebiti assistenziali originati da ragioni solo sanitarie.
In data 27.8.2024 si è costituito il nuovo procuratore dell'appellante principale, Avv. Baldi Jacopo.
Matura per la decisione la causa sulla base dei documenti in atti, all'udienza odierna è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
In ordine logico si impone con carattere prioritario l'esame dell'appello incidentale, posto che, in caso di accoglimento del medesimo, dovendosi ritenere infondato integralmente il ricorso di primo grado, resterebbe assorbito lo scrutinio dell'appello principale, con il quale si domanda l'accertamento dell'irripetibilità anche delle somme pretese in recupero dall' per il periodo dal CP_1
9.1.2021 al 28.2.2021. L'impugnazione dell' è infondata. CP_1
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale di legittimità (Cassazione, sentenza 24180/2022), in virtù del quale la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta in presenza di una situazione idonea a generare affidamento, con particolare riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, nel quale viene in considerazione la revoca delle prestazioni assistenziali per il sopraggiunto venire meno dei requisiti sanitari, si declina nel senso che: “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Pertanto, correttamente la prima giudice ha escluso la ripetibilità fino alla comunicazione dell'esito della visita di revisione, indicato come avvenuto l'8.1.2021 (anziché, correttamente il 18.1.2021).
Per il periodo successivo, però, ossia sino al 28.2.2021, proprio in applicazione del menzionato insegnamento della Suprema Corte, l'irripetibilità è esclusa, perché l'assistito aveva ormai avuto conoscenza della sopraggiunta carenza dei presupposti sanitari e, dunque, non poteva vantare alcun ragionevole affidamento sulla percezione delle prestazioni così come godute in precedenza.
Pertanto, anche il primo motivo di appello principale è infondato.
Coglie nel segno, però, la seconda censura del Segna.
Egli, infatti, all'esito del giudizio del Tribunale, che nel merito, per le ragioni esposte, va confermato,
è risultato in gran parte vincitore, essendo stata affermata l'irripetibilità delle somme pretese dall' dall'1.4.2020 all'8.1.2021 ed ammessa la ripetizione solo dal 9.1.2021 al 28.2.201. CP_1
Ritiene, quindi, il Collegio, che le spese di primo grado debbano essere compensate per un decimo, con condanna dell' al pagamento in favore del segna della quota residua, liquidata in dispositivo CP_1
e con distrazione in favore dell'Avv. Sirianni Antonella, procuratrice antistataria in dinanzi al
Tribunale.
Analoga regola delle spese deve essere seguita anche con riguardo alle spese del presente grado, con la precisazione che, essendo intervenuto l'Avv. Baldi soltanto in fase decisoria, per le fasi precedenti si dispone la distrazione in favore della precedente procuratrice, Avv. Sirianni Antonella, dichiaratasi antistataria (mentre tale dichiarazione non è stata resa dall'avv. Baldi).
Il rigetto dell'appello incidentale, infine, comporta la sussistenza, per l'appellante incidentale, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, compensa per un decimo le spese del primo grado di giudizio e condanna l'appellante incidentale al pagamento in favore dell'appellante principale dei residui nove decimi, quota che liquida in euro 2.300 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dell'Avv. Sirianni Antonella, dichiaratasi antistataria. Rigetta l'appello incidentale. Compensa per un decimo le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellante incidentale al pagamento in favore dell'appellante principale dei residui nove decimi, quota che liquida in euro 2.500 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dell'Avv. Sirianni Antonella, dichiaratasi antistataria, quanto a euro 2.100 oltre Cpa e Iva. Dà atto della sussistenza, per l'appellante incidentale, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 24/06/2025 Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi