Rigetto
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/06/2025, n. 5584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5584 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 05584/2025REG.PROV.COLL.
N. 04222/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4222 del 2024, proposto dall’Azienda Agricola Calvino Gusto Supremo di TE ER Podere degli Ulivi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto BE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Santagostino, con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Quici in Roma, via Antonio Bertoloni, 35;
Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale, Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi, Comune di Padenghe Sul Garda (Bs), non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 797/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Brescia e della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Dalila Satullo;
Nessuno è presente per le parti costituite;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato.
Con istanza dell’11 gennaio 2022 TE BE, quale titolare dell’Azienda Calvino Gusto Supremo – Il Podere degli ulivi, ha chiesto alla Regione Lombardia l’aggiornamento del certificato di connessione fra attività agricola e attività agrituristica al fine di includervi, oltre al fabbricato già precedentemente riconosciuto a fini agrituristici, anche una porzione di fabbricato catastalmente identificata al foglio 9, mappale 589, subalterno 2, del Comune di Padenghe sul Garda.
Con provvedimento del 25 marzo 2022 la Regione Lombardia ha negato l’aggiornamento del certificato di connessione in quanto il fabbricato oggetto di istanza non è stato realizzato per fini agricoli, requisito necessario per la sua successiva trasformazione in fabbricato agrituristico, in contrasto con quanto previsto dall’art. 3, comma 1, l. n. 96/2006, dall’art. 150, comma 1, lett. b), l.r. n. 31/2008 e dall’art. 12, comma 9, del reg. regionale n. 4/2008, vigente alla data di realizzazione del fabbricato.
2. Il giudizio di primo grado.
L’azienda agricola ha impugnato il predetto provvedimento davanti al Tar Brescia deducendo:
1) illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione di legge (artt. 152 e 154 l. reg. n. 31/2008 e artt. 3 e 6 reg. regionale n. 5/2020) e per eccesso di potere. Al riguardo l’azienda ricorrente ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 154, comma 1, l. reg. n. 31/2008, possono essere adibiti per l’esercizio dell’attività agrituristica tutti gli edifici in possesso del requisito della ruralità rilevante a fini fiscali, già esistenti da almeno tre anni, e tali presupposti sussistono nel caso in esame atteso che la porzione di fabbricato oggetto dell’istanza è stata ultimata il 22 giugno 2018 ed è in possesso del requisito della ruralità a fini fiscali, come confermato dalla sentenza della Commissione tributaria di Brescia n. 36/2022. Inoltre, secondo la ricorrente, con il provvedimento di diniego la Regione avrebbe erroneamente applicato la disciplina preesistente in luogo di quella vigente al momento della presentazione dell’istanza;
2) illegittimità del provvedimento per incompetenza, contrasto con un altro provvedimento non impugnato. Sul punto l’azienda ricorrente ha rappresentato che la Regione con il provvedimento impugnato era chiamata a verificare unicamente i presupposti per l’esercizio dell’attività agrituristica mentre ha contestato la destinazione urbanistica del fabbricato senza averne tuttavia la competenza, riconosciuta esclusivamente al Comune.
3) illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione di legge (artt. 152 e 154 l.r. n. 31/2008 e artt. 3 e 6 reg. regionale n. 5/2020); violazione dell’art. 23 ter d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 2135 c.c.; contraddittorietà della motivazione. Al riguardo parte ricorrente ha evidenziato che la Regione ha introdotto un presupposto non previsto da alcuna disposizione ed errato in quanto la destinazione agrituristica dell’immobile risulta dal titolo abilitativo; la destinazione agrituristica è una destinazione agricola e coincide con quella sottesa alla finalità delle disposizioni regionali in materia di agriturismo. D’altronde, secondo la ricorrente il provvedimento sarebbe contraddittorio nella parte in cui, inibendo l’utilizzo della porzione di fabbricato perché espressamente destinato alla funzione agrituristica e non previamente abbandonato o dismesso, renderà la predetta porzione abbandonata e dismessa, atteso che la destinazione agrituristica è l’unica concessa dal permesso di costruire convenzionato.
4) illegittimità del provvedimento per illogicità della motivazione, errore ed eccesso di potere anche in relazione all’art. 154, comma 3, l.r. n. 31/2008 (e art. 6, comma 4 bis , reg. regionale n. 5/2020) e all’art. 2135 c.c. Sul punto l’azienda ricorrente rappresenta che il provvedimento impugnato ha violato l’art. 2135 c.c., che contempla l’attività agrituristica tra le attività agricole, e l’art. 154, comma 3, l. r. n. 31/2008, che consente comunque, per una sola volta, l’ampliamento massimo del dieci per cento della superficie lorda dei fabbricati indicati nel certificato di connessione.
5) illegittimità, eccesso di potere per erronee e infondate indicazioni dei presupposti del diniego. Al riguardo l’azienda ricorrente ha dedotto che in forza del permesso di costruire convenzionato, conforme alla disciplina applicabile, sono ammessi gli interventi di ampliamento del fabbricato preesistente e già legittimamente destinato ad agriturismo.
6) illegittimità, infondatezza sotto il profilo dell’errore giuridico e concettuale, contraddittorietà del provvedimento ed eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, sotto il profilo della illogicità, irragionevolezza ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Sul punto parte ricorrente deduce che la ragione ostativa rappresentata nel provvedimento di diniego è infondata perché il fabbricato era stato ultimato e accatastato nel 2018 ed era in possesso del requisito di ruralità a fini fiscali sin dal suo primo accatastamento; è comunque contraddittoria perché, in base all’art. 6, comma 3, reg. regionale 5/2020 il requisito dell’esistenza del fabbricato da almeno tre anni è attestato dalla data del primo accatastamento;
7) illegittimità anche in considerazione della disciplina previgente (art. 155 l.r. n. 31/2008 e art. 12 reg. regionale n. 4/2008, prima delle modifiche introdotte dalla l. r. n. 1172019). Sul punto l’azienda ricorrente rappresenta che la realizzazione dei nuovi locali ha comunque consentito di installare un impianto di pompa di calore al servizio della parte preesistente di agriturismo, consentendo l’adeguamento tecnologico e un indubbio miglioramento delle prestazioni energetiche;
8) eccesso di potere per errata interpretazione dei presupposti. Al riguardo parte ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato per l’ipotesi in cui avesse ritenuto l’identità tra l’istanza del 2022 ed una precedente istanza del 2020, atteso che quest’ultima era stata presentata quando ancora non era ancora decorso il triennio dall’ultimazione delle opere di ampliamento e prima della pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria di Brescia n. 36/2022.
Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con sentenza n. 797 del 30 ottobre 2023 il Tar Brescia ha preliminarmente respinto il motivo di incompetenza, evidenziando che la valutazione della Regione in sede di rilascio del certificato resta circoscritta alle verifiche di sua competenza senza incidere sulla regolarità urbanistica del fabbricato; ha esaminato congiuntamente il primo ed il terzo motivo, ritenendoli infondati alla luce dell’art. 3, comma 1, l. n. 96/2006, che contiene un principio fondamentale della materia vincolante per le Regioni diretto ad evitare che possano essere destinati ad attività agrituristica edifici realizzati ad hoc , ed alla luce dell’art. 154, l.r. n. 31/2008, che risulta rispettato solo se sono trascorsi tre anni dalla realizzazione della struttura all’inizio dell’attività agrituristica (ciò senza necessità di sostenere, come fa l’amministrazione, che l’immobile debba necessariamente avere una previa destinazione); ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare se il nuovo fabbricato rientrasse nell’ampliamento volumetrico consentito dall’art. 154, comma 3, l.r. n. 31/2008; ha assorbito gli altri motivi.
3. Il giudizio di appello.
Con atto di appello ritualmente proposto l’azienda agricola ha impugnato la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1) erroneità della sentenza e del provvedimento impugnato in punto di preesistenza dell’edificazione all’attività agrituristica: violazione e falsa applicazione di legge (art. 154 l.r. n. 31/2008, art. 6 reg. regionale n. 5/2020); errata applicazione dell’art. 3 l. n. 96/2006 e dell’art. 2135 c.c.); contraddittorietà ed eccesso di potere. Al riguardo l’azienda appellante ha rappresentato che: la disciplina applicabile è rappresentata esclusivamente dall’art. 154, comma 1, l.r. n. 31/2008 e dall’art. 6, comma 3, reg. regionale n. 5/2020 e un’eventuale contrasto tra queste disposizioni e l’art. 3, comma 1, l. n. 96/2006 può essere risolto solo mediante l’intervento della Corte costituzionale; la sentenza della Corte costituzionale n. 96/2012, richiamata in sentenza, contiene un mero obiter dictum non vincolante; nessuna norma impone la preesistenza dell’immobile all’attività agrituristica, presupposto incerto e lesivo della libertà edificatoria dell’imprenditore agrituristico e contrastante con l’art. 2135 c.c.; l’irrilevanza della preesistenza del fabbricato all’attività agrituristica emerge anche dalla modifica sopravvenuta all’art. 154, comma 1, l.r. n. 31/2008 che prevede solo per il futuro che la destinazione a fini agrituristici può riguardare solo i fabbricati non più impiegati per le attività agricole, dall’art. 154, comma 2, secondo cui gli edifici rurali di cui al comma 1 sono compatibili con ogni destinazione d’uso e dall’art. 154, comma 5, che contempla che la richiesta di utilizzo a fini agrituristici possa provenire da chi ha già un’attività agrituristica avviata; la legge statale non richiede la preesistenza del fabbricato all’attività agrituristica ma impone solo alle Regioni di prevedere limiti temporali alla edificazione dei fabbricati da destinare ad attività agrituristica e la Regione Lombardia ha previsto che possono essere adibiti gli immobili accatastati da tre anni; il riuso di fabbricati preesistenti è disciplinato dal diverso art. 154, comma 3, l.r. n. 31/2008; anche la relazione alla l.r. n. 11/2019 ha specificato che il triennio previsto dall’art. 154, comma 1, l.r. n. 31/2008 decorre dalla edificazione.
2) erroneità in punto di preesistenza dell’uso agricolo sull’edificazione: violazione e falsa applicazione di legge (art. 154 l.r. n. 31/2008, art. 6 reg. regionale n. 5/2020; errata applicazione dell’art. 3 l. n. 96/2006 e dell’art. 2135 c.c.); contraddittorietà ed eccesso di potere. Al riguardo l’appellante ha evidenziato che la sentenza ha correttamente ritenuto che la costruzione non debba avere una previa destinazione agricola, presupposto non previsto da alcuna norma applicabile;
3) integrazione dei presupposti per il rilascio del certificato di connessione: violazione e falsa applicazione di legge (artt. 152 e 154 l.r. n. 31/2008, artt. 3 e 6 reg. regionale n. 5/2020); contraddittorietà ed eccesso di potere. Sul punto l’appellante ha rappresentato che, anche a volere aderire alla tesi secondo cui il fabbricato debba essere realizzato tre anni prima dell’avvio dell’attività agrituristica, tale presupposto ricorrerebbe nel caso in esame atteso che i lavori sono stati ultimati nel 2018 e l’attività agrituristica come attualmente autorizzata è stata avviata nel 2020;
4) competenza comunale e mancato recepimento della destinazione di cui al titolo abilitativo: erroneità della sentenza e del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione di legge (artt. 154 - 152 l. r. n. 31/2008 e artt. 6 - 3 reg. regionale 24 luglio 2020 n. 5; artt. 2 e 23 ter d.P.R. 380/01) e per eccesso di potere. Al riguardo l’azienda appellante ha ribadito che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il provvedimento della Regione ha invaso la competenza urbanistica del Comune, imponendo che solo gli immobili agricoli possano ambire a divenire agrituristici e impedendo al Comune di destinare immobili a fini agrituristici, mentre avrebbe dovuto prendere atto della specifica destinazione agrituristica impressa dal titolo edilizio avendo essa anche partecipato al relativo procedimento di rilascio, in ogni caso non impugnato.
5) il disuso indotto: erroneità della sentenza e del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione di legge (art. 154 l.r. n. 31/2008, art. 6 reg. regionale n. 5/2020; art. 3 della legge 96/2006 e art. 2135 c.c.); illogicità, contraddittorietà ed eccesso di potere. Sul punto l’azienda appellante ha rilevato che, in assenza del certificato di connessione, l’ampliamento non sarà fruibile, non potendo essere destinato ad altro utilizzo, determinandone l’abbandono senza possibilità di recupero.
6) illegittimità anche in considerazione della disciplina previgente (l.r. n. 31/2008 e reg. regionale n. 4/2008). Al riguardo parte appellante ha sostanzialmente riproposto, in via subordinata, l’ottavo motivo di appello, assorbito in primo grado.
Si è costituita la Regione Lombardia deducendo l’inammissibilità dell’appello per carenza di interesse e contestando nel merito la fondatezza dell’appello.
Si è costituita anche l’Agenzia delle Entrate, con atto di mera forma.
All’udienza pubblica del 12 giugno 2025 la causa è stata assunta in decisione.
4. Nella memoria ex art. 73 c.p.a. l’amministrazione regionale ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse in quanto, in esecuzione della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il quarto motivo di ricorso, la Regione ha riesaminato l’istanza al fine di verificare se l’intervento edilizio rientrasse nei limiti consentiti dall’art. 154, comma 3, l. r. n. 31/2009 per l’ampliamento degli edifici esistenti e ha adottato un nuovo provvedimento che farebbe venire meno l’interesse alla decisione sul primo provvedimento impugnato.
Tale eccezione è infondata.
Al riguardo è sufficiente rilevare che, in caso di accoglimento dell’appello, l’amministrazione dovrebbe riesaminare l’istanza di aggiornamento del certificato di connessione ritenendo corretta la destinazione agrituristica dell’intera porzione di fabbricato realizzata nel 2018, senza soggiacere ai limiti previsti dall’art. 154, comma 3, l. r. n. 31/2008 per l’ampliamento dei fabbricati esistenti, con conseguente certa utilità per la parte appellante.
5. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello, in quanto strettamente connessi e sotto alcuni profili ripetitivi, possono essere trattati congiuntamente e devono ritenersi infondati.
4.1. Va al riguardo rilevato che l’attività agrituristica è disciplinata dalla l. n. 96/2006, il cui art. 3, rubricato “Locali per attività agrituristiche” prevede che “1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo. 2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell’imprenditore agricolo ai fini dell’esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. 3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali”.
Come più volte affermato dalla Corte costituzionale (v sentenze n. 96/2012 e n. 68/2023) l’art. 3, comma 1, l. n. 96/2006 costituisce un principio fondamentale della materia del governo del territorio (materia di competenza concorrente ex art. 117 Cost.), diretto ad escludere che possano essere destinati ad attività agrituristiche edifici costruiti ad hoc e non esistenti sul fondo prima delle attività medesime. Secondo la Corte costituzionale tale previsione risponde all’esigenza di “prevenire il sorgere ed il moltiplicarsi di attività puramente turistiche, che finiscano con il prevalere su quelle agricole, …con l’effetto pratico di uno snaturamento del territorio, usufruendo peraltro delle agevolazioni fiscali previste per le vere e proprie attività connesse al prevalente esercizio dell’attività agricola” (v. sentenza n. 96/2012 testualmente richiamata dalla sentenza n. 68/2023). Ancora secondo la Corte, “La delimitazione posta dall’art. 3, comma 1, in esame garantisce, dunque, un ragionevole equilibrio tra l’attività turistica e ricettiva, da un lato, e l’indispensabile mantenimento della vocazione agricola del territorio e dell’ambiente rurale, dall’altro. Interventi di trasformazione del territorio che – pur rispettando gli strumenti urbanistici – si pongano in contrasto con il principio in esame comportano un’alterazione dell’ambiente agreste, a vantaggio delle esigenze del turismo e dell’attività ricettiva. L’art. 3 della legge n. 96 del 2006 delimita dunque l’utilizzabilità degli edifici per finalità agrituristiche sotto un duplice profilo: da un lato, esso pone la condizione della necessaria “preesistenza” dell’edificio, o di una sua parte, rispetto all’inizio delle attività edificatorie; dall’altro lato, questa stessa condizione è riferita ad una precisa localizzazione sul territorio, là dove è stabilito che l’edificio utilizzabile per attività agrituristiche debba altresì essere ubicato «nel fondo»” (v. in particolare sentenza n. 68/2023, punto 4.1.).
4.2. In attuazione dell’art. 3, comma 2, l. n. 96/2006, la Regione Lombardia ha approvato l’art. 154 l. r. n. 31/2008 che, nella versione applicabile ratione temporis e risultante dalle modifiche apportate dalla l.r. n. 11/2019, prevede che “1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici in possesso del requisito di ruralità rilevante ai fini fiscali, già esistenti da almeno tre anni, a condizione che la loro destinazione all’attività agrituristica non comprometta l’esercizio dell'attività agricola. 2. Gli edifici rurali di cui al comma 1 sono compatibili con ogni destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali. 3. Il riuso degli immobili rurali destinati ad agriturismo, anche distaccati, può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e attraverso ampliamenti necessari all’adeguamento igienico-sanitario e tecnologico. È, altresì, consentito, per una sola volta, l’ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda di pavimento destinata a uso agrituristico sulla base della potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione”.
4.3. Ciò premesso in diritto, nel caso in esame il fabbricato per il quale è stata presentata l’istanza di aggiornamento del certificato di connessione, è stato realizzato ed accatastato nel 2018 sin dall’origine con destinazione agrituristica sulla base di un permesso di costruire convenzionato rilasciato dal Comune di Padenghe.
Secondo l’appellante tale immobile presenterebbe tutti i presupposti previsti dall’art. 154, comma 1, l. r. n. 31/2008 per la sua destinazione a fini agrituristici, in quanto edificio realizzato da oltre tre anni dotato del requisito di ruralità rilevante ai fini fiscali.
Secondo la Regione Lombardia, invece, il certificato di connessione non può essere rilasciato in quanto in contrasto con il principio fondamentale previsto dall’art. 3, comma 1, l. n. 96/2006, diretto proprio ad evitare che vengano realizzati ad hoc fabbricati con destinazione agrituristica, alterando l’ambiente agreste in favore dello sviluppo delle strutture turistiche.
Questo collegio ritiene corretta la valutazione operata dall’amministrazione regionale per le seguenti principali ragioni:
- il dato testuale dell’art. 3, comma 1, l. n. 96/2006, e la ratio ad esso sottesa, sopra richiamati, impongono di adibire a fini agrituristici solamente gli edifici preesistenti rispetto all’inizio delle attività edificatorie volte al reimpiego dell’immobile a fini agrituristici (v. Corte cost. n. 68/2023);
- l’art. 154, comma 1, l.r. n. 31/2008 non contrasta con la disciplina nazionale – contrasto che non potrebbe comunque risolversi con la prevalenza della disciplina nazionale ma imporrebbe di sollevare una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost. – atteso che della citata disposizione regionale è possibile fornire un’interpretazione costituzionalmente conforme (sulla necessità di un’interpretazione costituzionalmente conforme v., tra le tante, la fondamentale sentenza Corte Cost. n. 356/1996); l’art. 154, comma 1, l.r. n. 31/2008 va infatti interpretato nel senso che il lasso temporale dei tre anni qualifica il requisito della preesistenza previsto dalla disciplina nazionale, imponendo che l’immobile da adibire a fini agrituristici sia stato realizzato almeno tre anni prima rispetto all’inizio delle attività dirette al reimpiego dell’immobile per finalità agrituristiche.
- il predetto presupposto non è evidentemente rispettato nel caso in esame in cui l’unica attività edificatoria è consistita nella realizzazione ex novo della porzione di fabbricato, immediatamente destinato ad attività agrituristica, in violazione del principio fondamentale sancito dalla disciplina nazionale che impedisce la realizzazione ad hoc di immobili a fini agrituristici, dovendo essere a tal fine reimpiegati e recuperati immobili già presenti sul fondo (v. Corte cost. n. 68/2023);
- la soluzione interpretativa proposta dall’azienda appellante sarebbe irragionevole in quanto, per un verso, consentirebbe la realizzazione ex novo di edifici da destinare a scopi agrituristici ma, per altro verso, imporrebbe il non uso dell’immobile a tali fini per almeno un triennio;
- la rigida disciplina prevista dall’art. 154, comma 3, l.r. n. 3172008, che consente l’ampliamento per una sola volta e nei limiti del 10%, perderebbe gran parte della sua utilità ove fosse consentita la realizzazione ex novo di edifici a scopo agrituristico;
- la circostanza che, dopo l’adozione del provvedimento impugnato, l’art. 154, comma 1, l. r. n. 31/2008 sia stato modificato nel senso di richiedere che l’edificio preesistente, dovesse anche avere una destinazione agricola, è del tutto irrilevante atteso che l’impossibilità di adibire a fini agrituristici l’immobile di cui è causa deriva dall’assenza del requisito della preesistenza;
- alla luce di quanto esposto è irrilevante che sia decorso un triennio tra il completamento dei lavori e la presentazione dell’istanza, avendo dovuto tale lasso di tempo intercorrere tra la realizzazione del manufatto preesistente e l’inizio dell’attività volte al reimpiego a fini agrituristici;
- l’art. 154, comma 2, l. r. n. 31/2008, oggi abrogato ma applicabile ratione temporis , che consentiva l’adibizione a fini agrituristici di immobili con qualsiasi destinazione, non poteva comunque essere interpretato nel senso di escludere il presupposto della preesistenza, come sopra definito, previsto dalla legge nazionale e richiamato dalla legge regionale.
Per tutte queste ragioni, quindi, il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello devono ritenersi infondati.
5. Il quarto ed il quinto motivo di appello, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente e devono ritenersi infondati.
Il collegio condivide sul punto quanto argomentato dal Tribunale, secondo cui la Regione si è limitata ad esercitare le proprie competenze in materia di agriturismo, riconosciutele dalla l. n. 96/2006. Ed infatti, la valutazione operata dalla Regione Lombardia è limitata all’inclusione nel certificato di connessione della porzione di fabbricato realizzata nel 2018, in relazione alla quale sono stati correttamente ritenuti insussistenti i presupposti previsti dalla normativa di settore per l’impiego nello svolgimento di attività agrituristiche.
La circostanza che ciò determinerebbe l’impossibilità di uso dell’immobile realizzato, oltre a non risultare provata (si pensi all’eventuale possibilità di un uso propriamente agricolo), costituisce una circostanza di fatto che non può impedire all’amministrazione regionale, nell’esercizio della sua competenza, la corretta applicazione della disciplina di settore diretta ad assicurare che le attività agrituristiche non snaturino le attività ed il contesto agricolo, nelle quali si inseriscono.
Infine, la circostanza che la Regione sia intervenuta nel procedimento di rilascio del titolo non determina alcuna contraddittorietà nelle scelte adottate atteso che il suo intervento si è limitato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ma non ha riguardato la conformità del titolo alla normativa in materia di agriturismo.
6. Il sesto motivo di appello non è conducente ai fini della decisione della controversia, che è stata decisa in applicazione della disciplina pro tempore vigente.
7. In conclusione, quindi, l’appello va respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
8. In applicazione della regola della soccombenza l’azienda agricola appellante va condannata al pagamento in favore della Regione Lombardia delle spese processuali nella misura individuata in dispositivo.
Le spese processuali possono essere compensate tra le altre parti, in considerazione della difesa meramente formale dell’Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento in favore della Regione Lombardia della somma di euro 4.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO