Art. 1. 1. Agli effetti di quanto previsto dall' articolo 251 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, l'articolo 272 del codice abrogato e' modificato come segue:
a) il numero 2) del quarto comma e' sostituito dal seguente:
"2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al numero 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 5) del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;";
b) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"La durata complessiva della custodia cautelare non puo' superare:
cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1);
un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2);
due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3);
((tre anni e tre mesi)) per i reati di cui al primo comma, numero 4), lettera b), diversi da quelli di cui al terzo comma, numero 5); sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5).";
c) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
"La durata della custodia cautelare ((non puo' comunque superare un terzo del massimo della pena)) temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.";
d) nel nono comma le parole: "dei commi sesto e ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "del comma ottavo".
a) il numero 2) del quarto comma e' sostituito dal seguente:
"2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al numero 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 5) del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;";
b) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"La durata complessiva della custodia cautelare non puo' superare:
cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1);
un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2);
due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3);
((tre anni e tre mesi)) per i reati di cui al primo comma, numero 4), lettera b), diversi da quelli di cui al terzo comma, numero 5); sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5).";
c) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
"La durata della custodia cautelare ((non puo' comunque superare un terzo del massimo della pena)) temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.";
d) nel nono comma le parole: "dei commi sesto e ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "del comma ottavo".