Rigetto
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/05/2025, n. 4348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4348 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 04348/2025REG.PROV.COLL.
N. 05113/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5113 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Caforio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura di Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. 867/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025, il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel giudizio di primo grado definito dal TAR Umbria con la sentenza reiettiva qui impugnata, il sig. -OMISSIS- ha agito per l’annullamento del decreto -OMISSIS- (notificato in data -OMISSIS-) con il quale la Questura di Perugia ha respinto l’istanza dallo stesso avanzata per il rilascio/rinnovo della licenza/porto di fucile per uso venatorio – adducendo a giustificazione del diniego la persistenza del divieto di detenzione armi di cui al decreto prefettizio -OMISSIS-, all’epoca emesso in forza della sentenza di condanna del Giudice di Pace di Assisi del -OMISSIS-, pronunciata nei confronti dell’odierno ricorrente per il reato di minaccia ex art. 612 cod. pen., confermata in appello dal Giudice Monocratico - Sez. di Assisi con sentenza -OMISSIS-.
2. Avverso il decreto della Questura di Perugia -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- ha articolato quattro motivi di censura, respinti dal TAR sulla base della seguente motivazione:
-- “ il decreto prefettizio di divieto di detenzione armi e munizioni -OMISSIS- è stato fatto oggetto, da parte dell’odierno ricorrente, di altro giudizio culminato nella sentenza di questo Tribunale 3 gennaio 2018, n. 25, che ha respinto il ricorso confermando la piena legittimità del provvedimento; tale sentenza è stata poi confermata in appello dalla terza sezione del Consiglio di Stato con sentenza 25 gennaio 2019, n.664 ”;
-- “ pertanto, tale divieto di detenzione armi rimane valido ed efficace e lo stesso «è permanente e la sua sussistenza costituisce un motivo ostativo alla concessione di qualunque altra autorizzazione al porto d’armi» (da ultimo, T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 25 luglio 2022, n. 230). Difatti, l’art. 39 del R.D. n. 773 del 2018 giugno 1931, a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto; ne consegue che «fin quando non venga rimosso (a seconda dei casi, dal Giudice a fronte di tempestiva impugnazione, ovvero dall’Amministrazione stessa in sede di autotutela) il divieto in questione spiega pienamente i suoi effetti ”.
3. Nella presente sede di appello il ricorrente eccepisce l’erroneità della pronuncia di primo grado sostenendo che la vigenza del divieto di detenere armi e munizioni di cui al decreto prefettizio non comporta ipso iure il venir meno dei requisiti per la titolarità della licenza di porto di fucile, né costituisce un motivo ostativo al rilascio/rinnovo della stessa, trattandosi di due provvedimenti distinti, emessi da Autorità diverse, che presuppongono accertamenti e valutazioni autonome.
Aggiunge che il provvedimento inibitorio non può avere una efficacia sine die , non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto laddove sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso.
Da qui, da un lato, la riproposizione da parte del ricorrente delle ulteriori censure già svolte in primo grado e intese a dimostrare la sussistenza dei requisiti di affidabilità adeguati al rilascio del porto d’arma; dall’altro, la censura (sviluppata con un secondo distinto motivo di appello) indirizzata avverso il capo decisorio che ha fatto applicazione dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento alla omessa comunicazione di avvio del procedimento.
4. La causa, nella quale si sono costituiti la Questura di Perugia e il Ministero dell’Interno, è passata in decisione all’udienza pubblica del 15 maggio 2025.
5. L’appello è infondato, dovendosi al riguardo osservare che, per pacifica giurisprudenza:
-- tra il decreto del Prefetto recante il divieto di detenzione armi ex art. 39 T.U.L.P.S. e il decreto questorile di revoca del porto d’armi ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 cit., la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata (si veda, ex multis , Cons. Stato, sez. III, 4 marzo 2013, n. 1292; per quanto concerne la giurisprudenza di primo grado si vedano T.A.R. Toscana, sez. IV, 26 novembre 2024, n. 1368; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 3 ottobre 2023, n. 1175; T.A.R. Basilicata, 25 febbraio 2022, n. 154);
-- ne deriva che il consolidamento del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione esclude un interesse concreto ed attuale rispetto all’impugnazione della revoca della licenza di porto d’arma;
-- l’interesse alla rimozione dell’atto di divieto ostativo (astrattamente efficace sine die ma suscettibile di riesame al sopravvenire di fatti nuovi che denotino, a congrua distanza di tempo, il recupero di requisiti di affidabilità in capo all’interessato) può essere fatto valere attraverso una apposita istanza ma, finché questa non venga presentata e valutata positivamente, l’elemento ostativo al rilascio della licenza permane.
6. Pertanto, con riguardo al caso che qui occupa:
a) una volta divenuto inoppugnabile il divieto di detenzione di armi emesso nei confronti dell’odierno istante, a seguito della definitiva reiezione dell’impugnativa proposta avverso di esso, il diniego opposto alla richiesta di porto d’armi costituiva effettivamente un atto vincolato per l’Amministrazione;
b) di conseguenza, del tutto correttamente il primo giudice ha respinto la censura di omissione della comunicazione di avvio del procedimento, stante l’inidoneità di questa a viziare il diniego ai sensi dell’articolo 21- octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) le censure riproposte nell’appello in ordine alle ragioni a base del diniego (condanna definitiva riportata dal richiedente per il delitto di cui all’articolo 612 c.p.) sono inammissibili, essendo una mera riproposizione di quelle articolate avverso il precedente divieto ex articolo 39 T.U.L.P.S., e già disattese;
d) quanto al proclamato interesse dell’appellante a ottenere una rivalutazione delle predette ragioni, in conseguenza del decorso del tempo e tenuto conto della durata indefinita del divieto, questo deve essere fatto valere attraverso la proposizione di una richiesta di riesame in autotutela del divieto medesimo (istanza alla quale, come da giurisprudenza di questo giudice, l’Amministrazione sarà tenuta a dare riscontro espresso: cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2024, n. 3970; id., 18 gennaio 2021, n. 500).
7. L’appello va quindi integralmente respinto, con conseguente condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata le spese di lite che liquida nell’importo omnicomprensivo di € 3.000,00 (tremila//00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.