Art. 12. ((Ove si manifestino lesioni che non permettono la continuazione della specifica attivita', l'ente alle cui dipendenze il medico presta servizio dovra' adibirlo ad altre funzioni gerarchicamente ed amministrativamente analoghe, fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti dalle disposizioni vigenti, a meno che non si concreti una inabilita' permanente assoluta))
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21 marzo 1958
21 marzo 1958
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17 aprile 1975
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/12/1985, n. 6318Provvedimento: La rendita per inabilità permanente spettante al tecnico di radiologia (il quale generalmente esplica la propria attività in regime di subordinazione, fruendo di una retribuzione certa e determinata) deve essere calcolata non già sulla base della retribuzione annua convenzionale fissata dall'art. 8, terzo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 (e successive modificazioni) per i medici radiologi - non potendo tale norma intendersi compresa (a differenza delle Disposizioni degli artt. 10, 11 e 12 della stessa legge n. 93 del 1958) nel richiamo operato dall'art. 15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 (regolamentazione dell'Esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia …Leggi di più...
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