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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/03/2024, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2038/2022 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 23.12.2022 da:
, nata ad [...] il [...], residente a [...]
Avellino n. 12, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Hopps, C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, Corso Mazzini n. 229;
Ricorrente contro
, nato ad [...] il [...], residente a [...]
Avellino n. 12, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Cerqua del C.F._2
foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, via XX
Settembre n. 10;
Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 23.12.2022, deduceva che in data 18.07.2015 Parte_1
aveva contratto matrimonio concordatario nel Comune di Ascoli Piceno con , nato ad CP_1
Ascoli Piceno il 16.10.1975; il matrimonio veniva trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Ascoli Piceno, Anno 2015, Numero 49, Parte 2, serie A, in regime di separazione dei beni;
all'epoca del matrimonio le parti erano già genitori della figlia , nata in data [...] ad [...]; Per_1 da precedente relazione intrattenuta in precedenza dalla ricorrente, era nato ad [...], l'[...], un altro figlio, da sempre stabilmente convivente con i coniugi e Persona_2 Pt_1 CP_1
i coniugi fissavano la residenza familiare a Villa Pigna di Folignano, via Avellino n. 12 nell'immobile di proprietà esclusiva di;
negli anni, la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta CP_1
intollerabile, anche a causa della gelosia e degli atteggiamenti talvolta violenti ed aggressivi di CP_1
verso la moglie, tali da determinare una grave crisi nella coppia: tutto ciò premesso, la parte
[...]
ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge, , alle condizioni CP_1
di cui al ricorso introduttivo.
La parte resistente si costituiva in giudizio nella fase presidenziale, impugnando e contestando gli assunti in fatto e in diritto posti a fondamento della domanda proposta da parte ricorrente. In particolare, rappresentava che dal 2018 il rapporto coniugale entrava in crisi a causa del comportamento moglie, che manifestava insoddisfazione e frustrazione, nonché disinteresse per i figli e la famiglia. Dunque, egli formulava le sue conclusioni così come riportate nella comparsa di costituzione e risposta.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 08.03.2023 davanti al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno;
venivano sentiti i coniugi, veniva acquisita la relazione dei servizi sociali del
Comune di Folignano richiesta dal Tribunale per i Minorenni di Ancona in ordine alle condizioni di vita e sociali della minore ed al suo rapporto con entrambi i genitori e veniva esperito Persona_3 il tentativo di conciliazione che si dimostrava infruttuoso;
all'esito, il Presidente del Tribunale emanava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Il PM prendeva conoscenza degli atti del processo in data 14.03.2023 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
In corso di causa le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione. Pertanto, all'udienza del 28.09.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni, riportandosi all'accordo di separazione già depositato telematicamente;
il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 10.10.2023 il PM prestava il consenso all'accordo di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita, pertanto, accoglimento, avendo essi interrotto la convivenza, ormai divenuta intollerabile, ed avendo dichiarato di non volersi riconciliare.
Il Collegio, poi, osserva che le condizioni riportate nell'accordo di separazione personale dei coniugi, da essi sottoscritto ed accettato, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle stesse, anche in considerazione delle capacità economiche di entrambe, nonché tenuto conto delle esigenze della figlia minore della coppia, relativamente a quest'ultima, il Collegio osserva che Persona_3
dalla relazione del Servizio Sociale di Folignano non emergono particolari criticità del nucleo familiare;
la minore, inoltre, risulta ben integrata nell'ambiente scolastico, con buon rendimento, chiaro indice dell'adeguatezza delle figure parentali e del suo ambiente di vita, come, del resto, si è già rilevato nell'ordinanza del Presidente del Tribunale del 17/5/2023, contenente i provvedimenti necessari e urgenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, prende atto dell'accordo tra le parti e così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata ad [...] il [...], Parte_1
e , nato ad [...] il [...], alle seguenti CP_1
CONDIZIONI:
“1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore , nata ad [...] il [...], sarà affidata congiuntamente a Per_1
entrambi i genitori, con collocamento della stessa in modo alternato e paritetico presso
l'abitazione dell'uno o dell'altro, secondo il seguente schema temporale:
a) prima settimana del mese (dal lunedì all'uscita della scuola al successivo lunedì fino all'entrata a scuola) con la madre seconda settimana del mese (dal lunedì all'uscita della scuola al successivo lunedì fino all'entrata a scuola) con il padre terza settimana del mese (dal lunedì all'uscita della scuola al successivo lunedì fino all'entrata a scuola) con la madre quarta settimana del mese (dal lunedì all'uscita della scuola al successivo lunedì fino all'entrata a scuola) con il padre eventuale quinta settimana del mese (dal lunedì all'uscita della scuola al successivo lunedì fino all'entrata a scuola) una volta con un genitore e la successiva con l'altro,
e così via;
b) nel corso delle vacanze natalizie la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il 24
e il 25 dicembre e con l'altro il 31 dicembre e il primo gennaio, e viceversa nell'anno successivo;
c) nel corso delle vacanze pasquali la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, e viceversa nell'anno successivo;
d) il criterio dell'alternanza annuale sarà seguito anche per tutte le altre festività civili e religiose dell'anno e per il giorno del compleanno della minore;
e) durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, secondo un programma da concordare tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno;
f) la minore potrà sempre liberamente incontrare, sia nell'ex casa familiare sia nella nuova abitazione ove la madre trasferirà la propria residenza anagrafica, il fratello , nonché Per_2
gli ascendenti e i parenti dei due rami genitoriali;
3) i genitori si impegnano a concedersi i più ampi e reciproci aiuto e assistenza nella cura, educazione e istruzione della minore;
4) ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché a comunicare all'altro il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura, ogniqualvolta abbia con sé la minore;
5) il IG. rimarrà a vivere in modo definitivo nella casa familiare, sita in Folignano (AP), CP_1
cap 63084, Via Avellino n.12 di Villa Pigna, di cui avrà il godimento esclusivo, mentre la IG.ra ha già trasferito la residenza presso altra e diversa abitazione, portando con sé i propri Pt_1
oggetti ed effetti personali;
6) ciascun genitore provvederà, durante i periodi di collocamento della minore presso di sé, al mantenimento della stessa, fermo restando che il IG. corrisponderà alla IG.ra CP_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese e a titolo di contributo al mantenimento della minore per i periodi del mese nei quali quest'ultima sarà collocata presso la madre, un assegno determinato in complessivi Euro 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici a far data Org_1
dal mese di settembre 2024;
7) per quanto concerne le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della minore (e, in particolare, voci, tempistica e modalità), i genitori osserveranno le disposizioni del vigente Protocollo di Intesa stipulato tra il Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e ripartiranno gli esborsi nella misura del 60% a carico del padre
e del 40% a carico della madre;
Org_ 8) l'assegno unico universale per la minore spetterà interamente alla IG.ra Pt_1
9) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti sotto il profilo economico e rinunciano al reciproco obbligo di mantenimento;
10) il IG. ha ceduto a titolo gratuito alla IG.ra l'auto Fiat 500 tg ER651YW, CP_1 Pt_1
facendosi carico dei costi relativi al predetto passaggio di proprietà;
11) le spese del giudizio di separazione restano interamente compensate tra le parti;
12) i coniugi danno atto di aver definitivamente regolato tutte le questioni patrimoniali e non, nessuna esclusa, derivanti e/o comunque connesse al matrimonio e dichiarano che, con il puntuale adempimento di quanto stabilito nel presente accordo, non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro”;
- ordina all'ufficiale di Stato civile del Comune di Ascoli Piceno di procedere all'annotazione della presente sentenza, una volta che sia passata in giudicato, in quanto il matrimonio, contratto in data 18.07.2015 ad Ascoli Piceno, è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Ascoli Piceno, Anno 2015, Numero 49, Parte 2, serie A.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 27/03/2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2038/2022 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 23.12.2022 da:
, nata ad [...] il [...], residente a [...]
Avellino n. 12, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Hopps, C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, Corso Mazzini n. 229;
Ricorrente contro
, nato ad [...] il [...], residente a [...]
Avellino n. 12, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Cerqua del C.F._2
foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, via XX
Settembre n. 10;
Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 23.12.2022, deduceva che in data 18.07.2015 Parte_1
aveva contratto matrimonio concordatario nel Comune di Ascoli Piceno con , nato ad CP_1
Ascoli Piceno il 16.10.1975; il matrimonio veniva trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Ascoli Piceno, Anno 2015, Numero 49, Parte 2, serie A, in regime di separazione dei beni;
all'epoca del matrimonio le parti erano già genitori della figlia , nata in data [...] ad [...]; Per_1 da precedente relazione intrattenuta in precedenza dalla ricorrente, era nato ad [...], l'[...], un altro figlio, da sempre stabilmente convivente con i coniugi e Persona_2 Pt_1 CP_1
i coniugi fissavano la residenza familiare a Villa Pigna di Folignano, via Avellino n. 12 nell'immobile di proprietà esclusiva di;
negli anni, la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta CP_1
intollerabile, anche a causa della gelosia e degli atteggiamenti talvolta violenti ed aggressivi di CP_1
verso la moglie, tali da determinare una grave crisi nella coppia: tutto ciò premesso, la parte
[...]
ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge, , alle condizioni CP_1
di cui al ricorso introduttivo.
La parte resistente si costituiva in giudizio nella fase presidenziale, impugnando e contestando gli assunti in fatto e in diritto posti a fondamento della domanda proposta da parte ricorrente. In particolare, rappresentava che dal 2018 il rapporto coniugale entrava in crisi a causa del comportamento moglie, che manifestava insoddisfazione e frustrazione, nonché disinteresse per i figli e la famiglia. Dunque, egli formulava le sue conclusioni così come riportate nella comparsa di costituzione e risposta.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 08.03.2023 davanti al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno;
venivano sentiti i coniugi, veniva acquisita la relazione dei servizi sociali del
Comune di Folignano richiesta dal Tribunale per i Minorenni di Ancona in ordine alle condizioni di vita e sociali della minore ed al suo rapporto con entrambi i genitori e veniva esperito Persona_3 il tentativo di conciliazione che si dimostrava infruttuoso;
all'esito, il Presidente del Tribunale emanava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Il PM prendeva conoscenza degli atti del processo in data 14.03.2023 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
In corso di causa le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione. Pertanto, all'udienza del 28.09.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni, riportandosi all'accordo di separazione già depositato telematicamente;
il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 10.10.2023 il PM prestava il consenso all'accordo di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita, pertanto, accoglimento, avendo essi interrotto la convivenza, ormai divenuta intollerabile, ed avendo dichiarato di non volersi riconciliare.
Il Collegio, poi, osserva che le condizioni riportate nell'accordo di separazione personale dei coniugi, da essi sottoscritto ed accettato, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle stesse, anche in considerazione delle capacità economiche di entrambe, nonché tenuto conto delle esigenze della figlia minore della coppia, relativamente a quest'ultima, il Collegio osserva che Persona_3
dalla relazione del Servizio Sociale di Folignano non emergono particolari criticità del nucleo familiare;
la minore, inoltre, risulta ben integrata nell'ambiente scolastico, con buon rendimento, chiaro indice dell'adeguatezza delle figure parentali e del suo ambiente di vita, come, del resto, si è già rilevato nell'ordinanza del Presidente del Tribunale del 17/5/2023, contenente i provvedimenti necessari e urgenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, prende atto dell'accordo tra le parti e così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata ad [...] il [...], Parte_1
e , nato ad [...] il [...], alle seguenti CP_1
CONDIZIONI:
“1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore , nata ad [...] il [...], sarà affidata congiuntamente a Per_1
entrambi i genitori, con collocamento della stessa in modo alternato e paritetico presso
l'abitazione dell'uno o dell'altro, secondo il seguente schema temporale:
a) prima settimana del mese (dal lunedì all'uscita della scuola al successivo lunedì fino all'entrata a scuola) con la madre seconda settimana del mese (dal lunedì all'uscita della scuola al successivo lunedì fino all'entrata a scuola) con il padre terza settimana del mese (dal lunedì all'uscita della scuola al successivo lunedì fino all'entrata a scuola) con la madre quarta settimana del mese (dal lunedì all'uscita della scuola al successivo lunedì fino all'entrata a scuola) con il padre eventuale quinta settimana del mese (dal lunedì all'uscita della scuola al successivo lunedì fino all'entrata a scuola) una volta con un genitore e la successiva con l'altro,
e così via;
b) nel corso delle vacanze natalizie la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il 24
e il 25 dicembre e con l'altro il 31 dicembre e il primo gennaio, e viceversa nell'anno successivo;
c) nel corso delle vacanze pasquali la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, e viceversa nell'anno successivo;
d) il criterio dell'alternanza annuale sarà seguito anche per tutte le altre festività civili e religiose dell'anno e per il giorno del compleanno della minore;
e) durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, secondo un programma da concordare tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno;
f) la minore potrà sempre liberamente incontrare, sia nell'ex casa familiare sia nella nuova abitazione ove la madre trasferirà la propria residenza anagrafica, il fratello , nonché Per_2
gli ascendenti e i parenti dei due rami genitoriali;
3) i genitori si impegnano a concedersi i più ampi e reciproci aiuto e assistenza nella cura, educazione e istruzione della minore;
4) ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché a comunicare all'altro il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura, ogniqualvolta abbia con sé la minore;
5) il IG. rimarrà a vivere in modo definitivo nella casa familiare, sita in Folignano (AP), CP_1
cap 63084, Via Avellino n.12 di Villa Pigna, di cui avrà il godimento esclusivo, mentre la IG.ra ha già trasferito la residenza presso altra e diversa abitazione, portando con sé i propri Pt_1
oggetti ed effetti personali;
6) ciascun genitore provvederà, durante i periodi di collocamento della minore presso di sé, al mantenimento della stessa, fermo restando che il IG. corrisponderà alla IG.ra CP_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese e a titolo di contributo al mantenimento della minore per i periodi del mese nei quali quest'ultima sarà collocata presso la madre, un assegno determinato in complessivi Euro 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici a far data Org_1
dal mese di settembre 2024;
7) per quanto concerne le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della minore (e, in particolare, voci, tempistica e modalità), i genitori osserveranno le disposizioni del vigente Protocollo di Intesa stipulato tra il Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e ripartiranno gli esborsi nella misura del 60% a carico del padre
e del 40% a carico della madre;
Org_ 8) l'assegno unico universale per la minore spetterà interamente alla IG.ra Pt_1
9) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti sotto il profilo economico e rinunciano al reciproco obbligo di mantenimento;
10) il IG. ha ceduto a titolo gratuito alla IG.ra l'auto Fiat 500 tg ER651YW, CP_1 Pt_1
facendosi carico dei costi relativi al predetto passaggio di proprietà;
11) le spese del giudizio di separazione restano interamente compensate tra le parti;
12) i coniugi danno atto di aver definitivamente regolato tutte le questioni patrimoniali e non, nessuna esclusa, derivanti e/o comunque connesse al matrimonio e dichiarano che, con il puntuale adempimento di quanto stabilito nel presente accordo, non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro”;
- ordina all'ufficiale di Stato civile del Comune di Ascoli Piceno di procedere all'annotazione della presente sentenza, una volta che sia passata in giudicato, in quanto il matrimonio, contratto in data 18.07.2015 ad Ascoli Piceno, è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Ascoli Piceno, Anno 2015, Numero 49, Parte 2, serie A.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 27/03/2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo