TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3851 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30957/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 30957/2020
tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 9 maggio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per Per l'avv. TORTORELLA ELENA Parte_1 Parte_1
Per l'avv. MAZZOLANI Controparte_1
OLGA
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 14 N. R.G. 30957/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30957/2020 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. TORTORELLA Parte_1 C.F._2
ELENA, elettivamente domiciliati in Binasco (MI), via Cavour 4 presso il difensore avv.
TORTORELLA ELENA
ATTORI
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MAZZOLANI OLGA e dell'avv. CARONE MANUELA
( PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 20135 MILANO;
C.F._3 [...]
) PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 20162 MILANO, Pt_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 20146 MILANO presso il difensore avv. MAZZOLANI OLGA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4 luglio 2024
pagina2 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-Salvatore e hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Pt_1 Parte_1 [...] per sentirla condannare, a titolo di responsabilità sanitaria, al Controparte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per l'estrazione di feto non vitale al momento del parto avvenuto presso l' il 24 gennaio 2019 Controparte_1
-la consulenza medico-legale espletata nel corso del giudizio ha accertato profili di grave responsabilità dei sanitari della struttura convenuta consistenti:
a) nell'inadeguato inquadramento biometrico fetale b) nella tardiva induzione al parto c) nella prosecuzione del parto per via vaginale, nonostante la presenza di rilevanti fattori di rischio relativi alla partoriente che avrebbero invece consigliato l'anticipazione del parto o il ricorso al parto cesareo
-con riferimento alle condizioni della partoriente sia nel corso dei controlli pre-ricovero per parto sia durante la fase del ricovero, i consulenti d'ufficio hanno verificato che:
“…la signora ebbe un primo accesso presso l' il 24/12/2018 alla 36^ Pt_1 Controparte_1 settimana di gravidanza. In tale occasione fu visitata dalla dott.ssa la quale rilevò, Persona_1 nonostante un incremento biometrico regolare ai controlli ecografici effettuati durante la gravidanza, un volume uterino ai limiti superiori per l'età gestazionale ed un diabete gestazionale non controllato.
Pertanto, sulla base del sospetto di un eccessivo incremento ponderale del feto, la stessa programmo un ulteriore controllo ambulatoriale per il successivo 28/12 (“…invia venerdì mattina in Amb ore
9.00…”), specificando che venisse effettuata una valutazione ecografica della crescita fetale.
Diversamente da quanto correttamente indicato, la sanitaria di turno effettuò un'ecografa office con fussimetria Doppler senza valutazione biometrica fetale e programmò un successivo controllo per il
2/1/2019. In realtà, questo avvenne il 9/1/2019, a 39 settimane, ed anche in questa circostanza fu effettuata un'ecografa office con fussimetria Doppler ma senza valutazione biometrica fetale analogamente a quanto avvenne al successivo incontro del 16/1/2019. Avendo superato il suo regolare termine ostetrico previsto per il 17/1/2019, in data 23/1/2019, alla 41^ settimana, la signora fu Pt_1 correttamente ricoverata per l'induzione farmacologica del travaglio che avvenne alle ore 17.00 del medesimo giorno del ricovero mediante applicazione di dispositivo vaginale a rilascio di prostaglandine pagina3 di 14 (Propess). In serata la signora riferì l'intensificarsi dell'attività contrattile uterina contestualmente alla comparsa di iperpiressia. In seguito a successiva rottura spontanea delle membrane ed a riscontro di tracciato C.T.G.F. tachisistolico fu correttamente rimosso il dispositivo vaginale con immediato trasferimento della donna in sala parto. Le condizioni locali rilevate all'ingresso segnalarono una dilatazione cervicale di 4 cm, un livello dell'estremo cefalico extrapelvico (-3)8 e la posizione del tronco fetale in OIDP (occipito iliaco posteriore destra;
n.d.r.). Alle 00.21 del 24/01/2019, in presenza di una dilatazione cervicale di 7 cm e sempre con estremo cefalico al livello -3, fu effettuata la partoanalgesia.
Alle ore 2.00 fu rilevata una dilatazione cervicale di 8-9 cm, estremo cefalico sempre a livello -3 con tronco fetale in OIDP. Di li ad un ora (ore 3.00) in seguito a ricomparsa di iperpiressia fu avvisato il di Turno il quale, dopo aver rilevato una dilatazione cervicale di 9 cm, un livello cefalico CP_2 persistentemente a -3 ed un liquido amniotico limpido, prescrisse un antipiretico in associazione ad antibiotico. Alle ore 4.30, come risulta dall'annotazione sul partogramma, la signora riferì la Pt_1 comparsa di premito mentre il riscontro ostetrico, pur in presenza di attività contrattile uterina valida, rilevò un arresto della dilatazione cervicale a 9 cm ed un livello cefalico costantemente a -3. A distanza di 2 ore (ore 6.32) una nuova valutazione ostetrica confermo l'arresto della dilatazione cervicale (8-9 cm) segnalando, questa volta: 1) il tronco fetale in OISA (occipito iliaco anteriore sinistra;
n.d.r), 2) la presenza di un discreto tumore da parto sul capo del feto, 3) un livello della parte presentata di -19, 4) decelerazioni variabili ripetitive da circa mezz'ora e 5) una riduzione dell'attività contrattile uterina. Per quest'ultimo motivo, a partire dalle ore 6.50, fu decisa la somministrazione di ossitocina alla posologia di 2 gtt/minuto. Alle ore 8.00, dopo visione dell'ecografa ostetrica di 31 settimane che evidenziava una biometria fetale al 50° centile e riscontro di: 1) iperpiressia (37.6° C), 2) di dilatazione cervicale completa, 3) di livello di parte presentata -3 (???)10, 4) di presenza di attività contrattile regolare seppur di scarsa durata e 5) di tronco fetale nuovamente in OIDP, secondo il partogramma, ma in OISP
(occipito iliaco posteriore sinistra;
n.d.r), secondo l'annotazione retrospettiva delle ore 8.52, fu deciso il mantenimento della somministrazione di ossitocina. Nel contempo fu suggerito alla signora di Pt_1 effettuare ripetuti tentativi di spinta, anche in posizioni alternative, con l'intento dei sanitari presenti di effettuare una stretta osservazione del travaglio e rivalutazione dello stesso entro un'ora. Alle ore 8.19, come si è detto, si ebbe una decelerazione tardiva del tracciato C.T.G.F. mentre, alle ore 8.57, fu annotata la presenza di un tracciato variabile con lieve tachicardia. A seguire, alle ore 9.10 (con annotazione retrospettiva alle ore 13.53) fu effettuata una rivalutazione collegiale del caso da parte dei tre sanitari presenti. In particolare, furono segnalati: un livello di parte presentata 0/+111 con sua progressione oltre il medio scavo sotto contrazione e il tronco fetale in OIDP. Contestualmente fu effettuato un controllo ecografico che accertò una circonferenza addominale (CA) come da 37 settimane, un angolo di progressione del feto, fuori contrazione, di 135° e di 144°, sotto contrazione, con andamento verso l'alto della parte presentata. Fu deciso l'utilizzo della ventosa ostetrica (VO)
pagina4 di 14 prospettando di seguito, in caso di fallimento della procedura, l'esecuzione del taglio cesareo.
L'applicazione dello strumento avvenne alle ore 9.45 mediante l'applicazione di due trazioni previa ampia episiotomia paramediana. Nell'intervallo di tempo trascorso tra la rivalutazione clinica e l'utilizzo della VO furono rilevate alla registrazione C.T.G.F. due decelerazioni tardive (ore 9.13 e ore 9.42). Nel corso dell'estrazione fetale, dopo disimpegno dell'estremo cefalico, si ebbe – come noto – una distocia di spalla che obbligo i sanitari presenti, per ottenere il disimpegno della spalla bloccata, ad effettuare una serie di manovre ostetriche normalmente contemplate in questa condizione patologica. Nel corso della complessa estrazione fetale fu intenzionalmente provocata - a detta dei sanitari - una frattura della clavicola rivelatasi essere, al successivo controllo radiologico, una frattura scomposta del terzo medio dell'omero destro. Nonostante le tempestive manovre di rianimazione dei neonatologi, purtroppo, si ebbe il decesso del neonato …”
-con riferimento alla distocia di spalla (DS) riportata dal feto durante il travaglio – e consistente nel mancato disimpegno delle spalle fetali dopo la fuoriuscita dell'estremo cefalico fetale dal perineo -- i consulenti d'ufficio hanno riferito che:
“…nella presente vicenda, fatta esclusione i fattori di rischio più frequenti (feto megalosomico e diabete gestazionale) erano presenti tutti i seguenti fattori di rischio: 1) l'aumento ponderale eccessivo materno (+ 18 kg), 2) la gravidanza protratta (41 settimane), 3) l'induzione di travaglio, 4) una posizione occipito-posteriore persistente (OIDP), 5) un ritardo con arresto secondario della dilatazione, 6)
l'impiego dell'ossitocina, 7) un parto vaginale strumentale (VO) alla parte medio/alta della pelvi. Al verificarsi della DS (anche per tutelarsi da eventuali contestazioni di ordine medico legale) e opportuno mettere in pratica una serie di procedure di assistenza al parto che negli ultimi anni sono state ampiamente standardizzate dalle principali società scientifiche e nazionali (ACOG, RCOG, SIGO, etc.).
Addirittura, in recenti pubblicazioni specialistiche sul tema, sono state proposte fow charts o algoritmi
(vale a dire “sequenze”) di corrette manovre da eseguire via via (manovra di Mc Roberts, manovre di
Rubin I e II, manovra di Wood, manovra di Jacquemier, etc.) una dopo l'altra, fino alla completa e soddisfacente risoluzione della DS, senza danno per il neonato. Nel caso in esame in cartella clinica vi è evidente traccia della esecuzione di quattro manovre ostetriche (Mc Roberts, pressione sovrapubica o
Rubin I, Rubin II, manovra di Jacquemier).
Tra i danni immediati della DS l'asfissia neonatale, correlata al prolungamento dei tempi del parto, e la complicanza più temibile, potendo causare danni cerebrali permanenti e la morte del neonato. Una complicanza da DS a carico del neonato e la frattura della clavicola (1,7-9,5%), molto meno comune e invece la frattura dell'omero (0,1-4,2%). Tali lesioni hanno comunque prognosi favorevole, se identificate e trattate precocemente. La frattura e/o dislocazione del tratto cervicale della colonna pagina5 di 14 vertebrale, spesso il risultato di manovre improprie di torsione e trazione sull'estremo cefalico e sul collo fetale, evenienza rara e gravata da prognosi infausta. Il danno a carico del plesso brachiale e, invece, una delle complicanze più temute e più frequenti, che avviene nel 16% dei casi ed e gravato dal rischio di sequele permanenti …”
-alla luce delle circostanze appena illustrate, i consulenti d'ufficio hanno pertanto affermato che:
“…nel contesto specifico della vicenda clinica della signora e sulla base della documentazione Pt_1 clinica agli atti, si può affermare:
1. Il peso del neonato dedotto esclusivamente dalla lettera di dimissione era di 4.500 g, in altri termini il feto presentava caratteristiche di megalosomia. Sono megalosomi tutti i feti il cui peso alla nascita supera il 90° percentile delle curve di accrescimento intrauterino normale ma nella pratica e abitudine limitare la definizione di megalosomia ai feti con peso alla nascita uguale o superiore ai 4.000 g12.
Come noto, il sospetto che il feto fosse di dimensioni superiori alla norma fu posto già a 36 settimane di gravidanza nel corso del primo accesso alla Struttura coinvolta (24/12/2018). Corretta fu, pertanto,
l'indicazione di effettuare una valutazione ecografica della biometria fetale ai successivi accessi antecedenti il ricovero. Nonostante l'evidente indicazione, questa verifica non fu negligentemente effettuata dai Sanitari di turno nelle due date programmate (28/12/2018 e 9/01/2019). Sul punto e opportuno precisare che la conoscenza dei dati morfobiometrici del feto durante indagine ecografica condotta nelle ultime settimane di gravidanza, possono essere parametri indicativi ma non sempre sufficienti per una diagnosi di megalosomia prima del parto. A tale riguardo, la letteratura e esplicita nell'affermare che una stima ecografica del peso fetale e estremamente imprecisa. Secondo uno studio condotto da il calcolo del peso fetale mediante misurazioni uterine esterne sottostima il CP_3 peso alla nascita in più dell'80 % dei feti di peso superiore ai 4500 g, mentre con un'indagine ecografica condotta in presenza di pesi fetali eccessivi le possibilità di previsione corretta sono stimate approssimativamente del 60-70 %. Al contrario, secondo altri autori, le stime ecografiche di peso fetale escludono correttamente la megalosomia nella maggioranza dei feti non megalosomici (indagine ad alta specificità).
Inoltre, le formule proposte per la previsione del peso fetale mediante la misurazione di parametri biometrici sono numerose e le più comunemente impiegate sono quelle di RD e LO. La maggior parte delle apparecchiature disponibili hanno inserito nel loro software una o più formule per il calcolo automatico della stima del peso fetale ma, purtroppo, le formule proposte hanno tutte un errore sistematico in eccesso o in difetto, tra il 7 e il 15%, rispetto al peso reale. A titolo di esempio la formula proposta da LO ha un errore medio assoluto del 13% per feti di peso superiore a 4.500 g36.
Inoltre, per un peso fetale reale superiore a 4.500 g solamente il 50% dei feti rientra entro il 10% del pagina6 di 14 peso stimato. In sostanza usando le formule esistenti un peso stimato fetale dovrebbe essere superiore a
4800 g per avere più del 50% di probabilità di essere megalosoma per scendere al 33-44% quando e presente un feto del peso di 4.500 g. In definitiva, l'ecografa sembra essere più utile ad escludere la possibilità di megalosomia piuttosto che confermarla. Nel contesto clinico in esame la ripetuta omessa effettuazione di una valutazione biometrica ecografica nelle settimane antecedenti il termine stimato della gravidanza ha impedito, pur con i limiti indicati della metodica in tarda epoca gestazionale, di intercettare un eventuale eccessivo accrescimento fetale.
2. Antecedentemente al suo ricovero, erano già presenti nella storia medica ed ostetrica della signora altri elementi indicativi di aumentato rischio per la comparsa di DS (familiarità per diabete, Pt_1 diabete gestazionale non controllato, sovrappeso materno con BMI > 30, aumento ponderale materno eccessivo durante la gravidanza), tali da considerare anche l'eventualità di anticipare la data del parto. A tale proposito giova rammentare che, solo in presenza di diabete materno, un feto del peso > = 4.500 g e associato ad un tasso di DS compreso tra il 20 e il 50%20,40. Inoltre, sul punto, sulla base di numerose review sistematiche e di studi di metanalisi condotti in trial clinici randomizzati controllati le linee guida britanniche del Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) concludono che l'incidenza di DS e ridotta, nelle gestanti diabetiche, con una precoce induzione del parto mentre nell'ipotesi che il peso fetale stimato sia > = 4.500 g dovrebbe essere considerato il taglio cesareo elettivo. Infine, le autorevoli linee guida NICE raccomandano che, alla gravida diabetica con una normale crescita del feto, sia offerta la possibilità di partorire mediante induzione del travaglio o taglio cesareo elettivo se indicato, dopo la 38^ settimana di gestazione. E', inoltre, facilmente intuibile che l'aver protratto la gravidanza ben oltre il suo termine fisiologico di 40 settimane ha ulteriormente concesso al feto di incrementare progressivamente il suo peso e, nel contempo, ha condotto la donna, in assenza di insorgenza spontanea del travaglio, all'inevitabile induzione a 41 settimane aggiungendo, cosi, un ulteriore fattore di rischio per la DS. …
Relativamente alla specifica gestione della fase espulsiva del parto in cui si verificò la distocia di spalla non possono essere espresse note di demerito nei confronti dei sanitari diversamente intervenuti
(ostetrica e ginecologi). Sostanzialmente corrette furono, infatti, le procedure di assistenza ostetrica utilizzate (ed indicate in cartella clinica), nella loro sequenza applicativa.
Ad integrazione di quanto ampiamente esposto, alcune considerazioni critiche relativamente ai tracciati
C.T.G.F. durante il travaglio della signora ed alle condizioni del feto alla nascita. Pt_1
Come evidenziato, i tracciati furono prevalentemente caratterizzati dalla costante presenza di tachicardia fetale. L'iperpiressia materna e la principale causa di tachicardia fetale;
può essere di origine materna oppure fetale. La disidratazione materna e anch'essa una possibile causa. L'analgesia epidurale può causare un rialzo di temperature materna e di conseguenza tachicardia fetale. Inoltre, può essere pagina7 di 14 correlata ad ipossia fetale, ma in questo caso e associata a ridotta variabilità e decelerazioni. La tachicardia fetale associata a riduzione dei valori di emoglobina ed ematocrito materno può anche essere un segno di emorragia materna acuta, ad esempio a seguito di distacco di placenta. Altre cause meno frequenti sono l'uso di farmaci beta-agonisti, parasimpaticolitici, le anemie e le aritmie
(tachicardia sopraventricolare e il futter atriale) fetali. Di fatto, gli episodi di tachicardia dalle ore 21.25 alle ore 21.51 del 23/01/2019, dalle ore 00.20 alle ore 4.00 e poco dopo le ore 8.00 del 24/01/2019 possono essere attribuibili all'alterazione della temperatura non escludendo, nelle prime ore del
24/01/2019, anche un concomitante effetto della partoanalgesia. Infine, la tachicardia fetale e la prima forma di compenso all'ipossia lieve e se un feto diviene tachicardico durante il periodo espulsivo (dalle ore 8.11 alle ore 9.35, per alcuni tratti) i suoi tempi di tolleranza della seconda fase del travaglio si riducono. Il concomitante riscontro di decelerazioni tardive prive di variabilità (ore 8.19 e ore 9.13) potrebbe essere riconducibile ad una condizione di ipossia fetale relata alla difficoltosa progressione del feto nel canale del parto. Sta di fatto, comunque, che, già a far tempo della sera del 23/01/2019 e fino all'applicazione della VO, il tracciato C.T.G.F. fu sempre classificabile come sospetto (categoria II).
3. Nel corso del ricovero, più in particolare, del travaglio della signora sono subentrati, come e Pt_1 stato rilevato, una serie di altri fattori di rischio per la DS che qui vengono nuovamente riportati e discussi: una posizione occipito-posteriore persistente (OIDP), un ritardo con arresto secondario della dilatazione, l'impiego dell'ossitocina, il parto vaginale strumentale (VO) alla parte medio/alta della pelvi…”
-i consulenti d'ufficio hanno pertanto concluso che:
“…si ravvisano profili di censura nell'operato dei sanitari della convenuta che ebbero in cura CP_4 la paziente, i quali non procedettero ad un adeguato inquadramento biometrico fetale, nonostante le indicazioni inizialmente impostate nei controlli prericovero, sottovalutando sia prima del parto, sia durante il ricovero per induzione, gli evidenti e rilevanti fattori di rischio della paziente di sviluppare la complicanza che ebbe poi luogo, cui consegui l'estrazione di feto non vitale.
Si ribadisce sul punto che nelle visite del 28-12 e del 16-1 NON COMPAIONO le valutazioni biometriche fetali. Secondo quanto si legge dalla memoria dell' sarebbero state Controparte_1 eseguite e non refertate poiché non significative. Si ricorda che la visita medica deve contenere la refertazione di tutti i dati raccolti, così da garantire che chiunque prenda in carico la paziente / il paziente nel proseguo delle cure, possa avere contezza della situazione e di quanto eseguito. Nel caso di visite ginecologiche, tali dati vengono usualmente annotati e devono essere refertati, la loro assenza dal punto di vista medico legale deve interpretarsi ad una mancata valutazione, poiché in medicina l'annotazione del dato negativo ha valore tanto quanto l'annotazione di un dato patologico e, la mancata pagina8 di 14 indicazione nel referto, usualmente indica l'assenza di valutazione dello stesso. Dati che comunque sono superati da quanto in seguito esposto nell'elaborato di cui sopra al quale si rimanda per i dettagli.
È del tutto evidente che dal punto di vista medico legale, si assistette qui ad una omissione di completezza diagnostica, pur coi limiti menzionati, suggestiva di una “leggerezza” nella valutazione del caso al pari di come si riscontro in corso di ricovero cui seguirono scelte operative errate a fronte della sussistenza di fattori di rischio noti e chiari della paziente in valutazione.
Seppur infatti, la distocia di spalla risulti spesso, come detto, evento imprevedibile ed imprevenibile, si ribadisce che nel caso di specie la paziente presentava una serie di elementi, che nel loro complesso rendevano assai rischiosa la prosecuzione della scelta del parto per via vaginale come eseguito. Elementi mai letti e valutati organicamente nel loro insieme e del tutto sottovalutati.
Il corretto inquadramento avrebbe condotto a scelte operative differenti nei termini sopra menzionati
(anticipazione del parto, vs. opzione di un parto cesareo) invece che la programmazione di induzione del parto alla 41^ settimana con conduzione di parto vaginale e scelta di applicazione di VO. Scelte inadeguate e censurabili, come ampiamente argomentato, che condussero al manifestarsi della complicanza responsabile dell'estrazione di un feto non vitale, le cui cause del decesso sono chiaramente identificate nella relazione redatta per conto della Procura della Repubblica, dopo esecuzione di esame autoptico fetale (morte perinatale da emorragie multiple di feto normoconformato in gravidanza caratterizzata da sofferenza fetale ipossica, coerente con i fatti in discussione). Tale condizione sarebbe stata evitata procedendo alle menzionate alternative cliniche …”
-alle osservazioni critiche dei CTP di parte convenuta – relative alla natura generica delle condizioni di rischio della partoriente nonché alle corrette modalità di conduzione del travaglio – i consulenti d'ufficio hanno replicato con argomentazioni pienamente condivisibili
-sotto il primo profilo, hanno affermato che:
“…la signora aveva, altresì, un diabete gestazionale non trattato che, in associazione ai Pt_1 precedenti fattori, incrementa da 5-6 volte il rischio di distocia di spalla (DS) al momento del parto (cfr. nota 17, p. 16 della bozza). A questi si sono successivamente aggiunti altri fattori di rischio (gravidanza protratta fino a 41 settimane, una posizione fetale sfavorevole (OIDP), impiego di ossitocina, applicazione di ventosa ostetrica) che hanno ulteriormente incrementato le probabilità di accadimento dell'evento DS.
pagina9 di 14 Del tutto infondata la replica dei CTP quando asseriscono che le valutazioni biometriche siano state correttamente eseguite e che non risultano refertate “come d'uso” proprio poiché negative. Appare del tutto nuova e fantasiosa l'osservazione dei CTP, riguardo al fatto che in medicina il reperto negativo possa essere omesso. Il dato negativo, come già detto, e tanto rilevante quanto quello positivo, soprattutto se si tratta di controlli che potrebbero essere valutati in seguito da sanitari differenti. Quindi, asserire che le biometrie furono eseguite e non refertate poiché negative e osservazione del tutto personale, priva di rilevanza scientifica ed ancor più medico legale. Pare del tutto evidente che venga a mancare in tale condizione la prova fornita dalla struttura e dal sanitario che ha eseguito la prestazione, di aver eseguito quanto possibile per scongiurare la complicanza poi verificatasi. La posizione descritta, qualora “d'uso comune” nella Struttura convenuta, rappresenterebbe quindi una grave carenza ed errore metodologico di fondo.
Inoltre, la dott.ssa - come noto - invio la signora al controllo del 28/12/2018, “per Persona_1 Pt_1 valutazione crescita fetale e CTG”. In tale data (e nelle successive valutazioni ostetriche dei giorni seguenti) il controllo ecografico avvenne esclusivamente in modalità office (cfr. nota 6 a p. 13 della bozza), procedura diagnostica che non contempla la valutazione biometrica del feto prevista, invece, durante la cosiddetta ecografa standard. Sul punto, le sottostanti riportate indicazioni per l'eco office ostetrica fornite dalle Linee Guida SIEOG, edizione 2015, prevedono 4 obiettivi (identificazione in utero della camera ovulare, dell'embrione e del relativo battito cardiaco;
valutazione della presentazione fetale;
valutazione quantitativa del liquido amniotico;
valutazione della cervice uterina) che, ovviamente, non contemplano la valutazione biometrica del feto…”
-sotto il secondo profilo, hanno dichiarato che:
“…i CTP affermano, citando le Linee Guida SIGO relative all'induzione al travaglio di parto
(edizione giugno 2016 con revisione febbraio 2022), che: “nelle gravidanze complicate da diabete gestazionale con un buon controllo glicemico non è raccomandato l'espletamento del parto prima delle
39 settimane di gestazione”. Premesso che il diabete della signora risultava essere non controllato Pt_1
(cfr. referto della visita del 24/12/2018 della dott.ssa ) le medesime linee guida Persona_1 successivamente riportano: “Secondo le NICE guidelines del 2015 alle donne con diabete tipo 1 o tipo
2 non altrimenti complicato deve essere consigliato il parto elettivo, mediante induzione o TC se indicato, tra 37+0 e 38+6 settimane di gestazione. Alle donne con diabete gestazionale che non hanno pagina10 di 14 partorito entro 40+6 settimane andrebbe offerto il parto elettivo mediante induzione o TC se indicato”, indicazioni già da noi riportate a p. 21 della bozza. Inoltre, le citate linee guida proseguono affermando:
“Secondo l'ACOG (2018), per le gravide con diabete pregestazionale ben compensato, l'induzione del travaglio di parto è indicata a partire dalle 39 settimane di amenorrea ed entro la data presunta del parto
(40 settimane). Induzioni in epoche precedenti (36-39 settimane), sono da riservarsi ai casi di scarso controllo glicemico, vasculopatia o nefropatia diabetica o anamnesi positiva per morte endouterina fetale”.
E', inoltre, pacifico ritenere che l'anticipo dell'induzione a 39 settimane e non a 41 settimane, come realmente avvenne, avrebbe condotto alla nascita di un feto certamente di peso inferiore a 4500 g. Non solo, non avrebbe introdotto nel travaglio del parto, oltre a quelli già indicati, un ulteriore fattore di maggiore rischio di DS quale la gravidanza protratta.
I CTP, inoltre, nelle loro repliche omettono di considerare un ulteriore elemento ostetrico particolarmente avverso per la donna: la malposizione fetale (OPP), condizione spesso associata alla concomitante presenza di megalosomia fetale, il cui corretto riscontro avrebbe dovuto far nascere dei sospetti ai Sanitari in merito ad una precedente erronea valutazione della crescita fetale. Inoltre, i dati clinici disponibili durante il travaglio di parto, in particolare tra le ore 2.00 e le ore 6.50, deponevano chiaramente – come dettagliatamente esplicitato a p. 23 della bozza - per un arresto sia della dilatazione cervicale (a 8-9 cm) che della progressione della parte presentata (costantemente a -3) ciò a sottolineare anche la possibile presenza di sproporzione feto pelvica, condizione spesso associata al feto con megalosomia e che non fu criticamente valutata dai Sanitari presenti.
Infine, le attuali precisazioni fornite dai CTP relativamente alle procedure ostetriche attuate per disimpegnare l'arto destro bloccato (formazione di ansa del funicolo, manovra di Parte_3 rappresentano una visione unilaterale degli eventi in assenza di una loro descrizione in cartella clinica.
In definitiva, stante l'omissiva valutazione biometrica nel corso dei controlli antecedenti il ricovero della signora nel corso della successiva gestione del travaglio emersero una serie di condizioni cliniche Pt_1 che incrementarono ulteriormente il rischio di DS e che non furono adeguatamente e criticamente vagliate dai Sanitari cosi da indurli a modificare le modalità del parto a favore del taglio cesareo …”
-in definitiva, è stata acquisita, in termini di sufficiente certezza e univocità, la prova delle condotte imperite e/o negligenti dei sanitari della struttura convenuta e del nesso di causalità con il decesso del feto
-sussiste pertanto la responsabilità contrattuale della Controparte_1 alla luce del noto orientamento giurisprudenziale della Cassazione, il quale pagina11 di 14 “…inserisce la responsabilità della struttura sanitaria nell'alveo della responsabilità contrattuale, posto che l'accettazione del paziente nella struttura comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità. L'obbligazione scaturente dal contratto, genericamente detta di assistenza sanitaria, ha un contenuto complesso, perché comprende sia la prestazione medica o chirurgica principale sia una serie di obblighi accessori, consistenti nella messa a disposizione del personale medico, ausiliario e infermieristico, dei medicinali e delle attrezzature tecniche necessarie e nelle prestazioni lato sensu alberghiere comprendenti il ricovero e la fornitura di alloggio, vitto e assistenza al paziente fino alla sua dimissione (cfr. Cass. 19541/2015).
La struttura medica risponde, quindi, a titolo contrattuale per la mancata o scorretta esecuzione di ciascuna delle prestazioni ricomprese nell'obbligazione assunta, ivi inclusa la prestazione medica principale.
Più recentemente, la Suprema Corte (cfr. Cass. 28987/2019) ha precisato che il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante;
ne consegue che, se la struttura si avvale della
"collaborazione" dei sanitari persone fisiche si trova a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati: la responsabilità di chi si avvale dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. 6243/2015), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvilimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. 12833/2014).
È esclusa la responsabilità della struttura sanitaria solo nei casi del tutto eccezionali di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza del comportamento del medico da quel programma condiviso di tutela della salute che accomuna egli alla struttura sanitaria (cfr. Cass. 28987/2019) …”
°°° deve pertanto essere condannata al risarcimento dei Parte_4 danni non patrimoniali subiti dai genitori in conseguenza della lesione del rapporto parentale
-all'epoca del decesso del loro figlio (24 gennaio 2019), nato il [...], e Parte_1
nata il [...], avevano rispettivamente 45 e 35 anni compiuti Parte_1
pagina12 di 14 -ora, con riferimento ai parametri a punti indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano 2024 per l'ipotesi di lesione del rapporto parentale, appare giusto attribuire ad entrambi i genitori il seguente punteggio: 28 per età della vittima primaria, 0 per convivenza con la vittima primaria, 14 per la sopravvivenza dell'altro coniuge, 16 per l'intensità del rapporto affettivo
-quest'ultimo parametro dev'essere stimato alla luce delle intense aspettative relazionali e affettive che entrambi i genitori avevano senz'altro maturato dalla data della scoperta della gravidanza a quella della morte del neonato
-in relazione all'età dei genitori, deve essere attribuito al padre il punteggio di 20 e alla madre quello di
22
-in conclusione, va riconosciuto a e a ai fini della liquidazione del danno Parte_1 Parte_1 secondo le Tabelle milanesi, il punteggio rispettivamente di 78 e di 80
-moltiplicando tali punteggi per il valore “punto” di € 3.911,00, spetta al primo il risarcimento di €
305.058,00 e alla seconda il risarcimento di € 312.880,00
-le somme di € 305.058,00 e di € 312.880,00 vanno maggiorate degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del fatto (24 gennaio 2019), come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dal 24 gennaio 2019 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo
-riguardo alla superiore attribuzione dei “punti”, si osserva che negli atti difensivi di tutte le parti del giudizio non appare essere stata formulata alcuna argomentazione specifica in ordine alle modalità di applicazione delle Tabelle milanesi del 2024
°°°
-le spese processuali – oltre quelle della CTU e di CTP su fatture quietanzate -- seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita e all'entità del risarcimento in concreto liquidato
P.Q.M.
pagina13 di 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., accertata la responsabilità contrattuale della convenuta, così dispone:
1) condanna al risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali subiti da e da pari rispettivamente a € 305.058,00 e a € Parte_1 Parte_1
312.880,00
2) le somme di € 305.058,00 e di € 312.880,00 vanno maggiorate degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del 24 gennaio 2019, come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dal 24 gennaio 2019 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo
3) condanna la convenuta alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 26.686,00, di cui € 1.686,00 per spese – oltre a quelle della CTU e di CTP su fatture quietanzate -- ed € 25.000,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 30957/2020
tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 9 maggio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per Per l'avv. TORTORELLA ELENA Parte_1 Parte_1
Per l'avv. MAZZOLANI Controparte_1
OLGA
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 14 N. R.G. 30957/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30957/2020 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. TORTORELLA Parte_1 C.F._2
ELENA, elettivamente domiciliati in Binasco (MI), via Cavour 4 presso il difensore avv.
TORTORELLA ELENA
ATTORI
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MAZZOLANI OLGA e dell'avv. CARONE MANUELA
( PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 20135 MILANO;
C.F._3 [...]
) PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 20162 MILANO, Pt_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 20146 MILANO presso il difensore avv. MAZZOLANI OLGA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4 luglio 2024
pagina2 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-Salvatore e hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Pt_1 Parte_1 [...] per sentirla condannare, a titolo di responsabilità sanitaria, al Controparte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per l'estrazione di feto non vitale al momento del parto avvenuto presso l' il 24 gennaio 2019 Controparte_1
-la consulenza medico-legale espletata nel corso del giudizio ha accertato profili di grave responsabilità dei sanitari della struttura convenuta consistenti:
a) nell'inadeguato inquadramento biometrico fetale b) nella tardiva induzione al parto c) nella prosecuzione del parto per via vaginale, nonostante la presenza di rilevanti fattori di rischio relativi alla partoriente che avrebbero invece consigliato l'anticipazione del parto o il ricorso al parto cesareo
-con riferimento alle condizioni della partoriente sia nel corso dei controlli pre-ricovero per parto sia durante la fase del ricovero, i consulenti d'ufficio hanno verificato che:
“…la signora ebbe un primo accesso presso l' il 24/12/2018 alla 36^ Pt_1 Controparte_1 settimana di gravidanza. In tale occasione fu visitata dalla dott.ssa la quale rilevò, Persona_1 nonostante un incremento biometrico regolare ai controlli ecografici effettuati durante la gravidanza, un volume uterino ai limiti superiori per l'età gestazionale ed un diabete gestazionale non controllato.
Pertanto, sulla base del sospetto di un eccessivo incremento ponderale del feto, la stessa programmo un ulteriore controllo ambulatoriale per il successivo 28/12 (“…invia venerdì mattina in Amb ore
9.00…”), specificando che venisse effettuata una valutazione ecografica della crescita fetale.
Diversamente da quanto correttamente indicato, la sanitaria di turno effettuò un'ecografa office con fussimetria Doppler senza valutazione biometrica fetale e programmò un successivo controllo per il
2/1/2019. In realtà, questo avvenne il 9/1/2019, a 39 settimane, ed anche in questa circostanza fu effettuata un'ecografa office con fussimetria Doppler ma senza valutazione biometrica fetale analogamente a quanto avvenne al successivo incontro del 16/1/2019. Avendo superato il suo regolare termine ostetrico previsto per il 17/1/2019, in data 23/1/2019, alla 41^ settimana, la signora fu Pt_1 correttamente ricoverata per l'induzione farmacologica del travaglio che avvenne alle ore 17.00 del medesimo giorno del ricovero mediante applicazione di dispositivo vaginale a rilascio di prostaglandine pagina3 di 14 (Propess). In serata la signora riferì l'intensificarsi dell'attività contrattile uterina contestualmente alla comparsa di iperpiressia. In seguito a successiva rottura spontanea delle membrane ed a riscontro di tracciato C.T.G.F. tachisistolico fu correttamente rimosso il dispositivo vaginale con immediato trasferimento della donna in sala parto. Le condizioni locali rilevate all'ingresso segnalarono una dilatazione cervicale di 4 cm, un livello dell'estremo cefalico extrapelvico (-3)8 e la posizione del tronco fetale in OIDP (occipito iliaco posteriore destra;
n.d.r.). Alle 00.21 del 24/01/2019, in presenza di una dilatazione cervicale di 7 cm e sempre con estremo cefalico al livello -3, fu effettuata la partoanalgesia.
Alle ore 2.00 fu rilevata una dilatazione cervicale di 8-9 cm, estremo cefalico sempre a livello -3 con tronco fetale in OIDP. Di li ad un ora (ore 3.00) in seguito a ricomparsa di iperpiressia fu avvisato il di Turno il quale, dopo aver rilevato una dilatazione cervicale di 9 cm, un livello cefalico CP_2 persistentemente a -3 ed un liquido amniotico limpido, prescrisse un antipiretico in associazione ad antibiotico. Alle ore 4.30, come risulta dall'annotazione sul partogramma, la signora riferì la Pt_1 comparsa di premito mentre il riscontro ostetrico, pur in presenza di attività contrattile uterina valida, rilevò un arresto della dilatazione cervicale a 9 cm ed un livello cefalico costantemente a -3. A distanza di 2 ore (ore 6.32) una nuova valutazione ostetrica confermo l'arresto della dilatazione cervicale (8-9 cm) segnalando, questa volta: 1) il tronco fetale in OISA (occipito iliaco anteriore sinistra;
n.d.r), 2) la presenza di un discreto tumore da parto sul capo del feto, 3) un livello della parte presentata di -19, 4) decelerazioni variabili ripetitive da circa mezz'ora e 5) una riduzione dell'attività contrattile uterina. Per quest'ultimo motivo, a partire dalle ore 6.50, fu decisa la somministrazione di ossitocina alla posologia di 2 gtt/minuto. Alle ore 8.00, dopo visione dell'ecografa ostetrica di 31 settimane che evidenziava una biometria fetale al 50° centile e riscontro di: 1) iperpiressia (37.6° C), 2) di dilatazione cervicale completa, 3) di livello di parte presentata -3 (???)10, 4) di presenza di attività contrattile regolare seppur di scarsa durata e 5) di tronco fetale nuovamente in OIDP, secondo il partogramma, ma in OISP
(occipito iliaco posteriore sinistra;
n.d.r), secondo l'annotazione retrospettiva delle ore 8.52, fu deciso il mantenimento della somministrazione di ossitocina. Nel contempo fu suggerito alla signora di Pt_1 effettuare ripetuti tentativi di spinta, anche in posizioni alternative, con l'intento dei sanitari presenti di effettuare una stretta osservazione del travaglio e rivalutazione dello stesso entro un'ora. Alle ore 8.19, come si è detto, si ebbe una decelerazione tardiva del tracciato C.T.G.F. mentre, alle ore 8.57, fu annotata la presenza di un tracciato variabile con lieve tachicardia. A seguire, alle ore 9.10 (con annotazione retrospettiva alle ore 13.53) fu effettuata una rivalutazione collegiale del caso da parte dei tre sanitari presenti. In particolare, furono segnalati: un livello di parte presentata 0/+111 con sua progressione oltre il medio scavo sotto contrazione e il tronco fetale in OIDP. Contestualmente fu effettuato un controllo ecografico che accertò una circonferenza addominale (CA) come da 37 settimane, un angolo di progressione del feto, fuori contrazione, di 135° e di 144°, sotto contrazione, con andamento verso l'alto della parte presentata. Fu deciso l'utilizzo della ventosa ostetrica (VO)
pagina4 di 14 prospettando di seguito, in caso di fallimento della procedura, l'esecuzione del taglio cesareo.
L'applicazione dello strumento avvenne alle ore 9.45 mediante l'applicazione di due trazioni previa ampia episiotomia paramediana. Nell'intervallo di tempo trascorso tra la rivalutazione clinica e l'utilizzo della VO furono rilevate alla registrazione C.T.G.F. due decelerazioni tardive (ore 9.13 e ore 9.42). Nel corso dell'estrazione fetale, dopo disimpegno dell'estremo cefalico, si ebbe – come noto – una distocia di spalla che obbligo i sanitari presenti, per ottenere il disimpegno della spalla bloccata, ad effettuare una serie di manovre ostetriche normalmente contemplate in questa condizione patologica. Nel corso della complessa estrazione fetale fu intenzionalmente provocata - a detta dei sanitari - una frattura della clavicola rivelatasi essere, al successivo controllo radiologico, una frattura scomposta del terzo medio dell'omero destro. Nonostante le tempestive manovre di rianimazione dei neonatologi, purtroppo, si ebbe il decesso del neonato …”
-con riferimento alla distocia di spalla (DS) riportata dal feto durante il travaglio – e consistente nel mancato disimpegno delle spalle fetali dopo la fuoriuscita dell'estremo cefalico fetale dal perineo -- i consulenti d'ufficio hanno riferito che:
“…nella presente vicenda, fatta esclusione i fattori di rischio più frequenti (feto megalosomico e diabete gestazionale) erano presenti tutti i seguenti fattori di rischio: 1) l'aumento ponderale eccessivo materno (+ 18 kg), 2) la gravidanza protratta (41 settimane), 3) l'induzione di travaglio, 4) una posizione occipito-posteriore persistente (OIDP), 5) un ritardo con arresto secondario della dilatazione, 6)
l'impiego dell'ossitocina, 7) un parto vaginale strumentale (VO) alla parte medio/alta della pelvi. Al verificarsi della DS (anche per tutelarsi da eventuali contestazioni di ordine medico legale) e opportuno mettere in pratica una serie di procedure di assistenza al parto che negli ultimi anni sono state ampiamente standardizzate dalle principali società scientifiche e nazionali (ACOG, RCOG, SIGO, etc.).
Addirittura, in recenti pubblicazioni specialistiche sul tema, sono state proposte fow charts o algoritmi
(vale a dire “sequenze”) di corrette manovre da eseguire via via (manovra di Mc Roberts, manovre di
Rubin I e II, manovra di Wood, manovra di Jacquemier, etc.) una dopo l'altra, fino alla completa e soddisfacente risoluzione della DS, senza danno per il neonato. Nel caso in esame in cartella clinica vi è evidente traccia della esecuzione di quattro manovre ostetriche (Mc Roberts, pressione sovrapubica o
Rubin I, Rubin II, manovra di Jacquemier).
Tra i danni immediati della DS l'asfissia neonatale, correlata al prolungamento dei tempi del parto, e la complicanza più temibile, potendo causare danni cerebrali permanenti e la morte del neonato. Una complicanza da DS a carico del neonato e la frattura della clavicola (1,7-9,5%), molto meno comune e invece la frattura dell'omero (0,1-4,2%). Tali lesioni hanno comunque prognosi favorevole, se identificate e trattate precocemente. La frattura e/o dislocazione del tratto cervicale della colonna pagina5 di 14 vertebrale, spesso il risultato di manovre improprie di torsione e trazione sull'estremo cefalico e sul collo fetale, evenienza rara e gravata da prognosi infausta. Il danno a carico del plesso brachiale e, invece, una delle complicanze più temute e più frequenti, che avviene nel 16% dei casi ed e gravato dal rischio di sequele permanenti …”
-alla luce delle circostanze appena illustrate, i consulenti d'ufficio hanno pertanto affermato che:
“…nel contesto specifico della vicenda clinica della signora e sulla base della documentazione Pt_1 clinica agli atti, si può affermare:
1. Il peso del neonato dedotto esclusivamente dalla lettera di dimissione era di 4.500 g, in altri termini il feto presentava caratteristiche di megalosomia. Sono megalosomi tutti i feti il cui peso alla nascita supera il 90° percentile delle curve di accrescimento intrauterino normale ma nella pratica e abitudine limitare la definizione di megalosomia ai feti con peso alla nascita uguale o superiore ai 4.000 g12.
Come noto, il sospetto che il feto fosse di dimensioni superiori alla norma fu posto già a 36 settimane di gravidanza nel corso del primo accesso alla Struttura coinvolta (24/12/2018). Corretta fu, pertanto,
l'indicazione di effettuare una valutazione ecografica della biometria fetale ai successivi accessi antecedenti il ricovero. Nonostante l'evidente indicazione, questa verifica non fu negligentemente effettuata dai Sanitari di turno nelle due date programmate (28/12/2018 e 9/01/2019). Sul punto e opportuno precisare che la conoscenza dei dati morfobiometrici del feto durante indagine ecografica condotta nelle ultime settimane di gravidanza, possono essere parametri indicativi ma non sempre sufficienti per una diagnosi di megalosomia prima del parto. A tale riguardo, la letteratura e esplicita nell'affermare che una stima ecografica del peso fetale e estremamente imprecisa. Secondo uno studio condotto da il calcolo del peso fetale mediante misurazioni uterine esterne sottostima il CP_3 peso alla nascita in più dell'80 % dei feti di peso superiore ai 4500 g, mentre con un'indagine ecografica condotta in presenza di pesi fetali eccessivi le possibilità di previsione corretta sono stimate approssimativamente del 60-70 %. Al contrario, secondo altri autori, le stime ecografiche di peso fetale escludono correttamente la megalosomia nella maggioranza dei feti non megalosomici (indagine ad alta specificità).
Inoltre, le formule proposte per la previsione del peso fetale mediante la misurazione di parametri biometrici sono numerose e le più comunemente impiegate sono quelle di RD e LO. La maggior parte delle apparecchiature disponibili hanno inserito nel loro software una o più formule per il calcolo automatico della stima del peso fetale ma, purtroppo, le formule proposte hanno tutte un errore sistematico in eccesso o in difetto, tra il 7 e il 15%, rispetto al peso reale. A titolo di esempio la formula proposta da LO ha un errore medio assoluto del 13% per feti di peso superiore a 4.500 g36.
Inoltre, per un peso fetale reale superiore a 4.500 g solamente il 50% dei feti rientra entro il 10% del pagina6 di 14 peso stimato. In sostanza usando le formule esistenti un peso stimato fetale dovrebbe essere superiore a
4800 g per avere più del 50% di probabilità di essere megalosoma per scendere al 33-44% quando e presente un feto del peso di 4.500 g. In definitiva, l'ecografa sembra essere più utile ad escludere la possibilità di megalosomia piuttosto che confermarla. Nel contesto clinico in esame la ripetuta omessa effettuazione di una valutazione biometrica ecografica nelle settimane antecedenti il termine stimato della gravidanza ha impedito, pur con i limiti indicati della metodica in tarda epoca gestazionale, di intercettare un eventuale eccessivo accrescimento fetale.
2. Antecedentemente al suo ricovero, erano già presenti nella storia medica ed ostetrica della signora altri elementi indicativi di aumentato rischio per la comparsa di DS (familiarità per diabete, Pt_1 diabete gestazionale non controllato, sovrappeso materno con BMI > 30, aumento ponderale materno eccessivo durante la gravidanza), tali da considerare anche l'eventualità di anticipare la data del parto. A tale proposito giova rammentare che, solo in presenza di diabete materno, un feto del peso > = 4.500 g e associato ad un tasso di DS compreso tra il 20 e il 50%20,40. Inoltre, sul punto, sulla base di numerose review sistematiche e di studi di metanalisi condotti in trial clinici randomizzati controllati le linee guida britanniche del Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) concludono che l'incidenza di DS e ridotta, nelle gestanti diabetiche, con una precoce induzione del parto mentre nell'ipotesi che il peso fetale stimato sia > = 4.500 g dovrebbe essere considerato il taglio cesareo elettivo. Infine, le autorevoli linee guida NICE raccomandano che, alla gravida diabetica con una normale crescita del feto, sia offerta la possibilità di partorire mediante induzione del travaglio o taglio cesareo elettivo se indicato, dopo la 38^ settimana di gestazione. E', inoltre, facilmente intuibile che l'aver protratto la gravidanza ben oltre il suo termine fisiologico di 40 settimane ha ulteriormente concesso al feto di incrementare progressivamente il suo peso e, nel contempo, ha condotto la donna, in assenza di insorgenza spontanea del travaglio, all'inevitabile induzione a 41 settimane aggiungendo, cosi, un ulteriore fattore di rischio per la DS. …
Relativamente alla specifica gestione della fase espulsiva del parto in cui si verificò la distocia di spalla non possono essere espresse note di demerito nei confronti dei sanitari diversamente intervenuti
(ostetrica e ginecologi). Sostanzialmente corrette furono, infatti, le procedure di assistenza ostetrica utilizzate (ed indicate in cartella clinica), nella loro sequenza applicativa.
Ad integrazione di quanto ampiamente esposto, alcune considerazioni critiche relativamente ai tracciati
C.T.G.F. durante il travaglio della signora ed alle condizioni del feto alla nascita. Pt_1
Come evidenziato, i tracciati furono prevalentemente caratterizzati dalla costante presenza di tachicardia fetale. L'iperpiressia materna e la principale causa di tachicardia fetale;
può essere di origine materna oppure fetale. La disidratazione materna e anch'essa una possibile causa. L'analgesia epidurale può causare un rialzo di temperature materna e di conseguenza tachicardia fetale. Inoltre, può essere pagina7 di 14 correlata ad ipossia fetale, ma in questo caso e associata a ridotta variabilità e decelerazioni. La tachicardia fetale associata a riduzione dei valori di emoglobina ed ematocrito materno può anche essere un segno di emorragia materna acuta, ad esempio a seguito di distacco di placenta. Altre cause meno frequenti sono l'uso di farmaci beta-agonisti, parasimpaticolitici, le anemie e le aritmie
(tachicardia sopraventricolare e il futter atriale) fetali. Di fatto, gli episodi di tachicardia dalle ore 21.25 alle ore 21.51 del 23/01/2019, dalle ore 00.20 alle ore 4.00 e poco dopo le ore 8.00 del 24/01/2019 possono essere attribuibili all'alterazione della temperatura non escludendo, nelle prime ore del
24/01/2019, anche un concomitante effetto della partoanalgesia. Infine, la tachicardia fetale e la prima forma di compenso all'ipossia lieve e se un feto diviene tachicardico durante il periodo espulsivo (dalle ore 8.11 alle ore 9.35, per alcuni tratti) i suoi tempi di tolleranza della seconda fase del travaglio si riducono. Il concomitante riscontro di decelerazioni tardive prive di variabilità (ore 8.19 e ore 9.13) potrebbe essere riconducibile ad una condizione di ipossia fetale relata alla difficoltosa progressione del feto nel canale del parto. Sta di fatto, comunque, che, già a far tempo della sera del 23/01/2019 e fino all'applicazione della VO, il tracciato C.T.G.F. fu sempre classificabile come sospetto (categoria II).
3. Nel corso del ricovero, più in particolare, del travaglio della signora sono subentrati, come e Pt_1 stato rilevato, una serie di altri fattori di rischio per la DS che qui vengono nuovamente riportati e discussi: una posizione occipito-posteriore persistente (OIDP), un ritardo con arresto secondario della dilatazione, l'impiego dell'ossitocina, il parto vaginale strumentale (VO) alla parte medio/alta della pelvi…”
-i consulenti d'ufficio hanno pertanto concluso che:
“…si ravvisano profili di censura nell'operato dei sanitari della convenuta che ebbero in cura CP_4 la paziente, i quali non procedettero ad un adeguato inquadramento biometrico fetale, nonostante le indicazioni inizialmente impostate nei controlli prericovero, sottovalutando sia prima del parto, sia durante il ricovero per induzione, gli evidenti e rilevanti fattori di rischio della paziente di sviluppare la complicanza che ebbe poi luogo, cui consegui l'estrazione di feto non vitale.
Si ribadisce sul punto che nelle visite del 28-12 e del 16-1 NON COMPAIONO le valutazioni biometriche fetali. Secondo quanto si legge dalla memoria dell' sarebbero state Controparte_1 eseguite e non refertate poiché non significative. Si ricorda che la visita medica deve contenere la refertazione di tutti i dati raccolti, così da garantire che chiunque prenda in carico la paziente / il paziente nel proseguo delle cure, possa avere contezza della situazione e di quanto eseguito. Nel caso di visite ginecologiche, tali dati vengono usualmente annotati e devono essere refertati, la loro assenza dal punto di vista medico legale deve interpretarsi ad una mancata valutazione, poiché in medicina l'annotazione del dato negativo ha valore tanto quanto l'annotazione di un dato patologico e, la mancata pagina8 di 14 indicazione nel referto, usualmente indica l'assenza di valutazione dello stesso. Dati che comunque sono superati da quanto in seguito esposto nell'elaborato di cui sopra al quale si rimanda per i dettagli.
È del tutto evidente che dal punto di vista medico legale, si assistette qui ad una omissione di completezza diagnostica, pur coi limiti menzionati, suggestiva di una “leggerezza” nella valutazione del caso al pari di come si riscontro in corso di ricovero cui seguirono scelte operative errate a fronte della sussistenza di fattori di rischio noti e chiari della paziente in valutazione.
Seppur infatti, la distocia di spalla risulti spesso, come detto, evento imprevedibile ed imprevenibile, si ribadisce che nel caso di specie la paziente presentava una serie di elementi, che nel loro complesso rendevano assai rischiosa la prosecuzione della scelta del parto per via vaginale come eseguito. Elementi mai letti e valutati organicamente nel loro insieme e del tutto sottovalutati.
Il corretto inquadramento avrebbe condotto a scelte operative differenti nei termini sopra menzionati
(anticipazione del parto, vs. opzione di un parto cesareo) invece che la programmazione di induzione del parto alla 41^ settimana con conduzione di parto vaginale e scelta di applicazione di VO. Scelte inadeguate e censurabili, come ampiamente argomentato, che condussero al manifestarsi della complicanza responsabile dell'estrazione di un feto non vitale, le cui cause del decesso sono chiaramente identificate nella relazione redatta per conto della Procura della Repubblica, dopo esecuzione di esame autoptico fetale (morte perinatale da emorragie multiple di feto normoconformato in gravidanza caratterizzata da sofferenza fetale ipossica, coerente con i fatti in discussione). Tale condizione sarebbe stata evitata procedendo alle menzionate alternative cliniche …”
-alle osservazioni critiche dei CTP di parte convenuta – relative alla natura generica delle condizioni di rischio della partoriente nonché alle corrette modalità di conduzione del travaglio – i consulenti d'ufficio hanno replicato con argomentazioni pienamente condivisibili
-sotto il primo profilo, hanno affermato che:
“…la signora aveva, altresì, un diabete gestazionale non trattato che, in associazione ai Pt_1 precedenti fattori, incrementa da 5-6 volte il rischio di distocia di spalla (DS) al momento del parto (cfr. nota 17, p. 16 della bozza). A questi si sono successivamente aggiunti altri fattori di rischio (gravidanza protratta fino a 41 settimane, una posizione fetale sfavorevole (OIDP), impiego di ossitocina, applicazione di ventosa ostetrica) che hanno ulteriormente incrementato le probabilità di accadimento dell'evento DS.
pagina9 di 14 Del tutto infondata la replica dei CTP quando asseriscono che le valutazioni biometriche siano state correttamente eseguite e che non risultano refertate “come d'uso” proprio poiché negative. Appare del tutto nuova e fantasiosa l'osservazione dei CTP, riguardo al fatto che in medicina il reperto negativo possa essere omesso. Il dato negativo, come già detto, e tanto rilevante quanto quello positivo, soprattutto se si tratta di controlli che potrebbero essere valutati in seguito da sanitari differenti. Quindi, asserire che le biometrie furono eseguite e non refertate poiché negative e osservazione del tutto personale, priva di rilevanza scientifica ed ancor più medico legale. Pare del tutto evidente che venga a mancare in tale condizione la prova fornita dalla struttura e dal sanitario che ha eseguito la prestazione, di aver eseguito quanto possibile per scongiurare la complicanza poi verificatasi. La posizione descritta, qualora “d'uso comune” nella Struttura convenuta, rappresenterebbe quindi una grave carenza ed errore metodologico di fondo.
Inoltre, la dott.ssa - come noto - invio la signora al controllo del 28/12/2018, “per Persona_1 Pt_1 valutazione crescita fetale e CTG”. In tale data (e nelle successive valutazioni ostetriche dei giorni seguenti) il controllo ecografico avvenne esclusivamente in modalità office (cfr. nota 6 a p. 13 della bozza), procedura diagnostica che non contempla la valutazione biometrica del feto prevista, invece, durante la cosiddetta ecografa standard. Sul punto, le sottostanti riportate indicazioni per l'eco office ostetrica fornite dalle Linee Guida SIEOG, edizione 2015, prevedono 4 obiettivi (identificazione in utero della camera ovulare, dell'embrione e del relativo battito cardiaco;
valutazione della presentazione fetale;
valutazione quantitativa del liquido amniotico;
valutazione della cervice uterina) che, ovviamente, non contemplano la valutazione biometrica del feto…”
-sotto il secondo profilo, hanno dichiarato che:
“…i CTP affermano, citando le Linee Guida SIGO relative all'induzione al travaglio di parto
(edizione giugno 2016 con revisione febbraio 2022), che: “nelle gravidanze complicate da diabete gestazionale con un buon controllo glicemico non è raccomandato l'espletamento del parto prima delle
39 settimane di gestazione”. Premesso che il diabete della signora risultava essere non controllato Pt_1
(cfr. referto della visita del 24/12/2018 della dott.ssa ) le medesime linee guida Persona_1 successivamente riportano: “Secondo le NICE guidelines del 2015 alle donne con diabete tipo 1 o tipo
2 non altrimenti complicato deve essere consigliato il parto elettivo, mediante induzione o TC se indicato, tra 37+0 e 38+6 settimane di gestazione. Alle donne con diabete gestazionale che non hanno pagina10 di 14 partorito entro 40+6 settimane andrebbe offerto il parto elettivo mediante induzione o TC se indicato”, indicazioni già da noi riportate a p. 21 della bozza. Inoltre, le citate linee guida proseguono affermando:
“Secondo l'ACOG (2018), per le gravide con diabete pregestazionale ben compensato, l'induzione del travaglio di parto è indicata a partire dalle 39 settimane di amenorrea ed entro la data presunta del parto
(40 settimane). Induzioni in epoche precedenti (36-39 settimane), sono da riservarsi ai casi di scarso controllo glicemico, vasculopatia o nefropatia diabetica o anamnesi positiva per morte endouterina fetale”.
E', inoltre, pacifico ritenere che l'anticipo dell'induzione a 39 settimane e non a 41 settimane, come realmente avvenne, avrebbe condotto alla nascita di un feto certamente di peso inferiore a 4500 g. Non solo, non avrebbe introdotto nel travaglio del parto, oltre a quelli già indicati, un ulteriore fattore di maggiore rischio di DS quale la gravidanza protratta.
I CTP, inoltre, nelle loro repliche omettono di considerare un ulteriore elemento ostetrico particolarmente avverso per la donna: la malposizione fetale (OPP), condizione spesso associata alla concomitante presenza di megalosomia fetale, il cui corretto riscontro avrebbe dovuto far nascere dei sospetti ai Sanitari in merito ad una precedente erronea valutazione della crescita fetale. Inoltre, i dati clinici disponibili durante il travaglio di parto, in particolare tra le ore 2.00 e le ore 6.50, deponevano chiaramente – come dettagliatamente esplicitato a p. 23 della bozza - per un arresto sia della dilatazione cervicale (a 8-9 cm) che della progressione della parte presentata (costantemente a -3) ciò a sottolineare anche la possibile presenza di sproporzione feto pelvica, condizione spesso associata al feto con megalosomia e che non fu criticamente valutata dai Sanitari presenti.
Infine, le attuali precisazioni fornite dai CTP relativamente alle procedure ostetriche attuate per disimpegnare l'arto destro bloccato (formazione di ansa del funicolo, manovra di Parte_3 rappresentano una visione unilaterale degli eventi in assenza di una loro descrizione in cartella clinica.
In definitiva, stante l'omissiva valutazione biometrica nel corso dei controlli antecedenti il ricovero della signora nel corso della successiva gestione del travaglio emersero una serie di condizioni cliniche Pt_1 che incrementarono ulteriormente il rischio di DS e che non furono adeguatamente e criticamente vagliate dai Sanitari cosi da indurli a modificare le modalità del parto a favore del taglio cesareo …”
-in definitiva, è stata acquisita, in termini di sufficiente certezza e univocità, la prova delle condotte imperite e/o negligenti dei sanitari della struttura convenuta e del nesso di causalità con il decesso del feto
-sussiste pertanto la responsabilità contrattuale della Controparte_1 alla luce del noto orientamento giurisprudenziale della Cassazione, il quale pagina11 di 14 “…inserisce la responsabilità della struttura sanitaria nell'alveo della responsabilità contrattuale, posto che l'accettazione del paziente nella struttura comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità. L'obbligazione scaturente dal contratto, genericamente detta di assistenza sanitaria, ha un contenuto complesso, perché comprende sia la prestazione medica o chirurgica principale sia una serie di obblighi accessori, consistenti nella messa a disposizione del personale medico, ausiliario e infermieristico, dei medicinali e delle attrezzature tecniche necessarie e nelle prestazioni lato sensu alberghiere comprendenti il ricovero e la fornitura di alloggio, vitto e assistenza al paziente fino alla sua dimissione (cfr. Cass. 19541/2015).
La struttura medica risponde, quindi, a titolo contrattuale per la mancata o scorretta esecuzione di ciascuna delle prestazioni ricomprese nell'obbligazione assunta, ivi inclusa la prestazione medica principale.
Più recentemente, la Suprema Corte (cfr. Cass. 28987/2019) ha precisato che il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante;
ne consegue che, se la struttura si avvale della
"collaborazione" dei sanitari persone fisiche si trova a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati: la responsabilità di chi si avvale dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. 6243/2015), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvilimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. 12833/2014).
È esclusa la responsabilità della struttura sanitaria solo nei casi del tutto eccezionali di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza del comportamento del medico da quel programma condiviso di tutela della salute che accomuna egli alla struttura sanitaria (cfr. Cass. 28987/2019) …”
°°° deve pertanto essere condannata al risarcimento dei Parte_4 danni non patrimoniali subiti dai genitori in conseguenza della lesione del rapporto parentale
-all'epoca del decesso del loro figlio (24 gennaio 2019), nato il [...], e Parte_1
nata il [...], avevano rispettivamente 45 e 35 anni compiuti Parte_1
pagina12 di 14 -ora, con riferimento ai parametri a punti indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano 2024 per l'ipotesi di lesione del rapporto parentale, appare giusto attribuire ad entrambi i genitori il seguente punteggio: 28 per età della vittima primaria, 0 per convivenza con la vittima primaria, 14 per la sopravvivenza dell'altro coniuge, 16 per l'intensità del rapporto affettivo
-quest'ultimo parametro dev'essere stimato alla luce delle intense aspettative relazionali e affettive che entrambi i genitori avevano senz'altro maturato dalla data della scoperta della gravidanza a quella della morte del neonato
-in relazione all'età dei genitori, deve essere attribuito al padre il punteggio di 20 e alla madre quello di
22
-in conclusione, va riconosciuto a e a ai fini della liquidazione del danno Parte_1 Parte_1 secondo le Tabelle milanesi, il punteggio rispettivamente di 78 e di 80
-moltiplicando tali punteggi per il valore “punto” di € 3.911,00, spetta al primo il risarcimento di €
305.058,00 e alla seconda il risarcimento di € 312.880,00
-le somme di € 305.058,00 e di € 312.880,00 vanno maggiorate degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del fatto (24 gennaio 2019), come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dal 24 gennaio 2019 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo
-riguardo alla superiore attribuzione dei “punti”, si osserva che negli atti difensivi di tutte le parti del giudizio non appare essere stata formulata alcuna argomentazione specifica in ordine alle modalità di applicazione delle Tabelle milanesi del 2024
°°°
-le spese processuali – oltre quelle della CTU e di CTP su fatture quietanzate -- seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita e all'entità del risarcimento in concreto liquidato
P.Q.M.
pagina13 di 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., accertata la responsabilità contrattuale della convenuta, così dispone:
1) condanna al risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali subiti da e da pari rispettivamente a € 305.058,00 e a € Parte_1 Parte_1
312.880,00
2) le somme di € 305.058,00 e di € 312.880,00 vanno maggiorate degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del 24 gennaio 2019, come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dal 24 gennaio 2019 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo
3) condanna la convenuta alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 26.686,00, di cui € 1.686,00 per spese – oltre a quelle della CTU e di CTP su fatture quietanzate -- ed € 25.000,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina14 di 14