Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2455/2019 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 2455/2019 R.G. promossa da
nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
via Fornace n° 10, c.f. in qualità di esercente la responsabilità C.F._1
genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il [...], c.f. Persona_1
, nata a [...] il [...], residente in C.F._2 Parte_2
Bertinoro (FC), via Croppi Lara Colitto n° 135, c.f. , C.F._3 Parte_3
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], c.f. nata a [...] il [...], residente in C.F._4 Parte_4
Bertinoro, via Sonsa n° 2550, c.f. , in proprio nonché quale esercente C.F._5
la responsabilità genitoriale sui figli minori nata a [...] il [...], Persona_2
c.f. , , nato a [...] il [...], c.f. C.F._6 Persona_3
, e nata a [...] il [...], c.f. C.F._7 Parte_5
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._8 Parte_6
, nelle loro rispettive qualità di figlio ( ), genitori C.F._9 Persona_1 Pt_2
e ), sorella ( ), nipoti (i e cugina ( ) del
[...] Parte_3 Parte_4 Per_2 Parte_6
defunto nato a [...] il [...], deceduto in Codigoro (FE) il 16 Persona_4
febbraio 2015, tutti rappresentati e difesi per mandato professionale in atti DAavv. Renato
Cappelli del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliati in Forlì, corso A. Diaz n° 36, presso lo studio del suddetto difensore, - attori contro l'
1
rappresentante pro tempore, con sede in Codigoro, via Viebasse n° 77, c.f. , P.IVA_1
rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti DAavv. Silvia Gamberoni de foro di
Ferrara, elettivamente domiciliata in Ferrara, piazza Combattenti n° 3, presso lo studio del predetto difensore, - convenuta contro nato a [...] il [...], ivi residente via Lungoadige CP_2
n° 46, c.f. , rappresentato e difeso per procura alle liti in atti DAavv. C.F._10
Silvia Gamberoni del foro di Ferrara, elettivamente domiciliato in Ferrara, piazza Combattenti
n° 3, presso lo studio del suddetto difensore, - convenuto contro l'
, con sede legale in Bertinoro, via Croppi Controparte_3
Clara Colitto n° 34, p.i. , in persona del titolare e legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore , nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Colitto n° 34, c.f. , rappresentato e difeso giusta “procura alle liti C.F._11 telematica” in atti DAavv. Alessia Semprini del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata in Forlì, via Missirini n° 6, presso lo studio del predetto difensore,
- convenuta
e con l'intervento della in persona del Controparte_4
procuratore ad lites dott. , con sede legale in Verona, Lungadige Controparte_5
Cangrande n° 16, p.i. , rappresentata e difesa giusta delega in atti DAavv. P.IVA_3
Gerardo Rucci del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in Forlì, corso A. Diaz n°
39, presso lo studio del suddetto difensore, - terza chiamata
e della
, in persona del procuratore speciale con sede legale in Trento CP_6 CP_7
(TN), piazza delle Donne Lavoratrici n° 2, c.f. e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di
Trento , p.i. , rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti P.IVA_4 P.IVA_4
DAavv. Angelantonio Testa del foro di Padova, elettivamente domiciliata in Forlì, corso
Garibaldi n° 63, presso l'avv. Lisa Rossi del foro di Forlì-Cesena, fax 0543-370274, pec
Email_1
- terza chiamata
CONCLUSIONI
2 Con “note d'udienza” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 18 settembre 2024 gli attori hanno concluso chiedendo a questo Tribunale di “1) accertare e dichiarare la responsabilità dell in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, corrente in Codigoro (FE), località Moraro n. 2 frazione Italba;
della
[...]
, in persona del suo titolare e legale rappresentante, corrente in Bertinoro (FC), CP_8
località Fratta Terme Via Croppi Clara Colitto n. 34 e di , nato a [...]_2
il 31/08/1968 ed ivi residente in [...], in via solidale o ciascuno pro quota in base al grado di responsabilità che verrà riconosciuto nella vicenda e, per l'effetto, 2) condannare gli odierni convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dai ricorrenti nella seguente indicativa qualificazione e quantificazione:
Danno Non Patrimoniale - danno biologico da morte, comprensivo di danno parentale, morale ed esistenziale (individuato facendo ricorso ai criteri delle “Tabelle milanesi”): a) danno a ciascun genitore, opportunamente personalizzato in virtù delle condizioni soggettive risultate in istruttoria (€. 350.000 cd) €. 700.000,00 b) a favore del figlio , ora Persona_1
maggiorenne, con alta personalizzazione (rimasto orfano del padre ALetà di 10 anni!) €.
600.000,00 c) a favore della sorella €. 150.000,00 d) a favore dei 3 nipoti e della Parte_4
cugina (€. 30.000 a testa) €. 120.000,00 TOTALE COMPLESSIVO €. 1.570.000,00 Totale generale: €. 1.570.000,00 o a quel diverso, maggiore o minore, importo risarcitorio che risulti di giustizia, oltre ad interessi legali, compensativi, moratori e rivalutazione monetaria fino al dì del saldo. - Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre a 15% spese generali, IVA e CPA”.
I convenuti e con “note per la trattazione scritta” Controparte_1 CP_2
depositate in data 19 settembre 2024 hanno così concluso: “Per il convenuto
[...]
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: RIGETTARE tutte le Controparte_9
domande proposte dai ricorrenti, poiché infondate sia in fatto che in diritto ed in ogni caso, non provate, non sussistendo e non essendo stati provati i presupposti che giustifichino il riconoscimento di una responsabilità in capo AL per i fatti oggetto del Controparte_1
presente contenzioso, per tutti i motivi in premessa descritti. IN VIA SUBORDINATA:
RIGETTARE tutte le domande proposte dai ricorrenti, poiché infondate sia in fatto che in diritto, posto che in considerazione della condotta imprevedibile, inevitabile, abnorme ed esorbitante tenuta dal sig. non risulta essere stata provata la sussistenza di un nesso _1 causale tra la condotta omissiva/commissiva contestata alla ricorrente e l'evento dannoso per cui è causa. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualsivoglia responsabilità a carico dell Parte_7
[..
[...] per l'evento dannoso, tenuto conto del concorso colposo, a carattere
[...]
prevalente, se non addirittura del tutto assorbente, derivato dalla condotta imprudente, negligente, imperita, ovvero abnorme, esorbitante, imprevista ed imprevedibile tenuta dal lavoratore e DAapporto causale che detta condotta ha avuto nella Persona_4
verificazione dell'evento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., ridurre proporzionalmente
l'ammontare delle somme chieste dai ricorrenti a risarcimento del danno e, in ogni caso,
DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE, la OM di Assicurazione
[...]
, in persona del suo legale Controparte_10
rappresentante pro tempore, a manlevare, garantire e tenere sollevata e indenne l'
[...]
dal pagamento di tutte le somme che la stessa dovesse Controparte_1
venire condannata a corrispondere ai ricorrenti, anche eventualmente per la condotta tenuta dal dipendente , in conseguenza del riconoscimento, anche solo parziale, delle CP_2
domande risarcitorie formulate dai ricorrenti. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge. Per il convenuto : NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: CP_2
RIGETTARE tutte le domande proposte dai ricorrenti, poiché infondate sia in fatto che in diritto ed in ogni caso, non provate, non sussistendo e non essendo stati provati i presupposti che giustifichino il riconoscimento di una responsabilità in capo al sig. per i CP_2
fatti oggetto del presente contenzioso, per tutti i motivi in premessa descritti. IN VIA
SUBORDINATA: RIGETTARE tutte le domande proposte dai ricorrenti, poiché infondate sia in fatto che in diritto, posto che in considerazione della condotta imprevedibile, inevitabile, abnorme ed esorbitante tenuta dal sig. non risulta essere stata provata la Persona_4 sussistenza di un nesso causale tra la condotta contestata al resistente e l'evento dannoso per cui è causa. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualsivoglia responsabilità a carico di per CP_2
l'evento dannoso, tenuto conto del concorso colposo, a carattere prevalente, se non addirittura del tutto assorbente, derivato dalla condotta imprudente, negligente, imperita, ovvero abnorme, esorbitante, imprevista ed imprevedibile tenuta dal lavoratore e Persona_4
DAapporto causale che detta condotta ha avuto nella verificazione dell'evento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme chieste dai ricorrenti a risarcimento del danno e, in ogni caso, DICHIARARE TENUTA E
CONDANNARE, la OM di Assicurazione
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_10
tempore, a manlevare, garantire e tenere sollevata e indenne il sig. dal CP_2
pagamento di tutte le somme che la stesso dovesse venire condannato a corrispondere ai
4 ricorrenti, in conseguenza del riconoscimento, anche solo parziale, delle domande risarcitorie formulate dai ricorrenti. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge”.
Con “note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc” depositate in data 19 settembre 2024 la convenuta IM ND ha concluso nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo CP_3
Tribunale di Forlì: Nel merito ed in via principale: - RIGETTARE ogni domanda proposta dalle parti ricorrenti-attrici, ivi compresa quella ex art. 96 cpc, poiché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, per tutte le ragioni esposte ed ampiamente illustrate negli scritti difensivi del presente giudizio, non ricorrendo, nella fattispecie che ci occupa, alcuna condotta in capo alla IM ND censurabile o che, in una CP_3
qualunque maniera, giustifichi una affermazione di responsabilità datoriale né di altro genere.
-RIGETTARE, comunque, tutte le domande proposte dagli attori-ricorrenti nei confronti della
IM ND , stante la condotta, abnorme, imprudente, imprevista ed CP_3
imprevedibile, posta in essere, in occasione del sinistro del 16/02/2015, dal dipendente
[...]
, condotta tale da interrompere il nesso causale con inesistenti comportamenti, Per_4 commissivi e/o omissivi, tenuti DAIM ND , datrice di lavoro, CP_3 dovendo ritenersi detta condotta la causa unica dell'evento e dei conseguenti danni lamentati dai ricorrenti-attori. -In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualsivoglia responsabilità in capo ALIM ND , in CP_3
considerazione del concorso colposo del Sig. ed, eventualmente, del Sig. Persona_4 CP_2
nell'evento infortunistico per cui è causa, di grado peraltro largamente preponderante,
[...]
in ordine alla causazione dell'evento, RIPARTIRE le singole responsabilità e ridurre proporzionalmente, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'ammontare del risarcimento in denegatissima ipotesi riconosciuto in favore degli attori-ricorrenti – ovvero il quantum della pretesa risarcitoria - e, per l'effetto, RIGETTATE E RESPINTE le eccezioni sollevate dalla difesa della OM , terza chiamata, in merito ALasserita inoperatività della CP_6
polizza assicurativa in quanto infondate in fatto e in diritto, DICHIARARE TENUTA E
CONDANNARE la OM di RA , in persona del proprio Legale CP_6
Rappresentante pro tempore, a manlevare, garantire e tenere indenne l'IM ND
, dal pagamento di tutte le somme che la medesima dovesse essere condannata a CP_3
corrispondere agli attori- ricorrenti per qualsiasi titolo o ragione, anche in via solidale, in forza del riconoscimento, anche solo parziale, delle domande e delle richieste risarcitorie dai medesimi avanzate. -In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenga di aderire alle (infondate) tesi difensive di in merito ad CP_6 un'asserita (ma insussistente) inoperatività della polizza assicurativa, si rinnova, per mero 5 scrupolo difensivo, la richiesta di chiamata in causa della OM , Controparte_11
impresa assicuratrice della convenuta in ambito RCA, con sede legale e direzione generale in
Milano (20154), Corso Como n.17, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, disponendo la fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo e la relativa costituzione in giudizio. -In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori di legge”.
Con “note ex art. 127 ter c.p.c.” depositate in data 20 settembre 2024 la terza chiamata CP_6
precisava le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale di Forlì di, “- in via
[...]
pregiudiziale e/o preliminare: - dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e/o il difetto di titolarità passiva in capo ad in relazione ai fatti ed alle domande formulate nei suoi CP_6
confronti; - respingersi le domande e richieste avanzate nei confronti di dalla CP_6
convenuta non essendo operativa né operante, nella fattispecie de qua, Controparte_3
la garanzia assicurativa di cui alla Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile
Imprese Industriali ed Edili n. E0837595 e comunque in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata senza pregiudizio delle conclusioni di cui sopra: nel merito: in via principale: respingersi in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande e richieste avanzate dai ricorrenti nei confronti di nonché le domande e richieste da Controparte_3
chiunque avanzate nei confronti di;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di CP_6
condanna di in relazione ai fatti de quibus, limitarsi la stessa al Controparte_3
pagamento dei soli importi alla stessa causalmente ascrivibili e solo quelli rigorosamente accertati in causa e solo quelli ritenuti dovuti, e nei limiti della percentuale di responsabilità ascrivibile in capo alla IM , limitando la condanna di a tenere CP_3 CP_6
indenne e/o manlevare la nei soli limiti di polizza e delle garanzie Controparte_3
prestate, laddove la stessa fosse operante ed operativa, anche temporalmente;
il tutto con detrazione della franchigia prevista in polizza e con detrazione di tutte le somme erogate e/o erogande da , INPS, e/o altri Enti Assicuratori e Previdenziali sia pubblici che privati CP_12
per i fatti per cui è causa;
-in ogni caso: - respingersi la domanda di rifusione delle spese di lite che dovesse ritenersi avanzata da parte convenuta nei confronti di in quanto CP_6
infondata ed ingiustificata;
- spese e compensi di causa interamente rifusi, rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA comprese. - in via istruttoria: - si insiste, previa revoca di ogni contrario provvedimento, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie chieste e formulate in giudizio da in memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1, in memoria ex art. 183 VI CP_6
comma c.p.c. n. 2, in memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3 ed a verbale di causa;
- in ogni caso: spese e compensi di lite rifusi, rimb. forf., IVA e C.P.A comprese”. 6
Con “note difensive scritte” depositate in data 19 settembre 2024 la terza chiamata
[...]
(oggi rassegnava le seguenti Controparte_4 Controparte_13 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, contrariis reiectis, fermo il mutamento del rito da speciale del lavoro ad ordinario, DICHIARARE che l'infortunio sul lavoro con esiti mortali, verificatosi il giorno 16.02.2015 alle ore 09,15 circa in località Pontemaudino di
Codigoro (FE) in danno di va ascritto a fatto e colpa esclusivi del medesimo e Persona_4 della di lui abnorme, imprevedibile e personalissima condotta, e per l'effetto RIGETTARE le domande introdotte da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto e non provate, nonché sconfessate dalla stessa documentazione dismessa dalle parti intimate con riferimento alle dichiarazioni già rilasciate da svariati soggetti presenti ai fatti (doc.
3-4 difesa
[...]
; doc.
3.4 difesa impresa individuale . In via di assoluto subordine e CP_2 CP_3 valorizzando l'eccezione di cui ALart. 1227 cc sollevata ab initio dalla comparente
[...]
DICHIARARE che l'infortunio sul lavoro per cui è causa va ascritto a fatto e Controparte_14
colpa assorbenti, e comunque concorrenti, del defunto con evidente riduzione Persona_4
di ogni e qualsivoglia spettanza degli odierni reclamanti;
in tale subordinata ipotesi, di accoglimento anche parziale delle domande svolte dai ricorrenti, RIPARTIRE le singole responsabilità imputabili alla impresa individuale ET e agli altri convenuti anche ai fini della ripartizione interna di addebito, ex art. 2055 cc. In ogni caso RIGETTARE le domande dei ricorrenti poiché infondate sotto il profilo del quantum debeatur e non provate nonché, da ultimo, neppure allegate con riferimento alle singole voci di danno richieste dagli istanti in relazione alle quali non si accetta il contraddittorio su eventuali ulteriori tentativi di ampliare il perimetro di indagine di cui a ricorso introduttivo. LIMITARE in relazione ad entrambe le richieste di garanzia, ogni esposizione di Controparte_15 nell'ambito del massimale di polizza di cui al doc. 2, unico contratto vigente alla data del
16.02.2015, del sinistro, e pari ad euro 1.500.000,00, in ogni caso invalicabile, nonché nell'ambito delle clausole del contratto prodotto e delle CGA allegate, con rigetto di ogni istanza di garanzia sotto il profilo delle spese legali e peritali sostenute dall Controparte_1
e da . In ogni caso con vittoria di spese e compenti professionali oltre
[...] CP_2
15% spese generali, IVA e CPA come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
7 Con ricorso del 24 novembre 2017 i sopra citati istanti convenivano in giudizio presso il
Tribunale di Forlì - Sezione Lavoro l la ditta Controparte_1
al fine di sentire accertato e dichiarato che l'infortunio mortale Controparte_16
occorso in Codigoro in data 16 febbraio 2015 al proprio congiunto si verificò Persona_4
per loro responsabilità colposa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2087, 2043 e ss. c.c. e
26, co. 2° lett. a), co. 1° lett, b) e commi 3 e 3-bis, d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i., non avendo essi adempiuto agli obblighi imposti DAordinamento a tutela della salute del lavoratore (art. 32 e
41 Cost.), ed ottenere la condanna dei convenuti in via solidale – ovvero ciascuno in base al proprio grado di responsabilità – al risarcimento di tutti i danni subiti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, a seguito del decesso del congiunto sopra indicato, quantificati complessivamente nell'importo di € 1.570.000 oltre interessi legali compensativi e moratori sulla somma rivalutata dalla data del decesso al saldo effettivo.
A fondamento della propria domanda gli attori esponevano che il congiunto Persona_4
il quale prestava la sua attività lavorativa in qualità di autista nella ditta individuale CP_3
”, recatosi su indicazione del datore di lavoro in località Pontemaodino di Codigoro (FE)
[...] alla guida dell'autoarticolato IVECO, modello Magirus, targato EAO0ING, con semi- rimorchio marca targato AA06194, al fine di scaricare letame presso i campi CP_17
coltivati che l di Chioggia possiede in loco, alle ore 9:20 iniziava Controparte_1
lo scarico del letame ALinizio del campo con modalità di lento avanzamento dell'autoarticolato con il cassone del semirimorchio completamente alzato – circa mt. 9,50 – fino ad impantanarsi nel terreno reso fangoso dalle pregresse piogge;
interveniva quindi uno degli operai alle dipendenze dell presenti sul posto (l'odierno convenuto ), che si CP_1 CP_2 metteva alla guida di un trattore dell'azienda marca Fendt, targato AL558R, tramite una catena agganciava l'autoarticolato impantanato con l'intento di trainarlo ed inavvertitamente lo conduceva sotto la linea elettrica che transita sul campo, costituita da n° 3 conduttori in CP_18
media tensione, dotata di una tensione elettrica di circa 15.000 volt, con il conseguente urto del lungo cassone del semi-rimorchio del mezzo del rimasto costantemente alzato _1
probabilmente per terminare le operazioni di scarico, con il conduttore più basso della linea elettrica sopra nominata. In conseguenza di ciò lo ed il sarebbero scesi dai CP_2 _1 rispettivi mezzi e quest'ultimo si sarebbe poi riaccostato alla cabina del camion per azionare la leva di abbassamento del cassone. In quella circostanza, non appena la sua mano toccava la scocca del mezzo o la leva di abbassamento, veniva folgorato e successivamente decedeva.
I ricorrenti deducevano quindi una responsabilità esclusiva dei convenuti nella causazione del sinistro ed avanzavano richiesta di risarcimento per complessivi € 1.570.000,00 per i danni
8 da perdita del rapporto parentale, anche alla luce degli accertamenti compiuti dal Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O. Prevenzione e Sicurezza dell'A.U.S.L. di Ferrara e della successiva sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Ferrara (poi confermata in appello) nei confronti di e dei legali rappresentati pro tempore delle imprese odierne CP_2
convenute. Il Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O. Prevenzione e Sicurezza dell'AUSL di
Ferrara constatava a carico di , legale rappresentante dell CP_9 Controparte_1
committente il lavoro, la violazione dell'art. 26, commi 1° lett. b) e 3, in combinato
[...]
disposto con il co. 3-bis, d.lgs. n°81/2008 e s.m.i. (“Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione”), per non aver fornito al dettagliate informazioni sui _1
rischi specifici del luogo di lavoro, con particolare riguardo al rischio di elettrocuzione esistente sul campo agricolo, e per non aver redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei
Rischi Interferenziali) nonostante la presenza sul campo della linea elettrica in argomento e di conseguenza per aver omesso le azioni di collaborazione e coordinamento necessarie per ridurre i rischi di infortunio sul lavoro;
a carico di , titolare dell'omonima ditta CP_3
alle cui dipendenze operava il veniva poi constatata la violazione dell'art. 26, co. 2° lett. _1
a), d.lgs. cit. in quanto “il giorno 16.02.2015, non è stata attuata una cooperazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro con l , CP_1 Controparte_9 che non hanno impedito il contatto dell'autoarticolato, targato EAQ09NG, trainato dal trattore Fendt, targato ALSS8R, con la linea elettrica da 15.000 volt”. Analogamente il
Tribunale penale di Ferrara, con sentenza del 19 febbraio 2020, dichiarava i convenuti CP_1
e responsabili per i reati di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme CP_3
sugli infortuni sul lavoro (artt. 113 e 589, commi 1° e 2°, c.p.) ed il convenuto CP_2
responsabile di omicidio colposo (artt. 41I e 589 c.p.).
Le parti odierne convenute impresa individuale e Controparte_1 CP_3
si costituivano tempestivamente, eccepivano preliminarmente il difetto di CP_2
competenza per materia del Giudice del Lavoro – essendo a loro dire la domanda avanzata dagli istanti effettuata iure proprio – e domandavano la chiamata in causa delle rispettive compagnie assicuratrici della responsabilità civile Controparte_4
[... e in manleva ed al fine di tenerle sollevate ed indenni da ogni pretesa Controparte_19
avanzata dai ricorrenti;
nel merito, i convenuti chiedevano il rigetto di tutte le domande proposte dalle parti ricorrenti in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, contestando la sussistenza della responsabilità datoriale nella causazione del sinistro, ritenendo la condotta della vittima rientrante nella tipica fattispecie del rischio elettivo e – solo in via subordinata – il riconoscimento del prevalente concorso colposo della vittima. Le
9 compagnie assicurative chiamate in causa in garanzia si costituivano e svolgevano argomenti difensivi sostanzialmente adesivi rispetto alle argomentazioni dei convenuti, mentre CP_6
eccepiva altresì l'inoperatività della garanzia assicurativa nella fattispecie de qua nei
[...] confronti dell'impresa individuale . CP_3
Ritenuta l'incompetenza dell'adito Giudice del Lavoro, lo stesso Giudice con provvedimento del 14 luglio 2019 disponeva il passaggio dal rito speciale del lavoro al rito ordinario;
la causa veniva istruita documentalmente e per mezzo di prove orali.
All'esito dell'udienza del 23 ottobre 2023 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata ALudienza del 23 settembre 2024 per la precisazione delle conclusioni, della quale veniva disposta la trattazione in modalità cartolare, con sostituzione dell'udienza ex art. 189
c.p.c. con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; la causa veniva quindi assunta in decisione con ordinanza depositata il 24 settembre 2024, con la concessione dei termini massimi di cui ALart. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali,.
* * * * * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione della disamina delle domande avanzate dalle parti attrici, occorre esaminare il merito della questione.
Orbene, può considerarsi pacifico tra le parti che il defunto , congiunto degli Persona_4
attori, abbia trovato la morte per elettrocuzione durante lo svolgimento di un'attività lavorativa alle dipendenze della ditta che consisteva nel trasporto e nella posa di un grosso carico CP_3
di letame presso un campo coltivato di proprietà della committente Controparte_1
La controversia tra le parti in lite riguarda essenzialmente l'ascrivibilità dell'infortunio letale di cui è rimasto vittima il de cuius alla responsabilità delle parti odierne convenute oppure, secondo la prospettazione di queste ultime, ad un comportamento aberrante ed esorbitante di
, integrante la fattispecie del rischio elettivo. Infatti, è oggetto di specifica Persona_4
contestazione tra le parti la corretta individuazione del soggetto al quale sia giuridicamente attribuibile la responsabilità di quanto accaduto: se ai convenuti, per colpa generica e specifica consistita quest'ultima nella violazione delle prescrizioni normative di tutela della sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, ovvero se allo stesso defunto, a causa di una condotta abnorme in grado da sola di provocare il sinistro, ovvero ancora se ad entrambi, in via concorsuale.
Prima di procedere alla ricostruzione della dinamica dei fatti, appare opportuno compendiare i principi giuridici rilevanti per la vicenda per cui è causa.
10 In primo luogo occorre chiarire a quale titolo di responsabilità i convenuti possano essere eventualmente chiamati a rispondere dei danni occorsi ai congiunti della vittima in un caso come quello per cui è causa. A tale proposito, malgrado gli attori abbiano richiamato la disciplina dell'art. 2087 c.c., anche in relazione al regime della distribuzione degli oneri probatori, va sottolineato che, alla luce di una consolidata giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei confronti dei prossimi congiunti del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro, qualora agiscano iure proprio come nel caso di specie, a titolo di responsabilità extracontrattuale, con tutto ciò che ne consegue: «la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta “iure proprio” dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui ALart.
2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087
c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una “porzione” di un'azione contrattuale, soggetta
a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c.» (Cass. Civ. sez. lav., sentenza n° 2 del 2 gennaio 2020; si veda anche Cass. Civ. sez. III, sentenza del 4 maggio 2018
n° 10578); ed infatti, “la domanda di risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro, proposta dai congiunti del dipendente deceduto a seguito dell'infortunio, a tutela non dei diritti del dipendente derivanti dal contratto di lavoro, bensì di un diritto proprio sulla base della responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro ex art. 2043 c.c., non rientra nella competenza per materia del giudice del lavoro, trattandosi di controversia relativa a domanda la cui causa petendi non risiede nel rapporto di lavoro che costituisce mera occasione per
l'insorgenza della responsabilità oggetto di accertamento” (Cass. Civ. sez. III, 23 luglio 1996
n° 6608); in ragione di ciò, la responsabilità dei convenuti, nella fattispecie in esame, andrà valutata secondo i parametri e tenendo conto del riparto degli oneri probatori previsti DAart. 2043 c.c, ovvero il titolo di responsabilità aquiliano presuppone che vengano provati dai danneggiati il fatto illecito, l'elemento soggettivo (del dolo o della colpa), il danno e la riconducibilità eziologica di questo (rispettivamente ai sensi degli artt. 40-41 c.p. e 1223 c.c.) al fatto illecito.
Tanto premesso, nel verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, ovviamente preclusa la presunzione di colpa in capo alla parte datrice, è opportuno evidenziare in via preliminare che nella fattispecie in parola l'elemento soggettivo della colpa datoriale, generica e specifica, in capo al datore di lavoro e al datore-committente e della colpa
11 generica per imprudenza ed imperizia in capo a appare adeguatamente provato, CP_2
come si vedrà meglio in seguito;
necessiterà invece di una analisi critica più approfondita la sussistenza del nesso di causalità tra tali profili colposi e l'evento dannoso, anche in relazione ad un eventuale interruzione del nesso eziologico summenzionato a causa della condotta della vittima, qualora si versi nel caso di rischio elettivo, o quanto meno di un concorso colposo di quest'ultima nella causazione dell'evento fatale.
Orbene, in materia di rischio elettivo e di concorso di colpa del lavoratore la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha elaborato un catalogo di principi giuridici, soggetto ad inevitabili precisazioni ed evoluzioni nel corso del tempo, che offrirà una solida base per l'inquadramento e la risoluzione delle questioni accennate in precedenza, in rapporto alla concreta ricostruzione dei fatti che verrà compiuta in base alle emergenze istruttorie.
Secondo gli insegnamenti della Corte regolatrice, riassunti nella sentenza della 6a sez. civ.
della Cassazione, 15 maggio 2020 n° 8988, «la vittima di un infortunio sul lavoro può ritenersi responsabile esclusiva dell'accaduto solo in un caso: quando il lavoratore abbia tenuto “un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute”» (cfr. ex multis anche Cass. Civ. sez. lav., sentenza n° 798 del 13 gennaio
2017, e Cass. Civ. sez. lav., sentenza n° 19494 del 10 settembre 2009); «Il datore di lavoro, infatti, risponde dei rischi professionali propri (e cioè insiti nello svolgimento dell'attività lavorativa) e di quelli impropri (e cioè derivanti da attività connesse a quella lavorativa), ma non di quelli totalmente scollegati dalla prestazione che il lavoratore rende in quanto tale.
Se il rischio cui si espone il lavoratore è privo di connessione con l'attività professionale, ed il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali, quello non sarà più un “rischio lavorativo”, ma diviene un
“rischio elettivo”, cioè creato dal prestatore d'opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, e quindi non meritevole della tutela risarcitoria od assicurativa da parte dell'assicuratore sociale» (principio costante: così già Cass. Civ. sez. lav., sentenza n° 16 del
4 gennaio 1980, nonché in seguito Cass. Civ. sez. lav., sentenza n° 3919 del 29 giugno 1982,
Cass. Civ. sez. lav., sentenza n° 4298 dell'8 maggio 1996, Cass. Civ. sez. lav., sentenza n°
4557 del 22 maggio 1997, Cass. Civ. sez. lav., sentenza n° 2572 del 7 marzo 1998, e Cass. Civ. sez. lav., ordinanza n° 7649 del 19 marzo 2019); “In applicazione di tali princìpi, è divenuta tralatizia la massima secondo cui il rischio elettivo sussiste in presenza di tre elementi: a) un atto del lavoratore volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive
b) la direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
c) la mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (si veda anche l'ordinanza
12 n° 7659 del 19 marzo 2019); «Ricorrendo tale ipotesi, la condotta del lavoratore spezza il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro e l'infortunio, e la responsabilità datoriale viene meno per mancanza dell'elemento causale. Al di fuori delle ipotesi di rischio elettivo, sorge il problema di stabilire se ed a quali condizioni possa ritenersi il lavoratore vittima dell'infortunio corresponsabile di quest'ultimo. Anche rispetto a tale problema la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo stabilito alcuni principi. Il primo principio è che
l'art. 1227, comma primo, c.c. (a norma del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso
a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguente che ne sono derivate”) si applica anche alla materia degli infortuni sul lavoro: sia perché nessuna previsione normativa consente di derogarvi;
sia perché la legge impone anche al lavoratore l'obbligo di osservare i doveri di diligenza a tutela della propria o dell'altrui incolumità: tanto stabiliscono sia l'art. 2104 c.c., sia l'art. 20 d.lgs. 81/2008» (cfr.
Cass. Civ. sez. lav., sentenza n° 30679 del 25 novembre 2019, e Cass. Civ. sez. lav., sentenza n° 9817 del 14 aprile 2008); «Il secondo principio è che, nella materia del rapporto di lavoro subordinato, l'applicazione dell'art. 1227 c.c. va coordinata con le speciali previsioni che attribuiscono al datore di lavoro il potere di direzione e controllo, ed il dovere di salvaguardare l'incolumità dei lavoratori. DALesistenza di quel potere e di quel dovere, questa Corte ha tratto il corollario che anche quando la condotta della vittima di un infortunio sul lavoro possa astrattamente qualificarsi come imprudente, deve nondimeno escludersi qualsiasi concorso di colpa a carico del danneggiato in tre ipotesi. La prima ipotesi è quella in cui l'infortunio sia stato causato dalla puntuale esecuzione di ordini datoriali. In questo caso il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima che abbia eseguito un ordine pericoloso, perché l'eventuale imprudenza del lavoratore non è più “causa”, ma degrada ad “occasione” dell'infortunio. Del resto, se così non fosse, si finirebbe per attribuire al lavoratore l'onere di verificare la pericolosità delle direttive di servizio impartitegli dal datore di lavoro, assumendosene il rischio» (cfr. Cass. Civ. sez. lav., sentenza n° 30679 del 25 novembre 2019, in motivazione, Cass. Civ. sez. lav., sentenza n° 7328 del 17 aprile 2004, Cass.
Civ. sez. lav., sentenza n° 5024 dell'8 aprile 2002, e Cass. Civ. sez. lav., sentenza n° 6993 del
16 luglio 1998); “La seconda ipotesi in cui il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima, ex art. 1227 c.c., è quella in cui l'infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza” (in questi termini Cass. Civ. sez. lav., ordinanza n° 12538 del 10 maggio 2019); “Il datore di lavoro infatti ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante
13 l'eventuale imprudenza o negligenza di quest'ultimo, con la conseguenza che la mancata adozione da parte datoriale delle prescritte misure di sicurezza costituisce in tal caso l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso” (così Cass. Civ. sez. lav., sentenza n° 24798 del
5 dicembre 2016, Cass. Civ. sez. lav., sentenza n° 1994 del 13 febbraio 2012, Cass. Civ. sez. lav., sentenza n° 4656 del 25 febbraio 2011, Cass. Civ. sez. lav., sentenza n° 19494 del 10 settembre 2009, Cass. Civ. sez. lav., sentenza n° 5024 dell'8 aprile 2002, e Cass. Civ. sez. lav., sentenza n° 6993 del 16 luglio 1998); “La terza ipotesi in cui il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima, ex art. 1227 c.c., è quella in cui l'infortunio sia avvenuto a causa di un deficit di formazione od informazione del lavoratore, ascrivibile al datore di lavoro. In tal caso, infatti, se è pur vero che concausa del danno è l'imprudenza del lavoratore, non è men vero che causa dell'imprudenza fu la violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di istruire adeguatamente i suoi dipendenti, e varrà dunque il principio per cui causa causae est causa causati, di cui ALart. 40 c.p.” (si vedano in questo senso Cass.
Civ. sez. lav., sentenza n° 30679 del 25 novembre 2019, e Cass. Civ. sez. lav., sentenza n°
24629 del 2 ottobre 2019).
Fissati in questi termini i principi che governano il caso di specie, ci si può inoltrare nella valutazione dell'elemento soggettivo che caratterizza la condotta dei convenuti e, in un secondo momento, ricostruire gli aspetti della dinamica del fatto astrattamente più rilevanti ai fini della decisione.
Orbene, nella fattispecie in disamina non possono per vero ravvisarsi dubbi circa la sussistenza di una violazione sia degli obblighi di approntare cautele atipiche suggerite DAesperienza e dalla tecnica sia di precisi e specifici obblighi che la normativa sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro impone a datori e datori committenti in una fattispecie come quella per cui è causa. In merito alla sussistenza della colpa specifica, non possono che condividersi i rilievi e le contestazioni degli ispettori dell'A.U.S.L. giunti sul luogo del sinistro, che hanno elevato i verbali di contravvenzione, prescrizione ed ammissione al pagamento in materia di igiene e sicurezza nn. 2436 2437 e (si veda doc. n° 17 di parte convenuta , avendo accertato a carico di , in qualità di datore di Controparte_1 CP_3
lavoro dell'infortunato, ed a , quale titolare della ditta committente, la CP_9
violazione rispettivamente: quanto al primo, dell'art. 26, co.
2. lett. a), del d.lgs. n° 81/2008 in materia di obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione, per non avere – in relazione ai fatti verificatisi il 16 febbraio 2015 – attuato una cooperazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro con la controparte
[...]
che se comunicate e rispettate avrebbero impedito il contatto Controparte_9
14 fra l'autoarticolato guidato dal con la linea elettrica da 15.000 volt (con la conseguente _1
prescrizione ex art. 20 del d.lgs. n° 758/1994 di far adottare, in caso di scarico nei pressi di linee elettriche, idonee misure di prevenzione al rischio di contatto con tali mezzi quali ad esempio l'utilizzo di mezzi con scarico laterale e/o informazioni da reperire presso l'azienda committente in merito ai rischi presenti nella zona di scarico); quanto al secondo, dell'art. 26, comma 1° lett. b), del d.lgs. n° 81/2008 in materia di obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione, per non avere – in relazione ai fatti verificatisi il 16 febbraio
2015 – fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici, con particolare riguardo al rischio di elettrocuzione esistente sul campo agricolo in cui il lavoratore infortunato avrebbe dovuto depositare il letame, vista la presenza di una linea Enel da 15 mila volt;
nonché dell'art. 26 co.
3° del d.lgs. n° 81/2008 in combinato disposto con quanto previsto dal comma 3-bis dello stesso articolo, per omessa redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali), nonostante nel campo agricolo ove doveva avvenire la consegna del letame si operasse in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione (vedi Allegato XI punto 4 d.lgs. n° 81/2008), con la conseguente prescrizione di fornire sempre e comunque ai lavoratori dipendenti ed ai lavoratori delle ditte esterne informazioni relative ai rischi sulla sicurezza presenti nel proprio ambiente di lavoro, da dare con note scritte e/o similari: nonché di redigere sempre il D.U.V.R.I. con qualsiasi ditta che debba operare con mezzi propri su terreni condotti dall evidenziando le situazioni di rischio con Controparte_1
particolare riferimento a quello elettrico.
Circa l'obbligo di redigere il D.U.V.R.I. – che lo stesso afferma di avere CP_9
regolarmente compilato in passato per commesse di natura simile a quella eseguita il giorno della tragedia – si potrebbe forse lecitamente ipotizzare che una stretta interpretazione del complesso normativo che delinea i casi in cui la redazione di tale documento è obbligatoria
(l'art. 83 d.lgs. n° 81/2008, il quale recita che “Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi”), richiamato DAallegato XI n° 4 (“Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione”), a sua volta richiamato DAart. 26 co. 3-bis d.lgs. n° 81/2008, che pone un'eccezione alla esenzione stabilita nel comma 3° dello stesso articolo, potrebbe condurre ad escludere il caso in esame, poiché la commessa affidata alla nasceva CP_3
ontologicamente come una semplice fornitura e non come una lavorazione destinata a svolgersi
15 in prossimità di una linea elettrica, in particolare a meno di 3,50 m nel caso di linee di media tensione di 15.000 volt, secondo la formula contenuta nell'Allegato IX, in quanto non prevedeva il compito di spargere il letame, ma solo di depositarlo (si veda pag. 50 doc. n° 9 di parte convenuta impresa . In concreto l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. può quasi CP_3
certamente configurarsi in funzione di un ragionamento quasi ex post, proprio perché l'autista si è effettivamente inoltrato in profondità nel campo per effettuare lo scarico, cosa che sarebbe stata evitata in virtù di una puntuale attività informativa (condotta anche senza la formale redazione del D.U.V.R.I.) e di vigilanza da parte del o di un suo fiduciario;
sta di fatto CP_1
che la congiura di circostanze dovute ad omissioni e negligenze verificatisi a monte ha finito per dare risalto anche alla potenziale violazione di questo obbligo in capo al . CP_1
Risulterebbe d'altra parte ultronea una disanima puntigliosa di questo tema, stante la pacifica rilevanza sul piano della sussistenza della colpa in relazione alle altre violazioni, che sono pacificamente avvenute, in particolare l'omissione di più generiche attività di informazione e cooperazione a scopo preventivo, pur normativamente imposte.
Dalla ricostruzione offerta dalla sentenza penale di condanna emerge che il dott. Per_5
ispettore U.P.G. in servizio presso lo SPSAL dell di Ferrara,
[...] Parte_8
«intervenne a distanza di solo un paio di ore la mattina in questione presso il terreno agricolo della , rinvenendo in loco “autoarticolato, posizionato a circa Parte_9
un terzo dal bordo campo, con il cassone ancora sollevato nella sua massima altezza, che aveva intercettato una linea della media tensione, il cumulo di letame appena scaricato sul retro del camion alto circa 20/25 metri ed il corpo dell'infortunato a terra a circa due metri e mezzo dalla portiera lato sinistro del mezzo. Il terreno era ancora zuppo di acqua a causa delle abbondanti piogge della sera precedente”».
I Carabinieri della Stazione di Codigoro, intervenuti per primi sul posto, riscontravano per prima cosa che il cassone dell'autoarticolato, ancora completamente sollevato, aveva agganciato i fili dell'alta tensione;
accanto al camion, sul lato sinistro del conducente, si trovava disteso a terra il corpo esanime del entrambi i mezzi coinvolti (l'autoarticolato della _1
ditta ed il trattore di avevano ancora il motore acceso (cfr. pag. 14 e 22 CP_3 CP_1
del verbale di fonoregistrazione del 15 febbraio 2019); le ruote della motrice dell'autoarticolato si erano affossate nella terra ancora bagnata e poiché il camion non riusciva ad uscire, essendosi impantanato, era stato agganciato con una grossa catena ad al trattore agricolo che lo aveva trainato per diversi metri (cfr. foto nn. 9, 10 ed 11); il terreno agricolo era fangoso, i mezzi vi affondavano le ruote per alcuni centimetri;
l'autoarticolato guidato dal aveva appena _1
scaricato un grosso cumulo di letame ed altri due o tre cumuli più piccoli;
sospettando che il
16 rischio di elettrocuzione potesse essere ancora presente, i militari decidevano di far intervenire CP_1 i tecnici dell'
Il teste , che al tempo dell'accaduto si trovava a capo della unità operativa Testimone_1 che gestiva il territorio interessato dal sinistro in esame, spiegava che in caso di “eventi” sulla linea elettrica il sistema è programmato per aprire automaticamente un interruttore di protezione che determina l'interruzione della linea. Contestualmente l'evento viene segnalato alla centrale operativa. Normalmente i tempi di interruzione della linea corrispondono a frazioni di secondo, essendo gli interruttori estremamente veloci nell'aprirsi e chiudersi.
Interruzioni e riprese possono alternarsi anche per più volte in funzione delle caratteristiche della linea ed in relazione alle modalità di segnalazione del guasto. Quel mattino del 16 febbraio
2015 il era intervenuto sul luogo dell'occorso a distanza di circa mezz'ora Tes_1
DAaccaduto, sicuramente dopo l'intervento dei pompieri e del personale sanitario del 118 che al suo arrivo erano già presenti. Ivi giunto, il constatava immediatamente che la parte Tes_1
superiore del pianale dell'autoarticolato era sollevata ed era venuta a contatto con la linea elettrica. In quel momento certamente la linea non era in servizio. Dal momento in cui su quella linea si era per la prima volta aperto l'interruttore, la corrente elettrica era rimasta staccata per
CP_1 circa una decina di minuti. Dopo aver messo in sicurezza la linea i tecnici su espressa richiesta dei funzionari dello SPSAL, provvedevano a misurare la distanza fra il conduttore ed il piano di calpestio, che risultò essere di 8,80 metri.
Gli accertamenti medico-legali espletati dal c.t. dott. nominato dal Pubblico Per_6
Ministero in data 19 febbraio 2015, determinavano il momento del decesso di Persona_4
nelle ore 10:00 circa del 16 febbraio 2015 e lo attribuivano eziologicamente, in via esclusiva e diretta, ad una insufficienza cardio-respiratoria da fibrillazione ventricolare provocata da elettrocuzione da corrente elettrica industriale.
Quanto alla precisa ricostruzione dei fatti, è quindi pacifico che l'autotrasportatore – alle dipendenze della ditta sin dal febbraio 2007 – arrivato a destinazione verso le ore CP_3
9:40 del giorno 16 febbraio 2015, dopo aver effettuato una manovra di sollevamento del cassone ribaltabile per scaricare letame sul fondo agricolo di proprietà dell Controparte_1
si è inoltrato verso il centro del campo durante le operazioni di scarico, per poi impantanarsi a causa delle abbondanti piogge del giorno prima;
che a seguito di ciò lo si è avvicinato CP_2
al camion per prestare soccorso e lo ha poi agganciato al suo trattore per trarlo d'impaccio e, così facendo, lo ha trascinato nei pressi della linea elettrica che attraversa il fondo agricolo, la cui conduttura più bassa si è poi impigliata alla sommità del cassone ribaltabile;
e che successivamente a tale evento i due sono scesi dai rispettivi mezzi. Le parti si sono invece
17 vivacemente confrontate: sull'esistenza di direttive del circa il luogo preciso in cui CP_1
scaricare il letame, desumibili secondo i convenuti dalla costante pratica seguita dall
[...]
di indicare ai trasportatori di scaricare rigorosamente a bordo campo e non Controparte_1
invece in qualsiasi punto del fondo agricolo secondo le istruzioni e le necessità del momento;
circa la precisa posizione della vittima al momento della folgorazione, anche in relazione alla visuale a disposizione della vittima in base alla posizione concretamente adottata, e in definitiva circa la consapevolezza della vittima riguardo ALavvenuta collisione del cassone con il cavo nudo in tensione.
Il primo punto di fatto controverso non riveste soverchia importanza: il fatto che le buone pratiche agricole suggeriscano di scaricare il letame esclusivamente a bordo campo non può surrogare la radicale mancanza di prova in ordine alla trasmissione di un'adeguata informazione circa il rischio di folgorazione dovuto alla presenza di una linea elettrica che attraversa il campo agricolo in questione: le buone pratiche agricole non sono norme cautelari volte a prevenire gli infortuni sul lavoro e non possono sanare il dimostrato deficit informativo che per responsabilità delle aziende convenute ha contribuito ad esporre la vittima al rischio mortale che poi si è sventuratamente verificato. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale non ritiene di dover accertare se in passato il letame fosse stato o no scaricato a bordo campo;
l'unica cosa che rileva è la mancanza di prova circa un'attività informativa adeguata a cura della e di una direttiva precisa rivolta a , a cui ipoteticamente la vittima CP_1 Persona_4 possa essersi sottratta. Giunti a questo punto, appare quindi di palmare evidenza che l'unica questione che può essere astrattamente rilevante al fine di spezzare o attenuare il nesso causale tra le condotte colpose dei convenuti e l'evento letale occorso al malcapitato giovane autista è
l'eventuale consapevolezza di dell'avvenuto e perdurante contatto tra il cassone Persona_4
alzato e la condotta in tensione nel momento in cui si è avvicinato al mezzo dopo esserne sceso.
Il materiale probatorio utile per dirimere la questione di fatto di cui sopra è costituito dalle prove orali assunte nel corso del presente giudizio risarcitorio, ed eventualmente e in via sussidiaria – in quanto prove atipiche – anche dalle risultanze probatorie derivanti dal processo penale, dai verbali di sommarie informazioni dei Carabinieri e dai verbali e dai rapporti redatti DAautorità preposta alla tutela della salute dei lavoratori, ovvero in questo caso l'Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Uopsal) della A.U.S.L. di Ferrara, competente per territorio (si veda sul tema delle prove atipiche ex multis Cass. Civ. sez. VI, 1° febbraio 2023 n° 2947).
I dipendenti dell , e Parte_10 Persona_7 Persona_8
hanno fornito versioni dei fatti per vero non sempre perfettamente coerenti nel corso del tempo,
18 lungo il dipanarsi dei procedimenti giudiziari che hanno caratterizzato la vicenda per cui è causa, ma su circostanze in grado di provare la consapevolezza della vittima circa l'avvenuto contatto tra il cassone e la linea elettrica non emergono particolari divergenze tra le varie deposizioni. Le testimonianze rese dagli stessi in questo procedimento potranno essere eventualmente integrate sulla scorta delle deposizioni rese nel processo penale che ha visto
, e riconosciuti colpevoli a vario titolo di omicidio CP_3 CP_9 CP_2
colposo in relazione alla morte del e del contenuto della stessa sentenza di condanna _1
versata in atti, senza omettere una valutazione delle considerazioni più rilevanti offerte dal consulente ing. nella perizia di parte depositata nel processo penale a favore Persona_9
dell'imputato . CP_3
La sentenza penale di condanna, emessa dal Tribunale di Ferrara in data 19 febbraio 2020
(doc. n. 30 fascicolo attoreo), ricostruisce la dinamica generale degli eventi nei termini già riportati in precedenza e, sulla questione più controversa che assume rilievo in questo procedimento, ovvero quale fosse il grado di consapevolezza della vittima dell'avvenuto contatto del cassone con il conduttore dell'elettricità, pur ritenendo più verosimile la tesi della non piena consapevolezza, non si pronuncia espressamente, considerando irrilevante tale valutazione in ordine ALaccertamento della responsabilità penale degli imputati. Di converso, le parti odierne convenute valorizzano un insieme di elementi presuntivi su cui pare essersi basata anche la – invero piuttosto apodittica – considerazione affermativa sul punto contenuta nel rapporto giudiziario redatto dal Dipartimento di Sanità Pubblica - Unità Operativa prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (doc. n° 2 del convenuto , fondati sulla CP_3
circostanza della contemporanea discesa dai rispettivi mezzi effettuata dal dallo _1 CP_2
e sul tentativo di ricostruire la visuale di cui la vittima presumibilmente poteva godere nel momento in cui si è riavvicinata alla cabina del suo mezzo. Il problema è che, come osservato incidentalmente dal Giudice penale, le testimoniane dei presenti e la pregressa formazione del in materia di sicurezza non autorizzano a privilegiare la tesi della piena consapevolezza _1
della vittima e il ragionamento presuntivo necessario per avvalorare la tesi predetta manca dei requisiti della gravità, come meglio si dirà in seguito.
Il teste , l'operaio intento a tagliare le foglie delle carote a bordo del suo trattore, Pt_10
distante 150-200 metri dai mezzi del e dello seguendo una traiettoria di _1 CP_2
avvicinamento – apparentemente colui che per primo prestò attenzione ai fatti che qui interessano, tra i dipendenti presenti quel giorno e intenti a svolgere il proprio lavoro nel campo
– escusso ALudienza del 21 novembre 2022, ha dichiarato di non essere in grado di affermare se il e lo si fossero accorti del contatto tra il vertice del cassone ed il conduttore _1 CP_2
19 di elettricità; nel corso del dibattimento penale il teste inizialmente ha affermato di non aver
“visto la corrente”, poi di aver visto “le scintille” prima di scendere dal trattore e avvicinarsi ai due, che nel frattempo erano a loro volta scesi, ma tale correzione di rotta non è stata spontanea, ma solo in seguito a una specifica domanda a lui rivolta DAavvocato del , CP_1
che è il suo datore di lavoro.
Gli altri dipendenti dell' sentiti nel corso del processo, non aggiungono CP_1
elementi di particolare rilievo sul tema della consapevolezza del dell'avvenuto contatto _1
tra il cassone e la linea elettrica. Lo , situato a una distanza di 50 metri, sostiene Per_8 genericamente che in seguito ad una sollecitazione del circa l'avvenuto incastro tra la Pt_10
conduttura in tensione e la sommità del cassone, di avere udito lo rivolgersi CP_2 verbalmente al come per avvertirlo di un pericolo (“ho notato che gli _1 CP_2
diceva di lasciare stare”), ma di non aver visto se gesticolava né di essersi reso conto se il avesse udito tale raccomandazione;
quanto al , altrettanto genericamente _1 Per_7
riferisce di avere scorto lo che alzava le braccia, inferendo che in tal modo quest'ultimo CP_2
intendesse segnalare una situazione di pericolo al A compendio della ricostruzione del _1
contenuto delle testimonianze rese dai dipendenti della in riferimento alla probabilità CP_1
– invero non elevatissima – che il potesse comprendere con chiarezza il contenuto degli _1
asseriti avvertimenti dello , bisogna rammentare che durante la dinamica a cui i testi CP_2
fanno riferimento i motori dei mezzi utilizzati dal dallo rimasero costantemente _1 CP_2
accesi.
Orbene, è pacifico tra le parti che il de cuius era un lavoratore giovane ma già piuttosto esperto e dotato di una buona formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, essendo anche il rappresentante per la sicurezza in azienda, fatto noto da cui, in mancanza di chiare prove contrarie, è lecito trarre una presunzione circa la ben possibile mancanza di una sua lucida consapevolezza del pericolo, a cui in tale eventualità si sarebbe sottratto. Solo l'emergenza di elementi probatori dotati di una forza persuasiva capace di dimostrare che fosse a conoscenza del gravissimo pericolo che incombeva su di lui e a tale pericolo si sia volontariamente ed irresponsabilmente esposto, come sostengono le parti convenute e le compagnie terze chiamate, potrebbe sovvertire tale presunzione e indurre a ritenere che la condotta del quindi, sia l'unica causa (rischio elettivo) o quanto meno la _1
concausa (concorso di colpa) dell'evento mortale, rendendo irrilevanti le condotte colpose dei convenuti o attenuandone le conseguenze dannose.
Esaminando con uno sguardo sincretico il corpus complessivo delle fonti di prova a disposizione del giudicante, in applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza,
20 appare lievemente più probabile (anziché no) che il non fosse pienamente consapevole _1
della situazione di fatto creatasi e che in un momento di scarsa lucidità, dovuto forse alla situazione di stress a cui era esposto a causa dell'imprevisto impantanarsi del mezzo che conduceva, in virtù di una grave disattenzione non si sia rappresentato mentalmente che, dopo essere stato condotto sotto la linea elettrica dal trascinamento del suo mezzo per responsabilità dello , era avvenuta una collisione del cassone con il più basso dei tre conduttori in CP_2
tensione (e perdurasse un pericolo attuale di folgorazione qualora avesse toccato qualsiasi parte del mezzo) e non abbia avuto piena coscienza del pericolo a cui andava incontro nel riavvicinarsi fisicamente al mezzo, presumibilmente per azionare la leva di comando per abbassare il cassone al termine del completamento dello scarico, dopo essere sceso per controllare se il letame fosse stato completamente scaricato. La sola circostanza che il _1
sia sceso dal suo mezzo immediatamente dopo che lo era sceso dal suo trattore e le CP_2
stesse considerazioni svolte nella perizia di parte espletata nel corso del procedimento penale da parte dell'ing. per conto dello (doc. 9 della convenuta impresa Persona_9 CP_3
, anche sulla scorta della documentazione fotografica estratta dal fascicolo prodotto CP_3
DAA.U.S.L. Ferrara in ordine alla presunta visuale del l momento del sinistro, in base _1
alla ricostruzione della posizione tenuta dallo stesso nel cercare di manovrare la leva dopo essersi riavvicinato alla cabina di guida, che nella prospettiva del consulente proverebbero la consapevolezza del circa l'avvenuto contatto con la linea elettrica, a giudizio del _1
Tribunale non consentono di raggiungere un grado di sufficiente confidenza in termini probabilistici per ritenere che un lavoratore formato in materia di sicurezza (si vedano docc. nn. 11-20 del fascicolo attoreo) abbia consapevolmente affrontato un pericolo così grave e non piuttosto sia caduto vittima di una semplice seppur grave distrazione: negligenza che gli ha impedito di avvedersi di ciò che era accaduto, pur ben potendo farlo semplicemente prestando maggiore attenzione. Il fatto che il campo visivo del fosso sgombro, mentre egli dava le _1
spalle alla cabina per azionare la leva di comando del cassone, secondo questa specifica ricostruzione, non significa che tale dato possa essere utilizzato per concludere che si sia effettivamente accorto del contatto, semmai che esercitando una maggiore attenzione avrebbe sicuramente potuto farlo. Negli attimi precedenti, durante il traino del suo mezzo, il _1 difficilmente poteva accorgersi della presenza dell'elettrodotto posto a 9 metri sopra la sua testa, mentre era concentrato sulle operazioni che lo avrebbero tratto fuori dal pantano e la sua discesa dal mezzo può essere stata semplicemente la conseguenza dell'aver visto scendere dal proprio trattore, e non la prova dell'avvenuta percezione del contatto tra il cassone CP_2
e il conduttore in tensione e, come detto sopra, il fatto che avrebbe ben potuto vedere il cassone
21 agganciato al cavo in tensione non è una base sufficiente per concludere che lo abbia visto secondo un giudizio di prevalenza probabilistica. Il , a questo proposito, durante la Pt_10
deposizione citata in precedenza ha sostenuto di essersi avveduto del contatto tra il cassone e il conduttore in tensione e di essersi avvicinato al d allo col suo trattore, ad una _1 CP_2
distanza di circa 4-5 metri, di aver visto i due scendere dai rispettivi mezzi ed il _1
semplicemente dirigersi sul retro del suo autoarticolato per verificare se il letame fosse integralmente defluito fuori dal cassone e di essersi poi allontanato, ma non ha mai sostenuto di aver visto il ivolgere il proprio sguardo in alto, verso la conduttura elettrica. Lo stesso _1
dicasi per gli altri due testi. Per altro, appare a dir poco singolare che, dicendosi consapevole del contatto, il non abbia profuso maggiori sforzi per avvertire i due compagni di lavoro Pt_10
del pericolo che incombeva su di loro, dopo essersi avvicinato agli stessi. Bisogna aggiungere che il temporaneo distacco del flusso di corrente elettrica dovuto al primo contatto, come ipotizzato dallo stesso consulente di parte ing. pag. 26 della sua perizia (doc. 9 di parte Per_9
convenuta , può avere contribuito ad occultare la situazione di perdurante pericolo, CP_3
evitando di produrre archi voltaici o comunque fenomeni elettrici che potessero essere sicuramente percepiti dal apparentemente assorbito dalla questione del completamento _1
delle operazioni di scarico del letame, cosa che può averlo fuorviato. In poche parole, ciò che può essere attribuito al più che una volontaria esposizione al pericolo, a volte definita _1
“suicida” negli scritti difensivi dei convenuti e terzi chiamati, è una condotta caratterizzata da un certo grado di negligenza nella incapacità di rendersi pienamente conto della situazione di fatto nonché dalla carenza di uno sforzo supplementare per accertarsi rigorosamente della medesima prima di rivolgere la propria attenzione alle incombenze residue legate al compito affidatogli, magari prestando maggiore attenzione ad eventuali comportamenti dello CP_2
astrattamente interpretabili come avvertimenti circa un pericolo incombente.
Tale ricostruzione, alla luce dei principi di diritto enunciati in precedenza in materia di rischio elettivo, frutto di una consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità, esclude recisamente l'ipotesi del rischio elettivo. Si può tranquillamente affermare che financo la prova di una consapevolezza del irca l'avvenuto contatto tra il cassone e la conduttura _1
elettrica e il perdurante pericolo di elettrocuzione non avrebbe necessariamente condotto a ritenere sussistente una interruzione del nesso di causalità tra le gravi condotte commissive ed omissive tenute dai convenuti e l'evento letale, data la natura comunque inquadrabile come
“gesto lavorativo” del presunto tentativo di “salvare il camion” attribuito dalle difese dei convenuti alla vittima per giustificare una ricostruzione dei fatti che vedrebbe quest'ultima mettere consapevolmente a repentaglio la propria vita per un “eccesso di diligenza” verso il 22 datore di lavoro, ovvero nella asserita consapevolezza in capo al di un rischio attuale di _1
folgorazione, condotta non pacificamente definibile come un “contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute”, dovendo il datore di lavoro rispondere “dei rischi professionali propri (…insiti nello svolgimento dell'attività lavorativa) e di quelli impropri (…derivanti da attività connesse a quella lavorativa), ma non di quelli totalmente scollegati dalla prestazione che il lavoratore rende in quanto tale”, “privi di connessione con l'attività professionale”, ai quali il lavoratore si è trovato esposto “per scelta volontaria, arbitraria e diretto a soddisfare impulsi personali” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
15 maggio 2020 n° 8988), ma avrebbe forse consentito il delinearsi di un prevalente concorso di colpa del lavoratore stesso nella verificazione dell'evento di cui è rimasto vittima. La mancata prova sul punto della consapevolezza del circa il perdurante pericolo di _1
elettrocuzione dispensa DAapprofondire il tema accennato sopra.
Va semmai attentamente valutato se i profili colposi ut supra individuati a carico del _1
a cui potrebbe aggiungersi la mancata puntuale osservanza delle istruzioni del semirimorchio a lui affidato in relazione alla scelta di procedere alla guida di una mezzo pesante a cassone del tutto alzato, inoltrandosi in profondità su un terreno agricolo privo dei requisiti di carrabilità, mosso per altro DAesigenza di eseguire il compito affidatogli, data l'impossibilità di scaricare completamente il carico in posizione stazionaria, possa nel caso di specie integrare ugualmente la fattispecie del concorso di colpa del lavoratore, così come ricostruita dalla giurisprudenza citata in precedenza.
La risposta che intende dare il Tribunale a tale interrogativo è negativa per i motivi che verranno sviluppati in seguito. Prima di argomentare tale ultima affermazione, vanno ovviamente riaffermate preliminarmente le condotte colpose dei convenuti, tutti rivestiti di posizioni di garanzia in materia di prevenzione antiinfortunistica;
in particolare, la colpa generica e specifica in capo ad la quale, in qualità di committente nella cui disponibilità CP_1
permaneva l'ambiente di lavoro, era tenuta ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori ancorché dipendenti di una impresa appaltatrice, le quali consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatore nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia ALattività appaltata, per non aver informato la controparte della presenza della linea elettrica e per non aver comunicato al istruzioni precise sulla modalità di _1
scarico al momento del suo arrivo come asseritamente fatto (in totale mancanza di prova, per altro) con l'autista della giunto per primo sul campo agricolo oltre che per non aver CP_3
23 vigilato sulla loro osservanza;
la colpa generica e specifica in capo ALimpresa datore CP_3
di lavoro e principale destinatario degli obblighi di garanzia in questa materia, per il suo atteggiamento inerte a fronte dell'obbligo normativamente imposto di farsi comunque parte attiva nello sforzo di prevenzione degli infortuni sul lavoro, cooperando con il committente nell'elaborazione di strategie volte ad evitare ciò che purtroppo è accaduto. Indubitabile il nesso eziologico tra tali condotte colpose e l'evento letale, nella misura in cui i comportamenti alternativi corretti, consistenti nella puntuale ed esaustiva comunicazione del rischio tra committente e datore di lavoro al fine di adottare le opportune cautele, avrebbero avuto la capacità, secondo una prognosi altamente probabilistica, di scongiurare la tragedia, ad es. con la messa a disposizione di un mezzo dotato di un cassone ribaltabile lateralmente o per lo meno mediante una forte sollecitazione della massima attenzione degli autisti sul pericolo di elettrocuzione, in virtù di una adeguata attività informativa circa la presenza della linea elettrica e la sua esatta altezza e posizione ALinterno del fondo agricolo in questione, corredata da precise direttive destinate agli autisti, la cui osservanza fosse oggetto di attenta vigilanza;
infine la colpa generica dello il quale, dovendo sapere della presenza della linea elettrica, CP_2
quale operaio agricolo esperto della ditta , dotato di una lunga esperienza lavorativa, CP_1
aveva piena contezza, data la sua conoscenza del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto ad un soggetto del tutto estraneo a tale contesto, della pericolosità e dei rischi connessi a tale luogo, e ciononostante trainava il camion del col cassone ancora _1 sollevato, fin sotto i fili dell'alta tensione, così trascurando colposamente il rischio di elettrocuzione, mentre avrebbe ben potuto tenere una condotta diversa in grado di garantire la sicurezza del dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto a seguito dell'immobilizzazione _1 dell'autoarticolato intrappolato nel fango.
Ciò premesso, va ribadito che in linea di principio la giurisprudenza di legittimità ritiene che il comportamento colposo del lavoratore, autonomamente intrapreso ma tale da non integrare gli estremi del rischio elettivo, può determinare un concorso di colpa – da regolare ai sensi dell'art. 1227 c.c. – allorquando l'evento dannoso non possa dirsi frutto dell'incidenza causale decisiva del solo inadempimento datoriale, ma derivi dalla indissolubile coesistenza di comportamenti colposi di ambo le parti del rapporto di lavoro. Infatti, l'inadempimento datoriale “agli obblighi di prevenzione non è incompatibile con l'esistenza di un comportamento del lavoratore qualificabile come colposo, in quanto di ciò non vi è traccia negli artt. 2087 e 1227 c.c., né in alcuna altra norma dell'ordinamento” (Cass. n° 30679/2019).
Al contempo, come illustrato nella ampia ricognizione effettuata nella sentenza più volte citata in precedenza (Cass Civ. sez. VI, 15 maggio 2020 n° 8988), a fronte della violazione a monte
24 da parte del datore di lavoro delle principali misure di prevenzione che egli è tenuto a predisporre, non è configurabile un concorso di colpa del lavoratore che si sia infortunato eseguendo la prestazione senza la dovuta diligenza ove questa non poteva essere esigibile in mancanza di quelle misure. La mancata adozione da parte datoriale delle prescritte misure di sicurezza e l'omissione della necessaria attività informativa e formativa degradano l'eventuale comportamento imprudente o negligente del lavoratore a mera occasione dell'infortunio escludendo il concorso di colpa.
Nel caso di specie il principio per cui causa causae est causa causati richiamato dalla giurisprudenza già citata risulta assai rilevante. Le eventuali negligenze e le imprudenze del rimangono assorbite dalle gravi omissioni che a monte hanno causato l'evento mortale. _1
Il avrebbe ben potuto essere più prudente e più diligente, ma nel caso di specie _1
l'inadempimento datoriale rispetto ALadozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante e idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso, e la ad esso collegata mancata attività informativa dovuta ALinerzia ed alla mancanza di cooperazione tra il datore di lavoro ed il committente, corrispondono con precisione alle fattispecie che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto atte ad escludere il concorso di colpa del lavoratore imprudente o negligente, in particolare:
“La terza ipotesi in cui il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima, ex art. 1227 c.c., è quella in cui l'infortunio sia avvenuto a causa di un deficit di formazione od informazione del lavoratore, ascrivibile al datore di lavoro. In tal caso, infatti, se è pur vero che concausa del danno è l'imprudenza del lavoratore, non è men vero che causa dell'imprudenza fu la violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di istruire adeguatamente i suoi dipendenti, e varrà dunque il principio per cui causa causae est causa causati, di cui ALart. 40 c.p.” (si veda anche Cass. n° 25597/2021). In conclusione: la mancata comunicazione del rischio, la conseguente mancata adozione di cautele in grado di evitare il sinistro concretamente occorso e la stessa mancanza di un'adeguata vigilanza sulle modalità di scarico, divenute potenzialmente più pericolose proprio per la mancanza di una pregressa attività di informazione e di coordinamento tra il datore di lavoro ed il committente, sono in grado di elidere completamente le condotte colpose concretamente ipotizzabili in capo al in base alle risultanze istruttorie. In particolare, appare altamente probabile che, pur in _1
mancanza della dotazione di un cassone ribaltabile lateralmente, anche solo una diligente attività di informazione e di successiva vigilanza avrebbe indotto il ad assumere _1
comportamenti ben più prudenti e l'evento non si sarebbe mai verificato. Ed infatti, “qualora risulti l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di specifici doveri informativi (o formativi) 25 del lavoratore rispetto ALattività da svolgere, tali da rendere altamente presumibile che, ove quegli obblighi fossero stati assolti, il comportamento del lavoratore da cui è scaturito
l'infortunio non vi sarebbe stato, non è possibile addossare al lavoratore, sotto il medesimo profilo, l'ignoranza delle circostanze che dovevano essere oggetto di informativa (o di formazione), al fine di fondare una colpa idonea a concorrere con l'inadempimento datoriale
e che sia tale da ridurre, ai sensi dell'art. 1227 c.c., la misura del risarcimento dovuto” (Cass.
Civ. sez. lav., n° 30679/2019; si veda che Cass. Civ. sez. lav., 6 luglio 2020 n° 13912). Va poi ulteriormente ribadito che, alla luce dell'insieme delle considerazione sinora svolte, la condotta assunta dal lavoratore nell'occorso – ovvero l'avere condotto un mezzo pesante ALinterno di un terreno agricolo fangoso non carrabile mantenendo il cassone alzato invece di rappresentare immediatamente ai presenti l'inopportunità di tale manovra chiedendo maggiori istruzioni su come scaricare il proprio carico date le difficili circostanze, in uno ALincauta sottovalutazione del pericolo incombente, non avendo prestato sufficiente attenzione agli eventi succedutisi dopo l'aggancio al trattore dello ed alla situazione successiva alla discesa dello stesso CP_2 dal proprio mezzo, non accorgendosi del contatto tra l'elettrodotto ed il cassone – non può assumere quei caratteri di abnormità ed eccentricità rispetto al normale ciclo produttivo e lavorativo tali da esimere il datore di lavoro da responsabilità ascrivendoli alla sfera della autoresponsabilità del lavoratore neppure a titolo concorsuale, tenuto conto che “in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza
o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche
o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere” (Cass. Civ. sez. III, sentenza n°
4980 del 16 febbraio 2023). Ed ancora: «La responsabilità datoriale si fonda pur sempre “sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati” (Cass. n. 14066 del
2019) e, pertanto, la regola di diritto è quella per cui una volta addotta ed individuata una cautela (specificamente prevista ex ante da norme o genericamente deducibile dalle vigenti regole di prudenza, perizia e diligenza richiedibili nel caso concreto) che fosse idonea ad impedire l'evento e che non sia stata attuata, ne resta radicata la responsabilità datoriale;
invero, se la radice causale ultima dell'evento, pur in presenza di un comportamento del lavoratore astrattamente non rispettoso di regole cautelari, si radichi nella mancata adozione,
26 da parte del datore di lavoro, di forme tipiche o atipiche di prevenzione, come detto individuabili e pretendibili ex ante, la cui ricorrenza avrebbe consentito, nonostante tutto, di impedire con significativa probabilità l'evento, la responsabilità rimane radicata esclusivamente in capo al datore di lavoro» (Cass. Civ. sez. VI, 26 novembre 2021 n° 36865).
Con riferimento al riparto di responsabilità per il sinistro in questione, per le motivazioni di cui sopra deve giungersi ad una valutazione di responsabilità esclusiva dei convenuti, per colpa generica e specifica, consistita – per quanto concerne il datore di lavoro ed il committente – nella violazione delle discipline e delle norme in tema di prevenzione del rischio sul luogo di lavoro, con riferimento al rischio specifico concretizzatosi nel sinistro mortale che ha coinvolto il lavoratore, congiunto degli odierni attori, e – per quanto concerne lo – nel CP_2
compimento di atti caratterizzati da notevoli elementi di negligenza ed imperizia.
Sul punto del nesso di causalità che lega le condotte omissive e commissive dei convenuti ALevento letale occorrono alcuni ulteriori approfondimenti, integrati per esigenze di economia espositiva alla determinazione della ripartizione interna delle responsabilità e delle quote di colpa dei singoli coobbligati responsabili in solido, in proporzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze dannose, come richiesto da alcune parti del processo. A tale proposito va premesso che “ai fini della responsabilità solidale di cui ALart. 2055, comma 1,
c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome …in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra
l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (Cass Civ. sez. un., sentenza n° 13143 del 27 aprile 2022).
Come rammentato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, «il nesso di causa nella responsabilità civile trae origine dallo stesso fondamento normativo dettato dagli artt. 40 e 41
c.p., per la responsabilità penale, secondo il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, attenuato dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, ALinterno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili;
tuttavia il nesso causale si differenzia quanto al regime probatorio applicabile in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, vigendo, nell'accertamento del nesso
27 causale in materia civile, la regola della preponderanza dell'evidenza “del più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”»
(Cass. Pen. sez. un. del 28 gennaio 2021).
Per giurisprudenza consolidata, dunque, «il nesso causale, in sede civile, è regolato, sul piano strutturale, dai principi della regolarità causale - integrati, se del caso, da quelli dell'aumento del rischio e dello scopo della norma violata - ferma restando, sul piano funzionale (i.e. della causalità specifica, ovvero della probabilità logica “combinata”), la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi al processo penale ove vige la regola dell'alto grado di probabilità logica e di credibilità razionale» (Cass.
Civ. sez. III, 7 marzo 2022 n° 7355).
Ritenuto di solare evidenza il contributo causale apportato dalla condotta commissiva dello
(come già sopra ricostruita) nella causazione dell'evento, per approfondire la CP_2
sussistenza di un nesso eziologico tra le condotte omissive ascrivibili alla ed CP_1
ALimpresa ed il fatto dannoso occorre procedere ad una indagine controfattuale, CP_3
chiedendosi se – sostituendo alle omissioni la condotta dovuta – il fatto si sarebbe comunque verificato e con quali esiti, senza adottare una prospettiva basata su una determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classi di eventi, ma ispirandosi ai criteri della prevalenza relativa e del “più probabile che non”, dando prevalenza, rispettivamente, ALenunciato rispetto al fatto che ha ricevuto il maggior grado di conferma relativa e scegliendo, in assenza di altri fatti positivi, l'ipotesi fattuale che riceva un grado di conferma maggiormente probabile rispetto ALipotesi negativa (così Cass. Civ. sez. III, 7 marzo 2022 n°
7355 già cit.). Applicando al caso di specie le regole testé enunciate, questo Tribunale ritiene altamente verosimile che una puntuale applicazione delle norme di cui ALart. 26 d.lgs. n° 81 del 2008 – segnatamente le norme di cui al 1° comma che pongono a carico del committente, nel caso di specie la il dovere di fornire “dettagliate informazioni sui rischi specifici CP_1
esistenti” nell'ambiente in cui il sarebbe stato chiamato ad operare (e plausibilmente di _1
cui al 3° co. in combinato disposto con il comma 3-bis, qualora si ritenga sussistente nel caso di specie anche lo specifico obbligo formale di redigere il D.U.V.R.I, vale a dire il documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze) in riferimento alla posizione dell'azienda e la norma di cui alla lettera a) del 2° co. dello stesso art. 26 quanto alla posizione della CP_1
(i datori di lavoro “cooperano ALattuazione delle misure di prevenzione e protezione CP_3
dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto”), che per ipotesi come quella per cui è causa prescrivono un'adeguata comunicazione del rischio specifico di
28 natura interferente ed una preventiva e fattiva cooperazione tra le aziende coinvolte – avrebbe ben potuto evitare la tragedia, non solo alterando radicalmente la situazione di fatto in modo da azzerare in partenza il rischio elettrico potenziale, ad esempio con la già citata eventuale messa a disposizione di un mezzo dotato di cassone a ribaltamento laterale, ma per lo meno attirando preventivamente l'attenzione dei dipendenti della incaricati del trasporto della CP_3
sostanza organica sulla presenza di un rischio di elettrocuzione, nel caso si fosse proceduto allo scarico della materia organica inoltrandosi in profondità ALinterno del campo agricolo in questione, e di conseguenza impartendo agli autisti muniti di autoarticolati dotati di cassoni ribaltabili verticalmente divieti tassativi in ordine a tale eventualità, ricollegando esplicitamente tali divieti al rischio elettrico piuttosto che al semplice rispetto di generiche
“buone pratiche agricole”.
In particolare, sul concetto di cooperazione in relazione alla posizione dell'impresa CP_3 si richiama la definizione di “cooperazione” offerta dalla giurisprudenza di legittimità anche in sede penale: “cooperare … vuol dire contribuire attivamente, DAuna e DAaltra parte, a predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie” (Cass penale, 9 luglio 2009, n. 28197). Pur nell'inadempimento da parte del committente dell'obbligo informativo, l'impresa avrebbe dovuto porre in essere condotte autonome in grado di CP_3
far emergere eventuali rischi, se del caso anche sollecitando il committente in tal senso.
La gravità dei comportamenti omissivi in capo AL su cui gravavano Controparte_1
precisi obblighi di promuovere lo scambio di informazioni sui rischi e di coordinarsi con il datore di lavoro nello sforzo di prevenire eventuali incidenti, comportamenti concretatisi soprattutto nella mancata comunicazione del rischio specifico afferente alla presenza di un elettrodotto che attraversava il fondo agricolo su cui avrebbe dovuto eseguirsi la posa del letame e nella conseguente mancata vigilanza, il cui incombente poteva eventualmente essere affidato ad un fiduciario, impongono di attribuire a quest'ultima la maggiore quota di responsabilità in ordine ALevento letale occorso, che a questo Tribunale appare congruo individuare nella misura del 50%. Il committente, nel caso di specie, conservava un totale potere di ingerenza sulle modalità di esecuzione del lavoro e le connesse potestà di vigilanza, nonché il pieno controllo del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, avendo la perfetta conoscenza delle insidie che tale luogo può presentare a coloro che vi si recano per eseguire una consegna che nel caso di specie costringeva a svolgere operazioni non del tutto banali, soggette ad imprevisti legati alle condizioni del terreno. L'impresa individuale ET ha omesso di farsi promotrice di una iniziativa che pure le competeva, stimolando un flusso di informazioni reciproche e inducendo la controparte contrattuale a fornire informazioni
29 sull'esistenza di eventuali rischi specifici come quello elettrico, essendo il datore di lavoro sempre responsabile dell'accertamento delle condizioni di sicurezza nelle quali i propri lavoratori sono chiamati ad operare: nondimeno le omissioni a carico di quest'ultima risultano di minore gravità, in relazione al caso concreto, e appare congruo fissare la quota di responsabilità ad essa attribuibile nella misura del 25%. Per altro, il ruolo causale delle omissioni colpose dell'impresa per quanto recessivo rispetto a quello ascrivibile a CP_3 CP_1
come si è detto, è sicuramente una concausa dell'evento dannoso: una iniziativa del datore
[...]
di lavoro in linea con gli obblighi su di esso gravanti avrebbe ben potuto attivare un processo causale alternativo, facendo emergere la sussistenza del rischio specifico di elettrocuzione. Il restante 25% grava in capo allo , che ha indubbiamente contribuito alla causazione del CP_2
sinistro in maniera tutt'altro che trascurabile, concretando con la propria condotta colposa i rischi potenziali lasciati intatti dalle omissioni compiute a monte ed ascrivibili ai comportamenti datoriali.
Il danno patito dalle vittime secondarie è ritenuto pregiudizio diretto, risarcibile ai sensi dell'art. 1223 c.c. (espressamente richiamato DAart. 2056 c.c.) e DAart. 2043 c.c., in considerazione della plurioffensività del fatto dannoso;
vanno quindi ritenuti risarcibili i pregiudizi di natura non patrimoniale conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona, ivi compreso il danno morale che rientra nella fattispecie del danno da perdita parentale, identificandosi con la sua componente soggettiva (si vedano in questo senso ex plurimis Tribunale di Milano sez. X, 18 febbraio 2009 n° 2157, Cass. Civ. sez. III, 25 novembre
2013 n° 26359, e Tribunale di Parma sez. I, 4 dicembre 2017 n° 1645). È chiaro che, dal punto di vista delle conseguenze della lesione subita dai prossimi congiunti del danneggiato primario, il pregiudizio può manifestarsi come sofferenza interiore e come sconvolgimento delle abitudini e delle aspettative di vita dei superstiti danneggiati: vale a dire come danno morale e danno alla vita di relazione.
In ordine al quantum debeatur, deve in primo luogo essere analizzata la questione della legittimazione attiva (sostanziale) dei nipoti e della cugina. Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato – in relazione al rapporto tra nonno e nipote, cui possono essere parzialmente assimilati i nipoti ex sorore o ex fratre – che «in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove
l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la “società naturale”,
30 cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. “famiglia nucleare”, il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto
e solidarietà con il familiare defunto» (Cass. Civ. sez. III, ordinanza n° 7743 dell'8 aprile
2020). Da tale massima consegue che si debbano applicare gli ordinari principi in materia di allegazione e di prova, senza attribuire alla convivenza nessun effetto automatico in ordine alla risarcibilità del danno, operando una valutazione in concreto della sussistenza e dell'intensità del rapporto parentale, nondimeno tenendo conto che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare), “mentre per gli altri congiunti (nella specie il nipote, con riguardo alla perdita dello zio) postula la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo” (Cass. Civ. sez.
VI, 28 febbraio 2020 n° 5452).
Quanto ai criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, la Corte regolatrice ha statuito che «il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre ALadozione del criterio
a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata DAintervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto» (Cass. Civ. sez. III, ordinanza n° 5948 del 28 febbraio 2023).
Orbene, da ultimo le Tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale sono state aggiornate tenendo conto dei più recenti arresti della
Corte di Cassazione. Se ne riportano i principi guida: “«in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema
a punti”, che preveda, oltre ALadozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le 31 quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Si è quindi partiti dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, edizione 2021 (valori aggiornati AL1.01.2021), largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20 e proponendo poi una distribuzione dei punti: ➢ secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti ALetà della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
➢ tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali» (Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale”,
Edizione 2024).
Prima di procedere, occorre rammentare ulteriormente che in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale «la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione “iuris tantum”, fondata sulla comune appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione
e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. Civ. sez. III, sentenza n°
9010 del 21 marzo 2022); è necessario evidenziare altresì che “il danno parentale rappresenta comunque un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste, come ricordato in precedenza…nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali
32 cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dell'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente” (ordinanza della
Cass. Civ. n° 4571/2023; Cass. del 28 settembre 2018 n° 23469); tale danno “può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza familiare” (cfr. ex multis Cass. del 30 agosto 2022 n° 25541, Cass. del 21 marzo 2022 n° 9010
e Cass. del 24 aprile 2019 n° 11212).
L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (in questi termini Cass. Civ. sez. 6-3, ordinanza n° 3767 del 15 febbraio 2018).
Alla luce delle massime testé richiamate si può quindi procedere ad una valutazione presuntiva integrata dalle risultanze delle prove orali esperite sul punto della attualità ed intensità del rapporto affettivo che legava gli odierni attori al defunto. Orbene, le parti convenute e le terze chiamate non hanno neppure allegato che l'evento mortale non abbia causato negli odierni attori un sentimento di sofferenza e di dolore: la misura della liquidazione del quantum dovrà effettuarsi avendo in considerazione la durata e l'intensità del rapporto, la composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo ALetà della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla loro personalità, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, oggetto di onere di allegazione e dimostrazione (Cass. Civ. sez. lav., sentenza n°
14655 del 13 giugno 2017), secondo i criteri sopra menzionati previsti dalle Tabelle Milanesi
- versione 2024.
Con riferimento ALintensità del rapporto affettivo che legava il defunto agli attori sono stati sentiti alcuni testimoni. La teste ha riferito che nel periodo in cui ha frequentato Tes_2 [...]
(che ha conosciuto nell'anno 1986 e che da allora frequentava unitamente alla di lui Per_4
famiglia) poté riscontrare che “lo stesso trascorreva gran parte delle domeniche, le feste ed i compleanni assieme ai propri genitori, alla sorella ed ai di lei figli”, aggiungendo altresì Pt_4
che spesso “alle riunioni familiari sopra citate partecipava anche la cugina , Parte_6 che era la figlia della mia amica ” e che “condivideva anche Parte_11 Persona_4
33 durante la settimana momenti di svago con i propri genitori, la sorella ed i nipoti, presente Pt_4 il figlio;
ciò so in quanto li frequentavo anche nel corso della settimana”. _1
Il teste dal canto suo, riferiva di “aver frequentato in occasione Tes_3 Persona_4 delle feste organizzate nell'ambito delle sagre paesane organizzate a Fratta Terme in occasione delle principali festività nonché durante l'estate negli anni dal 1990 fino ALanno successivo al decesso;
si occupava in particolare della preparazione delle Persona_4
patate fritte;
l'organizzazione di dette sagre avveniva presso l'abitazione di ed CP_3 erano presenti, oltre a lui ed a , anche i genitori, la sorella di quest'ultimo Persona_4 Pt_4
e i di lei figli;
la preparazione delle festività di cui sopra durava per 2-3 giorni prima della data prevista per la sagra;
quando c'ero io ricordo che era sempre presente anche Pt_6
” ed altresì di aver incontrato “per le vie cittadine insieme ai suoi
[...] Persona_4
genitori, alla sorella ed ai nipoti, presente anche il figlio ”. Pt_4 _1
Le testimonianze acquisite permettono di constatare l'esistenza di un apprezzabile legame affettivo che avvinceva il defunto agli odierni attori e l'indubbio mutamento delle loro abitudini di vita causato della scomparsa del congiunto, avendo descritto un contesto familiare allargato unito ed armonioso, che andava anche oltre la frequentazione nel tempo libero o nei fine settimana, condividendo anche un'attività di volontariato presso il locale comitato feste.
Sul punto della richiesta di “ulteriore personalizzazione” del danno subito dal figlio del de cuius, la relazione della dott.ssa (doc. n° 21 del fascicolo attoreo), specialista in CP_20
neuropsichiatria infantile, non ha fornito elementi sufficienti a comprovare un danno biologico di natura psichica ulteriore in capo ALattore , consistente in una patologia che sia Persona_1
autonomamente valutabile al di là della sofferenza morale causata dalla perdita del padre, avendo detta consulenza evidenziato soltanto fenomeni pressoché inevitabili nel caso di perdita del padre in tenera età, privi di pregnante significato patologico. Non risulta per vero provata una sofferenza psichica che si sia “cristallizzata” in una vera e propria patologia nosograficamente apprezzabile, configurabile come un danno biologico psichico, suscettibile di autonoma liquidazione secondo il criterio c.d. tabellare.
La quantificazione, come già ricordato sopra, deve trovare fondamento nella valutazione della natura ed intensità del legame tra vittima secondaria e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare causate dalla morte del congiunto. A tal fine, il Tribunale ritiene congruo basarsi sulle Tabelle Milanesi aggiornate, liquidando i danni ai valori attuali, senza quindi riconoscere gli interessi compensativi, rilevando che nel periodo di tempo considerato è fatto notorio che il tasso medio di svalutazione monetaria è stato superiore alla redditività media del denaro nel medesimo periodo considerato, confrontando
34 l'indice di inflazione rilevato da ISTAT ed il Rendistato rilevato dalla Banca d'Italia; non avendo gli attori neppure allegato che il ritardo nel risarcimento abbia procurato agli stessi un danno da mancato investimento del denaro ad un tasso superiore alla occorsa svalutazione della moneta, la scelta del Tribunale è allora legittima in base ALinsegnamento della Suprema Corte
(si veda in proposito Cass. Civ. n° 17155 del 9 ottobre 2012: “Nei debiti di valore i c.d. interessi compensativi costituiscono dunque mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta ALepoca dell'evento…Si
è altresì precisato che la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente ALimpiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire un'utilitas superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione. Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito DAimpossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non è al medesimo viceversa inibito il riconoscimento di interessi, anche al tasso legale, su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di siffatta entità e che solo progressivamente si è adeguata al risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività inedia del denaro nel periodo considerato (v. Cass., 26/2/2004, n. 3871. E, conformemente, Cass., 26/10/2004, n. 20742;
Cass., 17/5/2005, n. 10354; Cass., 24/5/2007, n. 12162; Cass., 20/4/2007, n. 9515). La sussistenza di un danno di tale tipo dipende, in definitiva, dal raffronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma (rivalutata) riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui quest'ultimo disporrebbe se, ove tempestivamente soddisfatto, avesse utilizzato l'importo allora dovutogli secondo le forme che, in base alla comune esperienza, possono dirsi ordinarie;
con la conseguenza che solo se la seconda somma è maggiore della prima può ravvisarsi un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi” (v. Cass. del 12 febbraio 2010 n° 3355, Cass. del 24 ottobre 2007 n° 22347, e Cass. n° 7267/2018).
Si procede quindi al calcolo del danno da perdita del rapporto parentale come segue:
1) congiunto figlio della vittima: Persona_1
35 QUADRO di IF (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 10 anni, è figlio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 29 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario è presente un familiare
Controparte_21
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base ALetà del congiunto: 28
Punti in base ALetà della vittima: 24
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione: 20
Punti totali riconosciuti: 66
IMPORTO del RISARCIMENTO € 336.346,00
Si è preso a riferimento il valore medio di liquidazione riferito alla qualità e profondità della relazione affettiva, aumentato di 5 punti, anche in ragione della difficile elaborazione del lutto evidenziata nella consulenza tecnica di parte prodotta da parte attrice (doc. n° 21 del fascicolo attoreo), in quanto esso appare congruo rispetto ALintensità della relazione emergente in atti.
2) IU madre della vittima: Parte_2
di IF (dati anagrafici e status familiare) _10
La congiunta ha 49 anni, è genitrice della vittima e non era convivente
La vittima aveva 29 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
36 Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base ALetà del congiunto: 20
Punti in base ALetà della vittima: 24
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 56
IMPORTO del RISARCIMENTO € 277.681,00
Si è preso a riferimento il valore medio di liquidazione riferito alla qualità e profondità della relazione affettiva, in quanto esso appare congruo rispetto ALintensità della relazione emergente in atti;
3) Congiunto padre della vittima Parte_3
QUADRO di IF (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 52 anni, è genitore della vittima e non era convivente
La vittima aveva 29 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base ALetà del congiunto: 18
Punti in base ALetà della vittima: 24
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
37 Punti totali riconosciuti: 54
IMPORTO del RISARCIMENTO € 269.859,00
Si è preso a riferimento il valore medio di liquidazione riferito alla qualità e profondità della relazione affettiva, in quanto esso appare congruo rispetto ALintensità della relazione emergente in atti;
4) La congiunta sorella della vittima: Parte_4
QUADRO di IF (dati anagrafici e status familiare)
La congiunta ha 33 anni, è sorella della vittima e non era convivente
La vittima aveva 29 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base ALetà del congiunto: 16
Punti in base ALetà della vittima: 18
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 46
IMPORTO del RISARCIMENTO € 103.578,00
Si è preso a riferimento il valore medio di liquidazione riferito alla qualità e profondità della relazione affettiva, in quanto esso appare congruo rispetto ALintensità della relazione emergente in atti;
5) IU nipote ex sorore della vittima: Persona_2
38 la congiunta ha 4 anni, è nipote della vittima e non era convivente
La vittima aveva 29 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base ALetà del congiunto: 20
Punti in base ALetà della vittima: 18
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 38
IMPORTO del RISARCIMENTO € 64.524,00
6) Congiunto nipote ex sorore della vittima: Persona_3
QUADRO di IF (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 3 anni, è nipote della vittima e non era convivente
La vittima aveva 29 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
Controparte_21
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base ALetà del congiunto: 20
Punti in base ALetà della vittima: 18
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
39 Punti totali riconosciuti: 38
IMPORTO del RISARCIMENTO € 64.524,00
7) IU nipote ex sorore della vittima: Parte_5
QUADRO di IF (dati anagrafici e status familiare)
La congiunta ha 3 anni, è nipote della vittima e non era convivente
La vittima aveva 29 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
Controparte_21
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base ALetà del congiunto: 20
Punti in base ALetà della vittima: 18
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 38
IMPORTO del RISARCIMENTO € 64.524,00
Si prende a riferimento il valore minimo di liquidazione, atteso che i nipotini, ALepoca del decesso della vittima, erano molto piccoli, sì che la lesione risarcibile sembra piuttosto riguardare la perdita della possibilità di coltivare il rapporto, meritevole in ogni caso di ristoro
(cfr. Cass. Civ. sez. III, ordinanza n° 26140 del 7 settembre 2023). Si utilizza la tabella afferente al rapporto nonno-nipote, che appare assimilabile – benché nella fattispecie in esame si tratti di una parentela di grado più lontano – al rapporto normalmente sussistente fra zii e nipoti, riducendo opportunamente l'ammontare nella misura del 30% ovvero € 45.166.80.
8) IU , cugina della vittima: il risarcimento richiesto dalla cugina Parte_6
merita considerazioni più approfondite, in quanto il progressivo allontanarsi dal perimetro della famiglia nucleare in senso stretto affievolisce l'efficacia probatoria di semplici presunzioni basate sul fatto noto del legame parentale ed esige una prova più appagante della profondità 40 del legame affettivo nel suo concreto atteggiarsi. Seguendo l'orientamento della Corte
d'Appello di Bologna (sentenza n° 270 del 1° febbraio 2024), il danno da perdita parentale
«può essere liquidato anche a soggetti esterni al nucleo primario della famiglia, quando sia positivamente provata la effettività e consistenza della relazione, il ruolo assunto dal soggetto, pur estraneo alla famiglia nucleare, e il legame positivo con il superstite, vittima secondaria
(Cass.24689 del 2020): in particolare è stato affermato che l'azione può essere proposta dal nipote per la perdita del nonno, o dello zio, e viceversa, non essendo condivisibile limitare la
“società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., ALambito ristretto della sola cd.
“famiglia nucleare” (si vedano Cass. 21230 del 2016, e 7743 del 2020, e, da ultimo, 26140 del
2023). Dunque, il presupposto per il riconoscimento del danno da perdita parentale è la prova di un rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile e incisiva relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue
o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, purché sia concretamente dimostrato un ruolo e una relazione di affetto concretizzati in una consuetudine di vita e di abitudini, che infonda nel danneggiato quel sentimento di calore e protezione tipico di un rapporto di stretta parentela, pur nelle varie forme in cui si esplica» (si veda in proposito
Cass. n° 24689/2020 e n° 20835/2018). Nel caso oggetto della pronuncia della Corte felsinea, riguardante appunto la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale per la morte di un cugino, ovvero un parente di 4° grado, era stata fornita la prova di una relazione profonda e duratura, cosa che aveva indotto il giudicante ad applicare i parametri elaborati per la perdita di un fratello, con i dovuti adattamenti, e con una successiva riduzione. Orbene, nella fattispecie per cui è causa non è stata fornita adeguata prova di un rapporto caratterizzato da una particolare intensità. Da qui la necessità di ridurre in maniera più drastica la misura del risarcimento derivante DAapplicazione al caso di specie del metodo di calcolo seguito dalla
Corte d'Appello di Bologna nel caso citato. Come anticipato in precedenza, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, a differenza di dati oggettivi come l'età della vittima primaria e secondaria, è un dato di natura eminentemente soggettiva, che riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore). Di esso è necessario dare adeguata prova, anche per mezzo di presunzioni. La mera presenza dell'attrice alle occasioni di Pt_6
convivialità familiare legate alle celebrazioni festive, che è stata oggetto delle prove orali acquisite, offre un quadro di circostanze fattuali che consente di desumere un legame affettivo di non soverchia profondità. Pertanto, la liquidazione si baserà sul riconoscimento di 18 punti
41 per l'età della vittima e 18 per l'età del congiunto, ponendo al valore minimo il livello di intensità del legame affettivo, che moltiplicati per € 1.698,00 (il valore del punto base) esprimono come prodotto – opportunamente ridotto del 60% per l'esigenza di adattarsi al caso concreto – € 24.451.20.
Quantificati come sopra i danni sofferti dagli attori, per quanto riguarda le parti chiamate in garanzia dai convenuti, ed in base Controparte_4 CP_6
rispettivamente alla polizza Fata Globale Agricoltura n° 000005009022907969 (doc. n° 3 della
) ed alla Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Imprese Controparte_4
Industriali ed Edili n° E0837595 (doc. n° 1 della , occorre accertare il perimetro CP_6
di operatività delle garanzie assicurative prestate. A tale scopo va esaminata in primo luogo l'eccezione di inoperatività della garanzia sollevata dalla nei confronti della ditta CP_6
ritenuta dalla medesima “non operativa né operante, nella fattispecie de qua”, poiché CP_3
a suo dire l'evento non rientrerebbe nella garanzia assicurativa di tale polizza quanto piuttosto nell'ambito della R.C.A., con esclusione dunque dell'operatività della suddetta polizza R.C.T.
n° E0837595. È pacifico che l'impresa individuale è assicurata per la CP_3
Responsabilità Civile con la OM con la polizza assicurativa n° CP_6
65/E0837595, cui il sinistro de quo è stato tempestivamente denunciato (sinistro n° 150018373 del 16 febbraio 2015). L'art. 16, lett. a), delle condizioni generali della polizza di assicurazione per R.C.T. prevede letteralmente che “L'assicurazione RCT non comprende i danni: a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore…”.
Ciò posto, la compagnia sostiene che “sia per quanto riguarda il CP_6
comportamento del conducente il veicolo ia per quanto riguarda il comportamento del CP_1 sig. sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.2054 c.c.”. _1
Orbene, la tesi della terza chiamata è infondata. Il riferimento normativo che definisce il concetto di circolazione stradale è rappresentato DAart. 3 del Codice della Strada secondo il quale “circolazione è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”. La circolazione ha quindi fasi dinamiche (il movimento) e non dinamiche (la sosta e la fermata) dei veicoli nella sede stradale, dovendosi definire “strada” “l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”. A tal fine è dunque, decisiva la concreta utilizzazione del suolo quale componente del sistema viario pubblico mentre il sinistro è avvenuto in un fondo agricolo, di proprietà privata, censito al
Catasto Terreni del Comune di Codigoro ad uso seminativo, destinato nello specifico alla coltivazione delle carote, non definibile come aperto alla circolazione di un numero indiscriminato di persone, il cui utilizzo in concreto semmai contempla un transito occasionale
42 di un numero limitato di addetti (gli operai e i dipendenti) in ragione di un'autorizzazione
(esplicita o implicita) per lo svolgimento di particolari attività. Per tali motivi il riferimento ALart. 16 delle condizioni di polizza operato da per invocare il proprio “esonero” CP_6
circa l'operatività della garanzia assicurativa è manifestamente privo di pregio, in quanto non si versa in ipotesi di “strade ad uso pubblico” né di “aree ad esse equiparate”, dovendosi intendere per “aree equiparate” tutte le aree – di proprietà pubblica o privata – aperte alla circolazione del pubblico. La stessa Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia n° 10513 del
28 aprile 2017 ha espressamente escluso che un fondo agricolo possa essere oggetto della suddetta equiparazione ed ha statuito che “il fondo agricolo non costituisce area equiparata ALarea stradale”, escludendo i presupposti di applicazione dell'art 2054 c.c. e della relativa normativa in materia di assicurazione R.C.A.
Ne consegue che l'evento dannoso per cui è causa rientra pienamente trai i rischi oggetto di garanzia a norma dei contratti stipulati tra le compagnie chiamate in garanzia ed i convenuti rispettivi chiamanti, nei limiti del massimale, che nel caso di ammonta ad € Controparte_4
1.500.000,00 e nel caso della ad € 1.000.000,00. Di conseguenza le due terze CP_6
chiamate sono tenute, in via solidale, a tenere indenni gli assicurati dalle conseguenze dell'obbligazione risarcitoria scaturente dalla responsabilità civile in ordine ALevento occorso a , così come riconosciuta in capo agli assicurati. Si rammenta che “in tema di Persona_4
assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto
l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell'art. 1917 c.c. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità” (Cass. Civ. sez. lav., sentenza n° 8686 del 31 maggio 2012).
Sulla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata dagli attori, il Tribunale ritiene che la controversa e peculiare complessità del caso per cui è causa escluda la ricorrenza di qualsivoglia ipotesi di responsabilità aggravata dei convenuti e che, di conseguenza, vada rigettata la domanda attorea in disamina.
Va altresì ribadito in questa sede il rigetto delle istanze istruttorie reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni dalla in quanto concernenti circostanze il cui CP_6
eventuale accertamento non risulterebbe comunque idoneo a condurre ad una differente
43 definizione della presente controversia (peraltro già ampiamente istruita, anche in considerazione della corposa documentazione già in atti).
Va del pari disattesa la richiesta della suddetta compagnia di “detrazione di tutte le somme erogate e/o erogande da , INPS, e/o altri Enti Assicuratori e Previdenziali sia pubblici CP_12
che privati per i fatti per cui è causa” in quanto ALevidenza oltremodo generica e priva di qualsivoglia supporto probatorio (oltre che verosimilmente riferita in via esclusiva a somme erogate a titolo di danno patrimoniale, voce risarcitoria estranea al presente giudizio).
Analoga statuizione di rigetto va resa con riferimento alla domanda della di CP_6
“detrazione della franchigia prevista in polizza”, stante la specifica “esenzione dalla franchigia per danno biologico” prevista nella polizza medesima.
Per quanto concerne il regime delle spese processuali, in via preliminare si rammenta che
“l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali:
a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto indenne in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato. Le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso DAassicurato e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle DAassicuratore, entro i limiti del massimale” (Cass. Civ. sez. VI, ordinanza del 31 agosto
2020 n° 18076).
Pertanto, l'assicurato che – convenuto in giudizio dal terzo danneggiato – chiami in causa l'assicuratore per essere tenuto indenne vanta nei confronti di quest'ultimo il diritto al rimborso delle spese sostenute per la chiamata in causa, delle spese di resistenza, per contrastare l'iniziativa del terzo, e delle spese di soccombenza, che sia condannato a pagare a favore del terzo vittorioso. Trattandosi di diritti eterodeterminati, tutti e tre i crediti devono costituire oggetto di altrettante domande che l'assicurato ha l'onere di formulare in modo chiaro e univoco, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi (così Cass. n°
4275/2024).
Orbene, le spese di resistenza e quelle di chiamata in causa non sono state oggetto di una domanda specifica da parte degli assicurati, e ciò dispensa questo Tribunale DAesaminare
l'eventuale violazione da parte degli assicurati stessi del patto di gestione della lite in ordine 44 ALastratta sussistenza di un obbligo delle compagnie assicurative di rifondere le spese di resistenza nei limiti del quarto del massimale ex art. 1917 co. 3° c.c.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex d.m. n° 55 del 2014, nella versione attualmente vigente, scaglione corrispondente ALimporto effettivamente riconosciuto ALesito del giudizio, parametri medi per tutte le fasi. I seguenti principi enunciati nella pronuncia della Corte di Cassazione sez. III, ordinanza n° 10367 depositata il 17 aprile 2024, regolano la fattispecie per cui è causa;
dalla evoluzione normativa e dalla ricostruzione sistematica sin qui esposta si traggono invero i seguenti principi:
“a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4″ comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;
b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni previste DAart. 4, comma 2, d.m. 55/14 e s.m.i.;
d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% DAundicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del
30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui ALart. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;
g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre
a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata”.
In applicazioni dei succitati principi, si adotta come valore di causa l'importo più elevato tra le domande di risarcimento accolte, e si procede alle conseguenti riduzioni e maggiorazioni.
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
45 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00
Compenso tabellare (valori medi) € 22.457,00
AUMENTI (in % sul compenso tabellare)
Aumento del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione
€ 6.737,10 processuale (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 29.194,10
Il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge, oltre alla chiesta somma di € 1.739,70 reclamata a titolo di spese vive.
La presente sentenza è immediatamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: accerta e dichiara la responsabilità in solido dell Controparte_1
dell , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] Controparte_3
tempore, e di in ordine al sinistro mortale occorso in Codigoro in data 16 febbraio CP_2
2015 ai danni di;
Persona_4
accerta e dichiara che le quote di responsabilità tra i suddetti convenuti sono ripartite nei termini seguenti: 50%; impresa individuale Controparte_1
ET : 25%; RA AO: 25%; CP_3
dichiara tenuti i sopra menzionati convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da perdita parentale conseguenti al sinistro ed al decesso della vittima e, Persona_4
specificamente, li condanna al risarcimento dei danni in favore di , quale esercente Parte_1
la responsabilità genitoriale sul figlio minore , , Persona_1 Parte_2 Parte_3 _1
46 , , e , in qualità di congiunti del Pt_4 Persona_2 Persona_3 Parte_5 Parte_6
defunto , a titolo di danni da perdita del rapporto parentale, liquidati come di Persona_4
seguito in base ai parametri di cui alle Tabelle di Milano 2024, secondo le modalità illustrate in parte motiva, oltre gli interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo:
1) , in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio € Parte_1 Persona_1
336.346,00,
2) : € 277.681,00, Parte_2
3) : € 269.859,00, Parte_3
4) in proprio: € 103.578,00, Parte_4
quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: Parte_4
5) € 45.166.80, Persona_2
6) € 45.166.80, Persona_3
7) € 45.166.80, Parte_5
8) : € 24.451.20; Parte_6
dichiara tenute e condanna la (oggi Controparte_4
e la in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro- Controparte_13 CP_6
tempore, a tenere indenne e manlevare i già sopra menzionati convenuti – quali propri assicurati
– in relazione a quanto da questi ultimi dovuto agli attori per danni e spese del giudizio in ragione della presente sentenza, nel limite dei rispettivi massimali di € 1.500.000,00 ed €
1.000.000,00, oltre gli interessi legali DAavvenuto versamento fino ALeffettivo rimborso;
condanna i già sopra menzionati convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 30.933,80 (di cui €
1.739,70 per spese vive ed € 29.194,10 per compensi), oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge, fermo restando l'obbligo di manleva di cui sopra;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Forlì, 24 febbraio 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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