Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe de Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 660 del Ruolo Generale
dell'anno 2022, promossa da
) nata il [...] a Parte_1 C.F._1
San Giovanni RO (FG), residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Nicolino Mattiaccio.
- appellante -
Contro
Avv. (CF ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(CF ), entrambi residenti in [...],
[...] C.F._3
e (CF , residente in [...] C.F._4
San Vitale 5, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
- appellati - appellanti incidentali –
nata a [...] il [...] (CF Controparte_4
), residente a [...], C.F._5 CP_5
[...] C.F._6
Bologna via Murri 56, e nato a [...] Controparte_6
il 14 aprile 1939 (CF ) residente a [...]
Ponente n.20/2
-appellati contumaci-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 604/2022 del 3 marzo 2022 del Tribunale
di Bologna
CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 16 settembre 2024. Parte_1
Per , , come Controparte_1 Controparte_2 CP_3
da note scritte depositate il 16 settembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_2
Bologna, , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
esponendo:
-che aveva posseduto, uti dominus, dal 01.07.2003 il locale sottotetto e il lastrico solare annessi al fabbricato sito in Bologna via San Vitale n. 85, una porzione del quale aveva acquistato nella data poco sopra indicata;
-che i suoi danti causa , e Controparte_7 CP_8 [...]
avevano posseduto uti domini, sin dalla data di acquisto del cespite CP_9
pag. 2/31 immobiliare suddetto, il locale sottotetto e il lastrico solare, avendone, a loro volta,
ricevuto l'uso dai loro danti causa fin dal 27.11.1974;
-che, infatti, sia essa attrice che, prima ancora, i suoi danti causa dal 27.11.1974 e fino al
01.07.2003, avevano occupato il ripostiglio posto nel sottotetto e il lastrico solare in via esclusiva, essendo l'accesso ad entrambi i locali precluso da due solide porte di metallo sempre chiuse e le cui chiavi erano nella disponibilità esclusiva dei proprietari dell'ultimo piano dello stabile e dei conduttori dell'appartamento;
-che voleva giovarsi del possesso uti domini esercitato, prima di essa attrice, dai suoi danti causa a partire dal 27.11.1974 e che voleva fare dichiarare l'acquisto, per usucapione, in proprio favore, de locale sottotetto e del lastrico solare, essendo decorso il termine di cui all'art. 1158 c.c., durante il quale il suo possesso era stato continuo,
ininterrotto, pacifico e pubblico e non erano intervenute da parte dei comproprietari formali richieste di restituzione;
-che era stata formulata da richiesta di restituzione e rilascio Controparte_1
solo recentemente, quando il tempo necessario ai fini della declaratoria della prescrizione acquisitiva era già ampiamente decorso;
-che, infatti, il possesso esclusivo e pacifico si era protratto ininterrottamente dal
27.11.1974 o quantomeno dal 28.11.1994.
ha chiesto, pertanto, che venisse accertato e dichiarato che Parte_1
essa attrice, in virtù del possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre 20 anni, era divenuta proprietaria per usucapione del ripostiglio,
posto nel vano sottotetto dello stabile sito in Via San Vitale n. 85 a Bologna, e del lastrico solare posto all'ultimo piano del predetto stabile.
pag. 3/31 Si sono costituiti in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2
e hanno resistito alla domanda attorea, invocandone il rigetto. CP_3
, e hanno, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
peraltro, dedotto:
-che spettava loro il risarcimento del danno subito per l'occupazione abusiva dei locali di proprietà comune, da parte dell'attrice, ex art. 2041 c. c;
-che spettava ad essi convenuti anche il risarcimento dei danni, ex art. 96 c. p. c., in quanto l'attrice aveva instaurato una lite temeraria.
Hanno, quindi, formulato domanda riconvenzionale.
Nel corso del giudizio si sono costituiti e Controparte_4 CP_5
rappresentato quest'ultimo dal procuratore generale
[...] CP_10
, e non si sono opposti all'accoglimento della domanda di
[...] Pt_1
. Parte_1
E' rimasto, invece, contumace . Controparte_6
2- Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 604/2022 del 3 marzo 2022, ha rigettato la domanda di . Ha, quindi, condannato la al Parte_1 Pt_1
rimborso delle spese di lite, in favore di , Controparte_1 [...]
e , liquidandole in 5.163,00 Euro, oltre Parte_3 CP_3
accessori di legge.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che Cass. n. 29594 del 22.10.2021 aveva chiarito che, ai fini dell'usucapione, era necessaria la manifestazione del dominio esclusivo della res da parte dell'interessato attraverso un'attività contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso pag. 4/31 altrui e che l'onere della relativa prova gravava su colui che invocava l'avvenuta usucapione del bene (in senso conforme, Cass. n. 37224/2021; Cass. n. 9394/2019;
Cass. n. 23849/2018; Cass. n. 20966/2017; Cass. n. 5335/2017; Cass. n. 17512/2016;
Cass. n. 9325/2011, che avevano anche affermato che colui che chiedeva l'accertamento dell'avvenuta usucapione aveva l'onere di dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto estrinsecatosi in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, dovendo provare non solo il corpus, ossia la disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire);
-che, in relazione al caso di specie, costituiva circostanza pacifica che l'attrice aveva invocato l'acquisto per usucapione di un bene qualificato da entrambe le parti come condominiale (sottotetto condominiale);
che, sul punto, pur ritenendosi possibile il possesso esclusivo della cosa comune condominiale e, quindi, l'acquisizione della proprietà per effetto dell'usucapione,
doveva, tuttavia, evidenziarsi che, come anche affermato dalla Suprema Corte (vedi
Cass. n. 20039/2016), il comproprietario del bene in comunione, per far valere l'usucapione, era tenuto a provare il possesso esclusivo della quota degli altri comunisti,
dimostrando di averla sottratta all'uso comune per il periodo a tal fine utile e, quindi,
una condotta diretta a rivelare, in modo inequivoco, l'avvenuto mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituito da atti univocamente rivolti contro i compossessori e tali da rendere riconoscibile anche a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore;
-che non era, di conseguenza, sufficiente la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto di comproprietà;
pag. 5/31 -che la Corte di Cassazione (Cass. n. 11419/2002; Cass. n. 5226/2000; Cass. n.
9359/2021) aveva chiarito che il comportamento che il compossessore era tenuto ad allegare e provare doveva concretizzarsi in un'attività apertamente e obiettivamente contrastante con il possesso altrui e tale da palesare in modo evidente la propria intenzione di possedere uti dominus e non più uti condominus;
-che la giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. n. 12961/2000) aveva affermato che,
con riferimento ai beni in comunione, non era sufficiente il solo possesso perché potesse maturare l'usucapione a favore di uno dei partecipanti, occorrendo un comportamento materiale che esteriorizzasse sin dall'inizio in maniera non equivoca l'intento di possedere il bene in maniera esclusiva;
-che, nella specie, le difese di parte attrice erano insufficienti a palesare la sussistenza di un rapporto materiale continuo, pacifico, pubblico e qualificato in termini di signoria esclusiva in ordine ai locali di cui al sottotetto CP_11
-che il possesso di non era da considerarsi pacifico, perché Parte_1
emergeva dagli atti che, all'assemblea condominiale dell'anno 2017, nonché
all'assemblea dell'anno 2009, era stato contestato il suo comportamento con riferimento al sottotetto;
-che il comportamento di era contrario alla signoria di Parte_1
fatto sul bene e all'animus possidendi, come dimostrato dalla deposizione del teste
, dalla quale si evinceva che l'attrice aveva dichiarato ad uno Tes_1
sconosciuto la sua intenzione di comperare il sottotetto e la terrazza;
pag. 6/31 -che non integrava il requisito della pubblicità dell'utilizzo la creazione di una botola interna all'appartamento della sconosciuta anche all'Amministratore Pt_1
condominiale;
-che la domanda e le conclusioni attoree non consentivano di determinare con certezza il bene oggetto di usucapione, non essendo ivi indicati i dati catastali, la consistenza in metri o vani, i confini o la posizione o, comunque, altri elementi necessari alla corretta identificazione del bene e volti ad escludere ogni margine di dubbio sulla sua esatta individuazione, collocazione ed entità;
-che quanto evidenziato esimeva da ogni altra considerazione ed escludeva la necessità
di ulteriore istruttoria;
-che le spese di lite dovevano seguire la prevalente soccombenza.
3-Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
affidandolo ad un unico articolato motivo, con il quale ha dedotto:
che i convenuti e non avevano contestato la domanda, CP_4 CP_5
dichiarando, in comparsa di costituzione e risposta, la corrispondenza al vero di quanto sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in ordine al possesso esclusivo del vano e del terrazzino, oggetto della domanda di accertamento dell'usucapione, in capo a , , Controparte_7 CP_8 [...]
e alla successiva cessione dell'appartamento del quarto piano ad CP_9
essa appellante, nonché al suo subentro nell'uso esclusivo del ripostiglio e del terrazzino;
che i convenuti suddetti avevano affermato che da oltre trenta anni gli altri condomini non avevano fatto accesso ai locali suddetti, in quanto raggiungibili unicamente pag. 7/31 dall'interno dell'abitazione di essa appellante, che aveva occupato il sottotetto destinandolo a proprio ripostiglio;
che gli stessi avevano rilevato che la descritta situazione si protraeva da oltre 30 anni e che, durante tale periodo, nessuno dei condomini, ad eccezione di essa appellante e della sua famiglia, aveva occupato il sottotetto ed avuto accesso al terrazzino adiacente;
che la e il avevano dichiarato di essersi costituiti al solo fine CP_4 CP_12
di evitare la condanna alle spese di causa, non avendo alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, né diritti da far valere nello stesso;
che i convenuti predetti e il contumace non si erano Controparte_6
presentati a rendere l'interrogatorio formale;
che i numerosi testi escussi avevano confermato quanto sostenuto da essa appellante;
che il Giudice di primo grado, nel redigere una motivazione in forma sintetica, aveva trascurato in toto tutte le prove emerse dall'istruttoria di causa e dagli atti delle parti;
che la motivazione per relationem non poteva sconfinare nella superficialità e giungere,
come nel caso di specie, fino alla totale omissione della valutazione, ai fini della condanna alle spese, della soccombenza reciproca;
che nessuna dichiarazione testimoniale era stata oggetto di vaglio da parte del Giudice,
salvo quella de relato del teste , che risultava palesemente irrilevante;
Tes_1
che le contestazioni mosse nel 2017, in occasione di una riunione di condominio, da parte della condomina risultavano del tutto irrilevanti, posto che, all'epoca, CP_1
l'usucapione si era già perfezionata da tempo;
che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto esaminare con maggiore attenzione la vasta platea di testimonianze e prove e valorizzarle nella loro esatta portata, invece di fermarsi pag. 8/31 ad una valutazione parziale ed anzi superficiale, limitata ad aspetti secondari della vicenda;
che, in tema di usucapione, la giurisprudenza aveva chiarito che l'interruzione del termine utile per il verificarsi dell'usucapione poteva avvenire solo con la proposizione di un'apposita domanda giudiziale, essendo insufficienti a tal fine eventuali atti di contestazione, diffida e messa in mora;
che, inoltre, non era sufficiente un mero atto o fatto che manifestasse la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiedeva che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza era rivelata o per fatti in cui essa era implicita, esprimesse la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare;
che, invero, la legge elencava tassativamente gli atti interruttivi dell'usucapione con il rinvio all'art.1165 e all'art.2943 c.c., con la conseguenza che non era consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammetteva equipollenti;
che il Tribunale aveva confuso l'animus possidendi con la consapevolezza della parziale appartenenza ad altri della cosa e tale consapevolezza con il possesso occulto o addirittura violento e clandestino;
che gli altri comproprietari erano consapevoli del comportamento di essa appellante e prima dei suoi danti causa;
che, quindi, la volontà degli stessi era palese e non occulta;
che non poteva parlarsi di conseguimento violento del possesso, ossia tramite violenza fisica o morale a scapito del precedente possessore o detentore;
pag. 9/31 che non rilevava la buona o la mala fede del possessore, cioè la consapevolezza che la proprietà del bene appartenesse ad altri o anche ad altri, come nel caso di specie;
che il Tribunale aveva omesso di considerare che, con la domanda riconvenzionale
(volta ad ottenere la condanna di essa appellante al pagamento di un'indennità per l'utilizzo esclusivo del sottotetto), i convenuti, ora appellati, e CP_1 CP_13
avevano contestato ad essa appellante l'uso esclusivo del bene comune, che CP_3
costituiva proprio il presupposto della domanda di accertamento dell'acquisto del bene per usucapione;
che il Giudice di prime cure non aveva considerato la soccombenza reciproca ai fini della ripartizione delle spese del giudizio;
che il Tribunale aveva errato nel sostenere la mancanza del requisito della pubblicità del possesso;
che, invero, era irrilevante la conoscenza o meno dell'esistenza della botola da parte dell'amministratore condominiale;
che, peraltro, l'erroneità dell'assunto era emersa dalla deposizione del teste
[...]
, che aveva dichiarato di aver eseguito lavori di manutenzione ordinaria e Tes_2
straordinaria del tetto del fabbricato in Via San Vitale n. 85 a Bologna dall'inizio degli anni 2000 alla data dell'escussione e che l'amministratore condominiale, che era sempre stato lo stesso negli ultimi vent'anni, gli aveva sempre riferito, ogni volta che lo aveva incaricato di un nuovo lavoro, di contattare essa appellante per accedere al sottotetto e al terrazzino passando dalla sua proprietà;
pag. 10/31 che, quindi, l'amministratore condominiale era perfettamente a conoscenza del fatto che l'unica via di accesso al vano sottotetto passava attraverso l'abitazione di essa appellante, l'unica insieme alla sua famiglia a potervi accedere.
che il possesso esclusivo del vano sottotetto e del terrazzino da parte di essa appellante si desumeva anche dalla deposizione del teste , che aveva Testimone_3
dichiarato di aver eseguito lavori nell'appartamento della vent'anni prima e di Pt_1
avere avuto accesso al sottotetto tramite una scala interna all'appartamento, nonché di ricordare che nel vano sottotetto vi era un impianto elettrico preesistente non a norma collegato all'impianto dell'appartamento sottostante di proprietà di essa appellante;
che aveva errato il Tribunale nel sostenere che la domanda e le conclusioni attoree non consentivano di determinare con certezza il bene oggetto di usucapione che essa appellante e, prima ancora, i suoi danti causa, sin dal 1974, avevano trasformato il locale sottotetto non in una appendice della propria abitazione, ma in una parte della stessa, dotandolo di impianto elettrico di illuminazione, aria condizionata e destinandolo ad un uso esclusivo della famiglia;
che, infatti, l'unica via di accesso al sottotetto e al lastrico solare era la scala interna all'appartamento di essa appellante, che non era una scala precaria o provvisoria, ma un manufatto stabile e solido utilizzato in via continuativa e quotidianamente.
ha chiesto, quindi, che, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, la Corte accertasse e dichiarasse che essa appellante, in virtù del possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre 20 anni, era divenuta proprietaria per usucapione del ripostiglio, posto nel vano sottotetto dello pag. 11/31 stabile sito in Via San Vitale n. 85 a Bologna, e del lastrico solare posto all'ultimo piano del predetto stabile. Con vittoria di spese di entrambi i gradi.
Si sono costituiti , e Controparte_1 Controparte_14 [...]
e hanno resistito all'appello, invocandone il rigetto. CP_3
Hanno proposto appello incidentale, censurando la sentenza impugnata per avere omesso il Giudice di prime cure di provvedere sulla propria domanda di risarcimento danni per occupazione abusiva, da parte della del sottotetto e del lastrico Pt_1
solare, e sulla pretesa risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96 c. p. c.
Non si sono costituiti e e sono stati Controparte_4 Controparte_5
dichiarati contumaci, in ragione della rituale notifica dell'atto di impugnazione.
Non si è costituito neppure e deve, pertanto, essere Controparte_6
dichiarata la contumacia anche di quest'ultimo, stante la rituale notifica dell'atto di appello di , non essendo stata dichiarata in precedenza. Parte_1
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione, all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
4-Rileva, innanzitutto, la Corte che, all'esito della trattazione dell'udienza del 13
settembre 2022 con modalità “cartolare”, la Corte, avendo accertato che non vi era prova della notifica dell'atto di appello di a Parte_1 CP_6
, ha concesso, con ordinanza in pari data, alla appellante suddetta un
[...]
termine per provvedere a tale adempimento. La difesa della ha, in data 28 Pt_1
settembre 2022, depositato l'atto di impugnazione debitamente notificato al er l'udienza di prima comparizione fissata in citazione. Avendo, quindi, CP_6
la dato dimostrazione di avere provveduto alla notifica dell'atto di gravame a Pt_1
pag. 12/31 tutti gli appellati, non vi era necessità di ulteriori notifiche, a differenza di quanto sostenuto da , e Controparte_1 Controparte_14 [...]
. CP_3
5-Venendosi all'esame dell'articolato motivo di gravame di Parte_1
, appare opportuno ripercorrere i principi di diritto che regolano la materia che
[...]
ci occupa.
Giova ricordare, innanzitutto, che, ai sensi dell'art. 1117 c.c., si presumono condominiali e, quindi, di proprietà comune “i lastrici solari” e “i sottotetti destinati,
per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune”, in mancanza di titolo contrario che ne attribuisca univocamente la proprietà esclusiva ad uno dei condomini.
La citata norma codicistica pone una presunzione iuris tantum, che, come tale, ammette la prova contraria. Ciascun condomino può, quindi, fornire la prova contraria, esibendo il titolo dal quale risulti la proprietà individuale di tali beni che si presumono condominiali.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il titolo idoneo a superare la presunzione di cui all'art. 1117 c.c. è l'atto originario di costituzione del ossia il primo atto di CP_15
trasferimento dell'unità immobiliare dall'originario unico proprietario ad altro soggetto,
e non l'atto di acquisito della singola proprietà esclusiva o quello relativo al proprio dante causa ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3852 del 17.02.2020 “L'individuazione delle
parti comuni (nella specie, i cortili o qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di
fabbrica, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti o sia destinata a spazi
pag. 13/31 verdi, zone di rispetto, parcheggio di autovetture) operata dall'art. 1117 c.c. non si
limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini,
vincibile con qualsiasi prova contraria, potendo essere superata soltanto dalle opposte
risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio
per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali”;Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 20693 del 09.08.2018 “Al fine di stabilire se sussista un titolo contrario
alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., occorre fare riferimento all'atto
costitutivo del e, quindi, al primo atto di trasferimento di un'unità CP_15
immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto. Pertanto, se in occasione
della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei
beni comuni risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene
possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni”).
Orbene, negli atti di causa non si rinviene alcun titolo idoneo ad escludere il carattere condominiale del lastrico solare e del sottotetto per i quali è controversia.
Sull'originario carattere condominiale dei beni dei quali si tratta non vi è, del resto,
contrasto tra le parti che si sono costituite anche nel presente giudizio di appello, tanto è
vero che si controverte dell'eventuale acquisto della proprietà degli stessi, da parte della per intervenuta usucapione. Pt_1
6- ha sostenuto, in proposito, che il Tribunale avrebbe mal Parte_1
valutato le risultanze istruttorie, che comproverebbero, invece, la ricorrenza degli elementi richiesti dall'art. 1158 c.c., essendo emerso che essa appellante avrebbe pacificamente esercitato sul lastrico e sul sottotetto in questione, per oltre venti anni, un pag. 14/31 potere di fatto corrispondente alla proprietà e che durante tale periodo nessuno degli altri condomini aveva occupato il sottotetto ed avuto accesso al lastrico.
Il motivo di appello della sul punto, oltre ad essere generico, posto che Pt_1
l'appellante si è limitata a affermare che il Giudice non avrebbe tenuto conto delle risultanze delle numerose prove orali assunte, senza indicare specificamente le testimonianze che conforterebbero la sua pretesa, è anche infondato nella parte in cui sostiene che il Tribunale non avrebbe dato il dovuto rilievo alle ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta, depositata in primo grado da CP_4
e da oltre che alla mancata presentazione di
[...] Controparte_5
questi ultimi e di a rendere l'interrogatorio formale loro Controparte_6
deferito.
Giova ricordare che le dichiarazioni contenute negli atti processuali possono assumere valore confessorio solo se sottoscritte dalla parte personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche ammissioni dei fatti sfavorevoli così espresse. Ne consegue che non ha efficacia confessoria la mera
sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce all'atto recante la dichiarazione, in quanto la procura è elemento giuridicamente distinto dal contenuto espositivo dell'atto cui accede, pur potendo la dichiarazione contra se fornire elementi indiziari di giudizio (Cass. n. 6192/2014). Va, ancora, sottolineato che, ove la parte non si presenti all'interrogatorio senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (così art.
pag. 15/31 valore di prova libera soggetta al prudente apprezzamento del giudice (Cassazione
civile, sez. I 23/05/2008 n. 13422).
Preme, comunque, rilevare che, anche se la , il e il CP_4 CP_5
si fossero presentati a rendere l'interrogatorio formale e avessero CP_6
ammesso le circostanza articolate dalla le loro dichiarazioni, ricorrendo una Pt_1
ipotesi di litisconsorzio necessario tra questi ultimi e gli appellati CP_1 CP_2
[..
e non avrebbero che potuto essere oggetto di libera valutazione ad opera del CP_3
Giudicante, ai sensi dell'art. 2733 ultimo comma c. c.
Occorre, d'altra parte, evidenziare che l'intero assunto della risulta viziato Pt_1
dalla mancata considerazione dei principi che regolano l'acquisto della proprietà per usucapione, da parte del comproprietario o del condomino (nel caso di beni condominiali).
Orbene, fermo restando che possono essere usucapite anche le parti comuni di un edificio condominiale (vedi Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11268 del 09.11.1998 “In tema di
condominio di edifici, il condomino che pretenda l'appartenenza esclusiva di un bene
indicato nell'art. 1117 cod. civ., deve fornire la prova della sua asserita proprietà
esclusiva derivante da titolo contrario consistente in un negozio o nell'usucapione”),
deve, tuttavia, affermarsi che, con riguardo al possesso della cosa comune, l'animus
deve manifestarsi in termini di esclusività, in modo inconciliabile con la possibilità di un godimento comune, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti
dominus e non più uti condominus, senza opposizione, per il tempo utile a usucapire. Ne
discende che il singolo condomino deve provare di aver sottratto la cosa condominiale all'uso comune per il periodo utile all'usucapione, dovendo cioè dimostrare una pag. 16/31 condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituita da atti univocamente rivolti contro i compossessori e tale da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà (vedi Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 11903 del 09.06.2015 “In tema di comunione, non essendo ipotizzabile un
mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti
tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo
soltanto un atto
comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire
un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di
possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul
significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a
decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non
formali, la volontà di possedere in via esclusiva”; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17322
del 23.07.2010 “In tema di condominio, il condomino può usucapire la quota degli altri
senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso;
a tal fine, però,
non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune,
bensì occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un
proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui
e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere
condominus>, senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire”;Cass., Sez. 6-2,
Ordinanza n. 24781 del 19.10.2017 “In tema di comunione, il comproprietario che sia
pag. 17/31 nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri
comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede
termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile
con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà
di possedere
sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune”;Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2261 del 02.03.1998 “Il condomino che deduce di avere usucapito
la cosa comune deve provare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile
all'usucapione e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo
inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituita da
atti univocamente rivolti contro i compossessori, e tale da rendere riconoscibile a
costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, non bastando
al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante
l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà”).
Non è sufficiente, dunque, dimostrare il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei contitolari, potendo tale godimento derivare da un atteggiamento di mera tolleranza degli altri comproprietari, ma è necessario che l'interessato mostri di aver operato apertamente ed inoppugnabilmente in modo incompatibile con l'altrui possesso. Quindi, occorrono atti particolarmente qualificati, tali da manifestare inequivocabilmente l'animus escludendi nei confronti degli altri comunisti (vedi Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 8152 del 15.6.2001; conformi Cass. Cass., Sez. 2, Sentenza n.
pag. 18/31 compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei
compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi
funzionale all'esercizio del possesso
conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore,
risultando, per converso, necessario, a fini di usucapione, la manifestazione del
dominio esclusivo sulla
apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui,
gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del
bene”; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8120 del 14.06.2000 “Affinché possa ritenersi un
possesso
occorrono atti particolarmente qualificati, tali da manifestare inequivocabilmente
acquisito
(com)possessore”).
7- Ciò premesso, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria orale, sono state ricostruite le vicende che hanno interessato i beni in questione.
In particolare, è emerso che, per evitare furti, atteso che dal sottotetto e dall'adiacente lastrico si accede direttamente all'appartamento sottostante di proprietà della Pt_1
e, prima, dei suoi danti causa, dall'anno 1999 l'ingresso esterno che dal vano scale,
mediante una scala a chiocciola, portava ai locali per i quali è controversia, era stato chiuso con un cancello di ferro, che si apriva con una chiave, posto al termine di detta scala (cfr. deposizione di ). CP_8
pag. 19/31 Le chiavi di tale cancello di ferro posto sulla scala erano nella disponibilità della famiglia oltre ad essere custodite dall'Amministratore di condominio, come Pt_1
emerge dalla testimonianza di quest'ultimo (cfr. deposizione ). Testimone_4
In un secondo momento, al fine di escludere l'accesso agli altri condomini, la Pt_1
ha provveduto ad apporre un lucchetto al cancello della scala a chiocciola, che portava dal vano scale al lastrico e all'adiacente sottotetto, di cui solo essa deteneva le chiavi.
L'apposizione del lucchetto è stata scoperta nel 2016 da , la Controparte_1
quale ha riferito la circostanza all'Amministratore di condominio (cfr. deposizione
). Testimone_4
L'odierna appellante, tuttavia, ha sempre consentito l'accesso ai suddetti locali all'artigiano incaricato dall'Amministratore per interventi di manutenzione del tetto (cfr.
deposizione ). Testimone_2
Dalla documentazione in atti è altresì emerso che l'Amministratore condominiale, dopo la scoperta dell'apposizione del lucchetto, ha provveduto a chiederne la rimozione,
inviando alla appellante lettera raccomandata, in risposta alla quale la ha Pt_1
sostenuto di essere l'esclusiva utilizzatrice di tali locali dal 1992, anno in cui aveva iniziato ad abitare nell'appartamento sottostante, in quanto figlia di , Controparte_7
che aveva acquistato tale unità abitativa nel 1974 (doc. 6 e doc. 8 della produzione in primo grado di e . CP_1 CP_14 CP_3
All'assemblea condominiale del 31.01.2017, i condomini, inclusa l'odierna appellante,
per evitare controversie giudiziali, hanno prestato consenso all'espletamento di una perizia di stima del terrazzo e sottotetto condominiale, sulla base dello stato attuale dei luoghi, al fine di addivenire ad un eventuale accordo di vendita e trasferimento di quote pag. 20/31 di proprietà di ciascun condomino alla In tale sede, quest'ultima ha Pt_1
dichiarato di essere in possesso dei locali in questione e di averne l'utilizzo esclusivo,
mentre gli altri condomini hanno contestato tale assunto (doc. 11 di CP_1
e . CP_14 CP_3
All'assemblea straordinaria del 23.05.2017, è stata proposta, a titolo transattivo, la somma di € 60.000,00 per la compravendita del terrazzo/lastrico, del corridoio e del sottotetto condominiali, a condizione che l'acquirente si fosse fatta carico di Pt_1
sanare tutti gli abusi edilizi e catastali in essere sulle suddette parti comuni, prima della conclusione della compravendita (doc. 14 di parte convenuta).
Preme, inoltre, sottolineare che l'Amministratore condominiale ha avuto conoscenza dell'accesso interno dall'appartamento della al sottotetto, tramite una botola, Pt_1
dal Perito nominato nell'anno 2017, Geom. per effettuare la stima suddetta (cfr. Tes_1
deposizione ). Non risulta, invero, dagli atti che l'apertura della Testimone_4
botola sia stata comunicata per iscritto all'Amministratore di condominio e/o agli altri condomini.
In precedenza, all'assemblea condominiale del 16.04.2009, anche la condomina CP_3
aveva avanzato lamentele e contestazioni nei confronti del comportamento della in ordine al sottotetto, ritenendone illegittima l'appropriazione da parte Pt_1
dell'attrice, odierna appellante, essendo locale ad uso comune, come risultava dalla planimetria allegata alla documentazione catastale depositata dal suo dante causa
. A tale contestazione, la aveva replicato facendo Controparte_7 Pt_1
presente che la scala a chiocciola di accesso al terrazzo, da lei stessa definito come pag. 21/31 condominiale, non era a norma e, dunque, era inutilizzabile (doc. 2 di CP_1
e . CP_14 CP_3
All'esito della assemblea condominiale del 11.05.2010 era stata deliberata all'unanimità
l'installazione di una copertura in rame a protezione dei parapetti del terrazzo, con ripartizione della spesa in millesimi generali, con esclusione della proprietà
[...]
(doc. 9 di e . Per_1 CP_1 CP_14 CP_3
8-Orbene, non vi è prova, innanzitutto, di atti dei danti causa di Parte_1
miranti inequivocabilmente ad escludere il possesso degli altri condomini sul
[...]
sottotetto e sul lastrico solare dei quali si tratta. Non è stata dimostrata un'attività dei danti causa della appellante apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Va, comunque, sottolineato che la secondo il costante orientamento della Pt_1
Corte di Cassazione, in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146 comma 2
c.c., non potrebbe unire al proprio possesso quello dei suoi danti causa.
L'accessione al possesso, che consente di unire il tempo del possesso goduto dall'attuale possessore con quello goduto dai suoi danti causa, opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso ( vedi Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
20715 del 13.08.2018; conforme Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8579 del 27.03.2023;
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6353 del 16.03.2010; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8502 del
22.04.2005 “In tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, comma 2, c.c.,
affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il
successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è
necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente
pag. 22/31 idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
ne consegue, stante la
tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere
costituito dal mero potere di fatto sulla cosa”;Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8596 del
16.03.2022 “In tema di accessione del possesso, di cui all'art. 1146, comma 2 c.c.,
affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il
successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è
necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente
idoneo, ancorché invalido o proveniente , a giustificare la
del bene oggetto del possesso;
” Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 22348 del 26.10.2011
“Chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146, secondo comma,
cod. civ., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione,
deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché
invalido o proveniente ) a giustificare la
della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo
traslativo e non oltre lo stesso. Ne consegue che il convenuto in azione di regolamento
di confini che eccepisca l'intervenuta usucapione invocando l'accessione del possesso,
deve fornire la prova dell'avvenuta traditio> in virtù di un contratto comunque volto a
trasferire la proprietà del bene in questione”).
Con riferimento al caso in esame, va evidenziato che emerge dall'atto di acquisto della proprietà di porzione del fabbricato del quale si è detto, da parte della che Pt_1
alla stessa non sia stata trasferita la proprietà del lastrico solare e del sottotetto. Anzi,
con l'atto predetto, sono state trasferite, unitamente alla proprietà del singolo appartamento, anche “ogni aderenza, pertinenza, accessione, accessorio, infissi,
pag. 23/31 seminfissi, impianti esistenti, usi, comunioni e servitù”, nonché “la comproprietà pro
quota delle parti comuni del fabbricato per legge, titolo o destinazione” (vedi doc. 1
della produzione di ). Parte_1
L' odierna appellante non ha, pertanto, fornito la prova di avere acquistato con un titolo astrattamente idoneo a giustificare la traditio dei beni oggetto della dedotta signoria di fatto.
Consegue a quanto esposto che il tempo del possesso sulle parti comuni esercitato dai precedenti possessori non possa essere unito al tempo del possesso esercitato dalla
BEVERE.
In secondo luogo, occorre rilevare che la domanda di usucapione dei locali del sottotetto e del lastrico solare, ai quali si è fatto riferimento, non può trovare accoglimento, non potendo affermarsi che l'appellante abbia posseduto in via esclusiva per venti anni,
secondo quanto prescritto dall'art. 1158 c. c. i beni in questione, manifestando, con atti inequivocabili, agli altri condomini la volontà di escluderli dal possesso degli stessi.
In proposito, giova sottolineare che ha acquistato la Parte_1
proprietà di porzione del fabbricato sito in Bologna via San Vitale 85, con atto del 1
luglio 2003, e che la stessa, sicuramente prima dell'anno 2017, ha apposto un lucchetto all'ingresso esterno al sottotetto e al lastrico solare, al fine di impedire l'accesso agli altri condomini, e ha comunicato espressamente all'Amministratore condominiale e agli altri condomini, con nota di risposta dell'amministratore del 30 Parte_4
novembre 2016, di possederli ed utilizzarli in via esclusiva, sicché potrebbe ipotizzarsi che, nell'arco temporale compreso tra il 2003 e il 2017, sia stato esercitato un possesso utile all'usucapione sui beni per i quali è causa.
pag. 24/31 Ebbene, anche a volere sostenere che il lucchetto del quale si è detto sia stato apposto dal 2003, non potrebbe dirsi maturato, alla data della introduzione del giudizio di primo grado, il tempo necessario per l'acquisto, per usucapione, della proprietà esclusiva dei beni per i quali è procedimento (venti anni ex art. 1158 c.c.; il procedimento in primo grado è stato, infatti, introdotto nel 2019).
Non può affermarsi, del resto, che il presunto possesso ad usucapionem sia stato indisturbato, dal momento che è stato dimostrato documentalmente che, già nel 2009, la condomina aveva contestato l'occupazione abusiva del sottotetto da parte della CP_3
e che, il 30 novembre 2016, l'Amministratore di condominio la aveva invitata Pt_1
alla rimozione del lucchetto dal cancello posto sulla scala a chiocciola che portava dal vano scale al lastrico solare e all'adiacente sottotetto.
I condomini non si sono, quindi, disinteressati dei beni in questione, ma hanno formulato contestazioni e espresso lamentele circa la loro appropriazione, da parte della appellante, rivolte direttamente a quest'ultima, tramite l'Amministratore di condominio e anche nell'ambito di assemblee condominiali, prospettando pure proposta transattiva per farglieli acquistare.
Risulta, ancora, dagli atti che anche altri condomini abbiano provveduto alle spese per la manutenzione del lastrico/terrazzo (non solo la , lavori peraltro deliberati Pt_1
all'unanimità dall'assemblea condominiale (vedi doc. 9 prodotto da CP_1
, e ), e che non
[...] CP_2 CP_3 Parte_1
abbia mai comunicato, per iscritto, né all'Amministratore di condominio, né agli altri condomini, l'apertura della botola di accesso interno dal suo appartamento al sottotetto e al lastrico/terrazzo (l'esistenza della botola è stata scoperta dall'Amministratore del pag. 25/31 Condominio solo nel 2017, a seguito di accesso del perito geom. anche tale Tes_1
atto di manifestazione della volontà di escludere gli altri condomini dal possesso del sottotetto è stato portato a conoscenza degli altri condomini solo a ridosso della introduzione del giudizio di primo grado).
9-Prima di procedere alla valutazione delle censure che ha Parte_1
rivolto al regolamento delle spese di lite operato dal Giudice di prime cure, è opportuno provvedere all'esame dell'appello incidentale di , di Controparte_1 [...]
e di . Controparte_14 CP_3
Gli appellanti incidentali hanno, invero, censurato la sentenza impugnata in quanto il
Giudice di prime cure aveva omesso di statuire sulla propria domanda di risarcimento dei danni subiti per l'occupazione abusiva del sottotetto e del lastrico solare, ad opera di
, e sulla propria richiesta di applicazione dell'art. 96 c. p. Parte_1
c., nei confronti della appellante principale.
Ebbene, pur essendo pacifica l'omessa pronuncia, l'impugnazione non è fondata nel merito.
Non si vede, infatti, quale utilizzazione dei beni predetti abbia pregiudicato la condotta della appellante principale, ove si tenga presente che la ha sempre consentito Pt_1
l'accesso al sottotetto e al lastrico solare all'artigiano incaricato dall'Amministratore di
Condominio di effettuare interventi di manutenzione del tetto (vedi deposizione testimoniale di ). Non è dato sapere, del resto, quali ulteriori Testimone_2
possibili utilizzazioni siano state impedite.
pag. 26/31 La domanda ex art. 96 c. p. c. risulta, d'altra parte, infondata, dovendosi escludere la temerarietà della azione intentata da , alla luce della Parte_1
“corposa” istruttoria, che si è rivelata necessaria per la definizione del procedimento.
10- Il rigetto della pretesa risarcitoria conseguente alla occupazione dei beni comporta la parziale fondatezza dell'appello della in punto a regolamentazione delle Pt_1
spese di lite, posto che la soccombenza parziale degli appellanti incidentali avrebbe dovuto determinare una compensazione parziale delle spese di lite, quantomeno nella misura di 1/3.
Irrilevante è, invece, il rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 96 c. p. c.
In proposito, il Collegio condivide l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, ai fini dell'individuazione della parte soccombente e, dunque, del regolamento delle spese di lite, non debba tenersi conto del rigetto di domanda proposta ai sensi dell'art.96 cpc.
E' stato, in particolare, affermato il principio secondo il quale il rigetto della domanda,
meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass., Sez. VI, 12 aprile
2017, n. 9532; Cass., Sez. VI 15 maggio 2018, n. 11792; Cass. Sez.II 13/9/2019
n.22951). La Suprema Corte, dunque, si è orientata per l'opzione interpretativa della quale si è dato conto in ragione della “……. natura meramente accessoria della
domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica
della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se
pag. 27/31 non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza
integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale)”.
Nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., non ricorre l'ipotesi di una pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale possa trovare fondamento la compensazione,
eventualmente parziale, delle spese di lite (vedi Cass. Civ. Sez. 6 giugno 2022 n.18036).
11- In definitiva, in parziale riforma della sentenza n.604/2022 del 3 marzo 2022 del
Tribunale di Bologna, disattesa la domanda riconvenzionale di , Controparte_1
di e di , vanno dichiarate Controparte_14 CP_3
compensate per 1/3 le spese del giudizio di primo grado, quanto al rapporto processuale tra , da un lato, e , Parte_1 Controparte_1 [...]
e , dall'altro, con conseguente condanna della CP_14 CP_3
prima a rimborsare ai convenuti predetti la parte rimanente, liquidata ex DM 147/2022,
avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, in 4.300,00 Euro per compenso di avvocato (1.000,00 Euro per la fase di studio, 600,00 Euro per la fase di studio, 1.400,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria e 1.300,00 Euro per la fase decisionale).
Ferma, nel resto, l'impugnata sentenza, devono essere compensate, quanto al rapporto processuale tra le parti costituite, per 1/3, anche le spese del presente grado e
[...]
deve essere condannata a rimborsare agli appellanti incidentali la Parte_1
parte rimanente, liquidata in 3.600,00 Euro per compenso di avvocato (1.200,00 Euro
per la fase di studio, 800,00 Euro per la fase introduttiva e 1.600,00 Euro per la fase decisionale).
pag. 28/31 Va, in proposito, ricordato che, in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147/2022,cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d. m.,
non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (vedi Cassazione civile, sez. III, 13/07/2021, n.
19989).
Agli appellanti incidentali spetta il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato.
Le spese del primo grado vanno compensate quanto al rapporto processuale tra
, da una parte, e e Parte_1 Controparte_4 CP_5
dall'altra, avendo questi ultimi aderito alla domanda della prima.
[...]
pag. 29/31 Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese del primo grado relative al rapporto processuale tra la e , stante la contumacia di Pt_1 Controparte_6
quest'ultimo.
Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese del presente grado, relativamente al rapporto processuale tra e gli appellati contumaci. Parte_1
La parziale compensazione delle spese del grado esclude l'applicazione dell'art. 96 c. p.
c., nei confronti della invocata dagli appellanti incidentali. Pt_1
11- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di CP_1
, e , dell'ulteriore
[...] CP_13 Controparte_14 CP_3
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello incidentale proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002
n.115.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-In parziale accoglimento dell'appello di e in parziale Parte_1
riforma della sentenza n. 604/2022 del 3 marzo 2022 del Tribunale di Bologna, disattesa la domanda riconvenzionale di , Controparte_1 Controparte_14
e , dichiara compensate per 1/3 le spese del primo grado e
[...] CP_3
condanna la al rimborso, in favore dei convenuti predetti, della parte Pt_1
rimanente, liquidata in 4.300,00 Euro per compenso di avvocato;
Dichiara compensate le spese relative al rapporto processuale tra la da un lato, e Pt_1 CP_4
e dall'altro; dichiara non luogo a provvedere
[...] Controparte_5
pag. 30/31 sulle spese relative al rapporto processuale - Parte_1 CP_6
;
[...]
II-Rigetta l'appello incidentale di , Controparte_1 Controparte_14
e ;
[...] CP_3
III-Ferma nel resto l'impugnata sentenza, dichiara compensate per 1/3 le spese del presente grado, quanto al rapporto processuale tra , da un Parte_1
lato, e , e , Controparte_1 Controparte_14 CP_3
dall'altro, con conseguente condanna della prima a rimborsare agli appellati predetti la parte rimanente, liquidata in 3.600,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese relative al rapporto processuale tra la e gli appellati contumaci;
Pt_1
IV- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di CP_1
, e , dell'ulteriore
[...] Controparte_14 CP_3
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello incidentale proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002
n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 4 marzo
2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 31/31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
232 c.p.c.). La mancata risposta non equivale, dunque, ad una confessione, ma ha il
19478 del 20.09.2007 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17462 del 27.07.2009 “In tema di