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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4576 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
AN Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 8224 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 e vertente
TRA
Avv. (C.F. e Avv. ANNA RITA Parte_1 C.F._1
FERA (C.F. ) elettivamente domiciliate presso il loro studio C.F._2 in Roma, Piazza Irnerio 11, rappresentate e difese da sé stesse, e l'una dall'altra reciprocamente, anche in maniera disgiunta, giusta procura in atti,
Attrici in riassunzione
E
, (C.F. ), e, n.q. di eredi Controparte_1 C.F._3 legittimi di , (C.F. ), Persona_1 CP_2 C.F._4
(C.F. e (C.F. CP_3 C.F._5 Controparte_4
), tutti elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere C.F._6
Prati n. 22, presso lo studio dell'Avv. Guido Turchetti (C.F. ) C.F._7 che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro
Russo (C.F. ), giusta procura in atti, C.F._8
Convenuti in riassunzione Oggetto: giudizio di rinvio a seguito della Sentenza della Corte di cassazione n.
23985/2019 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma
n. 4028/2016.
Conclusioni
Per le appellanti “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis rejectis, in applicazione dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con la su indicata sentenza n. 23985 del 26 settembre 2019, che ha cassato, per quanto di ragione, la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma n.
4028/2016, che aveva, a sua volta, parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, n. 13252/2013: 1) dichiarare compensate per un quarto le spese di lite del primo grado di giudizio, come liquidate dal Tribunale di Roma nella su indicata sentenza n. 13252/2013; 2) condannare gli appellati
, , e , gli Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 ultimi tre quali eredi di , insieme ed in solido, al pagamento, Persona_1 in favore delle appellanti, delle spese di lite del secondo grado, in ragione, quantomeno, dei tre quarti, o in subordine della metà, ovvero, in estremo subordine, di un quarto, con IVA, C.A., e 15% per rimborso forfettario spese generali, determinandole sulla base dei parametri medi, corrispondenti al valore della domanda proposta dalle stesse appellanti nel relativo giudizio r.g. n.
337/2014, definitosi con la predetta sentenza n. 4028/16; 3) per effetto delle domande di cui ai precedenti punti 1 e 2, dichiarare il diritto delle appellanti avv.ti e ANrita ER, a vedersi restituire le somme dalle Parte_1 stesse versate in eccesso a titolo di spese di lite di registro del primo grado di giudizio e di quelle versate a titolo di spese di lite e di registro del secondo grado di giudizio e, per l'effetto : a) condannare i predetti appellati, insieme ed in solido, alla restituzione, in favore delle sue indicate appellanti della somma calcolata ed indicata in narrativa di € 819,41 (€ 601,91 + 217,50), dalle stesse versata in loro favore e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in esecuzione delle surrichiamate sentenze di primo e di secondo grado;
b) disporre il pagamento, in favore delle suddette appellanti, ad opera dell'Avv. Guido
Turchetti ovvero, in subordine, dei predetti appellati, in solido fra loro, della somma calcolata e indicata in narrativa di € 6.925,35 (€ 2.732,03 + 4.193,32) dalle appellanti versata allo stesso avv. Turchetti, quale procuratore distrattario, in esecuzione della sentenza di secondo grado;
4) condannare, altresì, i ridetti appellati, insieme ed in solido, a rifondere alle appellanti le spese di lite del giudizio celebratosi dinanzi la Suprema Corte di Cassazione e definitosi con la suindicata sentenza n. 23985/19, nonché le spese di lite del presente grado con
IVA, C.A. e 15% per rimborso forfettario spese generali.”
Per gli appellati: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis rejectis:
1) Preso atto dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 819,41 da parte degli appellati in favore delle appellanti, voler dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla restituzione dell'importo di € 819,41 così come richiesto relativamente agli importi corrisposti in eccesso rispetto a quanto dovuto alla luce della sentenza emessa dalla Suprema Corte.
2) Per tutti i motivi meglio articolati in narrativa, rigettare per il resto le domande di: - condanna alla restituzione delle spese di lite corrisposte e liquidate con sentenza n.4028/2016 emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sez. IV, in data
23.06.2016, depositata in Cancelleria in data 18.07.2016; - condanna alle spese di lite per il procedimento in Cassazione;
perché inammissibili e comunque tutte infondate in fatto e in diritto.
3) Con vittoria di spese di lite del presente giudizio da liquidare in favore dei procuratori antistatari avv. Guido Turchetti e avv. Alessandro Russo.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità del 05/02/2013 le sig.re e convenivano in giudizio le avvocate Persona_1 Controparte_1
e AN TA ER lamentando la morosità nel pagamento dei Parte_1 canoni di locazione dell'immobile ad uso studio professionale sito in Roma, Largo
Boccea n. 34, in relazione ai mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013, per un totale di € 2.706,32, nonché degli oneri accessori per la somma di € 378,00, invitando le conduttrici al rilascio immediato dell'immobile e, contestualmente, citandole a comparire all'udienza di convalida del 05.03.2013. Si costituivano in giudizio le intimate, opponendosi alla richiesta di convalida dello sfratto eccependo di avere legittimamente interrotto, soltanto dal mese di dicembre
2012, il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori a causa delle deprecabili condizioni manutentive ed igieniche in cui versavano le parti condominiali dello stabile (presenza di spazzatura ed escrementi di animali nello spazio antistante il portone di ingresso;
utilizzo del locale caldaia da parte di barboni ecc.). Inoltre, con domanda riconvenzionale, chiedevano, ai sensi dell'art. 1460 cc, la risoluzione del contratto inter partes, per non essere più
l'immobile loro locato idoneo all'uso convenuto, il risarcimento per euro
15.000,00 (per danni all'immagine professionale e correlati disagi), la riduzione del canone per i mesi di ottobre e novembre 2012 (proponendo di essere rimborsate per la somma di euro 1350,00) e la restituzione del deposito cauzionale. Alla prima udienza del 05.03.2013 il giudice convalidava lo sfratto, fissava per l'esecuzione la data del 09.04.2013 e disponeva il mutamento del rito. Le sig.re con la memoria integrativa di cui all'art 426 c.p.c., Per_1 concludevano chiedendo al Giudice di dichiarare risolto il contratto di locazione per grave inadempimento delle conduttrici e, dando atto dell'intervenuta riconsegna dell'immobile nelle more del procedimento, insistevano per la condanna delle intimate al pagamento dell'importo complessivo di Euro 6.095,64 per canoni ed oneri condominiali non corrisposti (euro 5412,64 per canoni da dicembre a marzo 2013 ed euro 683 per oneri). Le intimate, da parte loro, reiteravano le conclusioni già formulate nel giudizio sommario.
Con sentenza n. 13252/2013, emessa in data 04.06.2013, nel procedimento
R.G. n. 15962/13, il Tribunale di Roma dichiarava risolto per grave inadempimento delle conduttrici il contratto di locazione, condannandole in solido tra loro, al pagamento in favore delle locatrici dell'importo di euro
2.706,32, a titolo di canoni scaduti indicati in intimazione, oltre a tutte le ulteriori somme scadute sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile avvenuta in data
8 marzo 2013. Respingeva la domanda riconvenzionale e condannava le conduttrici al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1800,00 per onorari, ed euro 142,50 per spese.
Con ricorso in appello del 20.01.2014, notificato in data 10.03.2014,
[...]
ed AN TA ER impugnavano la sentenza n. 13252/13, per Parte_1 sentire rigettare le domande delle e accogliere la domanda Per_1 riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento delle locatrici con conseguente condanna delle stesse alla restituzione della somma dì € 6,962,70, versata in esecuzione della sentenza, nonché al rimborso della somma di €
1.350.00 (o di quella diversa ritenuta dovuta) in relazione ai canoni di ottobre e novembre 2012 durante i quali l'immobile era stato goduto soltanto parzialmente, oltre alla restituzione della somma di € 2.600,00 versata per il deposito cauzionale, con accessori e spese del doppio grado comprese quelle dell'offerta formale (con la quale avevano proposto la riconsegna dell'immobile),
e contestualmente rinunciavano alla domanda di risarcimento dei danni formulata in primo grado. Nel costituirsi nel giudizio le appellate eccepivano l'inammissibilità dell'appello, e, in relazione alla richiesta di condanna alla restituzione del deposito cauzionale, chiedevano che fosse riconosciuta legittima la compensazione parziale dalle stesse effettuata (con gli oneri dovuti dalle conduttrici) e, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere sul punto. In subordine chiedevano, in caso di accoglimento dell'appello, che fosse comunque disposta la compensazione delle somme eventualmente riconosciute come dovute dalle appellanti.
La Corte di Appello di Roma Sez. IV, all'esito del giudizio R.G. n. 337/2014 con sentenza n. 4028/2016, del 23.06.2016, depositata in Cancelleria in data
18.07.2016, preliminarmente disattendeva l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dalle appellate e dichiarava inammissibile la domanda nuova da queste formulata (con la quale chiedevano anche gli oneri maturati successivamente, producendo la relativa documentazione che veniva per tale ragione stralciata ex art. 345 cpc). Nel merito, in parziale accoglimento dell'appello proposto, la Corte respingeva la domanda delle appellate di pagamento della somma di € 378,00 per oneri accessori (per mancanza di idonea prova ed essendo gli stessi contestati), e rigettava gli ulteriori motivi di appello, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Dichiarava, infine, compensate per un quarto fra le parti le spese processuali del doppio grado e condannava in solido e ER AN TA al pagamento in favore dell'Avv. Guido Parte_1
Turchetti, dichiaratosi antistatario, dei restanti 3/4 che liquidava per il primo grado in € 3.626,25 per compensi ed € 106,87 per esborsi nonché per il secondo grado in € 2.832,75 per compensi ed € 60,00 per esborsi, il tutto oltre gli accessori di legge.
Con ricorso per cassazione, notificato il 20 febbraio 2017, e Parte_1
ER AN TA chiedevano alla Corte di Cassazione di voler cassare con rinvio la sentenza di appello, deducendo tre motivi di censura, il primo rubricato
“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 99 E 112 CPC, E 11 LEGGE 392/1978 IN
RELAZIONE ALL'ART. 360, COMMA 1, NN. 3 E 4 C.P.C. – NULLITA' DELLA SENTENZA – VIZIO DI
EXTRAPETIZIONE” per avere la Corte d'Appello di Roma ritenuto non esigibile, al momento della conclusione del contratto inter partes, la restituzione del deposito cauzionale dalle conduttrici versato alle locatrici;
il secondo rubricato “
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 324 – 112- 99 – E 336 CPC IN RELAZIONE
ALL'ART. 30 CO 1 N.ri 3 E 4 CPC – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI REGOLANTI IL GIUDICATO
INTERNO E DEL DIVIETO DI REFORMATIO IN PEJUS DELLA SENTENZA PER LA PARTE
APPELLANTE IN ASSENZA DI APPELLO INCIDENTALE – – NULLITA' Controparte_5
DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 4 CPC” per avere la Corte d'Appello di
Roma, pur avendo riformato la sentenza di primo grado in senso favorevole alle appellanti, rideterminato, aumentandole, le spese del giudizio di I grado, decidendo ultra petita e, comunque, in assenza di appello incidentale sul punto;
il terzo rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C., IN
RELAZIONE ALL'ART. 360, N.3 CPC.” per avere la Corte d'Appello di Roma dichiarato compensate per un quarto le spese del secondo grado, ponendo i rimanenti 3/4
a carico delle appellanti, pur avendo riformato la sentenza impugnata in senso favorevole per le appellanti, anche se in minima parte, e contestualmente rigettato, ritenendola inammissibile, la domanda nuova avanzata dalle appellate.
Nel giudizio de quo, resistevano con controricorso e gli Controparte_1 eredi di , nelle more deceduta, cioè , e Persona_1 CP_2 CP_3
. Controparte_4
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23985/19, pubblicata in data
26/09/2019, all'esito del giudizio n. RG 5703/2017, rigettava il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo e riteneva assorbito il terzo, così cassando la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma. In particolare, secondo la Suprema Corte, priva di censura appare la sentenza impugnata, in relazione al primo motivo esposto dalle ricorrenti, avendo correttamente la Corte di Appello rigettato la domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la restituzione del deposito cauzionale. Se è oggettivo, infatti, come riconosciuto dal giudice di secondo grado, che il Tribunale su tale domanda non si è espressamente pronunciato, è altresì vero che il medesimo Tribunale, rigettando la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento delle locatrici ha implicitamente ritenuto la domanda assorbita. Peraltro, sostiene ancora il Giudice di legittimità, in ogni caso la Corte di Appello non avrebbe potuto accogliere la domanda di restituzione del deposito cauzionale non risultando pagati i canoni al tempo della pronuncia della sentenza in primo grado.
Il secondo motivo di ricorso, invece, è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione meritevole di accoglimento. I Supremi Giudici, sul punto, condividono le doglianze delle ricorrenti le quali, pur vedendosi accogliere, anche se solo parzialmente, l'appello proposto, sono state condannate dalla Corte di Appello a pagare le spese di lite pari ad oltre il doppio della somma di cui alla condanna del primo grado (compensazione di ¼ per via dell'accoglimento parziale, restanti
¾ a carico delle appellanti, con rideterminazione delle spese del primo grado liquidate in euro 3626,25 rispetto ai precedenti 1800,00 del primo giudizio nel quale sono risultate totalmente soccombenti).
Secondo la Corte di Legittimità, seguendo una impostazione tradizionale che si basa sul principio di unitarietà, ordinariamente derivati dall'art. 336 cpc, nel caso in cui venga riformata la sentenza di primo grado, anche limitatamente, vanno rimesse in discussione anche le spese del primo grado;
diversamente, invece, nel caso in cui la sentenza venga confermata, il giudice di appello non può rideterminare le spese, a meno che non vi sia specifica impugnazione sul capo.
Più specificatamente, la Corte afferma che non è configurabile un automatismo di coinvolgimento del capo delle spese della prima sentenza derivante dal fatto che essa viene riformata, occorrendo che il contenuto della riforma sia connesso con la decisione sulle spese nel senso che quest'ultima, in concreto e non sulla base di asserti astratti, ne dipenda in modo ineludibile, e dunque conforme al principio espansivo dell'art. 336, inibendo l'opposto fenomeno processuale della formazione di un giudicato interno.
In sintesi, sostiene la Corte, in ragione dell'economia processuale e della necessaria coerenza che deve sussistere se l'impugnazione è accolta, non può configurarsi una reformatio in pejus per chi ha impugnato qualora la posizione di questa sia migliorata, quale esito dell'impugnazione, nel thema decidendum principale. In pratica, “gli effetti positivi dell'impugnazione .... non possono essere condivisi dalla controparte di chi impugna ... l'esercizio del diritto di impugnazione non può, in riferimento a ciò che già era stato deciso e che non viene investito dalla impugnazione stessa – né dalle impugnazioni di altre parti
– far regredire la situazione dell'impugnante, capovolgendo la ratio dell'impugnazione, che la dirige inequivocabilmente a suo esclusivo vantaggio.”.
Alla stregua di tali principi, i Supremi Giudici hanno ritenuto che la reformatio in pejus abbia violato il diritto all'impugnazione, ed al tempo stesso il principio del giudicato, inserendo un nesso di dipendenza tra l'appello e la maggiorazione delle spese di primo grado, attraverso l'applicazione della sopravvenuta tariffa
(DM 55/14 applicato dalla Corte di Appello anche alla fase del primo grado decisa con sentenza emessa in data 4.6.2013) che in realtà non sussiste, non rientrando nell'interesse di chi ha esercitato il diritto impugnatorio. Pertanto, il motivo addotto dalle ricorrenti è risultato fondato ed è stato accolto.
La Corte di Cassazione ha infine ritenuto il terzo motivo di ricorso assorbito dall'accoglimento del primo in quanto, anch'esso, avente ad oggetto censura in relazione alla liquidazione delle spese effettuata dal giudice di appello.
Avendone interesse, e ER AN TA hanno notificato atto di Parte_1 citazione in riassunzione ai convenuti in data 20.12.2019, i quali si sono costituiti con rituale comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.04.2020. Si teneva la prima udienza di comparizione in data 07.10.2020, poi rinviata al
27.11.2024, a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione. Ciò ripercorso, ed alla stregua di quanto demandato a questo giudice dalla
Suprema Corte, occorre procedere alla rideterminazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Per quanto attiene alle spese del primo grado, facendo applicazione dei principi stabiliti con la sentenza della Corte di Cassazione, ed alle richieste e deduzioni delle parti, si ritiene operare la compensazione per ¼ delle spese liquidate nel primo grado pari ad euro 1800,00 per compensi ed a euro 142,50 per esborsi, restando a carico delle odierne attrici la parte restante. Dovrà, per l'effetto, essere restituita a queste ultime la differenza pari ad euro 601,09 rispetto a quanto dalle stesse pagato in esecuzione della sentenza di primo grado (1/4 di
2407,62 euro – comprensivi di spese ed oneri), e tale importo risulta già corrisposto, oltre alla somma di euro 2732,03 (2643,68 euro più 88,38 euro) pagata dalle odierne attrici in esecuzione della sentenza di secondo grado che ha rideterminato le spese del primo.
La compensazione per ¼ è stabilita in ragione della soccombenza prevalente delle odierne attrici (da un lato, accoglimento della domanda principale delle intimanti, ad eccezione della richiesta di pagamento del canone di marzo 2013
e degli oneri accessori, e dall'altro, rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento delle locatrici, e della riconvenzionale formulata sia per la restituzione del deposito cauzionale sia per il risarcimento dei danni) e va applicata alla somma liquidata nel primo grado non potendosi peggiorare la situazione delle appellanti (divieto di refomatio in pejus) stante altresì l'assenza di appello incidentale delle convenute.
In relazione, invece, al soggetto tenuto alla restituzione delle spese, attesa la dichiarazione di antistatarietà dell'Avv. Guido Turchetti, si rammenta la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale “…In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016)….Deve pertanto assumersi, conformemente a quanto indicato dal ricorrente tra le ragioni del ricorso, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che
l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché' non evocato personalmente in giudizio (cfr.
Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza
n. 27166 del 28/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010).”
(Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 24 febbraio 2022 n. 6225).
Da ciò consegue che l'Avv. Guido Turchetti è tenuto alla restituzione delle spese ricevute in forza della riforma operata in relazione alle spese del primo grado.
Per quanto attiene alle spese del secondo grado, questa Corte ritiene operare una compensazione delle spese per 1/4 restando a carico delle appellanti la parte restante. Ciò in ragione, come già nel primo giudizio, dell'esito complessivo della lite ovvero della soccombenza prevalente delle appellanti che si sono viste accogliere la sola domanda relativa al pagamento degli oneri non dovuti e rigettare tutti gli ulteriori e principali motivi di appello con conferma per il resto dell'impugnata sentenza, e dunque con conseguente esito complessivo nel favore delle appellate.
Sul punto, errano le odierne attrici nel ritenersi vittoriose, seppure parzialmente, in relazione all'accoglimento dell'unico motivo di appello. In tal modo, infatti, dimostrano di non considerare le ulteriori domande e conclusioni delle parti, come in definitiva decise. Sul punto appare univoca la giurisprudenza secondo la quale il regolamento delle spese processuali va effettuato tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera in base ad un criterio unitario e globale (Corte di Cassazione, civile, Ordinanza del 23 agosto 2021 n. 23297).
Nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione parziale)
a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte. (Cass. civ. n. 1269/2020).
Corretta, pertanto, diversamente da quanto dalle odierne attrici invocato, risulta la condanna operata dalla Corte di Appello nel loro disfavore, mitigata dalla compensazione per un ¼ in ragione appunto dell'unico motivo accolto, peraltro di secondaria importanza rispetto agli ulteriori proposti.
Per l'effetto, si conferma nella sostanza la condanna alle spese già decisa nella sentenza di appello ritenendo adeguato anche l'importo liquidato (valore medio secondo D.M.).
In relazione, invece, al giudizio di legittimità sussistono giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite attesa la sostanziale reciproca soccombenza: viene, infatti, rigettato il primo motivo di ricorso mentre
è accolto il secondo, ed assorbito il terzo.
Seguono, infine, la soccombenza prevalente delle convenute, le spese relative al presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sul giudizio in riassunzione proposto dalle avvocate e AN TA ER, a seguito della sentenza della Parte_1
Corte di cassazione n. 23985/2019 che ha cassato con rinvio la sentenza della
Corte d'appello di Roma n. 4028/2016, in parziale riforma della stessa così provvede:
1- Dichiara compensate per un ¼ le spese di lite del primo grado di giudizio pari ad euro 1800,00 per compensi e ad euro 142,50 per esborsi, oltre iva, cpa e oneri di legge, e condanna e ER AN Parte_1
TA al pagamento in solido dei restanti ¾ in favore dell'Avv. Guido
Turchetti, difensore antistatario delle intimanti;
2- Per l'effetto di quanto sopra, dispone la restituzione alle appellanti da parte dell'Avv. Guido Turchetti, difensore antistatario, della somma pari ad euro 2732,03 versata dalle appellanti in esecuzione della sentenza di secondo grado;
3- Dichiara compensate per un ¼ le spese di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano in euro 3966,00 per compensi, oltre iva, cpa e oneri di legge, e condanna e ER AN TA al Parte_1 pagamento in solido dei restanti ¾ in favore dell'Avv. Guido Turchetti, difensore antistatario delle appellate, cui va detratta la somma di €
4.193,32 già versata;
4- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
5- Condanna , e, n.q. di eredi legittimi di Controparte_1
, , e al Persona_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 pagamento in solido delle spese del presente giudizio in favore di
[...]
e AN TA che liquida in euro 1.984,00, oltre esborsi, Parte_1 Pt_1 iva, cpa e oneri di legge.
Roma, 2 luglio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
AN Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 8224 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 e vertente
TRA
Avv. (C.F. e Avv. ANNA RITA Parte_1 C.F._1
FERA (C.F. ) elettivamente domiciliate presso il loro studio C.F._2 in Roma, Piazza Irnerio 11, rappresentate e difese da sé stesse, e l'una dall'altra reciprocamente, anche in maniera disgiunta, giusta procura in atti,
Attrici in riassunzione
E
, (C.F. ), e, n.q. di eredi Controparte_1 C.F._3 legittimi di , (C.F. ), Persona_1 CP_2 C.F._4
(C.F. e (C.F. CP_3 C.F._5 Controparte_4
), tutti elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere C.F._6
Prati n. 22, presso lo studio dell'Avv. Guido Turchetti (C.F. ) C.F._7 che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro
Russo (C.F. ), giusta procura in atti, C.F._8
Convenuti in riassunzione Oggetto: giudizio di rinvio a seguito della Sentenza della Corte di cassazione n.
23985/2019 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma
n. 4028/2016.
Conclusioni
Per le appellanti “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis rejectis, in applicazione dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con la su indicata sentenza n. 23985 del 26 settembre 2019, che ha cassato, per quanto di ragione, la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma n.
4028/2016, che aveva, a sua volta, parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, n. 13252/2013: 1) dichiarare compensate per un quarto le spese di lite del primo grado di giudizio, come liquidate dal Tribunale di Roma nella su indicata sentenza n. 13252/2013; 2) condannare gli appellati
, , e , gli Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 ultimi tre quali eredi di , insieme ed in solido, al pagamento, Persona_1 in favore delle appellanti, delle spese di lite del secondo grado, in ragione, quantomeno, dei tre quarti, o in subordine della metà, ovvero, in estremo subordine, di un quarto, con IVA, C.A., e 15% per rimborso forfettario spese generali, determinandole sulla base dei parametri medi, corrispondenti al valore della domanda proposta dalle stesse appellanti nel relativo giudizio r.g. n.
337/2014, definitosi con la predetta sentenza n. 4028/16; 3) per effetto delle domande di cui ai precedenti punti 1 e 2, dichiarare il diritto delle appellanti avv.ti e ANrita ER, a vedersi restituire le somme dalle Parte_1 stesse versate in eccesso a titolo di spese di lite di registro del primo grado di giudizio e di quelle versate a titolo di spese di lite e di registro del secondo grado di giudizio e, per l'effetto : a) condannare i predetti appellati, insieme ed in solido, alla restituzione, in favore delle sue indicate appellanti della somma calcolata ed indicata in narrativa di € 819,41 (€ 601,91 + 217,50), dalle stesse versata in loro favore e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in esecuzione delle surrichiamate sentenze di primo e di secondo grado;
b) disporre il pagamento, in favore delle suddette appellanti, ad opera dell'Avv. Guido
Turchetti ovvero, in subordine, dei predetti appellati, in solido fra loro, della somma calcolata e indicata in narrativa di € 6.925,35 (€ 2.732,03 + 4.193,32) dalle appellanti versata allo stesso avv. Turchetti, quale procuratore distrattario, in esecuzione della sentenza di secondo grado;
4) condannare, altresì, i ridetti appellati, insieme ed in solido, a rifondere alle appellanti le spese di lite del giudizio celebratosi dinanzi la Suprema Corte di Cassazione e definitosi con la suindicata sentenza n. 23985/19, nonché le spese di lite del presente grado con
IVA, C.A. e 15% per rimborso forfettario spese generali.”
Per gli appellati: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis rejectis:
1) Preso atto dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 819,41 da parte degli appellati in favore delle appellanti, voler dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla restituzione dell'importo di € 819,41 così come richiesto relativamente agli importi corrisposti in eccesso rispetto a quanto dovuto alla luce della sentenza emessa dalla Suprema Corte.
2) Per tutti i motivi meglio articolati in narrativa, rigettare per il resto le domande di: - condanna alla restituzione delle spese di lite corrisposte e liquidate con sentenza n.4028/2016 emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sez. IV, in data
23.06.2016, depositata in Cancelleria in data 18.07.2016; - condanna alle spese di lite per il procedimento in Cassazione;
perché inammissibili e comunque tutte infondate in fatto e in diritto.
3) Con vittoria di spese di lite del presente giudizio da liquidare in favore dei procuratori antistatari avv. Guido Turchetti e avv. Alessandro Russo.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità del 05/02/2013 le sig.re e convenivano in giudizio le avvocate Persona_1 Controparte_1
e AN TA ER lamentando la morosità nel pagamento dei Parte_1 canoni di locazione dell'immobile ad uso studio professionale sito in Roma, Largo
Boccea n. 34, in relazione ai mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013, per un totale di € 2.706,32, nonché degli oneri accessori per la somma di € 378,00, invitando le conduttrici al rilascio immediato dell'immobile e, contestualmente, citandole a comparire all'udienza di convalida del 05.03.2013. Si costituivano in giudizio le intimate, opponendosi alla richiesta di convalida dello sfratto eccependo di avere legittimamente interrotto, soltanto dal mese di dicembre
2012, il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori a causa delle deprecabili condizioni manutentive ed igieniche in cui versavano le parti condominiali dello stabile (presenza di spazzatura ed escrementi di animali nello spazio antistante il portone di ingresso;
utilizzo del locale caldaia da parte di barboni ecc.). Inoltre, con domanda riconvenzionale, chiedevano, ai sensi dell'art. 1460 cc, la risoluzione del contratto inter partes, per non essere più
l'immobile loro locato idoneo all'uso convenuto, il risarcimento per euro
15.000,00 (per danni all'immagine professionale e correlati disagi), la riduzione del canone per i mesi di ottobre e novembre 2012 (proponendo di essere rimborsate per la somma di euro 1350,00) e la restituzione del deposito cauzionale. Alla prima udienza del 05.03.2013 il giudice convalidava lo sfratto, fissava per l'esecuzione la data del 09.04.2013 e disponeva il mutamento del rito. Le sig.re con la memoria integrativa di cui all'art 426 c.p.c., Per_1 concludevano chiedendo al Giudice di dichiarare risolto il contratto di locazione per grave inadempimento delle conduttrici e, dando atto dell'intervenuta riconsegna dell'immobile nelle more del procedimento, insistevano per la condanna delle intimate al pagamento dell'importo complessivo di Euro 6.095,64 per canoni ed oneri condominiali non corrisposti (euro 5412,64 per canoni da dicembre a marzo 2013 ed euro 683 per oneri). Le intimate, da parte loro, reiteravano le conclusioni già formulate nel giudizio sommario.
Con sentenza n. 13252/2013, emessa in data 04.06.2013, nel procedimento
R.G. n. 15962/13, il Tribunale di Roma dichiarava risolto per grave inadempimento delle conduttrici il contratto di locazione, condannandole in solido tra loro, al pagamento in favore delle locatrici dell'importo di euro
2.706,32, a titolo di canoni scaduti indicati in intimazione, oltre a tutte le ulteriori somme scadute sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile avvenuta in data
8 marzo 2013. Respingeva la domanda riconvenzionale e condannava le conduttrici al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1800,00 per onorari, ed euro 142,50 per spese.
Con ricorso in appello del 20.01.2014, notificato in data 10.03.2014,
[...]
ed AN TA ER impugnavano la sentenza n. 13252/13, per Parte_1 sentire rigettare le domande delle e accogliere la domanda Per_1 riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento delle locatrici con conseguente condanna delle stesse alla restituzione della somma dì € 6,962,70, versata in esecuzione della sentenza, nonché al rimborso della somma di €
1.350.00 (o di quella diversa ritenuta dovuta) in relazione ai canoni di ottobre e novembre 2012 durante i quali l'immobile era stato goduto soltanto parzialmente, oltre alla restituzione della somma di € 2.600,00 versata per il deposito cauzionale, con accessori e spese del doppio grado comprese quelle dell'offerta formale (con la quale avevano proposto la riconsegna dell'immobile),
e contestualmente rinunciavano alla domanda di risarcimento dei danni formulata in primo grado. Nel costituirsi nel giudizio le appellate eccepivano l'inammissibilità dell'appello, e, in relazione alla richiesta di condanna alla restituzione del deposito cauzionale, chiedevano che fosse riconosciuta legittima la compensazione parziale dalle stesse effettuata (con gli oneri dovuti dalle conduttrici) e, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere sul punto. In subordine chiedevano, in caso di accoglimento dell'appello, che fosse comunque disposta la compensazione delle somme eventualmente riconosciute come dovute dalle appellanti.
La Corte di Appello di Roma Sez. IV, all'esito del giudizio R.G. n. 337/2014 con sentenza n. 4028/2016, del 23.06.2016, depositata in Cancelleria in data
18.07.2016, preliminarmente disattendeva l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dalle appellate e dichiarava inammissibile la domanda nuova da queste formulata (con la quale chiedevano anche gli oneri maturati successivamente, producendo la relativa documentazione che veniva per tale ragione stralciata ex art. 345 cpc). Nel merito, in parziale accoglimento dell'appello proposto, la Corte respingeva la domanda delle appellate di pagamento della somma di € 378,00 per oneri accessori (per mancanza di idonea prova ed essendo gli stessi contestati), e rigettava gli ulteriori motivi di appello, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Dichiarava, infine, compensate per un quarto fra le parti le spese processuali del doppio grado e condannava in solido e ER AN TA al pagamento in favore dell'Avv. Guido Parte_1
Turchetti, dichiaratosi antistatario, dei restanti 3/4 che liquidava per il primo grado in € 3.626,25 per compensi ed € 106,87 per esborsi nonché per il secondo grado in € 2.832,75 per compensi ed € 60,00 per esborsi, il tutto oltre gli accessori di legge.
Con ricorso per cassazione, notificato il 20 febbraio 2017, e Parte_1
ER AN TA chiedevano alla Corte di Cassazione di voler cassare con rinvio la sentenza di appello, deducendo tre motivi di censura, il primo rubricato
“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 99 E 112 CPC, E 11 LEGGE 392/1978 IN
RELAZIONE ALL'ART. 360, COMMA 1, NN. 3 E 4 C.P.C. – NULLITA' DELLA SENTENZA – VIZIO DI
EXTRAPETIZIONE” per avere la Corte d'Appello di Roma ritenuto non esigibile, al momento della conclusione del contratto inter partes, la restituzione del deposito cauzionale dalle conduttrici versato alle locatrici;
il secondo rubricato “
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 324 – 112- 99 – E 336 CPC IN RELAZIONE
ALL'ART. 30 CO 1 N.ri 3 E 4 CPC – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI REGOLANTI IL GIUDICATO
INTERNO E DEL DIVIETO DI REFORMATIO IN PEJUS DELLA SENTENZA PER LA PARTE
APPELLANTE IN ASSENZA DI APPELLO INCIDENTALE – – NULLITA' Controparte_5
DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 4 CPC” per avere la Corte d'Appello di
Roma, pur avendo riformato la sentenza di primo grado in senso favorevole alle appellanti, rideterminato, aumentandole, le spese del giudizio di I grado, decidendo ultra petita e, comunque, in assenza di appello incidentale sul punto;
il terzo rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C., IN
RELAZIONE ALL'ART. 360, N.3 CPC.” per avere la Corte d'Appello di Roma dichiarato compensate per un quarto le spese del secondo grado, ponendo i rimanenti 3/4
a carico delle appellanti, pur avendo riformato la sentenza impugnata in senso favorevole per le appellanti, anche se in minima parte, e contestualmente rigettato, ritenendola inammissibile, la domanda nuova avanzata dalle appellate.
Nel giudizio de quo, resistevano con controricorso e gli Controparte_1 eredi di , nelle more deceduta, cioè , e Persona_1 CP_2 CP_3
. Controparte_4
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23985/19, pubblicata in data
26/09/2019, all'esito del giudizio n. RG 5703/2017, rigettava il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo e riteneva assorbito il terzo, così cassando la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma. In particolare, secondo la Suprema Corte, priva di censura appare la sentenza impugnata, in relazione al primo motivo esposto dalle ricorrenti, avendo correttamente la Corte di Appello rigettato la domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la restituzione del deposito cauzionale. Se è oggettivo, infatti, come riconosciuto dal giudice di secondo grado, che il Tribunale su tale domanda non si è espressamente pronunciato, è altresì vero che il medesimo Tribunale, rigettando la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento delle locatrici ha implicitamente ritenuto la domanda assorbita. Peraltro, sostiene ancora il Giudice di legittimità, in ogni caso la Corte di Appello non avrebbe potuto accogliere la domanda di restituzione del deposito cauzionale non risultando pagati i canoni al tempo della pronuncia della sentenza in primo grado.
Il secondo motivo di ricorso, invece, è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione meritevole di accoglimento. I Supremi Giudici, sul punto, condividono le doglianze delle ricorrenti le quali, pur vedendosi accogliere, anche se solo parzialmente, l'appello proposto, sono state condannate dalla Corte di Appello a pagare le spese di lite pari ad oltre il doppio della somma di cui alla condanna del primo grado (compensazione di ¼ per via dell'accoglimento parziale, restanti
¾ a carico delle appellanti, con rideterminazione delle spese del primo grado liquidate in euro 3626,25 rispetto ai precedenti 1800,00 del primo giudizio nel quale sono risultate totalmente soccombenti).
Secondo la Corte di Legittimità, seguendo una impostazione tradizionale che si basa sul principio di unitarietà, ordinariamente derivati dall'art. 336 cpc, nel caso in cui venga riformata la sentenza di primo grado, anche limitatamente, vanno rimesse in discussione anche le spese del primo grado;
diversamente, invece, nel caso in cui la sentenza venga confermata, il giudice di appello non può rideterminare le spese, a meno che non vi sia specifica impugnazione sul capo.
Più specificatamente, la Corte afferma che non è configurabile un automatismo di coinvolgimento del capo delle spese della prima sentenza derivante dal fatto che essa viene riformata, occorrendo che il contenuto della riforma sia connesso con la decisione sulle spese nel senso che quest'ultima, in concreto e non sulla base di asserti astratti, ne dipenda in modo ineludibile, e dunque conforme al principio espansivo dell'art. 336, inibendo l'opposto fenomeno processuale della formazione di un giudicato interno.
In sintesi, sostiene la Corte, in ragione dell'economia processuale e della necessaria coerenza che deve sussistere se l'impugnazione è accolta, non può configurarsi una reformatio in pejus per chi ha impugnato qualora la posizione di questa sia migliorata, quale esito dell'impugnazione, nel thema decidendum principale. In pratica, “gli effetti positivi dell'impugnazione .... non possono essere condivisi dalla controparte di chi impugna ... l'esercizio del diritto di impugnazione non può, in riferimento a ciò che già era stato deciso e che non viene investito dalla impugnazione stessa – né dalle impugnazioni di altre parti
– far regredire la situazione dell'impugnante, capovolgendo la ratio dell'impugnazione, che la dirige inequivocabilmente a suo esclusivo vantaggio.”.
Alla stregua di tali principi, i Supremi Giudici hanno ritenuto che la reformatio in pejus abbia violato il diritto all'impugnazione, ed al tempo stesso il principio del giudicato, inserendo un nesso di dipendenza tra l'appello e la maggiorazione delle spese di primo grado, attraverso l'applicazione della sopravvenuta tariffa
(DM 55/14 applicato dalla Corte di Appello anche alla fase del primo grado decisa con sentenza emessa in data 4.6.2013) che in realtà non sussiste, non rientrando nell'interesse di chi ha esercitato il diritto impugnatorio. Pertanto, il motivo addotto dalle ricorrenti è risultato fondato ed è stato accolto.
La Corte di Cassazione ha infine ritenuto il terzo motivo di ricorso assorbito dall'accoglimento del primo in quanto, anch'esso, avente ad oggetto censura in relazione alla liquidazione delle spese effettuata dal giudice di appello.
Avendone interesse, e ER AN TA hanno notificato atto di Parte_1 citazione in riassunzione ai convenuti in data 20.12.2019, i quali si sono costituiti con rituale comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.04.2020. Si teneva la prima udienza di comparizione in data 07.10.2020, poi rinviata al
27.11.2024, a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione. Ciò ripercorso, ed alla stregua di quanto demandato a questo giudice dalla
Suprema Corte, occorre procedere alla rideterminazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Per quanto attiene alle spese del primo grado, facendo applicazione dei principi stabiliti con la sentenza della Corte di Cassazione, ed alle richieste e deduzioni delle parti, si ritiene operare la compensazione per ¼ delle spese liquidate nel primo grado pari ad euro 1800,00 per compensi ed a euro 142,50 per esborsi, restando a carico delle odierne attrici la parte restante. Dovrà, per l'effetto, essere restituita a queste ultime la differenza pari ad euro 601,09 rispetto a quanto dalle stesse pagato in esecuzione della sentenza di primo grado (1/4 di
2407,62 euro – comprensivi di spese ed oneri), e tale importo risulta già corrisposto, oltre alla somma di euro 2732,03 (2643,68 euro più 88,38 euro) pagata dalle odierne attrici in esecuzione della sentenza di secondo grado che ha rideterminato le spese del primo.
La compensazione per ¼ è stabilita in ragione della soccombenza prevalente delle odierne attrici (da un lato, accoglimento della domanda principale delle intimanti, ad eccezione della richiesta di pagamento del canone di marzo 2013
e degli oneri accessori, e dall'altro, rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento delle locatrici, e della riconvenzionale formulata sia per la restituzione del deposito cauzionale sia per il risarcimento dei danni) e va applicata alla somma liquidata nel primo grado non potendosi peggiorare la situazione delle appellanti (divieto di refomatio in pejus) stante altresì l'assenza di appello incidentale delle convenute.
In relazione, invece, al soggetto tenuto alla restituzione delle spese, attesa la dichiarazione di antistatarietà dell'Avv. Guido Turchetti, si rammenta la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale “…In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016)….Deve pertanto assumersi, conformemente a quanto indicato dal ricorrente tra le ragioni del ricorso, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che
l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché' non evocato personalmente in giudizio (cfr.
Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza
n. 27166 del 28/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010).”
(Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 24 febbraio 2022 n. 6225).
Da ciò consegue che l'Avv. Guido Turchetti è tenuto alla restituzione delle spese ricevute in forza della riforma operata in relazione alle spese del primo grado.
Per quanto attiene alle spese del secondo grado, questa Corte ritiene operare una compensazione delle spese per 1/4 restando a carico delle appellanti la parte restante. Ciò in ragione, come già nel primo giudizio, dell'esito complessivo della lite ovvero della soccombenza prevalente delle appellanti che si sono viste accogliere la sola domanda relativa al pagamento degli oneri non dovuti e rigettare tutti gli ulteriori e principali motivi di appello con conferma per il resto dell'impugnata sentenza, e dunque con conseguente esito complessivo nel favore delle appellate.
Sul punto, errano le odierne attrici nel ritenersi vittoriose, seppure parzialmente, in relazione all'accoglimento dell'unico motivo di appello. In tal modo, infatti, dimostrano di non considerare le ulteriori domande e conclusioni delle parti, come in definitiva decise. Sul punto appare univoca la giurisprudenza secondo la quale il regolamento delle spese processuali va effettuato tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera in base ad un criterio unitario e globale (Corte di Cassazione, civile, Ordinanza del 23 agosto 2021 n. 23297).
Nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione parziale)
a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte. (Cass. civ. n. 1269/2020).
Corretta, pertanto, diversamente da quanto dalle odierne attrici invocato, risulta la condanna operata dalla Corte di Appello nel loro disfavore, mitigata dalla compensazione per un ¼ in ragione appunto dell'unico motivo accolto, peraltro di secondaria importanza rispetto agli ulteriori proposti.
Per l'effetto, si conferma nella sostanza la condanna alle spese già decisa nella sentenza di appello ritenendo adeguato anche l'importo liquidato (valore medio secondo D.M.).
In relazione, invece, al giudizio di legittimità sussistono giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite attesa la sostanziale reciproca soccombenza: viene, infatti, rigettato il primo motivo di ricorso mentre
è accolto il secondo, ed assorbito il terzo.
Seguono, infine, la soccombenza prevalente delle convenute, le spese relative al presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sul giudizio in riassunzione proposto dalle avvocate e AN TA ER, a seguito della sentenza della Parte_1
Corte di cassazione n. 23985/2019 che ha cassato con rinvio la sentenza della
Corte d'appello di Roma n. 4028/2016, in parziale riforma della stessa così provvede:
1- Dichiara compensate per un ¼ le spese di lite del primo grado di giudizio pari ad euro 1800,00 per compensi e ad euro 142,50 per esborsi, oltre iva, cpa e oneri di legge, e condanna e ER AN Parte_1
TA al pagamento in solido dei restanti ¾ in favore dell'Avv. Guido
Turchetti, difensore antistatario delle intimanti;
2- Per l'effetto di quanto sopra, dispone la restituzione alle appellanti da parte dell'Avv. Guido Turchetti, difensore antistatario, della somma pari ad euro 2732,03 versata dalle appellanti in esecuzione della sentenza di secondo grado;
3- Dichiara compensate per un ¼ le spese di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano in euro 3966,00 per compensi, oltre iva, cpa e oneri di legge, e condanna e ER AN TA al Parte_1 pagamento in solido dei restanti ¾ in favore dell'Avv. Guido Turchetti, difensore antistatario delle appellate, cui va detratta la somma di €
4.193,32 già versata;
4- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
5- Condanna , e, n.q. di eredi legittimi di Controparte_1
, , e al Persona_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 pagamento in solido delle spese del presente giudizio in favore di
[...]
e AN TA che liquida in euro 1.984,00, oltre esborsi, Parte_1 Pt_1 iva, cpa e oneri di legge.
Roma, 2 luglio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati