Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 16108/2023 R.G. R.G.
All'udienza del 14.2.2025, innanzi al Giudice dr.ssa Liana Pernice chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
, Controparte_1
è comparso per il ricorrente l'avv. Armando Crini.
Nessuno è presente sino alle ore 10.25 per il resistente.
Il procuratore del ricorrente discute la causa richiamando le conclusioni adottate in precedenza e chiede che sia decisa, con rinuncia alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice si ritira in camera di consiglio riservando all'esito della stessa la decisione della causa, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ.
dr.ssa Liana Pernice -G.O.T.
Dalle ore 10.30 alle ore 13.30, viene sospesa la camera di consiglio.
dr.ssa Liana Pernice - G.O.T.
1
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice G.O.P.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Liana
Pernice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16108 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione e decisa in data 14.2.2025, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., avente ad oggetto “azione di restituzione di bene immobile“
TRA
(cod. fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 legale dell'avv. Armando Crini (domicilio digitale: , che lo Email_1 rappresenta e difende, per procura ad litem in atti,
RICORRENTE
E
(cod. fisc. ), nt. Palermo il 20.12.1982, residente Controparte_1 C.F._2 in Palermo piazzetta Boglino Luigi n. 3 int. 1
RESISTENTE - CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato in data 20.12.2023, il signor , nel Parte_1 convenire innanzi al Tribunale di Palermo il signor , esponeva: Controparte_1
.- di essere proprietario, in forza del rogito del 29.7.1991 rep. n. 18215 racc. n.4114 ricevuto dal notaio , dell'immobile sito in Palermo via Chiappara al Carmine n. 31, piano Persona_1 terzo, annotato in catasto al foglio 137, particella 1289 sub 5;
.- che il predetto immobile, condotto in locazione in precedenza da tale Controparte_2 per il canone mensile di £.350.000 al mese, era rimasto - dopo la morte di questi – nella disponibilità e godimento, senza titolo alcuno, del figlio , il quale si era Controparte_1 rifiutato di rilasciarlo nonostante gliene fosse stata richiesta la restituzione, anche a seguito di
2 apposita denuncia penale sfociata nel proced. n. 328/2020 RGNR - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e n. 129/2021 R.G. Giudice di Pace di Palermo, definito con sentenza irrevocabile di tale autorità n. 60 del 7.4.2022.
Chiedeva, sulla base delle superiori allegazioni, posto che senza esito era rimasto anche il procedimento di mediazione esperito il 29.6.2023, che venisse accertata e dichiarata la detenzione senza titolo dell'immobile da parte del resistente con condanna alla restituzione dell'immobile in suo favore e al risarcimento danni da occupazione sine titulo nella misura di €.
500 al mese a far data dalla avvenuta occupazione, oltre accessori.
1.2.- Nonostante la notifica, avvenuta il 20.12.2023, dell'atto di citazione, il resistente non si costituiva in giudizio.
La causa, disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., veniva istruita con la produzione dei documenti offerti in comunicazione dal ricorrente, ivi compresi gli atti e i verbali del processo penale sopra richiamato, nonché l'assunzione del teste All'esito Testimone_1 dell'ordinanza del 13.11.2024, poi, il Tribunale rinviava la causa per discussione ex art. 429
c.p.c. all'udienza del 14.2.2025. A tale udienza era posta in decisione sulle conclusioni adottate dal ricorrente il quale - dopo avere precisato che il resistente aveva nelle more (dicembre
2024) rilasciato l'immobile, con ciò facendo cessare la materia del contendere in punto - insisteva per la sola condanna del al pagamento dell'indennità di Controparte_1 occupazione senza titolo.
2.- Merito della lite.
2.1.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente, posto che nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione non si è costituito in giudizio.
2.2.- Sempre preliminarmente, va dichiara con riferimento alla richiesta di condanna alla restituzione dell'immobile - così qualificata la domanda - la cessazione della materia del contendere. Perché invero possa concretarsi la cessazione della materia del contendere è necessario che si venga a concretizzare un'ipotesi di caducazione del reciproco interesse delle parti alla naturale conclusione della causa (Cass. n.
6617/2012; Cass. s. u. n. 18956/2003; Cass. n. 15309/2020) e la ragione di essere della lite, in forza di un fatto che ha privato i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Ed è quello che in effetti si è verificato, posto che il ricorrente, unico ad essere costituito in giudizio, ha dato atto del venire meno dell'interesse a proseguire il giudizio in forza di un fatto sopravvenuto, ossia l'avvenuto rilascio dell'immobile al mese di dicembre 2024.
2.3.- Dalla occupazione senza titolo dell'immobile consegue, poi, il diritto dell'attore al risarcimento danni. Con riguardo a tale domanda giova premettere che “.il risarcimento del danno da illecita occupazione, nella misura in cui lega il diritto di proprietà (inteso come facoltà di godere del proprio bene) non può essere inteso come “danno in re ipsa” ma va inquadrato come “danno normale”, previlegiando dunque la prospettiva della
3 presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. E' stato infatti osservato che << quando l'azione lesiva attinge…[…].. il contenuto del diritto di proprietà (“il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”), ciò che viene in primo luogo in rilievo è la violazione dell'ordine giuridico.
L'ordinamento appresta lo strumento di ripristino dell'ordine formale violato, ossia la tutela reale di reintegrazione del diritto leso..[..]. La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno…[…].. L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. [….].. (Così, Tribunale di Palermo n. 521/2023 che richiama Cass. s.u. n. 33645/2022).
Nell'ipotesi in esame, tenuto conto, da una parte, dell'allegazione di fruttuosità del bene operata dal ricorrente, destinata non a caso ad abitazione, e dall'altra dal rifiuto a restituirlo nonostante l'atto di costituzione in mora del 26.7.2022, si ritiene congruo riconoscere una indennità di occupazione dell'immobile in oggetto, tenuto conto di un canone di locazione pattuito nel 2005 tra le parti di £.350.000, in €. 200 al mese in moneta attuale a decorrere dall'1.8.2022, ossia dal primo mese successivo rispetto a quando è pervenuta al convenuto la prima infruttuosa richiesta di restituzione, sino al dicembre 2024. Su tali somme vanno computati gli interessi al saggio legale dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino al pagamento.
3.- Spese.
Le spese, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del resistente nella misura di cui in dispositivo e liquidate in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, in accoglimento per quanto di ragione delle domande avanzate da
[...]
nei confronti di : Pt_1 Controparte_1
.- dichiara, relativamente alla domanda di restituzione, cessata la materia del contendere;
.- condanna il resistente a corrispondere al ricorrente la somma di €. 200,00 al mese,
4 a partire dal mese di agosto 2022 sino al mese di dicembre 2024, con gli interessi al saggio legale a decorrere dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino al soddisfo;
.- condanna il resistente a rifondere le spese di lite in favore dell'Erario, liquidandole complessivamente, in €. 2.000, oltre spese generali, iva e cpa.
Palermo, li 14.2.2025.
dr.ssa Liana Pernice – G.O.T.
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