Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 20/03/2026, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01880/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06455/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6455 del 2025, proposto da
LU OP, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Ruggiero e Raffaele Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vitulazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
CO LI (Tim) S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Infrastrutture Wireless LIne S.p.A. (Inwit S.p.A.), rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento illegittimamente serbato dal Comune di Vitulazio sulla istanza/diffida datata 27/06/2025, trasmessa a mezzo raccomandata n. 25000010131211 del 22/7/2025, avente ad oggetto “ Istanza/Diffida a provvedere, ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380/2001, alla verifica e alla contestuale repressione di attività edilizie non assistite da idoneo titolo abilitativo - Installazione Stazione Radio Base 5G in area sottoposta a vincoli nel Comune di Vitulazio, alla via Tutuni, traversa Privata, snc, distinto al NCT al foglio 1, p.lla 273 ”;
per la condanna del Comune di Vitulazio ad adottare un formale ed espresso riscontro sull’istanza trasmessa dal Sig. LU OP in data 22/7/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Difesa, di CO LI (Tim) S.p.A. e di Infrastrutture Wireless LIne S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa NA TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso notificato il 14/11/2025 e depositato in giudizio il 24/11/2025, chiede la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento illegittimamente serbato dal Comune di Vitulazio sulla istanza/diffida datata 27/06/2025, trasmessa a mezzo raccomandata n. 25000010131211 del 22/7/2025, avente ad oggetto “ Istanza/Diffida a provvedere, ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380/2001, alla verifica e alla contestuale repressione di attività edilizie non assistite da idoneo titolo abilitativo - Installazione Stazione Radio Base 5G in area sottoposta a vincoli nel Comune di Vitulazio, alla via Tutuni, traversa Privata, snc, distinto al NCT al foglio 1, p.lla 273 ”, nonchè la condanna del Comune di Vitulazio ad adottare un formale ed espresso riscontro sull’istanza/diffida trasmessa dal ricorrente in data 22/7/2025. Chiede, altresì, la nomina del commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia della P.A., con tutti i poteri occorrenti all’adozione e all’esecuzione dei provvedimenti sopra indicati.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L.N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L.N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLACONDOTTA AM MINISTRATIVA.
II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 19 DELLA L. 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 45 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, ECONOMICITÀ E SPEDITEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
III - VIOLAZIONE DEGLI ART. 5, 27 E 31 DEL D.P.R. 380/2001 - VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELLA L.N. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 45 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 707 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA.
Il 28/11/2025, si sono costituiti in giudizio la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 28/11/2025, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, rilevando che “ che nessun atto o comportamento della Soprintendenza – e degli altri Enti evocati in giudizio – sono oggetto delle doglianze avversarie ”, ha insistito affinché venisse disposta l’estromissione dal giudizio delle Amministrazioni patrocinate.
Il 16/12/2025, si è costituita in giudizio CO LI (TIM) S.p.A., quale controinteressata intimata, depositando, all’uopo, una memoria di costituzione, nella quale ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Il 22/12/2025, si è costituita in giudizio Inwit S.p.A., depositando all’uopo un atto di costituzione, eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
Il 09/01/2026, TIM S.p.A. ha depositato in giudizio una memoria difensiva, eccependo l’irricevibilità del ricorso concernente un impianto per le comunicazioni elettroniche finanziato con fondi del P.N.R.R., atteso che lo stesso è stato notificato il 14/11/2025 e depositato il successivo 24/11/2025, laddove, invece, avrebbe dovuto essere depositato entro il termine ultimo del 22/11/2025, essendo il termine di deposito dei ricorsi avverso il silenzio della P.A., concernenti opere finanziate dal P.N.R.R., di 8 giorni dall’ultima notifica, nonché la inammissibilità del ricorso per la omessa impugnazione del titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione dell’impianto, sostenendo che, a partire dalla data del 27/6/2025 di presentazione dell’istanza/diffida, ha iniziato a decorrere il termine (60 gg) di impugnazione del titolo abilitativo, che è poi spirato alla data del 26/9/2025 (considerando la sospensione feriale), e la sua infondatezza, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il 10/01/2026, Inwit S.p.A. ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ex adverso versato in atti, in quanto il ricorrente, sebbene a conoscenza, sin dal 27/6/2025, della vigenza del titolo autorizzatorio vantato dall’odierna controinteressata e del relativo inizio dei lavori, ha omesso di impugnare il predetto titolo, nonché la sua infondatezza, chiedendo di dichiarare il ricorso irricevibile, inammissibile e comunque infondato.
Il 16/01/2026, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, nella quale ha replicato alle eccezioni in rito sollevate dalle controparti e ribadito la fondatezza del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
Il 19/01/2026, TIM S.p.A. ha depositato in giudizio una memoria di replica a quanto sostenuto dal ricorrente nella sua memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 29/01/2026, parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito, effettuato dalle parti controinteressate, della memoria di replica, datato 19 gennaio 2026, e dei documenti, datato 20 gennaio 2026, quindi, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso - proposto, ex art. 31 e 117 c.p.a., il 14/11/2025 e depositato in giudizio il 24/11/2025, nell’osservanza del dimezzamento dei termini processuali previsto nel giudizio in materia di silenzio dall’art. 87, terzo comma, c.p.a. - è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
1. - Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso sollevate dalle parti controinteressate.
Quanto alla proposta eccezione di irricevibilità del ricorso, secondo TIM S.p.A., l'azione promossa dal ricorrente nei confronti del silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione, regolata dagli articoli 31 e 117 c.p.a. sarebbe soggetta alla riduzione dei termini processuali di cui all'art. 12 bis , comma 5, del Decreto Legge n. 68 del 16 giugno 2022, il quale, in relazione alle procedure concernenti la realizzazione di opere finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), prevede che “ ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del Codice del processo amministrativo ”, con la conseguenza che il termine per il deposito del ricorso avverso il silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione, connesso a opere finanziate dal P.N.R.R., sarebbe di 8 giorni decorrenti dall'ultima notifica.
L’eccezione è infondata, in quanto l’art. 119, comma 2, c.p.a. (in base al quale “ tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati, salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti ”) stabilisce il dimezzamento per i soli termini processuali del rito ordinario, e non si applica ai riti speciali come quello relativo al silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione, per il quale tutti i termini processuali (tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti) sono già dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario in base all’art. 87, comma 3, c.p.a.
Quanto alla proposta eccezione di inammissibilità del ricorso, secondo le Società controinteressate, parte ricorrente, avendo dichiarato nell’istanza/diffida del 27/6/2025, a pag. 2, che “ in prossimità del bene di cui si discute, all’attualità, risultano in itinere lavori per l’installazione di una Stazione Radio Base (SRB) per telecomunicazioni mobili 5G da parte della società Infrastrutture Wireless LIne S.p.A. (INWIT) ” e, a pag. 4, che “ Nondimeno, in data 7 marzo 2025, INWIT ha presentato un’autodichiarazione di formazione del silenzio assenso ”, avrebbe dovuto impugnare, nel termine di 60 giorni a partire dalla data dell’istanza/diffida del 27/6/2025, il titolo autorizzatorio per la realizzazione dell’impianto in questione, asseritamente formatosi per silentium , non potendo, in mancanza, sopperire surrettiziamente alla mancata tempestiva impugnazione del titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione dell’impianto attraverso il proposto ricorso avverso il silenzio inadempimento.
Anche la predetta eccezione è infondata, in quanto, nella specie, non vi è alcun provvedimento (espresso) di autorizzazione unica rilasciato dal Comune intimato, ma una autodichiarazione di Inwit S.p.A. del 07/03/2025 di formazione del silenzio assenso, che non solo è contestato dal ricorrente con l’istanza/diffida del 27/06/2025 per cui è causa (che si fonda proprio sulla mancata formazione del silenzio assenso auto dichiarato da Inwit S.p.A.), ma che era stato espressamente escluso nella sentenza n. 5831/2024 del 31/10/2024 di questa Sezione, proprio con riferimento all’istanza di autorizzazione in questione (“ dal momento che non vi è prova in atti (e, per la verità, neppure allegazione) che l’AR (che figura tra gli enti destinatari dell’istanza) sia stata effettivamente notiziata dalla presentazione dell’istanza ”), spettando, quindi, in prima battuta, al Comune intimato pronunciarsi sulla successiva dichiarazione del titolo in autocertificazione del 07/03/2025, ovvero, sulla intervenuta formazione o meno del silenzio assenso sull’istanza di Inwit S.p.A.
2. - Ciò premesso, il Tribunale ritiene fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990.
Osserva, infatti, il Tribunale che l’art. 2 della Legge n. 241/1990 (che, in particolare, al comma 1, recita: “ Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ”) sancisce il principio fondamentale di certezza del tempo amministrativo, da un lato, imponendo alla P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, dall’altro, prescrivendo alla stessa Amministrazione di fissare il termine entro il quale il procedimento si deve concludere, stabilendo, a tal fine, il termine legale suppletivo di 30 giorni decorrente dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se trattasi di procedimento ad istanza di parte.
Secondo la giurisprudenza prevalente, inoltre, “ perché possa esservi un silenzio-inadempimento dell'Amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l'istanza, ma occorre che l'Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere; tale obbligo e, quindi, l'obbligo di procedere sull'istanza del privato, sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali o dalla peculiarità del caso, per il quale ragioni di giustizia o rapporti esistenti tra amministrazioni ed amministrati impongono l'adozione di un provvedimento espresso, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni ” (T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, 16/03/2015, n. 4207; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 11/02/2020, n. 185).
Inoltre, questa Sezione ha già affermato che « Nello specifico, “quanto alla domanda di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia amministrativa, deve rilevarsi, per un verso, che può certamente essere oggetto di sindacato giudiziale, con il c.d. rito del silenzio-inadempimento, non soltanto l’omissione provvedimentale (id est, la manca adozione di un provvedimento ammnistrativo) ma altresì la mancata esecuzione dell’attività direttamente e materialmente connessa ai provvedimenti amministrativi, non potendo questi ultimi ridursi in concreto a mero esercizio di stile qualora gli effetti prodotti richiedano altresì l’esecuzione di pedissequi comportamenti che materialmente portino all'adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto” (TAR Sicilia, Catania, sez. III, 22 marzo 2021, n. 897; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 5 ottobre 2020, n. 355) ;» (T.A.R Campania, Napoli, Sezione VII, 07/04/2025, n. 2869 e 2870).
Ciò premesso, nel caso di specie, il Comune di Vitulazio, a fronte della istanza/diffida del ricorrente datata 27/06/2025, trasmessa a mezzo raccomandata n. 25000010131211 del 22/7/2025, è rimasto del tutto inerte, omettendo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sicché il Collegio ritiene che il Comune intimato abbia l’obbligo di riscontrare espressamente la predetta diffida (eventualmente anche in senso negativo), essendosi il silenzio della P.A. protratto oltre il termine di legge per provvedere sull’istanza di che trattasi.
3. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere, quindi, accolto nei sensi e nei limiti sopra precisati, ordinandosi, per l’effetto, al Comune di Vitulazio, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., di pronunciarsi espressamente sulla istanza/diffida datata 27/06/2025, trasmessa a mezzo raccomandata n. 25000010131211 del 22/7/2025, e comunicare la relativa determinazione (quale che sia) al ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
4. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, c.p.a., Commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, il quale, nell’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, provvederà - in sostituzione del Comune di Vitulazio - con atto espresso a riscontrare l’istanza/diffida datata 27/06/2025, trasmessa a mezzo raccomandata n. 25000010131211 del 22/7/2025. Il compenso per l’eventuale funzione commissariale viene posto a carico del Comune intimato e liquidato come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
5. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Vitulazio e liquidate come da dispositivo, mentre sussistono i presupposti per compensare le spese nei confronti delle altre parti intimate e costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., ordina al Comune di Vitulazio di provvedere, entro il termine di giorni trenta (30) decorrente dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, pronunciandosi espressamente sulla istanza/diffida del ricorrente datata 27/06/2025, trasmessa a mezzo raccomandata n. 25000010131211 del 22/7/2025, e comunicando la relativa determinazione al medesimo ricorrente.
Nomina quale Commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine innanzi indicato, il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, determinando in € 1.000,00 (Mille/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, nei sensi e nei termini indicati in motivazione, e ponendolo a carico del Comune intimato.
Condanna il Comune di Vitulazio, in persona del Sindaco pro-tempore , al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Spese compensate nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AU MA, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
NA TE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA TE | AR AU MA |
IL SEGRETARIO