Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
NRG 4444/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente-
- dr. Paolo Celentano - Consigliere-
- dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore-
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza n.623/2019 depositata dal Tribunale di Torre Annunziata il 12 marzo 2019, iscritto al n. 4444/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
c.f. ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Nola, alla via Merliano, n. 13, costituitosi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui agli art. 83 comma 3° c.p.c., dagli avv.ti Vincenzo Chianese (c.f. ) e C.F._1
Vincenzo Simonelli (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), con sede legale in Torre Controparte_1 P.IVA_2 del Greco (NA), alla via Marconi n. 66, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita con la scrittura privata del 23 marzo 2011 autenticata dal Notaio di dall'avv. Eduardo Martucci Persona_1 CP_1
(c.f. ) e dall'avv. Raffaele Montanaro (C.F. ; C.F._3 C.F._4
APPELLATA
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 18.10.2016 il Parte_1
in qualità di struttura sanitaria accreditata presso il S.S.R. per l'esecuzione di
[...] prestazioni sanitarie afferenti alla branca di laboratorio, chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di ingiungere all' il pagamento di € 165.848,65 quale saldo residuo per le Parte_2 prestazioni fatturate per l'anno 2012.
1.2. Il Tribunale di Torre Annunziata con il decreto ingiuntivo n. 1529/2016, depositato in data
24.10.2016 e notificato il 31.10.2016, ingiungeva all' il pagamento degli importi Parte_2 richiesti, “oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo” e le spese della procedura monitoria.
1.3. L proponeva opposizione con citazione notificata il 2.12.2016 eccependo: Parte_2
a) l'infondatezza della domanda per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c.;
b) l'applicabilità dello sconto tariffario di cui all'art. 1 comma 796 della L. n. 296/2006;
c) l'inapplicabilità teorica degli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002, nonostante non fossero stati riconosciuti nel decreto ingiuntivo.
1.4. Si costituiva il Centro, con comparsa depositata il 22.3.2017, che nel resistere all'avversa opposizione deduceva:
a) che la norma che aveva previsto lo sconto tariffario era temporalmente limitata, come affermato dalla Corte Costituzionale che l'aveva ritenuta costituzionalmente legittima se considerata limitata nel tempo al triennio indicato dalla norma (2007-2009), sicché non era applicabile alle prestazioni rese nel 2012;
b) che lo sconto del 20% sulle tariffe di laboratorio previsto dall'articolo 1, comma 796, lett. o) della L. n. 296/2006 non era applicabile perché la base di calcolo della percentuale di sconto, ossia il D.M. del 12 settembre 2006, per la parte relativa alle tariffe di laboratorio era stata annullata dal
TAR Roma, annullamento confermato poi anche dal Consiglio di Stato.
Chiedeva, inoltre, la condanna dell'opponente al pagamento degli interessi moratori ex d. lgs n.231/2002 sulla somma ingiunta.
1.5. Con la sentenza n. 623/2019, pubblicata il 12.3.2019, il Tribunale accoglieva l'opposizione Part proposta dall' itenendo applicabile lo sconto ex L. n. 206/2006 alla luce di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del contratto nei quali, secondo il Tribunale, le parti avrebbero tenuto conto dell'applicazione dello sconto tariffario non solo per individuare di budget di spesa, ma anche per determinare le tariffe per la remunerazione delle prestazioni rese dal Centro.
2.1. Il con atto di citazione notificato l'11 ottobre Parte_1
2019, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con riferimento alla parte che, riconoscendo l'applicabilità dello sconto tariffario ex L. n. 296/06, non aveva riconosciuto gli importi decurtati in forza della detta norma.
2 NRG 4444/2019
All'uopo ha formulato due motivi di doglianza:
- con il primo motivo si è doluto dell'erronea valutazione del Giudice circa il fondamento pattizio dell'operatività dello sconto tariffario sulla scorta di quanto previsto dal contratto sottoscritto tra le parti all'art. 4 e 5, comma 1 e 2;
- con il secondo motivo si è doluto dell'omessa pronuncia sul riconoscimento degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002.
Pertanto, ha così concluso: “ accertare e dichiarare il diritto della Parte_3
a conseguire il pagamento da parte dell del corrispettivo delle
[...] Parte_2 prestazioni erogate nell'anno 2012 ed illegittimamente scontate ex lege numero 296/2006 per euro
165.848,65; 2) per l'effetto, condannare l' in persona del direttore generale pro Parte_4 tempore al pagamento in favore della appellante dell'importo di euro 165.848,65, pari al valore delle prestazioni legittimamente scontate ex lege numero 296/2006; 3) condannare sempre in via principale l' in persona del Direttore generale pro tempore al pagamento di interessi Parte_5 ex decreto legislativo 231/ 2002 sulla somma richiesta o comunque sulla somma ritenuta di ragione. 4) In subordine condannare l' in persona del direttore generale pro tempore, Parte_6 al pagamento degli interessi illegali ex articolo 1284 comma 1,2, 3,4 sulla somma richiesta o comunque sulla somma ritenuta di ragione;
5) condannare in ogni caso , in persona Parte_6 del direttore generale pro tempore, alla riflessione alla rifusione delle spese legali relative al doppio grado di giudizio con attribuzione ai costituiti. Procuratore antistatario.”.
2.2. Con comparsa depositata l'11 febbraio 2020 si è costituita l' che, nel resistere Parte_2 all'appello, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado in quanto la somma richiesta dall'appellante sarebbe inesigibile vista la piena applicabilità al caso de quo della normativa di cui alla L. n. 296/06.
Pertanto, ha così concluso: “
1. Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla
[...]
– in persona del legale rappresentante pro tempore – Controparte_2 confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento integrale di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
2.3. All'udienza del 29 ottobre 2024 il processo è stato introitato in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Non occorre soffermarsi sull'efficacia temporale dell'art. 1 comma 796 lett. o) l. 297/2006, avendo ritenuto il Tribunale, conformemente all'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 10582/2018; Cass. 27007/2021), che la stessa sia limitata al triennio
2007 – 2009.
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La questione che forma oggetto dell'impugnazione è relativa alla possibilità di ritenere che lo sconto operasse in via pattizia, in forza del contenuto del contratto sottoscritto dalle parti.
Sul punto ritiene la Corte che le considerazioni poste dal Tribunale a sostegno dell'applicabilità per via pattizia della disciplina dello sconto tariffario non siano condivisibili.
Ed infatti, l'art. 4 del contratto stipulato dalle parti (relativo all'annualità 2012) disciplina il
“rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni” e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno 2012 relativa al volume di prestazioni della branca/tipologia di prestazioni di patologia clinica, determinato per l'anno 2012 all'art. 3 comma 4 è fissato in € 29.481.000 al netto di ticket e di sconto (pari al lordo di detto sconto a circa € 33.404.921) e che esso è composto come specificato nei successivi commi 2, 3 e 4….. ed a lordo della quota ricetta regionale di cui al decreto commissariale n. 53/2010 e s.m.i. sia della quota ricetta nazionale ex art. 17 comma 6 del decreto 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”.
Il comma 1 dell'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), dispone che “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4”.
Il comma 2, invece, prevede “In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Dalla lettura di tali articoli non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che anche in caso di modifica delle tariffe vigenti resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per l'anno 2012, ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa l'ipotesi in cui le tariffe si modifichino nel corso dell'anno e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente.
È appena il caso di osservare che ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che anche nel caso in cui le tariffe subissero modifiche – comunque intervenute e, quindi, evidentemente, anche per effetto di altre norme sopravvenute nella vigenza del contratto – sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma 2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
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Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia.
Ne consegue che il primo motivo di appello va accolto, avendo l'appellante diritto ad ottenere Part dall' l pagamento dell'importo di € 165.848,65.
Con il secondo motivo l'appellante si è doluto dell'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sul riconoscimento degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002.
Anche tale motivo di appello è fondato.
Va premesso che in sede monitoria gli interessi ex d. lgs 231/2002 non erano stati richiesti dal creditore, tanto che il decreto conteneva l'ingiunzione al pagamento degli interessi legali sulla sorta capitale.
Tuttavia, il Centro con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione il 22.03.2017 ha richiesto gli interessi di cui al d. lgs. 231/2002 sulle somme ingiunte. Tale domanda era certamente ammissibile tenuto conto che, in casi analoghi, la giurisprudenza ha chiarito che "la richiesta di ulteriore di pagamento degli interessi convenzionali relativi al credito dedotto in sede monitoria formulata dall'opposto in comparsa di risposta non implica modifica della domanda originaria, così come non integra, a maggior ragione, gli estremi di una domanda riconvenzionale, costituendo una mera "emendatio libelli", siccome comportante un mero ampliamento del "petitum" al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (Cass. Cass. civ., Sez. III, 06/07/2018, n. 17725).
Accertato il diritto dell'appellante ad ottenere il pagamento della sorte capitale, va anche valutata la domanda di pagamento dei predetti interessi.
Sul punto la S.C. ha, con orientamento ormai consolidato, riconosciuto “il diritto della … struttura privata a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2002, … qualora tra l'Ente pubblico competente e la struttura sia stato concluso un contratto, avente forma scritta a pena di nullità, in data successiva all'8 agosto 2002, con il quale l'Ente assume l'obbligo nei confronti della struttura privata di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate” (così Cass.
20391/2016 ed anche Cass. 14349/2016; cfr. anche Cass. 17591/2018 e Cass. n. 17665/2019; non rileva in senso contrario Cass. SS.UU. 26496/2020 che riguarda solo il rapporto di erogazione dei farmaci da parte delle farmacie, soggetto a disciplina differente).
Ne consegue che deve riconoscersi il diritto dell'appellante di ottenere sull'importo di € 165.848,65 già oggetto di ingiunzione, anche gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02.
A questo punto va precisato che non è possibile la conferma del decreto ingiuntivo in quanto, con il riconoscimento degli interessi ex d. lgs. 231/2002, non vi è più perfetta coincidenza tra le somme oggetto di ingiunzione e quelle, maggiori, riconosciute in questa sede. Ne consegue che, a seguito Part dell'accoglimento dell'appello e al rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dall' va emessa contestuale condanna dell'appellata al pagamento della somma di € 165.848,65 oltre interessi ex artt. 4 e 5 d. lgs 231/2022.
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3. Tenuto conto dell'esito complessivo della vicenda processuale, l' va condannata Parte_2
a rifondere al le spese di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio, spese che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate secondo i parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della domanda (da € 52.000,01 ad € 260.000,00) nei seguenti importi:
- per il primo grado:
fase di studio € 1.300,00;
fase introduttiva € 900,00;
fase trattazione € 2.835,00; fase decisionale € 2.100,00,
Totale € 7.135,00
- per il secondo grado:
fase di studio € 1500,00;
fase introduttiva € 1000,00;
fase istruttoria € 2.200,00;
fase decisionale € 2.600,00
Totale 7.300,00
Oltre le spese vive pari ad € 1.138,50 € per contributo unificato e 27,00 € per bollo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal
[...] avverso la sentenza n. 623/2019 del Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata, pubblicata il 12.3.2019, disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo n. 1529/2016 emesso dal Tribunale di Parte_2
Torre Annunziata il 24.10.2016;
condanna l' al pagamento, in favore del Parte_2 Parte_1
della somma di € 165.848,65 oltre interessi ex artt. 4 e 5 d. lgs 231/2022;
[...]
condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per Parte_2 il primo grado di giudizio in complessivi € 8.205,25, di cui 7.135,00 € per compenso ed € 1.070,25 per spese generali, e per il secondo grado di giudizio liquida in complessivi € 9.560,50, di cui €
6 NRG 4444/2019
7.300,00 per compenso, € 1.095,00 per spese generali ed € 1.165,50 per spese vive, con attribuzione agli avvocati anticipatari Vincenzo Chianese e Vincenzo Simonelli.
Così deciso in Napoli, il 28.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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